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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 1278/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 1278/2024, trattata all'udienza del 10 Settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1278/2024, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Casilina Nord 93, presso lo studio dell'avv. MORINI SILVIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (ernia discale L5-S1-Protrusioni lombari L3-L4- L4-L5) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 16% o al 15% ovvero altra misura accertanda, e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle prestazioni a CP_1 titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 2007 attività lavorativa di muratore ed intonacatore per conto di diverse ditte, lavorando per non meno di cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore al giorno, precedute e seguite dai viaggi da e verso Roma, L'Aquila ed altre città in cui erano ubicati i cantieri commissionati;
- nello svolgimento delle mansioni di intonacatore, provvedeva a: preparare le superfici murarie rimuovendo, a mano (con l'utilizzo del malpeggio, del martelletto e di martelli scalpellatori), i vecchi intonaci, pulendo le pareti e, se necessario, applicando primer o rasature;
applicare l'intonaco sulla superficie muraria, utilizzando attrezzature come spatole e macchine specifiche di notevole peso (anche oltre 200 Kg); procedere alla levigatura, modellatura o altri trattamenti con l'utilizzo della cd. staggia (stadia) o riga, asta in metallo con sezione quadrata o rettangolare e lunghezza di circa un paio di metri;
- come muratore si occupava della preparazione e posa di cemento e realizzazione di muratura con conseguente spostamento di blocchi di cemento, mattoni forati ed altro materiale;
- che tali mansioni comportano notevole impegno fisico ed interessano sempre i medesimi distretti anatomici, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “ernia discale L5-S1-Protrusioni lombari L3-L4-L4- L5”;
- di aver presentato all' in data 11.10.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall' . CP_1 In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 16% o 15% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al relativo beneficio economico. CP_1
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Delegata l'istruttoria al G.O.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta. Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per 5-6 anni per e;
CP_3 CP_4 lui faceva intonaci con la staggia, preparava le superficie murarie, per quanto riguarda la pulizia delle pareti ma noi facevamo prevalentemente l'intonaco con un regolo e poi si rifiniva con la cd. americana. Quando serviva pulivamo con il malpeggio. Si lavorava 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana e a volte anche il sabato. Usava una macchina per l'intonaco, lui reggeva il tubo che spruzzava l'intonaco, era lungo 12 metri e bisognava tenerlo con le spalle alzate, anche per tirare l'intonaco con l'americana. Per tutto il giorno il lavoro era questo. Ricordo diversi cantieri, a Monti Tiburtini a Roma, a Fiumicino proprio all'aeroporto, lì abbiamo fatto tutte le pareti lì. Viaggiavamo anche insieme.”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato: “Sono cugino di primo grado del ricorrente ed abbiamo lavorato insieme dal 2020 al 2022-2023 per la ditta IMPRENDO ITALIA e per la LUCA EDILIZIA. Lui era intonacatore, lavorava 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì e anche qualche sabato per 8 ore più un'ora di pausa. Sul cap. 2 del ricorso risponde: “si, è vero”. La staggia viene usata sulle pareti, pesa perché ha il materiale da attaccare sulle pareti, si assumono sempre posizioni scomode, si porta ad altezza uomo partendo dal basso, per 8 ore si fa sempre lo stesso movimento in modo continuativo. La macchina per intonaco ha una pistola che spara l'intonaco sul muro, ma il ricorrente era mastro e usava di più la staggia per le rifiniture. Il tubo della macchinetta dell'intonaco è lungo 50 metri ed è pesante da tirare e spostare. Con me si è lamentato per dolore alla schiena e alle spalle. Io lo conoscevo già da prima di lavorarci insieme e so che ha sempre fatto questo lavoro da quando è arrivato in Italia nel 1993”. Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta.
Pertanto, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “risulta essere sofferente di protrusioni lombari;
tale infermità trova corrispondenza nella documentazione medica esibita ma non trova alcuna connessione, né causale né concausale con l'attività di lavoro svolta dal suddetto”.
Nello specifico, il Consulente, analizzando il profilo della esposizione al rischio, ha osservato come “il lavoratore, infatti, incominciava la propria attività di lavoro nel marzo del 2007, ma nel decennio che va da tale data al 2017, lavorava in modo saltuario per complessivi 6 anni. Poi, dal 2018 e fino al 2023 per ulteriori 4 anni, sempre in modo saltuario. Ne deriva che l'attività di lavoro svolta dal ricorrente ha avuto una durata complessiva di circa 10 anni in modo del tutto frammentario, spalmato in un intervallo di tempo di 16 anni. Questo elemento appare davvero indicativo di un'assenza di realizzare un rischio di contrarre l'infermità posta in denuncia, qualora la regione fosse stata impegnata in sollecitazioni abnormi di cui, invece, come si diceva prima, non si è avuto affatto prova. Ancor più se si tiene conto che la denuncia veniva inoltrata nell'ottobre 2022 e che gli esami strumentali venivano effettuati nel settembre dello stesso anno”. (pag. 5 CTU).
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro, lo stesso ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni presentate dalla parte ricorrente, escludendo una connessione sia causale che concausale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha escluso la natura professionale della patologia lamentata.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
10/04/2024, nella causa iscritta al n. 1278/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro Parte_2
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 12.09.2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 1278/2024, trattata all'udienza del 10 Settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1278/2024, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Casilina Nord 93, presso lo studio dell'avv. MORINI SILVIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (ernia discale L5-S1-Protrusioni lombari L3-L4- L4-L5) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 16% o al 15% ovvero altra misura accertanda, e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle prestazioni a CP_1 titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 2007 attività lavorativa di muratore ed intonacatore per conto di diverse ditte, lavorando per non meno di cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore al giorno, precedute e seguite dai viaggi da e verso Roma, L'Aquila ed altre città in cui erano ubicati i cantieri commissionati;
- nello svolgimento delle mansioni di intonacatore, provvedeva a: preparare le superfici murarie rimuovendo, a mano (con l'utilizzo del malpeggio, del martelletto e di martelli scalpellatori), i vecchi intonaci, pulendo le pareti e, se necessario, applicando primer o rasature;
applicare l'intonaco sulla superficie muraria, utilizzando attrezzature come spatole e macchine specifiche di notevole peso (anche oltre 200 Kg); procedere alla levigatura, modellatura o altri trattamenti con l'utilizzo della cd. staggia (stadia) o riga, asta in metallo con sezione quadrata o rettangolare e lunghezza di circa un paio di metri;
- come muratore si occupava della preparazione e posa di cemento e realizzazione di muratura con conseguente spostamento di blocchi di cemento, mattoni forati ed altro materiale;
- che tali mansioni comportano notevole impegno fisico ed interessano sempre i medesimi distretti anatomici, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “ernia discale L5-S1-Protrusioni lombari L3-L4-L4- L5”;
- di aver presentato all' in data 11.10.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall' . CP_1 In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 16% o 15% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al relativo beneficio economico. CP_1
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Delegata l'istruttoria al G.O.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta. Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per 5-6 anni per e;
CP_3 CP_4 lui faceva intonaci con la staggia, preparava le superficie murarie, per quanto riguarda la pulizia delle pareti ma noi facevamo prevalentemente l'intonaco con un regolo e poi si rifiniva con la cd. americana. Quando serviva pulivamo con il malpeggio. Si lavorava 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana e a volte anche il sabato. Usava una macchina per l'intonaco, lui reggeva il tubo che spruzzava l'intonaco, era lungo 12 metri e bisognava tenerlo con le spalle alzate, anche per tirare l'intonaco con l'americana. Per tutto il giorno il lavoro era questo. Ricordo diversi cantieri, a Monti Tiburtini a Roma, a Fiumicino proprio all'aeroporto, lì abbiamo fatto tutte le pareti lì. Viaggiavamo anche insieme.”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato: “Sono cugino di primo grado del ricorrente ed abbiamo lavorato insieme dal 2020 al 2022-2023 per la ditta IMPRENDO ITALIA e per la LUCA EDILIZIA. Lui era intonacatore, lavorava 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì e anche qualche sabato per 8 ore più un'ora di pausa. Sul cap. 2 del ricorso risponde: “si, è vero”. La staggia viene usata sulle pareti, pesa perché ha il materiale da attaccare sulle pareti, si assumono sempre posizioni scomode, si porta ad altezza uomo partendo dal basso, per 8 ore si fa sempre lo stesso movimento in modo continuativo. La macchina per intonaco ha una pistola che spara l'intonaco sul muro, ma il ricorrente era mastro e usava di più la staggia per le rifiniture. Il tubo della macchinetta dell'intonaco è lungo 50 metri ed è pesante da tirare e spostare. Con me si è lamentato per dolore alla schiena e alle spalle. Io lo conoscevo già da prima di lavorarci insieme e so che ha sempre fatto questo lavoro da quando è arrivato in Italia nel 1993”. Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta.
Pertanto, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “risulta essere sofferente di protrusioni lombari;
tale infermità trova corrispondenza nella documentazione medica esibita ma non trova alcuna connessione, né causale né concausale con l'attività di lavoro svolta dal suddetto”.
Nello specifico, il Consulente, analizzando il profilo della esposizione al rischio, ha osservato come “il lavoratore, infatti, incominciava la propria attività di lavoro nel marzo del 2007, ma nel decennio che va da tale data al 2017, lavorava in modo saltuario per complessivi 6 anni. Poi, dal 2018 e fino al 2023 per ulteriori 4 anni, sempre in modo saltuario. Ne deriva che l'attività di lavoro svolta dal ricorrente ha avuto una durata complessiva di circa 10 anni in modo del tutto frammentario, spalmato in un intervallo di tempo di 16 anni. Questo elemento appare davvero indicativo di un'assenza di realizzare un rischio di contrarre l'infermità posta in denuncia, qualora la regione fosse stata impegnata in sollecitazioni abnormi di cui, invece, come si diceva prima, non si è avuto affatto prova. Ancor più se si tiene conto che la denuncia veniva inoltrata nell'ottobre 2022 e che gli esami strumentali venivano effettuati nel settembre dello stesso anno”. (pag. 5 CTU).
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro, lo stesso ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni presentate dalla parte ricorrente, escludendo una connessione sia causale che concausale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha escluso la natura professionale della patologia lamentata.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
10/04/2024, nella causa iscritta al n. 1278/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro Parte_2
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 12.09.2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore