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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1109 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 03/12/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
Ro. (Cod. Fisc e P.I. Parte_1 CP_1
) in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv.to Enzo Paolini in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Cosenza viale della Repubblica n. 110;
APPELLANTE
E
1 (Part. Iva Controparte_2
), in persona del p.t. rappresentato P.IVA_2 Controparte_3
e difeso dagli avv.to Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone dell'ufficio legale dell' in virtù di procura rilasciata su foglio CP_2
separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio legale dell in CP_2 CP_2
via V. Cortese;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 10/01/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato la , (nel prosieguo Controparte_4
“ o “struttura convenzionata”), in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha richiesto all' Controparte_2
Contr
(nel prosieguo ), in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, il pagamento della somma accertanda, previa declaratoria di nullità ex art. 1419 c.c. delle clausole relative alla non remunerabilità delle prestazioni rese oltre il budget fissato contenute nei contratti stipulati negli anni dal 2011 al 2017 per assistenza ospedaliera, assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio, e conseguente sostituzione automatica con la disciplina prevista in tema di abbattimenti tariffari, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 , lett. d) delle delibere n. 361 e 362 del 2004, oltre interessi di mora calcolati ex D. lgs. n. 231/2002; in via subordinata, il pagamento dell'ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2014 c.c., conseguito dall convenuta per l'importo di € 6.904.171,16, Controparte_2
oltre interessi di mora calcolati ex D. lgs. n. 231/2002. A tal fine, la Casa di
2 cura ha premesso quanto segue: - di essere iscritta nel Parte_1
Registro delle strutture sanitarie private accreditate nella Regione Calabria con D.P.G.R. n. 1 del 5 gennaio 2011 per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera di chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, ortopedia, cardiologia e di diagnostica e che negli anni dal 2011 al 2017 ha sottoscritto con l dei contratti, ai Controparte_2
sensi dell'art. 8 quinquies D.Lgs n. 502/1992, a volte in corso d'anno a volte in regime di prorogatio; - di aver erogato, in detto periodo, prestazioni sanitarie extra budget, riconosciute, validate e non contestate per €
6.904.171,16. Su tali premesse, la struttura convenzionata ha dedotto la Contr nullità parziale dei contratti via via stipulati con l ai sensi dell'art. 1419
c.c., con specifico riferimento alla clausola secondo cui “le prestazioni fatturate oltre il budget (tetto massimo) non sono remunerabili da parte dell e pertanto non sono esigibili” ovvero di quella Controparte_2
secondo cui “le parti infatti convengono espressamente che oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del SSR” per contrarietà con l'art. 8 quinquies, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 502/1992 e succ. mod. che fa riferimento ai
“criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato”. Invero, in passato, la Regione Calabria, con le delibere n. 361
e 362 del 2004, sulla scorta della Legge regionale n. 3 del 2003, aveva previsto per la remunerazione delle prestazioni rese extra budget l'applicazione di abbattimenti tariffari, progressivi e proporzionali delle tariffe applicate. Ritenendo l'art. 8 quinquies, comma 1, lett. d) D.lgs. n.
502/1992 norma imperativa conformativa, la di cura attrice, ha dedotto Pt_1
la nullità extratestuale delle clausole summenzionate e quindi l'integrazione del contratto con l'automatica sostituzione e applicazione della disciplina dell'abbattimento tariffario. In via subordinata, ha chiesto il pagamento
3 dell'importo di € 6.904.171,16 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sul presupposto che la pubblica amministrazione locupletata non ha rifiutato l'arricchimento, in quanto le fatture emesse per le prestazioni erogate sono state accettate e validate dall' Costituitasi con comparsa CP_5
depositata il 19.11.2019, l ha, preliminarmente, eccepito, in ordine, il CP_5
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e la parziale prescrizione del diritto vantato dalla Casa di cura;
nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie ritenendole infondate anche in relazione alla domanda subordinata di indebito arricchimento, chiedendo la declaratoria del difetto di giurisdizione e, in via subordinata, il rigetto della domanda principale e gradata. La causa, istruita documentalmente, dopo un rinvio d'ufficio dovuto al carico del ruolo, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
16.05.2022, assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 42/2023 così statuiva:
<
Ro. nei confronti dell' Parte_1 CP_1 [...]
; - condanna la Controparte_2 Parte_1
Ro. in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] CP_1
pagamento in favore dell , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 16.384,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2.
Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo in quanto, secondo l la lesione della posizione soggettiva della struttura CP_5
4 convenzionata sarebbe avvenuta con la delibera di approvazione dello
“schema tipo” di contratto da parte della Regione, al quale si sono poi conformati i singoli contratti stipulati dalle Aziende sanitarie con le strutture accreditate. Trattandosi di crediti per prestazioni erogate sulla base di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione con un privato, la prima ha scelto di regolare il rapporto iure privatorum, con la conseguenza che le situazioni soggettive dei contraenti sono paritarie e di diritto soggettivo. Lo schema contrattuale, approvato con delibera regionale, si pone come antecedente logico ma non incide sulla posizione del singolo contraente in quanto il rapporto viene poi disciplinato dal contratto stipulato. Tale impostazione è stata confermata anche dalla Corte di cassazione, secondo cui “le domande proposte da un soggetto accreditato con un'azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art. 2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo "medio tempore" erogate in luogo del Servizio Sanitario
Nazionale, nonché il recupero dello sconto del 20 per cento trattenuto dall'azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del "quantum" elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione” (cfr. Cass. S.U. n. 22233/2016).
3. Affermata così la giurisdizione del Tribunale adito, in ordine al vizio di nullità parziale dei contratti stipulati dalla con l Parte_1 CP_6
, per contrasto con l'art. 8 quinquies, comma 1, lett. d) D.lgs. n.
[...]
502/1992, che, come visto, fa riferimento ai “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
5 prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato”, ritenuta da parte attrice norma imperativa conformativa, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto sono quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 26724 del 2007 e n. 525 del 2020).
Pertanto, ricorre una ipotesi di nullità virtuale per violazione di norme imperative solo nel caso in cui il vizio attenga agli elementi strutturali della fattispecie negoziale e non anche ad elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, come deve ritenersi la individuazione dei criteri per la quantificazione della remunerazione per l'erogazione eventuale di prestazioni oltre il tetto massimo stabilito in contratto. Ancora, si deve tenere conto che la nullità virtuale «deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale» e la previsione di futura determinazione di criteri per la remunerazione di eventuali prestazioni rese extra budget non è certamente una norma dal carattere specifico e preciso poiché non vengono indicati i criteri da applicare ma semplicemente, in un'ottica di programmazione, se ne prevede la futura determinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 8472 del 2022, in tema di nullità della fideiussione prestata da un cd. confidi minore, e Cass. S.U. n.33719/2022, in materia di mutuo fondiario “esondante”). Ne consegue che, non potendosi qualificare l'art. 8 quinquies, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 502/1992 come norma imperativa, alcuna nullità parziale dei contratti in esame si ravvisa e alcuna sostituzione della clausola che prevede la non remunerabilità delle prestazioni erogate extra budget può essere operata. Rigettata quindi la
6 domanda principale, resta da esaminare la domanda proposta in via subordinata, di riconoscimento dell'indennizzo da arricchimento senza causa ex art. 2041c.c.
4. A tal proposito, si reputa opportuno affrontare il tema della remunerabilità delle prestazioni effettuate oltre il limite di spesa (c.d. extra budget) e si rileva che proprio in subjecta materia si è espressa di recente la
Corte d'appello di Catanzaro con la pronuncia n. 478 /2021 (v. doc. 3 allegato alla comparsa conclusionale , che, con motivazione chiara, CP_5
esaustiva e convincente, richiamando anche i più attuali arresti della Corte di Cassazione, ha preso posizione sia in ordine alla remunerabilità di prestazioni sanitarie svolte in regime di convenzione con l da parte di CP_5
strutture private accreditate oltre il limite di spesa previsto in contratto, sia in ordine alla domanda di indebito arricchimento proposta nei confronti dell dalla struttura convenzionata nel caso di superamento del “tetto CP_5
di spesa”. Si legge infatti nella citata sentenza della Corte territoriale che
“Occorre prendere le mosse dalle coordinate normative di riferimento che sono dettate dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – come modificato dal d.lgs.
19 giugno 1999, n. 229 e dal d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 -, recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”: - <> (art. 8 quater comma 1) e <> (art. 8 quater, comma 2); - Le regioni, nell'attività di indirizzo e programmazione, definiscono, tra l'altro, <> (art. 8 quinquies, comma 1, lett. d) ); I contratti con le strutture accreditate debbono tra l'altro indicare << il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza>> (art. 8 quinquies, comma 2, lett.
b) ), nonché <> (art. 8 quinquies, comma 2, lett. d) ); - <> (art. 8 sexies, comma 1) ed inoltre <> (art. 8 sexies, comma 5). Il sistema di remunerazione disciplinato dalla norma di legge prevede quindi: a) il rispetto del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente
7 risultante dalla applicazione dei valori tariffari ed ove considerata compatibile con i limiti di programmazione di spesa, anche la remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo; b) la verifica a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte rispetto al limite dei volumi prestazionali prefissato cui viene commisurata la remunerazione;
c) la eventualità che il volume massimo di prestazioni remunerate possa essere – anche nel corso dello stesso anno – rideterminato onde assicurare comunque il mantenimento del tetto di spesa pubblica programmato (cfr.
Cass. civ., 31 ottobre 2019, n. 27997)” (v. pagg. 6 e 7 sentenza citata). Nel caso in esame, si deve quindi fare riferimento ai contratti stipulati negli anni dal 2011 al 2017, tutti allegati all'atto di citazione, con cui le odierne parti hanno proceduto consensualmente alla determinazione del volume massimo delle prestazioni da erogare, dei requisiti del servizio da rendere, del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate. Gli importi concordati entro il tetto massimo sono stati interamente liquidati e pagati come riconosciuto dalla stessa struttura attrice. Per quanto riguarda la possibilità in astratto per l di procedere a pagamenti “extra Controparte_2
budget” è necessario fare riferimento all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ormai consolidato, secondo cui non può essere accolta la domanda formulata dalla società accreditata nei confronti dell Parte_2
avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti
[...]
il limite di spesa previsto in contratto, né a titolo di inadempimento contrattuale né di illecito extracontrattuale, in quanto la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni che superano detto limite - c.d.
"extra budget"- è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili, tenuto anche conto che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (cfr. Cass. n. 27608/2019 e n.
12129/2019). Tale conclusione è conforme alla normativa vigente in materia
8 (cfr. art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 12, comma
3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446), secondo cui “in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema” (cfr. Cass. n. 11209/2019 in motivazione). Inoltre si deve tenere presente che nell'effettuare delle scelte discrezionale la pubblica Amministrazione è pur sempre tenuta al necessario contemperamento di interessi contrapposti, nella fattispecie, da un lato,
l'interesse pubblico al contenimento della spesa e al raggiungimento dell'ambizioso obiettivo del riequilibrio finanziario del settore sanitario, dall'altro, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, unitamente alle aspettative degli operatori privati, che seguono una impostazione imprenditoriale in chiave economica ed individualistica. Ne consegue che gli interessi della struttura privata convenzionata, sebbene meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici
(cfr. Cass. civ., n. 27608 del 2019, cit.), giacché, in definitiva, gli “operatori privati restano liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente” (cfr. Corte cost., sent. 26 maggio 2005, n. 200). Così inquadrata la questione relativa alla remunerabilità delle prestazioni “extra budget”, si deve ora affrontare la specifica domanda avanzata dalla struttura attrice per il pagamento dell'indennizzo dovuto all'ingiustificato Contr arricchimento, ex art. 2041 c.c., conseguito dall avuto riguardo delle prestazioni diagnostiche di laboratorio effettuate e fatturate dalla Società attrice per l'anno 2005 e quanto effettivamente alla stessa corrisposto. 5.
9 Anche in ordine a tale questione si è assistito ad un acceso dibattito anche giurisprudenziale che ha trovato un approdo nella sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 26 maggio 2015, n. 10798, secondo cui il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto". Pertanto, secondo il sopra riportato indirizzo giurisprudenziale, una volta provato l'oggettivo arricchimento da parte del depauperato, la P.A. accipiens può evitare il pagamento dell'indennizzo solo se prova di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole. Sempre seguendo la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha poi specificato che proprio facendo riferimento al principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto" possono essere garantite le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la adeguata considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. (cfr. Cass. n. 15937 del
2017; n. 15415/2018; n.11209 del 2019; n. 24642 del 2020 e, in senso conforme, da ultimo, Cass. n.5660/2021). L'onere probatorio della
“imposizione” dell'arricchimento grava quindi sulla pubblica amministrazione locupletata e, se adempiuto, ne consegue che alcun indennizzo ex articolo 2041 c.c. può essere riconosciuto al depauperato. Ora, deliberando il tetto di spesa, la pubblica amministrazione ha adempiuto ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, inserendo nei contratti stipulati con la odierna attrice il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocamente comunicato pure il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel
10 limite di spesa. Diversamente opinando, si creerebbe un facile escamotage per aggirare il limite di spesa: le prestazioni fornite oltre detto limite previsto in contratto verrebbero comunque remunerate non più ex contractu ma a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c. Verrebbe così neutralizzata la normativa che impone un limite di spesa ai fini del controllo delle pubbliche finanze con evidente lesione del principio del "buon andamento" dell'amministrazione, entrambi previsti e tutelati dall'articolo 97 Cost. Ne consegue che, per le ragioni finora espresse, debba essere respinta anche la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. proposta in via gradata dall'attrice.
Atteso l'esito della lite, si ritengono assorbite le ulteriori questioni sollevate relative alla prescrizione parziale e della applicabilità degli interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (applicabile ratione temporis), per lo scaglione corrispondente al valore della causa, con la esclusione della fase istruttoria, essendo stata quest'ultima esclusivamente documentale, e con la dimidiazione degli importi per la serialità delle questioni trattate.>>
§ 4. – Ha proposto appello Parte_3
formulando tre motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'intestata Corte d'Appello, contrariis reiectis, In via principale, accertare e dichiarare nulle ex art. 1419 c.c. le clausole di non remunerabilità delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa per contrarietà delle stesse alle norme imperative di cui all'art. 8 quinquies, comma primo, lettera d), D.lgs. 502/1992 e DGR 361 e 362 del 2004, e specificatamente rubricate per i contratti relativi all'assistenza ospedaliera e di prestazioni transitate ad altro setting per l'anno 2011 al n. 3.6; anno 2012 al n. 3.4; anno 2013 al n. 3.4; anno 2014 al n. 3.6; anno 2015 al n. 4.13; anno
2016 al n. 4.13; anno 2017 al n.
4.13 e per i contratti relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio per l'anno 2011 al n. 3.6; anno
11 2012 al n. 3.6; anno 2013 al n. 3.6; anno 2014 al n. 3.6; anno 2015 al n. 4.13; anno 2016 al n. 4.13; anno 2017 al n. 4.13) e, per l'effetto, disporne l'automatica sostituzione ex artt. 1419, comma 2, c.c. e 1339 c.c. con le richiamate disposizione normative cogenti violate di cui all'art. 8 quinquies, comma primo, lettera d), D.lgs. 502/1992 e DGR 361 e 362 del 2004; dunque, condannare, a titolo di adempimento ex art. 1453 c.c. e/o a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218
c.c. (da quantificare in misura pari agli importi azionati con le fatture già indicate, o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia),
l' al pagamento, in favore Controparte_2
dell'appellante di € 6.904.171,16, ovvero dell'accertanda somma corrispondente, secondo le risultanze istruttorie, al valore delle prestazioni rese al netto dell'inapplicato abbattimento tariffario di cui alle norme automaticamente sostituite, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002; Sempre in via principale, alternativamente, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 per esser stati stipulati in un esercizio sanitario successivo rispetto a quello a cui si riferiscono (2012 e 2017) ovvero in un momento in cui la produzione sanitaria per il relativo anno si era già integralmente compiuta ben oltre i limiti del budget, in aperto contrasto con la norma imperativa costituita dall'art. 8 quinquies, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 502/1992, e per l'effetto condannare la convenuta alla remunerazione in favore dell'appellante, dell'intero fatturato prodotto dalla struttura per gli anni in questione, per un ammontare residuo di € 6.904.171,16, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, ovvero dell'accertanda somma corrispondente secondo le risultanze istruttorie;
In via residuale, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito da parte dell Controparte_2
a seguito delle prestazioni sanitarie verso la collettività erogate in
[...]
esubero rispetto al tetto di spesa relativo agli anni 2011, 2012, 2013, 2014,
12 2015, 2016 e 2017 da parte di Ro. e, Parte_1 CP_1
di conseguenza, condannare la ridetta , ex art. 2041 c.c., al Controparte_6
pagamento dell'appellante, della somma di € 5.122.243,77, somma corrispondente alla diminuzione patrimoniale sopportata dalla struttura in termini di costi delle prestazioni, del cui valore si è, specularmente, arricchita indebitamente l , così come quantificata da apposita Controparte_2
consulenza tecnica di parte (cfr. doc. 44 citazione in primo grado), ovvero della diversa somma che secondo le risultanze istruttorie dovesse risultare di giustizia, oltre interessi moratori maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c.- Vinte in ogni caso le spese e competenze tutte di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. con la maggiorazione del 30% prevista dal D.M.
55/2014 per aver redatto il presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto nonché la navigazione all'interno dello stesso.>>
§ 4.1 – Si costituiva l per Controparte_2
eccepire l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<1) Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_4
Catanzaro n. 42/2023 pubblicata in data 10/01/2023, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata disponendo la discussione orale della causa secondo quanto previsto dagli articoli 348 bis c.p.c. e 350 bis c.p.c. 2)
In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c.3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli
13 Avvocati per come statuito dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 262/2023 del 2/03/2023. >>
§ 4.2 – La Corte all'udienza di prima comparizione, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 1° dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della decisione della stessa all'udienza del 3 dicembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Nullità della clausola di non remunerabilità delle prestazioni extrabudget di cui ai contratti 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. e art. 1339 c.c. per contrarietà al D. lgs n. 502/1992 art. 8 quinquies, comma 1, lett.
d) ed alle Delibere della Giunta Regionale nn. 361 e 362 del 2004>>
l'appellante, sulla premessa che la produzione in esubero rispetto al tetto di spesa fissato per singola struttura deve essere remunerata secondo un meccanismo di regressione tariffaria proporzionale per espressa previsione legislativa statale, ovvero l'art. 8 quinquies comma 1 let. d) d.gs n. 502/1992
14 e s.m.i. (che espressamente sancisce l'obbligo per le Regioni di prevedere i criteri per la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura]; che la Regione Calabria aveva recepito il precetto e lo aveva regolato con le Delibere di Giunta Regionale n. 361 e 362 del 2004 con le quali aveva approvato i criteri per gli abbattimenti tariffari previsti dalla normativa statale;
sulla scorta di tanto criticava la sentenza assumendo che fosse lampante che: << le clausole di non remunerabilità delle prestazioni rese in extrabudget previste nei contratti 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017 si pongano in aperto contrasto col dato normativo cogente in vigore.>>; che ponendosi le clausole di detti contratti in contrasto con la disciplina legale e con le Delibere di Giunta Regionale n. 361 e 362 del 2004 si determinava la sostituzione ex art. 1339 cod. civ. della clausola nulla ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1419 co. 2 cod. civ. Invocava l'applicazione del meccanismo dell'integrazione cogente essendosi al cospetto di norma imperativa conformativa quale doveva intendersi l'art. 8 quinquies citato. Da ultimo evidenziava che, diversamente opinando e quindi ritenendo valide le clausole, escludendo la remunerabilità delle prestazioni in esubero rispetto ai tetti di spesa della singola struttura, le prestazioni rimanevano prive di copertura contrattuale e, comportando uno spostamento patrimoniale ingiustificato, davano ingresso all'azione di indebito arricchimento, pure rigettata dal Tribunale ed oggetto del terzo motivo di gravame.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: <violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezione di nullità dei contratti 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà al D. Lgs n. 502/1992, art. 8 quinquies, comma 2, lett. d)>> l'appellante ha censurato la sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciare sull'eccezione di nullità dei contratti stipulati per le annualità dal 2011 al
15 2017 sollevata nella comparsa conclusionale di primo grado paragrafo 6 che trascriveva affinché venisse delibata da questa Corte rammentando che,
l'eccezione di nullità contrattuale si pone come eccezione in senso lato e dunque è rilevabile anche d'ufficio. Sosteneva che tale nullità discende dal fatto che i contratti 2011-2017 sono stati stipulati < produzione sanitaria per il relativo anno si era già esaurita ben oltre il limite di spesa tardivamente fissato e non poteva dispiegare i propri effetti ( così per le annualità 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016), ovvero, addirittura in un esercizio sanitario successivo a quello in cui doveva trovare applicazione il tetto di spesa (annualità 2012 e2017), pertanto ad anno sanitario ampiamente concluso.>> ponendosi in contrasto con l'art 8 quinquies citato. Con ulteriore profilo evidenziava che: << una volta dichiarato nullo, il contratto deve considerarsi tamquam non esset così come la fissazione del tetto di spesa ivi contenuta nonché il “rifiuto implicito” a ricevere ulteriori prestazioni dalla stessa rappresentata. Richiamava, da ultimo, considerazioni difensive atte a sostenere la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione ex art. 2041 cod. civ.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato:< Contraddittorietà della motivazione e mancato rispetto dei criteri applicativi dell'indebito arricchimento nonché del riparto dell'onere della prova: violazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 2697
c.c.>>
Denunciava una lettura superficiale degli atti nella parte in cui il Tribunale aveva fatto riferimento alle prestazioni << per l'anno 2005>> significando che oggetto di causa erano le prestazioni rogate negli anni dal 2011 al 2017.
Sviluppava il motivo nelle censure che seguono:
§ 5.3.1 – budget di struttura e tetto di spesa regionale: valicabilità del primo nei limiti del secondo
16 Richiamava l'intervento chiarificatore della Corte Costituzionale con le decisioni n. 275/2016, n. 62/2020 e 203/2016 che trascriveva per la parte di interesse (cfr. atto di appello pagg. 20-21) per sintetizzare: <se il criterio da utilizzare per la fissazione dei limiti globali di spesa da assegnare alle
è quello della valorizzazione delle produzioni delle singole strutture, Pt_5
va da sé che la P.A. non può, dall'altro lato, non remunerare quella medesima produzione che è posta alla base del calcolo della risorsa economica necessaria per la remunerazione delle prestazioni sanitarie future.>>; richiamava il passo motivazionale conforme del TAR Calabria
sent. n. 269 del 2011. Ribadiva che l'invalicabilità prevista da SSN CP_2
concerneva la somma complessiva assegnata al Fondo Sanitario Regionale e non quello stabilito contrattualmente per ogni singola struttura;
principio enunciato dalla Suprema Corte (tra le tante Cass. n. 3403/2028 e n.
27608/2019). Concludeva evidenziando che la sentenza era errata perché aveva violato il principio che: <<è incontestabile la sussistenza di un diritto a favore degli erogatori privati ad ottenere il pagamento delle prestazioni extrabudget – ed un corrispondente obbligo delle di remunerarle – Pt_5
subordinatamente condizionato all'avverarsi della condizione (futura e incerta) che il tetto di spesa globale assegnato alla Regione non si sia esaurito. >>
§ 5.3.2 – contraddittorietà della motivazione e violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova.
Sulla premessa che il c.d. tetto di spesa in materia sanitaria non è invalicabile tout court, ma al ricorrere di determinate condizioni e che solo il tetto di spesa regionale era invalicabile mentre il budget di struttura era valicabile nei limiti delle disponibilità del tetto di spesa Regionale – come enunciato da Cass. n.
27608/2019 – e sulla premessa che fintantoché il tetto di spesa regionale è capiente le prestazioni rese oltre il singolo tetto di spesa di struttura sono
17 remunerabili secondo i criteri prestabiliti, evidenziava che l'onere della prova della sussistenza di risorse disponibili grava sull'Ente pubblico venendo in considerazione quale elemento impeditivo del credito preteso dalla struttura, parte attrice. Richiamava sulla questione di diritto i principi enunciati da Cass.
n. 32416/2019; n. 3403/2018; n. 23324/2018, n. 19260/2017 (versati nel fascicolo quali allegati da 8 a 11) e da Cass. n. 17437/2016 (all. n 12)
Osservava, in fatto, di aver fornito la prova di aver erogato per conto del SSN un volume di prestazioni maggiore del proprio budget contrattuale avendo prodotto in giudizio tutte le fatture inerenti le prestazioni sanitarie erogate, Contr tutte regolarmente protocollate dall sicché essa parte attrice aveva fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni erogate oltre il tetto di spesa concordato e che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova sopra enunciati, incombeva su Contr
- al fine di sottrarsi al pagamento - dimostrare il verificarsi della condizione risolutiva del superamento del tetto globale di spesa, fissato a Contr livello regionale. Prova che l non aveva fornito né dedotto. Richiamava nuovamente (pag. 27 e 28 dell'appello) i principi enunciati da Cass. n.
26234/2019 e n. 3403/2018 e fatti propri dalla sentenza n. 157/2019 della
Corte d'appello di Catanzaro. Concludeva l'analisi delle questioni in esame significando che: <<
1. o i contratti in questione sono nulli, e dunque le prestazioni erogate – tutte – sono erogabili tout court, non sussistendo un valido titolo contrattuale che ne determini l'ammontare, ovvero non essendo valide le clausole di non remunerazione delle prestazioni in esubero;
2. o i contratti in questione sono validi in ogni parte e, dunque, anche nelle clausole che escludono la remunerabilità delle prestazioni in esubero rispetto al tetto di spesa della singola struttura, lasciando, dunque, prive di copertura contrattuale le prestazioni rese in esubero e di conseguenza le richieste del pagamento dovuto per le stesse, le quali provocano, per l'appunto, uno spostamento patrimoniale ingiustificato – poiché senza causa – dando
18 ingresso, pertanto, alla residuale azione di indebito arricchimento. >> con conseguente erroneità della sentenza impugnata.
§ 5.3.3 – inefficacia del rifiuto preventivo e non rifiutabilità delle prestazioni sanitarie: arricchimento imposto “dalla” P.A. e non “alla” P.A. e violazione degli artt. 2041 c.c., 2 e 32 cost. e 8 quinquies D.Lgs. 502/92
L'appellante lamentava l'erroneità delle valutazioni poste dal Tribunale a base del rifiuto di prestazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel tetto di spesa pattuito;
chiariva che trattandosi si erogazione di prestazioni di servizio pubblico essenziale - quale deve qualificarsi la prestazione sanitaria in regime di accreditamento con il SSN -ovverosia un servizio che la PA è tenuta a garantire – attraverso erogatori pubblici o privati accreditati – non vi è possibilità di opporre alcun rifiuto ai richiedenti. Sosteneva che non vi erano i presupposti per il rifiuto di tali prestazioni da parte dell'erogatore privato e, per altro verso, il rifiuto da parte della PA doveva essere esplicito.
Sottolineava che il rifiuto doveva essere espresso prima che l'attività venisse espletata e, nel caso in esame, la sottoscrizione del contratto era avvenuta quando ormai la produzione sanitaria per il relativo anno si era già esaurita ben oltre il limite di spesa tardivamente fissato oppure addirittura in un esercizio sanitario successivo a quello in cui doveva trovare applicazione il tetto di spesa. Sosteneva che il rifiuto segnalato in epoca successiva all'espletamento delle prestazioni si configurava << del tutto inutile>>.
Segnalava che l non aveva provveduto alla remunerazione Controparte_6
delle prestazioni erogate oltre il budget annuale, limitandosi ad effettuare pagamenti solamente entro il - e sino al raggiungimento del - tetto massimo di spesa annualmente fissato, e, ciò nonostante, essa amministrazione fosse a conoscenza del superamento del budget e non avesse impedito l'erogazione di ulteriori prestazioni in extrabudget rispetto a quelle ammesse. Sosteneva Contr che a tanto doveva conseguire l'imputabilità all dell'indennizzo ex art. 19 2041 cod. civ. trattandosi di prestazioni sanitarie che la struttura sanitaria privata non poteva rifiutare.
§ 6 – le questioni preliminari
§ 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente va evidenziato che la statuizione di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione non è stata impugnata, di talché è sceso il giudicato sull'affermazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – i motivi sopra indicati, benché tra loro differenti, necessitano di trattazione congiunta stante la connessione delle questioni di diritto ad essi sottese.
Osserva la Corte che non vi è contestazione che la abbia erogato Parte_1
Contr prestazioni sanitarie extra budget negli anni dal 2011 al 2017 avendo l eccepito la prescrizione parziale del diritto ed avendo contrastato, in iure, la domanda chiedendo il rigetto del capo di domanda di declaratoria di nullità dei contratti ex art. 1419 cod. civ con riguardo alla clausola di non remunerabilità delle prestazioni rese oltre il budget contrattualmente fissato;
conseguentemente ha chiesto il rigetto della domanda di integrazione contrattuale della clausola nulla e di sostituzione automatica della stessa ex art. 1339 cod. civ, con la disciplina in tema di abbattimenti tariffari. Ha 20 chiesto infine il rigetto della domanda di indebito arricchimento e degli interessi ex D. Lgs n. 231/2002. Parte attrice ha depositato la documentazione
(fatture) relativa alle prestazioni richieste.
L'appellante ripropone l'eccezione di nullità della clausola di non remunerabilità delle prestazioni extrabudget e denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte del tribunale su detta eccezione.
Svolge ulteriore motivo, articolato su più punti, con riguardo alla domanda di indebito arricchimento, di cui meglio infra.
Venendo alla disamina del primo motivo è infondata la doglianza di omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dei contratti, questione che il tribunale ha esaminato e deciso con pronuncia esplicita di rigetto e da tanto consegue che i primi due motivi sono sostanzialmente inammissibili perché dando la Casa di Cura per presupposto che il Tribunale sia incorso in “ omessa pronuncia”
l'appellante non esamina le due rationes decidendi che non risultano, pertanto, attinte da specifico motivo di gravame.
Tanto premesso osserva la Corte che la motivazione risulta integralmente trascritta al paragrafo 3. In particolare, a pagina 4 della sentenza il primo giudice dopo aver premesso che ricorre una nullità virtuale per violazione di norme imperative solo nel caso in cui il vizio attenga ad elementi strutturali della fattispecie negoziale e non anche ad elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, qualificava i criteri per la quantificazione della remunerazione delle prestazioni oltre in tetto massimo stabilito nella seconda categoria. Da tanto ha tratto la conclusione, espressa a pagina 5 della sentenza, primo capoverso, che l'art. 8 quinquies comma 1 lett. d) D.Lgs n. 502/1992 non integra norma imperativa e va esclusa la nullità parziale dei contratti in esame. Il Tribunale ha di conseguenza escluso, difettando la nullità parziale dei contratti, che si possa ricorrere all'istituto della sostituzione ex art. 1339 cod. civ.
21 Osserva la Corte che tale ultima disposizione non è espressamente citata, ma la motivazione sul punto è chiara: < esame si ravvisa e alcuna sostituzione della clausola che prevede la non remunerabilità delle prestazioni erogate extra budget può essere operata.>>
Osserva altresì la Corte che il Tribunale è giunto ad escludere la nullità parziale del contratto per nullità della clausola che prevede la non remunerabilità delle prestazioni erogate extra budget anche con una seconda ratio decidendi nella parte in cui, all'ultimo capoverso di pagina 4 spiega che la norma - l'art. 8 quinquies citato- va contestualizzata e va considerato che i criteri per la remunerazione non vengono indicati, ma se ne prevede la futura determinazione in un'ottica di programmazione.
Le rationes decidendi sopra illustrate, come detto, non vengono specificatamente contestate dall'appellante che si limita a riproporre le tesi difensive di primo grado lamentando, con il secondo motivo, l'omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di nullità parziale del contratto.
Tanto premesso, va osservato che le questioni di diritto sottese alla causa in trattazione si inseriscono in un contenzioso seriale in relazione al quale la
Suprema Corte ha già enunciato insegnamenti che vanno recepiti in quanto ripetuti e conformi.
Si è reiteratamente affermato che: << in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell atteso che la mancata Parte_6
previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget"
è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle 22 concordate. (Così Cass. n. 27608/2019 richiamata anche dal primo giudice a pag. 6 della sentenza); ed ancora Cass. 26334/2021: << In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell , atteso che la Parte_6
mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Fattispecie in tema di prestazioni di ricovero ospedaliero d'urgenza e di elezione)>> e successive conformi come meglio infra.
Al fine di meglio tracciare i confini del contenzioso va premesso un breve quadro normativo in materia di determinazione dei tetti di spesa regionali.
L'analisi del testo normativo è estrapolata dai precedenti conformi tra cui tra le tante Cass. 26334/2021 e 25002/25.
L'art. 26 della legge 23/12/1978, n. 833 (prestazioni di riabilitazione) stabilisce che «le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.
L'Unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della Sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale». L'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede una programmazione sanitaria, che si articola in un piano
23 sanitario nazionale di durata triennale e un piano sanitario regionale (art. 1, comma 9: «il piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal go- verno entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5»). Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n.
502 del 1992, vengono in rilievo i LEA (livelli essenziali di assistenza), prevedendosi poi che «il servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nello accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nello impiego delle risorse». Il piano sanitario regionale è disciplinato dall'art. 1, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992.
Quanto ai tetti di spesa, prevede l'art. 12 del d.lgs. 30/12/ 1992, n. 502 (Fondo sanitario nazionale) che «il fondo sanitario nazionale […] è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE […] la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici
[…]». L'art. 32, comma 8, della legge 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) stabilisce che «le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […] individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la
24 contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n.
662». L'art. 39 (Ripartizione del fondo sanitario nazionale) del d.lgs.
15/12/1997, n. 446, prevede poi «Il CIPE su proposta del Ministro della Sanità,
d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, delibera an-annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente».
Va dato atto che la Suprema Corte con plurime decisioni, ha fissato i seguenti principi, da applicarsi al caso di specie e che risolvono tutte le questioni devolute fatta eccezione – per come meglio infra- la questione della ripartizione dell'onere della prova e, precisamente: a) che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili
(Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27608; che richiama Cons. Stato, sez. III,
10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n. 1832; poi Cass., sez. 3,
6/7/2020, n. 13884; di recente Cass., sez. 1, 6/12/2024, n. 31364). b) che, alla base di tali conclusioni, si collocano stringenti indirizzi normativi (art. 32, comma 8, legge 27/12/1997, n. 449; art. 12, comma 3, d.lgs. 23/12/1992, n.
502; art. 39 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446), in base ai quali, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario, attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema (Cass. n.
31364 del 2024); c) che si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, in quanto deve bilanciare interessi diversi e per certi
25 aspetti contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono in base ad una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico (Cass., sez. 3, n. 27608 del 2019;
Cass. n. 31364 del 2024); d) che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici.
Tanto premesso, si osserva che la sentenza qui impugnata è conforme, nella disamina delle suddette questioni, agli insegnamenti della Suprema Corte che
è pervenuta alla conclusione che in siffatta materia, permeata da necessità di programmazione e del rispetto dei tetti di spesa, il perseguimento degli interessi pubblici non può restare condizionato agli interessi privati i quali, sebbene meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici.
Seguendo tale ratio la Suprema Corte ha chiarito che vi è, per un verso, la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dei soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari organizzativi (Cass. n.
27608 del 2019; poi anche Cass. n. 13884 del 2020; Cass. n. 31364 del 2024); che, per altro verso, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
che ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo
26 Parte dell i acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del 2019;
Cass. n. 31364 del 2024).
Venendo quindi alla disamina della questione dirimente per la fattispecie in esame occorre ancora osservare che la Suprema Corte ha chiaramente enunciato il principio che solo la struttura pubblica non può rifiutare le prestazioni, mentre il privato non ha tale obbligo. La Suprema Corte è pervenuta a suddetta conclusione sulla base delle seguenti considerazioni: << in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, Parte dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, Parte risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la la regione non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024). >> ed ancora: << alla struttura accreditata viene data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all'utenza. Al contrario, la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons. Stato, sez. III, 7/1/2014, n. 2; Cons. Stato, sez. V,
30/4/2003, n. 2253; entrambe richiamate in motivazione nella sentenza della
Suprema Corte n. 27608 del 2019; n. 31364 del 2024 e da ultimo n.
25002/2025).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che: a) nessun rilievo può essere conferito al principio di affidamento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalità esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato ad eventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass. n. 31364 del 2024); b) che la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del
27 pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa» (Cass. n. 4375 del 2023; Cass. n. 31364 del 2024); c) che vale il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei tavoli tecnici, perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative
(Cons. Stato., n. 207 del 2016; richiamata da Cass. n. 4375 del 2023; Cass. n.
31364 del 2024); d) che non rileva la tardività del monitoraggio né quella relativa all'attività imputabile al Tavolo Tecnico in quanto, fisiologicamente,
l'individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all'esercizio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto costituendo una sorta di rischio di impresa per le società.
Sulla scorta di tale uniforme indirizzo la Suprema Corte con la pronuncia in esame n. 25002/2025 ha precisato: << Di qui, dunque, la precisazione per cui i tetti di spesa possono giungere anche successivamente rispetto alla stipulazione del contratto. Infatti, si è osservato che «la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività», in quanto è evidente che «in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso» (Cons. Stato, Ad. Plen., 12 aprile 2012, n. 3; successivamente Cons.
28 Stato, sez. 3, 23 ottobre 2020, n. 6437). La prassi sopra menzionata attiene alla verifica dell'eventuale affidamento incolpevole delle strutture sanitarie, che hanno già stipulato il contratto, con riferimento a successive delibere che modifichino, in corso d'opera, i tetti di spesa. In tal senso si è pronunciata la
Corte costituzionale, con sentenza n. 203 del 2016, su plurime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
7 agosto 2012, n. 135. Tale disposizione recitava infatti così: «a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica […] si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua […]». Come si vede, si fa riferimento a «singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012», quindi a contratti scritti già stipulati («vigenti»). In questo contesto, la Corte costituzionale - pur precisando che la nuova norma incideva sì sui contratti già stipulati, ma con decorrenza dalla sua entrata in vigore, e quindi rispetto alle prestazioni non ancora eseguite dai soggetti accreditati – ha osservato che «la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio ha carattere fisiologico», con la conseguenza che «l'operatore prudente e accorto non può non sapere di essere esposto a correttivi dei contenuti economici del contratto imposti in corso d'anno» (richiama Cons. Stato, Ad.
Plen., 12/ 4/2012, n. 3 e n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 2/5/2006, n. 8). Del resto, i tetti di spesa possono anche essere individuati a distanza di tempo dal momento in cui le prestazioni sanitarie vengono rese dalle società accreditate. Il recente indirizzo giurisprudenziale amministrativo è nel senso che è legittimo un controllo (con rideterminazione del fatturato ammesso a
29 remunerazione) effettuato anche in tempi non strettamente prossimi all'anno oggetto della disposta regressione, purché possa considerarsi esercitato in tempi ragionevoli (Cons. Stato, sez. VI, 4/6/2024, n. 5010; Cons. Stato, sez.
III, 22/1/2016, n. 207; Cons. Stato, 16/1/2013, n. 248).
Osserva la Corte che il Tribunale ha richiamato Cass. n. 27997/19 e, con tale arresto, i principi enunciati nella motivazione che il volume di prestazioni remunerate possa essere rideterminato anche nel corso dell'anno o comunque anche successivamente purché in tempi ragionevoli, così come è accaduto per le annualità in esame.
I principi enunciati dalla Suprema Corte consentono di rigettare le considerazioni svolte dalla difesa dell'appellante in punto di obbligo di remunerazione, di affidamento della struttura e di non rifiutabilità delle prestazioni da parte della casa di Cura, da porre a base anche del motivo afferente al rigetto della domanda ex art. 2041 cod. civ.
Resta da considerare la censura sub.
4.2 dell'atto di appello relativa a << contraddittorietà della motivazione e violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova >> retto sul presupposto che << fintantoché il tetto di spesa Regionale è capiente le prestazioni rese oltre il singolo tetto di struttura sono remunerabili secondo i criteri prestabiliti>> e, dunque, con il criterio della regressione tariffaria. L'appellante invocando il principio di vicinanza della prova pone l'onere della prova della sussistenza di risorse disponibili Contr in capo all venendo in considerazione quale elemento impeditivo del credito preteso dall'attrice. Richiama all'uopo Cass. n. 32416/2019,
3403/2018, n. 26234/2019, n. 23324/2018, n. 19360/2017 ed ancor prima n.
17437/2016.
Trascorrendo all'esame dei precedenti di legittimità indicati dall'appellante si osserva che essi fanno riferimento alla mancata prova di cui è onerata Contr l' che il tetto di spesa sia stato superato. Così in motivazione Cass. n. 30 17437/2016: <Erra, difatti, la Corte territoriale nel ritenere che il riparto dell'onere probatorio relativo alla pretesa dell'odierna ricorrente segua
l'iter delineato in sentenza, volta che al Centro di analisi oggi ricorrente spettava la prova — quale fatto costitutivo del diritto esercitato - dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni per le quali era chiesto il rimborso (prova il cui onere era stato Part incontestamente assolto in sede di merito), gravando di converso sulla la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito del superamento del tetto di spesa — fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente .Il ricorso è pertanto accolto>>; ugualmente Cass. n.
32416/2019: << Il motivo è infondato alla luce del principio, al quale la
Corte territoriale si è attenuta, secondo cui il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova è a carico della parte creditrice
(struttura accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., è a carico Part della parte debitrice (Cass. n. 3403 e 23324 del 2018)>>
Orbene, la giurisprudenza più recente (Cass. n. 25002/2025) sulla questione così osserva: < creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto
31 superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice (Cass., sez. 1, 2/03/2021, n. 5661; Cass., sez. 6-2, 16/4/2021, n. Parte 10182, per cui grava sulla a dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite;
anche Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass., sez. 1, 27/9/2018, n. 23324;
Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; Cass., 6/12/2024, n. 31364).
Tanto premesso osserva la Corte che la motivazione di prime cure non si pone in contrasto con i principi affermati nei precedenti sopra illustrati dal momento che è pacifico che nel caso in esame, come osservato dal primo giudice: < interamente liquidati e pagati come riconosciuto dalla stessa struttura attrice>>. Non si pone quindi questione di fornire la prova, di cui è onerata Contr
che il tetto di spesa sia stato superato, essendo indiscusso che lo sia dal momento che la domanda è finalizzata, esclusivamente, ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite extra budget laddove il budget risulta stabilito nel contratto (qui nei contratti in esame).
La giurisprudenza richiamata da parte appellante per illustrare gli oneri probatori in tema di superamento del budget contrattuale si riferisce, sempre,
a fattispecie in cui detta circostanza non fosse pacifica, ma appunto da provare: <III. - In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite Part in regime di accreditamento, grava sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata (v. Cass. Sez. 1 n5661-21), rappresentato dal superamento del tetto di spesa. In questo caso, ove cioè la prova del superamento sia fornita, non è possibile configurare alcun diritto
32 della struttura accreditata a ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr. ancora Cass. Sez.
6-2 n. 10182-21) IV. - Di nessun rilievo è l'invocazione del principio di affidamento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sanitario nazionale,
a prescindere dalle modalità esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato a eventuali tavoli tecnici. V. - Nel caso di specie la corte
d'appello ha accertato che il tetto di spesa era stato superato, tanto che era stata disposta la regressione tariffaria giusta delibera del 20-3-2009La circostanza che tale delibera fosse stata comunicata o meno – circostanza sulla quale ruota tutto l'argomentare della ricorrente - non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché
l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa. (..) >> (così Cass. n. 4375/2023)
Anche la pronuncia in esame ribadisce che laddove la prova del superamento sia fornita, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite.
Nel caso in esame si controverte della prova delle prestazioni in esubero.
Orbene, si osserva che parte appellata ha prodotto, in relazione a tale questione, gli arresti n. 5202/2025 e n. 5209/2025 della Suprema Corte resi su altrettante sentenze di questa corte territoriale.
Nel primo n. 5202/2025 risulta impugnata la sentenza n. 478/2021 di questa Co Corte. Si legge nell'illustrazione dei fatti di causa da parte della : << Per quello che qui ancora interessa, la Corte riteneva anzitutto fondato il primo motivo di appello (…) Erano poi fondati anche il secondo ed il terzo mezzo, Cont con i quali l' contestava l'accoglimento della domanda attorea per le prestazioni extra budget. La remunerabilità di tali prestazioni era prevista sulla base di un rapporto contrattuale a formazione progressiva, 33 caratterizzata dalla eventuale sussistenza di acquisti in esubero remunerabili a condizione che il loro importo fosse comunque ricompreso in una specifica previsione e fosse compatibile con la sostenibilità del bilancio regionale.
Pertanto, l'onere della prova dell'esistenza di disponibilità finanziarie ulteriori per la remunerazione delle prestazioni in esubero era a carico della parte privata che aveva provveduto all'erogazione delle prestazioni, che nella fattispecie non lo aveva però assolto.>> La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sul quinto motivo << 14.- Con la quinta doglianza, formulata in base all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge reg. Calabria n° 30/2003 e della Delibera della giunta regionale n° 361/2004, in particolare dell'allegato n° 1, in quanto la
Corte di appello avrebbe erroneamente negato l'obbligo di pagamento dell delle prestazioni extra budget erogate da (..) e la Controparte_6
violazione dell'art. 2697 cod. civ., in quanto la Corte avrebbe fatto Contr malgoverno dell'onere probatorio, dato che l non aveva in alcun modo dimostrato di aver superato il tetto di spesa assegnatole.>> chiarisce: < mezzo è inammissibile, non cogliendo l'esatta ratio della decisione ed avendo il giudice di merito deciso la questione conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione. La Corte territoriale, infatti, ha rigettato la domanda di (..) osservando che, in tema di pagamento delle prestazioni sanitarie, l'onere probatorio è disciplinato nel seguente modo: è
a carico dell'Azienda pubblica dimostrare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura ed il suo superamento (ex multis: Cass. sez. un. 13 giugno
2018, n° 15516; Cass., sez. VI-2, 16 ottobre 2019, n° 26234), mentre è a carico del singolo soggetto erogatore l'onere di provare l'esistenza di fondi sufficienti per il pagamento delle prestazioni rese in esubero (ex multis:
Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n° 13884). La Corte si è attenuta a tale orientamento giurisprudenziale, facendone corretta applicazione e, dunque, rilevando la “non sufficienza della sola allegazione, da parte dell'attore, del
34 contratto e della consistenza delle prestazioni erogate, rendendosi necessaria la dimostrazione della esistenza della condizione determinativa del sorgere dell'obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato: la capienza delle poste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti” (sentenza pagina 13). Tale prova non è stata fornita dall'impresa e la carenza ha correttamente determinato la reiezione della domanda.>>
Inoltre, chiamata a pronunciarsi sul sesto motivo <<16.- Col sesto motivo, formulato in relazione alla domanda subordinata di risarcimento del danno, la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 n° 3, della violazione dell'art. 1, ottavo comma, della legge reg. Calabria n° 30/2003, della Delibera della giunta regionale n° 361/2004 e dell'art. 1218 cod. civ. Sul presupposto che le prestazioni in esubero fossero pienamente remunerabili, la Corte di merito Contr avrebbe dovuto rilevare la condotta antigiuridica della >> la Corte ha chiarito con riguardo all'onere della prova: <17. - Anche questo motivo è inammissibile, in quanto – come correttamente osservato dal giudice di secondo grado – le prestazioni in esubero non erano affatto ex se retribuibili e tale fatto escludeva qualunque antigiuridicità del mancato pagamento. Più in particolare, va anche osservato che – in base al tenore testuale della
Delibera GR n° 361/2004 (avente valore normativo e, dunque, conoscibile per intero da questa Corte) – non è affatto vero che le prestazioni rese in Contr esubero avrebbero dovuto essere comunque remunerate dall in quanto il diritto a percepire i corrispettivi per le prestazioni extra budget poteva sorgere a favore del soggetto erogatore solo nel caso in cui, in presenza di sforamenti delle singole strutture, vi fosse una “riserva” disponibile nel Contr bilancio dell a favore del richiedente (Delibera GR n° 361/2004, allega- to 1) e fosse stato comunque osservato il “tetto massimo di spesa regionale”
(art. 1, ottavo comma, legge reg. Calabria n° 30/2003): sicché siamo, ancora
35 una volta, in presenza di un elemento costitutivo del diritto azionato, della cui dimostrazione era gravata la struttura privata.>>
Con l'ordinanza n. 5209/2025 la Suprema Corte ha statuito sul ricorso proposto dalla medesima avverso la sentenza n. 421/2024 di questa CP_8
Corte con la quale in riforma dell'impugnata sentenza venivano rigettate tutte le domande proposte tra cui le prestazioni in extra budget. I motivi di ricorso sono identici, qui rilevano il quinto ed il sesto in relazione ai quali la
Corte ha riportato la motivazione sopra trascritta.
Il gravame va quindi rigettato con riguardo alla doglianza che non sia stato dimostrato che fosse stato superato il tetto globale della spesa sanitaria regionale - cosicché sarebbe stato possibile remunerare le prestazioni sanitarie erogate, in eccesso rispetto al volume del contratto (extrabudget), anno per anno dal 2011 al 2017- posto che detta prova gravava sulla Pt_1
che non ha né allegato né dimostrato l'esistenza di risorse finanziarie
[...]
residue disponibili.
Conforme in punto di ripartizione dell'onere della prova anche Cass. n.
14576/2024: < secondo cui, in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in Parte regime di accreditamento, se, da un lato, grava sulla a dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, dall'altro, ove tale prova sia fornita o – come nel caso di specie – tale circostanza sia pacifica, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (Cass. 10182/2021). Ciò in quanto la mancata previsione della remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili – vincolo ineludibile - a meno che
36 la struttura accreditata non fornisca la prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget"
(Cass. 13884/2020). Tale prova, non risulta sia stata fornita dal centro istante nel giudizio di merito>>
L'ultimo motivo afferente al rigetto della domanda ex art. 2041 cod. civ. è manifestamente infondato alla stregua di consolidati principi giurisprudenziali. La Suprema Corte si è ripetutamente espressa con gli argomenti richiamati in sentenza dal primo giudice.
Può al riguardo richiamarsi sempre Cass. n. 14576/2024:< Va osservato che la sentenza impugnata, nel rigettare l'azione di ingiustificato arricchimento, ha evidenziato che l'esistenza di una regolamentazione contrattuale inter partes porta ad escludere la mancanza o l'ingiustizia della causa, ed impedisce che possa esservi spazio per un'azione residuale di arricchimento.
Questa Corte condivide tale impostazione, costituendo corretta applicazione del principio enunciato da questa stessa Corte (vedi Cass. n. 13884/2020; conf. Cass. n. 36654/2021) secondo cui “L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (Cass.
13884/2020; Cass. n 36654/2021).
Così anche Cass. 25514/2024: < del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore,
37 l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.>> ed anche Cass. n. 22980/2025: << la decisione della Corte territoriale conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte sia in tema di presupposti di applicazione dell'art. 2041 c.c. nei confronti della P.A., (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 15937 del 27/06/2017) sia in tema di esclusione dell'applicabilità dell'art. 2041 c.c. in virtù del carattere ex se imposto dell'arricchimento che la P.A. consegue in virtù dell'esecuzione delle prestazioni "extra budget" (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 25514 del
24/09/2024; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 13884 del 06/07/2020, nonché Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 14576 del 2024), senza che le argomentazioni svolte nel ricorso – le quali risultano ampiamente versate in fatto e non valgono ad eludere la circostanza che a venire in rilievo erano prestazioni extra budget rispetto allo stesso contratto – offrano elementi per confermare o mutare detto orientamento.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (€ 8.000.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
38 n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la Parte_3 Controparte_6
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro n. 42/2023 pubblicata in data 10/01/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 49.065,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Seconda nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1109 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 03/12/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
Ro. (Cod. Fisc e P.I. Parte_1 CP_1
) in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv.to Enzo Paolini in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Cosenza viale della Repubblica n. 110;
APPELLANTE
E
1 (Part. Iva Controparte_2
), in persona del p.t. rappresentato P.IVA_2 Controparte_3
e difeso dagli avv.to Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone dell'ufficio legale dell' in virtù di procura rilasciata su foglio CP_2
separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio legale dell in CP_2 CP_2
via V. Cortese;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 10/01/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato la , (nel prosieguo Controparte_4
“ o “struttura convenzionata”), in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha richiesto all' Controparte_2
Contr
(nel prosieguo ), in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, il pagamento della somma accertanda, previa declaratoria di nullità ex art. 1419 c.c. delle clausole relative alla non remunerabilità delle prestazioni rese oltre il budget fissato contenute nei contratti stipulati negli anni dal 2011 al 2017 per assistenza ospedaliera, assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio, e conseguente sostituzione automatica con la disciplina prevista in tema di abbattimenti tariffari, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 , lett. d) delle delibere n. 361 e 362 del 2004, oltre interessi di mora calcolati ex D. lgs. n. 231/2002; in via subordinata, il pagamento dell'ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2014 c.c., conseguito dall convenuta per l'importo di € 6.904.171,16, Controparte_2
oltre interessi di mora calcolati ex D. lgs. n. 231/2002. A tal fine, la Casa di
2 cura ha premesso quanto segue: - di essere iscritta nel Parte_1
Registro delle strutture sanitarie private accreditate nella Regione Calabria con D.P.G.R. n. 1 del 5 gennaio 2011 per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera di chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, ortopedia, cardiologia e di diagnostica e che negli anni dal 2011 al 2017 ha sottoscritto con l dei contratti, ai Controparte_2
sensi dell'art. 8 quinquies D.Lgs n. 502/1992, a volte in corso d'anno a volte in regime di prorogatio; - di aver erogato, in detto periodo, prestazioni sanitarie extra budget, riconosciute, validate e non contestate per €
6.904.171,16. Su tali premesse, la struttura convenzionata ha dedotto la Contr nullità parziale dei contratti via via stipulati con l ai sensi dell'art. 1419
c.c., con specifico riferimento alla clausola secondo cui “le prestazioni fatturate oltre il budget (tetto massimo) non sono remunerabili da parte dell e pertanto non sono esigibili” ovvero di quella Controparte_2
secondo cui “le parti infatti convengono espressamente che oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del SSR” per contrarietà con l'art. 8 quinquies, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 502/1992 e succ. mod. che fa riferimento ai
“criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato”. Invero, in passato, la Regione Calabria, con le delibere n. 361
e 362 del 2004, sulla scorta della Legge regionale n. 3 del 2003, aveva previsto per la remunerazione delle prestazioni rese extra budget l'applicazione di abbattimenti tariffari, progressivi e proporzionali delle tariffe applicate. Ritenendo l'art. 8 quinquies, comma 1, lett. d) D.lgs. n.
502/1992 norma imperativa conformativa, la di cura attrice, ha dedotto Pt_1
la nullità extratestuale delle clausole summenzionate e quindi l'integrazione del contratto con l'automatica sostituzione e applicazione della disciplina dell'abbattimento tariffario. In via subordinata, ha chiesto il pagamento
3 dell'importo di € 6.904.171,16 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sul presupposto che la pubblica amministrazione locupletata non ha rifiutato l'arricchimento, in quanto le fatture emesse per le prestazioni erogate sono state accettate e validate dall' Costituitasi con comparsa CP_5
depositata il 19.11.2019, l ha, preliminarmente, eccepito, in ordine, il CP_5
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e la parziale prescrizione del diritto vantato dalla Casa di cura;
nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie ritenendole infondate anche in relazione alla domanda subordinata di indebito arricchimento, chiedendo la declaratoria del difetto di giurisdizione e, in via subordinata, il rigetto della domanda principale e gradata. La causa, istruita documentalmente, dopo un rinvio d'ufficio dovuto al carico del ruolo, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
16.05.2022, assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 42/2023 così statuiva:
<
Ro. nei confronti dell' Parte_1 CP_1 [...]
; - condanna la Controparte_2 Parte_1
Ro. in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] CP_1
pagamento in favore dell , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 16.384,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2.
Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo in quanto, secondo l la lesione della posizione soggettiva della struttura CP_5
4 convenzionata sarebbe avvenuta con la delibera di approvazione dello
“schema tipo” di contratto da parte della Regione, al quale si sono poi conformati i singoli contratti stipulati dalle Aziende sanitarie con le strutture accreditate. Trattandosi di crediti per prestazioni erogate sulla base di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione con un privato, la prima ha scelto di regolare il rapporto iure privatorum, con la conseguenza che le situazioni soggettive dei contraenti sono paritarie e di diritto soggettivo. Lo schema contrattuale, approvato con delibera regionale, si pone come antecedente logico ma non incide sulla posizione del singolo contraente in quanto il rapporto viene poi disciplinato dal contratto stipulato. Tale impostazione è stata confermata anche dalla Corte di cassazione, secondo cui “le domande proposte da un soggetto accreditato con un'azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art. 2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo "medio tempore" erogate in luogo del Servizio Sanitario
Nazionale, nonché il recupero dello sconto del 20 per cento trattenuto dall'azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del "quantum" elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione” (cfr. Cass. S.U. n. 22233/2016).
3. Affermata così la giurisdizione del Tribunale adito, in ordine al vizio di nullità parziale dei contratti stipulati dalla con l Parte_1 CP_6
, per contrasto con l'art. 8 quinquies, comma 1, lett. d) D.lgs. n.
[...]
502/1992, che, come visto, fa riferimento ai “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
5 prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato”, ritenuta da parte attrice norma imperativa conformativa, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto sono quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 26724 del 2007 e n. 525 del 2020).
Pertanto, ricorre una ipotesi di nullità virtuale per violazione di norme imperative solo nel caso in cui il vizio attenga agli elementi strutturali della fattispecie negoziale e non anche ad elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, come deve ritenersi la individuazione dei criteri per la quantificazione della remunerazione per l'erogazione eventuale di prestazioni oltre il tetto massimo stabilito in contratto. Ancora, si deve tenere conto che la nullità virtuale «deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale» e la previsione di futura determinazione di criteri per la remunerazione di eventuali prestazioni rese extra budget non è certamente una norma dal carattere specifico e preciso poiché non vengono indicati i criteri da applicare ma semplicemente, in un'ottica di programmazione, se ne prevede la futura determinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 8472 del 2022, in tema di nullità della fideiussione prestata da un cd. confidi minore, e Cass. S.U. n.33719/2022, in materia di mutuo fondiario “esondante”). Ne consegue che, non potendosi qualificare l'art. 8 quinquies, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 502/1992 come norma imperativa, alcuna nullità parziale dei contratti in esame si ravvisa e alcuna sostituzione della clausola che prevede la non remunerabilità delle prestazioni erogate extra budget può essere operata. Rigettata quindi la
6 domanda principale, resta da esaminare la domanda proposta in via subordinata, di riconoscimento dell'indennizzo da arricchimento senza causa ex art. 2041c.c.
4. A tal proposito, si reputa opportuno affrontare il tema della remunerabilità delle prestazioni effettuate oltre il limite di spesa (c.d. extra budget) e si rileva che proprio in subjecta materia si è espressa di recente la
Corte d'appello di Catanzaro con la pronuncia n. 478 /2021 (v. doc. 3 allegato alla comparsa conclusionale , che, con motivazione chiara, CP_5
esaustiva e convincente, richiamando anche i più attuali arresti della Corte di Cassazione, ha preso posizione sia in ordine alla remunerabilità di prestazioni sanitarie svolte in regime di convenzione con l da parte di CP_5
strutture private accreditate oltre il limite di spesa previsto in contratto, sia in ordine alla domanda di indebito arricchimento proposta nei confronti dell dalla struttura convenzionata nel caso di superamento del “tetto CP_5
di spesa”. Si legge infatti nella citata sentenza della Corte territoriale che
“Occorre prendere le mosse dalle coordinate normative di riferimento che sono dettate dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – come modificato dal d.lgs.
19 giugno 1999, n. 229 e dal d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 -, recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”: - <> (art. 8 quater comma 1) e <> (art. 8 quater, comma 2); - Le regioni, nell'attività di indirizzo e programmazione, definiscono, tra l'altro, <> (art. 8 quinquies, comma 1, lett. d) ); I contratti con le strutture accreditate debbono tra l'altro indicare << il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza>> (art. 8 quinquies, comma 2, lett.
b) ), nonché <> (art. 8 quinquies, comma 2, lett. d) ); - <> (art. 8 sexies, comma 1) ed inoltre <> (art. 8 sexies, comma 5). Il sistema di remunerazione disciplinato dalla norma di legge prevede quindi: a) il rispetto del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente
7 risultante dalla applicazione dei valori tariffari ed ove considerata compatibile con i limiti di programmazione di spesa, anche la remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo; b) la verifica a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte rispetto al limite dei volumi prestazionali prefissato cui viene commisurata la remunerazione;
c) la eventualità che il volume massimo di prestazioni remunerate possa essere – anche nel corso dello stesso anno – rideterminato onde assicurare comunque il mantenimento del tetto di spesa pubblica programmato (cfr.
Cass. civ., 31 ottobre 2019, n. 27997)” (v. pagg. 6 e 7 sentenza citata). Nel caso in esame, si deve quindi fare riferimento ai contratti stipulati negli anni dal 2011 al 2017, tutti allegati all'atto di citazione, con cui le odierne parti hanno proceduto consensualmente alla determinazione del volume massimo delle prestazioni da erogare, dei requisiti del servizio da rendere, del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate. Gli importi concordati entro il tetto massimo sono stati interamente liquidati e pagati come riconosciuto dalla stessa struttura attrice. Per quanto riguarda la possibilità in astratto per l di procedere a pagamenti “extra Controparte_2
budget” è necessario fare riferimento all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ormai consolidato, secondo cui non può essere accolta la domanda formulata dalla società accreditata nei confronti dell Parte_2
avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti
[...]
il limite di spesa previsto in contratto, né a titolo di inadempimento contrattuale né di illecito extracontrattuale, in quanto la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni che superano detto limite - c.d.
"extra budget"- è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili, tenuto anche conto che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (cfr. Cass. n. 27608/2019 e n.
12129/2019). Tale conclusione è conforme alla normativa vigente in materia
8 (cfr. art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 12, comma
3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446), secondo cui “in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema” (cfr. Cass. n. 11209/2019 in motivazione). Inoltre si deve tenere presente che nell'effettuare delle scelte discrezionale la pubblica Amministrazione è pur sempre tenuta al necessario contemperamento di interessi contrapposti, nella fattispecie, da un lato,
l'interesse pubblico al contenimento della spesa e al raggiungimento dell'ambizioso obiettivo del riequilibrio finanziario del settore sanitario, dall'altro, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, unitamente alle aspettative degli operatori privati, che seguono una impostazione imprenditoriale in chiave economica ed individualistica. Ne consegue che gli interessi della struttura privata convenzionata, sebbene meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici
(cfr. Cass. civ., n. 27608 del 2019, cit.), giacché, in definitiva, gli “operatori privati restano liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente” (cfr. Corte cost., sent. 26 maggio 2005, n. 200). Così inquadrata la questione relativa alla remunerabilità delle prestazioni “extra budget”, si deve ora affrontare la specifica domanda avanzata dalla struttura attrice per il pagamento dell'indennizzo dovuto all'ingiustificato Contr arricchimento, ex art. 2041 c.c., conseguito dall avuto riguardo delle prestazioni diagnostiche di laboratorio effettuate e fatturate dalla Società attrice per l'anno 2005 e quanto effettivamente alla stessa corrisposto. 5.
9 Anche in ordine a tale questione si è assistito ad un acceso dibattito anche giurisprudenziale che ha trovato un approdo nella sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 26 maggio 2015, n. 10798, secondo cui il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto". Pertanto, secondo il sopra riportato indirizzo giurisprudenziale, una volta provato l'oggettivo arricchimento da parte del depauperato, la P.A. accipiens può evitare il pagamento dell'indennizzo solo se prova di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole. Sempre seguendo la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha poi specificato che proprio facendo riferimento al principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto" possono essere garantite le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la adeguata considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. (cfr. Cass. n. 15937 del
2017; n. 15415/2018; n.11209 del 2019; n. 24642 del 2020 e, in senso conforme, da ultimo, Cass. n.5660/2021). L'onere probatorio della
“imposizione” dell'arricchimento grava quindi sulla pubblica amministrazione locupletata e, se adempiuto, ne consegue che alcun indennizzo ex articolo 2041 c.c. può essere riconosciuto al depauperato. Ora, deliberando il tetto di spesa, la pubblica amministrazione ha adempiuto ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, inserendo nei contratti stipulati con la odierna attrice il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocamente comunicato pure il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel
10 limite di spesa. Diversamente opinando, si creerebbe un facile escamotage per aggirare il limite di spesa: le prestazioni fornite oltre detto limite previsto in contratto verrebbero comunque remunerate non più ex contractu ma a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c. Verrebbe così neutralizzata la normativa che impone un limite di spesa ai fini del controllo delle pubbliche finanze con evidente lesione del principio del "buon andamento" dell'amministrazione, entrambi previsti e tutelati dall'articolo 97 Cost. Ne consegue che, per le ragioni finora espresse, debba essere respinta anche la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. proposta in via gradata dall'attrice.
Atteso l'esito della lite, si ritengono assorbite le ulteriori questioni sollevate relative alla prescrizione parziale e della applicabilità degli interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (applicabile ratione temporis), per lo scaglione corrispondente al valore della causa, con la esclusione della fase istruttoria, essendo stata quest'ultima esclusivamente documentale, e con la dimidiazione degli importi per la serialità delle questioni trattate.>>
§ 4. – Ha proposto appello Parte_3
formulando tre motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'intestata Corte d'Appello, contrariis reiectis, In via principale, accertare e dichiarare nulle ex art. 1419 c.c. le clausole di non remunerabilità delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa per contrarietà delle stesse alle norme imperative di cui all'art. 8 quinquies, comma primo, lettera d), D.lgs. 502/1992 e DGR 361 e 362 del 2004, e specificatamente rubricate per i contratti relativi all'assistenza ospedaliera e di prestazioni transitate ad altro setting per l'anno 2011 al n. 3.6; anno 2012 al n. 3.4; anno 2013 al n. 3.4; anno 2014 al n. 3.6; anno 2015 al n. 4.13; anno
2016 al n. 4.13; anno 2017 al n.
4.13 e per i contratti relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio per l'anno 2011 al n. 3.6; anno
11 2012 al n. 3.6; anno 2013 al n. 3.6; anno 2014 al n. 3.6; anno 2015 al n. 4.13; anno 2016 al n. 4.13; anno 2017 al n. 4.13) e, per l'effetto, disporne l'automatica sostituzione ex artt. 1419, comma 2, c.c. e 1339 c.c. con le richiamate disposizione normative cogenti violate di cui all'art. 8 quinquies, comma primo, lettera d), D.lgs. 502/1992 e DGR 361 e 362 del 2004; dunque, condannare, a titolo di adempimento ex art. 1453 c.c. e/o a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218
c.c. (da quantificare in misura pari agli importi azionati con le fatture già indicate, o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia),
l' al pagamento, in favore Controparte_2
dell'appellante di € 6.904.171,16, ovvero dell'accertanda somma corrispondente, secondo le risultanze istruttorie, al valore delle prestazioni rese al netto dell'inapplicato abbattimento tariffario di cui alle norme automaticamente sostituite, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002; Sempre in via principale, alternativamente, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 per esser stati stipulati in un esercizio sanitario successivo rispetto a quello a cui si riferiscono (2012 e 2017) ovvero in un momento in cui la produzione sanitaria per il relativo anno si era già integralmente compiuta ben oltre i limiti del budget, in aperto contrasto con la norma imperativa costituita dall'art. 8 quinquies, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 502/1992, e per l'effetto condannare la convenuta alla remunerazione in favore dell'appellante, dell'intero fatturato prodotto dalla struttura per gli anni in questione, per un ammontare residuo di € 6.904.171,16, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, ovvero dell'accertanda somma corrispondente secondo le risultanze istruttorie;
In via residuale, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito da parte dell Controparte_2
a seguito delle prestazioni sanitarie verso la collettività erogate in
[...]
esubero rispetto al tetto di spesa relativo agli anni 2011, 2012, 2013, 2014,
12 2015, 2016 e 2017 da parte di Ro. e, Parte_1 CP_1
di conseguenza, condannare la ridetta , ex art. 2041 c.c., al Controparte_6
pagamento dell'appellante, della somma di € 5.122.243,77, somma corrispondente alla diminuzione patrimoniale sopportata dalla struttura in termini di costi delle prestazioni, del cui valore si è, specularmente, arricchita indebitamente l , così come quantificata da apposita Controparte_2
consulenza tecnica di parte (cfr. doc. 44 citazione in primo grado), ovvero della diversa somma che secondo le risultanze istruttorie dovesse risultare di giustizia, oltre interessi moratori maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c.- Vinte in ogni caso le spese e competenze tutte di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. con la maggiorazione del 30% prevista dal D.M.
55/2014 per aver redatto il presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto nonché la navigazione all'interno dello stesso.>>
§ 4.1 – Si costituiva l per Controparte_2
eccepire l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<1) Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_4
Catanzaro n. 42/2023 pubblicata in data 10/01/2023, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata disponendo la discussione orale della causa secondo quanto previsto dagli articoli 348 bis c.p.c. e 350 bis c.p.c. 2)
In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c.3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli
13 Avvocati per come statuito dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 262/2023 del 2/03/2023. >>
§ 4.2 – La Corte all'udienza di prima comparizione, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 1° dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della decisione della stessa all'udienza del 3 dicembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Nullità della clausola di non remunerabilità delle prestazioni extrabudget di cui ai contratti 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. e art. 1339 c.c. per contrarietà al D. lgs n. 502/1992 art. 8 quinquies, comma 1, lett.
d) ed alle Delibere della Giunta Regionale nn. 361 e 362 del 2004>>
l'appellante, sulla premessa che la produzione in esubero rispetto al tetto di spesa fissato per singola struttura deve essere remunerata secondo un meccanismo di regressione tariffaria proporzionale per espressa previsione legislativa statale, ovvero l'art. 8 quinquies comma 1 let. d) d.gs n. 502/1992
14 e s.m.i. (che espressamente sancisce l'obbligo per le Regioni di prevedere i criteri per la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura]; che la Regione Calabria aveva recepito il precetto e lo aveva regolato con le Delibere di Giunta Regionale n. 361 e 362 del 2004 con le quali aveva approvato i criteri per gli abbattimenti tariffari previsti dalla normativa statale;
sulla scorta di tanto criticava la sentenza assumendo che fosse lampante che: << le clausole di non remunerabilità delle prestazioni rese in extrabudget previste nei contratti 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017 si pongano in aperto contrasto col dato normativo cogente in vigore.>>; che ponendosi le clausole di detti contratti in contrasto con la disciplina legale e con le Delibere di Giunta Regionale n. 361 e 362 del 2004 si determinava la sostituzione ex art. 1339 cod. civ. della clausola nulla ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1419 co. 2 cod. civ. Invocava l'applicazione del meccanismo dell'integrazione cogente essendosi al cospetto di norma imperativa conformativa quale doveva intendersi l'art. 8 quinquies citato. Da ultimo evidenziava che, diversamente opinando e quindi ritenendo valide le clausole, escludendo la remunerabilità delle prestazioni in esubero rispetto ai tetti di spesa della singola struttura, le prestazioni rimanevano prive di copertura contrattuale e, comportando uno spostamento patrimoniale ingiustificato, davano ingresso all'azione di indebito arricchimento, pure rigettata dal Tribunale ed oggetto del terzo motivo di gravame.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: <violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezione di nullità dei contratti 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà al D. Lgs n. 502/1992, art. 8 quinquies, comma 2, lett. d)>> l'appellante ha censurato la sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciare sull'eccezione di nullità dei contratti stipulati per le annualità dal 2011 al
15 2017 sollevata nella comparsa conclusionale di primo grado paragrafo 6 che trascriveva affinché venisse delibata da questa Corte rammentando che,
l'eccezione di nullità contrattuale si pone come eccezione in senso lato e dunque è rilevabile anche d'ufficio. Sosteneva che tale nullità discende dal fatto che i contratti 2011-2017 sono stati stipulati < produzione sanitaria per il relativo anno si era già esaurita ben oltre il limite di spesa tardivamente fissato e non poteva dispiegare i propri effetti ( così per le annualità 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016), ovvero, addirittura in un esercizio sanitario successivo a quello in cui doveva trovare applicazione il tetto di spesa (annualità 2012 e2017), pertanto ad anno sanitario ampiamente concluso.>> ponendosi in contrasto con l'art 8 quinquies citato. Con ulteriore profilo evidenziava che: << una volta dichiarato nullo, il contratto deve considerarsi tamquam non esset così come la fissazione del tetto di spesa ivi contenuta nonché il “rifiuto implicito” a ricevere ulteriori prestazioni dalla stessa rappresentata. Richiamava, da ultimo, considerazioni difensive atte a sostenere la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione ex art. 2041 cod. civ.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato:< Contraddittorietà della motivazione e mancato rispetto dei criteri applicativi dell'indebito arricchimento nonché del riparto dell'onere della prova: violazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 2697
c.c.>>
Denunciava una lettura superficiale degli atti nella parte in cui il Tribunale aveva fatto riferimento alle prestazioni << per l'anno 2005>> significando che oggetto di causa erano le prestazioni rogate negli anni dal 2011 al 2017.
Sviluppava il motivo nelle censure che seguono:
§ 5.3.1 – budget di struttura e tetto di spesa regionale: valicabilità del primo nei limiti del secondo
16 Richiamava l'intervento chiarificatore della Corte Costituzionale con le decisioni n. 275/2016, n. 62/2020 e 203/2016 che trascriveva per la parte di interesse (cfr. atto di appello pagg. 20-21) per sintetizzare: <se il criterio da utilizzare per la fissazione dei limiti globali di spesa da assegnare alle
è quello della valorizzazione delle produzioni delle singole strutture, Pt_5
va da sé che la P.A. non può, dall'altro lato, non remunerare quella medesima produzione che è posta alla base del calcolo della risorsa economica necessaria per la remunerazione delle prestazioni sanitarie future.>>; richiamava il passo motivazionale conforme del TAR Calabria
sent. n. 269 del 2011. Ribadiva che l'invalicabilità prevista da SSN CP_2
concerneva la somma complessiva assegnata al Fondo Sanitario Regionale e non quello stabilito contrattualmente per ogni singola struttura;
principio enunciato dalla Suprema Corte (tra le tante Cass. n. 3403/2028 e n.
27608/2019). Concludeva evidenziando che la sentenza era errata perché aveva violato il principio che: <<è incontestabile la sussistenza di un diritto a favore degli erogatori privati ad ottenere il pagamento delle prestazioni extrabudget – ed un corrispondente obbligo delle di remunerarle – Pt_5
subordinatamente condizionato all'avverarsi della condizione (futura e incerta) che il tetto di spesa globale assegnato alla Regione non si sia esaurito. >>
§ 5.3.2 – contraddittorietà della motivazione e violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova.
Sulla premessa che il c.d. tetto di spesa in materia sanitaria non è invalicabile tout court, ma al ricorrere di determinate condizioni e che solo il tetto di spesa regionale era invalicabile mentre il budget di struttura era valicabile nei limiti delle disponibilità del tetto di spesa Regionale – come enunciato da Cass. n.
27608/2019 – e sulla premessa che fintantoché il tetto di spesa regionale è capiente le prestazioni rese oltre il singolo tetto di spesa di struttura sono
17 remunerabili secondo i criteri prestabiliti, evidenziava che l'onere della prova della sussistenza di risorse disponibili grava sull'Ente pubblico venendo in considerazione quale elemento impeditivo del credito preteso dalla struttura, parte attrice. Richiamava sulla questione di diritto i principi enunciati da Cass.
n. 32416/2019; n. 3403/2018; n. 23324/2018, n. 19260/2017 (versati nel fascicolo quali allegati da 8 a 11) e da Cass. n. 17437/2016 (all. n 12)
Osservava, in fatto, di aver fornito la prova di aver erogato per conto del SSN un volume di prestazioni maggiore del proprio budget contrattuale avendo prodotto in giudizio tutte le fatture inerenti le prestazioni sanitarie erogate, Contr tutte regolarmente protocollate dall sicché essa parte attrice aveva fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni erogate oltre il tetto di spesa concordato e che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova sopra enunciati, incombeva su Contr
- al fine di sottrarsi al pagamento - dimostrare il verificarsi della condizione risolutiva del superamento del tetto globale di spesa, fissato a Contr livello regionale. Prova che l non aveva fornito né dedotto. Richiamava nuovamente (pag. 27 e 28 dell'appello) i principi enunciati da Cass. n.
26234/2019 e n. 3403/2018 e fatti propri dalla sentenza n. 157/2019 della
Corte d'appello di Catanzaro. Concludeva l'analisi delle questioni in esame significando che: <<
1. o i contratti in questione sono nulli, e dunque le prestazioni erogate – tutte – sono erogabili tout court, non sussistendo un valido titolo contrattuale che ne determini l'ammontare, ovvero non essendo valide le clausole di non remunerazione delle prestazioni in esubero;
2. o i contratti in questione sono validi in ogni parte e, dunque, anche nelle clausole che escludono la remunerabilità delle prestazioni in esubero rispetto al tetto di spesa della singola struttura, lasciando, dunque, prive di copertura contrattuale le prestazioni rese in esubero e di conseguenza le richieste del pagamento dovuto per le stesse, le quali provocano, per l'appunto, uno spostamento patrimoniale ingiustificato – poiché senza causa – dando
18 ingresso, pertanto, alla residuale azione di indebito arricchimento. >> con conseguente erroneità della sentenza impugnata.
§ 5.3.3 – inefficacia del rifiuto preventivo e non rifiutabilità delle prestazioni sanitarie: arricchimento imposto “dalla” P.A. e non “alla” P.A. e violazione degli artt. 2041 c.c., 2 e 32 cost. e 8 quinquies D.Lgs. 502/92
L'appellante lamentava l'erroneità delle valutazioni poste dal Tribunale a base del rifiuto di prestazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel tetto di spesa pattuito;
chiariva che trattandosi si erogazione di prestazioni di servizio pubblico essenziale - quale deve qualificarsi la prestazione sanitaria in regime di accreditamento con il SSN -ovverosia un servizio che la PA è tenuta a garantire – attraverso erogatori pubblici o privati accreditati – non vi è possibilità di opporre alcun rifiuto ai richiedenti. Sosteneva che non vi erano i presupposti per il rifiuto di tali prestazioni da parte dell'erogatore privato e, per altro verso, il rifiuto da parte della PA doveva essere esplicito.
Sottolineava che il rifiuto doveva essere espresso prima che l'attività venisse espletata e, nel caso in esame, la sottoscrizione del contratto era avvenuta quando ormai la produzione sanitaria per il relativo anno si era già esaurita ben oltre il limite di spesa tardivamente fissato oppure addirittura in un esercizio sanitario successivo a quello in cui doveva trovare applicazione il tetto di spesa. Sosteneva che il rifiuto segnalato in epoca successiva all'espletamento delle prestazioni si configurava << del tutto inutile>>.
Segnalava che l non aveva provveduto alla remunerazione Controparte_6
delle prestazioni erogate oltre il budget annuale, limitandosi ad effettuare pagamenti solamente entro il - e sino al raggiungimento del - tetto massimo di spesa annualmente fissato, e, ciò nonostante, essa amministrazione fosse a conoscenza del superamento del budget e non avesse impedito l'erogazione di ulteriori prestazioni in extrabudget rispetto a quelle ammesse. Sosteneva Contr che a tanto doveva conseguire l'imputabilità all dell'indennizzo ex art. 19 2041 cod. civ. trattandosi di prestazioni sanitarie che la struttura sanitaria privata non poteva rifiutare.
§ 6 – le questioni preliminari
§ 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente va evidenziato che la statuizione di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione non è stata impugnata, di talché è sceso il giudicato sull'affermazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – i motivi sopra indicati, benché tra loro differenti, necessitano di trattazione congiunta stante la connessione delle questioni di diritto ad essi sottese.
Osserva la Corte che non vi è contestazione che la abbia erogato Parte_1
Contr prestazioni sanitarie extra budget negli anni dal 2011 al 2017 avendo l eccepito la prescrizione parziale del diritto ed avendo contrastato, in iure, la domanda chiedendo il rigetto del capo di domanda di declaratoria di nullità dei contratti ex art. 1419 cod. civ con riguardo alla clausola di non remunerabilità delle prestazioni rese oltre il budget contrattualmente fissato;
conseguentemente ha chiesto il rigetto della domanda di integrazione contrattuale della clausola nulla e di sostituzione automatica della stessa ex art. 1339 cod. civ, con la disciplina in tema di abbattimenti tariffari. Ha 20 chiesto infine il rigetto della domanda di indebito arricchimento e degli interessi ex D. Lgs n. 231/2002. Parte attrice ha depositato la documentazione
(fatture) relativa alle prestazioni richieste.
L'appellante ripropone l'eccezione di nullità della clausola di non remunerabilità delle prestazioni extrabudget e denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte del tribunale su detta eccezione.
Svolge ulteriore motivo, articolato su più punti, con riguardo alla domanda di indebito arricchimento, di cui meglio infra.
Venendo alla disamina del primo motivo è infondata la doglianza di omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dei contratti, questione che il tribunale ha esaminato e deciso con pronuncia esplicita di rigetto e da tanto consegue che i primi due motivi sono sostanzialmente inammissibili perché dando la Casa di Cura per presupposto che il Tribunale sia incorso in “ omessa pronuncia”
l'appellante non esamina le due rationes decidendi che non risultano, pertanto, attinte da specifico motivo di gravame.
Tanto premesso osserva la Corte che la motivazione risulta integralmente trascritta al paragrafo 3. In particolare, a pagina 4 della sentenza il primo giudice dopo aver premesso che ricorre una nullità virtuale per violazione di norme imperative solo nel caso in cui il vizio attenga ad elementi strutturali della fattispecie negoziale e non anche ad elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, qualificava i criteri per la quantificazione della remunerazione delle prestazioni oltre in tetto massimo stabilito nella seconda categoria. Da tanto ha tratto la conclusione, espressa a pagina 5 della sentenza, primo capoverso, che l'art. 8 quinquies comma 1 lett. d) D.Lgs n. 502/1992 non integra norma imperativa e va esclusa la nullità parziale dei contratti in esame. Il Tribunale ha di conseguenza escluso, difettando la nullità parziale dei contratti, che si possa ricorrere all'istituto della sostituzione ex art. 1339 cod. civ.
21 Osserva la Corte che tale ultima disposizione non è espressamente citata, ma la motivazione sul punto è chiara: < esame si ravvisa e alcuna sostituzione della clausola che prevede la non remunerabilità delle prestazioni erogate extra budget può essere operata.>>
Osserva altresì la Corte che il Tribunale è giunto ad escludere la nullità parziale del contratto per nullità della clausola che prevede la non remunerabilità delle prestazioni erogate extra budget anche con una seconda ratio decidendi nella parte in cui, all'ultimo capoverso di pagina 4 spiega che la norma - l'art. 8 quinquies citato- va contestualizzata e va considerato che i criteri per la remunerazione non vengono indicati, ma se ne prevede la futura determinazione in un'ottica di programmazione.
Le rationes decidendi sopra illustrate, come detto, non vengono specificatamente contestate dall'appellante che si limita a riproporre le tesi difensive di primo grado lamentando, con il secondo motivo, l'omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di nullità parziale del contratto.
Tanto premesso, va osservato che le questioni di diritto sottese alla causa in trattazione si inseriscono in un contenzioso seriale in relazione al quale la
Suprema Corte ha già enunciato insegnamenti che vanno recepiti in quanto ripetuti e conformi.
Si è reiteratamente affermato che: << in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell atteso che la mancata Parte_6
previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget"
è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle 22 concordate. (Così Cass. n. 27608/2019 richiamata anche dal primo giudice a pag. 6 della sentenza); ed ancora Cass. 26334/2021: << In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell , atteso che la Parte_6
mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Fattispecie in tema di prestazioni di ricovero ospedaliero d'urgenza e di elezione)>> e successive conformi come meglio infra.
Al fine di meglio tracciare i confini del contenzioso va premesso un breve quadro normativo in materia di determinazione dei tetti di spesa regionali.
L'analisi del testo normativo è estrapolata dai precedenti conformi tra cui tra le tante Cass. 26334/2021 e 25002/25.
L'art. 26 della legge 23/12/1978, n. 833 (prestazioni di riabilitazione) stabilisce che «le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.
L'Unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della Sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale». L'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede una programmazione sanitaria, che si articola in un piano
23 sanitario nazionale di durata triennale e un piano sanitario regionale (art. 1, comma 9: «il piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal go- verno entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5»). Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n.
502 del 1992, vengono in rilievo i LEA (livelli essenziali di assistenza), prevedendosi poi che «il servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nello accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nello impiego delle risorse». Il piano sanitario regionale è disciplinato dall'art. 1, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992.
Quanto ai tetti di spesa, prevede l'art. 12 del d.lgs. 30/12/ 1992, n. 502 (Fondo sanitario nazionale) che «il fondo sanitario nazionale […] è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE […] la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici
[…]». L'art. 32, comma 8, della legge 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) stabilisce che «le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […] individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la
24 contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n.
662». L'art. 39 (Ripartizione del fondo sanitario nazionale) del d.lgs.
15/12/1997, n. 446, prevede poi «Il CIPE su proposta del Ministro della Sanità,
d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, delibera an-annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente».
Va dato atto che la Suprema Corte con plurime decisioni, ha fissato i seguenti principi, da applicarsi al caso di specie e che risolvono tutte le questioni devolute fatta eccezione – per come meglio infra- la questione della ripartizione dell'onere della prova e, precisamente: a) che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili
(Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27608; che richiama Cons. Stato, sez. III,
10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n. 1832; poi Cass., sez. 3,
6/7/2020, n. 13884; di recente Cass., sez. 1, 6/12/2024, n. 31364). b) che, alla base di tali conclusioni, si collocano stringenti indirizzi normativi (art. 32, comma 8, legge 27/12/1997, n. 449; art. 12, comma 3, d.lgs. 23/12/1992, n.
502; art. 39 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446), in base ai quali, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario, attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema (Cass. n.
31364 del 2024); c) che si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, in quanto deve bilanciare interessi diversi e per certi
25 aspetti contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono in base ad una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico (Cass., sez. 3, n. 27608 del 2019;
Cass. n. 31364 del 2024); d) che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici.
Tanto premesso, si osserva che la sentenza qui impugnata è conforme, nella disamina delle suddette questioni, agli insegnamenti della Suprema Corte che
è pervenuta alla conclusione che in siffatta materia, permeata da necessità di programmazione e del rispetto dei tetti di spesa, il perseguimento degli interessi pubblici non può restare condizionato agli interessi privati i quali, sebbene meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici.
Seguendo tale ratio la Suprema Corte ha chiarito che vi è, per un verso, la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dei soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari organizzativi (Cass. n.
27608 del 2019; poi anche Cass. n. 13884 del 2020; Cass. n. 31364 del 2024); che, per altro verso, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
che ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo
26 Parte dell i acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del 2019;
Cass. n. 31364 del 2024).
Venendo quindi alla disamina della questione dirimente per la fattispecie in esame occorre ancora osservare che la Suprema Corte ha chiaramente enunciato il principio che solo la struttura pubblica non può rifiutare le prestazioni, mentre il privato non ha tale obbligo. La Suprema Corte è pervenuta a suddetta conclusione sulla base delle seguenti considerazioni: << in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, Parte dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, Parte risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la la regione non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024). >> ed ancora: << alla struttura accreditata viene data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all'utenza. Al contrario, la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons. Stato, sez. III, 7/1/2014, n. 2; Cons. Stato, sez. V,
30/4/2003, n. 2253; entrambe richiamate in motivazione nella sentenza della
Suprema Corte n. 27608 del 2019; n. 31364 del 2024 e da ultimo n.
25002/2025).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che: a) nessun rilievo può essere conferito al principio di affidamento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalità esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato ad eventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass. n. 31364 del 2024); b) che la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del
27 pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa» (Cass. n. 4375 del 2023; Cass. n. 31364 del 2024); c) che vale il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei tavoli tecnici, perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative
(Cons. Stato., n. 207 del 2016; richiamata da Cass. n. 4375 del 2023; Cass. n.
31364 del 2024); d) che non rileva la tardività del monitoraggio né quella relativa all'attività imputabile al Tavolo Tecnico in quanto, fisiologicamente,
l'individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all'esercizio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto costituendo una sorta di rischio di impresa per le società.
Sulla scorta di tale uniforme indirizzo la Suprema Corte con la pronuncia in esame n. 25002/2025 ha precisato: << Di qui, dunque, la precisazione per cui i tetti di spesa possono giungere anche successivamente rispetto alla stipulazione del contratto. Infatti, si è osservato che «la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività», in quanto è evidente che «in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso» (Cons. Stato, Ad. Plen., 12 aprile 2012, n. 3; successivamente Cons.
28 Stato, sez. 3, 23 ottobre 2020, n. 6437). La prassi sopra menzionata attiene alla verifica dell'eventuale affidamento incolpevole delle strutture sanitarie, che hanno già stipulato il contratto, con riferimento a successive delibere che modifichino, in corso d'opera, i tetti di spesa. In tal senso si è pronunciata la
Corte costituzionale, con sentenza n. 203 del 2016, su plurime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
7 agosto 2012, n. 135. Tale disposizione recitava infatti così: «a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica […] si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua […]». Come si vede, si fa riferimento a «singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012», quindi a contratti scritti già stipulati («vigenti»). In questo contesto, la Corte costituzionale - pur precisando che la nuova norma incideva sì sui contratti già stipulati, ma con decorrenza dalla sua entrata in vigore, e quindi rispetto alle prestazioni non ancora eseguite dai soggetti accreditati – ha osservato che «la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio ha carattere fisiologico», con la conseguenza che «l'operatore prudente e accorto non può non sapere di essere esposto a correttivi dei contenuti economici del contratto imposti in corso d'anno» (richiama Cons. Stato, Ad.
Plen., 12/ 4/2012, n. 3 e n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 2/5/2006, n. 8). Del resto, i tetti di spesa possono anche essere individuati a distanza di tempo dal momento in cui le prestazioni sanitarie vengono rese dalle società accreditate. Il recente indirizzo giurisprudenziale amministrativo è nel senso che è legittimo un controllo (con rideterminazione del fatturato ammesso a
29 remunerazione) effettuato anche in tempi non strettamente prossimi all'anno oggetto della disposta regressione, purché possa considerarsi esercitato in tempi ragionevoli (Cons. Stato, sez. VI, 4/6/2024, n. 5010; Cons. Stato, sez.
III, 22/1/2016, n. 207; Cons. Stato, 16/1/2013, n. 248).
Osserva la Corte che il Tribunale ha richiamato Cass. n. 27997/19 e, con tale arresto, i principi enunciati nella motivazione che il volume di prestazioni remunerate possa essere rideterminato anche nel corso dell'anno o comunque anche successivamente purché in tempi ragionevoli, così come è accaduto per le annualità in esame.
I principi enunciati dalla Suprema Corte consentono di rigettare le considerazioni svolte dalla difesa dell'appellante in punto di obbligo di remunerazione, di affidamento della struttura e di non rifiutabilità delle prestazioni da parte della casa di Cura, da porre a base anche del motivo afferente al rigetto della domanda ex art. 2041 cod. civ.
Resta da considerare la censura sub.
4.2 dell'atto di appello relativa a << contraddittorietà della motivazione e violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova >> retto sul presupposto che << fintantoché il tetto di spesa Regionale è capiente le prestazioni rese oltre il singolo tetto di struttura sono remunerabili secondo i criteri prestabiliti>> e, dunque, con il criterio della regressione tariffaria. L'appellante invocando il principio di vicinanza della prova pone l'onere della prova della sussistenza di risorse disponibili Contr in capo all venendo in considerazione quale elemento impeditivo del credito preteso dall'attrice. Richiama all'uopo Cass. n. 32416/2019,
3403/2018, n. 26234/2019, n. 23324/2018, n. 19360/2017 ed ancor prima n.
17437/2016.
Trascorrendo all'esame dei precedenti di legittimità indicati dall'appellante si osserva che essi fanno riferimento alla mancata prova di cui è onerata Contr l' che il tetto di spesa sia stato superato. Così in motivazione Cass. n. 30 17437/2016: <Erra, difatti, la Corte territoriale nel ritenere che il riparto dell'onere probatorio relativo alla pretesa dell'odierna ricorrente segua
l'iter delineato in sentenza, volta che al Centro di analisi oggi ricorrente spettava la prova — quale fatto costitutivo del diritto esercitato - dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni per le quali era chiesto il rimborso (prova il cui onere era stato Part incontestamente assolto in sede di merito), gravando di converso sulla la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito del superamento del tetto di spesa — fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente .Il ricorso è pertanto accolto>>; ugualmente Cass. n.
32416/2019: << Il motivo è infondato alla luce del principio, al quale la
Corte territoriale si è attenuta, secondo cui il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova è a carico della parte creditrice
(struttura accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., è a carico Part della parte debitrice (Cass. n. 3403 e 23324 del 2018)>>
Orbene, la giurisprudenza più recente (Cass. n. 25002/2025) sulla questione così osserva: < creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto
31 superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice (Cass., sez. 1, 2/03/2021, n. 5661; Cass., sez. 6-2, 16/4/2021, n. Parte 10182, per cui grava sulla a dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite;
anche Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass., sez. 1, 27/9/2018, n. 23324;
Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; Cass., 6/12/2024, n. 31364).
Tanto premesso osserva la Corte che la motivazione di prime cure non si pone in contrasto con i principi affermati nei precedenti sopra illustrati dal momento che è pacifico che nel caso in esame, come osservato dal primo giudice: < interamente liquidati e pagati come riconosciuto dalla stessa struttura attrice>>. Non si pone quindi questione di fornire la prova, di cui è onerata Contr
che il tetto di spesa sia stato superato, essendo indiscusso che lo sia dal momento che la domanda è finalizzata, esclusivamente, ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite extra budget laddove il budget risulta stabilito nel contratto (qui nei contratti in esame).
La giurisprudenza richiamata da parte appellante per illustrare gli oneri probatori in tema di superamento del budget contrattuale si riferisce, sempre,
a fattispecie in cui detta circostanza non fosse pacifica, ma appunto da provare: <III. - In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite Part in regime di accreditamento, grava sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata (v. Cass. Sez. 1 n5661-21), rappresentato dal superamento del tetto di spesa. In questo caso, ove cioè la prova del superamento sia fornita, non è possibile configurare alcun diritto
32 della struttura accreditata a ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr. ancora Cass. Sez.
6-2 n. 10182-21) IV. - Di nessun rilievo è l'invocazione del principio di affidamento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sanitario nazionale,
a prescindere dalle modalità esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato a eventuali tavoli tecnici. V. - Nel caso di specie la corte
d'appello ha accertato che il tetto di spesa era stato superato, tanto che era stata disposta la regressione tariffaria giusta delibera del 20-3-2009La circostanza che tale delibera fosse stata comunicata o meno – circostanza sulla quale ruota tutto l'argomentare della ricorrente - non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché
l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa. (..) >> (così Cass. n. 4375/2023)
Anche la pronuncia in esame ribadisce che laddove la prova del superamento sia fornita, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite.
Nel caso in esame si controverte della prova delle prestazioni in esubero.
Orbene, si osserva che parte appellata ha prodotto, in relazione a tale questione, gli arresti n. 5202/2025 e n. 5209/2025 della Suprema Corte resi su altrettante sentenze di questa corte territoriale.
Nel primo n. 5202/2025 risulta impugnata la sentenza n. 478/2021 di questa Co Corte. Si legge nell'illustrazione dei fatti di causa da parte della : << Per quello che qui ancora interessa, la Corte riteneva anzitutto fondato il primo motivo di appello (…) Erano poi fondati anche il secondo ed il terzo mezzo, Cont con i quali l' contestava l'accoglimento della domanda attorea per le prestazioni extra budget. La remunerabilità di tali prestazioni era prevista sulla base di un rapporto contrattuale a formazione progressiva, 33 caratterizzata dalla eventuale sussistenza di acquisti in esubero remunerabili a condizione che il loro importo fosse comunque ricompreso in una specifica previsione e fosse compatibile con la sostenibilità del bilancio regionale.
Pertanto, l'onere della prova dell'esistenza di disponibilità finanziarie ulteriori per la remunerazione delle prestazioni in esubero era a carico della parte privata che aveva provveduto all'erogazione delle prestazioni, che nella fattispecie non lo aveva però assolto.>> La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sul quinto motivo << 14.- Con la quinta doglianza, formulata in base all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge reg. Calabria n° 30/2003 e della Delibera della giunta regionale n° 361/2004, in particolare dell'allegato n° 1, in quanto la
Corte di appello avrebbe erroneamente negato l'obbligo di pagamento dell delle prestazioni extra budget erogate da (..) e la Controparte_6
violazione dell'art. 2697 cod. civ., in quanto la Corte avrebbe fatto Contr malgoverno dell'onere probatorio, dato che l non aveva in alcun modo dimostrato di aver superato il tetto di spesa assegnatole.>> chiarisce: < mezzo è inammissibile, non cogliendo l'esatta ratio della decisione ed avendo il giudice di merito deciso la questione conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione. La Corte territoriale, infatti, ha rigettato la domanda di (..) osservando che, in tema di pagamento delle prestazioni sanitarie, l'onere probatorio è disciplinato nel seguente modo: è
a carico dell'Azienda pubblica dimostrare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura ed il suo superamento (ex multis: Cass. sez. un. 13 giugno
2018, n° 15516; Cass., sez. VI-2, 16 ottobre 2019, n° 26234), mentre è a carico del singolo soggetto erogatore l'onere di provare l'esistenza di fondi sufficienti per il pagamento delle prestazioni rese in esubero (ex multis:
Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n° 13884). La Corte si è attenuta a tale orientamento giurisprudenziale, facendone corretta applicazione e, dunque, rilevando la “non sufficienza della sola allegazione, da parte dell'attore, del
34 contratto e della consistenza delle prestazioni erogate, rendendosi necessaria la dimostrazione della esistenza della condizione determinativa del sorgere dell'obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato: la capienza delle poste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti” (sentenza pagina 13). Tale prova non è stata fornita dall'impresa e la carenza ha correttamente determinato la reiezione della domanda.>>
Inoltre, chiamata a pronunciarsi sul sesto motivo <<16.- Col sesto motivo, formulato in relazione alla domanda subordinata di risarcimento del danno, la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 n° 3, della violazione dell'art. 1, ottavo comma, della legge reg. Calabria n° 30/2003, della Delibera della giunta regionale n° 361/2004 e dell'art. 1218 cod. civ. Sul presupposto che le prestazioni in esubero fossero pienamente remunerabili, la Corte di merito Contr avrebbe dovuto rilevare la condotta antigiuridica della >> la Corte ha chiarito con riguardo all'onere della prova: <17. - Anche questo motivo è inammissibile, in quanto – come correttamente osservato dal giudice di secondo grado – le prestazioni in esubero non erano affatto ex se retribuibili e tale fatto escludeva qualunque antigiuridicità del mancato pagamento. Più in particolare, va anche osservato che – in base al tenore testuale della
Delibera GR n° 361/2004 (avente valore normativo e, dunque, conoscibile per intero da questa Corte) – non è affatto vero che le prestazioni rese in Contr esubero avrebbero dovuto essere comunque remunerate dall in quanto il diritto a percepire i corrispettivi per le prestazioni extra budget poteva sorgere a favore del soggetto erogatore solo nel caso in cui, in presenza di sforamenti delle singole strutture, vi fosse una “riserva” disponibile nel Contr bilancio dell a favore del richiedente (Delibera GR n° 361/2004, allega- to 1) e fosse stato comunque osservato il “tetto massimo di spesa regionale”
(art. 1, ottavo comma, legge reg. Calabria n° 30/2003): sicché siamo, ancora
35 una volta, in presenza di un elemento costitutivo del diritto azionato, della cui dimostrazione era gravata la struttura privata.>>
Con l'ordinanza n. 5209/2025 la Suprema Corte ha statuito sul ricorso proposto dalla medesima avverso la sentenza n. 421/2024 di questa CP_8
Corte con la quale in riforma dell'impugnata sentenza venivano rigettate tutte le domande proposte tra cui le prestazioni in extra budget. I motivi di ricorso sono identici, qui rilevano il quinto ed il sesto in relazione ai quali la
Corte ha riportato la motivazione sopra trascritta.
Il gravame va quindi rigettato con riguardo alla doglianza che non sia stato dimostrato che fosse stato superato il tetto globale della spesa sanitaria regionale - cosicché sarebbe stato possibile remunerare le prestazioni sanitarie erogate, in eccesso rispetto al volume del contratto (extrabudget), anno per anno dal 2011 al 2017- posto che detta prova gravava sulla Pt_1
che non ha né allegato né dimostrato l'esistenza di risorse finanziarie
[...]
residue disponibili.
Conforme in punto di ripartizione dell'onere della prova anche Cass. n.
14576/2024: < secondo cui, in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in Parte regime di accreditamento, se, da un lato, grava sulla a dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, dall'altro, ove tale prova sia fornita o – come nel caso di specie – tale circostanza sia pacifica, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (Cass. 10182/2021). Ciò in quanto la mancata previsione della remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili – vincolo ineludibile - a meno che
36 la struttura accreditata non fornisca la prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget"
(Cass. 13884/2020). Tale prova, non risulta sia stata fornita dal centro istante nel giudizio di merito>>
L'ultimo motivo afferente al rigetto della domanda ex art. 2041 cod. civ. è manifestamente infondato alla stregua di consolidati principi giurisprudenziali. La Suprema Corte si è ripetutamente espressa con gli argomenti richiamati in sentenza dal primo giudice.
Può al riguardo richiamarsi sempre Cass. n. 14576/2024:< Va osservato che la sentenza impugnata, nel rigettare l'azione di ingiustificato arricchimento, ha evidenziato che l'esistenza di una regolamentazione contrattuale inter partes porta ad escludere la mancanza o l'ingiustizia della causa, ed impedisce che possa esservi spazio per un'azione residuale di arricchimento.
Questa Corte condivide tale impostazione, costituendo corretta applicazione del principio enunciato da questa stessa Corte (vedi Cass. n. 13884/2020; conf. Cass. n. 36654/2021) secondo cui “L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (Cass.
13884/2020; Cass. n 36654/2021).
Così anche Cass. 25514/2024: < del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore,
37 l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.>> ed anche Cass. n. 22980/2025: << la decisione della Corte territoriale conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte sia in tema di presupposti di applicazione dell'art. 2041 c.c. nei confronti della P.A., (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 15937 del 27/06/2017) sia in tema di esclusione dell'applicabilità dell'art. 2041 c.c. in virtù del carattere ex se imposto dell'arricchimento che la P.A. consegue in virtù dell'esecuzione delle prestazioni "extra budget" (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 25514 del
24/09/2024; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 13884 del 06/07/2020, nonché Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 14576 del 2024), senza che le argomentazioni svolte nel ricorso – le quali risultano ampiamente versate in fatto e non valgono ad eludere la circostanza che a venire in rilievo erano prestazioni extra budget rispetto allo stesso contratto – offrano elementi per confermare o mutare detto orientamento.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (€ 8.000.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
38 n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la Parte_3 Controparte_6
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro n. 42/2023 pubblicata in data 10/01/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 49.065,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Seconda nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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