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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 847/25( cui è riunito il procedimento n. 960/2025) reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, C.F.: rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall' avvocato Diamante D'Auria Del Medico, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Salerno
al Viale degli Aranci n°22
Ricorrente
E
- con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bove
Resistente Avente ad oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni in esse indicate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 la ricorrente in epigrafe lamentava che, a seguito di CP_ verbale di accertamento del 23.10.2023, i funzionari di vigilanza della sede di Napoli, dopo aver effettuato delle verifiche in merito all'azienda agricola , con sede legale in Eboli Parte_2 alla via Traversa I Pio XII n.93, con provvedimento notificatole il 25.7.2024 avevano disconosciuto l'esistenza di rapporti di lavoro tra l'azienda stessa ed alcuni suoi asseriti dipendenti, tra i quali figurava anche la ricorrente, precisamente per un ammontare di 102 giornate lavorative, dal
25/07/2017 (con assunzione il 24/07/2017) al 07/12/2017. La stessa, tuttavia, dichiarava nel ricorso di aver lavorato per la suddetta azienda nel predetto periodo;
in particolare dichiarava di aver svolto lavori agricoli quali il trapianto, la coltivazione e la raccolta di finocchi, scarole, cavolfiori e fagioli;
la ricorrente dichiarava altresì di aver lavorato in squadre composte solitamente da 6/8 lavoranti/braccianti, e che per l'opera prestata veniva retribuita regolarmente, con paga giornaliera pari a € 43,00 circa che le era versata mensilmente in contanti, come da buste paga che allegava al ricorso;
la sig.ra dichiarava inoltre che il proprio orario di lavoro per i mesi da Parte_1 luglio a ottobre andava dalle 06:00 alle 13:00; per i mesi di novembre e dicembre dalle 07:00 alle
14:00, per complessive sette ore giornaliere, con 20/30 minuti per la pausa, ed il tutto avveniva sotto le direttive del datore di lavoro, sig. ; per tali ragioni avverso il provvedimento di Parte_2 disconoscimento aveva inoltrato ricorso amministrativo all' il 23.08.2024, ma tale ricorso era CP_1 stato rigettato il 24.10.2024; tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di ”
1. In via preliminare, Dichiarare estinto per l' il diritto di disconoscere ed annullare il rapporto di lavoro CP_1 per l'anno 2017, per la maturata prescrizione sia di esso che della relativa azione, con conseguente dichiarazione di annullamento e di inefficacia di tutti gli eventuali provvedimenti adottati;
2.
Accertare e Dichiarare sussistente il rapporto di lavoro tra la sig.ra e l'azienda Parte_1 agricola “ ” per l'anno 2017, per numero 102 giornate lavorative;
3. Dichiarare il Parte_2 diritto della sig.ra alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli Parte_1 per l'anno 2017, per le 102 giornate lavorative, nel Comune di residenza o di appartenenza;
4. Conseguentemente, Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 reiscrizione della ricorrente nei detti elenchi per l'anno e le giornate indicate in premessa;
5.
Dichiarare il diritto della sig.ra all'indennità di disoccupazione agricola per Parte_1
l'anno 2017; 6. Condannare l' in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla CP_1
Via Ciro il Grande n° 21, al pagamento del compenso professionale, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito.”. Chiedeva altresì di essere ammessa a provare con testi quanto dedotto nel ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva precisando innanzitutto che al CP_1 momento dell'ispezione non era stata esibita dal titolare della ditta individuale, sig. , Parte_2 la documentazione aziendale. Quest'ultimo poi, sentito dagli ispettori verbalizzanti, non aveva annoverato la sig.ra tra i propri dipendenti;
chiedeva poi il rigetto della prova testimoniale Pt_1 richiesta perché inammissibile per come formulata e comunque il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improponibile ed infondato, con vittoria di spese e di onorari di causa.
Con successivo ricorso , depositato in data 12.2.2025 , la medesima ricorrente esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze dell'Azienda AS
PE anche nell'anno 2019 per 103 giornate dal 16.7.2019 al 9.12.2019 e che anche tale prestazione lavorativa sarebbe stata disconosciuta dall' . Chiedeva quindi di l'accertamento del CP_1 rapporto agricolo in questione .
Radicatasi la lite , l' insisteva per la legittimità del provvedimento di cancellazione adottato nei CP_1 confronti della ricorrente .
Riuniti i separati procedimenti , all'udienza del 27 novembre 2025 il giudice, dopo aver espletato le prove testimoniali richieste dalle parti, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti decideva la causa .
*************
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
BB , infatti , la prova testimoniale resa all'odierna udienza dai testi e Testimone_1
sembrerebbero confermare la sussistenza del rapporto agricolo negato Testimone_2 dall' , dette deposizioni cedono il passo di fronte alle prove acquisite nel corso delle indagini CP_1 effettuate dagli ispettori di vigilanza nei confronti dell'Azienda AS PE. CP_1 Come noto le indagini a carico dell'azienda si inseriscono in un programma di controllo e Pt_2 verifica dei falsi rapporti di lavoro in agricoltura;
indagini occasionate da picchi di assunzione che si verificavano in determinate aziende a fronte di una disponibilità di fondi che non giustificava tali assunzioni .
Gli ispettori hanno quindi provveduto ad interrogare il titolare dell'azienda indagando sulla estensione dei fondi coltivati , sulle coltivazioni praticate e sul numero di braccianti assunti anno per anno .
E' lo stesso quindi a riferire che a partire dall'anno 2017 avrebbe assunto non più di una Pt_2 quindicina di persone , ridotte addirittura a non più di 7 , 8 nell'ultimo periodo .
Sennonchè , già a fronte di tale dichiarazione , abbiamo denunce di braccianti agricoli a tempo determinato per l'anno 2017 che esorbitano per oltre 40 unità rispetto al numero di lavoratori riconosciuto dallo stesso datore di lavoro.
E lo stesso è a dirsi per l'anno 2018 nel quale l'azienda denuncia come operai a tempo Pt_2 determinato 38 unità in più rispetto alle quindici persone riconosciute dallo stesso come Pt_2 quelle effettivamente impegnate nell'attività lavorativa . E così ancora nell'anno 2019 in cui abbiamo denunce di rapporti di bracciantato agricolo per 30 operai ulteriori rispetto al numero indicato in sede ispettiva .
D'altra parte, che il numero di operai impegnati nell'attività agricola fosse grosso modo quello indicato dal trova conferma anche nelle dichiarazioni di tutti i braccianti sentiti in Parte_2 sede ispettiva .
Se dunque è pacifico che il , tra l'altro non nuovo a questo tipo di attività , denunciava un Pt_2 numero di braccianti agricoli superiore a quello effettivamente utilizzato nell'azienda , è evidente che diventa fondamentale comprendere quali di quei rapporti di lavoro agricolo fosse falso .
Ebbene , il primo passo in questa indagine è stato quello di interrogare lo stesso titolare dell'azienda perché riferisse il nominativo delle persone che avevano effettivamente lavorato per lui . Ed in effetti il elenca agli ispettori una serie di nominativi , soprattutto di lavoratori storici che avrebbero Pt_2 lavorato con lui per molti anni , e , tra questi , il non inserisce il nominativo della ricorrente Pt_2
.
Ma l'indagine ispettiva non si è fermata alla sola audizione del titolare dell'azienda . Sulla base delle informazioni fornite dal , si è provveduto quindi ad escutere una serie di braccianti agricoli, Pt_2 ai quali è stato chiesto , non solo di indicare il nominativo delle persone che avevano lavorato con loro , ma anche di esprimersi riguardo a tutti i nominativi dei braccianti denunciati per un determinato anno , sì da confermare eventualmente la presenza di lavoratori in precedenza dimenticati .
E da questa indagine , effettuata con particolare scrupolosità , non è mai emersa la presenza in azienda della signora ricorrente nel presente giudizio . Parte_1
Poco rileva , pertanto , che oggi le due testimoni, che pure venivano sentite in sede ispettiva negando la presenza della signora , compaiano in udienza dichiarando circostanze tutt'affatto Pt_1 diverse .
Appare veramente poco credibile che la teste dimentichi di menzionare una lavoratrice con la quale
, tra l'altro , ella si sarebbe anche accompagnata in talune occasioni utilizzando la medesima autovettura . Le indagini ispettive , infatti , venivano espletate in giorni appositamente deputati alla escussione dei braccianti , dando la possibilità agli stessi di valutare con attenzione le dichiarazioni rese , sicchè non è possibile sconfessare oggi senza alcuna giustificazione quanto dichiarato allora .
Il ricorso , per come proposto , va pertanto rigettato.
La materia trattata induce a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio
Salerno 27 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio