TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa FR IO, in funzione di giudice monocratico del
Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 6528/2024 R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
e ,
[...] Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Ichino e Fatima Serrar, domicilio eletto in Milano, via Mascheroni n. 31,
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico De Feo, Marco Marazza e
UC Massimo Failla, domicilio eletto in Milano, piazza A. Diaz n. 6,
e contro
CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Omodei Zorini, domicilio eletto in
Milano, via Savarè n. 1,
- RESISTENTE – Oggetto: retribuzione.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno convenuto in
[...] Parte_7 Parte_8
giudizio Controparte_3 CP_1
e perché venissero accolte le seguenti domande: “accertare e dichiarare CP_2
il diritto dei Ricorrenti di percepire per il passato gli emolumenti retributivi di cui agli artt. 15 e 17 del Contratto collettivo applicabile, connessi con il possesso e l'esercizio dell'abilitazione APS/RAD, secondo la tabella prodotta come doc. 18, o per la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi,
rivalutazione e accessori come per legge, nonché il diritto a continuare a percepire la detta indennità, ricorrendone il presupposto del possesso ed esercizio dell'abilitazione APS/RAD, per la parte restante del rapporto di lavoro;
2) conseguentemente condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento ai Ricorrenti delle somme dovute loro per il suddetto titolo, secondo la stessa tabella allegata come doc. 18, o le diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condannare, conseguentemente, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi in relazione alle differenze retributive di cui sopra, oppure al risarcimento del danno pensionistico conseguente all'omissione;
4) con il favore delle spese di lite, oltre spese generali al 15%, di cui si chiede la distrazione a favore dei sottoscritti Legali.
2 I ricorrenti, tutti Controllori del Traffico Aereo (C.T.A.) alle dipendenze di hanno esposto: CP_1
1) di avere conseguito in un primo tempo l'abilitazione al controllo di area di sorveglianza (ACS), che presso la sede operativa di Milano
della Società costituisce l'abilitazione-base;
2) di avere conseguito successivamente l'abilitazione ulteriore, di contenuto professionale più elevato, per il controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS).
La titolarità di entrambe le abilitazioni/specializzazioni di unità
Contr Contr operativa, e da parte degli interessati, non è contestato in causa.
I ricorrenti hanno inoltre esposto di avere svolto e di continuare a svolgere continuativamente in via ordinaria e contemporanea sia l'attività oggetto della prima abilitazione (ACS), sia quella oggetto della seconda (APS).
Contr Hanno precisato come l'attività correlata all'abilitazione non
Contr costituisce una “specializzazione” rispetto all integrando piuttosto una diversa e ulteriore esplicazione professionale, per oggetto e contenuto, che richiede un addestramento specifico e aggiuntivo.
Ciò malgrado, i ricorrenti hanno ricevuto soltanto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo (indennità di controllo di cui all'art. 17 ed elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 15) per lo svolgimento della prima attività e non quello previsto per lo svolgimento della seconda, essendo stato sempre praticato dalla società
datrice l'assorbimento del secondo nel primo.
3 I ricorrenti avevano inizialmente tentato una rivendicazione stragiudiziale cui la società datrice non aveva dato seguito;
da ciò, la necessità di instaurare il presente giudizio, volto a ottenere il pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti.
si è costituita ritualmente, spiegando ampie difese, così CP_1
sintetizzabili:
a) l'interpretazione degli articoli 15 e 17 del CCNL era stata oggetto di una circolare aziendale emanata il 3 aprile 2015 (Prot. RU/0080611),
allegata al CCNL all'epoca vigente, che non prevedeva il cumulo,
bensì l'assorbimento tra le due indennità in questione: “Per quanto riguarda l'abilitazione CTA, di norma si fa riferimento a quella più alta prevista presso la sede e posseduta dal dipendente.”;
b) quanto previsto nella suddetta circolare avrebbe costituito un trattamento di maggior favore per i CTA impegnati nello svolgimento di entrambe le attività oggetto delle due abilitazioni, poiché in questo modo i periodi impegnati nello svolgimento dell'attività cui corrispondeva l'indennità di minore importo (APS) venivano retribuiti con l'indennità di importo maggiore (ACS);
c) in ogni caso, l'interpretazione e applicazione degli articoli 15 e 17 del
CCNL contenuta nella citata circolare RU/0080611 del 2015 sarebbe stata convalidata dal comportamento concludente delle Parti
firmatarie del contratto collettivo stesso, le quali avrebbero sempre prestato acquiescenza a quella prassi applicativa fin dal 2008, data di stipulazione del primo contratto che aveva previsto le due indennità;
d) detta prassi applicativa avrebbe comunque costituito un uso aziendale favorevole ai dipendenti interessati.
4 Si è costituito ritualmente chiedendo di accertare, in caso di ritenuta CP_2
sussistenza dei relativi presupposti, la retribuzione imponibile riconducibile al periodo interessato.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali e dell'acquisizione –
concordata con la difesa di entrambe le parti - del verbale di sopralluogo,
delle deposizioni testimoniali di cui al procedimento “gemello” n.
4827/2024 R.G., della memoria attorea di costituzione nell'ambito di giudizio di appello pendente avverso sentenza milanese n. 4444/2024,
favorevole ai lavoratori e di note difensiva di replica da parte di la CP_1
causa è stata discussa e decisa.
Ciò posto, sulla questione in esame, giudici di questa Sezione hanno già
avuto modo di pronunciarsi in modo, sin qui, antitetico (sent. n. 3386/024
dott. di rigetto del ricorso;
sent. parziale n. 4444/2024 e 395/2025 Per_1
est. dott.ssa Martini, di accoglimento del ricorso).
Chi scrive, a sua volta, ha già avuto modo di valutare – in senso sfavorevole ai ricorrenti – contenzioso analogo (R.G. 1749/2024) ma non totalmente sovrapponibile al presente, in ragione della diversa prospettazione in fatto che ha qui giustificato anche un iter processuale differente.
La vicenda, inoltre. risulta essere stata sottoposta al vaglio anche di altri
Tribunali che si sono, a loro volta, variamente pronunciati (Trib. Roma
sent. n. 1527/2023 in senso favorevole ai ricorrenti, con successiva riforma da parte della C. App. Roma, sent. n. 2393/2024; Trib. Venezia n. 424/2024
in senso contrario ai ricorrenti).
Si è dunque ben lungi dal poter fare affidamento su un'interpretazione consolidata da parte dei giudici di primo grado.
5 Doverosamente chiarito tale aspetto e venendo al merito, i ricorrenti hanno dunque sostenuto di essere non solo titolari di entrambe le abilitazioni ma – appunto - di esercitarle in modo simultaneo e non sequenziale, risultando quindi – anche per tale motivo – giustificata la rivendicazione, da parte loro, del pagamento della doppia indennità.
Con riferimento a detto specifico profilo, sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste di parte ricorrente “…di professione controllore del Tes_1
traffico aereo dal 1989.
Lavoro a Linate dal 19 aprile 1994; esplico mansioni di controllore del traffico aereo con funzioni di capo sala.
Sono quadro operativo.
Non ho fatto causa alla società.
Conosco tutti i ricorrenti personalmente.
Ho modo di lavorare con loro, sono il loro responsabile nel momento in cui entro in sala, a capo della sala operativa. Lavoro insieme a loro per 16 – 17 giorni al mese, come da turni.
La ricorrenza con cui lavoro con loro si concatena con i turni degli altri colleghi.
In media, lavoro con le parti ricorrenti circa 6 – 8 volte al mese.
Contr Contr Ho conseguito le abilitazioni e
Ho modo di esercitare queste abilitazioni ogni giorno del mio lavoro.
Esercito queste abilitazioni in qualità di capo sala e supervisore. Ogni qual volta prendo servizio, per avere queste abilitazioni, ho l'autorità di esercitare il ruolo di capo sala e supervisore.
Successivamente, a queste abilitazioni, il personale che lavora nelle postazioni oltre alle abilitazioni ottiene le specializzazioni di unità operativa.
6 Contr Contr Queste specializzazioni comprendono l'abilitazione e la hanno in più la frequenza di lavoro in una specifica porzione di spazio aereo;
funzione che hanno acquisito con addestramento specifico.
L'applicazione di queste abilitazioni avviene in funzione del settore in cui il controllore si trova a lavorare;
alcuni settori contemplano il possesso di entrambe le abilitazioni per poter esercitare la funzione di controllore;
altri settore ne contemplano solo una.
All'occorrenza, al controllore di volo può essere richiesto contemporaneamente di occuparsi sia dei voli in sorvolo che dei voli in arrivo o in partenza.
In concreto, abbiamo davanti un monitor;
il radar ci predispone gli aerei che stanno volando in quel preciso istante;
dal radar acquisiamo le informazioni relative alla posizione reciproca di ciascun aereo;
considerando le esigenze di ogni volo (partenza, destinazione, necessità di sorvolo al di fuori dell'area), mettiamo in correlazione le traiettorie di ciascun volo applicando le velocità di spostamento e i livelli di volo utilizzati, e impartiamo istruzioni al fine di consentire che ciascun volo possa proseguire nel suo percorso avendo garantito la sicurezza e l'incolumità di chi viaggia e la speditezza del flusso del traffico aereo.
Nello specifico, quando il controllore identifica che due o più traiettorie sono potenzialmente in conflitto, decide di applicare attraverso istruzioni e autorizzazioni una separazione al fine di evitare la collisione tra due o più
aeromobili.
La porzione di ciascun volo si mette in correlazione dinamica con il percorso di altri voli nella stessa area e l'istruzione impartita ad un volo che potenzialmente è
controllato attraverso le competenze di avvicinamento (APS) ha ripercussioni su un volo controllato potenzialmente dalle competenze relative alla funzione ACS.
Contr ADR: la prima istruzione che viene data applicando l'abilitazione ad
Contr esempio, dedicata al volo che si trova in area nella realtà, per la correlazione
7 Contr con il volo che si trova in area consente di applicare una separazione al
Contr traffico che richiede la specializzazione
Data la commistione e compresenza di numerosi aerei nella stessa area è
fondamentale esercitare contemporaneamente le due abilitazioni, rivolte a tutto il traffico di competenza.
L'assegnazione di un controllore ad un settore che richiede l'esplicazione di una sola abilitazione piuttosto che di entrambe dipende dall'aver queste abilitazioni/specializzazioni in corso di validità e poi in base all'organizzazione del lavoro, prestabilita dal reparto che si occupa di predisporre i turni.
Predisposti i turni, il caposala e il supervisore hanno il potere di mutare questa distribuzione in funzione delle mutate esigenze di traffico.
L'esigenza è quella di poter assorbire tutta la quantità di aerei che chiedono di poter volare.
La configurazione della sala operativa deve avere la capacità di soddisfare questa domanda.
Il mutamento di settore di assegnazione può avvenire in media per il 20% - 30%
dell'attività lavorativa mensile;
può anche capitare che in un mese non succeda mai.
La combinazione è promiscua, in funzione delle abilitazioni possedute;
può
succedere di spostarsi da un settore ad un altro che richiedono entrambi due abilitazioni o da uno che ne chiede una singola ad uno che necessita della doppia o viceversa.
ADR: normalmente, il personale con più specializzazione è schierato nei settori che chiedono la doppia abilitazione. Tutti i ricorrenti di cui mi è stato letto il nome fanno parte del personale più specializzato al quale mi sto riferendo”.
Teste di parte resistente “…di professione dirigente Testimone_2
presso sono in dal 1994; dirigente dal 2012. Sono dirigente CP_1 CP_1
8 dell'area operativa, mi occupo di controllo del traffico aereo. La mia sede di lavoro
è a Roma, in via Salaria.
Sono stato controllore del traffico dal 1990 fino al 2012.
Contr Sono stato direttore dell' di Milano, centro di controllo area, dal 2012 al
2019.
Contr Contr Ho conseguito le abilitazioni e che ho esercitato nel mio lavoro.
Conosco tutti i ricorrenti, erano miei sottoposti, ero il direttore del centro dove loro lavoravano.
Contr Contr Nell'ambito del turno di lavoro, succede che le abilitazioni e vengano esercitate contemporaneamente.
Lo spazio aereo del centro di Milano è suddiviso in elementary sectors;
i quali a loro volta, uno o più di loro, compongono i settori operativi.
A loro volta, questi settori operativi possono essere tutti aperti oppure può
succedere che un settore venga chiuso e accorpato ad un altro. Quindi, può
succedere che dei settori dove lo spazio aereo è classificato in un determinato modo, come la TMA di Milano (terminal aereo), in cui viene erogato il servizio
Contr APS, siano accorpati a dei settori in cui viene erogato il servizio
A seconda dello spazio aereo in cui l'aeromobile si trova, il controllore offre il
Contr Contr servizio o il servizio
Contr Prima si parla con un aereo che mi chiede il servizio e glielo offro e
Contr poi parlo con un aereo che mi chiede il servizio e glielo offro;
è
sequenziale
È come un medico che ha due specializzazioni e che opera due pazienti;
non può
agire in contemporanea ma in sequenza.
ADR: il controllore di volo può essere assegnato anche a postazioni che richiedono una sola abilitazione;
questo può accadere anche durante lo stesso turno;
ad esempio, in un turno che dura 8 ore, il controllore può essere impiegato in un
9 Contr settore che richiede solo l'abilitazione e poi in un altro che richiede
Contr l'abilitazione e poi un altro ancora che le richiede entrambe.
ADR: non ricordo più le specializzazioni dei ricorrenti ma quello che ho detto vale per tutti;
questa possibilità di assegnazione a postazioni che richiedono abilitazioni diverse è sempre esistita e avviene tuttora.
ADR: di norma i controllori che hanno maggiore specializzazione vengono assegnati ai settori che richiedono entrambe le abilitazioni ma può anche accadere,
a seconda delle persone che sono di turno quel giorno e del modo in cui la sala viene riconfigurata in base al traffico aereo, che il controllore con più abilitazioni venga assegnato al settore in cui è richiesta una sola abilitazione perché lì ci sono più aerei da controllare.
DR: il controllore gestisce, ad esempio, il decollo per step successivi;
l'aereo raggiunge la sua altitudine di crociera, ad esempio dopo 20 minuti;
può essere che a quel punto, si prospetti, in ipotesi, una situazione di possibile collisione con un altro aereo in volo ma questa valutazione non viene fatta al momento del decollo;
a quel punto, però, subentra un altro controllore che non è più quello che ha gestito il decollo. Se il potenziale conflitto avviene all'interno di uno spazio aereo APS, il controllore esercita l'APS; se il potenziale conflitto avviene in uno spazio aereo
ACS il controllore esercita l'ACS. Preciso che sono anche diversi i metodi di
Contr Contr separazione applicabili per il controllo d'area e per il controllo d'area
Contr
Nell'APS le separazioni sono ridotte rispetto all' relativamente alla TMA di
Milano due aeroplani non possono avvicinarsi sullo stesso livello a una distanza inferiore a tre miglia nautiche.
Mentre risponde alla domanda il teste proferisce la frase: “Ho letto nel ricorso…”
Il giudice chiede al teste se abbia avuto modo di leggere il ricorso.
Il teste, dopo alcune risposte elusive, dichiara: “Non ho letto il ricorso, mi sono espresso male”.
10 ADR: “se il controllore di volo si accorge di un potenziale conflitto tra aerei
Contr situati in settori diversi, di cui uno richiedente l'abilitazione e l'altro
Contr l'abilitazione decide autonomamente come intervenire;
mi riporto a quanto ho riferito prima.
ADR: mediamente nel corso di un turno di 8 ore a Milano, la sala operativa gestisce una quantità variabile, a seconda del periodo dell'anno, da un minimo di
1000 voli al giorno a un massimo di 3500. Nell'ambito di ciascuno turno, si va un minimo di 30 persone per turno ad un massimo di 60, che si raggiunge nel periodo estivo;
nel turno notturno ci sono meno persone.
Ogni giornata lavorativa è normalmente suddivisa in tre turni: mattina pomeriggio e notturno, poi ci sono dei turni che vanno a cavallo tra mattina e pomeriggio.
Direi in base alla mia esperienza che in ciascun turno i controllori in possesso di entrambe le abilitazioni sono circa il 30%.
ADR: sul monitor che il controllore ha davanti a sé compaiono
Contr Contr contemporaneamente settori che richiedono l'abilitazione che la .
ADR: è vero che in una analoga vertenza sono comparso in udienza come procuratore speciale di . CP_1
Teste di parte ricorrente : “…di professione controllore del Testimone_3
traffico aereo dal 2005 in in precedenza in Aeronautica Militare;
lavoro a CP_1
Milano Linate.
Sono in causa con sono in appello. CP_1
Il giudice legge integralmente al testimone la deposizione dallo stesso resa in data
7 aprile nell'ambito del procedimento n. 4827/2024 R.G dott.ssa MARTINI e gli si chiede se la confermi.
Il teste dichiara: “Confermo integralmente la mia deposizione. ADR: preciso che,
come militare, ho lavorato per 10 anni a RO;
poi, sono stato mandato da
11 a gestire il passaggio del centro di controllo di RO - che era militare - a CP_1
per altri due anni. CP_1
Su Milano, non lavoro nei settori che gestiscono RO.
Lo spazio aereo di RO seguiva la logica della costruzione e degli spazi aerei del servizio fornito al loro interno. Stiamo parlando di uno spazio aereo denominato
CTR e il servizio fornito è l'APS cioè l'avvicinamento. Lo spazio aereo di riferimento e il servizio fornito al loro interno seguivano la logica di uno spazio –
un servizio che ritroviamo nel settore ES0.
Da che abbiamo portato a Milano il servizio di RO, ha organizzato la CP_1
fruizione dei servizi accorpandoli EE1 e ES0, per cui abbiamo creato un settore,
due spazi aerei e due servizi.
Contr In origine, nello spazio del CTR di RO si forniva solo il servizio cosa che noi avremmo ancora oggi se l'ES0 fosse ancora aperto. Siccome per standard l'EE1 e l'ES0 sono accorpati, il controllore, oggi, fornisce entrambi i servizi.
In precedenza, se, un aereo passava sullo spazio aereo di RO veniva fornito solo l'APS, cosa che si verificherebbe anche oggi se l'ES0 fosse sempre aperto.
Ieri ho lavorato e l'ES0 è stato aperto alle 22 locali.
Io ho preso servizio alle 14 locali.
Contr ADR: la regola nei CTR è di fornire il servizio infatti, l'ES0 nel CTR di
RO fornisce il servizio APS”.
Teste di parte resistente “…di professione dirigente dal Testimone_4
2011; lavoro per dal 1988. CP_1
Il giudice legge integralmente al teste la dichiarazione dallo stesso resa nell'ambito del procedimento n. 4827/2024 R.G. DOTT.SSA MARTINI e gli chiede se la confermi. Il teste dichiara: “Confermo integralmente la deposizione che mi è stata letta.
12 ADR: l'abilitazione si consegue a seguito di corso di studi;
successivamente si parla solo di specializzazioni che si conseguono solo nell'ente di appartenenza;
in tale ente ogni controllore può avere più di una specializzazione;
in base alla stessa viene schierato nel settore di riferimento;
essendoci più settori può capitare che i controllori esercitino in posizioni differenti.
tiene conto della ciclicità per garantire il mantenimento delle CP_1
specializzazioni.
Normalmente le abilitazioni vengono mantenute tutte esercitandole con le relative specializzazioni riportate in licenza che è il titolo abilitante.
ADR: prima dell'accorpamento di RO con Linate, i controllori in servizio a
RO garantivano assistenza sia per l'avvicinamento che per i sorvoli contenuti
Contr all'interno dello spazio aereo di competenza con abilitazione che risulta sufficiente;
questo vale tuttora per tutti gli avvicinamenti sia civili che militari d'Italia; varrà la stessa cosa per altri spazi aerei che stiamo prendendo per piano industriale”.
Come già rammentato, nell'ambito del procedimento “gemello” n.
4827/2024 R.G., la giudice assegnataria, dott.ssa Martini, ha proceduto a ispezione dei luoghi e a prove orali, incombenti le cui risultanze sono state qui acquisite, sull'accordo delle parti e che di seguito si riportano:
“…Oggi, 7 Aprile 2025 avanti il Giudice designato, dott.ssa Julie Martini, presso
Contr il Centro di controllo d'area ( di Milano di ubicato CP_1
all'aeroporto di Linate, sono comparsi:
per i ricorrenti: personalmente con gli avv.ti Aloisi ed Ichino, il Tes_5
quale fa presente che il teste di parte ricorrente è attualmente ricorrente in altro analogo giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Milano;
per : l'avv. De Feo e L'avv. D'Aversa e i procuratori speciali Fabrizio CP_1
NA e PA NA;
13 Viene introdotto un teste di parte ricorrente che…dichiara: Testimone_3
“…Lavoro per come CTA dal 2005 sempre a Linate. I settori sono volumi di CP_1
spazi aerei al cui interno si spostano gli aerei ed ogni settore è competente per una volumetria di spazio aereo. Il settore arrivi e partenze che richiede la doppia
Contr Contr abilitazione e è indicato come settore complesso, quando io lavoro per la giornata ruotiamo su tutte le postazioni, la postazione ha un monitor e il monitor
Contro proietta lo spazio aereo, tranne due e MAR che sono unica abilitazione
APS, ma il personale che impiega al settore arrivi e partenze, che comprende CP_1
Contro
Contr anche i settori e MAR ancorchè prevedano solo l'abilitazione tutto il personale è titolare della doppia abilitazione. Il monitor rappresenta il mio spazio di responsabilità e può proiettare il nostro spazio areo ed il limitrofo, e può essere un settore unico il CTA predispone la rappresentazione in modo di vedere il suo spazio di responsabilità ed uno spazio confinante interagente con lo spazio areo circostante (overlaps), se sono due settori accorpati l'impostazione che il CTA dà
al suo ambito operazionale sarà tale da visualizzare tutti lo spazio relativo ai due settori. A seconda della domanda di traffico la direzione definisce l'impiego del personale, il personale viene impiegato a seconda del tipo di abilitazione che ha e distribuito nella sala operativa. I gruppi di settori sono tre, settori alti, bassi e
Contr arrivi-partenza- avvicinamento. Negli alti e nei bassi serve solo per arrivi-
partenza-avvicinamento entrambe le abilitazioni. Chi viene impiegato ai settori alti e bassi ha un settore di competenza e tendenzialmente passa la sua giornata nelle due posizioni per ciascun settore (coordinatore e controllore di frequenza),
nulla vieta che si possa essere assegnati a altro settore anche del gruppo arrivi-
partenza-avvicinamento sempre che abbia la doppia abilitazione e nella stessa giornata. Mi è capitato poche volte ma capita che il CTA con doppia abilitazione venga spostato in turno da settori bassi (ACS) in settori arrivi – partenze-
avvicinamento (ACS e APS) dipende dall'intensità del traffico aereo che viene
14 gestito dal capo sala in coordinamento con il supervisore che può all'occorrenza e nella gestione del personale e della domanda chiudere la postazione fisica (del settore operativo) e accorpare ad esempio se scema la necessita di personale per il settore basso viene accorpato ad altro basso e a quel punto il dipendente in eccesso al settore basso è stato reimpiegato al settore arrivi- partenze avvicinamento (APS
Contr
. E può anche accadere il contrario. Questo capita non tutti i giorni ma con una frequenza del 10% in totale. Ogni CTA controlla gli aerei del proprio settore e con le informazioni provenienti dal settore accanto se la situazione operativa non lo richiede la responsabilità del volo dell'areo viene trasferita all'altro settore operativo secondo gli standard, se invece la situazione di traffico lo richiede o noi riteniamo che sia necessario, capita spesso, osserviamo il traffico che si avvicina alla nostra area di responsabilità e facciamo un coordinamento tattico con il collega dell'altro settore. il settore arrivi – partenze e avvicinamento (a doppia abilitazione) ha limitrofo la settorizzazione bassa sia lateralmente che verticalmente (ACS). Nella settorizzazione arrivi il mio limitrofo è un settore per
Contr Contr ¾ e ¼ mentre gli altri settori alti e bassi sono tra loro omogenei.
Mentre sto gestendo nel settore arrivi partenze e avvicinamento (APS) un areo posso trovarmi contemporaneamente a gestire un aereo nell'altra parte dello
Contr Contr spazio aereo in cui svolgo abilitazione quindi, io dialogo con un pari
Contr per un areo ma ne gestisco un altro con Come numeri di riferimento posso avere 12/15 area in contemporanea per un massino di 40/50 aerei nell'arco dell'ora.
ADR: preciso che le mie mansioni non si esercitano solo con l'emettere autorizzazioni o istruzioni, la mia mansione è anche di monitoring ovvero osservare che l'equipaggio di volo eserciti correttamente le istruzioni di volo assegnate e questa osservazione ha parametri di riferimento che differiscono dalle fasi di volo, le fasi più critiche sono quelle più vicine al terreno, in tale momento,
15 l'osservazione è fondamentale. Aggiungo che anche la singola autorizzazione data
Contr per un volo in abilitazione è fatta anche con l'osservazione che ho fatto del
Contr traffico aereo nel settore con porzione di abilitazione E per noi CTA con doppia abilitazione questo è un lavoro quotidiano Preciso che anche il personale militare che non ha APS non può più esercitare le sue mansioni nelle fasi di arrivi, partenze e avvicinamento per voli di sua responsabilità, questo a e Per_2
quindi ce ne occupiamo noi. ADR: io ieri sono stato assegnato in turno solo al
Contr settore basso Il mio collega nel settore di fianco con doppia abilitazione ha iniziato come me nel settore basso a singola abilitazione per chiudere la giornata agli arrivi- partenze-avvicinamento a doppia abilitazione e ciò è stato determinato dalle condizioni atmosferiche che hanno imposto operazioni particolarmente complesse e il personale che da registro dell'impiego era stato previsto alla sala arrivi- partenze avvicinamento avrebbe sfortato i tempi di lavoro e questo ha richiesto un riforzo su quella articolazione.
ADR: le fasi di mansioni APS si svolgono nella fase finale (avvicinamento) e fase
Contr iniziale (decollo) più si sale e poi si arriva all'utilizzo dell'abilitazione se noi avessimo un solo volo da monitorare l'utilizzo della abilitazione sarebbe effettivamente in sequenza ma quello che noi facciamo è una osservazione più
ampia di tutto lo spazio aereo con aerei che si trovano in fasi differenti e che richiede l'esercizio di abilitazioni differente.
ADR: io dal 2017 ho iniziato ad avere sulla mia licenza il riconoscimento e la
Contr titolarità della doppia abilitazione APS e preciso che presso solo dal CP_1
2017, prima con l'aeronautica avevo indicato in libretto entrambe e quando sono passato in nel 2005 mi ha detto che non riconosceva l'abilitazione CP_1 CP_1
APS a Milano.
ADR: TCL è una specializzazione e non abilitazione, che si assegna quando il controllore esercita in area terminale, a Milano sosteneva che ci fosse solo CP_1
16 Contr abilitazione con specializzazione TCL per il settore arrivi – partenze –
Contr avvicinamento, noi prima del Regolamento europeo avevamo indicato solo e
E facevamo le stesse cose. ADR: di regola l'organizzazione della sala CP_8
operativa è un monitor che proietta lo spazio areo di competenza per avvicinamento con abilitazione APS (RO TI e Ghedi) – ES0; di fianco altro Monitor con addetto con doppia abilitazione PLN e alla sua destra terzo settore solo ACS EE1. Questi tre settori sono considerati RO, di regola accorpa il primo ed il terzo che ho detto (ES0 e EE1), quando dico di regola CP_1
intendo dire che la frequenza è quasi del 90% del tempo. Il Coordinatore deve essere sempre presente in sala operativa perché nel suo ruolo è quello che all'occorrenza svolge il coordinamento dei settori. In questi tre settori CP_1
assegna solo personale a doppia abilitazione per la frequenza con cui vengono accorpati, perché altrimenti non sarebbero rispettati i limiti di impiego del personale. Questa modalità operativa si replica anche per TO con altri acronimi. In entrambe RO e TO all'occorrenza si possono accorpare i settori o lasciare separati. L'articolazione “arrivi e partenze”, sono 8 monitor circa, dove il personale impiegato è con doppia abilitazione obbligatoria, salvo
Contro e MAR che sono settori che richiedono solo APS. Quando opero in questa articolazione posso svolgere le mie mansioni o un settore a unica abilitazione o a doppia. Io ruoto in turno in tutte le postazioni e per tale ragione tutti noi abbiamo la doppia abilitazione e dobbiamo averla altrimenti rischieremmo di non poterci
Contro sedere alla postazione, anche tenuto conto che MAR e sono settori che
Contro vengono aperti più di rado. MAR e sono quasi sempre accorpati a settore
ASW che è a doppia abilitazione obbligatoria.
ADR: quando i settori sono accorpati compare tutta l'area nella sua interezza per l'esercizio dell'uno e dell'altra.
17 ADR: esiste un registro operativo di sala che tiene traccia di tutte le configurazioni della sala operativa per il tempo impiegato come ho spiegato…
Viene introdotto un teste di parte resistente he, letta la Testimone_4
formula di rito, sulle generalità dichiara: “sono Persona_3
sono dipendente di dal 1988, sono stato CTA a Milano dal 1988 al 1996 e CP_1
da qualche anno non esercito più, da circa 7 anni, attualmente sono dirigente di
Contr Milano da tre anni. Io quando ho operato come CT avevo tutte le abilitazioni
Contr Contr comprese e e TCL. TCL è abilitazione perché era riportata in licenza e l'avevo conseguita dopo un corso. Io ho operato come CTA prevalentemente a
Roma dal 1996 fino a tre anni fa per poi venire a Milano come dirigente. Io oltre ad essere dirigente operativo lo sono anche amministrativamente. Nel dettaglio io non mi occupo di elaborare i turni di cui si occupa l'ufficio preposto (ufficio rostering) che si avvale di alcune persone di consulenza del centro, Support
Office, in base al personale che abbiamo disposizione, ma anche settimanalmente all'occorrenza vengono rielaborati questi turni. A tale ufficio Support Office da un anno circa abbia dato la diretta responsabilità di verificare che ogni controllore eserciti coerentemente la propria specializzazione, per regolazione nostra interna dobbiamo fare un minimo di numero di ore per mantenere la singola specializzazione e ciò serve a garantire che non vegano perse e questo viene fatto di concerto con l' . Io firmo giornalmente tutti i turni. Io in sala Controparte_9
operativa ci entro tutti i giorni. RO è un settore con abilitazione APS (ES0)
Contr con fino a tre postazioni, per operare EE1 serve abilitazione è un settore che può risultare combinato a ES0 in alcuni momenti della giornata, è determinato
Cont dal calo della richiesta che prevede un accorpamento. è come fosse il coordinatore del settore che ha le stesse specializzazioni del collega che ha il ruolo di controllore esecutivo devono esserci sempre sul settore, non è mai capitato a
Contr Contr Milano ACC che il venisse inserito in turno un planner e e il
18 Contr controllore executive. In Milano sono CTA circa 270 persone, di questi circa
Contr Contr una novantina hanno e perché devono poterla usare ai settori arrivi, gli
Contr Contr altri le hanno e o solo una delle due, un gruppo consistente ha solo
Contr
I turni sono tre, mattino, pomeriggio e notte. In media ci sono circa una quarantina di CTA e il numero di postazioni totali in sala non le conosco. Presso
postazione RO ce ne sono due o tre postazioni. Anche TO è uguale.
L'Arrivi è composto da un team di controllori dedicato per spazio aereo con l'aggiunta di un paio di PLN e un supervisore dedicato, in totale agli arrivi sono
6/ 7 CTA oltre PLN e supervisore. Alla Linea “settori bassi” operano almeno due settori EST e due settori OVEST e almeno due CTA per settore, linea “settori alti” uguale a specchio. Questa è la configurazione base. Ad esempio, se vi sono avverse condizioni climatiche o per scioperi degli Stati confinanti noi sappiamo che dobbiamo rafforzare alcuni settori, se a OVEST sappiamo che ci passano poco ne apro altri sulla parte EST. Le postazioni sono fisse e il traffico oltre un certo limite non può andare e se ci sono troppi aerei vengono messe restrizioni.
In altre situazioni noi mettiamo personale che si può gestire anche per far fronte a incrementi in certi settori.
Se la programmazione dei turni è fatta bene capita poco ma d'estate è più
frequente che ci siano variazioni rispetto ai turni pianificati. Al settore arrivi-
Contr partenze ci sono controllori che esercitano APS e possono avere anche Su
Contr Contr otto posizioni “settore arrivi” si esercita la e in alcune piccole porzioni
Contr di spazio areo sarebbe sufficiente avere anche rimandendo nel settore stesso.
Nel nostro lavoro nello spazio areo volato in quel momento viene fornito lo specifico servizio. Il controllore sul monitor avanti a sé ha tutto lo spazio aereo di
Contr Contr competenza che può richiedere competenze e Non mi è mai capitato di
Contr mettere al settore arrivi CTA con solo APS o vengono messi CTA con
Contr Contr Contr entrambe, è la base per fare il controllore qui a Milano mentre è
19 una specializzazione per esercitare settori di avvicinamento (anche arrivi). Di
notte può capitare che il settore avvicinamento (RO o TO) vengo accorpato con il settore basso. in caso di mutamento del traffico aereo può spostare il CP_1
personale in sala operativa in base alle specializzazioni che ha e possedute in
Contr licenza dal singolo CTA, ad esempio gli ultimi arrivati se non c'è traffico e posso accorpare i due settori EST e OVEST non lo faccio perché non posseggono
Contr entrambe. Quando il traffico diminuisce il settore con abilitazione può essere
Contr combinato con il settore basso che è
Contr ADR: per settore basso e alto serve e si esercita e per RO 0 e TO 0 e arrivi e partenze APS. I controllori che sono muniti di APS e ACS possono essere adibiti a turno di servizi in cui si esercita una sola abilitazione. I Settore EE1 e
ES0 (RO) come gli omologi di TO vengono accorpati di frequente,
mediamente uno o due volte al giorno una volta sul turno di mattino o pomeriggio e una di notte sicuramente.”
…Il giudice, gli avvocati e i testimoni entrano nella sala PSA per visionare il monitor che replica quanto sta avvenendo nella sala operativa, prendendo visione a monitor della operatività del settore E1 in accorpamento al settore ES0
(VERONA).
Si passa in sala operativa prendendo visione anche delle postazioni, attualmente in turno, si vede che WN0 e accorpato con WN1 e tra loro accorpati CP_11
anche al settore ASW. I procuratori delle parti chiedono fissarsi udienza per la decisione della causa”.
Alla luce delle deposizioni che precedono e di quanto accertato in sede di sopralluogo, nell'ambito del procedimento “parallelo”, n. 482772024 R.G.
(“…Lo scrivente giudice ha constatato personalmente l'accorpamento di detti settori, il che appare significativo nella misura in cui è abbastanza evidente il fatto che all'occorrenza e in base alle esigenze di traffico aereo, frequentemente e CP_1
20 nell'arco della stessa giornata, può procedere agli accorpamenti dei settori a doppia abilitazione obbligatoria ACS e APS (come WN1 e EE1 o ancora ASW) a settori a sola abilitazione APS (WN0, ES0, MAR o MAP), unicamente per il fatto che i controllori abbiano la doppia abilitazione, beneficiando palesemente del fatto che taluni CTA abbiano il possesso di entrambe le abilitazioni, il che consente ad di chiudere la postazione (settore) a singola abilitazione APS che verrà CP_1
Contr Contr presa in carico e gestita dal CTA con la doppia abilitazione e rif. pag.
36 sent. 2260/2025, est. dott.ssa Martini), può ritenersi accertato in causa che le due abilitazioni di cui si controverte possano essere e – di fatto -
siano esercitate dai CTA in modo contemporaneo e non sequenziale,
profilo che non era stato allegato né, ovviamente, provato – nei termini qui approfonditi - nel precedente giudizio, deciso da chi scrive.
Invero, i testimoni hanno dato atto, che, contrariamente a quanto prospettato in causa da i settori (vale a dire i volumi di spazio CP_1
aerei nei quali si spostano gli aerei) possono anche essere accorpati,
trovandosi frequentemente i CTA muniti di entrambe le abilitazioni a gestire, in contemporanea, tanto un settore alto o basso (vale a dire un settore per i quale occorre l'abilitazione ACS) che un settore “arrivi-
partenze-avvicinamento” per il quale occorrono entrambe le abilitazioni.
Al contempo, è ordinaria routine che un CTA con doppia abilitazione, nel corso dello stesso turno, venga spostato dal capo sala – d'intesa con il supervisore - da un tipo di settore ad un altro.
I settori, peraltro, sono tra loro confinanti e questo spiega e giustifica l'assunto testimoniale secondo cui - mentre si sta gestendo un settore APS
Contr
- ci si può trovare, al contempo, a seguire anche un settore con operatività contemporanea che può arrivare a 12 – 15 aero veicoli.
21 E questo “è un lavoro quotidiano” (teste di parte ricorrente e Testimone_3
a sua volta parte ricorrente nel procedimento n. 4827/2024 R.G.).
Peraltro, anche il teste di parte ha riferito che “Il CP_1 Testimone_4
controllore sul monitor avanti a sé ha tutto lo spazio aereo di competenza che può
Contr Contr richiedere competenze e Non mi è mai capitato di mettere al settore
Contr Contr Contr arrivi CTA con solo o vengono messi CTA con entrambe, è la base
Contr Contr per fare il controllore qui a Milano mentre è una specializzazione per esercitare settori di avvicinamento (anche arrivi).
Di notte può capitare che il settore avvicinamento (RO o TO) vengo accorpato con il settore basso.
in caso di mutamento del traffico aereo può spostare il personale in sala CP_1
operativa in base alle specializzazioni che ha e possedute in licenza dal singolo
Contr CTA, ad esempio gli ultimi arrivati se non c'è traffico e posso accorpare i due settori EST e OVEST non lo faccio perché non posseggono entrambe. Quando il
Contr traffico diminuisce il settore con abilitazione può essere combinato con il
Contr Contr settore basso che è ADR: per settore basso e alto serve e si esercita e per
RO 0 e TO 0 e arrivi e partenze APS. I controllori che sono muniti di APS
e ACS possono essere adibiti a turno di servizi in cui si esercita una sola abilitazione. I Settore EE1 e ES0 (RO) come gli omologi di TO vengono accorpati di frequente, mediamente uno o due volte al giorno una volta sul turno di mattino o pomeriggio e una di notte sicuramente.”
Accertato, quindi, che l'esercizio contemporaneo delle abilitazioni costituisce la regola della prestazione lavorativa dei CTA, occorre ora muovere dal dato contrattuale e in particolare,
dall'interpretazione degli artt.15 e 17 del CCNL del Settore del Trasporto
Aereo Servizi ATM Diretti e Complementari 2014-2016, rubricati,
22 rispettivamente “elemento aggiuntivo della retribuzione” e “indennità di controllo”.
Ai sensi dell'art. 15, il CCNL riconosce ai controllori del traffico aereo, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione, differenti importi lordi mensili, variabili in relazione alla categoria, abilitazione CTA e sede;
precisamente:
ACS – 485,00 €
ACP – 220,00
€ APS – 190,00 €
ADI/RAD – 170,00 €
APP, ADI, ADV – 100,00 € Fiumicino, Linate e Malpensa – 250,00 €
Responsabili di centri aeroportuali tipologia D – 190,00 €.
È pacifico in causa che tutti i ricorrenti siano titolari sia di abilitazione approach control surveillance (APS) che di abilitazione area control surveillance (ACS).
Parimenti pacifica è la differenza tra le due abilitazioni, come delineata dal
Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015, nei paragrafi ATCO.B.010 e ATCO.B.015 (doc. 3 fasc. ric.).
In particolare, al punto “ATCO.B.010 Abilitazioni dei controllori del traffico aereo “lettera a) si prevede: “le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire”,
precisandosi - al punto 4) che il controllo di avvicinamento con sorveglianza
(APS, approach control surveillance) [indica] che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito con l'ausilio di apparati di sorveglianza.
Contr Al punto 6) si rinviene che “il controllo di area con sorveglianza ( area control surveillance) [indica] che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi
23 di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l'ausilio di apparati di sorveglianza.
Lo stesso in memoria di costituzione, dà sostanzialmente atto della CP_1
diversità tra le due abilitazioni riconoscendo che i ricorrenti “all'interno della sala operativa del centro di controllo radar, possono essere infatti adibiti indifferentemente su:
· i seguenti settori di gestione dei sorvoli e traffico di scorrimento ove viene
Contr esercitata la sola abilitazione WN1/EXE, WN2, WN5, WS1, WS2, WS3,
WS5, WS7, CE2, EE1/EXE, ES1, ES2, ES3, ES5, ES7, EN2, EN5;
· una delle 8 Articolazioni Settoriali del Settore ARR;
in tale attività:
- per quanto riguarda gli aeromobili in arrivo, questi vengono sequenziati per l'atterraggio presso gli aeroporti ed in questo caso:
su 6 Articolazioni Settoriali (ANE; ANW;
ADE; LAR;
ASW; DCP), ove il controllore esercita le abilitazioni secondo un principio di sequenzialità, mentre sulle altre 2 Articolazioni Settoriali (MAR; MAP) viene esercitata la sola abilitazione APS;
- per quanto riguarda gli aeromobili in partenza:
su 6 Articolazioni Settoriali (ANE; ANW;
ADE; LAR;
ASW; DCP), vengono sequenziati gli aeromobili in partenza per il decollo dagli aeroporti con esercizio delle abilitazioni secondo un principio di sequenzialità, mentre sulle altre 2
Articolazioni Settoriali (MAR; MAP) viene esercitata la sola abilitazione APS;
· su una delle 4 Articolazioni Settoriali dei Settori di Avvicinamento (EE1/PLN;
ES0/EXE; WN1/PLN; WN0/EXE); in tale attività:
- per quanto riguarda gli aeromobili in arrivo, questi vengono sequenziati per l'atterraggio presso gli aeroporti e in questo caso:
su 2 Articolazioni Settoriali (EE1/PLN; WN1/PLN) il controllore esercita entrambe le abilitazioni secondo un principio di sequenzialità, mentre sulle altre 2
24 Articolazioni Settoriali (ES0/EXE; WN0/EXE) viene esercitata la sola abilitazione APS;
- per quanto riguarda gli aeromobili in partenza:
su 2 Articolazioni Settoriali (EE1/PLN; WN1/PLN), gli aeromobili vengono sequenziati in partenza per il decollo dagli aeroporti con esercizio delle abilitazioni secondo un principio di sequenzialità, mentre sulle altre 2 Articolazioni Settoriali
(ES0/EXE; WN0/EXE) viene esercitata la sola abilitazione APS”.
Sul fatto che le due abilitazioni siano differenti ed autonome e che consentano al controllore di svolgere la propria attività, a seconda della necessità di sia nei settori di scorrimento sia nei settori di CP_1
avvicinamento, non paiono proprio sussistere dubbi.
Venendo ora all'art. 17 (“indennità di controllo”) del CCNL di riferimento,
Sezione Impianti Strategici, la disposizione recita:
“1. L'indennità di controllo viene corrisposta a tutto il personale operativo non quadro appartenente alle categorie professionali controllori del traffico aereo,
esperti di assistenza al volo e meteorologo che, in possesso della necessaria abilitazione, svolge la propria prestazione in attività direttamente connesse con l'esercizio operativo ed in turnazione periodica e/o avvicendata, articolata su sette giorni settimanali.
2. Al personale operativo, controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo e meteorologo, non quadro impiegato in linea operativa con regime orario
H35 (LO) sono attribuiti, a titolo d'indennità di controllo, i seguenti importi lordi mensili, per dodici mesi l'anno, riportati nella seguente tabella C:
Tabella C
CTA ACS/RAD - ACP 600,00 €;
APS/RAD – ADI/RAD 475,00 €;
APP- ADI - ADV 445,00 € (…)
25 Al personale, controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo e meteorologo, non quadro impiegato in struttura con regime orario H36 (ST) che svolge la propria attività lavorativa funzionalmente connessa con l'esercizio operativo, sono attribuiti, a titolo di indennità di controllo, i sotto elencati importi lordi mensili, per dodici mesi l'anno, commisurati percentualmente agli anni precedentemente effettuati in turnazione su sette giorni settimanali, come rappresentato nella seguente tabella D:
Tabella D (…)
Dal 11° anno a 15 anni compiuti
ACS/RAD - ACP 120,00 €
APS/RAD – ADI/RAD 65,00 €
(…)
dal 16° anno
ACS/RAD - ACP 150,00 €
APS/RAD – ADI/RAD 95,00 € (…)”.
Tali disposizioni, come correttamente sottolinea sono CP_1
rimaste sostanzialmente invariate nei CCNL via via susseguitisi, dal 2008
ad oggi.
Invero, l'art. 17 del CCNL del 2014 riprende testualmente la regolamentazione dell'indennità di controllo già disciplinata a partire dal
2008 (CCNL del 2008 e del 2012: docc. 1 e 3 fasc. e non CP_1
prevede la cumulabilità degli importi ma nemmeno la esclude esplicitamente, prestandosi effettivamente, come anche rilevato nella recentissima sentenza n. 2260/2025 est. dott.ssa Martini, “ad entrambe le interpretazioni prospettate dalle parti”.
argomenta che, nel caso di indennità di trasferimento, le parti CP_1
hanno inteso formalizzare espressamente la cumulabilità.
26 Il corretto rilievo non vale tuttavia a fondare un metodo interpretativo che possa essere indiscriminatamente applicato.
Dunque, l'art. 17 si limita ad elencare le diverse abilitazioni e l'importo lordo mensile, correlato a ciascuna di esse.
Prevede altresì – nell'ipotesi di titolarità dell'abilitazione – che la relativa attività debba essere esercitata effettivamente: chi non la esplica per più di un periodo molto breve (c.d. “impiego minimo in posizione operativa”)
perde l'abilitazione e deve conseguirla di nuovo per poter tornare a svolgerla.
Non è contestato in causa che i ricorrenti svolgano la propria prestazione esattamente nel modo indicato nell'art. 17 del CCNL, cioè “in attività
direttamente connesse con l'esercizio operativo di entrambe le abilitazioni”.
Anche in sede di discussione, la difesa di entrambe le parti si è poi lungamente confrontata sul tema della comune intenzione dei contraenti quale criterio ermeneutico privilegiato nell'interpretazione del contratto,
tenuto altresì conto del comportamento successivo alla stipula.
Chi scrive aveva in precedenza valorizzato la pacifica circostanza che nella
Circolare del 3 aprile 2013, c.d. Allegato 9 del CCNL 2012 – 2014, fosse
Contr stata espressamente esclusa la cumulabilità delle indennità di volo e
Contr
con previsione, invece, di applicare “quella più alta prevista presso la sede e posseduta dal dipendente”.
La previsione in oggetto non sarebbe poi stata superata dalle parti firmatarie del CCNL 2014 – 16.
Peraltro, all'esito delle odierne, mutate prospettazioni, pare prevalere la considerazione della difesa attorea circa il fatto che detto Allegato 9 non sia stato sottoscritto dalle parti sociali contestualmente alla sottoscrizione del CCNL del 23 marzo 2012, ma solo il 3 aprile 2013 dal direttore delle
27 Risorse Umane di dovendosi così escludere la valenza di CP_1
interpretazione autentica della Circolare rispetto alla contrattazione collettiva di settore.
Né si rinviene riscontro in atti del fatto – affermato sempre dall'Ente – che la regolamentazione delle voci economiche ivi prevista fosse stata
“condivisa a livello collettivo”.
Tornando quindi al tema del comportamento concludente delle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale – concludente nel senso della
Contr non cumulabilità delle indennità e APS – fa leva, in CP_1
particolare, sul fatto che nel rinnovo del CCNL stipulato il 25 luglio 2024
la formulazione degli artt. 15 e 17 sia rimasta del tutto inalterata.
Peraltro, come acquisito nel corso del presente giudizio, fino al 2016, nel
Libretto-Licenza dei CTA le due abilitazioni non erano indicate, CP_1
avendo cominciato ad esserlo soltanto nel 2017, quando è entrato in vigore il Regolamento UE 2015 che ha imposto ciò in modo esplicito.
Nel presente giudizio è stato poi affermato e non contestato che lo svolgimento costante e contestuale, da parte dei CTA, delle attività
oggetto di causa (abilitazione ACS e abilitazione APS) sia incominciato soltanto nel corso del 2016, a seguito della riorganizzazione del lavoro dei
Controllori di Volo del Centro Operativo, tra gli altri, di Milano-Linate,
prevista in un piano industriale del 2015 e che solo da quell'anno ha preso a essere progressivamente implementato.
Dunque, la questione qui controversa non era stata affrontata e risolta poiché non ancora emersa.
In quest'ottica, va allora condiviso l'assunto attoreo secondo cui il comportamento tenuto dalle parti collettive tra il 2008 e il 2016 non può
28 assumere rilevanza di specifica manifestazione di volontà negoziale in materia.
Inoltre, con riferimento agli anni più recenti, convince la lettura offerta dalla difesa dei CTA circa il fatto che la clausola collettiva contenuta nell'art. 17 non era stata discussa e pattuita nel corso della negoziazione del rinnovo del CCNL del 2018 poiché gli stessi controllori interessati hanno avuto contezza del fatto di esercitare attività inerenti ad entrambe le abilitazioni solo gradualmente, vale a dire dopo l'entrata in vigore del
Regolamento europeo - e dunque non prima del 2017/18- tenuto, altresì,
conto del ritardo con cui l' ha dato attuazione al Regolamento che CP_1
ha imposto l'obbligo di menzionare tutte le abilitazioni nel Libretto-
Licenza dei CTA.
La medesima dà atto della circostanza al cap. 96 della sua memoria CP_1
ove si legge “Solo recentemente, attraverso un percorso di progressiva regolarizzazione amministrativa, nonché sulla base di interlocuzioni informali con l'Ente competente regolatore ( , le licenze dei controllori del traffico aereo CP_12
sono state aggiornate tramite l'indicazione di tutte le abilitazioni possedute e non più solo di quella di ranking più elevato”.
Sempre in punto di sussistenza di un comportamento concludente da parte delle OO.SS., ha valorizzato: CP_1
- l'accordo aziendale del 17 luglio 2018 con il quale “la convenuta,
unitamente alle OO.SS. nazionali, provvedeva ad incrementare, a livello aziendale, gli importi in tema di indennità di controllo contemplati all'art. 17 del
CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica ATM (sezione Impianti Strategici) (doc.
6)”.
- il fatto che in occasione della sottoscrizione dell'accordo aziendale del 17
luglio 2018 nessuna specifica veniva prevista (né tantomeno negoziata in
29 sede di trattative) in materia di cumulabilità degli importi in caso di
“Controllore di Traffico Aereo” titolare e utilizzatore di più abilitazioni,
proprio perché le modalità applicate da dal 2008 erano espressione CP_1
della volontà perseguita dai contraenti e per questo mai contestate dalle
OO.SS;
- il Protocollo aziendale del 13 maggio 2019 (sottoscritto da e dalle CP_1
OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL) nel quale le Parti pattuivano per il
“personale Controllore del Traffico Aereo non quadro, con specializzazione APS-
Contr TCL in corso di validità, impiegato presso gli oggetto di transito dei servizi di avvicinamento, […] un incremento, a decorrere dalla data dell'effettivo transito del primo servizio di avvicinamento e comunque non prima del 1 gennaio 2020,
della voce stipendiale “Indennità di Controllo” pari a euro 450
(quattrocentocinquanta) lordi fissi mensili” (doc. 7);
- che detta previsione, contenuta nel Protocollo aziendale del 13 maggio
2019, confermava la correttezza delle modalità di riconoscimento dell'indennità di controllo applicate da parte di dal 2008. CP_1
Difatti, le parti contraenti prevedevano in modo espresso di valorizzare economicamente una specifica specializzazione (APS-TCL) - riconoscendo un incremento economico in busta paga - in quanto, in assenza di tale previsione, avrebbero trovato applicazione le regole ordinarie e, cioè, la sola corresponsione dell'importo a titolo di indennità di controllo maggiormente retribuito dal CCNL (ad esempio, in assenza di una tale
Contr regolamentazione negoziale, il CTA titolare di nonché di APS/TCL
avrebbe conseguito esclusivamente gli importi relativi all'abilitazione
Contr
.
In altri termini, il Protocollo aziendale del 2019, confermava che la possibilità di valorizzare economicamente più abilitazioni/specializzazioni
30 del “Controllore di Traffico Aereo” ha natura eccezionale, restando subordinata ad una previsione espressa della contrattazione collettiva.
Purtuttavia, come già osservato anche nella sentenza n. 2260/2025, le argomentazioni di non paiono sufficienti “a dimostrare una effettiva CP_1
accettazione, da parte delle organizzazioni sindacali, della non cumulabilità delle
Contr indennità di controllo relative a ciascuna abilitazione APS ed
Nel “verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto aziendale di per il CP_1
periodo 2017-2019” sottoscritto il 17.7.2018, tra le altre cose, si dà atto del fatto che le parti hanno deliberato di incrementare gli “attuali importi lordi previsti della tabella C annessa al richiamato articolo 17 …. alle decorrenze precisate”.
Si esclude che da tale mera consultazione, peraltro avente ad oggetto solo gli incrementi degli importi legati alle singole indennità di controllo, possa farsi discendere l'equazione per cui la pretesa inerzia dei sindacati (nel far valere il
Contr diritto dei CTA alla cumulabilità della indennità di controllo per abilitazione ed APS) valga quale accettazione della non cumulabilità. Dal verbale prodotto in atti non si evince, in alcun modo, che le parti abbiano affrontato il tema della cumulabilità o meno delle indennità di controllo per le singole abilitazioni né
ha formulato capitoli di prova specifici sul punto. CP_1
Quanto al Protocollo d'Intesa stipulato tra e le OO.SS. in data CP_1
13.05.2019, lo stesso si riferisce all'attribuzione di nuovi servizi ad impianti che prima non ne erano dotati, con la conseguente necessità di acquisizione di nuove abilitazioni da parte del relativo personale.
L'oggetto di tale Protocollo di Intesa parrebbe essere quello di un mero incremento retributivo con la finalità “di mantenere una differenza parametrale tra le retribuzioni degli addetti ai Centri di Controllo di Milano e di
Roma (settore ARR) e quelle dei colleghi più giovani interessati dal trasferimento
31 dei centri operativi di avvicinamento periferico presso i Centri di Controllo
stessi”.
Si condivide l'assunto che trattasi “di un caso del tutto singolare e certamente non sovrapponibile a quello dei CTA ricorrenti” (rif. sent. n. 2260/2025) non potendo l'incremento retributivo disposto dal Protocollo d'intesa del 2019
essere confuso con le indennità APS e ACS.
“Detto incremento infatti pare essere stato istituito non come compenso per una particolare funzione svolta dal CTA ma al fine di mantenere una differenza parametrale tra le retribuzioni degli addetti ai Centri di Controllo di Milano e di
Roma (settore ARR) e quelle dei colleghi più giovani interessati al trasferimento dei centri operativi di avvicinamento periferico presso i Centri di Controllo stessi.
In conclusione, non si vede come dal verbale di accordo per il rinnovo del
Contratto aziendale di per il periodo 2017-2019 sottoscritto il 17.7.2018 e CP_1
dal Protocollo d'Intesa stipulato tra e le OO.SS. in data 13.05.2019 possa CP_1
trarsi il risultato che le parti avrebbero dato atto ed accettato la “unicità” della erogazione della indennità di controllo.
Ciò che pare prospettare a sostegno della propria tesi difensiva è che, da CP_1
tali atti negoziali, sia rinvenibile un comportamento delle parti sociali volto ad
“accettare” la non cumulabilità delle indennità di controllo associate alle diverse
Contr abilitazioni e APS. Tuttavia…affinché da certi comportamenti possa trarsi una effettiva “volontà contrattuale” delle parti nel senso auspicato da (di CP_1
escludere forme di cumulo tra gli importi) non può ritenersi sufficiente il mero comportamento inerte né delle OOSS né, tantomeno, dei lavoratori odierni ricorrenti, quand'anche protratto nel tempo.
Alla luce di tutto quanto precede, può dunque essere affermato il diritto dei ricorrenti a percepire l'emolumento retributivo di cui all'art. 17 del
32 CCNL Settore Trasporto Aereo ATM Diretti e Complementari 2014 – 016
connesso con il possesso e l'esercizio delle abilitazioni APS/RAD.
Quanto alle decorrenze, ha eccepito la prescrizione quinquennale a CP_1
fronte di domande avanzate con le seguenti decorrenze:
1) dal 22 febbraio 2023; Parte_1
2) dal 28 dicembre 2010; Parte_2
3) dal 3 luglio 2015; Parte_3
4) al 25 maggio 2016; Parte_4
5) dal 23 marzo 2005; Parte_5
6) dal 18 dicembre 2006; Controparte_13
7) dal 19 aprile 2011; Parte_7
8) dal 30 novembre 2023. Parte_8
Tutte le parti ricorrenti risultano essere ancora in servizio effettivo (rif.
pag. 4 ricorso).
Con specifico riferimento al profilo prescrizionale, questo Tribunale ha avuto modo di affermare più volte – con avvallo della locale Corte
d'Appello – che il legislatore dapprima con la legge OR e successivamente con il Jobs Act ha modificato l'intera materia per cui oggi,
nella maggior parte dei casi, il rapporto di lavoro non è caratterizzato da stabilità.
La regola è infatti la tutela risarcitoria (art. 18 commi 5 e 6 L. n. 300 del
1970), mentre l'eccezione è la tutela reale (art. 18 commi 1, 4 e 7 L. n. 300
del 1970).
Si aggiunge che nel corso del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela
(reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale
33 del recesso datoriale (in questo senso Corte di appello di Milano, sent. n. 8
del 2021).
In tale contesto, atteso che i rapporti di lavoro non risultano oggi caratterizzati da stabilità, se non in ipotesi eccezionali da accertarsi comunque nel corso del giudizio, i noti principi affermati dalla Corte
Costituzionale relativamente alla mancata decorrenza del termine di prescrizione operano anche in seguito alla modifica avvenuta con la Legge
OR.
Pertanto, nel caso di rapporti di lavoro cui si applica l'art. 18 della l. n. 300
del 1970 – come quelli oggetto di causa - per i diritti retributivi sorti in data anteriore all'entrata in vigore della l. n.92/12 (18/7/2012), la prescrizione decorre in corso di rapporto sino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata alla cessazione del rapporto.
Sul tema è poi recentemente intervenuta la nota sentenza della Corte di
Cassazione n. 26246 del 2022 in cui è stato affermato che ““Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ne consegue che – esclusi, ovviamente, i giorni di assenza dal servizio, i ricorrenti hanno diritto al pagamento degli emolumenti di cui si controverte con le seguenti decorrenze:
dal 22 febbraio 2023 quanto al ricorrente;
Parte_1
34 dal 28 dicembre 2010 quanto al ricorrente Parte_9
dal 3 luglio 2015 quanto al ricorrente Parte_3
dal 25 maggio 2016 quanto al ricorrente Parte_4
dal 18 luglio 2007 quanto ai ricorrenti e Parte_5 Controparte_13
dal 19 aprile 2011 quanto alla ricorrente;
Parte_7
dal 30 novembre 2023 quanto alla ricorrente;
Parte_8
il tutto, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Va dunque disposta la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza, per la rideterminazione delle somme spettanti ad ogni singola parte ricorrente e per le conseguenti determinazioni.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'emolumento retributivo di cui all'art. 17 del CCNL del Settore del Trasporto Aereo Servizi ATM Diretti e
Complementari 2014-2016 connesso con il possesso e l'esercizio della abilitazione APS/RAD con le seguenti, rispettive decorrenze:
dal 22 febbraio 2023 quanto al ricorrente;
Parte_1
dal 28 dicembre 2010 quanto al ricorrente Parte_9
dal 3 luglio 2015 quanto al ricorrente Parte_3
dal 25 maggio 2016 quanto al ricorrente Parte_4
dal 18 luglio 2007 quanto ai ricorrenti e Parte_5 Controparte_13
dal 19 aprile 2011 quanto alla ricorrente;
Parte_7
dal 30 novembre 2023 quanto alla ricorrente;
Parte_8
2) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
35 3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per la determinazione delle somme complessivamente spettanti ai ricorrenti in ragione del suddetto accertamento, con ogni ulteriore conseguenza;
4) spese al definitivo;
5) fissa termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione
Milano, 09/07/2025
Il giudice
FR IO
36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa FR IO, in funzione di giudice monocratico del
Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 6528/2024 R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
e ,
[...] Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Ichino e Fatima Serrar, domicilio eletto in Milano, via Mascheroni n. 31,
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico De Feo, Marco Marazza e
UC Massimo Failla, domicilio eletto in Milano, piazza A. Diaz n. 6,
e contro
CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Omodei Zorini, domicilio eletto in
Milano, via Savarè n. 1,
- RESISTENTE – Oggetto: retribuzione.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno convenuto in
[...] Parte_7 Parte_8
giudizio Controparte_3 CP_1
e perché venissero accolte le seguenti domande: “accertare e dichiarare CP_2
il diritto dei Ricorrenti di percepire per il passato gli emolumenti retributivi di cui agli artt. 15 e 17 del Contratto collettivo applicabile, connessi con il possesso e l'esercizio dell'abilitazione APS/RAD, secondo la tabella prodotta come doc. 18, o per la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi,
rivalutazione e accessori come per legge, nonché il diritto a continuare a percepire la detta indennità, ricorrendone il presupposto del possesso ed esercizio dell'abilitazione APS/RAD, per la parte restante del rapporto di lavoro;
2) conseguentemente condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento ai Ricorrenti delle somme dovute loro per il suddetto titolo, secondo la stessa tabella allegata come doc. 18, o le diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condannare, conseguentemente, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi in relazione alle differenze retributive di cui sopra, oppure al risarcimento del danno pensionistico conseguente all'omissione;
4) con il favore delle spese di lite, oltre spese generali al 15%, di cui si chiede la distrazione a favore dei sottoscritti Legali.
2 I ricorrenti, tutti Controllori del Traffico Aereo (C.T.A.) alle dipendenze di hanno esposto: CP_1
1) di avere conseguito in un primo tempo l'abilitazione al controllo di area di sorveglianza (ACS), che presso la sede operativa di Milano
della Società costituisce l'abilitazione-base;
2) di avere conseguito successivamente l'abilitazione ulteriore, di contenuto professionale più elevato, per il controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS).
La titolarità di entrambe le abilitazioni/specializzazioni di unità
Contr Contr operativa, e da parte degli interessati, non è contestato in causa.
I ricorrenti hanno inoltre esposto di avere svolto e di continuare a svolgere continuativamente in via ordinaria e contemporanea sia l'attività oggetto della prima abilitazione (ACS), sia quella oggetto della seconda (APS).
Contr Hanno precisato come l'attività correlata all'abilitazione non
Contr costituisce una “specializzazione” rispetto all integrando piuttosto una diversa e ulteriore esplicazione professionale, per oggetto e contenuto, che richiede un addestramento specifico e aggiuntivo.
Ciò malgrado, i ricorrenti hanno ricevuto soltanto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo (indennità di controllo di cui all'art. 17 ed elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 15) per lo svolgimento della prima attività e non quello previsto per lo svolgimento della seconda, essendo stato sempre praticato dalla società
datrice l'assorbimento del secondo nel primo.
3 I ricorrenti avevano inizialmente tentato una rivendicazione stragiudiziale cui la società datrice non aveva dato seguito;
da ciò, la necessità di instaurare il presente giudizio, volto a ottenere il pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti.
si è costituita ritualmente, spiegando ampie difese, così CP_1
sintetizzabili:
a) l'interpretazione degli articoli 15 e 17 del CCNL era stata oggetto di una circolare aziendale emanata il 3 aprile 2015 (Prot. RU/0080611),
allegata al CCNL all'epoca vigente, che non prevedeva il cumulo,
bensì l'assorbimento tra le due indennità in questione: “Per quanto riguarda l'abilitazione CTA, di norma si fa riferimento a quella più alta prevista presso la sede e posseduta dal dipendente.”;
b) quanto previsto nella suddetta circolare avrebbe costituito un trattamento di maggior favore per i CTA impegnati nello svolgimento di entrambe le attività oggetto delle due abilitazioni, poiché in questo modo i periodi impegnati nello svolgimento dell'attività cui corrispondeva l'indennità di minore importo (APS) venivano retribuiti con l'indennità di importo maggiore (ACS);
c) in ogni caso, l'interpretazione e applicazione degli articoli 15 e 17 del
CCNL contenuta nella citata circolare RU/0080611 del 2015 sarebbe stata convalidata dal comportamento concludente delle Parti
firmatarie del contratto collettivo stesso, le quali avrebbero sempre prestato acquiescenza a quella prassi applicativa fin dal 2008, data di stipulazione del primo contratto che aveva previsto le due indennità;
d) detta prassi applicativa avrebbe comunque costituito un uso aziendale favorevole ai dipendenti interessati.
4 Si è costituito ritualmente chiedendo di accertare, in caso di ritenuta CP_2
sussistenza dei relativi presupposti, la retribuzione imponibile riconducibile al periodo interessato.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali e dell'acquisizione –
concordata con la difesa di entrambe le parti - del verbale di sopralluogo,
delle deposizioni testimoniali di cui al procedimento “gemello” n.
4827/2024 R.G., della memoria attorea di costituzione nell'ambito di giudizio di appello pendente avverso sentenza milanese n. 4444/2024,
favorevole ai lavoratori e di note difensiva di replica da parte di la CP_1
causa è stata discussa e decisa.
Ciò posto, sulla questione in esame, giudici di questa Sezione hanno già
avuto modo di pronunciarsi in modo, sin qui, antitetico (sent. n. 3386/024
dott. di rigetto del ricorso;
sent. parziale n. 4444/2024 e 395/2025 Per_1
est. dott.ssa Martini, di accoglimento del ricorso).
Chi scrive, a sua volta, ha già avuto modo di valutare – in senso sfavorevole ai ricorrenti – contenzioso analogo (R.G. 1749/2024) ma non totalmente sovrapponibile al presente, in ragione della diversa prospettazione in fatto che ha qui giustificato anche un iter processuale differente.
La vicenda, inoltre. risulta essere stata sottoposta al vaglio anche di altri
Tribunali che si sono, a loro volta, variamente pronunciati (Trib. Roma
sent. n. 1527/2023 in senso favorevole ai ricorrenti, con successiva riforma da parte della C. App. Roma, sent. n. 2393/2024; Trib. Venezia n. 424/2024
in senso contrario ai ricorrenti).
Si è dunque ben lungi dal poter fare affidamento su un'interpretazione consolidata da parte dei giudici di primo grado.
5 Doverosamente chiarito tale aspetto e venendo al merito, i ricorrenti hanno dunque sostenuto di essere non solo titolari di entrambe le abilitazioni ma – appunto - di esercitarle in modo simultaneo e non sequenziale, risultando quindi – anche per tale motivo – giustificata la rivendicazione, da parte loro, del pagamento della doppia indennità.
Con riferimento a detto specifico profilo, sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste di parte ricorrente “…di professione controllore del Tes_1
traffico aereo dal 1989.
Lavoro a Linate dal 19 aprile 1994; esplico mansioni di controllore del traffico aereo con funzioni di capo sala.
Sono quadro operativo.
Non ho fatto causa alla società.
Conosco tutti i ricorrenti personalmente.
Ho modo di lavorare con loro, sono il loro responsabile nel momento in cui entro in sala, a capo della sala operativa. Lavoro insieme a loro per 16 – 17 giorni al mese, come da turni.
La ricorrenza con cui lavoro con loro si concatena con i turni degli altri colleghi.
In media, lavoro con le parti ricorrenti circa 6 – 8 volte al mese.
Contr Contr Ho conseguito le abilitazioni e
Ho modo di esercitare queste abilitazioni ogni giorno del mio lavoro.
Esercito queste abilitazioni in qualità di capo sala e supervisore. Ogni qual volta prendo servizio, per avere queste abilitazioni, ho l'autorità di esercitare il ruolo di capo sala e supervisore.
Successivamente, a queste abilitazioni, il personale che lavora nelle postazioni oltre alle abilitazioni ottiene le specializzazioni di unità operativa.
6 Contr Contr Queste specializzazioni comprendono l'abilitazione e la hanno in più la frequenza di lavoro in una specifica porzione di spazio aereo;
funzione che hanno acquisito con addestramento specifico.
L'applicazione di queste abilitazioni avviene in funzione del settore in cui il controllore si trova a lavorare;
alcuni settori contemplano il possesso di entrambe le abilitazioni per poter esercitare la funzione di controllore;
altri settore ne contemplano solo una.
All'occorrenza, al controllore di volo può essere richiesto contemporaneamente di occuparsi sia dei voli in sorvolo che dei voli in arrivo o in partenza.
In concreto, abbiamo davanti un monitor;
il radar ci predispone gli aerei che stanno volando in quel preciso istante;
dal radar acquisiamo le informazioni relative alla posizione reciproca di ciascun aereo;
considerando le esigenze di ogni volo (partenza, destinazione, necessità di sorvolo al di fuori dell'area), mettiamo in correlazione le traiettorie di ciascun volo applicando le velocità di spostamento e i livelli di volo utilizzati, e impartiamo istruzioni al fine di consentire che ciascun volo possa proseguire nel suo percorso avendo garantito la sicurezza e l'incolumità di chi viaggia e la speditezza del flusso del traffico aereo.
Nello specifico, quando il controllore identifica che due o più traiettorie sono potenzialmente in conflitto, decide di applicare attraverso istruzioni e autorizzazioni una separazione al fine di evitare la collisione tra due o più
aeromobili.
La porzione di ciascun volo si mette in correlazione dinamica con il percorso di altri voli nella stessa area e l'istruzione impartita ad un volo che potenzialmente è
controllato attraverso le competenze di avvicinamento (APS) ha ripercussioni su un volo controllato potenzialmente dalle competenze relative alla funzione ACS.
Contr ADR: la prima istruzione che viene data applicando l'abilitazione ad
Contr esempio, dedicata al volo che si trova in area nella realtà, per la correlazione
7 Contr con il volo che si trova in area consente di applicare una separazione al
Contr traffico che richiede la specializzazione
Data la commistione e compresenza di numerosi aerei nella stessa area è
fondamentale esercitare contemporaneamente le due abilitazioni, rivolte a tutto il traffico di competenza.
L'assegnazione di un controllore ad un settore che richiede l'esplicazione di una sola abilitazione piuttosto che di entrambe dipende dall'aver queste abilitazioni/specializzazioni in corso di validità e poi in base all'organizzazione del lavoro, prestabilita dal reparto che si occupa di predisporre i turni.
Predisposti i turni, il caposala e il supervisore hanno il potere di mutare questa distribuzione in funzione delle mutate esigenze di traffico.
L'esigenza è quella di poter assorbire tutta la quantità di aerei che chiedono di poter volare.
La configurazione della sala operativa deve avere la capacità di soddisfare questa domanda.
Il mutamento di settore di assegnazione può avvenire in media per il 20% - 30%
dell'attività lavorativa mensile;
può anche capitare che in un mese non succeda mai.
La combinazione è promiscua, in funzione delle abilitazioni possedute;
può
succedere di spostarsi da un settore ad un altro che richiedono entrambi due abilitazioni o da uno che ne chiede una singola ad uno che necessita della doppia o viceversa.
ADR: normalmente, il personale con più specializzazione è schierato nei settori che chiedono la doppia abilitazione. Tutti i ricorrenti di cui mi è stato letto il nome fanno parte del personale più specializzato al quale mi sto riferendo”.
Teste di parte resistente “…di professione dirigente Testimone_2
presso sono in dal 1994; dirigente dal 2012. Sono dirigente CP_1 CP_1
8 dell'area operativa, mi occupo di controllo del traffico aereo. La mia sede di lavoro
è a Roma, in via Salaria.
Sono stato controllore del traffico dal 1990 fino al 2012.
Contr Sono stato direttore dell' di Milano, centro di controllo area, dal 2012 al
2019.
Contr Contr Ho conseguito le abilitazioni e che ho esercitato nel mio lavoro.
Conosco tutti i ricorrenti, erano miei sottoposti, ero il direttore del centro dove loro lavoravano.
Contr Contr Nell'ambito del turno di lavoro, succede che le abilitazioni e vengano esercitate contemporaneamente.
Lo spazio aereo del centro di Milano è suddiviso in elementary sectors;
i quali a loro volta, uno o più di loro, compongono i settori operativi.
A loro volta, questi settori operativi possono essere tutti aperti oppure può
succedere che un settore venga chiuso e accorpato ad un altro. Quindi, può
succedere che dei settori dove lo spazio aereo è classificato in un determinato modo, come la TMA di Milano (terminal aereo), in cui viene erogato il servizio
Contr APS, siano accorpati a dei settori in cui viene erogato il servizio
A seconda dello spazio aereo in cui l'aeromobile si trova, il controllore offre il
Contr Contr servizio o il servizio
Contr Prima si parla con un aereo che mi chiede il servizio e glielo offro e
Contr poi parlo con un aereo che mi chiede il servizio e glielo offro;
è
sequenziale
È come un medico che ha due specializzazioni e che opera due pazienti;
non può
agire in contemporanea ma in sequenza.
ADR: il controllore di volo può essere assegnato anche a postazioni che richiedono una sola abilitazione;
questo può accadere anche durante lo stesso turno;
ad esempio, in un turno che dura 8 ore, il controllore può essere impiegato in un
9 Contr settore che richiede solo l'abilitazione e poi in un altro che richiede
Contr l'abilitazione e poi un altro ancora che le richiede entrambe.
ADR: non ricordo più le specializzazioni dei ricorrenti ma quello che ho detto vale per tutti;
questa possibilità di assegnazione a postazioni che richiedono abilitazioni diverse è sempre esistita e avviene tuttora.
ADR: di norma i controllori che hanno maggiore specializzazione vengono assegnati ai settori che richiedono entrambe le abilitazioni ma può anche accadere,
a seconda delle persone che sono di turno quel giorno e del modo in cui la sala viene riconfigurata in base al traffico aereo, che il controllore con più abilitazioni venga assegnato al settore in cui è richiesta una sola abilitazione perché lì ci sono più aerei da controllare.
DR: il controllore gestisce, ad esempio, il decollo per step successivi;
l'aereo raggiunge la sua altitudine di crociera, ad esempio dopo 20 minuti;
può essere che a quel punto, si prospetti, in ipotesi, una situazione di possibile collisione con un altro aereo in volo ma questa valutazione non viene fatta al momento del decollo;
a quel punto, però, subentra un altro controllore che non è più quello che ha gestito il decollo. Se il potenziale conflitto avviene all'interno di uno spazio aereo APS, il controllore esercita l'APS; se il potenziale conflitto avviene in uno spazio aereo
ACS il controllore esercita l'ACS. Preciso che sono anche diversi i metodi di
Contr Contr separazione applicabili per il controllo d'area e per il controllo d'area
Contr
Nell'APS le separazioni sono ridotte rispetto all' relativamente alla TMA di
Milano due aeroplani non possono avvicinarsi sullo stesso livello a una distanza inferiore a tre miglia nautiche.
Mentre risponde alla domanda il teste proferisce la frase: “Ho letto nel ricorso…”
Il giudice chiede al teste se abbia avuto modo di leggere il ricorso.
Il teste, dopo alcune risposte elusive, dichiara: “Non ho letto il ricorso, mi sono espresso male”.
10 ADR: “se il controllore di volo si accorge di un potenziale conflitto tra aerei
Contr situati in settori diversi, di cui uno richiedente l'abilitazione e l'altro
Contr l'abilitazione decide autonomamente come intervenire;
mi riporto a quanto ho riferito prima.
ADR: mediamente nel corso di un turno di 8 ore a Milano, la sala operativa gestisce una quantità variabile, a seconda del periodo dell'anno, da un minimo di
1000 voli al giorno a un massimo di 3500. Nell'ambito di ciascuno turno, si va un minimo di 30 persone per turno ad un massimo di 60, che si raggiunge nel periodo estivo;
nel turno notturno ci sono meno persone.
Ogni giornata lavorativa è normalmente suddivisa in tre turni: mattina pomeriggio e notturno, poi ci sono dei turni che vanno a cavallo tra mattina e pomeriggio.
Direi in base alla mia esperienza che in ciascun turno i controllori in possesso di entrambe le abilitazioni sono circa il 30%.
ADR: sul monitor che il controllore ha davanti a sé compaiono
Contr Contr contemporaneamente settori che richiedono l'abilitazione che la .
ADR: è vero che in una analoga vertenza sono comparso in udienza come procuratore speciale di . CP_1
Teste di parte ricorrente : “…di professione controllore del Testimone_3
traffico aereo dal 2005 in in precedenza in Aeronautica Militare;
lavoro a CP_1
Milano Linate.
Sono in causa con sono in appello. CP_1
Il giudice legge integralmente al testimone la deposizione dallo stesso resa in data
7 aprile nell'ambito del procedimento n. 4827/2024 R.G dott.ssa MARTINI e gli si chiede se la confermi.
Il teste dichiara: “Confermo integralmente la mia deposizione. ADR: preciso che,
come militare, ho lavorato per 10 anni a RO;
poi, sono stato mandato da
11 a gestire il passaggio del centro di controllo di RO - che era militare - a CP_1
per altri due anni. CP_1
Su Milano, non lavoro nei settori che gestiscono RO.
Lo spazio aereo di RO seguiva la logica della costruzione e degli spazi aerei del servizio fornito al loro interno. Stiamo parlando di uno spazio aereo denominato
CTR e il servizio fornito è l'APS cioè l'avvicinamento. Lo spazio aereo di riferimento e il servizio fornito al loro interno seguivano la logica di uno spazio –
un servizio che ritroviamo nel settore ES0.
Da che abbiamo portato a Milano il servizio di RO, ha organizzato la CP_1
fruizione dei servizi accorpandoli EE1 e ES0, per cui abbiamo creato un settore,
due spazi aerei e due servizi.
Contr In origine, nello spazio del CTR di RO si forniva solo il servizio cosa che noi avremmo ancora oggi se l'ES0 fosse ancora aperto. Siccome per standard l'EE1 e l'ES0 sono accorpati, il controllore, oggi, fornisce entrambi i servizi.
In precedenza, se, un aereo passava sullo spazio aereo di RO veniva fornito solo l'APS, cosa che si verificherebbe anche oggi se l'ES0 fosse sempre aperto.
Ieri ho lavorato e l'ES0 è stato aperto alle 22 locali.
Io ho preso servizio alle 14 locali.
Contr ADR: la regola nei CTR è di fornire il servizio infatti, l'ES0 nel CTR di
RO fornisce il servizio APS”.
Teste di parte resistente “…di professione dirigente dal Testimone_4
2011; lavoro per dal 1988. CP_1
Il giudice legge integralmente al teste la dichiarazione dallo stesso resa nell'ambito del procedimento n. 4827/2024 R.G. DOTT.SSA MARTINI e gli chiede se la confermi. Il teste dichiara: “Confermo integralmente la deposizione che mi è stata letta.
12 ADR: l'abilitazione si consegue a seguito di corso di studi;
successivamente si parla solo di specializzazioni che si conseguono solo nell'ente di appartenenza;
in tale ente ogni controllore può avere più di una specializzazione;
in base alla stessa viene schierato nel settore di riferimento;
essendoci più settori può capitare che i controllori esercitino in posizioni differenti.
tiene conto della ciclicità per garantire il mantenimento delle CP_1
specializzazioni.
Normalmente le abilitazioni vengono mantenute tutte esercitandole con le relative specializzazioni riportate in licenza che è il titolo abilitante.
ADR: prima dell'accorpamento di RO con Linate, i controllori in servizio a
RO garantivano assistenza sia per l'avvicinamento che per i sorvoli contenuti
Contr all'interno dello spazio aereo di competenza con abilitazione che risulta sufficiente;
questo vale tuttora per tutti gli avvicinamenti sia civili che militari d'Italia; varrà la stessa cosa per altri spazi aerei che stiamo prendendo per piano industriale”.
Come già rammentato, nell'ambito del procedimento “gemello” n.
4827/2024 R.G., la giudice assegnataria, dott.ssa Martini, ha proceduto a ispezione dei luoghi e a prove orali, incombenti le cui risultanze sono state qui acquisite, sull'accordo delle parti e che di seguito si riportano:
“…Oggi, 7 Aprile 2025 avanti il Giudice designato, dott.ssa Julie Martini, presso
Contr il Centro di controllo d'area ( di Milano di ubicato CP_1
all'aeroporto di Linate, sono comparsi:
per i ricorrenti: personalmente con gli avv.ti Aloisi ed Ichino, il Tes_5
quale fa presente che il teste di parte ricorrente è attualmente ricorrente in altro analogo giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Milano;
per : l'avv. De Feo e L'avv. D'Aversa e i procuratori speciali Fabrizio CP_1
NA e PA NA;
13 Viene introdotto un teste di parte ricorrente che…dichiara: Testimone_3
“…Lavoro per come CTA dal 2005 sempre a Linate. I settori sono volumi di CP_1
spazi aerei al cui interno si spostano gli aerei ed ogni settore è competente per una volumetria di spazio aereo. Il settore arrivi e partenze che richiede la doppia
Contr Contr abilitazione e è indicato come settore complesso, quando io lavoro per la giornata ruotiamo su tutte le postazioni, la postazione ha un monitor e il monitor
Contro proietta lo spazio aereo, tranne due e MAR che sono unica abilitazione
APS, ma il personale che impiega al settore arrivi e partenze, che comprende CP_1
Contro
Contr anche i settori e MAR ancorchè prevedano solo l'abilitazione tutto il personale è titolare della doppia abilitazione. Il monitor rappresenta il mio spazio di responsabilità e può proiettare il nostro spazio areo ed il limitrofo, e può essere un settore unico il CTA predispone la rappresentazione in modo di vedere il suo spazio di responsabilità ed uno spazio confinante interagente con lo spazio areo circostante (overlaps), se sono due settori accorpati l'impostazione che il CTA dà
al suo ambito operazionale sarà tale da visualizzare tutti lo spazio relativo ai due settori. A seconda della domanda di traffico la direzione definisce l'impiego del personale, il personale viene impiegato a seconda del tipo di abilitazione che ha e distribuito nella sala operativa. I gruppi di settori sono tre, settori alti, bassi e
Contr arrivi-partenza- avvicinamento. Negli alti e nei bassi serve solo per arrivi-
partenza-avvicinamento entrambe le abilitazioni. Chi viene impiegato ai settori alti e bassi ha un settore di competenza e tendenzialmente passa la sua giornata nelle due posizioni per ciascun settore (coordinatore e controllore di frequenza),
nulla vieta che si possa essere assegnati a altro settore anche del gruppo arrivi-
partenza-avvicinamento sempre che abbia la doppia abilitazione e nella stessa giornata. Mi è capitato poche volte ma capita che il CTA con doppia abilitazione venga spostato in turno da settori bassi (ACS) in settori arrivi – partenze-
avvicinamento (ACS e APS) dipende dall'intensità del traffico aereo che viene
14 gestito dal capo sala in coordinamento con il supervisore che può all'occorrenza e nella gestione del personale e della domanda chiudere la postazione fisica (del settore operativo) e accorpare ad esempio se scema la necessita di personale per il settore basso viene accorpato ad altro basso e a quel punto il dipendente in eccesso al settore basso è stato reimpiegato al settore arrivi- partenze avvicinamento (APS
Contr
. E può anche accadere il contrario. Questo capita non tutti i giorni ma con una frequenza del 10% in totale. Ogni CTA controlla gli aerei del proprio settore e con le informazioni provenienti dal settore accanto se la situazione operativa non lo richiede la responsabilità del volo dell'areo viene trasferita all'altro settore operativo secondo gli standard, se invece la situazione di traffico lo richiede o noi riteniamo che sia necessario, capita spesso, osserviamo il traffico che si avvicina alla nostra area di responsabilità e facciamo un coordinamento tattico con il collega dell'altro settore. il settore arrivi – partenze e avvicinamento (a doppia abilitazione) ha limitrofo la settorizzazione bassa sia lateralmente che verticalmente (ACS). Nella settorizzazione arrivi il mio limitrofo è un settore per
Contr Contr ¾ e ¼ mentre gli altri settori alti e bassi sono tra loro omogenei.
Mentre sto gestendo nel settore arrivi partenze e avvicinamento (APS) un areo posso trovarmi contemporaneamente a gestire un aereo nell'altra parte dello
Contr Contr spazio aereo in cui svolgo abilitazione quindi, io dialogo con un pari
Contr per un areo ma ne gestisco un altro con Come numeri di riferimento posso avere 12/15 area in contemporanea per un massino di 40/50 aerei nell'arco dell'ora.
ADR: preciso che le mie mansioni non si esercitano solo con l'emettere autorizzazioni o istruzioni, la mia mansione è anche di monitoring ovvero osservare che l'equipaggio di volo eserciti correttamente le istruzioni di volo assegnate e questa osservazione ha parametri di riferimento che differiscono dalle fasi di volo, le fasi più critiche sono quelle più vicine al terreno, in tale momento,
15 l'osservazione è fondamentale. Aggiungo che anche la singola autorizzazione data
Contr per un volo in abilitazione è fatta anche con l'osservazione che ho fatto del
Contr traffico aereo nel settore con porzione di abilitazione E per noi CTA con doppia abilitazione questo è un lavoro quotidiano Preciso che anche il personale militare che non ha APS non può più esercitare le sue mansioni nelle fasi di arrivi, partenze e avvicinamento per voli di sua responsabilità, questo a e Per_2
quindi ce ne occupiamo noi. ADR: io ieri sono stato assegnato in turno solo al
Contr settore basso Il mio collega nel settore di fianco con doppia abilitazione ha iniziato come me nel settore basso a singola abilitazione per chiudere la giornata agli arrivi- partenze-avvicinamento a doppia abilitazione e ciò è stato determinato dalle condizioni atmosferiche che hanno imposto operazioni particolarmente complesse e il personale che da registro dell'impiego era stato previsto alla sala arrivi- partenze avvicinamento avrebbe sfortato i tempi di lavoro e questo ha richiesto un riforzo su quella articolazione.
ADR: le fasi di mansioni APS si svolgono nella fase finale (avvicinamento) e fase
Contr iniziale (decollo) più si sale e poi si arriva all'utilizzo dell'abilitazione se noi avessimo un solo volo da monitorare l'utilizzo della abilitazione sarebbe effettivamente in sequenza ma quello che noi facciamo è una osservazione più
ampia di tutto lo spazio aereo con aerei che si trovano in fasi differenti e che richiede l'esercizio di abilitazioni differente.
ADR: io dal 2017 ho iniziato ad avere sulla mia licenza il riconoscimento e la
Contr titolarità della doppia abilitazione APS e preciso che presso solo dal CP_1
2017, prima con l'aeronautica avevo indicato in libretto entrambe e quando sono passato in nel 2005 mi ha detto che non riconosceva l'abilitazione CP_1 CP_1
APS a Milano.
ADR: TCL è una specializzazione e non abilitazione, che si assegna quando il controllore esercita in area terminale, a Milano sosteneva che ci fosse solo CP_1
16 Contr abilitazione con specializzazione TCL per il settore arrivi – partenze –
Contr avvicinamento, noi prima del Regolamento europeo avevamo indicato solo e
E facevamo le stesse cose. ADR: di regola l'organizzazione della sala CP_8
operativa è un monitor che proietta lo spazio areo di competenza per avvicinamento con abilitazione APS (RO TI e Ghedi) – ES0; di fianco altro Monitor con addetto con doppia abilitazione PLN e alla sua destra terzo settore solo ACS EE1. Questi tre settori sono considerati RO, di regola accorpa il primo ed il terzo che ho detto (ES0 e EE1), quando dico di regola CP_1
intendo dire che la frequenza è quasi del 90% del tempo. Il Coordinatore deve essere sempre presente in sala operativa perché nel suo ruolo è quello che all'occorrenza svolge il coordinamento dei settori. In questi tre settori CP_1
assegna solo personale a doppia abilitazione per la frequenza con cui vengono accorpati, perché altrimenti non sarebbero rispettati i limiti di impiego del personale. Questa modalità operativa si replica anche per TO con altri acronimi. In entrambe RO e TO all'occorrenza si possono accorpare i settori o lasciare separati. L'articolazione “arrivi e partenze”, sono 8 monitor circa, dove il personale impiegato è con doppia abilitazione obbligatoria, salvo
Contro e MAR che sono settori che richiedono solo APS. Quando opero in questa articolazione posso svolgere le mie mansioni o un settore a unica abilitazione o a doppia. Io ruoto in turno in tutte le postazioni e per tale ragione tutti noi abbiamo la doppia abilitazione e dobbiamo averla altrimenti rischieremmo di non poterci
Contro sedere alla postazione, anche tenuto conto che MAR e sono settori che
Contro vengono aperti più di rado. MAR e sono quasi sempre accorpati a settore
ASW che è a doppia abilitazione obbligatoria.
ADR: quando i settori sono accorpati compare tutta l'area nella sua interezza per l'esercizio dell'uno e dell'altra.
17 ADR: esiste un registro operativo di sala che tiene traccia di tutte le configurazioni della sala operativa per il tempo impiegato come ho spiegato…
Viene introdotto un teste di parte resistente he, letta la Testimone_4
formula di rito, sulle generalità dichiara: “sono Persona_3
sono dipendente di dal 1988, sono stato CTA a Milano dal 1988 al 1996 e CP_1
da qualche anno non esercito più, da circa 7 anni, attualmente sono dirigente di
Contr Milano da tre anni. Io quando ho operato come CT avevo tutte le abilitazioni
Contr Contr comprese e e TCL. TCL è abilitazione perché era riportata in licenza e l'avevo conseguita dopo un corso. Io ho operato come CTA prevalentemente a
Roma dal 1996 fino a tre anni fa per poi venire a Milano come dirigente. Io oltre ad essere dirigente operativo lo sono anche amministrativamente. Nel dettaglio io non mi occupo di elaborare i turni di cui si occupa l'ufficio preposto (ufficio rostering) che si avvale di alcune persone di consulenza del centro, Support
Office, in base al personale che abbiamo disposizione, ma anche settimanalmente all'occorrenza vengono rielaborati questi turni. A tale ufficio Support Office da un anno circa abbia dato la diretta responsabilità di verificare che ogni controllore eserciti coerentemente la propria specializzazione, per regolazione nostra interna dobbiamo fare un minimo di numero di ore per mantenere la singola specializzazione e ciò serve a garantire che non vegano perse e questo viene fatto di concerto con l' . Io firmo giornalmente tutti i turni. Io in sala Controparte_9
operativa ci entro tutti i giorni. RO è un settore con abilitazione APS (ES0)
Contr con fino a tre postazioni, per operare EE1 serve abilitazione è un settore che può risultare combinato a ES0 in alcuni momenti della giornata, è determinato
Cont dal calo della richiesta che prevede un accorpamento. è come fosse il coordinatore del settore che ha le stesse specializzazioni del collega che ha il ruolo di controllore esecutivo devono esserci sempre sul settore, non è mai capitato a
Contr Contr Milano ACC che il venisse inserito in turno un planner e e il
18 Contr controllore executive. In Milano sono CTA circa 270 persone, di questi circa
Contr Contr una novantina hanno e perché devono poterla usare ai settori arrivi, gli
Contr Contr altri le hanno e o solo una delle due, un gruppo consistente ha solo
Contr
I turni sono tre, mattino, pomeriggio e notte. In media ci sono circa una quarantina di CTA e il numero di postazioni totali in sala non le conosco. Presso
postazione RO ce ne sono due o tre postazioni. Anche TO è uguale.
L'Arrivi è composto da un team di controllori dedicato per spazio aereo con l'aggiunta di un paio di PLN e un supervisore dedicato, in totale agli arrivi sono
6/ 7 CTA oltre PLN e supervisore. Alla Linea “settori bassi” operano almeno due settori EST e due settori OVEST e almeno due CTA per settore, linea “settori alti” uguale a specchio. Questa è la configurazione base. Ad esempio, se vi sono avverse condizioni climatiche o per scioperi degli Stati confinanti noi sappiamo che dobbiamo rafforzare alcuni settori, se a OVEST sappiamo che ci passano poco ne apro altri sulla parte EST. Le postazioni sono fisse e il traffico oltre un certo limite non può andare e se ci sono troppi aerei vengono messe restrizioni.
In altre situazioni noi mettiamo personale che si può gestire anche per far fronte a incrementi in certi settori.
Se la programmazione dei turni è fatta bene capita poco ma d'estate è più
frequente che ci siano variazioni rispetto ai turni pianificati. Al settore arrivi-
Contr partenze ci sono controllori che esercitano APS e possono avere anche Su
Contr Contr otto posizioni “settore arrivi” si esercita la e in alcune piccole porzioni
Contr di spazio areo sarebbe sufficiente avere anche rimandendo nel settore stesso.
Nel nostro lavoro nello spazio areo volato in quel momento viene fornito lo specifico servizio. Il controllore sul monitor avanti a sé ha tutto lo spazio aereo di
Contr Contr competenza che può richiedere competenze e Non mi è mai capitato di
Contr mettere al settore arrivi CTA con solo APS o vengono messi CTA con
Contr Contr Contr entrambe, è la base per fare il controllore qui a Milano mentre è
19 una specializzazione per esercitare settori di avvicinamento (anche arrivi). Di
notte può capitare che il settore avvicinamento (RO o TO) vengo accorpato con il settore basso. in caso di mutamento del traffico aereo può spostare il CP_1
personale in sala operativa in base alle specializzazioni che ha e possedute in
Contr licenza dal singolo CTA, ad esempio gli ultimi arrivati se non c'è traffico e posso accorpare i due settori EST e OVEST non lo faccio perché non posseggono
Contr entrambe. Quando il traffico diminuisce il settore con abilitazione può essere
Contr combinato con il settore basso che è
Contr ADR: per settore basso e alto serve e si esercita e per RO 0 e TO 0 e arrivi e partenze APS. I controllori che sono muniti di APS e ACS possono essere adibiti a turno di servizi in cui si esercita una sola abilitazione. I Settore EE1 e
ES0 (RO) come gli omologi di TO vengono accorpati di frequente,
mediamente uno o due volte al giorno una volta sul turno di mattino o pomeriggio e una di notte sicuramente.”
…Il giudice, gli avvocati e i testimoni entrano nella sala PSA per visionare il monitor che replica quanto sta avvenendo nella sala operativa, prendendo visione a monitor della operatività del settore E1 in accorpamento al settore ES0
(VERONA).
Si passa in sala operativa prendendo visione anche delle postazioni, attualmente in turno, si vede che WN0 e accorpato con WN1 e tra loro accorpati CP_11
anche al settore ASW. I procuratori delle parti chiedono fissarsi udienza per la decisione della causa”.
Alla luce delle deposizioni che precedono e di quanto accertato in sede di sopralluogo, nell'ambito del procedimento “parallelo”, n. 482772024 R.G.
(“…Lo scrivente giudice ha constatato personalmente l'accorpamento di detti settori, il che appare significativo nella misura in cui è abbastanza evidente il fatto che all'occorrenza e in base alle esigenze di traffico aereo, frequentemente e CP_1
20 nell'arco della stessa giornata, può procedere agli accorpamenti dei settori a doppia abilitazione obbligatoria ACS e APS (come WN1 e EE1 o ancora ASW) a settori a sola abilitazione APS (WN0, ES0, MAR o MAP), unicamente per il fatto che i controllori abbiano la doppia abilitazione, beneficiando palesemente del fatto che taluni CTA abbiano il possesso di entrambe le abilitazioni, il che consente ad di chiudere la postazione (settore) a singola abilitazione APS che verrà CP_1
Contr Contr presa in carico e gestita dal CTA con la doppia abilitazione e rif. pag.
36 sent. 2260/2025, est. dott.ssa Martini), può ritenersi accertato in causa che le due abilitazioni di cui si controverte possano essere e – di fatto -
siano esercitate dai CTA in modo contemporaneo e non sequenziale,
profilo che non era stato allegato né, ovviamente, provato – nei termini qui approfonditi - nel precedente giudizio, deciso da chi scrive.
Invero, i testimoni hanno dato atto, che, contrariamente a quanto prospettato in causa da i settori (vale a dire i volumi di spazio CP_1
aerei nei quali si spostano gli aerei) possono anche essere accorpati,
trovandosi frequentemente i CTA muniti di entrambe le abilitazioni a gestire, in contemporanea, tanto un settore alto o basso (vale a dire un settore per i quale occorre l'abilitazione ACS) che un settore “arrivi-
partenze-avvicinamento” per il quale occorrono entrambe le abilitazioni.
Al contempo, è ordinaria routine che un CTA con doppia abilitazione, nel corso dello stesso turno, venga spostato dal capo sala – d'intesa con il supervisore - da un tipo di settore ad un altro.
I settori, peraltro, sono tra loro confinanti e questo spiega e giustifica l'assunto testimoniale secondo cui - mentre si sta gestendo un settore APS
Contr
- ci si può trovare, al contempo, a seguire anche un settore con operatività contemporanea che può arrivare a 12 – 15 aero veicoli.
21 E questo “è un lavoro quotidiano” (teste di parte ricorrente e Testimone_3
a sua volta parte ricorrente nel procedimento n. 4827/2024 R.G.).
Peraltro, anche il teste di parte ha riferito che “Il CP_1 Testimone_4
controllore sul monitor avanti a sé ha tutto lo spazio aereo di competenza che può
Contr Contr richiedere competenze e Non mi è mai capitato di mettere al settore
Contr Contr Contr arrivi CTA con solo o vengono messi CTA con entrambe, è la base
Contr Contr per fare il controllore qui a Milano mentre è una specializzazione per esercitare settori di avvicinamento (anche arrivi).
Di notte può capitare che il settore avvicinamento (RO o TO) vengo accorpato con il settore basso.
in caso di mutamento del traffico aereo può spostare il personale in sala CP_1
operativa in base alle specializzazioni che ha e possedute in licenza dal singolo
Contr CTA, ad esempio gli ultimi arrivati se non c'è traffico e posso accorpare i due settori EST e OVEST non lo faccio perché non posseggono entrambe. Quando il
Contr traffico diminuisce il settore con abilitazione può essere combinato con il
Contr Contr settore basso che è ADR: per settore basso e alto serve e si esercita e per
RO 0 e TO 0 e arrivi e partenze APS. I controllori che sono muniti di APS
e ACS possono essere adibiti a turno di servizi in cui si esercita una sola abilitazione. I Settore EE1 e ES0 (RO) come gli omologi di TO vengono accorpati di frequente, mediamente uno o due volte al giorno una volta sul turno di mattino o pomeriggio e una di notte sicuramente.”
Accertato, quindi, che l'esercizio contemporaneo delle abilitazioni costituisce la regola della prestazione lavorativa dei CTA, occorre ora muovere dal dato contrattuale e in particolare,
dall'interpretazione degli artt.15 e 17 del CCNL del Settore del Trasporto
Aereo Servizi ATM Diretti e Complementari 2014-2016, rubricati,
22 rispettivamente “elemento aggiuntivo della retribuzione” e “indennità di controllo”.
Ai sensi dell'art. 15, il CCNL riconosce ai controllori del traffico aereo, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione, differenti importi lordi mensili, variabili in relazione alla categoria, abilitazione CTA e sede;
precisamente:
ACS – 485,00 €
ACP – 220,00
€ APS – 190,00 €
ADI/RAD – 170,00 €
APP, ADI, ADV – 100,00 € Fiumicino, Linate e Malpensa – 250,00 €
Responsabili di centri aeroportuali tipologia D – 190,00 €.
È pacifico in causa che tutti i ricorrenti siano titolari sia di abilitazione approach control surveillance (APS) che di abilitazione area control surveillance (ACS).
Parimenti pacifica è la differenza tra le due abilitazioni, come delineata dal
Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015, nei paragrafi ATCO.B.010 e ATCO.B.015 (doc. 3 fasc. ric.).
In particolare, al punto “ATCO.B.010 Abilitazioni dei controllori del traffico aereo “lettera a) si prevede: “le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire”,
precisandosi - al punto 4) che il controllo di avvicinamento con sorveglianza
(APS, approach control surveillance) [indica] che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito con l'ausilio di apparati di sorveglianza.
Contr Al punto 6) si rinviene che “il controllo di area con sorveglianza ( area control surveillance) [indica] che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi
23 di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l'ausilio di apparati di sorveglianza.
Lo stesso in memoria di costituzione, dà sostanzialmente atto della CP_1
diversità tra le due abilitazioni riconoscendo che i ricorrenti “all'interno della sala operativa del centro di controllo radar, possono essere infatti adibiti indifferentemente su:
· i seguenti settori di gestione dei sorvoli e traffico di scorrimento ove viene
Contr esercitata la sola abilitazione WN1/EXE, WN2, WN5, WS1, WS2, WS3,
WS5, WS7, CE2, EE1/EXE, ES1, ES2, ES3, ES5, ES7, EN2, EN5;
· una delle 8 Articolazioni Settoriali del Settore ARR;
in tale attività:
- per quanto riguarda gli aeromobili in arrivo, questi vengono sequenziati per l'atterraggio presso gli aeroporti ed in questo caso:
su 6 Articolazioni Settoriali (ANE; ANW;
ADE; LAR;
ASW; DCP), ove il controllore esercita le abilitazioni secondo un principio di sequenzialità, mentre sulle altre 2 Articolazioni Settoriali (MAR; MAP) viene esercitata la sola abilitazione APS;
- per quanto riguarda gli aeromobili in partenza:
su 6 Articolazioni Settoriali (ANE; ANW;
ADE; LAR;
ASW; DCP), vengono sequenziati gli aeromobili in partenza per il decollo dagli aeroporti con esercizio delle abilitazioni secondo un principio di sequenzialità, mentre sulle altre 2
Articolazioni Settoriali (MAR; MAP) viene esercitata la sola abilitazione APS;
· su una delle 4 Articolazioni Settoriali dei Settori di Avvicinamento (EE1/PLN;
ES0/EXE; WN1/PLN; WN0/EXE); in tale attività:
- per quanto riguarda gli aeromobili in arrivo, questi vengono sequenziati per l'atterraggio presso gli aeroporti e in questo caso:
su 2 Articolazioni Settoriali (EE1/PLN; WN1/PLN) il controllore esercita entrambe le abilitazioni secondo un principio di sequenzialità, mentre sulle altre 2
24 Articolazioni Settoriali (ES0/EXE; WN0/EXE) viene esercitata la sola abilitazione APS;
- per quanto riguarda gli aeromobili in partenza:
su 2 Articolazioni Settoriali (EE1/PLN; WN1/PLN), gli aeromobili vengono sequenziati in partenza per il decollo dagli aeroporti con esercizio delle abilitazioni secondo un principio di sequenzialità, mentre sulle altre 2 Articolazioni Settoriali
(ES0/EXE; WN0/EXE) viene esercitata la sola abilitazione APS”.
Sul fatto che le due abilitazioni siano differenti ed autonome e che consentano al controllore di svolgere la propria attività, a seconda della necessità di sia nei settori di scorrimento sia nei settori di CP_1
avvicinamento, non paiono proprio sussistere dubbi.
Venendo ora all'art. 17 (“indennità di controllo”) del CCNL di riferimento,
Sezione Impianti Strategici, la disposizione recita:
“1. L'indennità di controllo viene corrisposta a tutto il personale operativo non quadro appartenente alle categorie professionali controllori del traffico aereo,
esperti di assistenza al volo e meteorologo che, in possesso della necessaria abilitazione, svolge la propria prestazione in attività direttamente connesse con l'esercizio operativo ed in turnazione periodica e/o avvicendata, articolata su sette giorni settimanali.
2. Al personale operativo, controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo e meteorologo, non quadro impiegato in linea operativa con regime orario
H35 (LO) sono attribuiti, a titolo d'indennità di controllo, i seguenti importi lordi mensili, per dodici mesi l'anno, riportati nella seguente tabella C:
Tabella C
CTA ACS/RAD - ACP 600,00 €;
APS/RAD – ADI/RAD 475,00 €;
APP- ADI - ADV 445,00 € (…)
25 Al personale, controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo e meteorologo, non quadro impiegato in struttura con regime orario H36 (ST) che svolge la propria attività lavorativa funzionalmente connessa con l'esercizio operativo, sono attribuiti, a titolo di indennità di controllo, i sotto elencati importi lordi mensili, per dodici mesi l'anno, commisurati percentualmente agli anni precedentemente effettuati in turnazione su sette giorni settimanali, come rappresentato nella seguente tabella D:
Tabella D (…)
Dal 11° anno a 15 anni compiuti
ACS/RAD - ACP 120,00 €
APS/RAD – ADI/RAD 65,00 €
(…)
dal 16° anno
ACS/RAD - ACP 150,00 €
APS/RAD – ADI/RAD 95,00 € (…)”.
Tali disposizioni, come correttamente sottolinea sono CP_1
rimaste sostanzialmente invariate nei CCNL via via susseguitisi, dal 2008
ad oggi.
Invero, l'art. 17 del CCNL del 2014 riprende testualmente la regolamentazione dell'indennità di controllo già disciplinata a partire dal
2008 (CCNL del 2008 e del 2012: docc. 1 e 3 fasc. e non CP_1
prevede la cumulabilità degli importi ma nemmeno la esclude esplicitamente, prestandosi effettivamente, come anche rilevato nella recentissima sentenza n. 2260/2025 est. dott.ssa Martini, “ad entrambe le interpretazioni prospettate dalle parti”.
argomenta che, nel caso di indennità di trasferimento, le parti CP_1
hanno inteso formalizzare espressamente la cumulabilità.
26 Il corretto rilievo non vale tuttavia a fondare un metodo interpretativo che possa essere indiscriminatamente applicato.
Dunque, l'art. 17 si limita ad elencare le diverse abilitazioni e l'importo lordo mensile, correlato a ciascuna di esse.
Prevede altresì – nell'ipotesi di titolarità dell'abilitazione – che la relativa attività debba essere esercitata effettivamente: chi non la esplica per più di un periodo molto breve (c.d. “impiego minimo in posizione operativa”)
perde l'abilitazione e deve conseguirla di nuovo per poter tornare a svolgerla.
Non è contestato in causa che i ricorrenti svolgano la propria prestazione esattamente nel modo indicato nell'art. 17 del CCNL, cioè “in attività
direttamente connesse con l'esercizio operativo di entrambe le abilitazioni”.
Anche in sede di discussione, la difesa di entrambe le parti si è poi lungamente confrontata sul tema della comune intenzione dei contraenti quale criterio ermeneutico privilegiato nell'interpretazione del contratto,
tenuto altresì conto del comportamento successivo alla stipula.
Chi scrive aveva in precedenza valorizzato la pacifica circostanza che nella
Circolare del 3 aprile 2013, c.d. Allegato 9 del CCNL 2012 – 2014, fosse
Contr stata espressamente esclusa la cumulabilità delle indennità di volo e
Contr
con previsione, invece, di applicare “quella più alta prevista presso la sede e posseduta dal dipendente”.
La previsione in oggetto non sarebbe poi stata superata dalle parti firmatarie del CCNL 2014 – 16.
Peraltro, all'esito delle odierne, mutate prospettazioni, pare prevalere la considerazione della difesa attorea circa il fatto che detto Allegato 9 non sia stato sottoscritto dalle parti sociali contestualmente alla sottoscrizione del CCNL del 23 marzo 2012, ma solo il 3 aprile 2013 dal direttore delle
27 Risorse Umane di dovendosi così escludere la valenza di CP_1
interpretazione autentica della Circolare rispetto alla contrattazione collettiva di settore.
Né si rinviene riscontro in atti del fatto – affermato sempre dall'Ente – che la regolamentazione delle voci economiche ivi prevista fosse stata
“condivisa a livello collettivo”.
Tornando quindi al tema del comportamento concludente delle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale – concludente nel senso della
Contr non cumulabilità delle indennità e APS – fa leva, in CP_1
particolare, sul fatto che nel rinnovo del CCNL stipulato il 25 luglio 2024
la formulazione degli artt. 15 e 17 sia rimasta del tutto inalterata.
Peraltro, come acquisito nel corso del presente giudizio, fino al 2016, nel
Libretto-Licenza dei CTA le due abilitazioni non erano indicate, CP_1
avendo cominciato ad esserlo soltanto nel 2017, quando è entrato in vigore il Regolamento UE 2015 che ha imposto ciò in modo esplicito.
Nel presente giudizio è stato poi affermato e non contestato che lo svolgimento costante e contestuale, da parte dei CTA, delle attività
oggetto di causa (abilitazione ACS e abilitazione APS) sia incominciato soltanto nel corso del 2016, a seguito della riorganizzazione del lavoro dei
Controllori di Volo del Centro Operativo, tra gli altri, di Milano-Linate,
prevista in un piano industriale del 2015 e che solo da quell'anno ha preso a essere progressivamente implementato.
Dunque, la questione qui controversa non era stata affrontata e risolta poiché non ancora emersa.
In quest'ottica, va allora condiviso l'assunto attoreo secondo cui il comportamento tenuto dalle parti collettive tra il 2008 e il 2016 non può
28 assumere rilevanza di specifica manifestazione di volontà negoziale in materia.
Inoltre, con riferimento agli anni più recenti, convince la lettura offerta dalla difesa dei CTA circa il fatto che la clausola collettiva contenuta nell'art. 17 non era stata discussa e pattuita nel corso della negoziazione del rinnovo del CCNL del 2018 poiché gli stessi controllori interessati hanno avuto contezza del fatto di esercitare attività inerenti ad entrambe le abilitazioni solo gradualmente, vale a dire dopo l'entrata in vigore del
Regolamento europeo - e dunque non prima del 2017/18- tenuto, altresì,
conto del ritardo con cui l' ha dato attuazione al Regolamento che CP_1
ha imposto l'obbligo di menzionare tutte le abilitazioni nel Libretto-
Licenza dei CTA.
La medesima dà atto della circostanza al cap. 96 della sua memoria CP_1
ove si legge “Solo recentemente, attraverso un percorso di progressiva regolarizzazione amministrativa, nonché sulla base di interlocuzioni informali con l'Ente competente regolatore ( , le licenze dei controllori del traffico aereo CP_12
sono state aggiornate tramite l'indicazione di tutte le abilitazioni possedute e non più solo di quella di ranking più elevato”.
Sempre in punto di sussistenza di un comportamento concludente da parte delle OO.SS., ha valorizzato: CP_1
- l'accordo aziendale del 17 luglio 2018 con il quale “la convenuta,
unitamente alle OO.SS. nazionali, provvedeva ad incrementare, a livello aziendale, gli importi in tema di indennità di controllo contemplati all'art. 17 del
CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica ATM (sezione Impianti Strategici) (doc.
6)”.
- il fatto che in occasione della sottoscrizione dell'accordo aziendale del 17
luglio 2018 nessuna specifica veniva prevista (né tantomeno negoziata in
29 sede di trattative) in materia di cumulabilità degli importi in caso di
“Controllore di Traffico Aereo” titolare e utilizzatore di più abilitazioni,
proprio perché le modalità applicate da dal 2008 erano espressione CP_1
della volontà perseguita dai contraenti e per questo mai contestate dalle
OO.SS;
- il Protocollo aziendale del 13 maggio 2019 (sottoscritto da e dalle CP_1
OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL) nel quale le Parti pattuivano per il
“personale Controllore del Traffico Aereo non quadro, con specializzazione APS-
Contr TCL in corso di validità, impiegato presso gli oggetto di transito dei servizi di avvicinamento, […] un incremento, a decorrere dalla data dell'effettivo transito del primo servizio di avvicinamento e comunque non prima del 1 gennaio 2020,
della voce stipendiale “Indennità di Controllo” pari a euro 450
(quattrocentocinquanta) lordi fissi mensili” (doc. 7);
- che detta previsione, contenuta nel Protocollo aziendale del 13 maggio
2019, confermava la correttezza delle modalità di riconoscimento dell'indennità di controllo applicate da parte di dal 2008. CP_1
Difatti, le parti contraenti prevedevano in modo espresso di valorizzare economicamente una specifica specializzazione (APS-TCL) - riconoscendo un incremento economico in busta paga - in quanto, in assenza di tale previsione, avrebbero trovato applicazione le regole ordinarie e, cioè, la sola corresponsione dell'importo a titolo di indennità di controllo maggiormente retribuito dal CCNL (ad esempio, in assenza di una tale
Contr regolamentazione negoziale, il CTA titolare di nonché di APS/TCL
avrebbe conseguito esclusivamente gli importi relativi all'abilitazione
Contr
.
In altri termini, il Protocollo aziendale del 2019, confermava che la possibilità di valorizzare economicamente più abilitazioni/specializzazioni
30 del “Controllore di Traffico Aereo” ha natura eccezionale, restando subordinata ad una previsione espressa della contrattazione collettiva.
Purtuttavia, come già osservato anche nella sentenza n. 2260/2025, le argomentazioni di non paiono sufficienti “a dimostrare una effettiva CP_1
accettazione, da parte delle organizzazioni sindacali, della non cumulabilità delle
Contr indennità di controllo relative a ciascuna abilitazione APS ed
Nel “verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto aziendale di per il CP_1
periodo 2017-2019” sottoscritto il 17.7.2018, tra le altre cose, si dà atto del fatto che le parti hanno deliberato di incrementare gli “attuali importi lordi previsti della tabella C annessa al richiamato articolo 17 …. alle decorrenze precisate”.
Si esclude che da tale mera consultazione, peraltro avente ad oggetto solo gli incrementi degli importi legati alle singole indennità di controllo, possa farsi discendere l'equazione per cui la pretesa inerzia dei sindacati (nel far valere il
Contr diritto dei CTA alla cumulabilità della indennità di controllo per abilitazione ed APS) valga quale accettazione della non cumulabilità. Dal verbale prodotto in atti non si evince, in alcun modo, che le parti abbiano affrontato il tema della cumulabilità o meno delle indennità di controllo per le singole abilitazioni né
ha formulato capitoli di prova specifici sul punto. CP_1
Quanto al Protocollo d'Intesa stipulato tra e le OO.SS. in data CP_1
13.05.2019, lo stesso si riferisce all'attribuzione di nuovi servizi ad impianti che prima non ne erano dotati, con la conseguente necessità di acquisizione di nuove abilitazioni da parte del relativo personale.
L'oggetto di tale Protocollo di Intesa parrebbe essere quello di un mero incremento retributivo con la finalità “di mantenere una differenza parametrale tra le retribuzioni degli addetti ai Centri di Controllo di Milano e di
Roma (settore ARR) e quelle dei colleghi più giovani interessati dal trasferimento
31 dei centri operativi di avvicinamento periferico presso i Centri di Controllo
stessi”.
Si condivide l'assunto che trattasi “di un caso del tutto singolare e certamente non sovrapponibile a quello dei CTA ricorrenti” (rif. sent. n. 2260/2025) non potendo l'incremento retributivo disposto dal Protocollo d'intesa del 2019
essere confuso con le indennità APS e ACS.
“Detto incremento infatti pare essere stato istituito non come compenso per una particolare funzione svolta dal CTA ma al fine di mantenere una differenza parametrale tra le retribuzioni degli addetti ai Centri di Controllo di Milano e di
Roma (settore ARR) e quelle dei colleghi più giovani interessati al trasferimento dei centri operativi di avvicinamento periferico presso i Centri di Controllo stessi.
In conclusione, non si vede come dal verbale di accordo per il rinnovo del
Contratto aziendale di per il periodo 2017-2019 sottoscritto il 17.7.2018 e CP_1
dal Protocollo d'Intesa stipulato tra e le OO.SS. in data 13.05.2019 possa CP_1
trarsi il risultato che le parti avrebbero dato atto ed accettato la “unicità” della erogazione della indennità di controllo.
Ciò che pare prospettare a sostegno della propria tesi difensiva è che, da CP_1
tali atti negoziali, sia rinvenibile un comportamento delle parti sociali volto ad
“accettare” la non cumulabilità delle indennità di controllo associate alle diverse
Contr abilitazioni e APS. Tuttavia…affinché da certi comportamenti possa trarsi una effettiva “volontà contrattuale” delle parti nel senso auspicato da (di CP_1
escludere forme di cumulo tra gli importi) non può ritenersi sufficiente il mero comportamento inerte né delle OOSS né, tantomeno, dei lavoratori odierni ricorrenti, quand'anche protratto nel tempo.
Alla luce di tutto quanto precede, può dunque essere affermato il diritto dei ricorrenti a percepire l'emolumento retributivo di cui all'art. 17 del
32 CCNL Settore Trasporto Aereo ATM Diretti e Complementari 2014 – 016
connesso con il possesso e l'esercizio delle abilitazioni APS/RAD.
Quanto alle decorrenze, ha eccepito la prescrizione quinquennale a CP_1
fronte di domande avanzate con le seguenti decorrenze:
1) dal 22 febbraio 2023; Parte_1
2) dal 28 dicembre 2010; Parte_2
3) dal 3 luglio 2015; Parte_3
4) al 25 maggio 2016; Parte_4
5) dal 23 marzo 2005; Parte_5
6) dal 18 dicembre 2006; Controparte_13
7) dal 19 aprile 2011; Parte_7
8) dal 30 novembre 2023. Parte_8
Tutte le parti ricorrenti risultano essere ancora in servizio effettivo (rif.
pag. 4 ricorso).
Con specifico riferimento al profilo prescrizionale, questo Tribunale ha avuto modo di affermare più volte – con avvallo della locale Corte
d'Appello – che il legislatore dapprima con la legge OR e successivamente con il Jobs Act ha modificato l'intera materia per cui oggi,
nella maggior parte dei casi, il rapporto di lavoro non è caratterizzato da stabilità.
La regola è infatti la tutela risarcitoria (art. 18 commi 5 e 6 L. n. 300 del
1970), mentre l'eccezione è la tutela reale (art. 18 commi 1, 4 e 7 L. n. 300
del 1970).
Si aggiunge che nel corso del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela
(reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale
33 del recesso datoriale (in questo senso Corte di appello di Milano, sent. n. 8
del 2021).
In tale contesto, atteso che i rapporti di lavoro non risultano oggi caratterizzati da stabilità, se non in ipotesi eccezionali da accertarsi comunque nel corso del giudizio, i noti principi affermati dalla Corte
Costituzionale relativamente alla mancata decorrenza del termine di prescrizione operano anche in seguito alla modifica avvenuta con la Legge
OR.
Pertanto, nel caso di rapporti di lavoro cui si applica l'art. 18 della l. n. 300
del 1970 – come quelli oggetto di causa - per i diritti retributivi sorti in data anteriore all'entrata in vigore della l. n.92/12 (18/7/2012), la prescrizione decorre in corso di rapporto sino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata alla cessazione del rapporto.
Sul tema è poi recentemente intervenuta la nota sentenza della Corte di
Cassazione n. 26246 del 2022 in cui è stato affermato che ““Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ne consegue che – esclusi, ovviamente, i giorni di assenza dal servizio, i ricorrenti hanno diritto al pagamento degli emolumenti di cui si controverte con le seguenti decorrenze:
dal 22 febbraio 2023 quanto al ricorrente;
Parte_1
34 dal 28 dicembre 2010 quanto al ricorrente Parte_9
dal 3 luglio 2015 quanto al ricorrente Parte_3
dal 25 maggio 2016 quanto al ricorrente Parte_4
dal 18 luglio 2007 quanto ai ricorrenti e Parte_5 Controparte_13
dal 19 aprile 2011 quanto alla ricorrente;
Parte_7
dal 30 novembre 2023 quanto alla ricorrente;
Parte_8
il tutto, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Va dunque disposta la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza, per la rideterminazione delle somme spettanti ad ogni singola parte ricorrente e per le conseguenti determinazioni.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'emolumento retributivo di cui all'art. 17 del CCNL del Settore del Trasporto Aereo Servizi ATM Diretti e
Complementari 2014-2016 connesso con il possesso e l'esercizio della abilitazione APS/RAD con le seguenti, rispettive decorrenze:
dal 22 febbraio 2023 quanto al ricorrente;
Parte_1
dal 28 dicembre 2010 quanto al ricorrente Parte_9
dal 3 luglio 2015 quanto al ricorrente Parte_3
dal 25 maggio 2016 quanto al ricorrente Parte_4
dal 18 luglio 2007 quanto ai ricorrenti e Parte_5 Controparte_13
dal 19 aprile 2011 quanto alla ricorrente;
Parte_7
dal 30 novembre 2023 quanto alla ricorrente;
Parte_8
2) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
35 3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per la determinazione delle somme complessivamente spettanti ai ricorrenti in ragione del suddetto accertamento, con ogni ulteriore conseguenza;
4) spese al definitivo;
5) fissa termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione
Milano, 09/07/2025
Il giudice
FR IO
36