TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Azioni petitorie a difesa della proprietàStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 10 dicembre 2025
Le azioni petitorie rappresentano il principale strumento di tutela del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento. A differenza delle azioni possessorie, che proteggono la situazione di fatto del possesso, le azioni petitorie sono volte all'accertamento e all'affermazione della titolarità del diritto reale contro chiunque lo contesti o ne turbi l'esercizio [Tribunale di Varese, Sentenza n.382 del 4 aprile 2024][Tribunale Ordinario Napoli, sez. 9, sentenza n. 11053/2017]. Il Codice Civile italiano disciplina quattro tipi di azioni petitorie: l'azione di rivendicazione, l'azione negatoria, l'azione di regolamento di confini e l'azione per apposizione di termini. A …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 775/2021 R.G. Tribunale di LO.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 775/2021 , introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.11.2024 promoSS da
, C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a[...]G, elettivamente domiciliata in Monasterace
Marina (RC) via Corrado Alvaro n. 60, presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Squillace dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale per Notar del Persona_1
26.03.2021 repertorio n°24677 versata in atti attrice
Contro
nata a [...] il [...], residente in [...]alla P_
Contrada Pipedo n° 6, con Codice Fiscale n° , elettivamente C.F._2 domiciliata in Camini alla Via Dante Alighieri n° 6 presso lo Studio legale dell'Avv. Arcadi
Anthony Domenico, dal quale è anche rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
Convenuta
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 5 novembre 2024 da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
1 n. 69, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiamava in giudizio Parte_1 P_
innanzi al Tribunale di LO , per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare che la sig.ra occupa senza titolo l'immobile sito in P_
Riace Marina c/da Pipedo n. 6 piano 1 riportato in catasto al foglio 19 particella 594 sub 9, cat. A/2, classe 1, rendita 198,84; per l'effetto ordinare alla resistente di liberare immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di riconsegnarla, senza dilazione, libera da persone e cose, alla parte ricorrente;
condannare parte resistente al pagamento della somma di € 3.900,00 (€ tremilaenovecento,00 cent.) a titolo di indennità di occupazione per ogni mese
a far data dall'01/06/2020 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare parte resistente al pagamento della somma di € 3.276,60 a titolo di rimborso spese per quanto anticipato dalla sig.ra per il pagamento del consumo di Pt_1
energia elettrica calcolato sulla base degli scatti risultanti dalle fatture;
il tutto con vittoria di spese e competenze”. La ricorrente poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto: a seguito del decesso del proprio coniuge in data Parte_1 Persona_2
29.10.99, previ a disposizione testamentaria e successiva dichiarazione di successione datata
27.04.2000 e registrata, diveniva usufruttuaria della metà indivisa dell'appartamento riportato in catasto al foglio 19 particella 594 sub 9, cat. A/2, classe 1, rendita 198,84, piano I° sito in
Riace Marina (RC) alla c/da Pipedo n. 6, ed i suoi figli , ed Parte_2 CP_2
ne divenivano nudi proprietari. Il detto appartamento fa parte di una palazzina formata CP_3
da n° 6 appartamenti adibiti a civile abitazione realizzati dal dante causa , Persona_2
unitamente al sig. e da questi ultimi acquistato, in comune pro indiviso e per quote Persona_3
uguali, con atto per notar del 21/03/1975 rep. N° 13692/5906. Con atto per Notar Per_4 del 06.06.2006 Rep, n° 55064 , il sig. e gli eredi del sig. Persona_5 Persona_3
procedevano alla divisione degli appartamenti e l'immobile per cui è causa Persona_2
veniva attribuito a , quale nudo proprietario, con usufrutto a vita in favore Persona_6 della La ricorrente , quale usufruttuaria , nell'agosto del 2017 visto il rapporto di Pt_1
amicizia ed essendo a conoscenza della necessità di un appartamento nonché P_
della situazione economica e familiare della steSS, le dava la disponibilità del predetto appartamento, in via provvisoria ed in attesa che ella trovasse altra sistemazione definitiva;
con l'intesa che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla stipula di un contratto di locazione per un canone mensile di euro 300,00, con l'installazione di un contatore autonomo a suo nome.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, col paSSre del tempo la BA rimaneva
2 nell'immobile ma non si addiveniva alla stipula di alcun contratto, pertanto la agiva Pt_1
per la restituzione del bene formulando le conclusioni ut supra. Allegava documenti ed articolava mezzi di prova.
Si costituiva in giudizio la quale impugna e contestava la ricostruzione P_ di parte ricorrente , rilevando l'esistenza di un contratto di locazione orale ma che la stipula per iscritto non era avvenuta a causa della condotta della la quale aveva altresì disatteso Pt_1 anche l'installazione di un contatore autonomo. Parte resistente sollevava eccezioni preliminari, allegava documenti ed articolava richieste di prova orale. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Voglia il Tribunale di LO accertare e dichiarare che la SI non è soggetto proprietario del bene immobile Parte_1
oggetto di locazione, e pertanto voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della steSS a proporre azione di rivendicazione, anche in quanto soggetto che non vive in Riace
Marina.
2. Voglia il Tribunale di LO contestualmente accertare e dichiarare la irritualità e/ improponibilità e/o inammissibilità del Ricorso introduttivo, formulato ex Art. 702 bis C.p.c, perché l'occupazione del bene da parte di è basata su un titolo, previo P_ accertamento, in via riconvenzionale, dell'esistenza di contratto di locazione di fatto tra le parti, e perché la parte ricorrente è priva della titolarità dominicale del bene. Voglia per
l'effetto il Tribunale di LO accertare e dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza della domanda di risarcimento danni per asserita occupazione abusiva.
3. Voglia il Tribunale di LO, per l'effetto di quanto richiesto al precedente punto 3 - accertare e dichiarare che la parte ricorrente avrebbe dovuto avvalersi – tutt'al più – della procedura prevista dall'Art. 447 bis e dall'Art. 658 e ss… del C.p.c, al fine di poter tentare di conseguire adeguata tutela alle sue asserite posizioni giuridiche.
Voglia parimenti il Tribunale di LO accertare e dichiarare che la procedura di sfratto per morosità non richiede il preventivo espletamento della procedura di mediazione (cfr. Art. 5 comma 4 bis DLvo 2010 n° 28), invece attivata da controparte, prima di introdurre il procedimento sommario oggetto di commento.
Nel merito, anche per l'eventualità che la causa dovesse continuare con trasformazione del rito sommario in rito ordinario, Voglia il Tribunale di LO accogliere le seguenti ulteriori conclusioni:
4. Voglia il Tribunale di LO, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che un contratto di locazione orale, affermato da parte convenuta, è stato stipulato tra i Signori
e da una parte, e la SI Parte_2 Parte_1 P_ dall'altra.
5. Voglia il Tribunale di LO, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la
SI ha perso il maggiore importo del Reddito di cittadinanza per il rifiuto P_
3 della controparte di concludere un contratto di locazione in forma scritta e con obbligo di registrazione.
6. Voglia il Tribunale di LO per conseguenza della richiesta contenuta nel precedente punto 5 condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni in favore della
SI , per il mancato incasso del Reddito di cittadinanza, nella misura di P_
Euro 3.600,00 annue per l'anno 2019, 2020, 2021… Voglia il Tribunale condannare la parte ricorrente al pagamento in favore di della maggiore o minore somma che P_
dovesse risultare in corso di causa anche per il futuro.
7. Voglia il Tribunale di LO – per la eventualità che il processo dovesse continuare - sempre in via riconvenzionale, condannare parte ricorrente alle stipula di un contratto formale di locazione a condizioni eque, anche formulando una proposta.
8. Voglia il Tribunale di LO rigettare nel merito le domande di risarcimento danni e di rimborso delle spese di corrente elettrica formulate dalla parte avversaria.
9. Voglia il Tribunale di LO, anche in via riconvenzionale e di urgenza ex Art. 700 C.p.c, ordinare alla SI di Parte_1
consegnare alla SI le chiavi del contatore, relativo al suo appartamento, P_ ed apposto nell'Estate 2021. 10. Voglia il Tribunale di LO condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di causa, con beneficio della distrazione, in favore del sottoscritto procuratore, avendo l'Avv. Arcadi Anthony Domenico anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Con provvedimento del 9.12.2021 della Dr.SS , in considerazione della Pt_3
complessità del giudizio, veniva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario
Concessi i termini ex art. 183 VI comma , venivano ammesse le richieste istruttorie articolate dalle parti . Quindi veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'attrice e venivano sentiti i testimoni.
All'udienza del 5 novembre 2025, conclusa l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come da verbale : “L'Avv. Squillace precisa le conclusioni ed insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, qui da intendersi riportate e trascritte , con il rigetto di tutte le domande anche riconvenzionale, eccezioni e richieste avverse , con vittoria di spese e competenze a distrarsi, chiede che la causa venga decisa. Per la parte convenuta, l'Avv. ARCADI ANTHONY P_
DOMENICO il quale si riporta al preverbale contenete la precisazione delle conclusioni, da intendersi riportate e trascritte . L'Avv. Arcadi rappresenta altresì di avere censurato
l'iniziativa processuale avversaria per non avere utilizzato la procedura di sfratto, si riserva di argomentare sulla produzione documentale tardiva di controparte, con la redazione delle
4 memorie ex art. 190 cpc già richieste. Chiede che la causa venga decisa con concessione dei termini ex art. 190 cpc e vittoria di spese da distrarsi.”
Quindi il Giudice tratteneva la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
In diritto
2.-Le eccezioni ed i rilevi preliminari di parte convenuta
Parte resistente convenuta in sede di comparsa di costituzione, ha sollevato eccezioni e rilievi di rito e di merito , reiterate anche nelle successive difese , che devono essere affrontati in via preliminare al fine di qualificare la domanda e vagliare le richieste formulate dalle parti.
2.1 Sul difetto di legittimazione dell'attrice
Parte convenuta sostiene il “difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente viene altresì confermato dal fatto che la SI titolare di un diritto di Parte_1
abitazione/usufrutto sul bene immobile concesso in locazione, per sua steSS ammissione, vive abitualmente in Torino, ed ha a disposizione, per eventuali suoi rientri in Calabria, di un altro dei 3/6 appartamenti che costituiscono il complesso immobiliare, nel quale è inserito l'alloggio concesso in locazione alla SI ”. L'eccezione per come proposta è P_
infondata e va rigettata.
Su base documentale, essendo in atti l'atto di divisione , la è titolare Parte_1
di un diritto di usufrutto a vita (e non di abitazione) sul bene oggetto di controversia e, come tale, può liberamente disporne essendo in presenza del diritto reale di godimento, mentre del tutto marginale sono i diritti e le facoltà del nudo proprietario. Pertanto , in astratto, la sig.ra avrebbe potuto concedere l'immobile in locazione, comodato etc, senza dover ottenere Pt_1
il preventivo consenso del nudo proprietario. (art. 981c.c.). Per tale ragione, ai fini anche dell'interesse ad agire, è irrilevante la circostanza che ella abbia altri immobili e viva altrove, ciò anche in relazione alla qualificazione dell'azione di cui infra al punto successivo, atteso che tale profilo si riferisce ad una situazione di fatto , priva di rilevanza giuridica in relazione alla posizione di entrambe le parti.
2.2-Ecceezione in rito di inammissibilità dell'azione .
Parte convenuta sostiene altresì l'inammissibilità dell'azione civile ordinaria in quanto la avrebbe dovuto azionare il rito speciale in materia locatizia ex art. 447 bis cpc , Pt_1
in sostanza il rito lavoro e non anche il procedimento sommario ex art. 702 bis cpc, il che secondo parte convenuta resistente travolgerebbe l'azione. L'eccezione è infondata e va rigettata.
5 Occorre preliminarmente determinare il petitum del giudizio sulla base dell'atto introduttivo , quindi qualificare l'azione proposta sulla base del principio della domanda .
Va detto che per ottenere il recupero di un bene del quale si pretende avere un diritto alla restituzione o si assume essere proprietari o titolare di altro diritto reale , si possono proporre due distinte azioni : la domanda di restituzione e la domanda di rivendicazione;
sebbene entrambe le azioni siano accomunate da un medesimo petitum accessorio (il rilascio dell'immobile) esse sono sorrette da due diverse causae petendi.
L'azione di restituzione è personale e mira al recupero materiale di un bene di cui l'istante abbia diritto al rilascio in conseguenza della scadenza, della risoluzione, del recesso, dell'inefficacia, dell'invalidità di un rapporto contrattuale, in virtù del quale egli aveva, in precedenza, volontariamente trasmesso il possesso o la detenzione della res al convenuto. In tale caso graverà sull'istante l'onere di provare la ceSSzione del rapporto e l'obbligo del convenuto di restituire il bene. Tale azione può essere proposta da chi abbia un diritto reale sul bene, diverso dal diritto di proprietà.
L'azione di rivendicazione ha, invece, natura reale e petitoria, in quanto è finalizzata a rimuovere lo stato di incertezza circa la proprietà del bene per cui è causa e a far ottenere all'istante il bene di cui lamenta la mancanza di disponibilità. Legittimato attivo è, quindi, colui che affermi di essere proprietario del bene, non avendone tuttavia il possesso. Quindi la domanda deve essere rivolta contro il possessore o detentore materiale della res, che abbia la possibilità di restituire il bene stesso.
Rilevante sul punto è la sentenza n. 7305/2014 della Corte di CaSSzione a Sezioni
Unite che ha stabilito: “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmeSS dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono neceSSriamente nel tradens la qualità di proprietario. ESS non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della steSS previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente
6 azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”).
Nel caso di specie l'azione promoSS dalla quale usufruttuaria , deve Pt_1
qualificarsi come azione di restituzione del bene del quale ha perso la disponibilità, per mancanza di titolo. Da ciò discende che trattandosi di azione personale a tutela della mancata disponibilità del bene e per il recupero dello stesso, la steSS è ammissibile. In sostanza, atteso che la non è proprietaria, bensì usufruttuaria del bene oggetto di domanda e Parte_1
di cui non ha più la disponibilità, l'azione de qua è un' “azione di restituzione” da proporre in via ordinaria o con giudizio di cognizione semplificata, come correttamente fatto da parte ricorrente attrice, e non con rito speciale locatizio.
Non risulta pertanto fondato il riferimento al rito speciale locatizio ex art. 447 bis c.p.c. anche perché che nel caso che ci occupa , non è configurabile una locazione per quanto si dirà infra pertanto non è praticabile, altresì , l'ulteriore rimedio dello sfratto per morosità/finita locazione .
3- Nel merito
Quanto sopra sulla posizione giuridica soggettiva della e sulla natura Pt_1 dell'azione come restitutoria , è strettamente collegata al merito del giudizio in relazione al quale la domanda di restituzione dell'immobile per cui è causa è fondata e va accolta .
Sulla base degli atti ovvero dell'atto introduttivo nonché della produzione documentale di parte attrice ma anche della parte convenuta , è emerso che l'immissione della nella disponibilità dell'immobile di contrada Pipedo in Riace, era di P_
natura provvisoria, per andare incontro ad una esigenza contingente della steSS P_
entrambe le parti hanno prospettato la eventuale stipula di un contratto di locazione , sul punto v. comunicazioni dell'attrice del 27.5.20, del 13.07.20 e di parte convenuta del 12.02.2020, finalizzate ad addivenire ad un contratto di locazione che regolarizzasse la presenza della nell'abitazione (sulla rilevanza delle comunicazioni si dirà infra). P_
Pertanto tra le parti era chiaro che la situazione dell'agosto 2017 era temporanea e da “regolarizzare” con contratto di locazione paSSggio, quest'ultimo, pacificamente non effettuato il che su un piano logico-giuridico, conferma che la occupa Controparte_1
l'immobile senza un titolo che ne giustifichi la presenza e l'accertata mancanza di contratto,
è ulteriore conferma della legittimità in rito dell'azione restitutoria quale unico strumento azionabile, di cui al punto 2.
7 3.1- Sotto questo aspetto non rileva la tesi sostenuta da parte convenuta volta ad affermare l'esistenza di un contratto tra le parti ma quale “ locazione orale”, non ammissibile per legge.
Sulla base del disposto dell'articolo 1, comma 4, della L. 431/1998 esso prevede l'obbligo della forma scritta per il contratto di locazione ad uso abitativo, pena la relativa nullità.
In particolare, detto riferimento normativo “non prevede espreSSmente” la nullità del contratto verbale, ma prescrive che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”.
Per essere valido, il contratto di locazione deve rivestire la forma scritta (a pena di nullità) e deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate. L'inosservanza di tali requisiti ha ripercussioni sia sul locatore che sul conduttore.
Sul versante civilistico, come detto, il contratto non produce effetti tra le parti, ed il locatore non potrà esigere lo sfratto né il decreto ingiuntivo sulla base dei canoni concordati a voce;
dall'altro lato, il conduttore non potrà esigere che il proprietario dell'immobile rispetti le proprie obbligazioni (il conduttore ad esempio non avrebbe il diritto di esigere il rispetto della durata minima del contratto prevista dalla legge a sua tutela).
In tal senso Cass. Civ., Sez. 3, n. 2334 del 29-01-2019: “In materia di locazione, la stipula di un nuovo contratto scritto, successivo a un contratto verbale, implica la novazione del rapporto locatizio, escludendo l'applicabilità del canone legale se non vi sono prove concrete e significative della volontà delle parti di mantenere in vita il precedente contratto.
La prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone legale decorre dal momento di estinzione del contratto, e la violazione delle norme procedurali relative alla proposizione di domande riconvenzionali può comportare la loro inammissibilità, salvo che non venga eccepita la nullità in sede di impugnazione.”; Cass. Civ., Sez. 3, n. 5794 del 28-02-2019 :”In tema di locazione, il contratto stipulato senza la forma scritta prevista dall'art. 1, comma 4, della L. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e da entrambe le parti, salvo che la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso si configura una nullità relativa di protezione, denunciabile solo dal conduttore.
Il giudice deve accertare l'esistenza del contratto verbale e la sua eventuale imposizione, determinando il canone dovuto in base agli accordi di categoria, e non a quelli liberamente concordati tra le parti, per garantire la tutela del conduttore e la corretta applicazione della normativa in materia di locazione. Tribunale Ordinario Velletri, sez. 2, sentenza n. 2146/2022:
“In materia di locazione, il contratto verbale di locazione ad uso abitativo, privo della forma scritta richiesta dall'art. 1, comma 4, della L. n. 431 del 1998, è affetto da nullità assoluta,
8 rilevabile d'ufficio e da entrambe le parti, in quanto tale forma è neceSSria ad substantiam.
La condotta delle parti durante l'esecuzione del contratto non può sanare il vizio di nullità, e
l'eventuale imposizione della forma verbale da parte del locatore non esime il conduttore dall'onere di provare tale imposizione per avvalersi della nullità relativa di protezione. In assenza di prova del danno subito dal locatore per l'occupazione sine titulo, non è dovuta alcuna indennità di occupazione, salvo che il locatore dimostri l'intenzione di affittare
l'immobile e le spese sostenute per la sua disponibilità.. e Tribunale Ordinario Spoleto, sez. 1, sentenza n. 682/2023: “In tema di opposizione a precetto, il debitore esecutato ha l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo. La mancanza della forma scritta per i contratti di locazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998, determina la nullità assoluta del contratto, rilevabile
d'ufficio, salvo il caso di abuso da parte del locatore che imponga la forma verbale, in cui si configura una nullità relativa. Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito prova di un valido titolo legittimante la sua occupazione dell'immobile, pertanto l'opposizione deve essere rigettata e il creditore ha diritto di procedere all'esecuzione forzata.”
Da ciò discende l'infondatezza dell'accordo verbale di affitto da ritenersi nullo e privo di effetti.
3.2- La mancanza di un contratto di locazione per iscritto fra le parti , dato pacifico in giudizio , e nel contempo la nullità del “contratto di locazione orale “ comporta che P_ non ha alcun titolo per continuare ad abitare presso l'immobile Accertata
[...] Per_2
l'occupazione sine titulo del bene di cui è usufruttuaria Parte_1 Controparte_1 deve essere condannata al rilascio dell'immobile sito in Riace Marina c/da Pipedo n. 6 piano
1 riportato in catasto al foglio 19 particella 594 sub 9, cat. A/2, classe 1, libero da persone e cose entro il termine ultimo , come tale improrogabile, del 5 giugno 2025, con restituzione del bene alla predetta Pt_1
4.- Le richieste economiche delle parti
Entrambe le parti hanno formulato richieste risarcitorie derivanti dalla situazione di fatto: in particolare parte attrice ha richiesto l'indennità di occupazione ed il pagamento delle spese vive. Parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale “l'accertamento della responsabilità dell'attrice per non avere potuto ottenere il Reddito di cittadinanza in dipendenza del rifiuto della di concludere un contratto di locazione in forma scritta e Pt_1
con obbligo di registrazione misura di Euro 3.600,00 annue per l'anno 2019, 2020, 2021…”.
Le domande risarcitorie comportano una valutazione di fondo: posto che la P_ occupa un immobile in mancanza di un valido contratto , l'elemento dirimente per tali ultime
9 domande è allora rappresentato dalla valutazione nell'ambito di questo “rapporto” tra le parti
, da chi sia dipesa la mancata stipula della regolare locazione dalla quale sarebbe dipesa la regolamentazione precisa del rapporto e la corresponsione di un canone mensile.
Sul punto occorre chiarire quanto emerso dai documenti e dall'istruttoria:
§.- la sentita in sede di interrogatorio formale, ha sostenuto la iniziale Pt_1 disponibilità dell'immobile di natura provvisoria con la sola copertura delle spese, e non di un canone di affitto. Il carattere della provvisorietà della sistemazione e di un eventuale contratto di locazione e la circostanza che la pagasse somme a titolo di spese emerge P_ oltre che dall'interrogatorio anche dalla deposizione della teste , la quale ha riferito: ““I Tes_1
soldi non servivano per mandarli a Torino, mia cognata mi diceva di tenerli presso di me per affrontare le spese dei beni comuni. I soldi non erano per l'appartamento”, infine conferma
Pt_ che i buoni con sottoscrizione “ ” venivano compilati dalla BA ed afferma: “sul Pt_ buono di consegna n. 2 e sugli altri buoni a firma “ ”: ribadisco che i buoni di consegna venivano compilati dalla sig.ra , li compilava a casa mia, mi faceva mettere la firma , P_ non ricordo se c'era scritto “affitto”; non ho mai letto quello che scriveva. La sig.ra P_ sta li, nell'appartamento di mia cognata, perche era stata mandata via da altro appartamento
e allora è venuta là; mia cognata ha detto che aveva affittato la casa;
non so se c'è un contratto, non so il canone”
Il teste fratello del marito della riferisce che il fratello e la cognata Tes_2 P_ avevano trovato sistemazione dopo una precedente sistemazione conclusa: “ nel 2017 mi pare
a fine agosto sono andato con mio fratello e mia cognata a vedere quest'immobile in disponibilità , che si trova in contrada Pipedo di Riace n. 6 , siamo quasi vicini, perché Pt_1
mio fratello e mia cognata dovevano affittarlo, cercavano un'abitazione avendo concluso la precedente locazione”; quindi riferisce : “alla mia presenza in quella occasione le parti hanno concluso un contratto di affitto verbale e in quella sede si erano rimpegnate a fare un contratto scritto a breve;
- omissis- “frequentavo l'appartamento , mi risulta che mio fratello e mia cognata hanno insistito con la ed il figlio per avere il contratto scritto , mi Parte_1
pare intorno a gennaio 2018; mi è capitato di sentire entrando in casa di mio fratello in occasione delle feste, che c'era stata una telefonata non ricordo con quale dei due soggetti di cui ho detto, in cui veniva manifestato il rifiuto a concludere un contratto scritto. Ricordo che era stato pattuito un canone mensile di € 300,00 comprensivo di energia elettrica”
Il riferimento al contratto di locazione orale per uso abitativo, come detto, è irrilevante in quanto improduttivo di effetti ed in ogni caso confermerebbe la provvisorietà anche dell'accordo; in relazione ai motivi della mancata conclusione del contratto scritto, il teste
10 non risulta attendibile in quanto fa riferimento ad una telefonata dalla quale avrebbe desunto un rifiuto senza sapere esattamente quale soggetto fosse dall'altra parte del cavo. La teste riferisce circostanze generiche;
Tes_3
§.- occorre anche chiarire sotto questo profilo che i “buoni di consegna” depositati da parte convenuta all.
1-14 alla comparsa di costituzione, hanno in giudizio una rilevanza probatoria limitata in quanto privi di data, compilati unilateralmente dalla (v. testi) e P_ comunque privi di valore quale “prova documentale” del pagamento di un canone locatizio.
ha negato di avere ricevuto somme a titolo di affitto ed ha riconosciuto Parte_1 il pagamento di cui alla ricevuta n. 5 relativo alle bollette al 3.8.2018 per € 452,54; sulla bolletta n. 6 (affitto febbraio-giugno 2018) dichiara: “riconosco la firma sul buono n. 6, non confermo l'importo di € 15.000,00, ho ricevuto € 1500,00 per la luce e spese. La dicitura
“luglio scontato parquet” è legato al fatto che c'era un pezzo di pavimento da rifare, visto che ho dato la casa , ho detto alla signora di provvedere alla riparazione del pavimento , ha speso
€ 300,00 per come riferito per telefono”; sul buono consegna n, 7 affitto agosto 2018, riconosce la firma non l'imputazione a canone ma a spese, così come per il vaglia postale in cui vi è indicazione “ottobre -novembre 2018”, in ogni caso riferisce di non avere mai ricevuto copia dei buoni di consegna. Quanto riferito è concordante con la testimonianza della teste Tes_1
che non ha mai parlato di affitto ma di rimborso spese.
Qualora l'allegazione dei buoni di consegna sia stata finalizzata alla dimostrazione di una continuità del rapporto e del pagamento del canone, in ogni caso va chiarito sul punto che l'ultimo pagamento in atti risulta essere del novembre 2019 e, sulla base del principio della domanda, la richiesta risarcitoria proposta da parte si riferisce alla indennità di occupazione qualificata come illegittima a partire dall'1.6.2020, mentre tutti i “buoni di consegna” si riferiscono a periodo antecedente, quindi il relativo contenuto è privo di rilevanza.
§.- Sotto il profilo della responsabilità della mancata stipula , che è aspetto che qui occorre valutare, vi sono invece elementi documentali rilevanti che dimostrano come la sig.ra non abbia avuto alcuna intenzione di stipulare un contratto di locazione regolare. P_
Sono in atti la missiva del 12.02.2020 dell'Avv. Arcadi riscontrata dalla parte attrice, nonché le successive missive del legale Avv. Squillace , nonché le dichiarazioni di quest'ultima in sede di udienza, di disponibilità alla regolarizzazione della situazione della BA.
Tutte le superiori richieste anche in corso di causa, dell'Avv. Squillace con invio di modelli di contratto di locazione, risultano non essere mai state riscontrate dalla P_
Rilevante ai fini della valutazione della condotta delle parti ex artt. 115 e 116 cpc è anche la condotta in sede di mediazione (all. 12 produzione di parte attrice ); dal verbale si evince
11 l'esito negativo della condizione di procedibilità, per mancata presentazione della parte convenuta in sede di mediazione.
A fronte delle superiori prove , anche documentali da cui risulta che la mancata stipula
è dipesa dalla la circostanza concordemente riferita dei testi di parte convenuta in P_ ordine alla mancata realizzazione di un autonomo contatore per l'energia elettrica , non risulta rilevante al fine di attribuire alla Comito ogni responsabilità.
Difatti la aveva tutto l'interesse alla stipula di un regolare contratto di locazione Pt_1 per garantirsi un canone mensile e mettere a reddito l'immobile ed era legittimo che la collocazione di un contatore autonomo avvenisse, dopo un regolare contratto di affitto.
In conclusione deve ritenersi che la mancata stipula di regolare contratto di locazione
è da attribuirsi alla condotta della e non alla . P_ Parte_1
4.1- Tanto accertato , ai fini del quantum parte attrice in conseguenza della situazione di fatto e della indisponibilità materiale del bene, ha formulato domanda di condanna della parte resistente al pagamento della somma “di € 3.900,00 a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dall'01/06/2020 e sino all'effettivo rilascio”. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini di cui di seguito. le Sezioni Unite della Corte di caSSzione, con la sentenza del 15 novembre 2022, n.
33645, hanno espresso i seguenti tre principi di diritto: «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto
o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»; «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»; «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».
Sulla base degli atti è emersa l'occupazione dell'immobile , la nullità dell'accordo verbale e la responsabilità della mancata regolarizzazione del rapporto , certamente la sig.ra ha avuto un danno atteso che avrebbe potuto locare l'immobile ed in ogni caso né il Pt_1
“canone”, né le spese di energia elettrica sono state integralmente corrisposte. Ai fini del
12 quantum risarcitorio non è fondata la somma di € 3900,00 al mese indicata in ricorso , ma occorre considerare la somma mensile di € 300,00 al fine di parametrare il risarcimento quale dato incontestato, riportato da entrambe le parti nella sua quantificazione e risultante anche da alcune ricevute in atti e da vaglia postali, con indicazione della somma predetta corrisposta dalla a titolo di “affitto mensile” . P_
Per quel che riguarda il dies a quo dell'indennità di occupazione è condivisibile quanto indicato in domanda, ovvero dall'1 giugno 2020 data dell'invio del primo contratto di locazione non sottoscritto e non riscontrato al fine di individuare eventuali criticità da parte della P_
In conclusione deve essere condannata al pagamento della somma di Controparte_1
€ 17.400,00 pari ad € 300,00 per 58 mesi con la decorrenza ut supra indicata fino al 31 marzo 2025 , oltre successivi fino al rilascio nonché oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze sempre fino all'effettivo rilascio dell'immobile, a titolo di indennità per occupazione illegittima dell'immobile del quale è usufruttuaria la indicato in atti Parte_1
4.2- Parte attrice ha altresì richiesto la condanna della convenuta “al pagamento della somma di € 3.276,60 a titolo di rimborso spese per quanto anticipato dalla sig.ra per Pt_1
il pagamento del consumo di energia elettrica calcolato sulla base degli scatti risultanti dalle fatture”. La domanda può essere accolta nei termini di cui di seguito.
Sulla base degli atti e della prova orale è emerso pacificamente che vi fosse un unico contatore per tre appartamenti di proprietà e dai documenti allegati dalle parti il Per_2 contatore singolo è stato collocato nell'estate 2021.
Le bollette allegate da parte attrice (all. 6 al ricorso ) vanno dal 2018 al gennaio- febbraio 2021, periodo di riferimento dei consumi , risultano inoltre due pagamenti certi effettuati dalla convenuta, espreSSmente indicati per spese EL : bolletta del 3.8.2018 sottoscritta dalla e da questa riconosciuta come imputazione di € 452.94 con valore Pt_1 di confessione (“le bollette erano tutte pagate”); vaglia postale di € 443,65 con indicazione di pagamento bollette settembre 2018 a gennaio 2019 effettuato dal marito della BA .
Ora tale documento non è stato specificatamente contestato nel suo ammontare né in via stragiudiziale dopo l'invio della somma né in sede processuale, insomma quella somme sono state per certo pagate , le somme asseritamente versate e risultanti dai buoni di consegna
(tranne uno) non sono riferibili alle spese di energia elettrica , la prova sul punto non è stata raggiunta, e sicuramente dal febbraio 2019 a luglio 2021 non sono state corrisposte spese di energia elettrica.
13 Parte ricorrente attrice ha depositato unitamente all'all. 6 ed alle fatture, un prospetto con una “ricostruzione dei consumi” che sebbene basata su un criterio indicato , non è condivisibile il consumo “calcolato sulla base degli scatti risultanti dalle fatture”, in mancanza di una consulenza anche di parte, non è condivisibile.
Parte convenuta ha allegato in atti due fatture successive all'installazione del P_ contatore da cui risulta un consumo medio di € 150,00 a bimestre. Atteso che rispetto al prospetto per le ragioni anche di natura processuale ut supra, i precedenti versamenti vanno scomputati sino al novembre 2019, quindi dalla bolletta 4020688692 del 12/03/2020 indicata nel prospetto alla fattura 4118752664 del 09/03/21, vi sono otto fatture insolute , pertanto a titolo di consumo di energia elettrica va posta a carico della la somma di € 1.200,00, P_
oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo per il periodo indicato.
4.3- Per quel che riguarda la domanda in via riconvenzionale proposta da P_
, ha richiesto “l'accertamento della responsabilità dell'attrice per non avere potuto
[...]
ottenere il Reddito di cittadinanza in dipendenza del rifiuto della di concludere un Pt_1
contratto di locazione in forma scritta e con obbligo di registrazione misura di Euro 3.600,00 annue per l'anno 2019, 2020, 2021…”. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Occorre rilevare che sulla base dell'esito della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale è emerso che la collocazione della sig.ra fosse temporanea ed a titolo di P_ amicizia presso l'immobile di via Pipedo in Riace, in quanto non disponeva più della precedente sistemazione. Richiamato quanto in motivazione in ordine all'effettive responsabilità delle parti, sulla base dei documenti in atti (all. 22 parte convenuta), risulta la missiva del 12.2.2020 dell'Avv. Arcadi, la contestazione del mancato accesso al reddito di cittadinanza a causa della mancata conclusione del contratto di locazione e successiva registrazione.
Tale circostanza quale prospettato motivo di responsabilità imputabile alla non Pt_1
è fondata ed è smentita dall'estratto conto della per l'anno 2021, in atti e quindi P_
successivo alla lettera di contestazione, da cui risulta che la steSS ha percepito il predetto beneficio nonostante non avesse all'epoca il contratto per iscritto.
Inoltre dalla disamina della normativa ratione temporis applicabile relativa ai requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza non è in alcun caso espreSSmente previsto che il beneficiario debba avere un contratto di locazione registrato (decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4 L. 26/2019). Non risulta in atti altresì alcun dato documentale di diniego del contributo da parte del soggetto competente. Pertanto , la mancata stipula del contratto di locazione per
14 iscritto non comporta alcuna responsabilità precontrattuale o comunque extracontrattuale a carico della non essendovi alcun collegamento o previsione in tale senso . Pt_1
5.- Assorbite le altre questioni.
6.- Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e pertanto deve essere condannata P_
al pagamento delle spese e competenze di giudizio determinate secondo i parametri vigenti
DM 55/2014 e succ. mod sulla base del valore della causa, che si liquidano come segue (valore medio) : fase di studio € 919,00; fase introduttiva del giudizio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: € 1.701,00; in totale € 5.077,00 oltre € 300, per spese vive, oltre spese gen, iva e cpa come per legge , da distrarsi in favore dell'Avv. Maria
Antonietta Squillace, con compensazione nella misura del 20 % per l'accoglimento parziale di alcune domande proposte
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promoSS, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.-rigetta le domande ed eccezioni preliminari di rito e merito sollevate da parte convenuta, per le ragioni di cui alla parte motiva;
2.- previa declaratoria di nullità del contratto orale di locazione, accoglie la domanda principale formulata da , di restituzione dell'immobile sito in Riace e censito Parte_1
in catasto fabbricati al foglio 19 particella 594 sub 9, cat. A/2, classe 1, rendita 198,84, piano I° sito in Riace Marina (RC)alla c/da Pipedo n. 6, occupato senza titolo da per P_
le ragioni di cui in motivazione;
3.- per lo effetto condanna al rilascio dell'immobile per civile P_
abitazione, illegittimamente occupato e censito in NCEU del Comune di Riace al foglio 19 particella 594 sub 9, cat. A/2, classe 1, rendita 198,84, piano I° sito in Riace Marina (RC)alla c/da Pipedo n. 6, entro e non oltre quale termine ultimo del giorno 5 giugno 2025;
4.- condanna al pagamento della somma complessiva di € 17.400,00 , P_
a titolo di indennità per occupazione sine titulo del bene oltre rivalutazione e interessi dalle singole mensilità al soddisfo, in favore di determinata come in motivazione , Parte_1 nonché al pagamento della somma di € 1200,00 per spese di energia elettrica per il periodo indicato in motivazione, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
15 5.- Condanna pertanto al pagamento delle spese e competenze di P_
giudizio determinate secondo i parametri vigenti DM 55/2014 e ssc. mod, che si liquidano come segue : (valore medio) : fase di studio € 919,00; fase introduttiva del giudizio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: € 1.701,00; in totale € 5.077,00 oltre € 300, per spese vive, oltre spese gen, iva e cpa come per legge , da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Antonietta Squillace, con compensazione nella misura del 20 % per l'accoglimento parziale di alcune domande
LO, lì 31.03.2025.
Il Cancelliere
Il giudice dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 775/2021 , introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.11.2024 promoSS da
, C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a[...]G, elettivamente domiciliata in Monasterace
Marina (RC) via Corrado Alvaro n. 60, presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Squillace dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale per Notar del Persona_1
26.03.2021 repertorio n°24677 versata in atti attrice
Contro
nata a [...] il [...], residente in [...]alla P_
Contrada Pipedo n° 6, con Codice Fiscale n° , elettivamente C.F._2 domiciliata in Camini alla Via Dante Alighieri n° 6 presso lo Studio legale dell'Avv. Arcadi
Anthony Domenico, dal quale è anche rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
Convenuta
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 5 novembre 2024 da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
1 n. 69, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiamava in giudizio Parte_1 P_
innanzi al Tribunale di LO , per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare che la sig.ra occupa senza titolo l'immobile sito in P_
Riace Marina c/da Pipedo n. 6 piano 1 riportato in catasto al foglio 19 particella 594 sub 9, cat. A/2, classe 1, rendita 198,84; per l'effetto ordinare alla resistente di liberare immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di riconsegnarla, senza dilazione, libera da persone e cose, alla parte ricorrente;
condannare parte resistente al pagamento della somma di € 3.900,00 (€ tremilaenovecento,00 cent.) a titolo di indennità di occupazione per ogni mese
a far data dall'01/06/2020 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare parte resistente al pagamento della somma di € 3.276,60 a titolo di rimborso spese per quanto anticipato dalla sig.ra per il pagamento del consumo di Pt_1
energia elettrica calcolato sulla base degli scatti risultanti dalle fatture;
il tutto con vittoria di spese e competenze”. La ricorrente poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto: a seguito del decesso del proprio coniuge in data Parte_1 Persona_2
29.10.99, previ a disposizione testamentaria e successiva dichiarazione di successione datata
27.04.2000 e registrata, diveniva usufruttuaria della metà indivisa dell'appartamento riportato in catasto al foglio 19 particella 594 sub 9, cat. A/2, classe 1, rendita 198,84, piano I° sito in
Riace Marina (RC) alla c/da Pipedo n. 6, ed i suoi figli , ed Parte_2 CP_2
ne divenivano nudi proprietari. Il detto appartamento fa parte di una palazzina formata CP_3
da n° 6 appartamenti adibiti a civile abitazione realizzati dal dante causa , Persona_2
unitamente al sig. e da questi ultimi acquistato, in comune pro indiviso e per quote Persona_3
uguali, con atto per notar del 21/03/1975 rep. N° 13692/5906. Con atto per Notar Per_4 del 06.06.2006 Rep, n° 55064 , il sig. e gli eredi del sig. Persona_5 Persona_3
procedevano alla divisione degli appartamenti e l'immobile per cui è causa Persona_2
veniva attribuito a , quale nudo proprietario, con usufrutto a vita in favore Persona_6 della La ricorrente , quale usufruttuaria , nell'agosto del 2017 visto il rapporto di Pt_1
amicizia ed essendo a conoscenza della necessità di un appartamento nonché P_
della situazione economica e familiare della steSS, le dava la disponibilità del predetto appartamento, in via provvisoria ed in attesa che ella trovasse altra sistemazione definitiva;
con l'intesa che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla stipula di un contratto di locazione per un canone mensile di euro 300,00, con l'installazione di un contatore autonomo a suo nome.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, col paSSre del tempo la BA rimaneva
2 nell'immobile ma non si addiveniva alla stipula di alcun contratto, pertanto la agiva Pt_1
per la restituzione del bene formulando le conclusioni ut supra. Allegava documenti ed articolava mezzi di prova.
Si costituiva in giudizio la quale impugna e contestava la ricostruzione P_ di parte ricorrente , rilevando l'esistenza di un contratto di locazione orale ma che la stipula per iscritto non era avvenuta a causa della condotta della la quale aveva altresì disatteso Pt_1 anche l'installazione di un contatore autonomo. Parte resistente sollevava eccezioni preliminari, allegava documenti ed articolava richieste di prova orale. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Voglia il Tribunale di LO accertare e dichiarare che la SI non è soggetto proprietario del bene immobile Parte_1
oggetto di locazione, e pertanto voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della steSS a proporre azione di rivendicazione, anche in quanto soggetto che non vive in Riace
Marina.
2. Voglia il Tribunale di LO contestualmente accertare e dichiarare la irritualità e/ improponibilità e/o inammissibilità del Ricorso introduttivo, formulato ex Art. 702 bis C.p.c, perché l'occupazione del bene da parte di è basata su un titolo, previo P_ accertamento, in via riconvenzionale, dell'esistenza di contratto di locazione di fatto tra le parti, e perché la parte ricorrente è priva della titolarità dominicale del bene. Voglia per
l'effetto il Tribunale di LO accertare e dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza della domanda di risarcimento danni per asserita occupazione abusiva.
3. Voglia il Tribunale di LO, per l'effetto di quanto richiesto al precedente punto 3 - accertare e dichiarare che la parte ricorrente avrebbe dovuto avvalersi – tutt'al più – della procedura prevista dall'Art. 447 bis e dall'Art. 658 e ss… del C.p.c, al fine di poter tentare di conseguire adeguata tutela alle sue asserite posizioni giuridiche.
Voglia parimenti il Tribunale di LO accertare e dichiarare che la procedura di sfratto per morosità non richiede il preventivo espletamento della procedura di mediazione (cfr. Art. 5 comma 4 bis DLvo 2010 n° 28), invece attivata da controparte, prima di introdurre il procedimento sommario oggetto di commento.
Nel merito, anche per l'eventualità che la causa dovesse continuare con trasformazione del rito sommario in rito ordinario, Voglia il Tribunale di LO accogliere le seguenti ulteriori conclusioni:
4. Voglia il Tribunale di LO, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che un contratto di locazione orale, affermato da parte convenuta, è stato stipulato tra i Signori
e da una parte, e la SI Parte_2 Parte_1 P_ dall'altra.
5. Voglia il Tribunale di LO, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la
SI ha perso il maggiore importo del Reddito di cittadinanza per il rifiuto P_
3 della controparte di concludere un contratto di locazione in forma scritta e con obbligo di registrazione.
6. Voglia il Tribunale di LO per conseguenza della richiesta contenuta nel precedente punto 5 condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni in favore della
SI , per il mancato incasso del Reddito di cittadinanza, nella misura di P_
Euro 3.600,00 annue per l'anno 2019, 2020, 2021… Voglia il Tribunale condannare la parte ricorrente al pagamento in favore di della maggiore o minore somma che P_
dovesse risultare in corso di causa anche per il futuro.
7. Voglia il Tribunale di LO – per la eventualità che il processo dovesse continuare - sempre in via riconvenzionale, condannare parte ricorrente alle stipula di un contratto formale di locazione a condizioni eque, anche formulando una proposta.
8. Voglia il Tribunale di LO rigettare nel merito le domande di risarcimento danni e di rimborso delle spese di corrente elettrica formulate dalla parte avversaria.
9. Voglia il Tribunale di LO, anche in via riconvenzionale e di urgenza ex Art. 700 C.p.c, ordinare alla SI di Parte_1
consegnare alla SI le chiavi del contatore, relativo al suo appartamento, P_ ed apposto nell'Estate 2021. 10. Voglia il Tribunale di LO condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di causa, con beneficio della distrazione, in favore del sottoscritto procuratore, avendo l'Avv. Arcadi Anthony Domenico anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Con provvedimento del 9.12.2021 della Dr.SS , in considerazione della Pt_3
complessità del giudizio, veniva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario
Concessi i termini ex art. 183 VI comma , venivano ammesse le richieste istruttorie articolate dalle parti . Quindi veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'attrice e venivano sentiti i testimoni.
All'udienza del 5 novembre 2025, conclusa l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come da verbale : “L'Avv. Squillace precisa le conclusioni ed insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, qui da intendersi riportate e trascritte , con il rigetto di tutte le domande anche riconvenzionale, eccezioni e richieste avverse , con vittoria di spese e competenze a distrarsi, chiede che la causa venga decisa. Per la parte convenuta, l'Avv. ARCADI ANTHONY P_
DOMENICO il quale si riporta al preverbale contenete la precisazione delle conclusioni, da intendersi riportate e trascritte . L'Avv. Arcadi rappresenta altresì di avere censurato
l'iniziativa processuale avversaria per non avere utilizzato la procedura di sfratto, si riserva di argomentare sulla produzione documentale tardiva di controparte, con la redazione delle
4 memorie ex art. 190 cpc già richieste. Chiede che la causa venga decisa con concessione dei termini ex art. 190 cpc e vittoria di spese da distrarsi.”
Quindi il Giudice tratteneva la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
In diritto
2.-Le eccezioni ed i rilevi preliminari di parte convenuta
Parte resistente convenuta in sede di comparsa di costituzione, ha sollevato eccezioni e rilievi di rito e di merito , reiterate anche nelle successive difese , che devono essere affrontati in via preliminare al fine di qualificare la domanda e vagliare le richieste formulate dalle parti.
2.1 Sul difetto di legittimazione dell'attrice
Parte convenuta sostiene il “difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente viene altresì confermato dal fatto che la SI titolare di un diritto di Parte_1
abitazione/usufrutto sul bene immobile concesso in locazione, per sua steSS ammissione, vive abitualmente in Torino, ed ha a disposizione, per eventuali suoi rientri in Calabria, di un altro dei 3/6 appartamenti che costituiscono il complesso immobiliare, nel quale è inserito l'alloggio concesso in locazione alla SI ”. L'eccezione per come proposta è P_
infondata e va rigettata.
Su base documentale, essendo in atti l'atto di divisione , la è titolare Parte_1
di un diritto di usufrutto a vita (e non di abitazione) sul bene oggetto di controversia e, come tale, può liberamente disporne essendo in presenza del diritto reale di godimento, mentre del tutto marginale sono i diritti e le facoltà del nudo proprietario. Pertanto , in astratto, la sig.ra avrebbe potuto concedere l'immobile in locazione, comodato etc, senza dover ottenere Pt_1
il preventivo consenso del nudo proprietario. (art. 981c.c.). Per tale ragione, ai fini anche dell'interesse ad agire, è irrilevante la circostanza che ella abbia altri immobili e viva altrove, ciò anche in relazione alla qualificazione dell'azione di cui infra al punto successivo, atteso che tale profilo si riferisce ad una situazione di fatto , priva di rilevanza giuridica in relazione alla posizione di entrambe le parti.
2.2-Ecceezione in rito di inammissibilità dell'azione .
Parte convenuta sostiene altresì l'inammissibilità dell'azione civile ordinaria in quanto la avrebbe dovuto azionare il rito speciale in materia locatizia ex art. 447 bis cpc , Pt_1
in sostanza il rito lavoro e non anche il procedimento sommario ex art. 702 bis cpc, il che secondo parte convenuta resistente travolgerebbe l'azione. L'eccezione è infondata e va rigettata.
5 Occorre preliminarmente determinare il petitum del giudizio sulla base dell'atto introduttivo , quindi qualificare l'azione proposta sulla base del principio della domanda .
Va detto che per ottenere il recupero di un bene del quale si pretende avere un diritto alla restituzione o si assume essere proprietari o titolare di altro diritto reale , si possono proporre due distinte azioni : la domanda di restituzione e la domanda di rivendicazione;
sebbene entrambe le azioni siano accomunate da un medesimo petitum accessorio (il rilascio dell'immobile) esse sono sorrette da due diverse causae petendi.
L'azione di restituzione è personale e mira al recupero materiale di un bene di cui l'istante abbia diritto al rilascio in conseguenza della scadenza, della risoluzione, del recesso, dell'inefficacia, dell'invalidità di un rapporto contrattuale, in virtù del quale egli aveva, in precedenza, volontariamente trasmesso il possesso o la detenzione della res al convenuto. In tale caso graverà sull'istante l'onere di provare la ceSSzione del rapporto e l'obbligo del convenuto di restituire il bene. Tale azione può essere proposta da chi abbia un diritto reale sul bene, diverso dal diritto di proprietà.
L'azione di rivendicazione ha, invece, natura reale e petitoria, in quanto è finalizzata a rimuovere lo stato di incertezza circa la proprietà del bene per cui è causa e a far ottenere all'istante il bene di cui lamenta la mancanza di disponibilità. Legittimato attivo è, quindi, colui che affermi di essere proprietario del bene, non avendone tuttavia il possesso. Quindi la domanda deve essere rivolta contro il possessore o detentore materiale della res, che abbia la possibilità di restituire il bene stesso.
Rilevante sul punto è la sentenza n. 7305/2014 della Corte di CaSSzione a Sezioni
Unite che ha stabilito: “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmeSS dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono neceSSriamente nel tradens la qualità di proprietario. ESS non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della steSS previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente
6 azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”).
Nel caso di specie l'azione promoSS dalla quale usufruttuaria , deve Pt_1
qualificarsi come azione di restituzione del bene del quale ha perso la disponibilità, per mancanza di titolo. Da ciò discende che trattandosi di azione personale a tutela della mancata disponibilità del bene e per il recupero dello stesso, la steSS è ammissibile. In sostanza, atteso che la non è proprietaria, bensì usufruttuaria del bene oggetto di domanda e Parte_1
di cui non ha più la disponibilità, l'azione de qua è un' “azione di restituzione” da proporre in via ordinaria o con giudizio di cognizione semplificata, come correttamente fatto da parte ricorrente attrice, e non con rito speciale locatizio.
Non risulta pertanto fondato il riferimento al rito speciale locatizio ex art. 447 bis c.p.c. anche perché che nel caso che ci occupa , non è configurabile una locazione per quanto si dirà infra pertanto non è praticabile, altresì , l'ulteriore rimedio dello sfratto per morosità/finita locazione .
3- Nel merito
Quanto sopra sulla posizione giuridica soggettiva della e sulla natura Pt_1 dell'azione come restitutoria , è strettamente collegata al merito del giudizio in relazione al quale la domanda di restituzione dell'immobile per cui è causa è fondata e va accolta .
Sulla base degli atti ovvero dell'atto introduttivo nonché della produzione documentale di parte attrice ma anche della parte convenuta , è emerso che l'immissione della nella disponibilità dell'immobile di contrada Pipedo in Riace, era di P_
natura provvisoria, per andare incontro ad una esigenza contingente della steSS P_
entrambe le parti hanno prospettato la eventuale stipula di un contratto di locazione , sul punto v. comunicazioni dell'attrice del 27.5.20, del 13.07.20 e di parte convenuta del 12.02.2020, finalizzate ad addivenire ad un contratto di locazione che regolarizzasse la presenza della nell'abitazione (sulla rilevanza delle comunicazioni si dirà infra). P_
Pertanto tra le parti era chiaro che la situazione dell'agosto 2017 era temporanea e da “regolarizzare” con contratto di locazione paSSggio, quest'ultimo, pacificamente non effettuato il che su un piano logico-giuridico, conferma che la occupa Controparte_1
l'immobile senza un titolo che ne giustifichi la presenza e l'accertata mancanza di contratto,
è ulteriore conferma della legittimità in rito dell'azione restitutoria quale unico strumento azionabile, di cui al punto 2.
7 3.1- Sotto questo aspetto non rileva la tesi sostenuta da parte convenuta volta ad affermare l'esistenza di un contratto tra le parti ma quale “ locazione orale”, non ammissibile per legge.
Sulla base del disposto dell'articolo 1, comma 4, della L. 431/1998 esso prevede l'obbligo della forma scritta per il contratto di locazione ad uso abitativo, pena la relativa nullità.
In particolare, detto riferimento normativo “non prevede espreSSmente” la nullità del contratto verbale, ma prescrive che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”.
Per essere valido, il contratto di locazione deve rivestire la forma scritta (a pena di nullità) e deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate. L'inosservanza di tali requisiti ha ripercussioni sia sul locatore che sul conduttore.
Sul versante civilistico, come detto, il contratto non produce effetti tra le parti, ed il locatore non potrà esigere lo sfratto né il decreto ingiuntivo sulla base dei canoni concordati a voce;
dall'altro lato, il conduttore non potrà esigere che il proprietario dell'immobile rispetti le proprie obbligazioni (il conduttore ad esempio non avrebbe il diritto di esigere il rispetto della durata minima del contratto prevista dalla legge a sua tutela).
In tal senso Cass. Civ., Sez. 3, n. 2334 del 29-01-2019: “In materia di locazione, la stipula di un nuovo contratto scritto, successivo a un contratto verbale, implica la novazione del rapporto locatizio, escludendo l'applicabilità del canone legale se non vi sono prove concrete e significative della volontà delle parti di mantenere in vita il precedente contratto.
La prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone legale decorre dal momento di estinzione del contratto, e la violazione delle norme procedurali relative alla proposizione di domande riconvenzionali può comportare la loro inammissibilità, salvo che non venga eccepita la nullità in sede di impugnazione.”; Cass. Civ., Sez. 3, n. 5794 del 28-02-2019 :”In tema di locazione, il contratto stipulato senza la forma scritta prevista dall'art. 1, comma 4, della L. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e da entrambe le parti, salvo che la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso si configura una nullità relativa di protezione, denunciabile solo dal conduttore.
Il giudice deve accertare l'esistenza del contratto verbale e la sua eventuale imposizione, determinando il canone dovuto in base agli accordi di categoria, e non a quelli liberamente concordati tra le parti, per garantire la tutela del conduttore e la corretta applicazione della normativa in materia di locazione. Tribunale Ordinario Velletri, sez. 2, sentenza n. 2146/2022:
“In materia di locazione, il contratto verbale di locazione ad uso abitativo, privo della forma scritta richiesta dall'art. 1, comma 4, della L. n. 431 del 1998, è affetto da nullità assoluta,
8 rilevabile d'ufficio e da entrambe le parti, in quanto tale forma è neceSSria ad substantiam.
La condotta delle parti durante l'esecuzione del contratto non può sanare il vizio di nullità, e
l'eventuale imposizione della forma verbale da parte del locatore non esime il conduttore dall'onere di provare tale imposizione per avvalersi della nullità relativa di protezione. In assenza di prova del danno subito dal locatore per l'occupazione sine titulo, non è dovuta alcuna indennità di occupazione, salvo che il locatore dimostri l'intenzione di affittare
l'immobile e le spese sostenute per la sua disponibilità.. e Tribunale Ordinario Spoleto, sez. 1, sentenza n. 682/2023: “In tema di opposizione a precetto, il debitore esecutato ha l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo. La mancanza della forma scritta per i contratti di locazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998, determina la nullità assoluta del contratto, rilevabile
d'ufficio, salvo il caso di abuso da parte del locatore che imponga la forma verbale, in cui si configura una nullità relativa. Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito prova di un valido titolo legittimante la sua occupazione dell'immobile, pertanto l'opposizione deve essere rigettata e il creditore ha diritto di procedere all'esecuzione forzata.”
Da ciò discende l'infondatezza dell'accordo verbale di affitto da ritenersi nullo e privo di effetti.
3.2- La mancanza di un contratto di locazione per iscritto fra le parti , dato pacifico in giudizio , e nel contempo la nullità del “contratto di locazione orale “ comporta che P_ non ha alcun titolo per continuare ad abitare presso l'immobile Accertata
[...] Per_2
l'occupazione sine titulo del bene di cui è usufruttuaria Parte_1 Controparte_1 deve essere condannata al rilascio dell'immobile sito in Riace Marina c/da Pipedo n. 6 piano
1 riportato in catasto al foglio 19 particella 594 sub 9, cat. A/2, classe 1, libero da persone e cose entro il termine ultimo , come tale improrogabile, del 5 giugno 2025, con restituzione del bene alla predetta Pt_1
4.- Le richieste economiche delle parti
Entrambe le parti hanno formulato richieste risarcitorie derivanti dalla situazione di fatto: in particolare parte attrice ha richiesto l'indennità di occupazione ed il pagamento delle spese vive. Parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale “l'accertamento della responsabilità dell'attrice per non avere potuto ottenere il Reddito di cittadinanza in dipendenza del rifiuto della di concludere un contratto di locazione in forma scritta e Pt_1
con obbligo di registrazione misura di Euro 3.600,00 annue per l'anno 2019, 2020, 2021…”.
Le domande risarcitorie comportano una valutazione di fondo: posto che la P_ occupa un immobile in mancanza di un valido contratto , l'elemento dirimente per tali ultime
9 domande è allora rappresentato dalla valutazione nell'ambito di questo “rapporto” tra le parti
, da chi sia dipesa la mancata stipula della regolare locazione dalla quale sarebbe dipesa la regolamentazione precisa del rapporto e la corresponsione di un canone mensile.
Sul punto occorre chiarire quanto emerso dai documenti e dall'istruttoria:
§.- la sentita in sede di interrogatorio formale, ha sostenuto la iniziale Pt_1 disponibilità dell'immobile di natura provvisoria con la sola copertura delle spese, e non di un canone di affitto. Il carattere della provvisorietà della sistemazione e di un eventuale contratto di locazione e la circostanza che la pagasse somme a titolo di spese emerge P_ oltre che dall'interrogatorio anche dalla deposizione della teste , la quale ha riferito: ““I Tes_1
soldi non servivano per mandarli a Torino, mia cognata mi diceva di tenerli presso di me per affrontare le spese dei beni comuni. I soldi non erano per l'appartamento”, infine conferma
Pt_ che i buoni con sottoscrizione “ ” venivano compilati dalla BA ed afferma: “sul Pt_ buono di consegna n. 2 e sugli altri buoni a firma “ ”: ribadisco che i buoni di consegna venivano compilati dalla sig.ra , li compilava a casa mia, mi faceva mettere la firma , P_ non ricordo se c'era scritto “affitto”; non ho mai letto quello che scriveva. La sig.ra P_ sta li, nell'appartamento di mia cognata, perche era stata mandata via da altro appartamento
e allora è venuta là; mia cognata ha detto che aveva affittato la casa;
non so se c'è un contratto, non so il canone”
Il teste fratello del marito della riferisce che il fratello e la cognata Tes_2 P_ avevano trovato sistemazione dopo una precedente sistemazione conclusa: “ nel 2017 mi pare
a fine agosto sono andato con mio fratello e mia cognata a vedere quest'immobile in disponibilità , che si trova in contrada Pipedo di Riace n. 6 , siamo quasi vicini, perché Pt_1
mio fratello e mia cognata dovevano affittarlo, cercavano un'abitazione avendo concluso la precedente locazione”; quindi riferisce : “alla mia presenza in quella occasione le parti hanno concluso un contratto di affitto verbale e in quella sede si erano rimpegnate a fare un contratto scritto a breve;
- omissis- “frequentavo l'appartamento , mi risulta che mio fratello e mia cognata hanno insistito con la ed il figlio per avere il contratto scritto , mi Parte_1
pare intorno a gennaio 2018; mi è capitato di sentire entrando in casa di mio fratello in occasione delle feste, che c'era stata una telefonata non ricordo con quale dei due soggetti di cui ho detto, in cui veniva manifestato il rifiuto a concludere un contratto scritto. Ricordo che era stato pattuito un canone mensile di € 300,00 comprensivo di energia elettrica”
Il riferimento al contratto di locazione orale per uso abitativo, come detto, è irrilevante in quanto improduttivo di effetti ed in ogni caso confermerebbe la provvisorietà anche dell'accordo; in relazione ai motivi della mancata conclusione del contratto scritto, il teste
10 non risulta attendibile in quanto fa riferimento ad una telefonata dalla quale avrebbe desunto un rifiuto senza sapere esattamente quale soggetto fosse dall'altra parte del cavo. La teste riferisce circostanze generiche;
Tes_3
§.- occorre anche chiarire sotto questo profilo che i “buoni di consegna” depositati da parte convenuta all.
1-14 alla comparsa di costituzione, hanno in giudizio una rilevanza probatoria limitata in quanto privi di data, compilati unilateralmente dalla (v. testi) e P_ comunque privi di valore quale “prova documentale” del pagamento di un canone locatizio.
ha negato di avere ricevuto somme a titolo di affitto ed ha riconosciuto Parte_1 il pagamento di cui alla ricevuta n. 5 relativo alle bollette al 3.8.2018 per € 452,54; sulla bolletta n. 6 (affitto febbraio-giugno 2018) dichiara: “riconosco la firma sul buono n. 6, non confermo l'importo di € 15.000,00, ho ricevuto € 1500,00 per la luce e spese. La dicitura
“luglio scontato parquet” è legato al fatto che c'era un pezzo di pavimento da rifare, visto che ho dato la casa , ho detto alla signora di provvedere alla riparazione del pavimento , ha speso
€ 300,00 per come riferito per telefono”; sul buono consegna n, 7 affitto agosto 2018, riconosce la firma non l'imputazione a canone ma a spese, così come per il vaglia postale in cui vi è indicazione “ottobre -novembre 2018”, in ogni caso riferisce di non avere mai ricevuto copia dei buoni di consegna. Quanto riferito è concordante con la testimonianza della teste Tes_1
che non ha mai parlato di affitto ma di rimborso spese.
Qualora l'allegazione dei buoni di consegna sia stata finalizzata alla dimostrazione di una continuità del rapporto e del pagamento del canone, in ogni caso va chiarito sul punto che l'ultimo pagamento in atti risulta essere del novembre 2019 e, sulla base del principio della domanda, la richiesta risarcitoria proposta da parte si riferisce alla indennità di occupazione qualificata come illegittima a partire dall'1.6.2020, mentre tutti i “buoni di consegna” si riferiscono a periodo antecedente, quindi il relativo contenuto è privo di rilevanza.
§.- Sotto il profilo della responsabilità della mancata stipula , che è aspetto che qui occorre valutare, vi sono invece elementi documentali rilevanti che dimostrano come la sig.ra non abbia avuto alcuna intenzione di stipulare un contratto di locazione regolare. P_
Sono in atti la missiva del 12.02.2020 dell'Avv. Arcadi riscontrata dalla parte attrice, nonché le successive missive del legale Avv. Squillace , nonché le dichiarazioni di quest'ultima in sede di udienza, di disponibilità alla regolarizzazione della situazione della BA.
Tutte le superiori richieste anche in corso di causa, dell'Avv. Squillace con invio di modelli di contratto di locazione, risultano non essere mai state riscontrate dalla P_
Rilevante ai fini della valutazione della condotta delle parti ex artt. 115 e 116 cpc è anche la condotta in sede di mediazione (all. 12 produzione di parte attrice ); dal verbale si evince
11 l'esito negativo della condizione di procedibilità, per mancata presentazione della parte convenuta in sede di mediazione.
A fronte delle superiori prove , anche documentali da cui risulta che la mancata stipula
è dipesa dalla la circostanza concordemente riferita dei testi di parte convenuta in P_ ordine alla mancata realizzazione di un autonomo contatore per l'energia elettrica , non risulta rilevante al fine di attribuire alla Comito ogni responsabilità.
Difatti la aveva tutto l'interesse alla stipula di un regolare contratto di locazione Pt_1 per garantirsi un canone mensile e mettere a reddito l'immobile ed era legittimo che la collocazione di un contatore autonomo avvenisse, dopo un regolare contratto di affitto.
In conclusione deve ritenersi che la mancata stipula di regolare contratto di locazione
è da attribuirsi alla condotta della e non alla . P_ Parte_1
4.1- Tanto accertato , ai fini del quantum parte attrice in conseguenza della situazione di fatto e della indisponibilità materiale del bene, ha formulato domanda di condanna della parte resistente al pagamento della somma “di € 3.900,00 a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dall'01/06/2020 e sino all'effettivo rilascio”. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini di cui di seguito. le Sezioni Unite della Corte di caSSzione, con la sentenza del 15 novembre 2022, n.
33645, hanno espresso i seguenti tre principi di diritto: «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto
o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»; «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»; «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».
Sulla base degli atti è emersa l'occupazione dell'immobile , la nullità dell'accordo verbale e la responsabilità della mancata regolarizzazione del rapporto , certamente la sig.ra ha avuto un danno atteso che avrebbe potuto locare l'immobile ed in ogni caso né il Pt_1
“canone”, né le spese di energia elettrica sono state integralmente corrisposte. Ai fini del
12 quantum risarcitorio non è fondata la somma di € 3900,00 al mese indicata in ricorso , ma occorre considerare la somma mensile di € 300,00 al fine di parametrare il risarcimento quale dato incontestato, riportato da entrambe le parti nella sua quantificazione e risultante anche da alcune ricevute in atti e da vaglia postali, con indicazione della somma predetta corrisposta dalla a titolo di “affitto mensile” . P_
Per quel che riguarda il dies a quo dell'indennità di occupazione è condivisibile quanto indicato in domanda, ovvero dall'1 giugno 2020 data dell'invio del primo contratto di locazione non sottoscritto e non riscontrato al fine di individuare eventuali criticità da parte della P_
In conclusione deve essere condannata al pagamento della somma di Controparte_1
€ 17.400,00 pari ad € 300,00 per 58 mesi con la decorrenza ut supra indicata fino al 31 marzo 2025 , oltre successivi fino al rilascio nonché oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze sempre fino all'effettivo rilascio dell'immobile, a titolo di indennità per occupazione illegittima dell'immobile del quale è usufruttuaria la indicato in atti Parte_1
4.2- Parte attrice ha altresì richiesto la condanna della convenuta “al pagamento della somma di € 3.276,60 a titolo di rimborso spese per quanto anticipato dalla sig.ra per Pt_1
il pagamento del consumo di energia elettrica calcolato sulla base degli scatti risultanti dalle fatture”. La domanda può essere accolta nei termini di cui di seguito.
Sulla base degli atti e della prova orale è emerso pacificamente che vi fosse un unico contatore per tre appartamenti di proprietà e dai documenti allegati dalle parti il Per_2 contatore singolo è stato collocato nell'estate 2021.
Le bollette allegate da parte attrice (all. 6 al ricorso ) vanno dal 2018 al gennaio- febbraio 2021, periodo di riferimento dei consumi , risultano inoltre due pagamenti certi effettuati dalla convenuta, espreSSmente indicati per spese EL : bolletta del 3.8.2018 sottoscritta dalla e da questa riconosciuta come imputazione di € 452.94 con valore Pt_1 di confessione (“le bollette erano tutte pagate”); vaglia postale di € 443,65 con indicazione di pagamento bollette settembre 2018 a gennaio 2019 effettuato dal marito della BA .
Ora tale documento non è stato specificatamente contestato nel suo ammontare né in via stragiudiziale dopo l'invio della somma né in sede processuale, insomma quella somme sono state per certo pagate , le somme asseritamente versate e risultanti dai buoni di consegna
(tranne uno) non sono riferibili alle spese di energia elettrica , la prova sul punto non è stata raggiunta, e sicuramente dal febbraio 2019 a luglio 2021 non sono state corrisposte spese di energia elettrica.
13 Parte ricorrente attrice ha depositato unitamente all'all. 6 ed alle fatture, un prospetto con una “ricostruzione dei consumi” che sebbene basata su un criterio indicato , non è condivisibile il consumo “calcolato sulla base degli scatti risultanti dalle fatture”, in mancanza di una consulenza anche di parte, non è condivisibile.
Parte convenuta ha allegato in atti due fatture successive all'installazione del P_ contatore da cui risulta un consumo medio di € 150,00 a bimestre. Atteso che rispetto al prospetto per le ragioni anche di natura processuale ut supra, i precedenti versamenti vanno scomputati sino al novembre 2019, quindi dalla bolletta 4020688692 del 12/03/2020 indicata nel prospetto alla fattura 4118752664 del 09/03/21, vi sono otto fatture insolute , pertanto a titolo di consumo di energia elettrica va posta a carico della la somma di € 1.200,00, P_
oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo per il periodo indicato.
4.3- Per quel che riguarda la domanda in via riconvenzionale proposta da P_
, ha richiesto “l'accertamento della responsabilità dell'attrice per non avere potuto
[...]
ottenere il Reddito di cittadinanza in dipendenza del rifiuto della di concludere un Pt_1
contratto di locazione in forma scritta e con obbligo di registrazione misura di Euro 3.600,00 annue per l'anno 2019, 2020, 2021…”. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Occorre rilevare che sulla base dell'esito della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale è emerso che la collocazione della sig.ra fosse temporanea ed a titolo di P_ amicizia presso l'immobile di via Pipedo in Riace, in quanto non disponeva più della precedente sistemazione. Richiamato quanto in motivazione in ordine all'effettive responsabilità delle parti, sulla base dei documenti in atti (all. 22 parte convenuta), risulta la missiva del 12.2.2020 dell'Avv. Arcadi, la contestazione del mancato accesso al reddito di cittadinanza a causa della mancata conclusione del contratto di locazione e successiva registrazione.
Tale circostanza quale prospettato motivo di responsabilità imputabile alla non Pt_1
è fondata ed è smentita dall'estratto conto della per l'anno 2021, in atti e quindi P_
successivo alla lettera di contestazione, da cui risulta che la steSS ha percepito il predetto beneficio nonostante non avesse all'epoca il contratto per iscritto.
Inoltre dalla disamina della normativa ratione temporis applicabile relativa ai requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza non è in alcun caso espreSSmente previsto che il beneficiario debba avere un contratto di locazione registrato (decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4 L. 26/2019). Non risulta in atti altresì alcun dato documentale di diniego del contributo da parte del soggetto competente. Pertanto , la mancata stipula del contratto di locazione per
14 iscritto non comporta alcuna responsabilità precontrattuale o comunque extracontrattuale a carico della non essendovi alcun collegamento o previsione in tale senso . Pt_1
5.- Assorbite le altre questioni.
6.- Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e pertanto deve essere condannata P_
al pagamento delle spese e competenze di giudizio determinate secondo i parametri vigenti
DM 55/2014 e succ. mod sulla base del valore della causa, che si liquidano come segue (valore medio) : fase di studio € 919,00; fase introduttiva del giudizio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: € 1.701,00; in totale € 5.077,00 oltre € 300, per spese vive, oltre spese gen, iva e cpa come per legge , da distrarsi in favore dell'Avv. Maria
Antonietta Squillace, con compensazione nella misura del 20 % per l'accoglimento parziale di alcune domande proposte
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promoSS, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.-rigetta le domande ed eccezioni preliminari di rito e merito sollevate da parte convenuta, per le ragioni di cui alla parte motiva;
2.- previa declaratoria di nullità del contratto orale di locazione, accoglie la domanda principale formulata da , di restituzione dell'immobile sito in Riace e censito Parte_1
in catasto fabbricati al foglio 19 particella 594 sub 9, cat. A/2, classe 1, rendita 198,84, piano I° sito in Riace Marina (RC)alla c/da Pipedo n. 6, occupato senza titolo da per P_
le ragioni di cui in motivazione;
3.- per lo effetto condanna al rilascio dell'immobile per civile P_
abitazione, illegittimamente occupato e censito in NCEU del Comune di Riace al foglio 19 particella 594 sub 9, cat. A/2, classe 1, rendita 198,84, piano I° sito in Riace Marina (RC)alla c/da Pipedo n. 6, entro e non oltre quale termine ultimo del giorno 5 giugno 2025;
4.- condanna al pagamento della somma complessiva di € 17.400,00 , P_
a titolo di indennità per occupazione sine titulo del bene oltre rivalutazione e interessi dalle singole mensilità al soddisfo, in favore di determinata come in motivazione , Parte_1 nonché al pagamento della somma di € 1200,00 per spese di energia elettrica per il periodo indicato in motivazione, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
15 5.- Condanna pertanto al pagamento delle spese e competenze di P_
giudizio determinate secondo i parametri vigenti DM 55/2014 e ssc. mod, che si liquidano come segue : (valore medio) : fase di studio € 919,00; fase introduttiva del giudizio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: € 1.701,00; in totale € 5.077,00 oltre € 300, per spese vive, oltre spese gen, iva e cpa come per legge , da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Antonietta Squillace, con compensazione nella misura del 20 % per l'accoglimento parziale di alcune domande
LO, lì 31.03.2025.
Il Cancelliere
Il giudice dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri
16