Versione
31 agosto 1965
31 agosto 1965
Art. 9.
Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera a) degli articoli 3 e 5.
Il contributo di riscatto e' determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965.
I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano gia' utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo e' pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriorinente al 1 luglio 1965.
Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera a) degli articoli 3 e 5.
Il contributo di riscatto e' determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965.
I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano gia' utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo e' pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriorinente al 1 luglio 1965.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 16/10/1990, n. 454Provvedimento: […] Ha osservato che, in base alla vigente disciplina (art. 9, legge 26 luglio 1965, n. 965) il contributo da pagarsi in un'unica soluzione viene determinato sulla scorta delle tabelle attuariali che tengono conto della retribuzione annua contributiva, del periodo da riscattare, dell'età dell'iscritto alla data della presentazione della domanda e del servizio utile a detta data, con o senza la inclusione del periodo da riscattare.Leggi di più...
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