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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3343 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato LUGLI NICOLO'
RICORRENTE contro
C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in note scritte depositate per l'udienza cartolare del 11/11/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. - Con ricorso depositato il 28/5/2023 ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale e poi il divorzio dal coniuge sposato con rito civile a BOMPORTO (MO) in CP_1
pagina 1 di 6 data 25/07/2009, unione dalla quale sono nati tre figli: i gemelli e Persona_1
(5/4/2011 a Modena) e (17/6/2015 in Francia). Persona_2 Per_3
2. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti e in data 8/11/2023 il Tribunale ha emesso la sentenza non definitiva n. 1915/2023 di separazione personale, disponendo l'affidamento super-esclusivo dei tre minori alla madre e la possibilità per il padre, qualora intenzionato, di riprendere i rapporti con i figli mediante l'intervento dei
Servizi sociali. È stato disposto a carico del padre un contributo ordinario al mantenimento dei figli di Euro 450,00 totali (Euro 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del procedimento per l'emissione della sentenza di divorzio ed è stato assegnato termine sino all'11/11/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
3. La sentenza di separazione è stata regolarmente notificata e non è stata proposta impugnazione.
4. Parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 11/11/2024, confermando le conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Considerate le condotte del padre che a far tempo dal 2016 ha abbandonato dal punto di vista morale e materiale i tre figli minorenni e visto l'art. 337 quater c.c., può essere confermato l'affidamento dei tre figli minori Persona_1
e in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le Persona_2 Per_3
decisioni di maggiore interesse per la prole, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute, siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità,
pagina 2 di 6 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con i figli, dovrà farlo tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente valutando le modalità più opportune per il diritto di visita e/o frequentazione.
Tenuto conto dell'obbligo di mantenimento del padre ed in assenza di informazioni sulle sue condizioni economiche, con decorrenza dalla domanda (giugno 2023), il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma minimale mensile di € 450,00 (150 x 3) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato e l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre affidataria super-esclusiva.
Per il principio di causalità, le spese di lite (di separazione e divorzio) sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta
I. - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25/07/2009 in
BOMPORTO (MO) da (nata a [...] il Parte_1
18/01/1983) con (nato a [...] il [...]), CP_1
pagina 3 di 6 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BOMPORTO
(MO), atto n. 7, parte I, anno 2009;
II. - affida i figli minori della coppia e (nati il Persona_1 Persona_2
5/4/2011 a Modena) e (nata il [...] in [...]) in via esclusiva alla Per_3
madre presso cui saranno collocati, disponendo che Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute, siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato). Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con i figli, dovrà farlo tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente valutando le modalità più opportune per il diritto di visita e/o frequentazione;
III. - obbliga il padre versare alla madre CP_1 Parte_1
a somma di Euro 450,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda
[...]
(giugno 2023) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 150,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di pagina 4 di 6 testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
IV. - autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
V. - condanna rifondere le spese di lite a CP_1 Parte_1
liquidate in euro 2.000,00, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA,
[...]
22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
VI. - incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOMPORTO
(MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
pagina 5 di 6 dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3343 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato LUGLI NICOLO'
RICORRENTE contro
C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in note scritte depositate per l'udienza cartolare del 11/11/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. - Con ricorso depositato il 28/5/2023 ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale e poi il divorzio dal coniuge sposato con rito civile a BOMPORTO (MO) in CP_1
pagina 1 di 6 data 25/07/2009, unione dalla quale sono nati tre figli: i gemelli e Persona_1
(5/4/2011 a Modena) e (17/6/2015 in Francia). Persona_2 Per_3
2. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti e in data 8/11/2023 il Tribunale ha emesso la sentenza non definitiva n. 1915/2023 di separazione personale, disponendo l'affidamento super-esclusivo dei tre minori alla madre e la possibilità per il padre, qualora intenzionato, di riprendere i rapporti con i figli mediante l'intervento dei
Servizi sociali. È stato disposto a carico del padre un contributo ordinario al mantenimento dei figli di Euro 450,00 totali (Euro 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del procedimento per l'emissione della sentenza di divorzio ed è stato assegnato termine sino all'11/11/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
3. La sentenza di separazione è stata regolarmente notificata e non è stata proposta impugnazione.
4. Parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 11/11/2024, confermando le conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Considerate le condotte del padre che a far tempo dal 2016 ha abbandonato dal punto di vista morale e materiale i tre figli minorenni e visto l'art. 337 quater c.c., può essere confermato l'affidamento dei tre figli minori Persona_1
e in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le Persona_2 Per_3
decisioni di maggiore interesse per la prole, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute, siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità,
pagina 2 di 6 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con i figli, dovrà farlo tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente valutando le modalità più opportune per il diritto di visita e/o frequentazione.
Tenuto conto dell'obbligo di mantenimento del padre ed in assenza di informazioni sulle sue condizioni economiche, con decorrenza dalla domanda (giugno 2023), il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma minimale mensile di € 450,00 (150 x 3) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato e l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre affidataria super-esclusiva.
Per il principio di causalità, le spese di lite (di separazione e divorzio) sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta
I. - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25/07/2009 in
BOMPORTO (MO) da (nata a [...] il Parte_1
18/01/1983) con (nato a [...] il [...]), CP_1
pagina 3 di 6 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BOMPORTO
(MO), atto n. 7, parte I, anno 2009;
II. - affida i figli minori della coppia e (nati il Persona_1 Persona_2
5/4/2011 a Modena) e (nata il [...] in [...]) in via esclusiva alla Per_3
madre presso cui saranno collocati, disponendo che Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute, siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato). Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con i figli, dovrà farlo tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente valutando le modalità più opportune per il diritto di visita e/o frequentazione;
III. - obbliga il padre versare alla madre CP_1 Parte_1
a somma di Euro 450,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda
[...]
(giugno 2023) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 150,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di pagina 4 di 6 testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
IV. - autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
V. - condanna rifondere le spese di lite a CP_1 Parte_1
liquidate in euro 2.000,00, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA,
[...]
22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
VI. - incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOMPORTO
(MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
pagina 5 di 6 dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6