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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12123 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12348/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile
Nella persona del Giudice, Dott. Diego Ragozini, ha pronunciato la se-
guente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 12348.25
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
, residente in [...]
Guantai, 37 e domiciliato ai fini del presente giudizio in San Giorgio a Cremano
(NA) alla via A. Gramsci n. 38, presso lo studio degli Avvocati RE de IO
AR (C.F. e IO UZ (C.F. C.F._2 [...]
), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiun- C.F._3
tamente giusta mandato in atti, i quali difensori dichiarano di voler ricevere noti-
fiche e comunicazioni a mezzo PEC agli indirizzi e Email_1
Email_2
Appellante
E
in forma abbreviata anche Controparte_1 [...]
[...
[...] [...]
con sede legale in Roma alla Via Venti Settembre n. 30, capitale sociale € CP_2
75.000.000,00 i.v., iscritta all'Albo delle Banche al n. 5578, Capogruppo del
Con Gruppo Bancario , Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263.1,
Partita IVA di Gruppo codice fiscale ed iscrizione al Registro del- P.IVA_1
le Imprese di Roma n. ed iscritta al n. 43658 del Repertorio Eco- P.IVA_2
nomico Amministrativo, in persona della Procuratrice Speciale Dott.ssa CP_3
, nata a [...] il [...], c.f. – munita dei
[...] C.F._4
necessari poteri di firma e delega giusta procura per atto Notar Dott. Persona_1
in Roma del 11.05.2021, repertorio n. 7971, raccolta n. 6451, registrata ad
[...]
Albano Laziale il 12.05.2021 al n. 9192, Serie 1T – rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Walter Giacomo Caturano del Foro di Napoli (C.F.
– p.e.c. , presso il cui studio C.F._5 Email_3
in Napoli al C.so Umberto I n. 22 elettivamente domicilia, giusta procura rila-
sciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c. Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. si chiede di indirizzare le comunicazioni e notificazioni di cancelleria esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica
[...]
Email_4 Email_3
Appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.25 le parti hanno concluso come da verbale che si riporta:
È presente per parte appellante e nell'interesse degli avv.ti IO UZ
e RE De IO AR, l'Avv. Ilaria Signoriello, la quale si riporta integralmente
2
all'atto introduttivo ed alle conclusioni tutte ivi rassegnate che qui si intendano per ripetute e trascritte - anche in ossequio ai principi di sinteticità imposti dalla redazione telematica del verbale - e delle quali si chiede l'integrale accoglimento.
Nel riportarsi a tutto quanto ritualmente depositato dalla scrivente, e nell'impugnare ancora in tale sede l'avversa comparsa di costituzione e risposta e con essa tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito in quanto palese-
mente privo di fondamento giuridico e fattuale, oltre che pretestuoso e dilatorio,
chiede decidersi la causa.
È altresì presente, per l'appellata , l'avv. Walter Giacomo Catu- CP_2
rano, il quale si riporta al contenuto della comparsa di risposta e dei precedenti verbali, insistendo sulle conclusioni ivi rassegnate;
chiede decidersi la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, , chiedeva la riforma Parte_1
della sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 2388/2025 pubblicata in data
10.02.2025.
Allegava in fatto e diritto quanto segue:
Con atto di citazione del 19.01.2022 parte appellante conveniva innanzi al
Giudice di Pace di Napoli la società Controparte_4
Con
(d'ora in avanti ), al fine di sentire emettere nei suoi confronti i prov-
[...]
vedimenti di cui alle seguenti conclusioni, reiterate e rassegnate nelle note con-
3
clusionali:
“- accertare in via incidentale, senza efficacia di giudicato, ma ai soli fini dell'indagine in ordine alla debenza delle somme oggetto del giudizio nella misu-
ra richiesta nell'atto di citazione, il diritto dell'istante ad ottenere la restituzione pro quota dei costi del credito ulteriori agli interessi, non dovuti in ragione dell'estinzione anticipata del debito rispetto alla sua naturale scadenza, quantifi-
cati nella misura di € 1.526,30;
- accertare la dovuta applicazione del saggio di interesse previsto dall'art.1284 comma 4 alle somme oggetto del presente giudizio a far data dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- per l'effetto, condannare la resistente società Controparte_5
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in
1.526,30, o la somma minore che ritenesse congrua all'esito dell'istruttoria, oltre interessi al saggio previsto dall'art.1284 comma 1 data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda nonché degli interessi al saggio previsto dall'art.1284 comma 4 c.c., a far data dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al soddisfo;
”
Con riguardo alla misura degli interessi, come già specificamente precisa-
to con l'atto introduttivo del giudizio ed esplicitato in comparsa conclusionale:
- avendo il presente giudizio ad oggetto il pagamento di somme di denaro,
con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tas-
so previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014, a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
4
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito;
- condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.”
Si era costituita l'esponente chiedendo il rigetto della domanda at- CP_2
torea.
Introitata la causa in decisione, in data 10.02.2025 veniva pubblicata la sentenza n. 2388/2025, non notificata ai fini del decorso del termine breve ad im-
pugnare, con la quale il Giudice di Pace adito condannava la al pagamen- CP_2
to di:
- €uro 1.526,30 oltre gli interessi legali al tasso legale dal 19.1.2022;
- €uro 125,00 per esborsi ed €uro 750,00 per compensi professionali
Tanto premesso, parte appellane, nell'allegare il soltanto parziale acco-
glimento delle domande, proponeva i seguenti motivi di appello:
- omessa pronuncia circa la richiesta applicazione del saggio di inte-
resse ex art.1284 comma 4 c.c.;
- violazione del limite previsto ex art.2233 comma 2 c.c. – violazio-
ne dell'art. 4 comma 1) D.M. 55/2014 e s.m.i.;
Si costituiva parte appellata la quale chiedeva il rigetto dell'avverso appel-
lo, allegando che, in esecuzione della sentenza impugnata, manifestava imme-
diatamente, in data 17.02.2025, la disponibilità al pagamento di quanto ricono-
5
sciuto in sentenza e corrispondeva gli importi, a mezzo bonifico, con data valuta
26.02.2025.
Assegnata la causa in decisione in data 25.11.25, si osserva quanto segue.
L'appello è fondato.
Il primo motivo di appello.
Si legge nella parte del dispositivo impugnato :” condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_4
dell'attore della somma di euro 1.526,30, oltre interessi al tas- Parte_1
so legale dal 19/1/2022”.
Nel premettere che non vi è contestazione né impugnazione della parte della sentenza che riconosce all'appellante le somme dovute per l'estinzione an-
ticipata, euro 1.526,30 deve rilevarsi da un lato che tale credito matura alla data di estinzione, credito restitutorio in favore della parte che provvede all'estinzione, ovvero dal 31.10.2017, dall'altra che la semplice indicazione “in-
teressi legali” non è sufficiente a far ritenere richiamata la norma di cui all'art. 1284 c.c. comma 4 anche se espressamente domandata dalla parte.
Si richiama sul punto le SS.UU. con sentenza del 07.05.2024
(R.G.16260/2023), laddove hanno chiarito che: “ove il giudice disponga il paga-
mento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale,
corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel ti-
tolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motiva-
zione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo
6
successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla le-
gislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commercia-
li”.
Consegue la fondatezza del motivo di appello atteso che il giudice una volta richiesti gli interessi dell'1rt. 1284 c.c. comma quarto, deve espressamente farvi riferimento in sentenza se accoglie la domanda, e della domanda così for-
mulata al punto 1 delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di gravame
:
“condannarsi al pagamento degli interessi su “€ 1.526,30 al saggio previ-
sto dall'art.1284 comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo”.
L'appellante ha quindi diritto agli interessi legali sulla somma di euro
1.526,30 di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla notificazione della domanda in primo grado, sino alla data in cui il debito è stato estinto, ovvero 26.02.2025.
L'altro motivo di appello è l'erronea quantificazione delle spese di lite.
Il capo impugnato così recita:
“condanna la convenuta Controparte_4
al pagamento delle competenze del presente giudizio in favore degli attori,
[...]
con distrazione ex art. 93, c.p.c., al difensore dichiaratosi antistatario, che si li-
quidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 750,00 per compensi professionali,
così distinti: fase di studio euro 150,00, fase introduttiva euro 150,00, fase istrut-
toria euro 200,00 e fase decisoria euro 250,00, oltre rimborso spese generali
7
15%, iva e cpa come per legge, se dovuti e documentati con fattura”.
Parte appellante invece chiede accogliersi la seguente domanda alle con-
clusioni dell'atto di appello:
“condanna la convenuta Controparte_4
al pagamento delle competenze del presente giudizio in favore degli attori,
[...]
con distrazione ex art. 93, c.p.c., al difensore dichiaratosi antistatario, che si li-
quidano in euro 175,00 per esborsi ed euro 1.034,00 per compensi professionali,
così distinti: fase delle mediazione civile euro 284,00, fase di studio euro 150,00,
fase introduttiva euro 150,00, fase istruttoria euro 200,00 e fase decisoria euro
250,00 il tutto oltre IVA, CPA e Spese Forfettarie nella misura del 15%, con at-
tribuzione diretta al procuratore antistatario”.
In particolare parte appellante deduce che la sentenza oggetto del presente giudizio va censurata laddove è stata omessa la liquidazione delle competenze per la fase della mediazione civile, obbligatoria, nonché le spese vive sostenute per detta fase – nel corso del giudizio di primo grado - nella seguente misura:
- € 284,00 per competenze riferite alla fase della mediazione ai sensi degli artt.
1-3 e 18-27 D.M. 55/2014, (tabella 2022 aggiornato D.M. n. 147 del
13.08.2022 per le competenze in ambito stragiudiziale/mediazione civile);
- € 50,00 per le spese di avvio della proceduta di mediazione civile (con allegazione della relativa fattura).
La censura non può essere accolta.
Manca in atti la prova che tali spese siano state provate nel giudizio di
8
primo grado con apposito deposito della documentazione nel corso del giudizio.
Talie sborsi infatti devono essere oggetto di apposita prova ai fini della liquida-
zione. In atti non risulta depositato il fascicolo di parte di primo grado, e la nota spese depositata unitamente all'atto di appello, è priva di data certa oltre che es-
sere al di fuori del fascicolo di primo grado effettivamente mancante.
Quanto alle spese del secondo grado, esse sono compensate attesa la soc-
combenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- Seconda Sezione Civile- definitivamente pronun-
ciando, così provvede:
-in riforma parziale della decisione impugnata, sentenza del Giudice di
Pace di Napoli, n. 2388/2025 pubblicata in data 10.02.2025, condanna
[...]
nella persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di , sulla somma di euro 1.526,30 Parte_1
degli interessi legali al saggio previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al 26.2.25;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite del secondo grado.
Napoli, 18.12.25
IL GIUDICE
Dott. Diego
Ragozini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile
Nella persona del Giudice, Dott. Diego Ragozini, ha pronunciato la se-
guente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 12348.25
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
, residente in [...]
Guantai, 37 e domiciliato ai fini del presente giudizio in San Giorgio a Cremano
(NA) alla via A. Gramsci n. 38, presso lo studio degli Avvocati RE de IO
AR (C.F. e IO UZ (C.F. C.F._2 [...]
), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiun- C.F._3
tamente giusta mandato in atti, i quali difensori dichiarano di voler ricevere noti-
fiche e comunicazioni a mezzo PEC agli indirizzi e Email_1
Email_2
Appellante
E
in forma abbreviata anche Controparte_1 [...]
[...
[...] [...]
con sede legale in Roma alla Via Venti Settembre n. 30, capitale sociale € CP_2
75.000.000,00 i.v., iscritta all'Albo delle Banche al n. 5578, Capogruppo del
Con Gruppo Bancario , Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263.1,
Partita IVA di Gruppo codice fiscale ed iscrizione al Registro del- P.IVA_1
le Imprese di Roma n. ed iscritta al n. 43658 del Repertorio Eco- P.IVA_2
nomico Amministrativo, in persona della Procuratrice Speciale Dott.ssa CP_3
, nata a [...] il [...], c.f. – munita dei
[...] C.F._4
necessari poteri di firma e delega giusta procura per atto Notar Dott. Persona_1
in Roma del 11.05.2021, repertorio n. 7971, raccolta n. 6451, registrata ad
[...]
Albano Laziale il 12.05.2021 al n. 9192, Serie 1T – rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Walter Giacomo Caturano del Foro di Napoli (C.F.
– p.e.c. , presso il cui studio C.F._5 Email_3
in Napoli al C.so Umberto I n. 22 elettivamente domicilia, giusta procura rila-
sciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c. Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. si chiede di indirizzare le comunicazioni e notificazioni di cancelleria esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica
[...]
Email_4 Email_3
Appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.25 le parti hanno concluso come da verbale che si riporta:
È presente per parte appellante e nell'interesse degli avv.ti IO UZ
e RE De IO AR, l'Avv. Ilaria Signoriello, la quale si riporta integralmente
2
all'atto introduttivo ed alle conclusioni tutte ivi rassegnate che qui si intendano per ripetute e trascritte - anche in ossequio ai principi di sinteticità imposti dalla redazione telematica del verbale - e delle quali si chiede l'integrale accoglimento.
Nel riportarsi a tutto quanto ritualmente depositato dalla scrivente, e nell'impugnare ancora in tale sede l'avversa comparsa di costituzione e risposta e con essa tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito in quanto palese-
mente privo di fondamento giuridico e fattuale, oltre che pretestuoso e dilatorio,
chiede decidersi la causa.
È altresì presente, per l'appellata , l'avv. Walter Giacomo Catu- CP_2
rano, il quale si riporta al contenuto della comparsa di risposta e dei precedenti verbali, insistendo sulle conclusioni ivi rassegnate;
chiede decidersi la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, , chiedeva la riforma Parte_1
della sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 2388/2025 pubblicata in data
10.02.2025.
Allegava in fatto e diritto quanto segue:
Con atto di citazione del 19.01.2022 parte appellante conveniva innanzi al
Giudice di Pace di Napoli la società Controparte_4
Con
(d'ora in avanti ), al fine di sentire emettere nei suoi confronti i prov-
[...]
vedimenti di cui alle seguenti conclusioni, reiterate e rassegnate nelle note con-
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clusionali:
“- accertare in via incidentale, senza efficacia di giudicato, ma ai soli fini dell'indagine in ordine alla debenza delle somme oggetto del giudizio nella misu-
ra richiesta nell'atto di citazione, il diritto dell'istante ad ottenere la restituzione pro quota dei costi del credito ulteriori agli interessi, non dovuti in ragione dell'estinzione anticipata del debito rispetto alla sua naturale scadenza, quantifi-
cati nella misura di € 1.526,30;
- accertare la dovuta applicazione del saggio di interesse previsto dall'art.1284 comma 4 alle somme oggetto del presente giudizio a far data dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- per l'effetto, condannare la resistente società Controparte_5
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in
1.526,30, o la somma minore che ritenesse congrua all'esito dell'istruttoria, oltre interessi al saggio previsto dall'art.1284 comma 1 data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda nonché degli interessi al saggio previsto dall'art.1284 comma 4 c.c., a far data dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al soddisfo;
”
Con riguardo alla misura degli interessi, come già specificamente precisa-
to con l'atto introduttivo del giudizio ed esplicitato in comparsa conclusionale:
- avendo il presente giudizio ad oggetto il pagamento di somme di denaro,
con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tas-
so previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014, a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
4
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito;
- condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.”
Si era costituita l'esponente chiedendo il rigetto della domanda at- CP_2
torea.
Introitata la causa in decisione, in data 10.02.2025 veniva pubblicata la sentenza n. 2388/2025, non notificata ai fini del decorso del termine breve ad im-
pugnare, con la quale il Giudice di Pace adito condannava la al pagamen- CP_2
to di:
- €uro 1.526,30 oltre gli interessi legali al tasso legale dal 19.1.2022;
- €uro 125,00 per esborsi ed €uro 750,00 per compensi professionali
Tanto premesso, parte appellane, nell'allegare il soltanto parziale acco-
glimento delle domande, proponeva i seguenti motivi di appello:
- omessa pronuncia circa la richiesta applicazione del saggio di inte-
resse ex art.1284 comma 4 c.c.;
- violazione del limite previsto ex art.2233 comma 2 c.c. – violazio-
ne dell'art. 4 comma 1) D.M. 55/2014 e s.m.i.;
Si costituiva parte appellata la quale chiedeva il rigetto dell'avverso appel-
lo, allegando che, in esecuzione della sentenza impugnata, manifestava imme-
diatamente, in data 17.02.2025, la disponibilità al pagamento di quanto ricono-
5
sciuto in sentenza e corrispondeva gli importi, a mezzo bonifico, con data valuta
26.02.2025.
Assegnata la causa in decisione in data 25.11.25, si osserva quanto segue.
L'appello è fondato.
Il primo motivo di appello.
Si legge nella parte del dispositivo impugnato :” condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_4
dell'attore della somma di euro 1.526,30, oltre interessi al tas- Parte_1
so legale dal 19/1/2022”.
Nel premettere che non vi è contestazione né impugnazione della parte della sentenza che riconosce all'appellante le somme dovute per l'estinzione an-
ticipata, euro 1.526,30 deve rilevarsi da un lato che tale credito matura alla data di estinzione, credito restitutorio in favore della parte che provvede all'estinzione, ovvero dal 31.10.2017, dall'altra che la semplice indicazione “in-
teressi legali” non è sufficiente a far ritenere richiamata la norma di cui all'art. 1284 c.c. comma 4 anche se espressamente domandata dalla parte.
Si richiama sul punto le SS.UU. con sentenza del 07.05.2024
(R.G.16260/2023), laddove hanno chiarito che: “ove il giudice disponga il paga-
mento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale,
corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel ti-
tolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motiva-
zione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo
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successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla le-
gislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commercia-
li”.
Consegue la fondatezza del motivo di appello atteso che il giudice una volta richiesti gli interessi dell'1rt. 1284 c.c. comma quarto, deve espressamente farvi riferimento in sentenza se accoglie la domanda, e della domanda così for-
mulata al punto 1 delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di gravame
:
“condannarsi al pagamento degli interessi su “€ 1.526,30 al saggio previ-
sto dall'art.1284 comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo”.
L'appellante ha quindi diritto agli interessi legali sulla somma di euro
1.526,30 di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla notificazione della domanda in primo grado, sino alla data in cui il debito è stato estinto, ovvero 26.02.2025.
L'altro motivo di appello è l'erronea quantificazione delle spese di lite.
Il capo impugnato così recita:
“condanna la convenuta Controparte_4
al pagamento delle competenze del presente giudizio in favore degli attori,
[...]
con distrazione ex art. 93, c.p.c., al difensore dichiaratosi antistatario, che si li-
quidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 750,00 per compensi professionali,
così distinti: fase di studio euro 150,00, fase introduttiva euro 150,00, fase istrut-
toria euro 200,00 e fase decisoria euro 250,00, oltre rimborso spese generali
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15%, iva e cpa come per legge, se dovuti e documentati con fattura”.
Parte appellante invece chiede accogliersi la seguente domanda alle con-
clusioni dell'atto di appello:
“condanna la convenuta Controparte_4
al pagamento delle competenze del presente giudizio in favore degli attori,
[...]
con distrazione ex art. 93, c.p.c., al difensore dichiaratosi antistatario, che si li-
quidano in euro 175,00 per esborsi ed euro 1.034,00 per compensi professionali,
così distinti: fase delle mediazione civile euro 284,00, fase di studio euro 150,00,
fase introduttiva euro 150,00, fase istruttoria euro 200,00 e fase decisoria euro
250,00 il tutto oltre IVA, CPA e Spese Forfettarie nella misura del 15%, con at-
tribuzione diretta al procuratore antistatario”.
In particolare parte appellante deduce che la sentenza oggetto del presente giudizio va censurata laddove è stata omessa la liquidazione delle competenze per la fase della mediazione civile, obbligatoria, nonché le spese vive sostenute per detta fase – nel corso del giudizio di primo grado - nella seguente misura:
- € 284,00 per competenze riferite alla fase della mediazione ai sensi degli artt.
1-3 e 18-27 D.M. 55/2014, (tabella 2022 aggiornato D.M. n. 147 del
13.08.2022 per le competenze in ambito stragiudiziale/mediazione civile);
- € 50,00 per le spese di avvio della proceduta di mediazione civile (con allegazione della relativa fattura).
La censura non può essere accolta.
Manca in atti la prova che tali spese siano state provate nel giudizio di
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primo grado con apposito deposito della documentazione nel corso del giudizio.
Talie sborsi infatti devono essere oggetto di apposita prova ai fini della liquida-
zione. In atti non risulta depositato il fascicolo di parte di primo grado, e la nota spese depositata unitamente all'atto di appello, è priva di data certa oltre che es-
sere al di fuori del fascicolo di primo grado effettivamente mancante.
Quanto alle spese del secondo grado, esse sono compensate attesa la soc-
combenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- Seconda Sezione Civile- definitivamente pronun-
ciando, così provvede:
-in riforma parziale della decisione impugnata, sentenza del Giudice di
Pace di Napoli, n. 2388/2025 pubblicata in data 10.02.2025, condanna
[...]
nella persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di , sulla somma di euro 1.526,30 Parte_1
degli interessi legali al saggio previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al 26.2.25;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite del secondo grado.
Napoli, 18.12.25
IL GIUDICE
Dott. Diego
Ragozini
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