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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.sa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 823 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Pt_1
Muscari Tomaioli e Maria Teresa Pugliano ---- appellante
E
, con l'Avv. Maria Irene Rotella ---- appellata Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Catanzaro, Giudice del Lavoro.
Indennità COVID.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare integralmente l'impugnata sentenza, respingendo tutte le domande avanzate dall'odierna appellata in quanto infondate in fatto e diritto e non provate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”;
Conclusioni per l'appellata: “… rigettare l'appello per i motivi sopra illustrati e condannare
l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del Pt_1
sottoscritto procuratore”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Pt_1 giudice del lavoro, che ha accolto la domanda della SI.ra , la quale, Controparte_1
lavoratrice con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità una tantum, pari ad € 600,00, riconosciuta con il D.L. n.
18/2020 (art. 27, comma 1) a favore dei lavoratori titolari di rapporti identici al suo, attivi alla data del 23 febbraio 2020, anche per il mese di aprile 2020 (dopo averla ottenuta per il mese di marzo), in applicazione della proroga del beneficio, prevista dall'art. 84, comma 1, D.L. n.
34/2020.
2. Il detto Tribunale, infatti, osservando che il requisito lavorativo, dapprima negato dall' era stato, poi, riconosciuto dallo stesso previdenziale, in quanto il rapporto Pt_1 CP_2
di lavoro in questione era stato effettivamente oggetto di un rinnovo (sino al 31/3/2020), ha giudicato inconferente, anzitutto, la prima eccezione opposta dall'Ente alla liquidazione dell'indennità.
Tale eccezione riguardava il fatto che la comunicazione relativa alla detta proroga Pt_2
era stata inviata, dal datore di lavoro, solo in data 11/1/2021, ben oltre i termini di legge, fissati dall'art.
4-bis D. Lgs. n. 181/2000 (così come modificato dall'art. 1, comma 1184, L. n. 296/2006
e dal Decreto Interministeriale del 30.10.2007), per comunicare l'assunzione, trasformazione, proroga o cessazione del rapporto di lavoro.
Alla base del rigetto della correlativa difesa dell il Tribunale ha posto il seguente Pt_1
ragionamento: ricorrente all'indennità rivendicata, non potendo essere addebitato a quest'ultima
l'inadempimento di un obbligo posto a carico del datore di lavoro.
10. Del resto, quello che l'art. 27, comma 1, D.L. n. 18/2020 richiede, quale elemento costitutivo del diritto all'indennità ivi prevista, è che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia effettivamente in essere alla data del 23.2.2020 e tale requisito sussiste nel caso di specie>>.
Quanto, poi, al secondo argomento ostativo rappresentato dall'Ente previdenziale, il
Tribunale ha osservato che
n. 18/2020 non richiede, quale requisito ulteriore, che il datore di lavoro abbia versato la contribuzione dovuta, bensì solo che i titolari del rapporto siano iscritti alla relativa gestione separata e anche tale requisito sussiste nel caso di specie>>.
In tal stregua motivando per una pronuncia favorevole nei confronti della lavoratrice.
3. Avverso la sentenza dianzi sintetizzata è insorto il resistente di primo grado, affermando:
a) che il Tribunale aveva effettuato un'indebita sovrapposizione tra il lavoro subordinato ed il lavoro a contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non considerando che per quest'ultimo non operavano gli automatismi delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c.; b) che il
Tribunale aveva ingiustamente tutelato la posizione del lavoratore, non valorizzando la circostanza che il datore di lavoro aveva comunicato agli enti preposti la proroga del contratto sino al 31/3/2020 soltanto in data 11/1/2021, in spreto alle disposizioni normative (art. 4 bis, comma 5, del d.lgs. n° 181/00) che gli imponevano di trasmettere il modello UNILAV recante la “proroga del termine inizialmente fissato”, entro cinque giorni;
c) che il Tribunale non aveva colto che, per gli anni 2019 e 2020, non risultava versata alcuna contribuzione alla gestione separata, in favore dell'appellata.
4. S'è costituita in grado d'appello la lavoratrice, resistendo.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 Preliminarmente, però, in contrapposizione rispetto alle tesi difensive dell' va Pt_1
osservato quanto appresso.
L'indennità COVID, per come è stata tratteggiata dall'Istituto si profilerebbe quale beneficio avente natura previdenziale.
Viceversa, secondo le opinioni prevalenti e, non ultima, quella dell'Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sul punto, detta indennità era stata concepita con caratteristiche precipuamente assistenziali.
I.2 Entrando nello specifico, mentre le tutele assistenziali provvedono, tipicamente, a sanare situazioni di bisogno già in atto, le tutele previdenziali derivano dalla pre-costituzione dei mezzi necessari per soddisfare bisogni futuri.
I.3 Nel caso dell'indennità COVID, si ha per certo che il correlativo diritto alla corresponsione non fosse legato al versamento di contribuzioni pre-costituite.
Le finalità della prestazione, peraltro, erano quelle di fornire un sostegno economico straordinario a chi, in possesso dei soli requisiti previsti dalla normativa citata dal Tribunale, aveva subito una perdita o una riduzione del reddito a causa della c.d. “pandemia”.
Addirittura, il regime dell'emolumento in questione era stato sottratto all'assoggettamento fiscale.
I.4 Dalla disamina di questi elementi sintomatici deriva che, nella fattispecie in esame, non
è in discussione l'applicabilità o meno, ad essa, del principio di automatismo contributivo, trattandosi, come detto, di sussidio con caratteristiche assistenziali.
I.5 Sicché, non coglie nel segno l'eccezione dell' – ed il connesso motivo di gravame –, Pt_1
secondo cui il mancato versamento dei contributi osterebbe all'erogazione del beneficio.
I.6 Peraltro, al pari di quanto statuito dal Giudice di prime cure, giova ricordare che le disposizioni che hanno normato la forma di sostegno economico in trattazione non prevedevano la sussistenza di altri requisiti che non fossero quelli effettivamente legati all'esistenza di un rapporto lavorativo vigente alla data del 23/2/2020.
I.7 Invece, quanto alla tardiva trasmissione del modello UNILAV relativo alla proroga del contratto di lavoro della SI.ra , giova rilevare che al giudice del lavoro compete la CP_1
valutazione circa l'efficacia da attribuire ad una scrittura privata – qual è il contratto di lavoro stipulato tra il datore di lavoro e la SI.ra – nei confronti di un terzo, qual è l' CP_1 Pt_1
In detta scrittura privata, infatti, è stata inserita una proroga del rapporto di lavoro anzidetto, che, ove avesse data certa, potrebbe incidere positivamente circa le istanze della lavoratrice.
Diversamente, non avrebbe il crisma necessario ad innervare il diritto ad una prestazione, la cui dovutezza deriva categoricamente dalla sussistenza di una condizione – il rapporto di lavoro – esistente ad una data certa: il 23/2/2020.
E poiché il contratto di co.co.co., in carenza di una valida prova di diverso tenore, risulterebbe scaduto il 31/12/2019, ove non si ravvisasse l'esistenza di un atto (la proroga al 31/3/2020) avente data certa, tale atto risulterebbe inopponibile al terzo ( . Pt_1
In tal senso, infatti, depone l'art. 2704, comma 1, del codice civile, che stabilisce quanto segue:
<
computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento>>.
I.8 Orbene, al fine di chiarire la dirimente questione della certezza della data da attribuire
– o meno – alla proroga del contratto di lavoro, il cui modello è stato, effettivamente Pt_2
– ed incontestatamente –, trasmesso, con ritardo di quasi un anno, da parte del datore di lavoro, le parti del giudizio sono state all'uopo stimolate, in ossequio al principio fissato dalla
Suprema Corte, col seguente arresto: rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.>>
(Cassazione civile sez. III, 06/10/2023, n.28144).
I.9 In esito alla correlativa ordinanza resa dal Collegio in data 22/5/2025, le parti hanno assunte distinte posizioni.
L' ha affermato che non esistesse documentazione di data certa, ad esso opponibile, Pt_1
giustificativa della pretesa della lavoratrice.
Quest'ultima, invece, ha sostenuto che la mancanza di data certa del contratto di lavoro fosse surrogabile: dalle buste paga (relative al periodo oggetto di controversia) rilasciatele dal datore di lavoro;
dalla sua denuncia all'Ispettorato del Lavoro (recante data 29/7/2020); dal riconoscimento del datore di lavoro, in esito al procedimento avviato dalla predetta denuncia, di discrepanze sulle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro per il periodo da febbraio a marzo 2020; dalla trasmissione, seppur tardiva, del modello UNILAV;
dalla sua denuncia all' con riguardo sia all'omissione contributiva sia al pagamento di retribuzioni inferiori Pt_1
al dovuto, anche in riferimento al periodo di cui trattasi;
dalla sentenza del Tribunale di
Catanzaro, pubblicata col n. 570/2023 e passata in giudicato, che aveva accertato l'esistenza del rapporto di collaborazione di cui trattasi fino al mese di febbraio (o marzo) 2020.
I.10 Orbene, ad avviso di questa Corte, la documentazione dianzi richiamata non conferisce alcuna certezza alla data riportata nel contratto di prolungamento del rapporto.
Infatti, le buste paga possono essere emesse senza possibilità di verifica circa la data;
la denuncia all'Ispettorato è successiva al 31/3/2020; le circostanze ammesse in merito dal datore di lavoro non incidono in termini di certezza di date;
la trasmissione tardiva del modello
UNILAV è, per l'appunto, tardiva, quindi inidonea alla ricerca della data certa;
idem la denuncia all' Pt_1
L'unico documento che potrebbe avere le caratteristiche richiesta dal Collegio potrebbe essere la sentenza n° 570/2023, se fosse vero che, secondo quanto prospettato dall'appellata, detto provvedimento avrebbe accertato l'esistenza del rapporto di collaborazione di cui trattasi almeno fino al mese di febbraio 2020.
Sennonché: detta sentenza, meramente richiamata dalla parte, non è stata da ella prodotta, con inerzia che ha valenza significativa.
La stessa sentenza, peraltro, comunque indagata dal Collegio, non risulta conferente, rispetto alle riflessioni dell'appellata, posto che essa evidenzia, anzitutto, che la parte interessata ha rinunciato alla pronuncia del tribunale circa l'accertamento della subordinazione alla data di febbraio (o marzo – la pronuncia è contraddittoria sul punto); e, in secondo luogo, che l'unica richiesta rimasta in piedi riguardava solo il riconoscimento di un corrispettivo economico rapportato ai contratti di lavoro che, quanto a quello recante la proroga che ci riguarda – in mancanza di diversa prova offerta dalla parte – non può che essere quello già noto alla Corte.
Ossia quello senza data certa.
I.11 Pertanto, in mancanza di dimostrazione di quanto oggetto di ordinanza, la SI.ra non ha documentato di avere diritto alla provvidenza invocata, non avendo provato, CP_1
con atto avente data certa, che il rapporto di lavoro intrattenuto col proprio datore sussistesse alla data imposta dalla legge.
II.- Per le spiegate ragioni l'appello va, pertanto, accolto.
III.- Le spese vengono compensate tra le parti, giacché sussistono le gravi ed eccezionali ragioni giustificative rappresentate anche dalla sola possibilità che l'inerzia del datore di lavoro possa avere nuociuto alla posizione del lavoratore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 11 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 196/2022, resa in data 11 marzo 2022, così provvede:
1.- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado, introdotto dalla SI.ra
; Controparte_1
2.- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.sa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 823 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Pt_1
Muscari Tomaioli e Maria Teresa Pugliano ---- appellante
E
, con l'Avv. Maria Irene Rotella ---- appellata Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Catanzaro, Giudice del Lavoro.
Indennità COVID.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare integralmente l'impugnata sentenza, respingendo tutte le domande avanzate dall'odierna appellata in quanto infondate in fatto e diritto e non provate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”;
Conclusioni per l'appellata: “… rigettare l'appello per i motivi sopra illustrati e condannare
l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del Pt_1
sottoscritto procuratore”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Pt_1 giudice del lavoro, che ha accolto la domanda della SI.ra , la quale, Controparte_1
lavoratrice con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità una tantum, pari ad € 600,00, riconosciuta con il D.L. n.
18/2020 (art. 27, comma 1) a favore dei lavoratori titolari di rapporti identici al suo, attivi alla data del 23 febbraio 2020, anche per il mese di aprile 2020 (dopo averla ottenuta per il mese di marzo), in applicazione della proroga del beneficio, prevista dall'art. 84, comma 1, D.L. n.
34/2020.
2. Il detto Tribunale, infatti, osservando che il requisito lavorativo, dapprima negato dall' era stato, poi, riconosciuto dallo stesso previdenziale, in quanto il rapporto Pt_1 CP_2
di lavoro in questione era stato effettivamente oggetto di un rinnovo (sino al 31/3/2020), ha giudicato inconferente, anzitutto, la prima eccezione opposta dall'Ente alla liquidazione dell'indennità.
Tale eccezione riguardava il fatto che la comunicazione relativa alla detta proroga Pt_2
era stata inviata, dal datore di lavoro, solo in data 11/1/2021, ben oltre i termini di legge, fissati dall'art.
4-bis D. Lgs. n. 181/2000 (così come modificato dall'art. 1, comma 1184, L. n. 296/2006
e dal Decreto Interministeriale del 30.10.2007), per comunicare l'assunzione, trasformazione, proroga o cessazione del rapporto di lavoro.
Alla base del rigetto della correlativa difesa dell il Tribunale ha posto il seguente Pt_1
ragionamento: ricorrente all'indennità rivendicata, non potendo essere addebitato a quest'ultima
l'inadempimento di un obbligo posto a carico del datore di lavoro.
10. Del resto, quello che l'art. 27, comma 1, D.L. n. 18/2020 richiede, quale elemento costitutivo del diritto all'indennità ivi prevista, è che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia effettivamente in essere alla data del 23.2.2020 e tale requisito sussiste nel caso di specie>>.
Quanto, poi, al secondo argomento ostativo rappresentato dall'Ente previdenziale, il
Tribunale ha osservato che
n. 18/2020 non richiede, quale requisito ulteriore, che il datore di lavoro abbia versato la contribuzione dovuta, bensì solo che i titolari del rapporto siano iscritti alla relativa gestione separata e anche tale requisito sussiste nel caso di specie>>.
In tal stregua motivando per una pronuncia favorevole nei confronti della lavoratrice.
3. Avverso la sentenza dianzi sintetizzata è insorto il resistente di primo grado, affermando:
a) che il Tribunale aveva effettuato un'indebita sovrapposizione tra il lavoro subordinato ed il lavoro a contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non considerando che per quest'ultimo non operavano gli automatismi delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c.; b) che il
Tribunale aveva ingiustamente tutelato la posizione del lavoratore, non valorizzando la circostanza che il datore di lavoro aveva comunicato agli enti preposti la proroga del contratto sino al 31/3/2020 soltanto in data 11/1/2021, in spreto alle disposizioni normative (art. 4 bis, comma 5, del d.lgs. n° 181/00) che gli imponevano di trasmettere il modello UNILAV recante la “proroga del termine inizialmente fissato”, entro cinque giorni;
c) che il Tribunale non aveva colto che, per gli anni 2019 e 2020, non risultava versata alcuna contribuzione alla gestione separata, in favore dell'appellata.
4. S'è costituita in grado d'appello la lavoratrice, resistendo.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 Preliminarmente, però, in contrapposizione rispetto alle tesi difensive dell' va Pt_1
osservato quanto appresso.
L'indennità COVID, per come è stata tratteggiata dall'Istituto si profilerebbe quale beneficio avente natura previdenziale.
Viceversa, secondo le opinioni prevalenti e, non ultima, quella dell'Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sul punto, detta indennità era stata concepita con caratteristiche precipuamente assistenziali.
I.2 Entrando nello specifico, mentre le tutele assistenziali provvedono, tipicamente, a sanare situazioni di bisogno già in atto, le tutele previdenziali derivano dalla pre-costituzione dei mezzi necessari per soddisfare bisogni futuri.
I.3 Nel caso dell'indennità COVID, si ha per certo che il correlativo diritto alla corresponsione non fosse legato al versamento di contribuzioni pre-costituite.
Le finalità della prestazione, peraltro, erano quelle di fornire un sostegno economico straordinario a chi, in possesso dei soli requisiti previsti dalla normativa citata dal Tribunale, aveva subito una perdita o una riduzione del reddito a causa della c.d. “pandemia”.
Addirittura, il regime dell'emolumento in questione era stato sottratto all'assoggettamento fiscale.
I.4 Dalla disamina di questi elementi sintomatici deriva che, nella fattispecie in esame, non
è in discussione l'applicabilità o meno, ad essa, del principio di automatismo contributivo, trattandosi, come detto, di sussidio con caratteristiche assistenziali.
I.5 Sicché, non coglie nel segno l'eccezione dell' – ed il connesso motivo di gravame –, Pt_1
secondo cui il mancato versamento dei contributi osterebbe all'erogazione del beneficio.
I.6 Peraltro, al pari di quanto statuito dal Giudice di prime cure, giova ricordare che le disposizioni che hanno normato la forma di sostegno economico in trattazione non prevedevano la sussistenza di altri requisiti che non fossero quelli effettivamente legati all'esistenza di un rapporto lavorativo vigente alla data del 23/2/2020.
I.7 Invece, quanto alla tardiva trasmissione del modello UNILAV relativo alla proroga del contratto di lavoro della SI.ra , giova rilevare che al giudice del lavoro compete la CP_1
valutazione circa l'efficacia da attribuire ad una scrittura privata – qual è il contratto di lavoro stipulato tra il datore di lavoro e la SI.ra – nei confronti di un terzo, qual è l' CP_1 Pt_1
In detta scrittura privata, infatti, è stata inserita una proroga del rapporto di lavoro anzidetto, che, ove avesse data certa, potrebbe incidere positivamente circa le istanze della lavoratrice.
Diversamente, non avrebbe il crisma necessario ad innervare il diritto ad una prestazione, la cui dovutezza deriva categoricamente dalla sussistenza di una condizione – il rapporto di lavoro – esistente ad una data certa: il 23/2/2020.
E poiché il contratto di co.co.co., in carenza di una valida prova di diverso tenore, risulterebbe scaduto il 31/12/2019, ove non si ravvisasse l'esistenza di un atto (la proroga al 31/3/2020) avente data certa, tale atto risulterebbe inopponibile al terzo ( . Pt_1
In tal senso, infatti, depone l'art. 2704, comma 1, del codice civile, che stabilisce quanto segue:
<
computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento>>.
I.8 Orbene, al fine di chiarire la dirimente questione della certezza della data da attribuire
– o meno – alla proroga del contratto di lavoro, il cui modello è stato, effettivamente Pt_2
– ed incontestatamente –, trasmesso, con ritardo di quasi un anno, da parte del datore di lavoro, le parti del giudizio sono state all'uopo stimolate, in ossequio al principio fissato dalla
Suprema Corte, col seguente arresto: rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.>>
(Cassazione civile sez. III, 06/10/2023, n.28144).
I.9 In esito alla correlativa ordinanza resa dal Collegio in data 22/5/2025, le parti hanno assunte distinte posizioni.
L' ha affermato che non esistesse documentazione di data certa, ad esso opponibile, Pt_1
giustificativa della pretesa della lavoratrice.
Quest'ultima, invece, ha sostenuto che la mancanza di data certa del contratto di lavoro fosse surrogabile: dalle buste paga (relative al periodo oggetto di controversia) rilasciatele dal datore di lavoro;
dalla sua denuncia all'Ispettorato del Lavoro (recante data 29/7/2020); dal riconoscimento del datore di lavoro, in esito al procedimento avviato dalla predetta denuncia, di discrepanze sulle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro per il periodo da febbraio a marzo 2020; dalla trasmissione, seppur tardiva, del modello UNILAV;
dalla sua denuncia all' con riguardo sia all'omissione contributiva sia al pagamento di retribuzioni inferiori Pt_1
al dovuto, anche in riferimento al periodo di cui trattasi;
dalla sentenza del Tribunale di
Catanzaro, pubblicata col n. 570/2023 e passata in giudicato, che aveva accertato l'esistenza del rapporto di collaborazione di cui trattasi fino al mese di febbraio (o marzo) 2020.
I.10 Orbene, ad avviso di questa Corte, la documentazione dianzi richiamata non conferisce alcuna certezza alla data riportata nel contratto di prolungamento del rapporto.
Infatti, le buste paga possono essere emesse senza possibilità di verifica circa la data;
la denuncia all'Ispettorato è successiva al 31/3/2020; le circostanze ammesse in merito dal datore di lavoro non incidono in termini di certezza di date;
la trasmissione tardiva del modello
UNILAV è, per l'appunto, tardiva, quindi inidonea alla ricerca della data certa;
idem la denuncia all' Pt_1
L'unico documento che potrebbe avere le caratteristiche richiesta dal Collegio potrebbe essere la sentenza n° 570/2023, se fosse vero che, secondo quanto prospettato dall'appellata, detto provvedimento avrebbe accertato l'esistenza del rapporto di collaborazione di cui trattasi almeno fino al mese di febbraio 2020.
Sennonché: detta sentenza, meramente richiamata dalla parte, non è stata da ella prodotta, con inerzia che ha valenza significativa.
La stessa sentenza, peraltro, comunque indagata dal Collegio, non risulta conferente, rispetto alle riflessioni dell'appellata, posto che essa evidenzia, anzitutto, che la parte interessata ha rinunciato alla pronuncia del tribunale circa l'accertamento della subordinazione alla data di febbraio (o marzo – la pronuncia è contraddittoria sul punto); e, in secondo luogo, che l'unica richiesta rimasta in piedi riguardava solo il riconoscimento di un corrispettivo economico rapportato ai contratti di lavoro che, quanto a quello recante la proroga che ci riguarda – in mancanza di diversa prova offerta dalla parte – non può che essere quello già noto alla Corte.
Ossia quello senza data certa.
I.11 Pertanto, in mancanza di dimostrazione di quanto oggetto di ordinanza, la SI.ra non ha documentato di avere diritto alla provvidenza invocata, non avendo provato, CP_1
con atto avente data certa, che il rapporto di lavoro intrattenuto col proprio datore sussistesse alla data imposta dalla legge.
II.- Per le spiegate ragioni l'appello va, pertanto, accolto.
III.- Le spese vengono compensate tra le parti, giacché sussistono le gravi ed eccezionali ragioni giustificative rappresentate anche dalla sola possibilità che l'inerzia del datore di lavoro possa avere nuociuto alla posizione del lavoratore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 11 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 196/2022, resa in data 11 marzo 2022, così provvede:
1.- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado, introdotto dalla SI.ra
; Controparte_1
2.- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale