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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/07/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 56/2022
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 56 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
T R A
), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DEBORA SENZACQUA, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
), QUALE Controparte_1 P.IVA_1
MANDATARIA DI con l'Avv. GERMANO Controparte_2
NICOLINI, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA
E
), Controparte_3 P.IVA_2
E Controparte_4
con l'Avv. MARIA PAOLA SABBATINO, giusta
[...]
procura in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Mutuo CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “precisa le conclusioni come da atto di citazione insistendo in via istruttoria per i mezzi istruttori non ammessi.” e dunque, quanto alle conclusioni di merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, […] Nel merito in via principale: - Accogliere la presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. n.
793/2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo accogliendo in toto le argomentazioni contenute nel presente atto;
- Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo in oggetto contiene pattuizioni usurarie ai sensi dell'art.
2, comma 4, della legge N. 108/1996, per l'effetto dichiarare, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., l'esclusione del diritto dell'istituto di credito a percepire interessi corrispettivi e di mora e disporne per l'effetto la conversione forzosa in mutuo gratuito ex art. 1815/2 c.c., rideterminandone il residuo saldo capitale al momento della revoca del mutuo;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali determinanti la corresponsione di interessi corrispettivi e di mora in riferimento al contratto di mutuo, determinate in violazione della Legge n. 108 del
07.03.1996 e degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c.; - Accertare e dichiarare la debenza da parte dell'esponente delle sole quote capitali, con esclusione degli interessi di qualsivoglia natura, a causa della presenza di usura come esplicato nei motivi in narrativa, previa effettuazione del ricalcolo di ogni singola rata del mutuo;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza di un inadempimento da parte dell'esponente alla data della risoluzione del contratto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
- Accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto la risoluzione ope legis del contratto di mutuo ex art. 1456 c.c. operata dalla banca e la non legittimità dell'atto di decadenza del beneficio del termine intimata dalla Banca convenuta, per le ragioni spiegate in narrativa e per l'effetto ripristinare il contratto di mutuo ipotecario ex D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, identificato dal n. 23254863, atto a rogito del notaio Dott. dell'08.11.2004 rep. N. 191495 Persona_1
– racc. n. 22469; Nel merito in via subordinata: - Accogliere la presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. n. 793/2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo accogliendo in toto le argomentazioni contenute nel presente atto;
- Accertare e dichiarare l'INDETERMINATEZZA delle condizioni del mutuo per la presenza di criticità giurimetriche, e per l'effetto applicare
l'Art. 117 TUB;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza di un inadempimento da parte dell'esponente alla data della risoluzione del contratto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
- Accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto la risoluzione ope legis del contratto di mutuo ex art. 1456 c.c. operata dalla banca e la non legittimità dell'atto di decadenza del beneficio del termine intimata dalla Banca convenuta, per le ragioni spiegate in narrativa e per
l'effetto ripristinare il contratto di mutuo ipotecario ex D.P.R. 29 settembre
1973 n. 601, identificato dal n. 23254863, atto a rogito del notaio Dott. dell'08.11.2004 rep. N. 191495 – racc. n. 22469; Vittoria nelle Persona_1
spese, competenze ed onorari di legale che si dichiara sin da ora antistatario”
Intervenuta: “contesta le richieste odierne in materia istruttoria, insiste per
l'accoglimento delle proprie conclusioni di cui alla comparsa di costituzione
e il rigetto delle avverse richieste.”.
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
, opponendo il decreto ingiuntivo n. 793 del 2021 emesso Parte_1
dal Tribunale di Fermo, citava a comparire dinanzi a questo Tribunale chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in ragione Controparte_2
dell'insussistenza del debito per come in detto decreto portato.
Rappresentava in particolare che il mutuo n. 23254863 da esso sottoscritto e posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, come emergeva dalla perizia di parte allegata, aveva un tasso di interesse usurario “sotto ipotesi di estinzione anticipata del contratto”. Deduceva, inoltre, che il predetto mutuo doveva altresì considerarsi indeterminato, con conseguente necessità di ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto:
1) mancava nei documenti contrattuali l'indicazione della tecnica di gestione delle variazioni del tasso di interesse (ripianificazione/non ripianificazione); 2) vi era “incoerenza in materia di tipo di ammortamento e tipo di calcolo dell'interesse adottati”, in quanto l'ammontare della rata indicato nel contratto (€ 476,46) non corrispondeva allo sviluppo di un piano di ammortamento alla francese bensì di un piano di ammortamento con rata costante e calcolo degli interessi secondo l'anno civile;
3) mancava nel mutuo l'esplicitazione della natura composta del piano;
4) il TAEG indicato non era corretto.
Rassegnava quindi le conclusioni di cui all'atto di citazione, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio, con la mandataria Controparte_1
contestando in fatto e in diritto l'avversa
[...] Controparte_2
opposizione.
Interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e per mezzo della propria mandataria, , in qualità di Controparte_3
cessionaria del credito di cui al decreto ingiuntivo, la quale faceva proprio il contenuto di tutti gli atti e documenti depositati dalla convenuta.
La causa, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., veniva istruita documentalmente. All'udienza del 10.04.2025, quindi, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
***
L'attore, con una prima censura di opposizione al decreto ingiuntivo, deduce l'usurarietà del mutuo “sotto ipotesi di estinzione anticipata del contratto”. Tale motivo di opposizione è infondato. Invero, ai sensi dell'art. 644 c.p., come modificato dalla legge n. 108/1996, per determinare l'usurarietà dei tassi di interesse “si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Orbene, la commissione di estinzione anticipata non è una commissione o remunerazione collegata alla erogazione del credito, bensì una commissione collegata alla libera ed autonoma scelta del mutuatario di restituire anzitempo il capitale preso a prestito, stabilita al fine di compensare la parte mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Essendo una sua facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide – cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie – di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo.
Con il secondo motivo di opposizione l'attore deduce l'indeterminatezza del mutuo in primo luogo sostenendo che nell'accordo contrattuale non sarebbe stata esplicitata la tecnica di gestione delle variazioni del tasso di interesse, affermando al riguardo esistere due modalità di gestione delle variazioni del tasso di interesse, suscettibili di dare luogo a risultati differenti, e rappresentati dalla modalità di ”non ripianificazione” e da quella di “ripianificazione”, e descrivendo quest'ultima in questo modo:
“con questa modalità, a seguito della variazione del tasso, si procede alla stesura di un nuovo piano di Ammortamento utilizzando il nuovo tasso ed in base alla durata residua e al debito residuo. Il nuovo piano avrà una rata costante finché il nuovo tasso non varia. Con questa modalità, pertanto, il ricalcolo conseguente ad ogni variazione del tasso, riguarda sia le quote interesse che le quote capitali ”. Tale censura è, all'evidenza, infondata. Orbene, si osserva che, all'art. 2 del contratto di mutuo viene espressamente stabilita la modalità di gestione delle variazioni del tasso di interesse indicata dall'attore come quella di “ripianificazione”, prevedendo il suddetto articolo, infatti, che: “Le modificazioni della misura del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito o della durata residui, con conseguente ricalcolo delle nuove rati costanti comprensive di quota capitale crescente e di quota di interessi decrescenti”.
L'attore, ancora, deduce l'indeterminatezza del mutuo anche in ragione del fatto che vi sarebbe “incoerenza in materia di tipo di ammortamento
e tipo di calcolo dell'interesse adottati”, in quanto l'ammontare della rata indicato nel contratto (€ 476,46) non corrispondeva allo sviluppo del piano di ammortamento pattuito bensì a quello di un piano di ammortamento con rata costante calcolo sulla base degli interessi secondo l'anno civile.
Anche tale censura di indeterminatezza è infondata. Invero, diversamente da quanto dedotto dall'attore, nel contratto è pattuito il tipo di ammortamento prescelto (francese), ed è anche indicato che il calcolo degli interessi sarebbe avvenuto sulla base dell'anno commerciale (cfr. documento di sintesi del mutuo, fascicolo parte opposta), a nulla rilevando che, per ipotesi, l'ammontare della rata indicata a titolo informativo nel contratto non coincida, peraltro di appena 7 centesimi, con l'ammontare della rata ottenibile dallo sviluppo del pattuito piano di ammortamento alla francese con calcolo degli interessi sulla base dell'anno commerciale.
Invero, si osserva, da un lato, che l'asserita errata indicazione dell'ammontare della rata può essere dovuta ad un mero errore materiale, da altro lato che la suddetta indicazione aveva soltanto valore esemplificativo dello sviluppo delle condizioni già pattuite tra le parti
(piano di ammortamento alla francese e calcolo degli interessi sulla base dell'anno commerciale), non incidendo pertanto sulla determinatezza dell'oggetto del contratto.
Infondato è, ancora, il rilievo dell'attore, sempre relativo all'indeterminatezza del mutuo, concernente la mancata esplicitazione
“della natura composta del piano”. Invero, le Sezioni Unite, recentemente statuendo sul punto, hanno affermato che “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto”; ed ancora: “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile, SS.UU.,
29/05/2024, n. 15130).
È, infine, pure infondato l'ultimo rilievo avanzato dall'attore sempre con riferimento alla dedotta indeterminatezza del contratto di mutuo, rappresentato da un'asserita non correttezza del TAEG indicato. Invero, il TAEG, in quanto indicatore, a fini informativi, delle già pattuite condizioni economiche del mutuo, non incide sulla determinatezza delle stesse, con la conseguenza che una sua errata indicazione non comporta le conseguenze di cui all'art. 117 TUB.
Ne deriva, in ragione di tutto quanto detto, che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e s.m. e i., facendo applicazione dei valori minimi (per la non complessità della controversia) previsti per lo scaglione di riferimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 793 del 2021 emesso dal
Tribunale di Fermo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di Controparte_3
che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali iva e cpa come per legge;
05/07/2025 Il Giudice
Francesco De Perna