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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Letto il ricorso per decreto ingiuntivo n.R.G. 72/2025 V.G., proposto da:
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pavanello, procuratore domiciliatario;
Rilevato che - come pure dedotto dalla parte ricorrente - il “Progetto di stato passivo” [all. n. 3 al ricorso monitorio] contiene, al numero d'ordine “10”, la proposta di ammissione del creditore denominato anziché quello della odierna ricorrente, denominata “ Parte_1 Parte_1 Parte_1
;
[...] che, ai fini dell'applicabilità della L. n. 89/2001, la divergenza tra il nome della parte odierna ricorrente ed il nome di quella ammessa allo stato passivo - per come innanzi indicata - non consente di ritenere che la parte odierna istante sia soggetto certamente coincidente con la parte del processo presupposto;
che, pertanto, la domanda proposta non può essere vagliata dal giudicante, se non a seguito della eventuale correzione dell'errore materiale in cui - secondo quanto dedotto dalla parte - sarebbe incorso il
Tribunale di Taranto nell'ambito della procedura fallimentare n. 7/2009, dichiarato con sentenza del 25 febbraio 2009;
P.Q.M
.
Visto l'art. 3 della legge n. 89/2001, come modificato dall'art. 55 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge 7/8/2012 n. 134;
Dichiara inammissibile la domanda.
Lecce, 4 aprile 2025.
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Dott.ssa Alessandra Ferraro
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