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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6517 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Luisa Francioli in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 30/09/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“Chiede che la S.V. Ill.ma voglia fissare, ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, richiedendo sin da ora che l'udienza si svolga con
1 collegamento telematico, vista la lontananza del luogo di residenza del ricorrente e lo stato di salute del medesimo per sentirle e rimettere la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 29 settembre
1978, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Raffadali (anno 1985, numero 5, parte II, serie C);
- Ordinare al Comune di Raffadali di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , la quale è Controparte_1 rimasta contumace.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
2 Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Milano ha omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto emesso in data 16/04/2007.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(26/05/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre diciotto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
. Parte_1
Non vi sono ulteriori statuizioni da adottare, considerato che i due figli della coppia sono ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza della resistente, rimasta contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse del ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Totoras (Argentina) in data
29/09/1978 da , n. a TA ES (Argentina) il Parte_1
08/09/1953, e , n. a TA ES (Argentina) il Controparte_1
17/09/1954, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Raffadali (AG) al n.
5, parte II, serie C, anno 1983;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
3 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2/10/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6517 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Luisa Francioli in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 30/09/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“Chiede che la S.V. Ill.ma voglia fissare, ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, richiedendo sin da ora che l'udienza si svolga con
1 collegamento telematico, vista la lontananza del luogo di residenza del ricorrente e lo stato di salute del medesimo per sentirle e rimettere la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 29 settembre
1978, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Raffadali (anno 1985, numero 5, parte II, serie C);
- Ordinare al Comune di Raffadali di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , la quale è Controparte_1 rimasta contumace.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
2 Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Milano ha omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto emesso in data 16/04/2007.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(26/05/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre diciotto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
. Parte_1
Non vi sono ulteriori statuizioni da adottare, considerato che i due figli della coppia sono ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza della resistente, rimasta contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse del ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Totoras (Argentina) in data
29/09/1978 da , n. a TA ES (Argentina) il Parte_1
08/09/1953, e , n. a TA ES (Argentina) il Controparte_1
17/09/1954, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Raffadali (AG) al n.
5, parte II, serie C, anno 1983;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
3 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2/10/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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