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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa Caterina Linares nella causa iscritta al N.2346/2023 R.G. promossa
D A
, nato ad [...] il [...], ed ivi residente nella Via Parte_1
Vincenzo Vultaggio, 20, C.F. , rappresentato e difeso, sia C.F._1 unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Sanci, ( C.F._2
), e Loredana Mazzarella, ( ), dello Studio Legale
[...] CodiceFiscale_3
Sanci (CF/P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Trapani, Via Palermo n. 86
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Antonino Rizzo ed elettivamente domiciliato presso i locali dell'ufficio legale dell'Istituto sito in Trapani, via Scontrino n. 28,
- Resistente –
Letto il provvedimento di delega del 6 dicembre 2024;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la CTU espletata in fase di ATP, che aveva riconosciuto l'invalidità al 50%, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ed in subordine all'assegno di invalidità, ai sensi dell'art. 2 e 13 legge n.
118/1971 e art. 9 DL 509/1988 . Ha resistito in giudizio l' convenuto contestando in fatto ed in diritto il CP_3 ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto.
Giova preliminarmente rilevare che le doglianze del ricorrente, come eccepito dalla resistente, non esprimono una motivata critica sul metodo scientifico o logico seguito dal CTU, su sue concrete omissioni o mancata risposta ad osservazioni, limitandosi invero ad una non condivisione delle risultanze.
Inoltre, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, nonché della visita e valutazione degli atti sanitari relativi al ha accertato Pt_1
l'insussistenza delle condizioni sanitarie richieste affinché sia riconosciuto il diritto alla pensione o all'assegno di invalidità richiesto.
In particolare, il C.T.U. ha concluso che non si trova nella assoluta Parte_1
e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività ed è da considerare invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura paria al 50% “
Il ricorso va dunque respinto, dovendosi ritenere che il non possiede il Pt_1 grado di invalidità richiesto per il riconoscimento della pensione o dell'assegno di invalidità
Spese irripetibili.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_2 così come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda o eccezione, dichiara che , è Parte_1 invalido al 50% e non possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Pag. 2 di 3 Spese irripetibili.
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_2
Così deciso in Trapani 6 gennaio 2025
la GIUDICE
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa Caterina Linares nella causa iscritta al N.2346/2023 R.G. promossa
D A
, nato ad [...] il [...], ed ivi residente nella Via Parte_1
Vincenzo Vultaggio, 20, C.F. , rappresentato e difeso, sia C.F._1 unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Sanci, ( C.F._2
), e Loredana Mazzarella, ( ), dello Studio Legale
[...] CodiceFiscale_3
Sanci (CF/P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Trapani, Via Palermo n. 86
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Antonino Rizzo ed elettivamente domiciliato presso i locali dell'ufficio legale dell'Istituto sito in Trapani, via Scontrino n. 28,
- Resistente –
Letto il provvedimento di delega del 6 dicembre 2024;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la CTU espletata in fase di ATP, che aveva riconosciuto l'invalidità al 50%, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ed in subordine all'assegno di invalidità, ai sensi dell'art. 2 e 13 legge n.
118/1971 e art. 9 DL 509/1988 . Ha resistito in giudizio l' convenuto contestando in fatto ed in diritto il CP_3 ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto.
Giova preliminarmente rilevare che le doglianze del ricorrente, come eccepito dalla resistente, non esprimono una motivata critica sul metodo scientifico o logico seguito dal CTU, su sue concrete omissioni o mancata risposta ad osservazioni, limitandosi invero ad una non condivisione delle risultanze.
Inoltre, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, nonché della visita e valutazione degli atti sanitari relativi al ha accertato Pt_1
l'insussistenza delle condizioni sanitarie richieste affinché sia riconosciuto il diritto alla pensione o all'assegno di invalidità richiesto.
In particolare, il C.T.U. ha concluso che non si trova nella assoluta Parte_1
e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività ed è da considerare invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura paria al 50% “
Il ricorso va dunque respinto, dovendosi ritenere che il non possiede il Pt_1 grado di invalidità richiesto per il riconoscimento della pensione o dell'assegno di invalidità
Spese irripetibili.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_2 così come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda o eccezione, dichiara che , è Parte_1 invalido al 50% e non possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Pag. 2 di 3 Spese irripetibili.
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_2
Così deciso in Trapani 6 gennaio 2025
la GIUDICE
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