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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 701/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
25/06/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MOLA GIAMBATTISTA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
GIANNELLI VINCENZO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Mola di CP_1
Bari in data 03/04/1997, unione dalla quale sono nati due figli. Con decreto n. 4617/2027 in data 06/07/2017, questo Tribunale ha omo- logato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che sono mutate le sue condizioni economiche.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la mo- glie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e deduzioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e
2 la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e compe- tenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, non necessitando d'istrut- toria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi
3 esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione mate- riale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n.
898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i co- niugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Deve darsi atto che nessuna regolamen- tazione va adottata relativamente ai rapporti personali padre/figli, stante la maggiore età dei secondi.
La casa coniugale rimane nel godimento della resistente, come richiesto dalle parti.
Quanto ai rapporti patrimoniali il ricorrente che, come detto, ha allegato un peggioramento delle sue condizioni reddituali, ha chie- sto di versare “… un assegno complessivo mensile di € 900,00 (no- vecento,00), di cui € 300,00 (trecento,00) a titolo di mantenimento della sig.ra ed € 300,00 (trecento,00) ciascuno a CP_1
titolo di mantenimento dei figli non ancora indipendenti economi- camente, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e con
4 rivalutazione annuale Istat;
mentre l'Assegno Unico per il figlio
potrà essere richiesto dalla sig.ra in via Per_1 CP_1
autonoma”, mentre la resistente ha chiesto che controparte concorra anche al pagamento del 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli.
Osserva il collegio che i redditi del ricorrente si sono ridotti di oltre € 5000,00/anno rispetto a quelli percepiti all'epoca della sepa- razione. In particolare, nel 2018 il suo reddito netto era par ad €
37.728,00, mentre nel 2023 tale reddito è stato pari ad € 32.216,00.
Inoltre, gli importi pattuiti dalle parti con la separazione ed a titolo di assegno muliebre e contributo al mantenimento per i figli, pari ad € 300,00/mese, rivalutati oggi sono pari ad € 360,00.
Ritiene il collegio che, stante l'accertata diminuzione dei redditi del ricorrente e la proprietà, in capo alla resistente, di due unità im- mobiliari, dalle quali ricavare un reddito seppur minimo, di porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma di €
300,00/mese per il suo mantenimento, ed € 600,00/mese per i figli
(€ 300,00 per ciascuno di essi), somme che saranno da aggiornate annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI a partire dall'epoca di pubblicazione della presente sentenza.
Inoltre, sempre a carico del marito va posto l'obbligo di contri- buire alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%, spese che saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017
e ss.mm..
Ricorrono giusti motivi per compensare nella misura del 50% le spese di giudizio tra le parti, in quanto il ricorrente è risultato soc- combente sul concorso alle spese straordinarie, per cui va
5 condannato al pagamento del restante 50% delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri sta- biliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da €
26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 12/01/2025 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Mola di Bari in data 03/04/1997 tra Parte_2
, nato in [...] in data [...], e
[...]
, nata in TRIGGIANO (BA) in [...] CP_1
30/08/1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Mola di Bari al n. 9, parte II, serie A, Ufficio
1, anno 1997;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
6 al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_3
;
[...]
5. DISPONE a carico del l'obbligo di versare alla T_ [...]
, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma Pt_4
mensile di € 300,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI a partire dalla data di pubbli- cazione della presente sentenza;
6. DISPONE a carico del l'obbligo di versare alla T_ [...]
la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al Pt_4
mantenimento dei figli (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivaluta- zione ISTAT-FOI a partire dalla data di pubblicazione della pre- sente sentenza, quale contributo al mantenimento dei figli (€
300,00 per ciascun figlio);
7. COMPENSA nella misura del 50% le spese di lite e, per l'ef- fetto, condanna il ricorrente al pagamento del restante 50% delle spese di lite sostenute dalla controparte, che liquida quanto al dovuto in € 900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
7 civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
8
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 701/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
25/06/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MOLA GIAMBATTISTA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
GIANNELLI VINCENZO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Mola di CP_1
Bari in data 03/04/1997, unione dalla quale sono nati due figli. Con decreto n. 4617/2027 in data 06/07/2017, questo Tribunale ha omo- logato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che sono mutate le sue condizioni economiche.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la mo- glie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e deduzioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e
2 la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e compe- tenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, non necessitando d'istrut- toria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi
3 esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione mate- riale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n.
898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i co- niugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Deve darsi atto che nessuna regolamen- tazione va adottata relativamente ai rapporti personali padre/figli, stante la maggiore età dei secondi.
La casa coniugale rimane nel godimento della resistente, come richiesto dalle parti.
Quanto ai rapporti patrimoniali il ricorrente che, come detto, ha allegato un peggioramento delle sue condizioni reddituali, ha chie- sto di versare “… un assegno complessivo mensile di € 900,00 (no- vecento,00), di cui € 300,00 (trecento,00) a titolo di mantenimento della sig.ra ed € 300,00 (trecento,00) ciascuno a CP_1
titolo di mantenimento dei figli non ancora indipendenti economi- camente, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e con
4 rivalutazione annuale Istat;
mentre l'Assegno Unico per il figlio
potrà essere richiesto dalla sig.ra in via Per_1 CP_1
autonoma”, mentre la resistente ha chiesto che controparte concorra anche al pagamento del 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli.
Osserva il collegio che i redditi del ricorrente si sono ridotti di oltre € 5000,00/anno rispetto a quelli percepiti all'epoca della sepa- razione. In particolare, nel 2018 il suo reddito netto era par ad €
37.728,00, mentre nel 2023 tale reddito è stato pari ad € 32.216,00.
Inoltre, gli importi pattuiti dalle parti con la separazione ed a titolo di assegno muliebre e contributo al mantenimento per i figli, pari ad € 300,00/mese, rivalutati oggi sono pari ad € 360,00.
Ritiene il collegio che, stante l'accertata diminuzione dei redditi del ricorrente e la proprietà, in capo alla resistente, di due unità im- mobiliari, dalle quali ricavare un reddito seppur minimo, di porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma di €
300,00/mese per il suo mantenimento, ed € 600,00/mese per i figli
(€ 300,00 per ciascuno di essi), somme che saranno da aggiornate annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI a partire dall'epoca di pubblicazione della presente sentenza.
Inoltre, sempre a carico del marito va posto l'obbligo di contri- buire alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%, spese che saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017
e ss.mm..
Ricorrono giusti motivi per compensare nella misura del 50% le spese di giudizio tra le parti, in quanto il ricorrente è risultato soc- combente sul concorso alle spese straordinarie, per cui va
5 condannato al pagamento del restante 50% delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri sta- biliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da €
26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 12/01/2025 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Mola di Bari in data 03/04/1997 tra Parte_2
, nato in [...] in data [...], e
[...]
, nata in TRIGGIANO (BA) in [...] CP_1
30/08/1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Mola di Bari al n. 9, parte II, serie A, Ufficio
1, anno 1997;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
6 al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_3
;
[...]
5. DISPONE a carico del l'obbligo di versare alla T_ [...]
, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma Pt_4
mensile di € 300,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI a partire dalla data di pubbli- cazione della presente sentenza;
6. DISPONE a carico del l'obbligo di versare alla T_ [...]
la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al Pt_4
mantenimento dei figli (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivaluta- zione ISTAT-FOI a partire dalla data di pubblicazione della pre- sente sentenza, quale contributo al mantenimento dei figli (€
300,00 per ciascun figlio);
7. COMPENSA nella misura del 50% le spese di lite e, per l'ef- fetto, condanna il ricorrente al pagamento del restante 50% delle spese di lite sostenute dalla controparte, che liquida quanto al dovuto in € 900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
7 civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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