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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5645/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5645/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Manca e Diego Manca, preso il cui Parte_1 studio, sito a Cagliari, in via Libeccio n. 32, è elettivamente domiciliata;
, rappresento e difeso dall'avv. Elisabetta Boi, presso il cui studio, sito in via E. Parte_2
Gianturco n. 12, è elettivamente domiciliato (la quale ha depositato rinuncia al mandato in data
4.9.2020);
OPPONENTE contro
e per essa rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avvocato Lucio Ghia, con domicilio presso lo studio dell'Avv. Stefano Lai, sito in Cagliari alla via Palestrina n. 22;
OPPOSTA nonché
intervenuta ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria dell'opposta, rappresentata Controparte_3
e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla via Lucullo n. 3;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
pagina 1 di 11 La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente si riportano le conclusioni, come precisate con note scritte, Parte_1 depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.11.2022:
“1) Considerata l'eccepita nullità della clausola di determinazione del tasso di mora in quanto indicato nel contratto in modo difforme al reale valore, effettivamente calcolato ed applicato in misura superiore al tasso soglia usura;
ritenuta l'eccepita eccessività del credito per illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute comprensiva degli interessi corrispettivi, anche in violazione del divieto di anatocismo;
rilevata altresì la violazione dei canoni di determinatezza e determinabilità di cui all'art. 117 TUB, risulta evidente che le somme che la banca chiede con l'attivazione della procedura esecutiva non possono essere quelle calcolate ed indicate nell'atto di precetto oggi opposto.
2) Accertare l'inefficacia e/o la nullità del titolo esecutivo e, per l'effetto, sospenderne l'efficacia esecutiva e conseguentemente dichiarare sospesa la procedura esecutiva iscritta al R.Es n. 269/2016;
3) Dichiarare inammissibile e/o inefficace l'atto di precetto perché fondato su un titolo esecutivo nullo
e/o inefficace e comunque privo di validità esecutiva;
4) Accertare la pattuizione di interessi oltre il tasso soglia usura stabilito dalla legge, al tempo della stipula del contratto di mutuo, con riferimento al tasso di mora, pattiziamente stabilito nella misura del tasso soglia, ma calcolato utilizzando il divisore 360 in luogo del criterio di calcolo conforme ai giorni effettivi di maturazione degli interessi e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., dichiarare che in relazione al mutuo per cui è causa non sono dovuti interessi ma solo il rimborso del residuo capitale erogato;
5) Per l'ulteriore effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore degli attori delle somme versate a titolo di interesse, nella misura che verrà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi legali dalla data della corresponsione o dalla domanda e fino all'effettivo pagamento;
o, in subordine, rideterminare all'attualità l'esatto dare-avere tra le parti, imputando l'accertato valore degli interessi corrisposti al capitale, con conseguente ricalcolo dell'effettivo debito residuo;
6) Accertare, alla luce delle domande di cui sopra, che alla data di notifica dell'atto di precetto non vi
è stato inadempimento dei mutuatari e, per l'effetto, ordinare alla banca di eseguire un ricalcolo del piano di ammortamento con rate a scadere composte dal solo capitale residuo e rimettere nei termini di pagamento i mutuatari, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste;
In via subordinata:
pagina 2 di 11 - Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB, per indeterminatezza del tasso convenzionale
(ISC/TAEG) indicato nel contratto di mutuo e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 117 comma VII
TUB, ordinare alla banca il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT;
per
l'ulteriore effetto, condannare la banca alla restituzione della differenza degli importi versati a titolo di interessi non dovuti, che risulterà in corso di causa, maggiorata degli interessi dal pagamento o dalla domanda e fino al saldo;
in subordine rideterminare all'attualità l'esatto dare-avere tra le parti, imputando l'accertato valore degli interessi corrisposti al capitale, con conseguente ricalcolo dell'effettivo debito residuo;
- in ogni caso voglia dichiarare l'inefficacia della risoluzione del contratto di mutuo e rimettere nei termini gli attori affinchè rimborsino l'effettivo ed accertato debito residuo secondo un piano di ammortamento ricalcolato in applicazione dell'art. 117 comma VII TUB, ferma restando la durata del contratto e la cadenza della rate negozialmente pattuite.
Rimettendo in termini i mutuatari nel pagamento del mutuo secondo le scadenze e la durata negozialmente pattuita;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.”
Per l'opponente si riportano le conclusioni come precisate nelle memorie ex Parte_2 art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c, depositate in data 09.12.2016:
“1) Accerti se nel contratto di mutuo siano stati pattuiti tassi di interesse superiori al tasso soglia di usura in violazione della L.108/96 secondo le tesi e le formule matematico-finanziarie sostenute in atti da parte attrice. In particolare:
- accerti al momento della stipula il tasso nominale annuo, il tasso di mora e il TAEG/ISC pattuiti
- accerti il TAEG effettivo applicato tenendo conto del premio assicurativo, delle spese di istruttoria e di tutti gli altri costi pattuiti collegati al finanziamento;
- accerti il Tasso effettivo di mora in ipotesi di ritardo nel pagamento della rata procedendo secondo le diverse ipotesi sostenute: 1) applicazione degli interessi corrispettivi e di mora 2) quantificazione in termini percentuali degli interessi di mora sulla quota di capitale della rata.
2) Ove venga accertata la gratuità del finanziamento per il superamento del tasso soglia, il CTU proceda alle ulteriori verifiche:
- quantifichi le somme rimborsate a titolo di interessi, attualizzate al tasso legale, e quelle in conto capitale;
pagina 3 di 11 - determini il residuo debito rimborsabile e quindi rielabori il piano di ammortamento con previsione di rate composte da solo capitale, ferma la durata e la cadenza dell'originario piano di ammortamento, ipotizzando la restituzione agli attori delle somme versate a titolo di interessi e/o la compensazione del capitale residuo con gli interessi pagati.
QUANTO ALLA NULLITA' DEL TAEG:
3) Verifichi se il TAEG dichiarato nel contratto di mutuo corrisponda al TAEG effettivo. Ove accerti che il TAEG effettivo è superiore a quello contrattuale, rilevata la nullità della clausola di determinazione degli interessi ex art. 117 TUB, rielabori il piano di ammortamento al tasso minimo dei
Bot e determini la somma rimborsata in conto capitale e quella a titolo di interessi in eccedenza rispetto a quella dovuta al tasso sostitutivo.
4) Determini il debito residuo e l'importo della nuova rata ipotizzando il rimborso agli attori delle somme versate a titolo di interessi in misura superiore al dovuto e/o la compensazione del debito residuo con gli interessi pagati in misura superiore al dovuto.”
Per l'opposta i riportano le conclusioni come precisate con note scritte, depositate CP_4 ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.11.2022:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione, siccome inammissibile e/o infondata;
2) in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalle parti opponenti nei confronti della
[...]
siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che Controparte_1 assolutamente non provate;
3) in ogni caso, condannare parte opponente al pagamento in favore della Banca opposta delle spese di giudizio, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali”.
Per l'interventrice si riportano le conclusioni come precisate nelle note Controparte_3 scritte, depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6.03.2025:
“chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e l'integrale rigetto delle avverse domande”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con atto di citazione regolarmente notificato, hanno proposto Parte_2 Parte_1 opposizione al precetto con il quale ha intimato loro il pagamento di € 199.857,09 CP_4 derivanti da rate scadute, capitale residuo e interessi di mora del mutuo ipotecario stipulato in data
21.01.2008, a rogito Notaio rep. 166872, racc. 32560. Per_1
pagina 4 di 11 In particolare, gli opponenti hanno dedotto i seguenti motivi di opposizione:
a) nullità della clausola determinativa degli interessi moratori, in quanto usuraia;
b) in via subordinata, la nullità del mutuo per violazione dell'art. 117, comma 6, t.u.b., in relazione alla clausola determinativa degli interessi, per mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, hanno rassegnato nel merito le richieste di accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto e la nullità del mutuo in ragione della pattuizione di un tasso di mora che sarebbe superiore al tasso soglia, con conseguente dichiarazione della gratuità dello stesso ed imputazione di quanto pagato a capitale;
in subordine hanno domandato dichiararsi la nullità delle pattuizioni di interessi a norma dell'art. 177, commo 6 e 7, t.u.b. con restituzione della differenza tra interessi corrisposti e quelli computati al tasso sostitutivo (il tasso minimo dei Bot).
In data 20.09.2016 si è costituita la convenuta, la quale ha eccepito l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, osservando:
- quanto al motivo sub a), di aver dettagliatamente indicato il tasso di interesse applicato e di aver agito in conformità al principio di trasparenza bancaria;
- quanto al motivo sub b) l'inapplicabilità della sanzione della nullità prevista dall'art. 1815 c.c. agli interessi moratori e, per altro verso, il mancato superamento del tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo, fondandosi l'avversa deduzione sull'erronea inclusione nella base di calcolo per la determinazione del tasso effettivamente applicato degli interessi corrispettivi.
All'udienza del 11.10.2016, il giudice ha assegnato alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 4.07.2017.
Con le memorie istruttorie, l'opponente ha richiesto l'ammissione della CTU tecnico-contabile, ma il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e, conseguentemente, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more, in data 14.09.2023, si costituiva in giudizio, ex art. 111, comma 6, c.p.c.,
[...]
quale cessionaria del credito vantato dall'opposta, insistendo nelle difese già svolte dalla CP_3 cedente.
Dopo una pluralità di rinvii - dovuti all'avvicendamento di differenti giudici istruttori, al carico del ruolo nonché alla necessità di consentire agli opponenti di avvalersi di un nuovo difensore, a pagina 5 di 11 seguito delle molteplici rinunce al mandato depositate dai relativi difensori - la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2025, allorquando il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, si osserva che in corso di causa la parte opposta ha ceduto il credito CP_4 oggetto di controversia a per cui si è verificata una successione a titolo Controparte_3 particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., che non comporta la necessaria estromissione dal giudizio del cedente a seguito dell'intervento in giudizio del cessionario, in quanto ai fini di tale estromissione è necessaria la relativa richiesta da parte dell'attore ed il consenso delle altre parti, requisiti che non ricorrono nel caso di specie (negli atti di causa, infatti, non si rinviene il consenso delle altri parti a detta estromissione).
Resto fermo che, nonostante il processo prosegua tra le parti originarie (cfr. art 111, co. 1, ultima parte,
c.p.c.) – per cui l'eventuale sentenza dovrà essere pronunciata in favore dell'attore originario (id est,
l'opposta) - tale sentenza, ex art. 111, comma 4, c.p.c. spiegherà comunque i suoi effetti “[…] anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui […]” e, a maggior ragione, nei confronti di chi si è costituito in giudizio, divenendone parte (e, dunque, anch'egli destinatario della pronuncia).
Ciò chiarito in via preliminare e venendo al merito, l'opposizione è infondata.
1. In particolare, il motivo di opposizione, compendiato nella lettura sub a) relativo all'usurarietà della clausola determinativa degli interessi moratori, non merita accoglimento, essendo la valutazione di usurarietà viziata dalle erronee metodologie di calcolo adoperate dagli opponenti per la determinazione degli interessi moratori.
Deve, preliminarmente, rammentarsi come sia oramai acquisizione pacifica che la disciplina antiusura – di cui al combinato disposto degli artt. 644 cod. pen., 1815, comma 2, cod.civ. e dell'art. 2 della legge 108/1996 – essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, trovi applicazione anche con riferimento alla clausola determinativa degli interessi usurari.
Resta fermo che l'accertamento in ordine al carattere usurario degli interessi moratori deve essere tenuto concettualmente e materialmente distinto rispetto al medesimo accertamento concernente gli interessi corrispettivi, stante l'ontologica eterogeneità funzionale che caratterizza le due poste pagina 6 di 11 economiche, attenendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia e quelli moratori alla patologia del rapporto.
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020 hanno chiarito che la mancata ricomprensione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Orbene, nel caso in esame, la relazione tecnica di parte richiamata a sostegno dell'opposizione - pur dando atto della liceità del tasso di interesse corrispettivo (pari al 5.65 %) e del tasso nominale di mora pattuiti (pari al 9.12 %), in quanto entrambi inferiori al tasso soglia, ex art. 2 della legge n.
108/1996, vigente al momento della stipula del contratto (pari al 9.12 %) – contesta il superamento del tasso soglia relativamente al tasso di mora, facendo, tuttavia, applicazione di modalità di calcolo – il criterio c.d. della sommatoria (v. infra 1.1) ed il parametro del c.d. t.e.mo, il tasso effettivo di mora, (v. infra. 1.2) – erronee.
1.1. Più in particolare, nella perizia si afferma l'usurarietà del contratto di mutuo in quanto la somma tra il tasso corrispettivo (pari al 5,65 %) e il tasso di mora (pari al 9,12%) restituisce un valore, c.d.
“tasso complessivo”, pari al 14,77%, quindi ben superiore al tasso soglia al momento della stipula del contratto (pari a 9,12%).
Ebbene, è scorretto, sotto il profilo logico, ancor prima di quello giuridico, raffrontare il tasso soglia alla sommatoria tra i tassi di interessi corrispettivi e di mora, giacché tale metodologia postula che il tasso corrispettivo e il tasso di mora siano applicati all'intero capitale, nello stesso periodo di tempo e in modo cumulativo, condizioni, tuttavia, che sono incompatibili con la stessa struttura del contratto di mutuo.
Il tasso corrispettivo, infatti, si applica solo sul capitale a scadere - visto che la causa dell'interesse consiste nel diritto del mutuatario a godere della somma secondo il piano di rimborso graduale (art. pagina 7 di 11 820 e 1815 cod. civ.) - mentre, il tasso di mora non può mai applicarsi al debito per il quale non è ancora decorso il termine di esigibilità, perché per definizione finché il termine pende non si dà mora (arg. ex art. 1219 n. 3 cod.civ.); egualmente sulle rate che vengono man mano a scadenza non spetta e non può competere altro che l'interesse moratorio, perché la funzione dell'interesse corrispettivo, quale frutto civile, si esaurisce nel momento in cui il mutuatario è obbligato a restituire il capitale (art. 820 cod.civ.).
Alla scadenza della rata di rimborso, infatti, la quota di interessi corrispettivi in essa inglobati è equiparabile al capitale, sicché l'importo complessivo della rata scaduta ed insoluta – che ricomprende anche gli interessi corrispettivi – costituisce capitale.
Se così è, non può dirsi che gli interessi moratori si sommino ai corrispettivi – divenendo questi ultimi capitale una volta scaduta la rata – ma al contrario, li sostituiscono.
In definitiva, il mutuatario è tenuto a pagare, periodo per periodo, o il tasso corrispettivo (sul capitale a scadere) o il tasso di mora (sulla rata scaduta), mentre non può pagare nel medesimo periodo di tempo sullo stesso debito principale un tasso pari alla sommatoria dei due tassi.
Va, quindi, escluso l'utilizzo del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214).
1.2. Del pari erronea è la metodologia che deduce il carattere usurario dell'interesse moratorio pattuito dal confronto del tasso soglia con il tasso effettivo di mora (c.d. t.e.mo), individuato nel rapporto tra gli interessi moratori annualizzati ed il prodotto tra la quota capitale della singola rata per i giorni di ritardo.
Più in particolare, la perizia di parte, dopo avere ipotizzato un ritardo di pagamento di 29 giorni della prima rata (composta da € 223.45 di capitale e € 988.75 di interessi), ha rapportato gli interessi moratori così calcolati (pari a € 8.78) alla quota capitale della prima rata, evidenziando come gli interessi di mora dovuti risultassero corrispondenti al 49.76% sulla quota capitale (c.d.
T.e.mo), valore ben superiore al tasso soglia.
Tale criterio di calcolo, come premesso, è privo di qualsiasi fondamento, giacché è matematicamente scorretto calcolare l'importo della mora dovuta per 29 giorni in termini assoluti,
pagina 8 di 11 ovverosia sull'intera rata dovuta, e, per altro verso, rapportare tale importo con una diversa e minore base di calcolo, rappresentata dalla sola quota capitale della rata.
Poiché la mora è applicata sull'intera rata non pagata, è tale ammontare che costituisce il “capitale” da considerarsi per il suo calcolo.
È, inoltre, strumentale la scelta di utilizzare quale base di calcolo la prima rata, giacché nel piano di ammortamento a rate costanti c.d. “alla francese” – quale è il piano di ammortamento del mutuo oggetto del presente giudizio – in tale rata è massima la quota interessi e minima quella capitale.
Infine, è del tutto arbitrario ipotizzare un ritardo di 29 giorni, dato che non ha alcun riscontro con i fatti di causa: nel caso di specie, infatti, non è stato né allegato né documentato che il mutuatario abbia effettivamente pagato una o più rate in ritardo.
Lo sviluppo di calcoli sui possibili scenari (probabilistici e ipotetici) nei quali si può evolvere il rapporto di mutuo è, infatti, una metodologia di calcolo sconfessata dalla prevalente giurisprudenza perché trattasi di un'operazione sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare, inattendibile e priva di significato, nonché priva di fondamento giuridico e credibilità scientifica (Cfr. Trib.
Treviso 14.4.2016 e 29.12.2017; Trib. Varese 29.11.2016; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Milano
16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Napoli Nprd 26.4.2018; Trib.
Lanciano 20.3.2018; Trib. Brescia 19.4.2018; Trib. Bologna 15.3.2018; Trib. Roma 8.11.2018;
Trib. Pavia 10.1.2019; Corte App. Milano 23.4.2019).
È dunque chiaro che tale artificioso “tasso” non è un serio ed affidabile indice del costo del credito, perché in definitiva dipende da quando il debitore non paghi una rata dovuta, e per quanto tempo non la paghi, laddove la validità di un contratto non può dipendere da un fatto successivo alla stipula e rimesso alla esclusiva volontà del debitore della prestazione dedotta in contratto.
1.3. In definitiva, la doglianza è infondata, avendo gli opponenti denunciato l'usurarietà del tasso moratorio alla luce di metodologie di calcolo erronee.
La verifica di usurarietà, come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. sentenza n.
19597 del 18.9.2020), va compiuta attraverso il raffronto tra il tasso di mora in concreto applicato - autonomamente considerato con la specifica allegazione e dimostrazione dell'effettivo ammontare degli interessi addebitati a tale titolo - ed il cd. tasso soglia calcolato includendovi la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata nei decreti ministeriali. Nel caso di specie, la parte opponente non ha adeguatamente assolto l'onere su di lei incombente di allegare pagina 9 di 11 specificamente e dimostrare l'usurarietà del tasso moratorio nei termini sopra esposti, in quanto ha assunto come parametro di riferimento, in luogo del tasso di mora concretamente applicato, valori
– “il tasso complessivo” e il “t.e.mo”- privi di fondamento logico e giuridico e per di più ha comparato tali valori al tasso soglia, individuato senza tener conto della maggiorazione media degli interessi moratori.
2. Del pari infondato è il motivo di opposizione compendiato nella lett. sub), relativo alla nullità della clausola determinativa degli interessi ex art. 117, comma 6, t.u.b. per mancata corrispondenza tra il
TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, giacché non sussiste la violazione denunciata.
Il TAEG/ISC non costituisce un elemento del contratto in senso stretto, come tale sottoponibile alla disciplina di cui all'art. 117, comma 6, t.u.b, ma un'informazione che la banca fornisce al cliente sugli effettivi costi del credito.
Il TAEG, infatti, nasce su ispirazione europea, con il fine di migliorare le condizioni di mercato per il cliente degli operatori finanziari, obbligando gli operatori ad utilizzare un parametro omogeneo per il confronto delle varie proposte commerciali.
La funzione perseguita dal TAEG è dunque la trasparenza bancaria e non la tutela contro l'usura, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento e che, in quanto tale, non rientra nel novero dei “tassi, prezzi e condizioni” oggetto della disciplina dettata dall'art. 117 t.u.b., non integrando un patto fra cliente e banca.
Ne deriva che l'erronea quantificazione del TAEG di per sé non comporta una maggiore onerosità del finanziamento - non incidendo sulla determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario - ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Corollario logico applicativo di quanto osservato è che il TAEG non rientra nel novero dei
“tassi, prezzi ed altre condizioni” oggetto della disciplina di cui all'art. 117 t.u.b., onde l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate non è sanzionata con la nullità, ed infatti, in caso di credito al consumo di cui all'art. 121 TUB è stata necessaria la previsione di una disposizione speciale ad hoc per rendere applicabile la disciplina ora invocata da parte attrice,
l'art. 125 bis TUB, ma, integrando la violazione di regole di condotta della banca, può dar luogo, se del caso, a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr., anche nelle pagina 10 di 11 rispettive motivazioni, Cass. nn. 6210 e 4379 del 2025, Cass. n. 4597 del 2023; Cass. n. 39169 del
2021, Cass. n. 39169 del 09/12/2021).
In definitiva, la doglianza formulata dagli opponenti non risulta, dunque, fondata.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche per le sole fasi studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione, applicati i parametri minimi sul valore della domanda, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata, della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
La cedente si è sostanzialmente disinteressata dell'esito della lite a seguito del subentro della cessionaria, la quale si è costituita prima di un'udienza di rinvio per la precisazione delle conclusioni e si è limitata al deposito della sola comparsa conclusionale, che ha riproposto le difese della cedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere alla convenuta e spese di lite, che liquida CP_4 nell'importo di complessivi € 4.925,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari, 31.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cocco
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5645/2016 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Manca e Diego Manca, preso il cui Parte_1 studio, sito a Cagliari, in via Libeccio n. 32, è elettivamente domiciliata;
, rappresento e difeso dall'avv. Elisabetta Boi, presso il cui studio, sito in via E. Parte_2
Gianturco n. 12, è elettivamente domiciliato (la quale ha depositato rinuncia al mandato in data
4.9.2020);
OPPONENTE contro
e per essa rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avvocato Lucio Ghia, con domicilio presso lo studio dell'Avv. Stefano Lai, sito in Cagliari alla via Palestrina n. 22;
OPPOSTA nonché
intervenuta ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria dell'opposta, rappresentata Controparte_3
e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla via Lucullo n. 3;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
pagina 1 di 11 La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente si riportano le conclusioni, come precisate con note scritte, Parte_1 depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.11.2022:
“1) Considerata l'eccepita nullità della clausola di determinazione del tasso di mora in quanto indicato nel contratto in modo difforme al reale valore, effettivamente calcolato ed applicato in misura superiore al tasso soglia usura;
ritenuta l'eccepita eccessività del credito per illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute comprensiva degli interessi corrispettivi, anche in violazione del divieto di anatocismo;
rilevata altresì la violazione dei canoni di determinatezza e determinabilità di cui all'art. 117 TUB, risulta evidente che le somme che la banca chiede con l'attivazione della procedura esecutiva non possono essere quelle calcolate ed indicate nell'atto di precetto oggi opposto.
2) Accertare l'inefficacia e/o la nullità del titolo esecutivo e, per l'effetto, sospenderne l'efficacia esecutiva e conseguentemente dichiarare sospesa la procedura esecutiva iscritta al R.Es n. 269/2016;
3) Dichiarare inammissibile e/o inefficace l'atto di precetto perché fondato su un titolo esecutivo nullo
e/o inefficace e comunque privo di validità esecutiva;
4) Accertare la pattuizione di interessi oltre il tasso soglia usura stabilito dalla legge, al tempo della stipula del contratto di mutuo, con riferimento al tasso di mora, pattiziamente stabilito nella misura del tasso soglia, ma calcolato utilizzando il divisore 360 in luogo del criterio di calcolo conforme ai giorni effettivi di maturazione degli interessi e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., dichiarare che in relazione al mutuo per cui è causa non sono dovuti interessi ma solo il rimborso del residuo capitale erogato;
5) Per l'ulteriore effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore degli attori delle somme versate a titolo di interesse, nella misura che verrà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi legali dalla data della corresponsione o dalla domanda e fino all'effettivo pagamento;
o, in subordine, rideterminare all'attualità l'esatto dare-avere tra le parti, imputando l'accertato valore degli interessi corrisposti al capitale, con conseguente ricalcolo dell'effettivo debito residuo;
6) Accertare, alla luce delle domande di cui sopra, che alla data di notifica dell'atto di precetto non vi
è stato inadempimento dei mutuatari e, per l'effetto, ordinare alla banca di eseguire un ricalcolo del piano di ammortamento con rate a scadere composte dal solo capitale residuo e rimettere nei termini di pagamento i mutuatari, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste;
In via subordinata:
pagina 2 di 11 - Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB, per indeterminatezza del tasso convenzionale
(ISC/TAEG) indicato nel contratto di mutuo e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 117 comma VII
TUB, ordinare alla banca il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT;
per
l'ulteriore effetto, condannare la banca alla restituzione della differenza degli importi versati a titolo di interessi non dovuti, che risulterà in corso di causa, maggiorata degli interessi dal pagamento o dalla domanda e fino al saldo;
in subordine rideterminare all'attualità l'esatto dare-avere tra le parti, imputando l'accertato valore degli interessi corrisposti al capitale, con conseguente ricalcolo dell'effettivo debito residuo;
- in ogni caso voglia dichiarare l'inefficacia della risoluzione del contratto di mutuo e rimettere nei termini gli attori affinchè rimborsino l'effettivo ed accertato debito residuo secondo un piano di ammortamento ricalcolato in applicazione dell'art. 117 comma VII TUB, ferma restando la durata del contratto e la cadenza della rate negozialmente pattuite.
Rimettendo in termini i mutuatari nel pagamento del mutuo secondo le scadenze e la durata negozialmente pattuita;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.”
Per l'opponente si riportano le conclusioni come precisate nelle memorie ex Parte_2 art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c, depositate in data 09.12.2016:
“1) Accerti se nel contratto di mutuo siano stati pattuiti tassi di interesse superiori al tasso soglia di usura in violazione della L.108/96 secondo le tesi e le formule matematico-finanziarie sostenute in atti da parte attrice. In particolare:
- accerti al momento della stipula il tasso nominale annuo, il tasso di mora e il TAEG/ISC pattuiti
- accerti il TAEG effettivo applicato tenendo conto del premio assicurativo, delle spese di istruttoria e di tutti gli altri costi pattuiti collegati al finanziamento;
- accerti il Tasso effettivo di mora in ipotesi di ritardo nel pagamento della rata procedendo secondo le diverse ipotesi sostenute: 1) applicazione degli interessi corrispettivi e di mora 2) quantificazione in termini percentuali degli interessi di mora sulla quota di capitale della rata.
2) Ove venga accertata la gratuità del finanziamento per il superamento del tasso soglia, il CTU proceda alle ulteriori verifiche:
- quantifichi le somme rimborsate a titolo di interessi, attualizzate al tasso legale, e quelle in conto capitale;
pagina 3 di 11 - determini il residuo debito rimborsabile e quindi rielabori il piano di ammortamento con previsione di rate composte da solo capitale, ferma la durata e la cadenza dell'originario piano di ammortamento, ipotizzando la restituzione agli attori delle somme versate a titolo di interessi e/o la compensazione del capitale residuo con gli interessi pagati.
QUANTO ALLA NULLITA' DEL TAEG:
3) Verifichi se il TAEG dichiarato nel contratto di mutuo corrisponda al TAEG effettivo. Ove accerti che il TAEG effettivo è superiore a quello contrattuale, rilevata la nullità della clausola di determinazione degli interessi ex art. 117 TUB, rielabori il piano di ammortamento al tasso minimo dei
Bot e determini la somma rimborsata in conto capitale e quella a titolo di interessi in eccedenza rispetto a quella dovuta al tasso sostitutivo.
4) Determini il debito residuo e l'importo della nuova rata ipotizzando il rimborso agli attori delle somme versate a titolo di interessi in misura superiore al dovuto e/o la compensazione del debito residuo con gli interessi pagati in misura superiore al dovuto.”
Per l'opposta i riportano le conclusioni come precisate con note scritte, depositate CP_4 ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.11.2022:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione, siccome inammissibile e/o infondata;
2) in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalle parti opponenti nei confronti della
[...]
siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che Controparte_1 assolutamente non provate;
3) in ogni caso, condannare parte opponente al pagamento in favore della Banca opposta delle spese di giudizio, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali”.
Per l'interventrice si riportano le conclusioni come precisate nelle note Controparte_3 scritte, depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6.03.2025:
“chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e l'integrale rigetto delle avverse domande”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con atto di citazione regolarmente notificato, hanno proposto Parte_2 Parte_1 opposizione al precetto con il quale ha intimato loro il pagamento di € 199.857,09 CP_4 derivanti da rate scadute, capitale residuo e interessi di mora del mutuo ipotecario stipulato in data
21.01.2008, a rogito Notaio rep. 166872, racc. 32560. Per_1
pagina 4 di 11 In particolare, gli opponenti hanno dedotto i seguenti motivi di opposizione:
a) nullità della clausola determinativa degli interessi moratori, in quanto usuraia;
b) in via subordinata, la nullità del mutuo per violazione dell'art. 117, comma 6, t.u.b., in relazione alla clausola determinativa degli interessi, per mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, hanno rassegnato nel merito le richieste di accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto e la nullità del mutuo in ragione della pattuizione di un tasso di mora che sarebbe superiore al tasso soglia, con conseguente dichiarazione della gratuità dello stesso ed imputazione di quanto pagato a capitale;
in subordine hanno domandato dichiararsi la nullità delle pattuizioni di interessi a norma dell'art. 177, commo 6 e 7, t.u.b. con restituzione della differenza tra interessi corrisposti e quelli computati al tasso sostitutivo (il tasso minimo dei Bot).
In data 20.09.2016 si è costituita la convenuta, la quale ha eccepito l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, osservando:
- quanto al motivo sub a), di aver dettagliatamente indicato il tasso di interesse applicato e di aver agito in conformità al principio di trasparenza bancaria;
- quanto al motivo sub b) l'inapplicabilità della sanzione della nullità prevista dall'art. 1815 c.c. agli interessi moratori e, per altro verso, il mancato superamento del tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo, fondandosi l'avversa deduzione sull'erronea inclusione nella base di calcolo per la determinazione del tasso effettivamente applicato degli interessi corrispettivi.
All'udienza del 11.10.2016, il giudice ha assegnato alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 4.07.2017.
Con le memorie istruttorie, l'opponente ha richiesto l'ammissione della CTU tecnico-contabile, ma il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e, conseguentemente, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more, in data 14.09.2023, si costituiva in giudizio, ex art. 111, comma 6, c.p.c.,
[...]
quale cessionaria del credito vantato dall'opposta, insistendo nelle difese già svolte dalla CP_3 cedente.
Dopo una pluralità di rinvii - dovuti all'avvicendamento di differenti giudici istruttori, al carico del ruolo nonché alla necessità di consentire agli opponenti di avvalersi di un nuovo difensore, a pagina 5 di 11 seguito delle molteplici rinunce al mandato depositate dai relativi difensori - la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2025, allorquando il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, si osserva che in corso di causa la parte opposta ha ceduto il credito CP_4 oggetto di controversia a per cui si è verificata una successione a titolo Controparte_3 particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., che non comporta la necessaria estromissione dal giudizio del cedente a seguito dell'intervento in giudizio del cessionario, in quanto ai fini di tale estromissione è necessaria la relativa richiesta da parte dell'attore ed il consenso delle altre parti, requisiti che non ricorrono nel caso di specie (negli atti di causa, infatti, non si rinviene il consenso delle altri parti a detta estromissione).
Resto fermo che, nonostante il processo prosegua tra le parti originarie (cfr. art 111, co. 1, ultima parte,
c.p.c.) – per cui l'eventuale sentenza dovrà essere pronunciata in favore dell'attore originario (id est,
l'opposta) - tale sentenza, ex art. 111, comma 4, c.p.c. spiegherà comunque i suoi effetti “[…] anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui […]” e, a maggior ragione, nei confronti di chi si è costituito in giudizio, divenendone parte (e, dunque, anch'egli destinatario della pronuncia).
Ciò chiarito in via preliminare e venendo al merito, l'opposizione è infondata.
1. In particolare, il motivo di opposizione, compendiato nella lettura sub a) relativo all'usurarietà della clausola determinativa degli interessi moratori, non merita accoglimento, essendo la valutazione di usurarietà viziata dalle erronee metodologie di calcolo adoperate dagli opponenti per la determinazione degli interessi moratori.
Deve, preliminarmente, rammentarsi come sia oramai acquisizione pacifica che la disciplina antiusura – di cui al combinato disposto degli artt. 644 cod. pen., 1815, comma 2, cod.civ. e dell'art. 2 della legge 108/1996 – essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, trovi applicazione anche con riferimento alla clausola determinativa degli interessi usurari.
Resta fermo che l'accertamento in ordine al carattere usurario degli interessi moratori deve essere tenuto concettualmente e materialmente distinto rispetto al medesimo accertamento concernente gli interessi corrispettivi, stante l'ontologica eterogeneità funzionale che caratterizza le due poste pagina 6 di 11 economiche, attenendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia e quelli moratori alla patologia del rapporto.
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020 hanno chiarito che la mancata ricomprensione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Orbene, nel caso in esame, la relazione tecnica di parte richiamata a sostegno dell'opposizione - pur dando atto della liceità del tasso di interesse corrispettivo (pari al 5.65 %) e del tasso nominale di mora pattuiti (pari al 9.12 %), in quanto entrambi inferiori al tasso soglia, ex art. 2 della legge n.
108/1996, vigente al momento della stipula del contratto (pari al 9.12 %) – contesta il superamento del tasso soglia relativamente al tasso di mora, facendo, tuttavia, applicazione di modalità di calcolo – il criterio c.d. della sommatoria (v. infra 1.1) ed il parametro del c.d. t.e.mo, il tasso effettivo di mora, (v. infra. 1.2) – erronee.
1.1. Più in particolare, nella perizia si afferma l'usurarietà del contratto di mutuo in quanto la somma tra il tasso corrispettivo (pari al 5,65 %) e il tasso di mora (pari al 9,12%) restituisce un valore, c.d.
“tasso complessivo”, pari al 14,77%, quindi ben superiore al tasso soglia al momento della stipula del contratto (pari a 9,12%).
Ebbene, è scorretto, sotto il profilo logico, ancor prima di quello giuridico, raffrontare il tasso soglia alla sommatoria tra i tassi di interessi corrispettivi e di mora, giacché tale metodologia postula che il tasso corrispettivo e il tasso di mora siano applicati all'intero capitale, nello stesso periodo di tempo e in modo cumulativo, condizioni, tuttavia, che sono incompatibili con la stessa struttura del contratto di mutuo.
Il tasso corrispettivo, infatti, si applica solo sul capitale a scadere - visto che la causa dell'interesse consiste nel diritto del mutuatario a godere della somma secondo il piano di rimborso graduale (art. pagina 7 di 11 820 e 1815 cod. civ.) - mentre, il tasso di mora non può mai applicarsi al debito per il quale non è ancora decorso il termine di esigibilità, perché per definizione finché il termine pende non si dà mora (arg. ex art. 1219 n. 3 cod.civ.); egualmente sulle rate che vengono man mano a scadenza non spetta e non può competere altro che l'interesse moratorio, perché la funzione dell'interesse corrispettivo, quale frutto civile, si esaurisce nel momento in cui il mutuatario è obbligato a restituire il capitale (art. 820 cod.civ.).
Alla scadenza della rata di rimborso, infatti, la quota di interessi corrispettivi in essa inglobati è equiparabile al capitale, sicché l'importo complessivo della rata scaduta ed insoluta – che ricomprende anche gli interessi corrispettivi – costituisce capitale.
Se così è, non può dirsi che gli interessi moratori si sommino ai corrispettivi – divenendo questi ultimi capitale una volta scaduta la rata – ma al contrario, li sostituiscono.
In definitiva, il mutuatario è tenuto a pagare, periodo per periodo, o il tasso corrispettivo (sul capitale a scadere) o il tasso di mora (sulla rata scaduta), mentre non può pagare nel medesimo periodo di tempo sullo stesso debito principale un tasso pari alla sommatoria dei due tassi.
Va, quindi, escluso l'utilizzo del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214).
1.2. Del pari erronea è la metodologia che deduce il carattere usurario dell'interesse moratorio pattuito dal confronto del tasso soglia con il tasso effettivo di mora (c.d. t.e.mo), individuato nel rapporto tra gli interessi moratori annualizzati ed il prodotto tra la quota capitale della singola rata per i giorni di ritardo.
Più in particolare, la perizia di parte, dopo avere ipotizzato un ritardo di pagamento di 29 giorni della prima rata (composta da € 223.45 di capitale e € 988.75 di interessi), ha rapportato gli interessi moratori così calcolati (pari a € 8.78) alla quota capitale della prima rata, evidenziando come gli interessi di mora dovuti risultassero corrispondenti al 49.76% sulla quota capitale (c.d.
T.e.mo), valore ben superiore al tasso soglia.
Tale criterio di calcolo, come premesso, è privo di qualsiasi fondamento, giacché è matematicamente scorretto calcolare l'importo della mora dovuta per 29 giorni in termini assoluti,
pagina 8 di 11 ovverosia sull'intera rata dovuta, e, per altro verso, rapportare tale importo con una diversa e minore base di calcolo, rappresentata dalla sola quota capitale della rata.
Poiché la mora è applicata sull'intera rata non pagata, è tale ammontare che costituisce il “capitale” da considerarsi per il suo calcolo.
È, inoltre, strumentale la scelta di utilizzare quale base di calcolo la prima rata, giacché nel piano di ammortamento a rate costanti c.d. “alla francese” – quale è il piano di ammortamento del mutuo oggetto del presente giudizio – in tale rata è massima la quota interessi e minima quella capitale.
Infine, è del tutto arbitrario ipotizzare un ritardo di 29 giorni, dato che non ha alcun riscontro con i fatti di causa: nel caso di specie, infatti, non è stato né allegato né documentato che il mutuatario abbia effettivamente pagato una o più rate in ritardo.
Lo sviluppo di calcoli sui possibili scenari (probabilistici e ipotetici) nei quali si può evolvere il rapporto di mutuo è, infatti, una metodologia di calcolo sconfessata dalla prevalente giurisprudenza perché trattasi di un'operazione sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare, inattendibile e priva di significato, nonché priva di fondamento giuridico e credibilità scientifica (Cfr. Trib.
Treviso 14.4.2016 e 29.12.2017; Trib. Varese 29.11.2016; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Milano
16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Napoli Nprd 26.4.2018; Trib.
Lanciano 20.3.2018; Trib. Brescia 19.4.2018; Trib. Bologna 15.3.2018; Trib. Roma 8.11.2018;
Trib. Pavia 10.1.2019; Corte App. Milano 23.4.2019).
È dunque chiaro che tale artificioso “tasso” non è un serio ed affidabile indice del costo del credito, perché in definitiva dipende da quando il debitore non paghi una rata dovuta, e per quanto tempo non la paghi, laddove la validità di un contratto non può dipendere da un fatto successivo alla stipula e rimesso alla esclusiva volontà del debitore della prestazione dedotta in contratto.
1.3. In definitiva, la doglianza è infondata, avendo gli opponenti denunciato l'usurarietà del tasso moratorio alla luce di metodologie di calcolo erronee.
La verifica di usurarietà, come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. sentenza n.
19597 del 18.9.2020), va compiuta attraverso il raffronto tra il tasso di mora in concreto applicato - autonomamente considerato con la specifica allegazione e dimostrazione dell'effettivo ammontare degli interessi addebitati a tale titolo - ed il cd. tasso soglia calcolato includendovi la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata nei decreti ministeriali. Nel caso di specie, la parte opponente non ha adeguatamente assolto l'onere su di lei incombente di allegare pagina 9 di 11 specificamente e dimostrare l'usurarietà del tasso moratorio nei termini sopra esposti, in quanto ha assunto come parametro di riferimento, in luogo del tasso di mora concretamente applicato, valori
– “il tasso complessivo” e il “t.e.mo”- privi di fondamento logico e giuridico e per di più ha comparato tali valori al tasso soglia, individuato senza tener conto della maggiorazione media degli interessi moratori.
2. Del pari infondato è il motivo di opposizione compendiato nella lett. sub), relativo alla nullità della clausola determinativa degli interessi ex art. 117, comma 6, t.u.b. per mancata corrispondenza tra il
TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, giacché non sussiste la violazione denunciata.
Il TAEG/ISC non costituisce un elemento del contratto in senso stretto, come tale sottoponibile alla disciplina di cui all'art. 117, comma 6, t.u.b, ma un'informazione che la banca fornisce al cliente sugli effettivi costi del credito.
Il TAEG, infatti, nasce su ispirazione europea, con il fine di migliorare le condizioni di mercato per il cliente degli operatori finanziari, obbligando gli operatori ad utilizzare un parametro omogeneo per il confronto delle varie proposte commerciali.
La funzione perseguita dal TAEG è dunque la trasparenza bancaria e non la tutela contro l'usura, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento e che, in quanto tale, non rientra nel novero dei “tassi, prezzi e condizioni” oggetto della disciplina dettata dall'art. 117 t.u.b., non integrando un patto fra cliente e banca.
Ne deriva che l'erronea quantificazione del TAEG di per sé non comporta una maggiore onerosità del finanziamento - non incidendo sulla determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario - ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Corollario logico applicativo di quanto osservato è che il TAEG non rientra nel novero dei
“tassi, prezzi ed altre condizioni” oggetto della disciplina di cui all'art. 117 t.u.b., onde l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate non è sanzionata con la nullità, ed infatti, in caso di credito al consumo di cui all'art. 121 TUB è stata necessaria la previsione di una disposizione speciale ad hoc per rendere applicabile la disciplina ora invocata da parte attrice,
l'art. 125 bis TUB, ma, integrando la violazione di regole di condotta della banca, può dar luogo, se del caso, a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr., anche nelle pagina 10 di 11 rispettive motivazioni, Cass. nn. 6210 e 4379 del 2025, Cass. n. 4597 del 2023; Cass. n. 39169 del
2021, Cass. n. 39169 del 09/12/2021).
In definitiva, la doglianza formulata dagli opponenti non risulta, dunque, fondata.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche per le sole fasi studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione, applicati i parametri minimi sul valore della domanda, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata, della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
La cedente si è sostanzialmente disinteressata dell'esito della lite a seguito del subentro della cessionaria, la quale si è costituita prima di un'udienza di rinvio per la precisazione delle conclusioni e si è limitata al deposito della sola comparsa conclusionale, che ha riproposto le difese della cedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere alla convenuta e spese di lite, che liquida CP_4 nell'importo di complessivi € 4.925,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari, 31.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cocco
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