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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3090/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. GIORDANO CARLOTTA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sig.ri e , esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio in Kajan (Albania) il 24/02/1995, matrimonio non trascritto in Italia;
- che dal matrimonio sono nati i figli , nata in [...] il [...], Persona_1 ed attualmente residente in [...], e , nata in [...] il Persona_2
25/06/2002 e residente con la madre, oggi entrambe economicamente autosufficienti;
Richiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 13/12/2024 chiedendo accogliersi il ricorso.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 89/2025, pubblicata il 27/02/2025 e passata in giudicato in data 30/09/2025.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge, assegnando nuovo termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 27/11/2025 e le parti provvedevano in conformità.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 28/11/2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
DIRITTO
Preliminarmente va precisato che per il matrimonio tra e sussiste la Parte_1 Parte_2 giurisdizione italiana e, in particolare del Tribunale di Cuneo a decidere la presente vertenza, dal momento che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 - le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato (così, sul punto, sentenza Corte di
Giustizia Europea 29/11/2007 caso in senso conforme Tribunale Modena, Persona_3 sentenza 6 giugno 2022 n. 720) - sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniuge.
Nel caso di specie i coniugi risultano essere entrambi residenti in Italia nei Comuni di Revello
(CN) e ON (CN).
Il matrimonio tra e ad oggi non risulta essere stato trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato Civile Italiano.
Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell'art. 28 della Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Come risulta dal certificato di matrimonio prodotto con il ricorso introduttivo (all. 1), il matrimonio celebrato in Kajan (ALBANIA) il 24/02/1995 dalle parti è pienamente valido in tale Stato. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di merito “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (cfr. Corte Appello Genova, 23.12.1999). Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (cfr. Cass. Civ. Sez. sent. n. 569 del 14/02/1975).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato
Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio ed estensibile anche alla odierna controversia, “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N.
5292 del 28/10/1985).
In punto legge applicabile va evidenziato quanto segue: al caso di specie trova applicazione il
Regolamento UE n. 1259/2010, stante il carattere universale sancito nell'art. 4 del predetto regolamento per effetto del quale le norme uniformi in materia di conflitto di leggi individuate nel regolamento conducono all'applicazione della legge di uno stato anche non membro dell'Unione Europea;
come è noto, il regolamento 1259/2010 valorizza all'art. 5 il criterio della volontà dei coniugi che possono scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione, limitando tale scelta alle leggi con cui il matrimonio presenta uno stretto legame
(legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo oppure legge dello Stato dell'ultima residenza abituale del coniugi se uno dei coniugi ancora vi risiede al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge del foro).
Nel caso di specie, in assenza di alcuna indicazione specifica sul punto, deve ritenersi applicabile la legge italiana, circostanza altresì avvalorata dal fatto che le parti hanno richiesto, con ricorso cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c., l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge (mentre la legge albanese - stato d'origine e di celebrazione del matrimonio - prevede il divorzio diretto).
Ciò premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi, tenuto conto della maggiore età e dell'indipendenza economica delle figlie della coppia, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti, le quali hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
Quanto alla domanda delle parti di attribuzione alla Sig.ra del cognome da Parte_1 nubile il Collegio osserva che nel caso di specie, vertendosi in tema di diritti della personalità, ai sensi dell'art. 24 L. n. 218 del 1995 - a mente del quale “l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto;
tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto” - risulta applicabile la legge italiana e, nello specifico, l'art. 5, co. 2, Legge n. 74/1987, in forza del quale con lo scioglimento definitivo del matrimonio la moglie perde automaticamente il cognome del marito.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] Parte_1
a ES AS (Albania), e nato il [...] OT (Albania), Parte_2 celebrato in Albania il 24/02/1995, matrimonio non trascritto nei Registri dello Stato
Civile italiano;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- DA ATTO che , a seguito del passaggio in giudicato della presente Parte_1 sentenza, perde il diritto di utilizzare il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- NULLA sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Revello (CN) e ON (CN) ove le parti risultano residenti perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3090/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. GIORDANO CARLOTTA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. i sig.ri e , esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio in Kajan (Albania) il 24/02/1995, matrimonio non trascritto in Italia;
- che dal matrimonio sono nati i figli , nata in [...] il [...], Persona_1 ed attualmente residente in [...], e , nata in [...] il Persona_2
25/06/2002 e residente con la madre, oggi entrambe economicamente autosufficienti;
Richiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 13/12/2024 chiedendo accogliersi il ricorso.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 89/2025, pubblicata il 27/02/2025 e passata in giudicato in data 30/09/2025.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge, assegnando nuovo termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 27/11/2025 e le parti provvedevano in conformità.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 28/11/2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
DIRITTO
Preliminarmente va precisato che per il matrimonio tra e sussiste la Parte_1 Parte_2 giurisdizione italiana e, in particolare del Tribunale di Cuneo a decidere la presente vertenza, dal momento che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 - le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato (così, sul punto, sentenza Corte di
Giustizia Europea 29/11/2007 caso in senso conforme Tribunale Modena, Persona_3 sentenza 6 giugno 2022 n. 720) - sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniuge.
Nel caso di specie i coniugi risultano essere entrambi residenti in Italia nei Comuni di Revello
(CN) e ON (CN).
Il matrimonio tra e ad oggi non risulta essere stato trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato Civile Italiano.
Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell'art. 28 della Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Come risulta dal certificato di matrimonio prodotto con il ricorso introduttivo (all. 1), il matrimonio celebrato in Kajan (ALBANIA) il 24/02/1995 dalle parti è pienamente valido in tale Stato. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di merito “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (cfr. Corte Appello Genova, 23.12.1999). Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (cfr. Cass. Civ. Sez. sent. n. 569 del 14/02/1975).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato
Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio ed estensibile anche alla odierna controversia, “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N.
5292 del 28/10/1985).
In punto legge applicabile va evidenziato quanto segue: al caso di specie trova applicazione il
Regolamento UE n. 1259/2010, stante il carattere universale sancito nell'art. 4 del predetto regolamento per effetto del quale le norme uniformi in materia di conflitto di leggi individuate nel regolamento conducono all'applicazione della legge di uno stato anche non membro dell'Unione Europea;
come è noto, il regolamento 1259/2010 valorizza all'art. 5 il criterio della volontà dei coniugi che possono scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione, limitando tale scelta alle leggi con cui il matrimonio presenta uno stretto legame
(legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo oppure legge dello Stato dell'ultima residenza abituale del coniugi se uno dei coniugi ancora vi risiede al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge del foro).
Nel caso di specie, in assenza di alcuna indicazione specifica sul punto, deve ritenersi applicabile la legge italiana, circostanza altresì avvalorata dal fatto che le parti hanno richiesto, con ricorso cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c., l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge (mentre la legge albanese - stato d'origine e di celebrazione del matrimonio - prevede il divorzio diretto).
Ciò premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi, tenuto conto della maggiore età e dell'indipendenza economica delle figlie della coppia, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti, le quali hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
Quanto alla domanda delle parti di attribuzione alla Sig.ra del cognome da Parte_1 nubile il Collegio osserva che nel caso di specie, vertendosi in tema di diritti della personalità, ai sensi dell'art. 24 L. n. 218 del 1995 - a mente del quale “l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto;
tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto” - risulta applicabile la legge italiana e, nello specifico, l'art. 5, co. 2, Legge n. 74/1987, in forza del quale con lo scioglimento definitivo del matrimonio la moglie perde automaticamente il cognome del marito.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] Parte_1
a ES AS (Albania), e nato il [...] OT (Albania), Parte_2 celebrato in Albania il 24/02/1995, matrimonio non trascritto nei Registri dello Stato
Civile italiano;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- DA ATTO che , a seguito del passaggio in giudicato della presente Parte_1 sentenza, perde il diritto di utilizzare il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- NULLA sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Revello (CN) e ON (CN) ove le parti risultano residenti perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi