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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10095/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al numero 10095 del ruolo generale dell'anno 2023promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 14.07.2023 da:
, con l'avv. Bassan, Parte_1 ricorrente contro il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con l'avvocatura distrettuale dello Stato, resistente avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente: dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di CP_1
e accertare, in via principale, il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/98; con vittoria di spese;
per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso, con spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat. A. 12/2023/Imm. 205/MAdB del 18.05.2023 della
Questura di notificato il 15.06.2023, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno di CP_1 protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998 a seguito di istanza del 31.08.2022.
1 Il predetto provvedimento di diniego è stato adottato sulla base di un parere sfavorevole, reso in data
22.12.2022, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di sulla base della considerazione che “il richiedente si è sostenuto ed ha vissuto autonomamente CP_1 al di fuori della famiglia di origine dal 2007, lavorandosi e costruendosi una propria vita indipendente;
pertanto, egli può ritenersi del tutto emancipato ed indipendente rispetto ai familiari residenti in Italia” nonché del fatto che il ricorrente risulterebbe gravato di un precedente penale per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (cfr. p. 2 del parere).
Nel presente ricorso, l'istante ha dedotto, in primo luogo, che la Commissione non ha debitamente tenuto conto del fatto che egli è giunto nel territorio nazionale in data 31.01.2022 per ricongiungersi al proprio nucleo familiare, composto dalla madre, dal padre, dalla sorella, dal cognato e dalle due nipoti, tutti regolarmente soggiornanti nel nostro Paese (docc. 3-4). Al riguardo, il ricorrente ha precisato le difficoltà economiche e di integrazione sociale cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, essendo l'intero nucleo familiare stabilito ormai da diversi anni nel tessuto sociale italiano. In secondo luogo, quanto alla segnalazione per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 286/1998, il ricorrente ha precisato che il suddetto procedimento penale dinanzi al
Giudice di Pace di (R.G.N. 1256/22) risulta archiviato in data precedente al parere della CP_1
Commissione Territoriale sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha altresì aggiunto che la Pubblica Amministrazione avrebbe omesso di attribuirgli il codice fiscale, impedendo pertanto l'iscrizione anagrafica presso l'abitazione della sorella sita nel Comune di CP_1
(docc. 4 e 6) nonché la stipulazione di un regolare contratto di lavoro. A riprova delle difficoltà rinvenute nella stipulazione di un'attività lavorativa, egli ha depositato in atti la promessa di assunzione con la qualifica di magazziniere presso “Solgar Italia Multinutrient spa” di (doc. 9) in attesa della CP_1 regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale. Il ricorrente insiste quindi affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.
In allegato al ricorso introduttivo il ricorrente ha depositato:
- permessi di soggiorno dei familiari (doc. 3);
- il certificato dello stato di famiglia della sorella (doc. 4); Persona_1
- relativo contratto di locazione intestato alla stessa (doc. 6);
- il contratto di lavoro della sorella (doc. 5) e il contratto di lavoro della madre (doc. 7); Persona_2
- una promessa di assunzione del 26.06.2023 presso “Solgar Italia Multinutrient spa” di (doc. CP_1
9);
- un diploma di laurea conseguito nel Paese d'origine (doc. 10);
- il visto lavorativo per Dubai e conseguente cancellazione di residenza dagli Emirati Arabi Uniti (doc.
11).
Con memoria del 28.09.2023, il ricorrente ha altresì depositato la promessa di assunzione del 28.08.2023 presso “ITLAS – Il Legno. La tua casa” di Cordignano (doc. 12).
2 Il – Questura di si è costituito in giudizio con atto del 11.09.2023, Controparte_1 CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c del 07.01.2025, l'istante ha presentato documentazione inerenti all'acquisizione della cittadinanza italiana in data 12.12.2024 della sorella (doc. 15). Persona_1
L'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è stata rigettata in assenza di elementi dai quali desumere un principio di integrazione sociale, familiare o lavorativa del ricorrente sul territorio dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
In via preliminare va osservato che il giudizio di impugnazione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno non è un giudizio avente ad oggetto la legittimità del provvedimento impugnato. Esso rimane, conformemente alle caratteristiche della giurisdizione ordinaria, un giudizio di accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pertanto, è inammissibile la domanda avente ad oggetto l'illegittimità del provvedimento impugnato.
*
3. Merito
Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data
31.08.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 14.07.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata. In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella. Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di
3 integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione
(Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Entro questo quadro di riferimento, si osserva che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata prodotta documentazione comprovante le relazioni familiari allegate o lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Il ricorrente ha solamente asserito di aver lavorato (cfr. p. 2 delle note in sostituzione d'udienza dd.
30.12.2024), senza tuttavia produrre nel presente giudizio alcuna documentazione al riguardo. In punto di integrazione lavorativa, egli infatti ha depositato unicamente proposte di assunzione. Queste ultime non possono valere come prova dell'avvio di un effettivo percorso di integrazione lavorativa, in quanto documenti di formazione unilaterale oltre che relativi non a un fatto ma a una intenzione futura di soggetti estranei al giudizio.
Nel ricorso introduttivo l'istante ha attribuito la mancata regolarizzazione della propria posizione lavorativa all'assenza del codice fiscale;
questa condizione risulta tuttavia successivamente superata, come si allega nelle note dd. 28.09.2023, senza che ne sia seguito l'avvio del processo di integrazione lavorativa.
In definitiva, il ricorrente non sembra aver conseguito un effettivo inserimento sociale in Italia, posto che non solo egli non ha dedotto alcunché in ordine alle sua attuali condizioni di vita ma non è stata nemmeno prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un'attività lavorativa, con la conseguenza che non è dato sapere se egli disponga o meno di redditi tali da consentirgli una reale autonomia economica. I supposti proventi di attività lavorativa irregolare, cui si allude nel ricorso introduttivo (p. 6) sono rimasti non provati.
È inoltre assente qualsiasi riferimento certo ad una situazione abitativa stabile del ricorrente. Da Inoltre, mancano in atti certificati anagrafici ovvero altra documentazione da cui possa evincersi la disponibilità di una abitazione. Il ricorrente ha solo allegato di dimorare presso la sorella, ma non vi è alcuna prova a riguardo;
con la conseguenza che non vi è prova, allo stato, nemmeno della permanenza del ricorrente sul territorio nazionale.
Infine, neppure sono stati adeguatamente provati i legami familiari che osterebbero all'espulsione del ricorrente. Non vi sono infatti in atti né documenti tramite i quali possa verificarsi il rapporto di parentela con i titolari dei documenti prodotti né, come detto, documenti anagrafici da cui desumere la condizione di coabitazione.
Pertanto, in assenza di allegazioni o di documentazione idonea a provare un consolidato ed effettivo radicamento del ricorrente nel territorio nazionale che rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, è da escludere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
4 Il ricorso va dunque rigettato.
*
4. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, le quali concernono da un lato il diritto del ricorrente al soggiorno sul territorio nazionale e dall'altro l'interesse dello Stato al controllo del fenomeno migratorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il Parte_1
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
1. rigetta il ricorso;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al numero 10095 del ruolo generale dell'anno 2023promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 14.07.2023 da:
, con l'avv. Bassan, Parte_1 ricorrente contro il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con l'avvocatura distrettuale dello Stato, resistente avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente: dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di CP_1
e accertare, in via principale, il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/98; con vittoria di spese;
per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso, con spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat. A. 12/2023/Imm. 205/MAdB del 18.05.2023 della
Questura di notificato il 15.06.2023, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno di CP_1 protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998 a seguito di istanza del 31.08.2022.
1 Il predetto provvedimento di diniego è stato adottato sulla base di un parere sfavorevole, reso in data
22.12.2022, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di sulla base della considerazione che “il richiedente si è sostenuto ed ha vissuto autonomamente CP_1 al di fuori della famiglia di origine dal 2007, lavorandosi e costruendosi una propria vita indipendente;
pertanto, egli può ritenersi del tutto emancipato ed indipendente rispetto ai familiari residenti in Italia” nonché del fatto che il ricorrente risulterebbe gravato di un precedente penale per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (cfr. p. 2 del parere).
Nel presente ricorso, l'istante ha dedotto, in primo luogo, che la Commissione non ha debitamente tenuto conto del fatto che egli è giunto nel territorio nazionale in data 31.01.2022 per ricongiungersi al proprio nucleo familiare, composto dalla madre, dal padre, dalla sorella, dal cognato e dalle due nipoti, tutti regolarmente soggiornanti nel nostro Paese (docc. 3-4). Al riguardo, il ricorrente ha precisato le difficoltà economiche e di integrazione sociale cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, essendo l'intero nucleo familiare stabilito ormai da diversi anni nel tessuto sociale italiano. In secondo luogo, quanto alla segnalazione per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 286/1998, il ricorrente ha precisato che il suddetto procedimento penale dinanzi al
Giudice di Pace di (R.G.N. 1256/22) risulta archiviato in data precedente al parere della CP_1
Commissione Territoriale sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha altresì aggiunto che la Pubblica Amministrazione avrebbe omesso di attribuirgli il codice fiscale, impedendo pertanto l'iscrizione anagrafica presso l'abitazione della sorella sita nel Comune di CP_1
(docc. 4 e 6) nonché la stipulazione di un regolare contratto di lavoro. A riprova delle difficoltà rinvenute nella stipulazione di un'attività lavorativa, egli ha depositato in atti la promessa di assunzione con la qualifica di magazziniere presso “Solgar Italia Multinutrient spa” di (doc. 9) in attesa della CP_1 regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale. Il ricorrente insiste quindi affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.
In allegato al ricorso introduttivo il ricorrente ha depositato:
- permessi di soggiorno dei familiari (doc. 3);
- il certificato dello stato di famiglia della sorella (doc. 4); Persona_1
- relativo contratto di locazione intestato alla stessa (doc. 6);
- il contratto di lavoro della sorella (doc. 5) e il contratto di lavoro della madre (doc. 7); Persona_2
- una promessa di assunzione del 26.06.2023 presso “Solgar Italia Multinutrient spa” di (doc. CP_1
9);
- un diploma di laurea conseguito nel Paese d'origine (doc. 10);
- il visto lavorativo per Dubai e conseguente cancellazione di residenza dagli Emirati Arabi Uniti (doc.
11).
Con memoria del 28.09.2023, il ricorrente ha altresì depositato la promessa di assunzione del 28.08.2023 presso “ITLAS – Il Legno. La tua casa” di Cordignano (doc. 12).
2 Il – Questura di si è costituito in giudizio con atto del 11.09.2023, Controparte_1 CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c del 07.01.2025, l'istante ha presentato documentazione inerenti all'acquisizione della cittadinanza italiana in data 12.12.2024 della sorella (doc. 15). Persona_1
L'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è stata rigettata in assenza di elementi dai quali desumere un principio di integrazione sociale, familiare o lavorativa del ricorrente sul territorio dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
In via preliminare va osservato che il giudizio di impugnazione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno non è un giudizio avente ad oggetto la legittimità del provvedimento impugnato. Esso rimane, conformemente alle caratteristiche della giurisdizione ordinaria, un giudizio di accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pertanto, è inammissibile la domanda avente ad oggetto l'illegittimità del provvedimento impugnato.
*
3. Merito
Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data
31.08.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 14.07.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata. In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella. Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di
3 integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione
(Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Entro questo quadro di riferimento, si osserva che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata prodotta documentazione comprovante le relazioni familiari allegate o lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Il ricorrente ha solamente asserito di aver lavorato (cfr. p. 2 delle note in sostituzione d'udienza dd.
30.12.2024), senza tuttavia produrre nel presente giudizio alcuna documentazione al riguardo. In punto di integrazione lavorativa, egli infatti ha depositato unicamente proposte di assunzione. Queste ultime non possono valere come prova dell'avvio di un effettivo percorso di integrazione lavorativa, in quanto documenti di formazione unilaterale oltre che relativi non a un fatto ma a una intenzione futura di soggetti estranei al giudizio.
Nel ricorso introduttivo l'istante ha attribuito la mancata regolarizzazione della propria posizione lavorativa all'assenza del codice fiscale;
questa condizione risulta tuttavia successivamente superata, come si allega nelle note dd. 28.09.2023, senza che ne sia seguito l'avvio del processo di integrazione lavorativa.
In definitiva, il ricorrente non sembra aver conseguito un effettivo inserimento sociale in Italia, posto che non solo egli non ha dedotto alcunché in ordine alle sua attuali condizioni di vita ma non è stata nemmeno prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un'attività lavorativa, con la conseguenza che non è dato sapere se egli disponga o meno di redditi tali da consentirgli una reale autonomia economica. I supposti proventi di attività lavorativa irregolare, cui si allude nel ricorso introduttivo (p. 6) sono rimasti non provati.
È inoltre assente qualsiasi riferimento certo ad una situazione abitativa stabile del ricorrente. Da Inoltre, mancano in atti certificati anagrafici ovvero altra documentazione da cui possa evincersi la disponibilità di una abitazione. Il ricorrente ha solo allegato di dimorare presso la sorella, ma non vi è alcuna prova a riguardo;
con la conseguenza che non vi è prova, allo stato, nemmeno della permanenza del ricorrente sul territorio nazionale.
Infine, neppure sono stati adeguatamente provati i legami familiari che osterebbero all'espulsione del ricorrente. Non vi sono infatti in atti né documenti tramite i quali possa verificarsi il rapporto di parentela con i titolari dei documenti prodotti né, come detto, documenti anagrafici da cui desumere la condizione di coabitazione.
Pertanto, in assenza di allegazioni o di documentazione idonea a provare un consolidato ed effettivo radicamento del ricorrente nel territorio nazionale che rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, è da escludere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
4 Il ricorso va dunque rigettato.
*
4. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, le quali concernono da un lato il diritto del ricorrente al soggiorno sul territorio nazionale e dall'altro l'interesse dello Stato al controllo del fenomeno migratorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il Parte_1
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
1. rigetta il ricorso;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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