Articolo 5 della Legge 8 agosto 1995, n. 335
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 agosto 1995
Art. 5. (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Entrata in vigore il 17 agosto 1995
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