Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello ex art. 127 Ter Cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 314/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Francesco Bove con domicilio eletto in Pt_1
C.so Garibaldi 38 Salerno
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Achille Benigni con Controparte_1
domicilio eletto in Avellino alla Galleria di Via Mancini n. 17
APPELLATO
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento – appello sentenza n. 684/2023 del
Tribunale di Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 684/2023 pronunciata in data 20.04.2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., decidendo sull'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da con ricorso del 01.07.2022 nei confronti dell' ha accolto l'opposizione Controparte_1 Pt_1
e per l'effetto ha dichiarato la prescrizione dei contributi previdenziali richiamati negli avvisi
2. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria Pt_1
di questa Corte in data 18.05.2023, dolendosi dell'ingiustizia della decisione e concludendo pertanto come in atti per la riforma della gravata sentenza.
3. Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito con memoria depositata con la quale CP_1
ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento in quanto infondato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter Cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
5. Premesso che devesi preliminarmente rilevare l'errore giuridico in cui è incorso il primo giudice nel pronunciarsi sull'opposizione di un credito in titolarità dell' , senza integrare il Pt_1 contraddittorio nei confronti dell' che ha emesso l'ingiunzione di Controparte_2 pagamento di cui il chiedeva l'annullamento in quanto illegittima. CP_1
6. Invero, la pronuncia che, decidendo su opposizione così anche implicitamente qualificata come all'esecuzione, non può prescindere dalla presenza e permanenza in causa dell'Ente di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato di cui si chiede l'annullamento in quanto illegittimo. E' noto che sussiste il litisconsorzio necessario se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti i quali, pertanto, devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Le fattispecie nelle quali la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno affermato non sussistere litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, invero, sono soltanto quelle nelle quali il thema decidendum delineato dal petitum del ricorso introduttivo era circoscritto o solo al merito dell'obbligazione, ovvero ai soli vizi della procedura esecutiva avviata o minacciata dal concessionario. Nella diversa fattispecie in esame causa petendi e petitum mirano alla demolizione sia di un atto posto in essere dal concessionario che di quelli ad esso presupposti, notificati dall'ente impositore;
si contesta, inoltre, il diritto a procedere ad esecuzione (Cass. sez. lav. 16138/2020).
Ne consegue che il Tribunale, in aperta violazione dell'art.102 c.p.c., ha deciso la causa omettendo di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ed il che causa inevitabilmente la nullità della sentenza impugnata.
7. Deve pertanto trovare applicazione il disposto dell'art. 354 c.p.c., secondo cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice laddove, come appunto avvenuto nel caso che occupa, riconosca che nel giudizio di primo grado vi è stata violazione del contraddittorio
(nella fattispecie non risulta evocata in giudizio l' ), ed in tale Controparte_3
senso deve quindi provvedersi, in riforma della gravata decisione, come in dispositivo, con logico assorbimento di ogni altro motivo di gravame principale ed incidentale.
8. Le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della controvertibilità delle questioni di merito oggetto del gravame e della preliminare esigenza di ripristinare il contraddittorio davanti al primo giudice perché questi proceda all'esame delle stesse finalmente decidendole anche nei confronti dell' Controparte_3
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) La Corte, visto l'art. 354, comma II, Cpc, rilevato che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non era stato regolarmente costituito, rimette la causa al Tribunale di Nocera
Inferiore in funzione di G.L., davanti al quale la stessa andrà riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 353, co. II, cpc.
b) Compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado.
c) Dichiara la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Salerno, 03.03.3025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dr. Maura Stassano