Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1040.
(Uso dell'acquedotto).
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non puo' immettervi maggiore quantita' d'acqua, se l'acquedotto non ne e' capace o ne puo' venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantita' d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualita' e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.
(Uso dell'acquedotto).
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non puo' immettervi maggiore quantita' d'acqua, se l'acquedotto non ne e' capace o ne puo' venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantita' d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualita' e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.
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