Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 17.11.2022 al n. 2087 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Bologna, Parte_1 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Bonari, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Cicero del Foro di Milano, come da mandato allegato all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro corrente in Roma, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Firenze, presso
[...]
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Mannini
[...] come da procura generale alle liti in atti,
APPELLATA
All'udienza del 12-14.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1
- In via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello, dichiarare la nullità parziale della sentenza impugnata e/o il difetto di motivazione per i motivi di cui in narrativa e, accertata e dichiarata la responsabilità dell'appellata per aver monetizzato gli assegni per cui è causa per complessivi Euro 36.650,00 in palese violazione dell'art. 43 L.A., per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1087/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Dott.ssa Carloni, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della residua somma di
Euro 18.325,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa;
- In via subordinata: nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertato e dichiarato il difetto di motivazione per i motivi di cui in narrativa, riformare la sentenza n. 1087/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, gradando la responsabilità dell'appellante in misura inferiore al 50% del danno.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
- Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da meglio Parte_1
2 generalizzata in atti in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 1087/2022 resa dal Tribunale di
Firenze pubblicata in data 13/04/2022 e non notificata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
2087/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1087 del
13.4.2022; parti: c. Parte_1 [...]
), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e Controparte_1
352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
12-14.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Svolgimento del giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi il Tribunale di Firenze per ivi sentire
[...] accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 36.650,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e altri oneri come per legge”; la causa veniva iscritta a ruolo con R.G. 9832/17 con prima udienza al 22/11/2017; si costituiva in data 18/10/2017 Controparte_1
, contestando la domanda attorea e la competenza
[...] territoriale del giudice adito;
il Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva assunta, il GI, con provvedimento del 18/03/2018 rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 21/03/2018; alla predetta udienza CP_1 insisteva per l'eccezione di incompetenza e la difesa attorea chiedeva termini ex art. 183 c.p.c.. Il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni sul punto al 16/05/2018,
3 assegnando termini per il deposito di brevi note conclusive;
le parti depositavano brevi note;
all'esito il G.I. tratteneva la causa in decisione, emettendo in data 31/10/2018 ordinanza con la quale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e rinviava al 4/12/2018 per il proseguo del giudizio;
all'udienza del 4/12/2018 le parti richiedevano concedersi termini ex art. 183 c.p.c.; il Giudice concedeva i predetti termini con termine iniziale differito all'1/02/2019 rinviando la causa al 21/05/2019 per ammissione prove;
le parti provvedevano al deposito delle memorie;
-all'udienza 21/05/2019 il Giudice rigettava le prove richieste e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/05/2020; alla predetta udienza, confermata con trattazione scritta, le parti si riportavano alla precisazione delle conclusioni ivi dedotte ed il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo termini per il deposito delle difese finali. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente causa è stato introdotta da (già Parte_2
che ha lamentato la errata negoziazione degli Parte_3 assegni di traenza n. 8238142045-03, dell'importo di € 12.650,00 intestato a e e n. Persona_1 CP_3 8237904253-07, dell'importo di € 24.000,00 intestato a ER
. L'attrice ha sostenuto che gli assegni fossero stati
[...] pagati, per mancata diligenza di nella CP_1 negoziazione dei titoli e nella identificazione dei presentatori, a soggetti diversi dai legittimi beneficiari. ha, quindi, richiesto la restituzione dei suddetti Parte_2 importi, ex art. 43 Legge Assegni, rinvenendo a carico della convenuta una “responsabilità oggettiva”. Nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, CP_1 l'incompetenza per territorio del Tribunale adito. Tale eccezione è stata respinta con ordinanza del 31 ottobre 2018. Sempre in via preliminare, ha dedotto la CP_1 prescrizione dei diritti azionati. Gli assegni di traenza in contestazione, tratti su Banca Popolare di Novara in data 21/3/2012 e 19/1/2012 -rispettivamente dell'importo di € 12.650,00 a favore di e e di € Persona_1 CP_3 24.000,00 a favore di sono stati emessi e Persona_2 firmati dagli stessi beneficiari, da questi presentati per la negoziazione e da questi girati per l'incasso (ai sensi degli art. 6 L.A. e 43 L.A.), nelle rispettive date del 21/3/2012 e 19/1/2012. Risulta agli atti che entrambi gli assegni sono stati negoziati mediante versamento su di un libretto di deposito a risparmio intestato ai rispettivi soggetti negoziatori;
libretti aperti mediante identificazione dei soggetti richiedenti;
all'atto dell'apertura dei libretti di deposito a risparmio presso gli uffici postali di Campi ZI (FI), per , e di Porto San RG (AP), per Per_1
, i soggetti venivano identificati anche ai sensi ER D.Lgs. 231/2007; veniva verificata la validità dei documenti di identità presentati;
le firma apposte sui documenti di identità risultano conformi a quelle apposte sui contratti di apertura dei libretti di deposito a risparmio e a quelle apposte sugli assegni in contestazione i titoli presentati per la negoziazione ed oggetto di contenzioso non erano
4 contraffatti (né ciò è contestato); la identificazione dei presentatori degli assegni avveniva con documento di identità (carta di identità), di cui veniva tratta anche fotocopia, non alterato, né contraffatto, nonché a mezzo esibizione del C.F.; l'importo portato dagli assegni in contestazione veniva reso disponibile sui libretti di deposito a risparmio intestati, rispettivamente, ai sigg. e dopo15 giorni, Per_1 ER ovvero dopo aver ottenuto il buon fine della banca emittente. Tra il momento della presentazione dei titoli e quello dell'accredito dell'importo sui libretti non perveniva, a alcuna segnalazione di anomalia. I documenti CP_1 di identità presentati dai negoziatori venivano annotati sul retro dei titoli, oltre che essere tratti in fotocopia. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, con riferimento al trascorso quinquennio dalla data dell'emissione dell'assegno, stante quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, per cui la responsabilità in cui incorre la banca negoziatrice di un assegno non trasferibile che si sostituisce alla banca trattaria è di tipo contrattuale e risponde ex art. 1218 c.c. con termine prescrizionale decennale. Nel merito si osserva che la Suprema Corte, con la sentenza 3405/2016 statuendo che
“soltanto la banca negoziatrice è tenuta ed è concretamente in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento “indica un principio di responsabilità per omessa diligenza da parte della banca negoziatrice nell'accertamento dell'identità del prenditore. Le sentenze delle SS.UU. n. 12477/12478 del 2018 evidenziano un diverso orientamento della giurisprudenza in materia, travasando la responsabilità oggettiva della banca per aver pagato un titolo non trasferibile a soggetto diverso dal legittimo prenditore in responsabilità contrattuale da contatto qualificato con un operatore professionale;
la Suprema Corte ammette, quindi, la prova liberatoria della banca ex art. 1218 cod. civ. anziché ritenerla responsabile de plano per aver negoziato erroneamente il titolo non trasferibile. Le pronunce delle SS.UU. sono state recentemente confermate anche da Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 11138 Anno 2020 ( / Parte_2 [...]
– caso analogo a quello di giudizio ) che ha CP_1 richiamato esattamente l'interpretazione delle SS.UU. sull'art. 43 comma secondo L. assegni così pronunciando: “ Con le suddette sentenze le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione de/legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c.» Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio enunciato nella pronuncia n. 14712 del 2007 secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste
5 dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo ha natura contrattuale avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Le Sezioni Unite hanno parimenti dichiarato che «una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c. c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c. c., non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore"». Le Sezioni Unite hanno evidenziato che «è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 (rectius 1218c.c.)». La difesa di parte convenuta sostiene che ha fatto tutto quello che CP_1 occorreva secondo la diligenza professionale per accertare l'identità del prenditore richiedendo documento e codice fiscale;
asserisce, inoltre, che i principi enucleati dalla Corte di Cassazione valgono nei confronti del legittimo prenditore che potrà richiedere il ristoro alla banca ma non nei confronti della banca di traenza, in tal caso . Parte_1 Il Giudice ritiene che nel caso di specie la CP_1 che ha pagato gli assegni non trasferibili a persone diverse dall'effettivo prenditore, non ha provato che l'inadempimento non le era imputabile per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dell'operatore professionale ex art. 1176 comma II cod. civ.; invero, pur non addossando a l'onere di indagini specifiche di natura CP_1 investigativa, trattandosi di persone sconosciute agli uffici postali sarebbero state doverose ulteriori verifiche. Occorre precisare in proposito che la certezza circa la falsità dei sedicenti e Persona_2 Persona_1 CP_3 presentatisi presso gli sportelli degli uffici postali di Campi ZI (FI) e Porto San RG (FM) ad incassare la somma di cui è causa, è emersa sia dagli stessi scritti difensivi avversi, sia dalla identificazione diversamente compiuta dei veri e da parte delle competenti ER Per_1 Autorità, in sede di denuncia - querela, sia dal fatto che i sedicenti prenditori erano divenuti clienti dell'istituto di credito convenuto solo ed unicamente al fine di incassare degli assegni risarcitori assicurativi della considerevole somma rispettivamente di Euro 12.650,00 e di Euro 24.000,00. L'aver infatti i truffatori aperto appositamente un libretto postale al fine di incassarvi l'assegno non trasferibile avrebbe dovuto indurre gli operatori ad un più severo controllo, tenuto conto delle circostanze anomale nelle quali
6 si presentavano i sedicenti correntisti. E ciò perché gli assegni in questione risultano incassati solo pochi giorni dopo l'apertura dei conti correnti. Nel caso di specie la convenuta non ha provveduto ad esperire alcun controllo ulteriore, pur in presenza di persone del tutto sconosciute alle filiali di pagando a soggetti Controparte_1 diversi dai prenditori la somma oggi pretesa dall'attrice Si intende dire che la convenuta non ha offerto alcuna prova liberatoria;
vertendosi in materia contrattuale avrebbe dovuto provare, ai sensi ed effetti dell'art. 1218 cod. civ., l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore ovvero uno specifico impedimento alla corretta esecuzione, che non può ravvisarsi nel caso di specie. La clausola di non trasferibilità e il necessario versamento all'incasso ad una banca sono garanzia di circolazione del titolo ai fini del pagamento nei confronti del prenditore legittimato;
la banca avrebbe dovuto dimostrare di aver agito con la diligenza dovuta che è quella dell'operatore qualificato richiesta dall'art. 1176 II comma cod. civ.; l'errore della nella identificazione del CP_1 soggetto, proprio perché banchiere professionale con possibilità di accedere a strumenti di controllo specifici, non lo esime dalla responsabilità del pagamento a persona diversa dal reale beneficiario. Non è fondato l'ulteriore rilievo che la responsabilità professionale qualificata valga solo nei confronti del prenditore e non della banca di traenza;
l'art. 43 L assegni prevede espressamente la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento al prenditore non legittimato;
il rapporto di traenza non dà luogo ad alcun collegamento negoziale con la banca negoziatrice, è una forma di accettazione del mezzo di pagamento emesso da quel particolare istituto, ad es. come sostitutivo del bonifico ma non introduce alcuna limitazione alla legittimazione ad agire del prenditore in virtù della firma di traenza. Il vero prenditore potrà pertanto agire nei confronti della banca negoziatrice per aver pagato un titolo non trasferibile a lui destinato in modo erroneo ovvero nei confronti del primario debitore per ottenere un nuovo pagamento sostitutivo. Il debitore che paga nuovamente assume, a questo punto, la veste di danneggiato e potrà agire in ristoro nei confronti della banca negoziatrice. La Suprema Corte Sez. Un. civ. n. 9769 del 26.05.2020 è intervenuta a dirimere un ulteriore punto di contrasto in materia affermando il principio che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche con clausola di non trasferibilità, determinando una esposizione al rischio del mittente superiore a quella prevista dalle regole di ordinaria prudenza, in caso di incasso da persona non legittimata, costituisce un antecedente necessario per l'evento dannoso idoneo a configurare un concorso di colpa del mittente concorrente con il comportamento colposo della banca nell'identificazione del presentatore. L'assegno, trafugato durante la spedizione, è stato versato da un soggetto diverso dall'avente diritto su un conto appositamente aperto. Il soggetto, che per quanto risulta dagli atti di causa non era conosciuto dal personale dell'ufficio, è stato identificato a mezzo di carta d'identità
7 e di tesserino del codice fiscale. Quest'ultimo documento, però, non reca alcuna sottoscrizione del soggetto a cui è intestato e di conseguenza le non ha potuto CP_1 operare alcuna comparazione delle sottoscrizioni. Inoltre, il soggetto che si sono presentati non erano già clienti degli uffici postali e ciò che avrebbe dovuto allertare gli operatori che avrebbero dovuto procedere a un qualche accertamento ulteriore sia interrogando il soggetto, sia richiedendo ulteriori documenti d'identità personale, sia assumendo qualche informazione presso il sistema bancario per verificare se lo stesso intratteneva altri rapporti con altre banche. Infatti, non risultano osservate, per la identificazione, le prassi operative consigliate dalla circolare ABI secondo cui, nel caso di soggetto non conosciuto dagli impiegati, l'identificazione deve avvenire con due documenti entrambi muniti di fotografia e deve tenersi conto della distanza tra il luogo di emissione del titolo e quello dell'agenzia ove viene presentato l'assegno. Quanto alla responsabilità concorsuale della è da rilevare che Parte_2 la dedotta condotta colposa, consistente nell'avere inserito l'assegno in una corrispondenza ordinaria, non ha rivestito rilievo causale con riferimento all'evento produttivo del danno reclamato. Quanto all'utilizzo in sé del servizio postale per la spedizione dell'assegno non può definirsi colposo tale comportamento, essendo il servizio postale un servizio pubblico dal quale è legittimo attendersi che sia svolto con l'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare lo smarrimento o il trafugamento dei plichi. Il danno in questione, pertanto, è stato determinato soltanto dal comportamento colposo posto in essere dalle CP_1 integrato dall'avere messo all'incasso il titolo senza procedere alla diligente identificazione delle persone dei presentatori. Si tratta, peraltro, di fatto sopravvenuto all'inserimento del titolo nella corrispondenza ordinaria, che vale ad interrompere l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso, id est il pagamento a soggetto non legittimato (v. Cass., 30-3-2010 n. 7618). Il Giudice quindi ritiene che nel caso di specie sussista la responsabilità delle in concorso con CP_1 Pt_2
in misura del 50% ciascuno. La domanda di nei
[...] Parte_1 confronti di va quindi accolta nella misura di CP_1 cui sopra. Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa promossa da
[...] contro disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni avversa domanda ed eccezione, così provvede: In parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il pari concorso di colpa da parte di , condanna CP_4 la al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della somma di 18.325 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda di primo grado sino al soddisfo. Compensa integralmente le spese di lite“.
8
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in Parte_1 accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
“- In via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello, dichiarare la nullità parziale della sentenza impugnata e/o il difetto di motivazione per i motivi di cui in narrativa e, accertata e dichiarata la responsabilità dell'appellata per aver monetizzato gli assegni per cui è causa per complessivi Euro 36.650,00 in palese violazione dell'art. 43 L.A., per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1087/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Dott.ssa Carloni, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della residua somma di
Euro 18.325,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa;
- In via subordinata: nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertato e dichiarato il difetto di motivazione per i motivi di cui in narrativa, riformare la sentenza n. 1087/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, gradando la responsabilità dell'appellante in misura inferiore al 50% del danno.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta così concludendo: Controparte_1
“Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da meglio Parte_1 generalizzata in atti in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto
9 confermare la sentenza n. 1087/2022 resa dal Tribunale di
Firenze pubblicata in data 13/04/2022 e non notificata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare osservarsi come, nonostante abbia reiterato anche in questo grado le CP_1 argomentazioni difensive svolte davanti al Tribunale, non sia stato dalla stessa proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, di cui infatti
[...]
ha chiesto la conferma. CP_1
Deve pertanto ritenersi essersi formato il giudicato circa la responsabilità di quale banca CP_1 delegata all'incasso, circa la non corretta identificazione del prenditore dei titoli.
Il primo, articolato, motivo di appello di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale si incentra sulla, invero evidente, contraddittorietà della motivazione della pronuncia laddove questa, dopo avere richiamato il principio autorevolmente espresso da Cass., Sez. Un. civ. n. 9769 del 26.05.2020 – che individua un profilo di corresponsabilità anche in capo alla società assicuratrice che ha ordinato l'emissione dell'assegno di traenza ed ha fatto ricorso all'invio dello stesso al beneficiario mediante il mezzo della posta ordinaria -, ha nella stessa motivazione, concluso per la responsabilità esclusiva della Banca delegata all'incasso ed infine, nel dispositivo, affermato la pari responsabilità fra i due soggetti.
Nel prendere atto della contraddittorietà fra (una parte, seppur conclusiva) della motivazione e il dispositivo, questa Corte ritiene di condividere il principio autorevolmente espresso dalla sopra citata sentenza della Sezioni Unite e successivamente
10 confermato, all'esito di controversie pressoché simili a quella di cui è causa, da Cass., Sez. 1, ord., 14.5.2021,
a mente del quale «la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione di colpa del mittente perché comporta l' esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda»; la spedizione per posta ordinaria di un assegno si configura perciò come «un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore».
Nel merito, quindi, la sentenza appellata deve trovare conferma.
L'appello è stato proposto anche avverso la decisione sulle spese che l'appellante espone essere stata emessa in carenza di motivazione.
Il motivo è parzialmente fondato.
Il primo Giudice ha disposto l'integrale compensazione in ragione dell'affermata soccombenza reciproca.
Ritiene questa Corte che non vi sia stata nel caso di specie soccombenza reciproca, non essendo in particolare stata proposta dalla parte convenuta CP_1 alcuna domanda riconvenzionale, ma soltanto un'eccezione, relativa all'invocata corresponsabilità, che ha solo in parte posto limite al totale accoglimento della domanda principale.
11 Ne deriva che le spese del primo grado di giudizio sopportate da , da liquidarsi per l'intero come Parte_1 in dispositivo, secondo il DM 55/2014, applicabile ratione temporis, e secondo aliquote medie, devono essere compensate per metà del loro ammontare e per la restante metà poste a carico di , risultata comunque CP_1 soccombente.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da , liquidate come in dispositivo Parte_1 secondo il DM 147/2022 (escluse le fasi istruttoria e decisoria - non avendo per quest'ultima Parte_1 depositato i relativi atti -), sono, in ragione del limitato accoglimento dell'appello, compensate per quattro quinti del loro ammontare e per il restante quinto poste a carico di anche in tal CP_1 caso risultata comunque soccombente.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1087 del
13.4.2022,
1. liquida le spese del primo grado di giudizio sopportate da in Euro Parte_1
7.254,00 per compensi di avvocato ed Euro 518,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
2. dichiara le stesse compensate per metà del loro ammontare;
3. dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di Parte_1
della residua metà;
[...]
4. conferma nel resto l'appellata sentenza;
12 5. liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in Euro Parte_1
3.476,00 per compensi di avvocato ed Euro 355,50 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
6. dichiara le stesse compensate per quattro quinti del loro ammontare;
7. dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di Parte_1
del residuo quinto.
[...]
Così deciso in Firenze il 26 giugno 2025.
Il Presidente rel.est.
13