Art. 3.
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa alla esp. temp. Termine massimo per la riesportazione Cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa Per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie n. 1 6 mesi Filati di lana, di titolo vario Per essere sottoposti al trattamento di irrestringibi- lita' kg. 100 6 mesi
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa alla esp. temp. Termine massimo per la riesportazione Cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa Per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie n. 1 6 mesi Filati di lana, di titolo vario Per essere sottoposti al trattamento di irrestringibi- lita' kg. 100 6 mesi