Articolo 1040 del Codice civile
Articolo 1039Articolo 1041
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19 aprile 1942
Art. 1040.

(Uso dell'acquedotto).

Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non puo' immettervi maggiore quantita' d'acqua, se l'acquedotto non ne e' capace o ne puo' venir danno al fondo servente.

Se l'introduzione di una maggior quantita' d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualita' e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.

La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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