TRIB
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 3477/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 3477/2020 promossa da
, C.F. e P.Iva , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore;
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Pasqualina
Di Donna (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Torre del Greco alla via V. C.F._1
Veneto n. 46, è elettivamente domiciliata, PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
, (C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...]; rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata in atti in data 29/06/2022, dall'avv. Luigi
Giacobbe, presso il cui studio, sito in Flumeri (AV) alla Piazza Mercato n. 1, è elettivamente domiciliato;
PEC: Email_2
APPELLATO nonché contro
(codice fiscale , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Piazza Del Plebiscito, s. n. c. – 80142 (posta elettronica CP_2 certificata: ; Email_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1878/2020 del
24/02/2020, depositata in data 21/04/2020; CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale di Torre Annunziata, ogni contraria istanza reietta così provvedere: 1) Accogliere i motivi dell'appello ed in riforma della sentenza 1878/20 pubblicata il 21/04/2020, mai notificata, rigettare la domanda di primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte
2) Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.”
PER : Controparte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, per tutte le motivazioni sopra esposte, rigettare i motivi dell'appello promosso da in quanto Parte_1 destituiti da qualsiasi fondamento sia in fatto che in dirritto, e confermare la sentenza 1878/20 resa in data 24/02/2020 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata (Na), dr.ssa Immacolata Cesarano, e depositata in Cancelleria in data 21/04/2020, mai notificata, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanzato ai sensi dell'art. 615, co. I, c.p.c., conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Torre Annunziata, l' e la Parte_1
impugnando l'estratto di ruolo n. 3512/2014 dal quale aveva appreso Controparte_3
l'esistenza della cartella esattoriale n. 07120140054851484000 dell'importo complessivo di €
6.155,05 emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla CP_2 per infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2012.
[...]
A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale ex art. 615 c.p.c., eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 698/1981 in assenza di idonei atti interruttivi. Chiedeva, pertanto, di ordinare la sospensione dell'iscrizione a ruolo relativa alla cartella esattoriale nr. 07120140054851484000 e di dichiarare estinta la pretesa creditoria vantata dall' nonché nulla e/o inefficace la cartella di pagamento nr. 07120140054851484000, con CP_4 vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo nonché la carenza d'interesse ad agire, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, mancato decorso del termine di prescrizione, attesa la notifica di atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle di pagamento;
la regolarità della notifica della cartella di pagamento
(avvenuta in data 28.06.2014) nonché dei successivi atti interruttivi, rappresentati dal preavviso di fermo nr. 07180201400061478000 (notificato in data 19.11.2014) e dall'intimazione di pagamento (notificata in data 4.10.2016). Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
1.2 Si costituiva in giudizio anche la la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire.
1.3 Con sentenza n. 1878/2020, depositata in data 21.4.2020, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, considerava il credito prescritto, attesa l'assenza di validi atti interruttivi. Accoglieva quindi la domanda attorea, annullando la cartella di pagamento nr. 07120140054851484000 e condannando l' al CP_4 pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente. 2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 23.03.2021, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto ruolo, stante la regolare notifica della cartella opposta, per carenza di interesse ad agire;
(ii) l'erronea valutazione della documentazione prodotta a riprova della regolarità della notifica, compiuta in violazione dell'art. 2719 c.c.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 02.11.2020, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 rivendicava l'ammissibilità dell'opposizione, stante l'autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo nonché l'esistenza di un idoneo interesse ad agire. Insisteva, inoltre, nell'eccezione di prescrizione del credito, lamentando la tardività della documentazione prodotta dall' a riprova CP_4 dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, per la prima volta in appello.
Chiedeva, quindi, il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese e competenza di lite del grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
3.1 In data 29.06.2022, si costituiva in giudizio, nell'interesse di parte appellata, l'avvocato
Giacobbe Luigi, a seguito di formale rinuncia da parte dell'Avvocato Pollioso, il quale si riportava integralmente a tutte le ragioni e difese avanzate in atti.
4. Con ordinanza del 15/11/2022, la causa (in precedenza trattenuta in decisione), veniva rimessa in istruttoria per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte Controparte_2 processuale in quanto parte del processo di primo grado, non citata nel presente giudizio d'appello.
Il processo veniva poi assegnato al giudice scrivente il quale, verificata l'avventa integrazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia della all'udienza del 26.09.2023, Controparte_2 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
⁎⁎⁎⁎⁎ 5. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1878/2020 del Giudice di Pace di Torre CP_4
Annunziata è fondato per le ragioni che seguono.
L'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata – come evidenziato da parte appellante – in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione, successiva alla notifica della cartella di pagamento (sottesa all'estratto di ruolo opposto), avvenuta in data
28.06.2014, mediante consegna a mani proprie al destinatario del preavviso di fermo nr.
07180201400061478000 (asseritamente avvenuta in data 19.11.2014, mediante consegna a mani proprie al destinatario) e, infine, dell'intimazione di pagamento nr. 07120169021416934000
(asseritamente avvenuta il 04.10.2016). E', infatti, irrilevante, ai fini del presente giudizio valutare se in atti risulti la prova della regolarità di tali notifiche in quanto l'opposizione presentata al giudice di pace è stata formulata avverso l'estratto di ruolo esattoriale con causa iscritta al ruolo in data 02/12/2019, ovvero ben oltre i termini utili stabiliti dalla Legge per impugnare validamente gli atti sopra indicati, volti al recupero del credito da parte dell' CP_4
Ciò imponeva al giudice di prime cure di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame sul punto) da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c. in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si è andata ad innestare la CP_5 citata pronuncia della S.C. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
5.1 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale CP_1 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa a distanza di molti anni dalla sua presunta notifica
(nonché dalla notifica degli atti di riscossione successivi, l'ultimo dei quali risale al 2016) – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato (in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma. Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. 6. Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 1878/2020 del 24/2/2020, depositata in data 21/4/2020, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 19/01/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 3477/2020 promossa da
, C.F. e P.Iva , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore;
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Pasqualina
Di Donna (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Torre del Greco alla via V. C.F._1
Veneto n. 46, è elettivamente domiciliata, PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
, (C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...]; rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata in atti in data 29/06/2022, dall'avv. Luigi
Giacobbe, presso il cui studio, sito in Flumeri (AV) alla Piazza Mercato n. 1, è elettivamente domiciliato;
PEC: Email_2
APPELLATO nonché contro
(codice fiscale , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Piazza Del Plebiscito, s. n. c. – 80142 (posta elettronica CP_2 certificata: ; Email_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1878/2020 del
24/02/2020, depositata in data 21/04/2020; CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale di Torre Annunziata, ogni contraria istanza reietta così provvedere: 1) Accogliere i motivi dell'appello ed in riforma della sentenza 1878/20 pubblicata il 21/04/2020, mai notificata, rigettare la domanda di primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte
2) Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.”
PER : Controparte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, per tutte le motivazioni sopra esposte, rigettare i motivi dell'appello promosso da in quanto Parte_1 destituiti da qualsiasi fondamento sia in fatto che in dirritto, e confermare la sentenza 1878/20 resa in data 24/02/2020 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata (Na), dr.ssa Immacolata Cesarano, e depositata in Cancelleria in data 21/04/2020, mai notificata, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanzato ai sensi dell'art. 615, co. I, c.p.c., conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Torre Annunziata, l' e la Parte_1
impugnando l'estratto di ruolo n. 3512/2014 dal quale aveva appreso Controparte_3
l'esistenza della cartella esattoriale n. 07120140054851484000 dell'importo complessivo di €
6.155,05 emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla CP_2 per infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2012.
[...]
A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale ex art. 615 c.p.c., eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 698/1981 in assenza di idonei atti interruttivi. Chiedeva, pertanto, di ordinare la sospensione dell'iscrizione a ruolo relativa alla cartella esattoriale nr. 07120140054851484000 e di dichiarare estinta la pretesa creditoria vantata dall' nonché nulla e/o inefficace la cartella di pagamento nr. 07120140054851484000, con CP_4 vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo nonché la carenza d'interesse ad agire, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, mancato decorso del termine di prescrizione, attesa la notifica di atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle di pagamento;
la regolarità della notifica della cartella di pagamento
(avvenuta in data 28.06.2014) nonché dei successivi atti interruttivi, rappresentati dal preavviso di fermo nr. 07180201400061478000 (notificato in data 19.11.2014) e dall'intimazione di pagamento (notificata in data 4.10.2016). Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
1.2 Si costituiva in giudizio anche la la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire.
1.3 Con sentenza n. 1878/2020, depositata in data 21.4.2020, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, considerava il credito prescritto, attesa l'assenza di validi atti interruttivi. Accoglieva quindi la domanda attorea, annullando la cartella di pagamento nr. 07120140054851484000 e condannando l' al CP_4 pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente. 2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 23.03.2021, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto ruolo, stante la regolare notifica della cartella opposta, per carenza di interesse ad agire;
(ii) l'erronea valutazione della documentazione prodotta a riprova della regolarità della notifica, compiuta in violazione dell'art. 2719 c.c.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 02.11.2020, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 rivendicava l'ammissibilità dell'opposizione, stante l'autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo nonché l'esistenza di un idoneo interesse ad agire. Insisteva, inoltre, nell'eccezione di prescrizione del credito, lamentando la tardività della documentazione prodotta dall' a riprova CP_4 dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, per la prima volta in appello.
Chiedeva, quindi, il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese e competenza di lite del grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
3.1 In data 29.06.2022, si costituiva in giudizio, nell'interesse di parte appellata, l'avvocato
Giacobbe Luigi, a seguito di formale rinuncia da parte dell'Avvocato Pollioso, il quale si riportava integralmente a tutte le ragioni e difese avanzate in atti.
4. Con ordinanza del 15/11/2022, la causa (in precedenza trattenuta in decisione), veniva rimessa in istruttoria per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte Controparte_2 processuale in quanto parte del processo di primo grado, non citata nel presente giudizio d'appello.
Il processo veniva poi assegnato al giudice scrivente il quale, verificata l'avventa integrazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia della all'udienza del 26.09.2023, Controparte_2 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
⁎⁎⁎⁎⁎ 5. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1878/2020 del Giudice di Pace di Torre CP_4
Annunziata è fondato per le ragioni che seguono.
L'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata – come evidenziato da parte appellante – in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione, successiva alla notifica della cartella di pagamento (sottesa all'estratto di ruolo opposto), avvenuta in data
28.06.2014, mediante consegna a mani proprie al destinatario del preavviso di fermo nr.
07180201400061478000 (asseritamente avvenuta in data 19.11.2014, mediante consegna a mani proprie al destinatario) e, infine, dell'intimazione di pagamento nr. 07120169021416934000
(asseritamente avvenuta il 04.10.2016). E', infatti, irrilevante, ai fini del presente giudizio valutare se in atti risulti la prova della regolarità di tali notifiche in quanto l'opposizione presentata al giudice di pace è stata formulata avverso l'estratto di ruolo esattoriale con causa iscritta al ruolo in data 02/12/2019, ovvero ben oltre i termini utili stabiliti dalla Legge per impugnare validamente gli atti sopra indicati, volti al recupero del credito da parte dell' CP_4
Ciò imponeva al giudice di prime cure di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame sul punto) da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c. in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si è andata ad innestare la CP_5 citata pronuncia della S.C. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
5.1 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale CP_1 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa a distanza di molti anni dalla sua presunta notifica
(nonché dalla notifica degli atti di riscossione successivi, l'ultimo dei quali risale al 2016) – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato (in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma. Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. 6. Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 1878/2020 del 24/2/2020, depositata in data 21/4/2020, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 19/01/2024.
Il Giudice
Anita Carughi