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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
N.V.G. 12097 /2023
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Serafina Aceto Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo V.G. 12097 / 2023 tra
, con il patrocinio dell'avv. DONATI SIMONA presso cui ha eletto domicilio Parte_1
ricorrente
contro
Controparte_1
convenuto contumace
nonché
AVV. VALERIA LUSSANA nella qualità di curatrice speciale dei minori , nato a Persona_1
Torino il 7.12.2013 (c.f. ) e nata a [...] il [...] C.F._1 CP_2
terzo intervenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Chiede l'elaborazione di un progetto che preveda incontri padre-figli, magari inizialmente anche con
videochiamate, anche monitorate, in quanto il rapporto con i figli, ancora saldo, non deve essere
reciso. La lontananza dei figli ha riportato il in uno stato di sconforto e depressione che lo ha Pt_1
pagina 1 di 16 fatto ricadere per un'unica volta nell'uso di alcool. Chiede la compensazione delle spese legali in quanto, inizialmente, i presupposti per l'accoglimento delle domande formulate erano sussistenti,
anche se poi nel corso del giudizio sono evidentemente venuti meno.
Per la curatrice speciale
l'affidamento eterofamiliare dei minori e , con collocamento Parte_2 Per_1 CP_2
presso l'attuale famiglia affidataria, ove risultano attualmente inseriti, per la massima estensione
temporale possibile, con assegnazione alla stessa famiglia affidataria di tutte le prestazioni
assistenziali e previdenziali relative ai minori (art. 80 L. 184/1983); la famiglia affidataria assumerà,
nell'interesse dei minori, le scelte di ordinaria amministrazione con l'ausilio e l'affiancamento del
Servizio Sociale territorialmente competente.
- DISPORRE, ai sensi degli artt. 333 e 337 ter c.c. e 473 bis.2 c.p.c., che le decisioni di maggiore
interesse afferenti ai minori e riguardanti la salute, l'istruzione, le attività ludiche ed extra-scolastiche,
l'educazione, la residenza e i documenti di identità/passaporto siano assunte dagli affidatari di
concerto con il Servizio Sociale territorialmente competente (tenuto, altresì, conto delle indicazioni del
Servizio di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di
riferimento).
- In ragione dell'uniformità degli esiti istruttori, che danno atto della permanenza, nel padre, di un
contegno altamente pregiudizievole per l'equilibrio psicoevolutivo dei minori e della indisponibilità
del SInor rispetto agli interventi ed ai percorsi di supporto, sia personali che genitoriali, Pt_1
proposti dai Servizi socio-sanitari incaricati (compreso il Ser.D), DICHIARARE, ove ritenuto, la
decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale su entrambi i figli minori ex art. 330 c.c.
- MANDARE al Servizio Sociale competente di predisporre un adeguato programma di assistenza e di
vigilare durante l'intera durata dell'affidamento, con obbligo di informare, con continuità, la
competente Autorità Giudiziaria.
- SOSPENDERE, allo stato, gli incontri tra il padre e i figli e ogni tipo di comunicazione, anche
telematica e telefonica, tra gli stessi;
gli incontri tra padre e figli, esclusivamente in luogo neutro e alla
presenza di personale educativo, potranno eventualmente riprendere – così come i contatti
telefonici/telematici - con la dovuta gradualità e ove corrispondente all'interesse dei minori, secondo
pagina 2 di 16 modi e tempi individuati dai Servizi socio-sanitari, a condizione che il padre mostri autentica adesione
e continuità rispetto agli interventi e ai percorsi proposti (percorso diagnosi e cura presso il Ser.D,
percorso di sostegno alle competenze genitoriali e percorso di sostegno psicologico personale) e, in
ogni caso, previa presa in carico da parte dei Servizi socio-sanitari (Servizio Sociale, NPI/Psicologia,
Ser.D e CSM/Psicologia Adulti) e previo parere favorevole degli stessi, considerata la volontà e lo
stato emotivo di e . Per_1 CP_2
- DISPORRE che la madre possa incontrare e secondo modi e tempi individuati dal CP_2 Per_1
Servizio Sociale in accordo con il Servizio di NPI/Psicologia, che avranno cura di predisporre, al più
presto, una rigida strutturazione e pianificazione di tutti i contatti – anche telefonici - e gli incontri con
la madre, con possibilità di implementazione e progressiva graduale liberalizzazione, se
corrispondente all'interesse dei minori e, specularmente, con possibilità di sospensione degli stessi in
caso di pregiudizio per e . Per_1 CP_2
- DISPORRE che i minori possano incontrare la nonna materna secondo le modalità e i tempi
individuati dai Servizi socio-sanitari e con le cautele individuate dai medesimi, con possibilità di
implementazione e progressiva graduale liberalizzazione se corrispondente all'interesse dei minori e,
specularmente, con possibilità di sospensione degli stessi in caso di pregiudizio per e Per_1
; CP_2
- CONFERMARE E DISPORRE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale e di NPI/Psicologia, e Ser.D e per il padre, con Controparte_3
attivazione/prosecuzione di ogni più opportuno intervento – sia psicologico che educativo - a sostegno
dei minori (anche in ragione delle difficoltà emerse, per , nell'ambito scolastico e, per Per_1
, nel rapporto con la figura paterna e, in ogni caso, per entrambi rispetto alla discontinuità CP_2
della presenza materna nella loro vita) e della genitorialità, avendo cura di avviare un percorso
psicologico/psicoterapeutico di supporto sia in favore di , che in favore di , e di Per_1 CP_2
individuare gli interventi idonei a contenere - per quanto possibile e nell'interesse dei minori – la
conflittualità tra i genitori (parent training, mediazione familiare o il ricorso al c.d. coordinatore
genitoriale), offrendo alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso terapeutico
individuale.
pagina 3 di 16 I Servizi avranno cura di supportare, altresì, l'attuale famiglia affidataria, mediante la prosecuzione
e/o l'attivazione di ogni più opportuno intervento (massiccio intervento di natura educativa) in
sostegno degli affidatari e dei minori.
- INVITARE il padre a rivolgersi al per un percorso di diagnosi e cura. Controparte_3
- DISPORRE che il Servizio sociale monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari,
segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni
comportamento nocivo per i minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale,
segnalando la necessità di eventuali provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale.
- DISPORRE che i Servizi socio-sanitari incaricati (Servizio Sociale, Servizio di NPI/Psicologia,
CSM/Psicologia Adulti e Ser.D.), provvedano ad aggiornare il Tribunale con relazioni trimestrali.
- PRESCRIVERE ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni
del Tribunale e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi socio-sanitari.
IN OGNI CASO:
- ADOTTARE, anche ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ogni più opportuno provvedimento nel superiore
interesse di e , affinché sia garantito ai minori un sano, armonioso ed integro Per_1 CP_2
percorso evolutivo.
- RESPINGERE le avverse contrarie domande.
B. IN VIA ISTRUTTORIA:
- DISPORRE che i Servizi socio-sanitari incaricati (Servizio Sociale, Servizio di NPI/Psicologia CSM e
Ser.D) provvedano ad aggiornare il Tribunale con relazioni trimestrali.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nati i figli il 07.12.2013, e il 04.01.2015. Per_1 CP_2
Con ricorso depositato in data 15.05.2023, il SI. chiedeva la riattivazione, in via di urgenza, degli Pt_1
incontri padre-figli nonché il loro ampliamento;
chiedeva, nel merito, che venisse revocato pagina 4 di 16 l'affidamento etero-familiare dei minori con rientro presso la casa paterna con eventuale educativa domiciliare;
modalità di affidamento, regime di visita e mantenimento rimessi al Tribunale.
Il giudice delegato riteneva insussistenti i presupposti per una decisione inaudita altera parte.
All'udienza del 27/11/2023 compariva personalmente la convenuta.
Con ordinanza del 06/12/2023 il giudice delegato, stante le restituzioni dei servizi dalle quali emergeva una situazione di grave pregiudizio per i minori allorquando soggiornavano presso il padre, sospendeva immediatamente gli incontri padre-figli, disponeva che il padre si sottoponesse a idoneo percorso presso il SERD, confermava la collocazione presso la famiglia affidataria e nominava un curatore speciale per i minori.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine psicosociale e CTU psicologica volta ad accertare le capacità genitoriali e la migliore soluzione circa la collocazione dei minori.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 04/11/2024.
Gli affidatari dei minori venivano ascoltati in data 27/02/2025.
All'udienza del 20/03/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
Il presente procedimento è stato preceduto da numerose vicende giudiziarie avanti al TO ed al TM.
La relazione tra il SI. e la IG si interrompeva nel 2015. Con ricorso depositato in Pt_1 CP_1
data 28.04.2016, il SI. chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione Pt_1
prevalente e residenza anagrafica presso la madre, la determinazione del regime di visita padre-figli e la previsione di un contributo al mantenimento dei figli.
La SI.ra , si costituiva in giudizio chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli. CP_1
Con decreto n. 1161/2017 del 02.08.2017, il Tribunale ordinario di Torino, affidava i minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre, prevedendo la presa in carico da parte dei Servizi competenti e disponendo la corresponsione di un contributo al mantenimento pagina 5 di 16 dei figli per un importo pari ad €. 400,00 mensili oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Torino.
Nel maggio 2019, i SI.ri e firmavano un accordo per l'affidamento temporaneo dei figli CP_1 Pt_1
al padre, poiché la madre si sarebbe trasferita in Spagna per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2019.
Stante l'allontanamento della madre e un episodio che vedeva coinvolto il SI. e i di lui figli in Pt_1
una zuffa all'interno di un bar, veniva aperto presso il TM un procedimento di Volontaria Giurisdizione
n. 1633/2019 e i bambini venivano collocati in comunità con provvedimento provvisorio.
Con provvedimento del 07.01.2020 il Tribunale per i Minorenni stabiliva il rientro dei minori presso l'abitazione della nonna materna dove avrebbero vissuto unitamente alla loro madre che, tornata in
Italia, aveva dato piena disponibilità ad occuparsi dei propri figli.
La SI.ra , poco dopo il provvedimento suddetto, rientrava in Spagna, lasciando i minori da soli CP_1
con la nonna anziana.
Su istanza del PM del 28.03.2020 veniva quindi aperto un ulteriore fascicolo di Volontaria
Giurisdizione presso il Tribunale dei Minorenni di Torino avente RG 641/2020. Il PM allegava le problematiche della nonna a gestire da sola i minori, soprattutto per motivi di salute. Nemmeno il padre veniva ritenuto idoneo al collocamento dei figli alla luce dei pregressi problemi da alcool.
Il Tribunale stabiliva, pertanto, che il padre potesse vedere i figli alla presenza di un educatore o di un adulto con la previsione di una graduale liberalizzazione avuto riguardo all'andamento del percorso presso il Serd.
Con ricorso del 14.09.2020 il SI. chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli minori. Pt_1
Con provvedimento del 5.11.2020 il Tribunale per i Minorenni, definitivamente provvedendo,
rimandava ai Servizi la scelta migliore in punto collocazione dei minori in attesa della pronuncia del
Tribunale Ordinario e indicava come possibilità il mantenimento della collocazione presso la nonna con un affido diurno oppure un affidamento etero-familiare.
Successivamente i servizi sociali optavano per l'affidamento dei minori ad una famiglia terza, ove tuttora gli stessi risultano collocati.
pagina 6 di 16 Il Tribunale Ordinario, con decreto del 17/01/2022, da ultimo confermava l'affidamento etero familiare dei minori con collocamento presso la famiglia affidataria per la durata massima di ventiquattro mesi,
autorizzando il Servizio sociale ad incrementare progressivamente gli incontri tra i minori ed il padre.
Il presente procedimento, come detto, trae origine dalla domanda del padre di rientro dei minori presso la casa paterna.
Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è emerso come il SI. non appaia genitore Pt_1
adeguato.
Già con l'ordinanza del 6.12.2023 il giudice delegato evidenziava gravi carenze genitoriali del ricorrente che comportavano l'immediata sospensione degli incontri padre-figli, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dei servizi sociali, del servizio di NPI e del SERD.
Dalla relazione dei servizi depositata in data 22.11.2023 emergeva, infatti, una situazione di grave pregiudizio per i minori allorquando soggiornavano presso il padre. In particolare in data 5.11.2023
mentre si trovava a casa del padre, telefonava alla famiglia affidataria molto agitata e CP_2
piangendo. Interveniva al telefono il SI. che, in stato di agitazione e farfugliando le parole, diceva Pt_1
all'affidataria che i bambini dovevano “ancora finire sti c….di compiti” e che non li avrebbe riaccompagnati a casa quella sera. Domenica 19.11.2023 il padre chiedeva agli affidatari di andare a prendere i bambini per le 21,00: gli affidatari acconsentivano, quando arrivavano a casa del padre,
apriva la porta dicendo loro di non entrare perché il padre dormiva e non voleva essere Per_1
svegliato. Il bambino sembrava scosso e turbato. Giunti a casa, gli affidatari provavano a contattare il
SI. per sapere cosa fosse successo, ma lo stesso non rispondeva, per poi richiamare più tardi, Pt_1
parlando in modo incomprensibile e poco lucido. Ancora, in data 17.11.2023, quando il padre si recava a prendere i figli a casa degli affidatari per trascorrere il fine settimana con loro, scappava a CP_2
nascondersi sotto al tavolo rifiutandosi di andare, come già successo più volte in passato. Gli affidatari ed il padre tentavano di convincerla. Non riuscendoci, il padre si alterava e suggeriva all'affidatario di darle due sberle e prenderla per i capelli e la stessa cosa suggeriva di fare al figlio . Con Per_1
modi arrabbiati comunicava che sarebbe andato cinque minuti al bar a bere una Vecchia Romagna e che quando fosse tornato “se viene bene, se no vada a fare in c…o”. Essendo la bambina ferma CP_2
nel non voler andare, il padre al ritorno inveiva contro di lei, mandandola a quel paese e dicendole che pagina 7 di 16 il 27 novembre dal giudice le avrebbe fatto un “c…o così”. Poi saliva in auto con e partiva Per_1
sgommando.
Anche le insegnanti di avevano comunicato ai servizi sociali di aver ricevuto, in data Per_1
15.11.2023, durante i colloqui individuali, una segnalazione secondo cui il padre avrebbe minacciato entrambi i bambini ( e la sorella di “togliere loro il cognome”, ponendo in essere Per_1 CP_2
atteggiamenti punitivi (chiuderli in bagno) e ostili.
Inoltre, dalle relazioni dell'educatrice presente agli incontri emergeva l'ostilità del SI. nei Pt_1
confronti degli operatori e la scarsa collaborazione dello stesso per la riuscita degli incontri e del percorso intrapreso nell'interesse dei minori. Il 7.02.2023, ad esempio, la figlia non voleva CP_2
recarsi con l'educatrice presso il padre. Nonostante i tentativi per convincerla ad andare, la minore si aggrappava all'affidataria rimanendo in silenzio e con lo sguardo fisso nel vuoto. L'educatrice contattava quindi il SI. per informarlo dell'accaduto, ma il padre è stato minaccioso anziché Pt_1
rivolto a comprendere il malessere della minore. Nella relazione allegata a quella dei servizi sociali depositata in data 17.11.2023, si legge che “nelle minacce indirizzate perlopiù verso il servizio sociale, lasciava intendere la sua idea in merito all'intenzionale azione di boicottaggio del provvedimento in
vigore, sia da parte degli operatori sociali sia da parte degli affidatari che vorrebbero tenere con sé
e ” e ancora “al termine della visita e prima di accompagnare il bambino Per_1 CP_2
nell'abitazione degli affidatari, il SI. si rivolgeva a me con tono aggressivo e con ulteriori Pt_1
minacce in cui affermava che se i bambini non rientreranno a gennaio 2024 a casa sua, si presenterà
con un bazuca direttamente al servizio sociale oppure a casa degli operatori sociali”. In data
21.02.2023 la figlia si recava all'incontro con il padre con l'educatrice, cercandola CP_2
continuamente con lo sguardo e invitandola a non lasciarla sola con il padre. Alle domande del SI.
circa le difficoltà manifestate nell'ultimo periodo, la figlia non rispondeva e, a fronte dell'assenza Pt_1
di risposte, il padre diveniva nervoso e “si rivolgeva ai bambini digrignando i denti e dicendo loro che nessuno avrebbe potuto ostacolare il loro rientro in famiglia”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'ordinanza citata disponeva che gli incontri potessero riprendere solamente a seguito di accertamenti presso il SERD circa l'astinenza dal padre dall'abuso di sostanze alcoliche.
pagina 8 di 16 Le successive relazioni non sono risultate positive.
In data 31.1.2024 i servizi sociali segnalavano che il SI. non si era più presentato agli incontri Pt_1
con gli operatori.
Quanto alla madre evidenziavano una presenza saltuaria e diradata nella vita dei figli: nemmeno durante le vacanze di Natale si era attivata per trascorrere del tempo con i figli che avrebbero avuto desiderio di trascorrere del tempo con lei.
La mancata collaborazione del padre con i servizi è stata evidenziata altresì nella relazione del
19.2.2025. Nonostante ciò i servizi sociali si erano attivati, a seguito del provvedimento del 29.3.2024
che ripristinava gli incontri in luogo neutro tra padre e figli, per la ripresa degli incontri. Tra il
28.5.2024 ed il 10.07.2024 venivano quindi dati al ricorrente 5 appuntamenti, ma egli li ha evitati tutti,
a volte avvertendo all'ultimo momento e senza giustificazioni, a volte senza dare alcun riscontro.
Anche i contatti telefonici con i minori hanno cominciato a presentare criticità: ha cominciato a CP_2
rifiutarsi di parlare con il padre, tra maggio e giugno 2024 il SI. non ha chiamato i figli per circa Pt_1
due settimane, né ha risposto se i figli lo cercavano. Il 17.6.2024 il padre chiamava e gli Per_1
diceva che, per decisione del giudice, non avrebbe potuto più vederli fino a . Il 10.7.2024 Pt_3
chiamava il figlio e gli diceva “ho fatto cose brutte, non potrò vederti mai più”, lasciando Per_1
molto turbato mentre era in vacanza con gli affidatari.
Per quanto riguarda gli esami tossicologici, il SI. si è sottoposto solamente in data 17.10.2024 al Pt_1
prelievo di matrice cheratinica (capello) che è risultato negativo all'alcol ed agli oppiacei e positivo alla cocaina, al suo metabolita e al cocaetilene. Nella relazione del SERD del 12.12.2024 si legge che i valori misurati sono di lieve entità, compatibili con quanto dichiarato dal paziente, cioè che l'assunzione di crack e di alcol si era verificata in una sola occasione (30.06.2024) anche se in quantità
rilevante.
La CTU ha infine evidenziato, quanto al padre, che “Da quanto emerso, si rileva il prevalere di bisogni
fortemente autocentrati che condizionano la possibilità di riconoscere e sintonizzarsi con i bisogni
emotivi ed evolutivi più profondi dei minori. Il periziando, incurante anche della valutazione sulle
capacità genitoriali in corso, manifesta atteggiamenti provocatori e manipolatori nei confronti dei
propri figli, forzandoli ad assumere atteggiamenti trasgressivi e omertosi nei confronti degli adulti che
pagina 9 di 16 si prendono cura di loro, nonché nei confronti degli operatori dei Servizi, i quali, in più occasioni
hanno espresso le loro perplessità rispetto ad alcuni suoi comportamenti altamente disfunzionali che
interferiscono con un armonico sviluppo psicoemotivo dei figli. Il SI. non mostra la capacità di Pt_1
entrare in risonanza emotiva coi propri figli, i quali, manifestano già evidenti segni di sofferenza sul
piano affettivo/emotivo; al contrario, il periziando pare amplificare il loro stato di sofferenza,
privandoli anche della possibilità di incontrarsi in Luogo Neutro. Da aprile a settembre 2024, infatti, il
periziando, nonostante gli inviti, ha rifiutato di avviare gli incontri in Luogo Neutro con i figli, pur
attribuendone la responsabilità alle istituzioni. Non riesce, quindi, a cogliere i bisogni e i vissuti dei
bambini né ad anteporre il loro benessere alle proprie eSIenze personali. Inoltre, nel corso dell'iter
peritale non si sono rilevate tendenze a mettere in discussione le proprie modalità né a livello
personale, né a livello genitoriale. Non sono emerse riflessioni autocritiche rispetto al possibile
impatto sui bambini, in particolare su , di proprie determinate scelte comportamentali. La Per_1
funzione riflessiva, quindi, appare SInificativamente carente a fronte di comportamenti che, invece,
compromettono il benessere dei bambini. Le caratteristiche rilevate, non garantiscono un'autonomia
emotiva e riflessiva tali, da poter riconoscere e impegnarsi in un processo di cambiamento in
riferimento alle proprie fragilità personali e genitoriali. Al contempo, non permette di riconoscere
nemmeno le istanze di sviluppo psico-emotivo dei minori. Le modalità di funzionamento osservate nel
SInore, insieme agli aspetti di oppositività e agli atteggiamenti di sfida e svalutazione verso i contesti
istituzionali, confermano la completa mancanza di consapevolezza rispetto al proprio bisogno di aiuto
e supporto e all'impatto che i propri agiti possono avere sui minori. Tale mancata consapevolezza si
declina anche in una mancata collaborazione che ostacola fortemente la possibilità di condividere un
progetto di riparazione rispetto alle proprie deficitarie funzioni genitoriali attualmente non rispondenti
alle necessità dei minori. Il SI. , infatti, con le sue avversioni alle proposte del Servizio e con i Pt_1
suoi comportamenti inadeguati e reiterati, non rende possibile un riavvicinamento con i propri figli.
Non riesce a rispettare i limiti e i confini dati dal sistema curante né dal punto di vista dei contatti
(spesso al di fuori di quanto consentito), né dal punto di vista delle richieste poste ai bambini (perlopiù
inappropriate se non dannose), né in riferimento alla coppia affidataria (incitando nei minori il
mantenimento di segreti verso di loro). Nel complesso, non appare, quindi, in grado di esercitare, nei
pagina 10 di 16 confronti dei figli, un'adeguata funzione protettiva, affettiva, SInificante, regolativa, predittiva, rappresentativa e comunicativa. L'approccio genitoriale disfunzionale, da parte del SI. , non Pt_1
aiuta i minori a SInificare gli eventi emotivi facilitandone un'eventuale elaborazione, quanto,
piuttosto, ne appesantisce il carico emotivo e alimenta elementi confusivi sia interni, sia per quanto
concerne i riferimenti affettivi. La mancanza di consapevolezza rispetto alle proprie difficoltà di
gestione emotiva e di atteggiamenti e comportamenti impulsivi/aggressivi, che rischiano di
destabilizzare i minori, nonché la tendenza a minimizzare tali episodi, lascia emergere elementi di
preoccupazione” e ancora “Alla luce di tutto quanto esposto, pertanto, si rileva che i meccanismi di
funzionamento descritti, alla fase attuale, rendono le capacità genitoriali del SInor , non in grado Pt_1
di rispondere ai bisogni dei minori, i quali necessitano di un contesto con riferimenti stabili,
continuativi, sufficientemente contenitivi e supportivi, anche in considerazione dei cambiamenti e degli
adattamenti a cui sono già stati fino ad ora sottoposti e delle caratteristiche che ciascuno di loro
presenta. Inoltre, gli atteggiamenti oppositivi assunti dal SI. nei confronti delle richieste dei Pt_1
Servizi a tutela dei minori, rappresentano una condizione di pregiudizio e di rischio evolutivo per i figli
sottoposti ingiustamente ad un'amplificazione della confusione interna con attivazione di vissuti di
vincoli di lealtà disfunzionali e interferenza ad un sano processo di integrazione nello loro sviluppo
psichico interno e relazionale. A tal proposito, quindi, si ritiene opportuno segnalare all'Ill.mo Giudice
il rischio rispetto a eventuali contatti tra il SI. e i minori e , considerate le Pt_1 Per_1 CP_2
tendenze manipolatorie, intrusive e confusive che il periziando mette in atto. Egli non si mostra in
grado di rispettare i confini e i limiti dati dal sistema di cura e di supporto dei minori e si segnalano
anche le difficoltà in cui possono incorrere gli affidatari nella gestione di una dinamica conflittuale
messa in atto dallo stesso periziando. Si ritiene, quindi, di conSIliare la totale sospensione di ogni
forma di contatto tra padre e figli, nonché la totale sospensione anche degli incontri in luogo neutro.”
(pagg. 80-82 relazione CTU).
La CTU conclude quindi come segue: “Allo stato attuale, viste le condizioni psicologiche dei minori, lo
scrivente ritiene fondamentale mantenere attiva l'unica relazione stabile per i minori, quella con gli
affidatari, dal punto di vista affettivo, emotivo, e concreto sotto tutti i punti di vista. A causa di uno
stile di attaccamento insicuro che li ha condizionati, i minori hanno, da almeno quattro anni,
pagina 11 di 16 cominciato a convivere con una quotidianità genitoriale espressa dagli affidatari, maggiormente
coerente e continuativa. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà riferite sui minori e, a seguito delle
continue interferenze disfunzionali paterne, nonché fino ad oggi, della gestione relazionale discontinua
e confusiva da parte della madre dei minori, se verranno prese in considerazione dall'Ill.mo Giudice le
conclusioni dello scrivente, anche gli affidatari dovranno allinearsi con maggiore attenzione ed
efficacia alle linee di orientamento proposte dai Servizi, mantenendo costanti gli appuntamenti previsti sia con l'Ass. Sociale che con il Servizio di Psicologia che si occupa dei minori, i quali, oggi più che
mai, necessiteranno delle massime garanzie di risposte adeguate e coerenti ad uno sviluppo funzionale.
Si ritiene che per i minori, i quali hanno già dovuto convivere e tuttora convivono con disorientamento
la situazione relazionale con figure di riferimento stabili e sicure, un ulteriore cambiamento rispetto
alle attuali figure di adattamento proposte (gli attuali affidatari) rischi di invalidare l'unica fonte di
continuità e stabilità affettiva a cui i minori si possono rivolgere e con cui possono identificarsi.
Soprattutto in questa fase nella quale, se si terrà conto delle considerazioni espresse in riferimento alla
figura paterna, è possibile che si configurino nei minori vissuti particolarmente sollecitanti con il
bisogno di figure di riferimento riconosciute dagli stessi, che possano contenere e rassicurare i loro
moti emotivi, orientando e accompagnando i minori ad una eventuale nuova elaborazione. A tal fine, si
ritiene utile e necessario mantenere e implementare la presenza del supporto educativo in modo da
accompagnare e supportare i minori e gli affidatari in questo delicato processo e nel consolidamento
di quanto finora costruito” (pagg. 87 e 88 relazione CTU).
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che le domande di parte ricorrente non possano trovare accoglimento e che debba essere confermato per ulteriori anni 2 l'affidamento eterofamigliare dei minori già disposto da questo Tribunale con decreto del 17.01.2022, con collocazione presso la famiglia affidataria ove risultano attualmente collocati.
Alla luce di quanto emerso nel corso del presente procedimento, deve trovare accoglimento la domanda formulata dal curatore speciale di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori. Permane, infatti, nel padre, nonostante tutti gli interventi messi in atto, un contegno altamente pregiudizievole per l'equilibrio psicoevolutivo dei minori e per una loro crescita sana ed equilibrata.
Egli ha dimostrato di non essere disponibile rispetto agli interventi ed ai percorsi di supporto, sia pagina 12 di 16 personali che genitoriali, proposti dai Servizi socio-sanitari incaricati (compreso il Ser.D) e di non essere in grado di dare prevalenza alle necessità dei minori rispetto alle proprie. Risultando dunque provata, allo stato, la violazione e la trascuratezza dei doveri di accudimento morale e materiale dei minori da parte del padre, ritiene il Collegio che la domanda dispiegata dal curatore speciale meriti accoglimento.
Alla luce delle conclusioni del CTU deve altresì disporsi che, allo stato, gli incontri tra il padre e i figli e ogni tipo di comunicazione, anche telematica e telefonica, tra gli stessi vengano sospese. Gli incontri tra padre e figli, esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di personale educativo, potranno eventualmente riprendere – così come i contatti telefonici/telematici - con la dovuta gradualità e ove corrispondente all'interesse dei minori, secondo modi e tempi individuati dai Servizi socio-sanitari, a condizione che il padre mostri autentica adesione e continuità rispetto agli interventi e ai percorsi proposti (percorso diagnosi e cura presso il Ser.D, percorso di sostegno alle competenze genitoriali e percorso di sostegno psicologico personale) e, in ogni caso, previa presa in carico da parte dei Servizi
socio-sanitari (Servizio Sociale, NPI/Psicologia, Ser.D e CSM/Psicologia Adulti) e previo parere favorevole degli stessi, considerata la volontà e lo stato emotivo di e Per_1 CP_2
Gli incontri tra i minori e la madre potranno invece proseguire come già disposto con decreto del
17.1.2022, che deve per il resto essere confermato in ogni sua parte.
Deve altresì essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociale e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dei minori,
con attivazione/prosecuzione di ogni più opportuno intervento – sia psicologico che educativo - a sostegno dei minori (anche in ragione delle difficoltà emerse, per , nell'ambito scolastico e, Per_1
per nel rapporto con la figura paterna e, in ogni caso, per entrambi rispetto alla discontinuità CP_2
della presenza materna nella loro vita) e della genitorialità, avendo cura di avviare un percorso psicologico/psicoterapeutico di supporto sia in favore di , che in favore di e di Per_1 CP_2
individuare gli interventi idonei a contenere - per quanto possibile e nell'interesse dei minori – la conflittualità tra i genitori, offrendo alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso terapeutico individuale.
pagina 13 di 16 I Servizi avranno cura di supportare, altresì, l'attuale famiglia affidataria, mediante la prosecuzione e/o l'attivazione di ogni più opportuno intervento (massiccio intervento di natura educativa) in sostegno degli affidatari e dei minori.
Deve disporsi, infine, che il Servizio sociale monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni ogni comportamento nocivo per i minori.
Il ricorrente deve essere invitato a rivolgersi al CSM/Psicologia Adulti, per un percorso di diagnosi e cura.
Le spese del presente giudizio devono essere poste integralmente a carico del ricorrente, soccombente.
Il SI. deve dunque essere condannato al pagamento delle spese sostenute dal curatore speciale, Pt_1
come liquidate in dispositivo, tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste integralmente a carico del SI. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in parziale modifica del decreto di questo Tribunale del 17.01.2022,
dichiara il SI. decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale in favore dei Parte_1
figli e;
Per_1 CP_2
conferma l'affidamento eterofamigliare dei minori già disposto da questo Tribunale con decreto del
17.01.2022, con collocazione presso la famiglia affidataria ove risultano attualmente collocati, per anni
2;
sospende gli incontri tra il padre e i figli e ogni tipo di comunicazione, anche telematica e telefonica,
tra gli stessi;
dispone che gli incontri tra padre e figli, esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di personale educativo, possano eventualmente riprendere – così come i contatti telefonici/telematici - con la dovuta gradualità e ove corrispondente all'interesse dei minori, secondo modi e tempi individuati dai Servizi
socio-sanitari, a condizione che il padre mostri autentica adesione e continuità rispetto agli interventi e ai percorsi proposti (percorso diagnosi e cura presso il Ser.D, percorso di sostegno alle competenze pagina 14 di 16 genitoriali e percorso di sostegno psicologico personale) e, in ogni caso, previa presa in carico da parte dei Servizi socio-sanitari (Servizio Sociale, NPI/Psicologia, Ser.D e Adulti) e previo CP_3
parere favorevole degli stessi, considerata la volontà e lo stato emotivo di e Per_1 CP_2
conferma la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociale e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dei minori, con attivazione/prosecuzione di ogni più opportuno intervento – sia psicologico che educativo - a sostegno dei minori (anche in ragione delle difficoltà emerse, per , nell'ambito scolastico e, per Per_1
nel rapporto con la figura paterna e, in ogni caso, per entrambi rispetto alla discontinuità della CP_2
presenza materna nella loro vita) e della genitorialità, avendo cura di avviare un percorso psicologico/psicoterapeutico di supporto sia in favore di , che in favore di e di Per_1 CP_2
individuare gli interventi idonei a contenere - per quanto possibile e nell'interesse dei minori – la conflittualità tra i genitori, offrendo alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso terapeutico individuale. I Servizi avranno cura di supportare, altresì, l'attuale famiglia affidataria,
mediante la prosecuzione e/o l'attivazione di ogni più opportuno intervento (massiccio intervento di natura educativa) in sostegno degli affidatari e dei minori;
dispone che il Servizio sociale monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari,
segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per i minori;
invita il ricorrente a rivolgersi al CSM/Psicologia Adulti, per un percorso di diagnosi e cura;
conferma per il resto tutti i provvedimenti adottati con decreto del 17.1.2022;
condanna a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute dal curatore speciale Parte_1
che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3957,50 (di cui € 1000,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge;
pone definitivamente le spese di CTU come in precedenza liquidate a carico del SI. Parte_1
Così deciso in Torino, nella camera di conSIlio del 23.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 15 di 16 Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 16 di 16
Settima Sezione Civile
N.V.G. 12097 /2023
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Serafina Aceto Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo V.G. 12097 / 2023 tra
, con il patrocinio dell'avv. DONATI SIMONA presso cui ha eletto domicilio Parte_1
ricorrente
contro
Controparte_1
convenuto contumace
nonché
AVV. VALERIA LUSSANA nella qualità di curatrice speciale dei minori , nato a Persona_1
Torino il 7.12.2013 (c.f. ) e nata a [...] il [...] C.F._1 CP_2
terzo intervenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Chiede l'elaborazione di un progetto che preveda incontri padre-figli, magari inizialmente anche con
videochiamate, anche monitorate, in quanto il rapporto con i figli, ancora saldo, non deve essere
reciso. La lontananza dei figli ha riportato il in uno stato di sconforto e depressione che lo ha Pt_1
pagina 1 di 16 fatto ricadere per un'unica volta nell'uso di alcool. Chiede la compensazione delle spese legali in quanto, inizialmente, i presupposti per l'accoglimento delle domande formulate erano sussistenti,
anche se poi nel corso del giudizio sono evidentemente venuti meno.
Per la curatrice speciale
l'affidamento eterofamiliare dei minori e , con collocamento Parte_2 Per_1 CP_2
presso l'attuale famiglia affidataria, ove risultano attualmente inseriti, per la massima estensione
temporale possibile, con assegnazione alla stessa famiglia affidataria di tutte le prestazioni
assistenziali e previdenziali relative ai minori (art. 80 L. 184/1983); la famiglia affidataria assumerà,
nell'interesse dei minori, le scelte di ordinaria amministrazione con l'ausilio e l'affiancamento del
Servizio Sociale territorialmente competente.
- DISPORRE, ai sensi degli artt. 333 e 337 ter c.c. e 473 bis.2 c.p.c., che le decisioni di maggiore
interesse afferenti ai minori e riguardanti la salute, l'istruzione, le attività ludiche ed extra-scolastiche,
l'educazione, la residenza e i documenti di identità/passaporto siano assunte dagli affidatari di
concerto con il Servizio Sociale territorialmente competente (tenuto, altresì, conto delle indicazioni del
Servizio di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di
riferimento).
- In ragione dell'uniformità degli esiti istruttori, che danno atto della permanenza, nel padre, di un
contegno altamente pregiudizievole per l'equilibrio psicoevolutivo dei minori e della indisponibilità
del SInor rispetto agli interventi ed ai percorsi di supporto, sia personali che genitoriali, Pt_1
proposti dai Servizi socio-sanitari incaricati (compreso il Ser.D), DICHIARARE, ove ritenuto, la
decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale su entrambi i figli minori ex art. 330 c.c.
- MANDARE al Servizio Sociale competente di predisporre un adeguato programma di assistenza e di
vigilare durante l'intera durata dell'affidamento, con obbligo di informare, con continuità, la
competente Autorità Giudiziaria.
- SOSPENDERE, allo stato, gli incontri tra il padre e i figli e ogni tipo di comunicazione, anche
telematica e telefonica, tra gli stessi;
gli incontri tra padre e figli, esclusivamente in luogo neutro e alla
presenza di personale educativo, potranno eventualmente riprendere – così come i contatti
telefonici/telematici - con la dovuta gradualità e ove corrispondente all'interesse dei minori, secondo
pagina 2 di 16 modi e tempi individuati dai Servizi socio-sanitari, a condizione che il padre mostri autentica adesione
e continuità rispetto agli interventi e ai percorsi proposti (percorso diagnosi e cura presso il Ser.D,
percorso di sostegno alle competenze genitoriali e percorso di sostegno psicologico personale) e, in
ogni caso, previa presa in carico da parte dei Servizi socio-sanitari (Servizio Sociale, NPI/Psicologia,
Ser.D e CSM/Psicologia Adulti) e previo parere favorevole degli stessi, considerata la volontà e lo
stato emotivo di e . Per_1 CP_2
- DISPORRE che la madre possa incontrare e secondo modi e tempi individuati dal CP_2 Per_1
Servizio Sociale in accordo con il Servizio di NPI/Psicologia, che avranno cura di predisporre, al più
presto, una rigida strutturazione e pianificazione di tutti i contatti – anche telefonici - e gli incontri con
la madre, con possibilità di implementazione e progressiva graduale liberalizzazione, se
corrispondente all'interesse dei minori e, specularmente, con possibilità di sospensione degli stessi in
caso di pregiudizio per e . Per_1 CP_2
- DISPORRE che i minori possano incontrare la nonna materna secondo le modalità e i tempi
individuati dai Servizi socio-sanitari e con le cautele individuate dai medesimi, con possibilità di
implementazione e progressiva graduale liberalizzazione se corrispondente all'interesse dei minori e,
specularmente, con possibilità di sospensione degli stessi in caso di pregiudizio per e Per_1
; CP_2
- CONFERMARE E DISPORRE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale e di NPI/Psicologia, e Ser.D e per il padre, con Controparte_3
attivazione/prosecuzione di ogni più opportuno intervento – sia psicologico che educativo - a sostegno
dei minori (anche in ragione delle difficoltà emerse, per , nell'ambito scolastico e, per Per_1
, nel rapporto con la figura paterna e, in ogni caso, per entrambi rispetto alla discontinuità CP_2
della presenza materna nella loro vita) e della genitorialità, avendo cura di avviare un percorso
psicologico/psicoterapeutico di supporto sia in favore di , che in favore di , e di Per_1 CP_2
individuare gli interventi idonei a contenere - per quanto possibile e nell'interesse dei minori – la
conflittualità tra i genitori (parent training, mediazione familiare o il ricorso al c.d. coordinatore
genitoriale), offrendo alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso terapeutico
individuale.
pagina 3 di 16 I Servizi avranno cura di supportare, altresì, l'attuale famiglia affidataria, mediante la prosecuzione
e/o l'attivazione di ogni più opportuno intervento (massiccio intervento di natura educativa) in
sostegno degli affidatari e dei minori.
- INVITARE il padre a rivolgersi al per un percorso di diagnosi e cura. Controparte_3
- DISPORRE che il Servizio sociale monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari,
segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni
comportamento nocivo per i minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale,
segnalando la necessità di eventuali provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale.
- DISPORRE che i Servizi socio-sanitari incaricati (Servizio Sociale, Servizio di NPI/Psicologia,
CSM/Psicologia Adulti e Ser.D.), provvedano ad aggiornare il Tribunale con relazioni trimestrali.
- PRESCRIVERE ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni
del Tribunale e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi socio-sanitari.
IN OGNI CASO:
- ADOTTARE, anche ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ogni più opportuno provvedimento nel superiore
interesse di e , affinché sia garantito ai minori un sano, armonioso ed integro Per_1 CP_2
percorso evolutivo.
- RESPINGERE le avverse contrarie domande.
B. IN VIA ISTRUTTORIA:
- DISPORRE che i Servizi socio-sanitari incaricati (Servizio Sociale, Servizio di NPI/Psicologia CSM e
Ser.D) provvedano ad aggiornare il Tribunale con relazioni trimestrali.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nati i figli il 07.12.2013, e il 04.01.2015. Per_1 CP_2
Con ricorso depositato in data 15.05.2023, il SI. chiedeva la riattivazione, in via di urgenza, degli Pt_1
incontri padre-figli nonché il loro ampliamento;
chiedeva, nel merito, che venisse revocato pagina 4 di 16 l'affidamento etero-familiare dei minori con rientro presso la casa paterna con eventuale educativa domiciliare;
modalità di affidamento, regime di visita e mantenimento rimessi al Tribunale.
Il giudice delegato riteneva insussistenti i presupposti per una decisione inaudita altera parte.
All'udienza del 27/11/2023 compariva personalmente la convenuta.
Con ordinanza del 06/12/2023 il giudice delegato, stante le restituzioni dei servizi dalle quali emergeva una situazione di grave pregiudizio per i minori allorquando soggiornavano presso il padre, sospendeva immediatamente gli incontri padre-figli, disponeva che il padre si sottoponesse a idoneo percorso presso il SERD, confermava la collocazione presso la famiglia affidataria e nominava un curatore speciale per i minori.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine psicosociale e CTU psicologica volta ad accertare le capacità genitoriali e la migliore soluzione circa la collocazione dei minori.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 04/11/2024.
Gli affidatari dei minori venivano ascoltati in data 27/02/2025.
All'udienza del 20/03/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
Il presente procedimento è stato preceduto da numerose vicende giudiziarie avanti al TO ed al TM.
La relazione tra il SI. e la IG si interrompeva nel 2015. Con ricorso depositato in Pt_1 CP_1
data 28.04.2016, il SI. chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione Pt_1
prevalente e residenza anagrafica presso la madre, la determinazione del regime di visita padre-figli e la previsione di un contributo al mantenimento dei figli.
La SI.ra , si costituiva in giudizio chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli. CP_1
Con decreto n. 1161/2017 del 02.08.2017, il Tribunale ordinario di Torino, affidava i minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre, prevedendo la presa in carico da parte dei Servizi competenti e disponendo la corresponsione di un contributo al mantenimento pagina 5 di 16 dei figli per un importo pari ad €. 400,00 mensili oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Torino.
Nel maggio 2019, i SI.ri e firmavano un accordo per l'affidamento temporaneo dei figli CP_1 Pt_1
al padre, poiché la madre si sarebbe trasferita in Spagna per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2019.
Stante l'allontanamento della madre e un episodio che vedeva coinvolto il SI. e i di lui figli in Pt_1
una zuffa all'interno di un bar, veniva aperto presso il TM un procedimento di Volontaria Giurisdizione
n. 1633/2019 e i bambini venivano collocati in comunità con provvedimento provvisorio.
Con provvedimento del 07.01.2020 il Tribunale per i Minorenni stabiliva il rientro dei minori presso l'abitazione della nonna materna dove avrebbero vissuto unitamente alla loro madre che, tornata in
Italia, aveva dato piena disponibilità ad occuparsi dei propri figli.
La SI.ra , poco dopo il provvedimento suddetto, rientrava in Spagna, lasciando i minori da soli CP_1
con la nonna anziana.
Su istanza del PM del 28.03.2020 veniva quindi aperto un ulteriore fascicolo di Volontaria
Giurisdizione presso il Tribunale dei Minorenni di Torino avente RG 641/2020. Il PM allegava le problematiche della nonna a gestire da sola i minori, soprattutto per motivi di salute. Nemmeno il padre veniva ritenuto idoneo al collocamento dei figli alla luce dei pregressi problemi da alcool.
Il Tribunale stabiliva, pertanto, che il padre potesse vedere i figli alla presenza di un educatore o di un adulto con la previsione di una graduale liberalizzazione avuto riguardo all'andamento del percorso presso il Serd.
Con ricorso del 14.09.2020 il SI. chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli minori. Pt_1
Con provvedimento del 5.11.2020 il Tribunale per i Minorenni, definitivamente provvedendo,
rimandava ai Servizi la scelta migliore in punto collocazione dei minori in attesa della pronuncia del
Tribunale Ordinario e indicava come possibilità il mantenimento della collocazione presso la nonna con un affido diurno oppure un affidamento etero-familiare.
Successivamente i servizi sociali optavano per l'affidamento dei minori ad una famiglia terza, ove tuttora gli stessi risultano collocati.
pagina 6 di 16 Il Tribunale Ordinario, con decreto del 17/01/2022, da ultimo confermava l'affidamento etero familiare dei minori con collocamento presso la famiglia affidataria per la durata massima di ventiquattro mesi,
autorizzando il Servizio sociale ad incrementare progressivamente gli incontri tra i minori ed il padre.
Il presente procedimento, come detto, trae origine dalla domanda del padre di rientro dei minori presso la casa paterna.
Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è emerso come il SI. non appaia genitore Pt_1
adeguato.
Già con l'ordinanza del 6.12.2023 il giudice delegato evidenziava gravi carenze genitoriali del ricorrente che comportavano l'immediata sospensione degli incontri padre-figli, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dei servizi sociali, del servizio di NPI e del SERD.
Dalla relazione dei servizi depositata in data 22.11.2023 emergeva, infatti, una situazione di grave pregiudizio per i minori allorquando soggiornavano presso il padre. In particolare in data 5.11.2023
mentre si trovava a casa del padre, telefonava alla famiglia affidataria molto agitata e CP_2
piangendo. Interveniva al telefono il SI. che, in stato di agitazione e farfugliando le parole, diceva Pt_1
all'affidataria che i bambini dovevano “ancora finire sti c….di compiti” e che non li avrebbe riaccompagnati a casa quella sera. Domenica 19.11.2023 il padre chiedeva agli affidatari di andare a prendere i bambini per le 21,00: gli affidatari acconsentivano, quando arrivavano a casa del padre,
apriva la porta dicendo loro di non entrare perché il padre dormiva e non voleva essere Per_1
svegliato. Il bambino sembrava scosso e turbato. Giunti a casa, gli affidatari provavano a contattare il
SI. per sapere cosa fosse successo, ma lo stesso non rispondeva, per poi richiamare più tardi, Pt_1
parlando in modo incomprensibile e poco lucido. Ancora, in data 17.11.2023, quando il padre si recava a prendere i figli a casa degli affidatari per trascorrere il fine settimana con loro, scappava a CP_2
nascondersi sotto al tavolo rifiutandosi di andare, come già successo più volte in passato. Gli affidatari ed il padre tentavano di convincerla. Non riuscendoci, il padre si alterava e suggeriva all'affidatario di darle due sberle e prenderla per i capelli e la stessa cosa suggeriva di fare al figlio . Con Per_1
modi arrabbiati comunicava che sarebbe andato cinque minuti al bar a bere una Vecchia Romagna e che quando fosse tornato “se viene bene, se no vada a fare in c…o”. Essendo la bambina ferma CP_2
nel non voler andare, il padre al ritorno inveiva contro di lei, mandandola a quel paese e dicendole che pagina 7 di 16 il 27 novembre dal giudice le avrebbe fatto un “c…o così”. Poi saliva in auto con e partiva Per_1
sgommando.
Anche le insegnanti di avevano comunicato ai servizi sociali di aver ricevuto, in data Per_1
15.11.2023, durante i colloqui individuali, una segnalazione secondo cui il padre avrebbe minacciato entrambi i bambini ( e la sorella di “togliere loro il cognome”, ponendo in essere Per_1 CP_2
atteggiamenti punitivi (chiuderli in bagno) e ostili.
Inoltre, dalle relazioni dell'educatrice presente agli incontri emergeva l'ostilità del SI. nei Pt_1
confronti degli operatori e la scarsa collaborazione dello stesso per la riuscita degli incontri e del percorso intrapreso nell'interesse dei minori. Il 7.02.2023, ad esempio, la figlia non voleva CP_2
recarsi con l'educatrice presso il padre. Nonostante i tentativi per convincerla ad andare, la minore si aggrappava all'affidataria rimanendo in silenzio e con lo sguardo fisso nel vuoto. L'educatrice contattava quindi il SI. per informarlo dell'accaduto, ma il padre è stato minaccioso anziché Pt_1
rivolto a comprendere il malessere della minore. Nella relazione allegata a quella dei servizi sociali depositata in data 17.11.2023, si legge che “nelle minacce indirizzate perlopiù verso il servizio sociale, lasciava intendere la sua idea in merito all'intenzionale azione di boicottaggio del provvedimento in
vigore, sia da parte degli operatori sociali sia da parte degli affidatari che vorrebbero tenere con sé
e ” e ancora “al termine della visita e prima di accompagnare il bambino Per_1 CP_2
nell'abitazione degli affidatari, il SI. si rivolgeva a me con tono aggressivo e con ulteriori Pt_1
minacce in cui affermava che se i bambini non rientreranno a gennaio 2024 a casa sua, si presenterà
con un bazuca direttamente al servizio sociale oppure a casa degli operatori sociali”. In data
21.02.2023 la figlia si recava all'incontro con il padre con l'educatrice, cercandola CP_2
continuamente con lo sguardo e invitandola a non lasciarla sola con il padre. Alle domande del SI.
circa le difficoltà manifestate nell'ultimo periodo, la figlia non rispondeva e, a fronte dell'assenza Pt_1
di risposte, il padre diveniva nervoso e “si rivolgeva ai bambini digrignando i denti e dicendo loro che nessuno avrebbe potuto ostacolare il loro rientro in famiglia”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'ordinanza citata disponeva che gli incontri potessero riprendere solamente a seguito di accertamenti presso il SERD circa l'astinenza dal padre dall'abuso di sostanze alcoliche.
pagina 8 di 16 Le successive relazioni non sono risultate positive.
In data 31.1.2024 i servizi sociali segnalavano che il SI. non si era più presentato agli incontri Pt_1
con gli operatori.
Quanto alla madre evidenziavano una presenza saltuaria e diradata nella vita dei figli: nemmeno durante le vacanze di Natale si era attivata per trascorrere del tempo con i figli che avrebbero avuto desiderio di trascorrere del tempo con lei.
La mancata collaborazione del padre con i servizi è stata evidenziata altresì nella relazione del
19.2.2025. Nonostante ciò i servizi sociali si erano attivati, a seguito del provvedimento del 29.3.2024
che ripristinava gli incontri in luogo neutro tra padre e figli, per la ripresa degli incontri. Tra il
28.5.2024 ed il 10.07.2024 venivano quindi dati al ricorrente 5 appuntamenti, ma egli li ha evitati tutti,
a volte avvertendo all'ultimo momento e senza giustificazioni, a volte senza dare alcun riscontro.
Anche i contatti telefonici con i minori hanno cominciato a presentare criticità: ha cominciato a CP_2
rifiutarsi di parlare con il padre, tra maggio e giugno 2024 il SI. non ha chiamato i figli per circa Pt_1
due settimane, né ha risposto se i figli lo cercavano. Il 17.6.2024 il padre chiamava e gli Per_1
diceva che, per decisione del giudice, non avrebbe potuto più vederli fino a . Il 10.7.2024 Pt_3
chiamava il figlio e gli diceva “ho fatto cose brutte, non potrò vederti mai più”, lasciando Per_1
molto turbato mentre era in vacanza con gli affidatari.
Per quanto riguarda gli esami tossicologici, il SI. si è sottoposto solamente in data 17.10.2024 al Pt_1
prelievo di matrice cheratinica (capello) che è risultato negativo all'alcol ed agli oppiacei e positivo alla cocaina, al suo metabolita e al cocaetilene. Nella relazione del SERD del 12.12.2024 si legge che i valori misurati sono di lieve entità, compatibili con quanto dichiarato dal paziente, cioè che l'assunzione di crack e di alcol si era verificata in una sola occasione (30.06.2024) anche se in quantità
rilevante.
La CTU ha infine evidenziato, quanto al padre, che “Da quanto emerso, si rileva il prevalere di bisogni
fortemente autocentrati che condizionano la possibilità di riconoscere e sintonizzarsi con i bisogni
emotivi ed evolutivi più profondi dei minori. Il periziando, incurante anche della valutazione sulle
capacità genitoriali in corso, manifesta atteggiamenti provocatori e manipolatori nei confronti dei
propri figli, forzandoli ad assumere atteggiamenti trasgressivi e omertosi nei confronti degli adulti che
pagina 9 di 16 si prendono cura di loro, nonché nei confronti degli operatori dei Servizi, i quali, in più occasioni
hanno espresso le loro perplessità rispetto ad alcuni suoi comportamenti altamente disfunzionali che
interferiscono con un armonico sviluppo psicoemotivo dei figli. Il SI. non mostra la capacità di Pt_1
entrare in risonanza emotiva coi propri figli, i quali, manifestano già evidenti segni di sofferenza sul
piano affettivo/emotivo; al contrario, il periziando pare amplificare il loro stato di sofferenza,
privandoli anche della possibilità di incontrarsi in Luogo Neutro. Da aprile a settembre 2024, infatti, il
periziando, nonostante gli inviti, ha rifiutato di avviare gli incontri in Luogo Neutro con i figli, pur
attribuendone la responsabilità alle istituzioni. Non riesce, quindi, a cogliere i bisogni e i vissuti dei
bambini né ad anteporre il loro benessere alle proprie eSIenze personali. Inoltre, nel corso dell'iter
peritale non si sono rilevate tendenze a mettere in discussione le proprie modalità né a livello
personale, né a livello genitoriale. Non sono emerse riflessioni autocritiche rispetto al possibile
impatto sui bambini, in particolare su , di proprie determinate scelte comportamentali. La Per_1
funzione riflessiva, quindi, appare SInificativamente carente a fronte di comportamenti che, invece,
compromettono il benessere dei bambini. Le caratteristiche rilevate, non garantiscono un'autonomia
emotiva e riflessiva tali, da poter riconoscere e impegnarsi in un processo di cambiamento in
riferimento alle proprie fragilità personali e genitoriali. Al contempo, non permette di riconoscere
nemmeno le istanze di sviluppo psico-emotivo dei minori. Le modalità di funzionamento osservate nel
SInore, insieme agli aspetti di oppositività e agli atteggiamenti di sfida e svalutazione verso i contesti
istituzionali, confermano la completa mancanza di consapevolezza rispetto al proprio bisogno di aiuto
e supporto e all'impatto che i propri agiti possono avere sui minori. Tale mancata consapevolezza si
declina anche in una mancata collaborazione che ostacola fortemente la possibilità di condividere un
progetto di riparazione rispetto alle proprie deficitarie funzioni genitoriali attualmente non rispondenti
alle necessità dei minori. Il SI. , infatti, con le sue avversioni alle proposte del Servizio e con i Pt_1
suoi comportamenti inadeguati e reiterati, non rende possibile un riavvicinamento con i propri figli.
Non riesce a rispettare i limiti e i confini dati dal sistema curante né dal punto di vista dei contatti
(spesso al di fuori di quanto consentito), né dal punto di vista delle richieste poste ai bambini (perlopiù
inappropriate se non dannose), né in riferimento alla coppia affidataria (incitando nei minori il
mantenimento di segreti verso di loro). Nel complesso, non appare, quindi, in grado di esercitare, nei
pagina 10 di 16 confronti dei figli, un'adeguata funzione protettiva, affettiva, SInificante, regolativa, predittiva, rappresentativa e comunicativa. L'approccio genitoriale disfunzionale, da parte del SI. , non Pt_1
aiuta i minori a SInificare gli eventi emotivi facilitandone un'eventuale elaborazione, quanto,
piuttosto, ne appesantisce il carico emotivo e alimenta elementi confusivi sia interni, sia per quanto
concerne i riferimenti affettivi. La mancanza di consapevolezza rispetto alle proprie difficoltà di
gestione emotiva e di atteggiamenti e comportamenti impulsivi/aggressivi, che rischiano di
destabilizzare i minori, nonché la tendenza a minimizzare tali episodi, lascia emergere elementi di
preoccupazione” e ancora “Alla luce di tutto quanto esposto, pertanto, si rileva che i meccanismi di
funzionamento descritti, alla fase attuale, rendono le capacità genitoriali del SInor , non in grado Pt_1
di rispondere ai bisogni dei minori, i quali necessitano di un contesto con riferimenti stabili,
continuativi, sufficientemente contenitivi e supportivi, anche in considerazione dei cambiamenti e degli
adattamenti a cui sono già stati fino ad ora sottoposti e delle caratteristiche che ciascuno di loro
presenta. Inoltre, gli atteggiamenti oppositivi assunti dal SI. nei confronti delle richieste dei Pt_1
Servizi a tutela dei minori, rappresentano una condizione di pregiudizio e di rischio evolutivo per i figli
sottoposti ingiustamente ad un'amplificazione della confusione interna con attivazione di vissuti di
vincoli di lealtà disfunzionali e interferenza ad un sano processo di integrazione nello loro sviluppo
psichico interno e relazionale. A tal proposito, quindi, si ritiene opportuno segnalare all'Ill.mo Giudice
il rischio rispetto a eventuali contatti tra il SI. e i minori e , considerate le Pt_1 Per_1 CP_2
tendenze manipolatorie, intrusive e confusive che il periziando mette in atto. Egli non si mostra in
grado di rispettare i confini e i limiti dati dal sistema di cura e di supporto dei minori e si segnalano
anche le difficoltà in cui possono incorrere gli affidatari nella gestione di una dinamica conflittuale
messa in atto dallo stesso periziando. Si ritiene, quindi, di conSIliare la totale sospensione di ogni
forma di contatto tra padre e figli, nonché la totale sospensione anche degli incontri in luogo neutro.”
(pagg. 80-82 relazione CTU).
La CTU conclude quindi come segue: “Allo stato attuale, viste le condizioni psicologiche dei minori, lo
scrivente ritiene fondamentale mantenere attiva l'unica relazione stabile per i minori, quella con gli
affidatari, dal punto di vista affettivo, emotivo, e concreto sotto tutti i punti di vista. A causa di uno
stile di attaccamento insicuro che li ha condizionati, i minori hanno, da almeno quattro anni,
pagina 11 di 16 cominciato a convivere con una quotidianità genitoriale espressa dagli affidatari, maggiormente
coerente e continuativa. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà riferite sui minori e, a seguito delle
continue interferenze disfunzionali paterne, nonché fino ad oggi, della gestione relazionale discontinua
e confusiva da parte della madre dei minori, se verranno prese in considerazione dall'Ill.mo Giudice le
conclusioni dello scrivente, anche gli affidatari dovranno allinearsi con maggiore attenzione ed
efficacia alle linee di orientamento proposte dai Servizi, mantenendo costanti gli appuntamenti previsti sia con l'Ass. Sociale che con il Servizio di Psicologia che si occupa dei minori, i quali, oggi più che
mai, necessiteranno delle massime garanzie di risposte adeguate e coerenti ad uno sviluppo funzionale.
Si ritiene che per i minori, i quali hanno già dovuto convivere e tuttora convivono con disorientamento
la situazione relazionale con figure di riferimento stabili e sicure, un ulteriore cambiamento rispetto
alle attuali figure di adattamento proposte (gli attuali affidatari) rischi di invalidare l'unica fonte di
continuità e stabilità affettiva a cui i minori si possono rivolgere e con cui possono identificarsi.
Soprattutto in questa fase nella quale, se si terrà conto delle considerazioni espresse in riferimento alla
figura paterna, è possibile che si configurino nei minori vissuti particolarmente sollecitanti con il
bisogno di figure di riferimento riconosciute dagli stessi, che possano contenere e rassicurare i loro
moti emotivi, orientando e accompagnando i minori ad una eventuale nuova elaborazione. A tal fine, si
ritiene utile e necessario mantenere e implementare la presenza del supporto educativo in modo da
accompagnare e supportare i minori e gli affidatari in questo delicato processo e nel consolidamento
di quanto finora costruito” (pagg. 87 e 88 relazione CTU).
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che le domande di parte ricorrente non possano trovare accoglimento e che debba essere confermato per ulteriori anni 2 l'affidamento eterofamigliare dei minori già disposto da questo Tribunale con decreto del 17.01.2022, con collocazione presso la famiglia affidataria ove risultano attualmente collocati.
Alla luce di quanto emerso nel corso del presente procedimento, deve trovare accoglimento la domanda formulata dal curatore speciale di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori. Permane, infatti, nel padre, nonostante tutti gli interventi messi in atto, un contegno altamente pregiudizievole per l'equilibrio psicoevolutivo dei minori e per una loro crescita sana ed equilibrata.
Egli ha dimostrato di non essere disponibile rispetto agli interventi ed ai percorsi di supporto, sia pagina 12 di 16 personali che genitoriali, proposti dai Servizi socio-sanitari incaricati (compreso il Ser.D) e di non essere in grado di dare prevalenza alle necessità dei minori rispetto alle proprie. Risultando dunque provata, allo stato, la violazione e la trascuratezza dei doveri di accudimento morale e materiale dei minori da parte del padre, ritiene il Collegio che la domanda dispiegata dal curatore speciale meriti accoglimento.
Alla luce delle conclusioni del CTU deve altresì disporsi che, allo stato, gli incontri tra il padre e i figli e ogni tipo di comunicazione, anche telematica e telefonica, tra gli stessi vengano sospese. Gli incontri tra padre e figli, esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di personale educativo, potranno eventualmente riprendere – così come i contatti telefonici/telematici - con la dovuta gradualità e ove corrispondente all'interesse dei minori, secondo modi e tempi individuati dai Servizi socio-sanitari, a condizione che il padre mostri autentica adesione e continuità rispetto agli interventi e ai percorsi proposti (percorso diagnosi e cura presso il Ser.D, percorso di sostegno alle competenze genitoriali e percorso di sostegno psicologico personale) e, in ogni caso, previa presa in carico da parte dei Servizi
socio-sanitari (Servizio Sociale, NPI/Psicologia, Ser.D e CSM/Psicologia Adulti) e previo parere favorevole degli stessi, considerata la volontà e lo stato emotivo di e Per_1 CP_2
Gli incontri tra i minori e la madre potranno invece proseguire come già disposto con decreto del
17.1.2022, che deve per il resto essere confermato in ogni sua parte.
Deve altresì essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociale e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dei minori,
con attivazione/prosecuzione di ogni più opportuno intervento – sia psicologico che educativo - a sostegno dei minori (anche in ragione delle difficoltà emerse, per , nell'ambito scolastico e, Per_1
per nel rapporto con la figura paterna e, in ogni caso, per entrambi rispetto alla discontinuità CP_2
della presenza materna nella loro vita) e della genitorialità, avendo cura di avviare un percorso psicologico/psicoterapeutico di supporto sia in favore di , che in favore di e di Per_1 CP_2
individuare gli interventi idonei a contenere - per quanto possibile e nell'interesse dei minori – la conflittualità tra i genitori, offrendo alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso terapeutico individuale.
pagina 13 di 16 I Servizi avranno cura di supportare, altresì, l'attuale famiglia affidataria, mediante la prosecuzione e/o l'attivazione di ogni più opportuno intervento (massiccio intervento di natura educativa) in sostegno degli affidatari e dei minori.
Deve disporsi, infine, che il Servizio sociale monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni ogni comportamento nocivo per i minori.
Il ricorrente deve essere invitato a rivolgersi al CSM/Psicologia Adulti, per un percorso di diagnosi e cura.
Le spese del presente giudizio devono essere poste integralmente a carico del ricorrente, soccombente.
Il SI. deve dunque essere condannato al pagamento delle spese sostenute dal curatore speciale, Pt_1
come liquidate in dispositivo, tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste integralmente a carico del SI. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in parziale modifica del decreto di questo Tribunale del 17.01.2022,
dichiara il SI. decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale in favore dei Parte_1
figli e;
Per_1 CP_2
conferma l'affidamento eterofamigliare dei minori già disposto da questo Tribunale con decreto del
17.01.2022, con collocazione presso la famiglia affidataria ove risultano attualmente collocati, per anni
2;
sospende gli incontri tra il padre e i figli e ogni tipo di comunicazione, anche telematica e telefonica,
tra gli stessi;
dispone che gli incontri tra padre e figli, esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di personale educativo, possano eventualmente riprendere – così come i contatti telefonici/telematici - con la dovuta gradualità e ove corrispondente all'interesse dei minori, secondo modi e tempi individuati dai Servizi
socio-sanitari, a condizione che il padre mostri autentica adesione e continuità rispetto agli interventi e ai percorsi proposti (percorso diagnosi e cura presso il Ser.D, percorso di sostegno alle competenze pagina 14 di 16 genitoriali e percorso di sostegno psicologico personale) e, in ogni caso, previa presa in carico da parte dei Servizi socio-sanitari (Servizio Sociale, NPI/Psicologia, Ser.D e Adulti) e previo CP_3
parere favorevole degli stessi, considerata la volontà e lo stato emotivo di e Per_1 CP_2
conferma la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociale e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dei minori, con attivazione/prosecuzione di ogni più opportuno intervento – sia psicologico che educativo - a sostegno dei minori (anche in ragione delle difficoltà emerse, per , nell'ambito scolastico e, per Per_1
nel rapporto con la figura paterna e, in ogni caso, per entrambi rispetto alla discontinuità della CP_2
presenza materna nella loro vita) e della genitorialità, avendo cura di avviare un percorso psicologico/psicoterapeutico di supporto sia in favore di , che in favore di e di Per_1 CP_2
individuare gli interventi idonei a contenere - per quanto possibile e nell'interesse dei minori – la conflittualità tra i genitori, offrendo alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso terapeutico individuale. I Servizi avranno cura di supportare, altresì, l'attuale famiglia affidataria,
mediante la prosecuzione e/o l'attivazione di ogni più opportuno intervento (massiccio intervento di natura educativa) in sostegno degli affidatari e dei minori;
dispone che il Servizio sociale monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari,
segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per i minori;
invita il ricorrente a rivolgersi al CSM/Psicologia Adulti, per un percorso di diagnosi e cura;
conferma per il resto tutti i provvedimenti adottati con decreto del 17.1.2022;
condanna a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute dal curatore speciale Parte_1
che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3957,50 (di cui € 1000,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge;
pone definitivamente le spese di CTU come in precedenza liquidate a carico del SI. Parte_1
Così deciso in Torino, nella camera di conSIlio del 23.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 15 di 16 Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
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