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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2836 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2836/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASARINI SARAH Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
Conclusioni come da note in atti
MOTIVAZIONE
ha convenuto in giudizio per sentir pronunciare Parte_1 CP_1
lo scioglimento del matrimonio da loro celebrato in Reggio Emilia il 30 dicembre 2007, trascritto nel registro di stato civile del Comune di Reggio
Emilia al n. 341, parte I, serie / dell'anno 2007, riferendo che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie ancora minorenni ( di anni 17 e Per_1 Per_2
di anni 9) e che i coniugi si erano separati consensualmente davanti a questo
Tribunale in data 2 febbraio 2022; chiedeva disporsi affido esclusivo a sé delle figlie minori, stante il disinteresse manifestato dal padre dopo la separazione in ordine alla loro educazione e al loro mantenimento, con obbligo del convenuto di versarle un contributo mensile di 600 euro per il mantenimento della prole, di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50% e di pagarle “un contributo di mantenimento”, per sé, di 150 euro, confermando la statuizione della sentenza di separazione che poneva il pagamento diretto di tali somme a carico del datore di lavoro del convenuto
Riferiva che la domanda di affido esclusivo, anziché condiviso come previsto in sede di separazione, era giustificata dalla condotta del il quale si era CP_1
disinteressato delle figlie, non aveva mai rispettato i tempi di visita previsti e non aveva mai tenuto presso di sé le figlie, anche con pernottamento;
allegata anche le difficoltà incontrate nella gestione della malattia - diabete in forma grave - della IA minore, in quanto spesso si era presentata la necessità di assumere decisioni importanti, di carattere sanitario, per la salute della ragazza,
e i contatti con il si erano rivelati sempre difficoltosi CP_1
Affermava di essere ancora priva di una stabile occupazione dovendo assistere la IA in modo continuativo e chiedeva il contributo per le figlie a carico del marito, fissato in 500 euro mensili al momento della separazione, venisse aumentato a 600 euro mensili, con diminuzione, da 250 a 150 euro, del contributo fissato in proprio favore
Parte convenuta nonostante rituale notifica rimaneva contumace
Alla prima udienza, sentita la parte ricorrente, era disposto l'ascolto della minore ultradodicenne , al cui esito la causa veniva rimessa al collegio Per_1
per la decisione
*****
Sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio atteso che sono trascorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione ed è dimostrata, anche dalla condotta processuale del convenuto, la impossibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i due coniugi
Per quanto concerne le figlie, le condizioni contenute nella sentenza di separazione prevedevano un affido condiviso tra i genitori con residenza stabile presso la madre e che il incontrasse e tenesse le figlie un giorno alla CP_1
settimana e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera Nel corso del suo ascolto, , la IA più grande, ha riferito che questi Per_1
tempi non sono mai stati osservati e che il padre, oggi convenuto, era solito incontrare lei e la sorella insieme alla madre per alcune ore, nei centri commerciali, con una frequenza abbastanza diluita nel tempo;
ha anche riferito di non avere mai pernottato con il padre e di non essersi mai recata a casa sua
Ha aggiunto in ogni caso di essere sempre in contatto anche telefonico con il padre e non ha manifestato sentimenti di risentimento o ragioni di critica verso la condotta del genitore
La domanda attorea di affido esclusivo risulta affidata alla asserita necessità della di dover spesso intervenire quando viene chiamata da scuola per Pt_1
problemi relativi alla salute della IA più piccola, affetta da diabete, e di trovarsi in difficoltà a contattare il marito ogni volta che occorre prendere decisioni relative alle figlie per le quali serve la sua partecipazione
Si osserva, peraltro, che il rapporto del padre con le figlie non pare avere evidenziato profili di particolare criticità, anche alla luce delle dichiarazioni della IA , e le modalità con cui si sono svolti gli incontri sembrano Per_1
riferibili più alla comune volontà e alla scelta di tutti i soggetti coinvolti, padre, madre e figlie, che non ad un inadempimento del CP_1
Si consideri, anche, a riscontro di tale rilievo, che la stessa ricorrente ha chiesto la conferma della disciplina delle visite che aveva concordato con il coniuge al momento della separazione
Quanto alle condizioni di salute della IA ferma la gravità della Per_2
malattia, va rilevato, da un lato, che la stessa ricorrente ha dichiarato di assisterla quotidianamente anche nelle terapie e, dall'altro lato, che il per quanto CP_1
riferito, pare essere in continuo contatto con la famiglia
Non vi sono, di conseguenza, ragioni per derogare alla regola ordinaria che vuole la prole minorenne affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori
Vanno recepiti i tempi di visita richiesti dalla ricorrente
In ordine alle questioni economiche si osserva che nulla è cambiato rispetto alla separazione e la ricorrente chiede sostanzialmente la conferma di quell'accordo pur variando la imputazione delle somme
Resta però da precisare che la richiesta di mantenimento, per sé, formulata da va interpretata come domanda di assegno divorzile Parte_1 Il convenuto resta obbligato, a tale titolo, per la somma di euro 150 mensili, considerato che la ricorrente è ad oggi priva di una stabile fonte di reddito e non
è in grado di reperire una occupazione anche solo a tempo parziale per la necessità di accudire la IA minore
Non è dovuto l'ordine di versamento diretto al datore di lavoro, stante il disposto dell'art. 473 bis.37 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e dovranno liquidate come in dispositivo stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Reggio Emilia il
30/12/2007 tra e e trascritto nel registro di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Reggio Emilia al n. 341, parte I, serie / dell'anno 2007
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche
Dispone l'affido esclusivo delle due figlie minori, e alla madre Per_1 Per_2
cui resta assegnata la casa familiare, e regola le visite del padre come di seguito: il sig. trascorrerà con le figlie tutti i mercoledì dalla uscita della scuola CP_1 sino all' ora di cena intorno alle 21 impegnandosi a riaccompagnarle dalla madre, nonché a fine settimana alternati (con relativo pernotto) nei giorni dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera, quando successivamente al pasto serale, le ricondurrà presso la madre. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà con le minori il periodo dal 24 al 30 dicembre, ovvero, alternativamente, quello dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel corso delle vacanze pasquali le minori rimarranno presso ciascun genitore per un periodo di tre giorni, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, ovvero il Lunedì
CP_ dell'Angelo. In occasione delle vacanze estive, il MO potrà trascorrere con le figlie due settimane anche non consecutive. Con facoltà delle parti potranno, di comune accordo, variare il suesteso calendario, anche in ossequio alle rispettive esigenze lavorative, ovvero agli impegni delle minori a carico di di versare alla moglie la somma di euro 600 al Per_3 CP_1 mese quale contributo per le figlie e di partecipare alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 50%, e la somma di euro 150,00 al mese a titolo di assegno divorzile
Dichiara tenuto e condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3000,00 per compensi, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile, il 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2836/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASARINI SARAH Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
Conclusioni come da note in atti
MOTIVAZIONE
ha convenuto in giudizio per sentir pronunciare Parte_1 CP_1
lo scioglimento del matrimonio da loro celebrato in Reggio Emilia il 30 dicembre 2007, trascritto nel registro di stato civile del Comune di Reggio
Emilia al n. 341, parte I, serie / dell'anno 2007, riferendo che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie ancora minorenni ( di anni 17 e Per_1 Per_2
di anni 9) e che i coniugi si erano separati consensualmente davanti a questo
Tribunale in data 2 febbraio 2022; chiedeva disporsi affido esclusivo a sé delle figlie minori, stante il disinteresse manifestato dal padre dopo la separazione in ordine alla loro educazione e al loro mantenimento, con obbligo del convenuto di versarle un contributo mensile di 600 euro per il mantenimento della prole, di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50% e di pagarle “un contributo di mantenimento”, per sé, di 150 euro, confermando la statuizione della sentenza di separazione che poneva il pagamento diretto di tali somme a carico del datore di lavoro del convenuto
Riferiva che la domanda di affido esclusivo, anziché condiviso come previsto in sede di separazione, era giustificata dalla condotta del il quale si era CP_1
disinteressato delle figlie, non aveva mai rispettato i tempi di visita previsti e non aveva mai tenuto presso di sé le figlie, anche con pernottamento;
allegata anche le difficoltà incontrate nella gestione della malattia - diabete in forma grave - della IA minore, in quanto spesso si era presentata la necessità di assumere decisioni importanti, di carattere sanitario, per la salute della ragazza,
e i contatti con il si erano rivelati sempre difficoltosi CP_1
Affermava di essere ancora priva di una stabile occupazione dovendo assistere la IA in modo continuativo e chiedeva il contributo per le figlie a carico del marito, fissato in 500 euro mensili al momento della separazione, venisse aumentato a 600 euro mensili, con diminuzione, da 250 a 150 euro, del contributo fissato in proprio favore
Parte convenuta nonostante rituale notifica rimaneva contumace
Alla prima udienza, sentita la parte ricorrente, era disposto l'ascolto della minore ultradodicenne , al cui esito la causa veniva rimessa al collegio Per_1
per la decisione
*****
Sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio atteso che sono trascorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione ed è dimostrata, anche dalla condotta processuale del convenuto, la impossibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i due coniugi
Per quanto concerne le figlie, le condizioni contenute nella sentenza di separazione prevedevano un affido condiviso tra i genitori con residenza stabile presso la madre e che il incontrasse e tenesse le figlie un giorno alla CP_1
settimana e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera Nel corso del suo ascolto, , la IA più grande, ha riferito che questi Per_1
tempi non sono mai stati osservati e che il padre, oggi convenuto, era solito incontrare lei e la sorella insieme alla madre per alcune ore, nei centri commerciali, con una frequenza abbastanza diluita nel tempo;
ha anche riferito di non avere mai pernottato con il padre e di non essersi mai recata a casa sua
Ha aggiunto in ogni caso di essere sempre in contatto anche telefonico con il padre e non ha manifestato sentimenti di risentimento o ragioni di critica verso la condotta del genitore
La domanda attorea di affido esclusivo risulta affidata alla asserita necessità della di dover spesso intervenire quando viene chiamata da scuola per Pt_1
problemi relativi alla salute della IA più piccola, affetta da diabete, e di trovarsi in difficoltà a contattare il marito ogni volta che occorre prendere decisioni relative alle figlie per le quali serve la sua partecipazione
Si osserva, peraltro, che il rapporto del padre con le figlie non pare avere evidenziato profili di particolare criticità, anche alla luce delle dichiarazioni della IA , e le modalità con cui si sono svolti gli incontri sembrano Per_1
riferibili più alla comune volontà e alla scelta di tutti i soggetti coinvolti, padre, madre e figlie, che non ad un inadempimento del CP_1
Si consideri, anche, a riscontro di tale rilievo, che la stessa ricorrente ha chiesto la conferma della disciplina delle visite che aveva concordato con il coniuge al momento della separazione
Quanto alle condizioni di salute della IA ferma la gravità della Per_2
malattia, va rilevato, da un lato, che la stessa ricorrente ha dichiarato di assisterla quotidianamente anche nelle terapie e, dall'altro lato, che il per quanto CP_1
riferito, pare essere in continuo contatto con la famiglia
Non vi sono, di conseguenza, ragioni per derogare alla regola ordinaria che vuole la prole minorenne affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori
Vanno recepiti i tempi di visita richiesti dalla ricorrente
In ordine alle questioni economiche si osserva che nulla è cambiato rispetto alla separazione e la ricorrente chiede sostanzialmente la conferma di quell'accordo pur variando la imputazione delle somme
Resta però da precisare che la richiesta di mantenimento, per sé, formulata da va interpretata come domanda di assegno divorzile Parte_1 Il convenuto resta obbligato, a tale titolo, per la somma di euro 150 mensili, considerato che la ricorrente è ad oggi priva di una stabile fonte di reddito e non
è in grado di reperire una occupazione anche solo a tempo parziale per la necessità di accudire la IA minore
Non è dovuto l'ordine di versamento diretto al datore di lavoro, stante il disposto dell'art. 473 bis.37 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e dovranno liquidate come in dispositivo stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Reggio Emilia il
30/12/2007 tra e e trascritto nel registro di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Reggio Emilia al n. 341, parte I, serie / dell'anno 2007
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche
Dispone l'affido esclusivo delle due figlie minori, e alla madre Per_1 Per_2
cui resta assegnata la casa familiare, e regola le visite del padre come di seguito: il sig. trascorrerà con le figlie tutti i mercoledì dalla uscita della scuola CP_1 sino all' ora di cena intorno alle 21 impegnandosi a riaccompagnarle dalla madre, nonché a fine settimana alternati (con relativo pernotto) nei giorni dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera, quando successivamente al pasto serale, le ricondurrà presso la madre. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà con le minori il periodo dal 24 al 30 dicembre, ovvero, alternativamente, quello dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel corso delle vacanze pasquali le minori rimarranno presso ciascun genitore per un periodo di tre giorni, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, ovvero il Lunedì
CP_ dell'Angelo. In occasione delle vacanze estive, il MO potrà trascorrere con le figlie due settimane anche non consecutive. Con facoltà delle parti potranno, di comune accordo, variare il suesteso calendario, anche in ossequio alle rispettive esigenze lavorative, ovvero agli impegni delle minori a carico di di versare alla moglie la somma di euro 600 al Per_3 CP_1 mese quale contributo per le figlie e di partecipare alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 50%, e la somma di euro 150,00 al mese a titolo di assegno divorzile
Dichiara tenuto e condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3000,00 per compensi, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile, il 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Parisoli