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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11733 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN CI, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 32295/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Lucia Mariotti Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il Controparte_1 patrocinio degli avv.ti Angelo Piazza, Andrea Marco Colarusso e Ludovico Castiglione
OGGETTO: danno pensionistico
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.09.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2 per avere omesso di dare comunicazione alla ricorrente della delibera assunta il 10.02.1992 verbale n.
36/XIII sess. e della sua approvazione con decreto interministeriale in data 16.5.1996, comportanti il diritto dei dipendenti in servizio a tale data, di optare per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. ai sensi CP_2 dell'art. 39 della L. 379/1955 (mediante domanda da presentarsi nel termine decadenziale di cinque anni dalla predetta data), ed accertare e ritenere che tale comportamento omissivo del C.N.I. aveva causato alla ricorrente un danno per la mancata conoscenza del suo diritto a esercitare detta opzione nel prescritto termine decadenziale;
per l'effetto chiedeva di condannare il C.N.I. al risarcimento in favore della ricorrente di detto danno, da determinare/liquidare in separata sede: in forma specifica, convenendo in giudizio anche l' e ricostruendo, a spese del C.N.I., la posizione pensionistica della CP_3 ricorrente come se avesse esercitato l'opzione (con conseguente ricalcolo e liquidazione, a totale carico del CNI, della pensione di Ella, come iscritta CPDEL avente esercitato l'opzione il primo giorno di decorrenza dei termini di legge di allora), o, in subordine, per equivalente (con ricostruzione di una posizione pensionistica equivalente o costituzione di una rendita o pagamento di somma od altro) o in pagina 1 di 6 via equitativa. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze del C.N.I. dal 13.06.1980 al 31.12.2019, data di cessazione dal servizio per richiesta di pensionamento anticipato;
che il CNI era un ente pubblico non economico, disciplinato dalla legge n. 1395/1923, dal Regio Decreto n. 2537/1925, dal Decreto Luogotenenziale n.
382/1944 e dal dpr n. 169/2005; che il dpr n. 68/1986 all'art. 3 co. 1 aveva fatto rientrare all'interno del
“Comparto del personale degli enti pubblici non economici” il personale degli “ordini e Collegi professionali e relative federazioni, consigli e Collegi Nazionali”; che ai sensi dell'art. 39 co. 1 – 5 l. n.
379/1955 “
1. Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, e' data facolta' agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla per le pensioni i dipendenti degli enti locali, alla Pt_2
per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla per le Pt_2 Pt_2 pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personale da essi dipendenti.
2. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima, che stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
3. Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall'esercizio della facolta' di cui al primo comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
4. Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.
5. Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi”; che l'art. 5 co. 7 l. n. 274/91 aveva disposto che “Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facolta' data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista pagina 2 di 6 dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge” (n.d.r.: ossia, entro il 10.3.1992); che il CNI aveva adottato tale delibera il 10.02.1992; che con Decreto interministeriale del 16.05.1996 era stata approvata “la delibera adottata dal Nazionale degli Ingegneri in data 10 febbraio 1992 con la quale si CP_1 stabilisce l'iscrizione obbligatoria all'Istituto di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, già Cassa Pensioni per i dipendenti degli enti locali, del personale assunto a partire dalla data del presente decreto e l'iscrizione facoltativa al medesimo Istituto del personale già in servizio alla data stessa”; che il CNI aveva omesso di comunicare alla ricorrente la delibera del 10.02.1992 e il
Decreto interministeriale di approvazione del 16.05.1996; che tale omissione aveva impedito alla ricorrente di esercitare il suo diritto di optare per il passaggio alla Cassa pensioni entro il termine decadenziale di 5 anni dalla data di approvazione della delibera (ossia entro il 16.05.2001); di essere venuta a conoscenza di detta delibera solo a mezzo pec del CNI del 22.6.2020 al proprio legale;
che Contr tramite il suo legale aveva chiesto chiarimenti al lamentando che le era stata calcolata e liquidata,
a suo discapito, quale dipendente privata,- anziché, correttamente, quale dipendente pubblica, ed erogata dalla gestione "lavoratori dipendenti", anziché "dipendenti pubblici"; che era inveritiero CP_3
Contr quanto affermato dal elle risposte fornite al proprio legale, secondo cui l'ente convenuto avrebbe consegnato alla ricorrente copia della nota informativa INPDAP prot. n. 80450/96 avente ad oggetto
“Iscrizione alla ex CPDEL ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 274 dell'8 agosto 1991”; che non era della ricorrente la firma apposta in calce alla ricevuta di consegna di tale comunicazione, trasmessa dal CNI al legale della ricorrente. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al
GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva il che chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda. Deduceva che la delibera di iscrizione alla ex CPDEL (Cassa di Previdenza dei dipendenti Contr degli enti di diritto pubblico e degli enti locali) era stata adottata dal l 10.02.1992 e approvata con decreto interministeriale il 16.05.1996; che non avendo la ricorrente presentato istanza di iscrizione all'ex CPDEL entro il termine perentorio del 15 maggio 2001, il CNI aveva correttamente continuato a versare i contributi previdenziali all e non al CPDEL, poi confluito nell'INPDAP; che era CP_3 esclusivo onere dei lavoratori esercitare la facoltà di migrare dalla gestione a quella INPDAP, CP_3 richiedendo – ricorrendone i requisiti di legge – la relativa iscrizione, in difetto della quale avrebbero mantenuto, come nel caso di specie, l'originaria gestione previdenziale;
di aver tempestivamente CP_3 informato la ricorrente e tutto il personale dipendente della facoltà di optare per la gestione NP;
di aver consegnato alla ricorrente la nota informativa INPDAP prot. n. 80450/96 avente ad oggetto
“Iscrizione alla ex CPDEL ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 274 dell'8 agosto 1991”, pagina 3 di 6 in calce alla quale la - unitamente a tutti gli altri dipendenti – aveva espressamente dichiarato, Pt_1 di averne ricevuto copia;
che il 21.09.2007 la ricorrente era stata destinataria di una seconda comunicazione del CNI relativa alla possibilità di accesso agevolato alle prestazioni creditizie riservata ai dipendenti in regime INPDAP che era stato aperto in opzione anche ai dipendenti a CP_3 fronte del versamento di un contributo aggiuntivo dello 0,35%; che la ricorrente aveva comunicato di non voler aderire a detto accesso agevolato;
che era in ogni caso decorso il decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c. delle pretese risarcitorie della ricorrente, dovendosi individuare il dies a quo dal 1996, quando era stato approvato il decreto ministeriale comportante il Contr diritto dei dipendenti in servizio a tale data, di optare per l'iscrizione alla C.P.D.E.L.. Svolte considerazioni in diritto, concludeva insistendo per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva disposta ctu calligrafica sull'originale del doc. 12 allegato al fascicolo di parte resistente.
Indi all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato. Contr Costituendosi in giudizio il a documentato di aver tempestivamente informato la ricorrente della facoltà di optare per il passaggio della propria posizione contributiva alla gestione NP (ex CPDEL)
a seguito dell'approvazione in data 16.05.1996 della delibera adottata il 10.02.1992 ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 co. 7 l. n. 274/1991 e 39 l. n. 379/1955.
In particolare la resistente ha prodotto la ricevuta di consegna della nota informativa INPDAP prot. n.
80450/96 - avente ad oggetto “Iscrizione alla ex CPDEL ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n.
274 dell'8 agosto 1991” – sottoscritta dalla ricorrente (doc. 12 fasc. res.). In calce a detto documento risulta infatti che la sig.ra - unitamente a tutti gli altri dipendenti – ha apposto la propria firma, Pt_1 dichiarando di averne ricevuto copia (doc. 12 fasc. res.).
Sulla firma così apposta è stata disposta ctu calligrafica a seguito di istanza di verificazione ex art. 216 cpc, avanzata da parte resistente, stante il disconoscimento di firma espresso dalla ricorrente all'udienza del 16.12.2024.
Il ctu ha quindi risposto al quesito peritale affermando che tale firma risulta autografa in quanto apposta con alta probabilità dalla stessa;
tali conclusioni sono state confermate dal ctu anche Parte_1 all'esito delle osservazioni critiche del ctp della ricorrente.
L'ausiliario della Giudice ha così escluso la presenza di qualsiasi indice di falsificazione o artificiosità nella sottoscrizione in verifica, evidenziando che la firma oggetto di verifica risulta spontanea, priva di esitazioni grafiche, arresti, correzioni o segni di controllo del gesto: il tracciato è fluido, continuo, pagina 4 di 6 regolare nel ritmo e armonico nei collegamenti tra le lettere. Il ctu ha quindi riconosciuto tali elementi come indici tipici di genuinità dell'atto grafico.
L'elaborato peritale ha evidenziato che l'andamento naturale e la costanza morfologica delle forme grafiche escludono la natura imitativa del gesto, trattandosi di un segno grafico eseguito con sicurezza, spontaneità e assenza di tensione motoria. Il ctu ha poi riscontrato che non vi è alcuna dissimmetria tra le lettere né alterazioni strutturali che possano essere riferite a tentativi di contraffazione o simulazione, sottolineando come i parametri gestuali e spaziali confermano l'autenticità della mano scrivente.
Le argomentazioni della consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui ella è pervenuta in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Accertata pertanto la riconducibilità della firma della ricorrente sulla ricevuta di consegna apposta in calce all'informativa INPDAP prot. n. 80450/96 - avente ad oggetto “Iscrizione alla ex CPDEL ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 274 dell'8 agosto 1991” , prodotta da parte resistente, devono escludersi profili di invalidità di tale documento (doc. 12 fasc. res.).
Appare invero priva di fondamento anche l'eccezione della ricorrente, secondo la quale si tratterebbe di una ricevuta comunque nulla perché priva di data certa dell'apposizione della firma.
Giova infatti osservare che la data certa è una garanzia nei confronti dei terzi estranei alla predisposizione del documento prevista e regolata dall'articolo 2704 c.c.
La regola dell'art. 2704 Cc, circa le condizioni di certezza e computabilità della data della scrittura privata non autenticata, vale agli effetti dell'opponibilità della scrittura ai terzi, non già nei rapporti tra le parti, nei quali la dimostrazione della data può essere fornita con tutti i mezzi offerti dalla legge ai sensi dell'art. 2704 co. 2 c.c. (cfr. Cass. n. 1513/1964)
Deve osservarsi che nel caso in scrutinio la data risulta dal timbro datario apposto in alto a sinistra dell'unico foglio che compone il documento;
ebbene la circostanza che la scrittura privata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro datario appare determinante ai fini probatori della datazione della medesima.
Al riguardo deve considerarsi che prima dell'avvento dei sistemi informatici telematici, la prassi più seguita per munire una scrittura privata di data certa era l'apposizione del timbro postale datario sul foglio del documento sottoscritto. Nel caso in esame il timbro datario riporta la data del 12 settembre
1996, corrispondente al giorno in cui il CNI ha ricevuto l'informativa NP relativa all'avvenuta approvazione con decreto interministeriale della delibera del 10.02.1992 dello stesso CNI;
il timbro datario risulta apposto dal CNI, che ha riportato anche il numero con cui è stata protocollata la pagina 5 di 6 ricezione postale (prot. n. 1214), così dando attestazione dalla data di ricezione mediante annotazione nel registro ufficiale del protocollo.
Proprio considerata l'ufficialità del timbro datario così apposto sull'unico foglio che compone il documento in esame, deve ritenersi accertata la data della scrittura privata in esame ai sensi dell'art. 2704 co. 2 c.c. (cfr. Cass. n. 23281/2017 relativo ad una ipotesi ex art. 2704 co. 1 c.c.).
Peraltro deve osservarsi che dal documento in esame risulta che la consegna dell'informativa ha riguardato poche persone, visto che risultano apposte in calce 9 firme, compresa quella della ricorrente;
sicchè appare essersi trattato di una operazione di consegna molto semplice conclusasi in tempi assai brevi, che coerentemente si sono esauriti lo stesso giorno di ricezione dell'informativa da parte del Contr Dunque non vi è motivo per escludere che il timbro datario apposto sul documento attesti la data di avvenuta consegna dell'informativa alla ricorrente.
In conclusione, avendo il CNI fornito valida prova di aver consegnato alla ricorrente il 12.09.1996
l'informativa relativa alla facoltà dei dipendenti di optare per l'iscrizione delle proprie posizioni contributive nella gestione NP (ex CPDEL), deve escludersi un comportamento omissivo di informativa della resistente. Conseguentemente deve escludersi la sussistenza di una responsabilità della resistente per l'asserito danno pensionistico lamentato dalla sig.ra ; invero ai sensi dell'art. Pt_1
5 co. 7 l. n. 274/1991 l'iscrivibilità del personale degli ordini professionali e dei Consigli Nazionali all' ex CPDEL ai sensi dell'art. 5, c. 7, della l. n. 274/1991 richiedeva un'apposita istanza del lavoratore, che doveva essere presentata entro il termine decadenziale di anni 5 dalla data di approvazione della delibera.
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
Ai sensi dell'art. 91 cpc la ricorrente deve essere condannata a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché le spese peritali liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA A RIFONDERE AL Parte_1 Controparte_1
LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 4.629,00 PER COMPENSI DI
[...]
AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO DI CARUSO ANGELA LE SPESE PERITALI
LIQUIDATE COME DA SEPARATO DECRETO.
Roma, 17 novembre 2025 La Giudice
AN CI pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN CI, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 32295/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Lucia Mariotti Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il Controparte_1 patrocinio degli avv.ti Angelo Piazza, Andrea Marco Colarusso e Ludovico Castiglione
OGGETTO: danno pensionistico
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.09.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2 per avere omesso di dare comunicazione alla ricorrente della delibera assunta il 10.02.1992 verbale n.
36/XIII sess. e della sua approvazione con decreto interministeriale in data 16.5.1996, comportanti il diritto dei dipendenti in servizio a tale data, di optare per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. ai sensi CP_2 dell'art. 39 della L. 379/1955 (mediante domanda da presentarsi nel termine decadenziale di cinque anni dalla predetta data), ed accertare e ritenere che tale comportamento omissivo del C.N.I. aveva causato alla ricorrente un danno per la mancata conoscenza del suo diritto a esercitare detta opzione nel prescritto termine decadenziale;
per l'effetto chiedeva di condannare il C.N.I. al risarcimento in favore della ricorrente di detto danno, da determinare/liquidare in separata sede: in forma specifica, convenendo in giudizio anche l' e ricostruendo, a spese del C.N.I., la posizione pensionistica della CP_3 ricorrente come se avesse esercitato l'opzione (con conseguente ricalcolo e liquidazione, a totale carico del CNI, della pensione di Ella, come iscritta CPDEL avente esercitato l'opzione il primo giorno di decorrenza dei termini di legge di allora), o, in subordine, per equivalente (con ricostruzione di una posizione pensionistica equivalente o costituzione di una rendita o pagamento di somma od altro) o in pagina 1 di 6 via equitativa. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze del C.N.I. dal 13.06.1980 al 31.12.2019, data di cessazione dal servizio per richiesta di pensionamento anticipato;
che il CNI era un ente pubblico non economico, disciplinato dalla legge n. 1395/1923, dal Regio Decreto n. 2537/1925, dal Decreto Luogotenenziale n.
382/1944 e dal dpr n. 169/2005; che il dpr n. 68/1986 all'art. 3 co. 1 aveva fatto rientrare all'interno del
“Comparto del personale degli enti pubblici non economici” il personale degli “ordini e Collegi professionali e relative federazioni, consigli e Collegi Nazionali”; che ai sensi dell'art. 39 co. 1 – 5 l. n.
379/1955 “
1. Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, e' data facolta' agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla per le pensioni i dipendenti degli enti locali, alla Pt_2
per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla per le Pt_2 Pt_2 pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personale da essi dipendenti.
2. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima, che stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
3. Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall'esercizio della facolta' di cui al primo comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso
l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
4. Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.
5. Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi”; che l'art. 5 co. 7 l. n. 274/91 aveva disposto che “Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facolta' data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista pagina 2 di 6 dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge” (n.d.r.: ossia, entro il 10.3.1992); che il CNI aveva adottato tale delibera il 10.02.1992; che con Decreto interministeriale del 16.05.1996 era stata approvata “la delibera adottata dal Nazionale degli Ingegneri in data 10 febbraio 1992 con la quale si CP_1 stabilisce l'iscrizione obbligatoria all'Istituto di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, già Cassa Pensioni per i dipendenti degli enti locali, del personale assunto a partire dalla data del presente decreto e l'iscrizione facoltativa al medesimo Istituto del personale già in servizio alla data stessa”; che il CNI aveva omesso di comunicare alla ricorrente la delibera del 10.02.1992 e il
Decreto interministeriale di approvazione del 16.05.1996; che tale omissione aveva impedito alla ricorrente di esercitare il suo diritto di optare per il passaggio alla Cassa pensioni entro il termine decadenziale di 5 anni dalla data di approvazione della delibera (ossia entro il 16.05.2001); di essere venuta a conoscenza di detta delibera solo a mezzo pec del CNI del 22.6.2020 al proprio legale;
che Contr tramite il suo legale aveva chiesto chiarimenti al lamentando che le era stata calcolata e liquidata,
a suo discapito, quale dipendente privata,- anziché, correttamente, quale dipendente pubblica, ed erogata dalla gestione "lavoratori dipendenti", anziché "dipendenti pubblici"; che era inveritiero CP_3
Contr quanto affermato dal elle risposte fornite al proprio legale, secondo cui l'ente convenuto avrebbe consegnato alla ricorrente copia della nota informativa INPDAP prot. n. 80450/96 avente ad oggetto
“Iscrizione alla ex CPDEL ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 274 dell'8 agosto 1991”; che non era della ricorrente la firma apposta in calce alla ricevuta di consegna di tale comunicazione, trasmessa dal CNI al legale della ricorrente. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al
GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva il che chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda. Deduceva che la delibera di iscrizione alla ex CPDEL (Cassa di Previdenza dei dipendenti Contr degli enti di diritto pubblico e degli enti locali) era stata adottata dal l 10.02.1992 e approvata con decreto interministeriale il 16.05.1996; che non avendo la ricorrente presentato istanza di iscrizione all'ex CPDEL entro il termine perentorio del 15 maggio 2001, il CNI aveva correttamente continuato a versare i contributi previdenziali all e non al CPDEL, poi confluito nell'INPDAP; che era CP_3 esclusivo onere dei lavoratori esercitare la facoltà di migrare dalla gestione a quella INPDAP, CP_3 richiedendo – ricorrendone i requisiti di legge – la relativa iscrizione, in difetto della quale avrebbero mantenuto, come nel caso di specie, l'originaria gestione previdenziale;
di aver tempestivamente CP_3 informato la ricorrente e tutto il personale dipendente della facoltà di optare per la gestione NP;
di aver consegnato alla ricorrente la nota informativa INPDAP prot. n. 80450/96 avente ad oggetto
“Iscrizione alla ex CPDEL ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 274 dell'8 agosto 1991”, pagina 3 di 6 in calce alla quale la - unitamente a tutti gli altri dipendenti – aveva espressamente dichiarato, Pt_1 di averne ricevuto copia;
che il 21.09.2007 la ricorrente era stata destinataria di una seconda comunicazione del CNI relativa alla possibilità di accesso agevolato alle prestazioni creditizie riservata ai dipendenti in regime INPDAP che era stato aperto in opzione anche ai dipendenti a CP_3 fronte del versamento di un contributo aggiuntivo dello 0,35%; che la ricorrente aveva comunicato di non voler aderire a detto accesso agevolato;
che era in ogni caso decorso il decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c. delle pretese risarcitorie della ricorrente, dovendosi individuare il dies a quo dal 1996, quando era stato approvato il decreto ministeriale comportante il Contr diritto dei dipendenti in servizio a tale data, di optare per l'iscrizione alla C.P.D.E.L.. Svolte considerazioni in diritto, concludeva insistendo per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva disposta ctu calligrafica sull'originale del doc. 12 allegato al fascicolo di parte resistente.
Indi all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato. Contr Costituendosi in giudizio il a documentato di aver tempestivamente informato la ricorrente della facoltà di optare per il passaggio della propria posizione contributiva alla gestione NP (ex CPDEL)
a seguito dell'approvazione in data 16.05.1996 della delibera adottata il 10.02.1992 ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 co. 7 l. n. 274/1991 e 39 l. n. 379/1955.
In particolare la resistente ha prodotto la ricevuta di consegna della nota informativa INPDAP prot. n.
80450/96 - avente ad oggetto “Iscrizione alla ex CPDEL ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n.
274 dell'8 agosto 1991” – sottoscritta dalla ricorrente (doc. 12 fasc. res.). In calce a detto documento risulta infatti che la sig.ra - unitamente a tutti gli altri dipendenti – ha apposto la propria firma, Pt_1 dichiarando di averne ricevuto copia (doc. 12 fasc. res.).
Sulla firma così apposta è stata disposta ctu calligrafica a seguito di istanza di verificazione ex art. 216 cpc, avanzata da parte resistente, stante il disconoscimento di firma espresso dalla ricorrente all'udienza del 16.12.2024.
Il ctu ha quindi risposto al quesito peritale affermando che tale firma risulta autografa in quanto apposta con alta probabilità dalla stessa;
tali conclusioni sono state confermate dal ctu anche Parte_1 all'esito delle osservazioni critiche del ctp della ricorrente.
L'ausiliario della Giudice ha così escluso la presenza di qualsiasi indice di falsificazione o artificiosità nella sottoscrizione in verifica, evidenziando che la firma oggetto di verifica risulta spontanea, priva di esitazioni grafiche, arresti, correzioni o segni di controllo del gesto: il tracciato è fluido, continuo, pagina 4 di 6 regolare nel ritmo e armonico nei collegamenti tra le lettere. Il ctu ha quindi riconosciuto tali elementi come indici tipici di genuinità dell'atto grafico.
L'elaborato peritale ha evidenziato che l'andamento naturale e la costanza morfologica delle forme grafiche escludono la natura imitativa del gesto, trattandosi di un segno grafico eseguito con sicurezza, spontaneità e assenza di tensione motoria. Il ctu ha poi riscontrato che non vi è alcuna dissimmetria tra le lettere né alterazioni strutturali che possano essere riferite a tentativi di contraffazione o simulazione, sottolineando come i parametri gestuali e spaziali confermano l'autenticità della mano scrivente.
Le argomentazioni della consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui ella è pervenuta in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Accertata pertanto la riconducibilità della firma della ricorrente sulla ricevuta di consegna apposta in calce all'informativa INPDAP prot. n. 80450/96 - avente ad oggetto “Iscrizione alla ex CPDEL ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 274 dell'8 agosto 1991” , prodotta da parte resistente, devono escludersi profili di invalidità di tale documento (doc. 12 fasc. res.).
Appare invero priva di fondamento anche l'eccezione della ricorrente, secondo la quale si tratterebbe di una ricevuta comunque nulla perché priva di data certa dell'apposizione della firma.
Giova infatti osservare che la data certa è una garanzia nei confronti dei terzi estranei alla predisposizione del documento prevista e regolata dall'articolo 2704 c.c.
La regola dell'art. 2704 Cc, circa le condizioni di certezza e computabilità della data della scrittura privata non autenticata, vale agli effetti dell'opponibilità della scrittura ai terzi, non già nei rapporti tra le parti, nei quali la dimostrazione della data può essere fornita con tutti i mezzi offerti dalla legge ai sensi dell'art. 2704 co. 2 c.c. (cfr. Cass. n. 1513/1964)
Deve osservarsi che nel caso in scrutinio la data risulta dal timbro datario apposto in alto a sinistra dell'unico foglio che compone il documento;
ebbene la circostanza che la scrittura privata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro datario appare determinante ai fini probatori della datazione della medesima.
Al riguardo deve considerarsi che prima dell'avvento dei sistemi informatici telematici, la prassi più seguita per munire una scrittura privata di data certa era l'apposizione del timbro postale datario sul foglio del documento sottoscritto. Nel caso in esame il timbro datario riporta la data del 12 settembre
1996, corrispondente al giorno in cui il CNI ha ricevuto l'informativa NP relativa all'avvenuta approvazione con decreto interministeriale della delibera del 10.02.1992 dello stesso CNI;
il timbro datario risulta apposto dal CNI, che ha riportato anche il numero con cui è stata protocollata la pagina 5 di 6 ricezione postale (prot. n. 1214), così dando attestazione dalla data di ricezione mediante annotazione nel registro ufficiale del protocollo.
Proprio considerata l'ufficialità del timbro datario così apposto sull'unico foglio che compone il documento in esame, deve ritenersi accertata la data della scrittura privata in esame ai sensi dell'art. 2704 co. 2 c.c. (cfr. Cass. n. 23281/2017 relativo ad una ipotesi ex art. 2704 co. 1 c.c.).
Peraltro deve osservarsi che dal documento in esame risulta che la consegna dell'informativa ha riguardato poche persone, visto che risultano apposte in calce 9 firme, compresa quella della ricorrente;
sicchè appare essersi trattato di una operazione di consegna molto semplice conclusasi in tempi assai brevi, che coerentemente si sono esauriti lo stesso giorno di ricezione dell'informativa da parte del Contr Dunque non vi è motivo per escludere che il timbro datario apposto sul documento attesti la data di avvenuta consegna dell'informativa alla ricorrente.
In conclusione, avendo il CNI fornito valida prova di aver consegnato alla ricorrente il 12.09.1996
l'informativa relativa alla facoltà dei dipendenti di optare per l'iscrizione delle proprie posizioni contributive nella gestione NP (ex CPDEL), deve escludersi un comportamento omissivo di informativa della resistente. Conseguentemente deve escludersi la sussistenza di una responsabilità della resistente per l'asserito danno pensionistico lamentato dalla sig.ra ; invero ai sensi dell'art. Pt_1
5 co. 7 l. n. 274/1991 l'iscrivibilità del personale degli ordini professionali e dei Consigli Nazionali all' ex CPDEL ai sensi dell'art. 5, c. 7, della l. n. 274/1991 richiedeva un'apposita istanza del lavoratore, che doveva essere presentata entro il termine decadenziale di anni 5 dalla data di approvazione della delibera.
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
Ai sensi dell'art. 91 cpc la ricorrente deve essere condannata a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché le spese peritali liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA A RIFONDERE AL Parte_1 Controparte_1
LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 4.629,00 PER COMPENSI DI
[...]
AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO DI CARUSO ANGELA LE SPESE PERITALI
LIQUIDATE COME DA SEPARATO DECRETO.
Roma, 17 novembre 2025 La Giudice
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