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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 916/2022 promossa da:
(C.F. e per esso, quale procuratore generale, Parte_1 C.F._1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. TORRIONE LEVINO, come da procura in atti;
Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. BASSI Controparte_1 C.F._2
GIANDOMENICO, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: altri rapporti condominiali.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 4/2021 del 7.1.2021, emesso in favore di , è stato CP_1 CP_1 ingiunto al A, B, C, D, E, F (di seguito “il ”), il Parte_3 Parte_3 pagamento di € 4.024,71, oltre interessi moratori, spese e compensi, a titolo di corrispettivo per la prestata attività di amministratrice dello stabile.
2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'11.2.2021, il e Parte_3
, quest'ultimo in qualità di singolo condòmino dello stabile, hanno convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Vasto, la predetta amministratrice, al fine di vedere Pag. 1 a 8 dichiarato nullo invalido e inefficace il decreto ingiuntivo n. 4/2021 e in via riconvenzionale, per l'accertamento della nullità delle delibere condominiali del 6.6.2015 e del 14.10.2017, nella parte relativa alla nomina e alla conferma della quale amministratrice del CP_1
, e per la condanna della stessa alla restituzione delle somme illegittimamente Parte_3 prelevate dal conto corrente comprensoriale, con il favore delle spese di giudizio.
3. Si è costituita nel giudizio di prime cure chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
4. Effettuata la trattazione, il processo di I grado si è concluso con sentenza n. 224/2022, depositata in data 18.8.2022, con la quale il Giudice di Pace ha respinto integralmente l'opposizione, rigettato le domande riconvenzionali e condannato alle spese di giudizio la parte soccombente.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli opponenti in primo grado deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- l'omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, l'errata e omessa valutazione delle prove documentali, nonché violazione degli artt. 67, comma III e 155 disp. att. c.c.;
- l'omessa valutazione delle deduzioni di parte opponente, la violazione degli artt. 1129, 1713
e 1130 c.c., l'omessa valutazione complessiva delle prove documentali e relativo vizio di motivazione;
- l'omesso esame e valutazione della domanda riconvenzionale con violazione dell'art. 112
c.p.c., l'errata valutazione delle prove e carenza di motivazione e violazione dell'art. 2697
c.c.;
- la necessaria riforma del capo inerente alla statuizione sulle spese di lite in ragione della fondatezza dell'opposizione.
Sulla scorta delle riportate considerazioni hanno, quindi, chiesto: “Per tutte le ragioni sopra esposte, voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello per le ragioni svolte e documentate nelle premesse del presente gravame, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecutorietà della medesima: 1) In via principale, ritenere e dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed insussistente il credito in esso richiesto, disponendone contestualmente la
Pag. 2 a 8 revoca, per tutte le ragioni di cui alle premesse di quest'atto; 2) In accoglimento delle domande riconvenzionali: 2.1) accertare e dichiarare la nullità delle delibere condominiali del 06.06.2015
e del 14.10.2017 relativamente alle parti in cui l'assemblea generale dei condomini ha deliberato la nomina e conferma dell'appellata nella qualità di amministratrice ed in mancanza dell'indicazione dell'importo richiesto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'appellata;
2.2) condannare l'appellata alla restituzione in favore del della complessiva Parte_3 somma di euro 600,00 dalla stessa prelevata dal conto corrente comprensoriale come sopra argomentato;
3) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori di legge.”.
6. L'appellata, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'erroneità della ricostruzione fornita dagli appellanti e la correttezza delle statuizioni del giudice di prime cure ed ha, quindi, così concluso:
“1. Confermare la impugnata Sentenza n.ro 224/2022 emessa dal Giudice di Pace di Vasto a conclusione del procedimento di cui al n.ro R.G. 159/2021, e per l'effetto 2. In via principale: rigettare l'appello proposto dal ”, corrente in Vasto Parte_4 in Corso Mazzini n. 338, C.F.: in persona del suo amministratore pro-tempore e dal P.IVA_1 sig. , quale procuratore generale del condomino sig.
contro
Parte_2 Parte_1
l'impugnata sentenza per tutte le ragioni spiegate nelle premesse di questo atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.ro 4/2021 di cui al R.G. n.ro 876/2020, di € 4.024,71 emesso dal Giudice di Pace di Vasto il 7 gennaio 2021; 3. Sempre in via principale, dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale rivolta alla restituzione di € 600,00, per tutti i motivi spiegati in premessa;
4. Ancora in via principale, respingere la spiegata domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi spiegati nelle premesse del presente atto e per
l'effetto rigettare la richiesta di nullità delle delibere condominiali del 6 giugno 2015 e 14 ottobre
2017 nei limiti richiesti nella domanda attorea;
5. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, condannare il Parte_4 corrente in Vasto in Corso Mazzini n. 338, C.F.: , in persona del suo amministratore P.IVA_1 pro-tempore ed il sig. , quale procuratore generale del condomino sig. Parte_2
, al pagamento di € 1.778,99 poiché non oggetto di alcuna contestazione in Parte_1 entrambi i gradi di giudizio;
6. In ogni caso, condannare il Parte_4
”, corrente in Vasto in Corso Mazzini n. 338, C.F.: , in persona del suo
[...] P.IVA_1 amministratore pro-tempore ed il sig. , quale procuratore generale del Parte_2 condomino sig. al pagamento di spese, diritti ed onorari dei precedenti gradi e Parte_1
Pag. 3 a 8 delle precedenti fasi”.
7. All'esito dell'udienza del 16.11.2023, avendo il difensore di parte appellante allegato e documentato la mancata ratifica dell'operato dell'amministratore p.t. per la proposizione dell'appello da parte dell'assemblea dei condomini, è stata dichiarata l'estromissione del giudizio del su concorde richiesta delle parti. Parte_3
8. Il processo, eseguita la fase di trattazione della causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., giunge alla odierna decisione.
*****
L'appello è inammissibile e, come tale, va rigettato per le seguenti ragioni.
Con nota del 14.6.2023, parte appellante ha depositato l'estratto del verbale assembleare del riportante la mancata ratifica dell'operato dell'amministratore in ordine alla Parte_3 proposizione dell'odierno appello.
All'udienza successiva del 16.11.2023 rispetto al citato deposito, su richiesta del e Parte_3 previo consenso della controparte, è stata dichiarata l'estromissione dello stesso dal giudizio.
Conseguentemente, la parte appellante del presente gravame deve identificarsi nel solo Pt_1
il quale ha agito in qualità di condòmino del Comprensorio, per mezzo del procuratore
[...] generale . Parte_2
Così riassunta la questione è d'uopo procedere ad una breve disamina del panorama giurisprudenziale in materia di legittimazione ad agire del singolo condòmino.
Preliminarmente, però, si rammenta che la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio è materia riguardante l'integrità e la regolarità del contraddittorio e mira ad evitare una sentenza
'inutiliter data', per cui è suscettibile di verifica anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e in via preliminare rispetto al merito.
Si osserva, poi, che per tale rilievo, che comporterebbe l'inammissibilità dell'appello in caso di difetto di legittimazione ad agire, non è necessario dover stimolare preventivamente il contraddittorio tra le parti, dovendosi richiamare il principio secondo cui qualora il giudice rilevi l'inammissibilità del ricorso per ragioni di carattere processuale, tale declaratoria non presuppone la necessità prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (Cass. S.U. n. 25208/2015; Cass. n. 9591/2011; Cass. n. 19372/2015;
Pag. 4 a 8 Cass. n. 24312/2017; in materia condominiale: Cass. civ. sent. n. 22952/2022).
Appurati tali aspetti, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condòmini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio, nei cui confronti il condòmino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal , inteso come soggetto unitario, e dagli altri CP_2 partecipanti (Cass. S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023).
Viceversa, quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l'esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condòmino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il soccombente (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. CP_2
29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2,
19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).
Con specifico riguardo alla possibilità del singolo condòmino di coltivare l'azione di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di legittimità ha recentemente precisato che i singoli condòmini non sono legittimati ad opporre il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio (Cass. n.
15567 del 2018; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7053 del 15/03/2024 ).
A fondamento dell'esclusione sta la considerazione, fatta propria in più occasioni dalla giurisprudenza, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei confronti dell'ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta (Cass. n. 94424 del 2018; Cass. n. 22284 del
2010; Cass. Sez. un. n. 23022 del 2005; Cass. n. 16069 del 2004).
Su questo terreno va registrato che con un recente arresto la Corte di legittimità ha riconosciuto al condòmino al quale sia intimato il pagamento di una somma di denaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto (Cass. n. 5811 del 2022). È stato, tuttavia, successivamente precisato che tale riconoscimento non può equivalere ad ammettere la legittimazione autonoma del singolo condòmino a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del per un debito dello stesso, essendo essa CP_2
Pag. 5 a 8 dichiarativa del solo fatto costitutivo dell'obbligazione dell'intera somma, senza fare stato sulla ripartizione tra i singoli condòmini degli oneri da essa derivanti, con l'effetto che il singolo condòmino non può far valere un autonomo interesse ad accertare l'insussistenza del proprio debito parziale, avendo rispetto alla pronuncia di condanna unicamente un interesse adesivo a quello collettivo riferibile alla gestione del e indistintamente rappresentato CP_2 dall'amministratore (Cass. n. 20282 del 2023).
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di impugnazione delle singole delibere assembleari, si richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10934 del 18.4.2019 la quale, nel ribadire la sussistenza dell'autonomo potere individuale di ciascun condòmino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota" delle parti comuni, ha altresì chiarito che tale principio non trova applicazione nei riguardi di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni assembleari (Cass. Sent. n. 29748/2017; C. 25502/2008), in quanto, essendo in discussione esigenze di carattere collettivo, la legittimazione attiva e passiva spetta in via esclusiva all'amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità di impugnare da parte del singolo condòmino. In tali casi, non è ammissibile il gravame avanzato da un singolo condòmino avverso la sentenza che abbia visto soccombente il
, trattandosi di controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio CP_2 comune, bensì la gestione di esso, e, dunque, intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non v'è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condòmini.
Come ulteriormente ed esplicitamente chiarito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 "si tratta di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale (e non di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni) intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il;
la legittimazione passiva esclusiva CP_2 dell'amministratore del nei giudizi relativi alla impugnazione delle deliberazioni CP_2 dell'assemblea promossi dal dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per CP_2 oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2,
14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).”.
Pag. 6 a 8 Passando all'applicazione dei suesposti principi al caso di specie, si osserva che la controversia verte, in via principale, sulla debenza o meno dei compensi rivendicati dall'ex amministratrice del condominio, in via riconvenzionale, sulla nullità delle delibere assembleari del 6.6.2015 e del
14.10.2017 in ordine alla nomina e alla conferma dell'amministratrice medesima e sull'indebita percezione da parte dell'opposta di somme di denaro del condominio.
Conseguentemente, trattandosi di controversie facenti capo al , inteso come CP_2 collettività dei condòmini, in ordine alle quali la giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente escluso la legittimazione ad agire del singolo condòmino e non avendo neppure Parte_1 allegato di essere in alcun modo, direttamente o indirettamente, leso nei suoi diritti quale comproprietario pro quota, non vi è legittimazione ad agire concorrente o alternativa a quella del soccombente che, non ratificando l'intervento dell'amministratore in ordine alla CP_2 costituzione nel presente giudizio di gravame, ha di fatto prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado.
La sua costituzione nel giudizio di primo grado va qualificata in termini di mero intervento adesivo dipendente e, per tale situazione di dipendenza processuale, l'odierno singolo condòmino non può proporre impugnazione autonoma se la parte adiuvata vi abbia rinunciato o non l'abbia proposta. I suoi poteri, infatti, sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo l'interventore “ad adiuvandum” sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte (Cass. n.6309/1994 e succ. conf.).
La ravvisata carenza di legittimazione attiva dell'appellante, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, assorbe le ulteriori censure addotte dalla parte, esimendo il giudicante dal dovere di valutarle nel merito.
Le spese seguono la soccombenza, essendo tale la declaratoria di inammissibilità del gravame, e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri medi e dell'attività effettivamente compiuta e, quindi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
Visto l'esito del gravame e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame o di sua inammissibilità, parte appellante è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria
Pag. 7 a 8 per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da e per esso, quale procuratore Parte_1 generale, ; Parte_2
- condanna e per esso, quale procuratore, , al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese del presente grado di giudizio in favore di , che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 916/2022 promossa da:
(C.F. e per esso, quale procuratore generale, Parte_1 C.F._1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. TORRIONE LEVINO, come da procura in atti;
Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. BASSI Controparte_1 C.F._2
GIANDOMENICO, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: altri rapporti condominiali.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 4/2021 del 7.1.2021, emesso in favore di , è stato CP_1 CP_1 ingiunto al A, B, C, D, E, F (di seguito “il ”), il Parte_3 Parte_3 pagamento di € 4.024,71, oltre interessi moratori, spese e compensi, a titolo di corrispettivo per la prestata attività di amministratrice dello stabile.
2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'11.2.2021, il e Parte_3
, quest'ultimo in qualità di singolo condòmino dello stabile, hanno convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Vasto, la predetta amministratrice, al fine di vedere Pag. 1 a 8 dichiarato nullo invalido e inefficace il decreto ingiuntivo n. 4/2021 e in via riconvenzionale, per l'accertamento della nullità delle delibere condominiali del 6.6.2015 e del 14.10.2017, nella parte relativa alla nomina e alla conferma della quale amministratrice del CP_1
, e per la condanna della stessa alla restituzione delle somme illegittimamente Parte_3 prelevate dal conto corrente comprensoriale, con il favore delle spese di giudizio.
3. Si è costituita nel giudizio di prime cure chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
4. Effettuata la trattazione, il processo di I grado si è concluso con sentenza n. 224/2022, depositata in data 18.8.2022, con la quale il Giudice di Pace ha respinto integralmente l'opposizione, rigettato le domande riconvenzionali e condannato alle spese di giudizio la parte soccombente.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli opponenti in primo grado deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- l'omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, l'errata e omessa valutazione delle prove documentali, nonché violazione degli artt. 67, comma III e 155 disp. att. c.c.;
- l'omessa valutazione delle deduzioni di parte opponente, la violazione degli artt. 1129, 1713
e 1130 c.c., l'omessa valutazione complessiva delle prove documentali e relativo vizio di motivazione;
- l'omesso esame e valutazione della domanda riconvenzionale con violazione dell'art. 112
c.p.c., l'errata valutazione delle prove e carenza di motivazione e violazione dell'art. 2697
c.c.;
- la necessaria riforma del capo inerente alla statuizione sulle spese di lite in ragione della fondatezza dell'opposizione.
Sulla scorta delle riportate considerazioni hanno, quindi, chiesto: “Per tutte le ragioni sopra esposte, voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello per le ragioni svolte e documentate nelle premesse del presente gravame, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecutorietà della medesima: 1) In via principale, ritenere e dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed insussistente il credito in esso richiesto, disponendone contestualmente la
Pag. 2 a 8 revoca, per tutte le ragioni di cui alle premesse di quest'atto; 2) In accoglimento delle domande riconvenzionali: 2.1) accertare e dichiarare la nullità delle delibere condominiali del 06.06.2015
e del 14.10.2017 relativamente alle parti in cui l'assemblea generale dei condomini ha deliberato la nomina e conferma dell'appellata nella qualità di amministratrice ed in mancanza dell'indicazione dell'importo richiesto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'appellata;
2.2) condannare l'appellata alla restituzione in favore del della complessiva Parte_3 somma di euro 600,00 dalla stessa prelevata dal conto corrente comprensoriale come sopra argomentato;
3) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori di legge.”.
6. L'appellata, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'erroneità della ricostruzione fornita dagli appellanti e la correttezza delle statuizioni del giudice di prime cure ed ha, quindi, così concluso:
“1. Confermare la impugnata Sentenza n.ro 224/2022 emessa dal Giudice di Pace di Vasto a conclusione del procedimento di cui al n.ro R.G. 159/2021, e per l'effetto 2. In via principale: rigettare l'appello proposto dal ”, corrente in Vasto Parte_4 in Corso Mazzini n. 338, C.F.: in persona del suo amministratore pro-tempore e dal P.IVA_1 sig. , quale procuratore generale del condomino sig.
contro
Parte_2 Parte_1
l'impugnata sentenza per tutte le ragioni spiegate nelle premesse di questo atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.ro 4/2021 di cui al R.G. n.ro 876/2020, di € 4.024,71 emesso dal Giudice di Pace di Vasto il 7 gennaio 2021; 3. Sempre in via principale, dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale rivolta alla restituzione di € 600,00, per tutti i motivi spiegati in premessa;
4. Ancora in via principale, respingere la spiegata domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi spiegati nelle premesse del presente atto e per
l'effetto rigettare la richiesta di nullità delle delibere condominiali del 6 giugno 2015 e 14 ottobre
2017 nei limiti richiesti nella domanda attorea;
5. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, condannare il Parte_4 corrente in Vasto in Corso Mazzini n. 338, C.F.: , in persona del suo amministratore P.IVA_1 pro-tempore ed il sig. , quale procuratore generale del condomino sig. Parte_2
, al pagamento di € 1.778,99 poiché non oggetto di alcuna contestazione in Parte_1 entrambi i gradi di giudizio;
6. In ogni caso, condannare il Parte_4
”, corrente in Vasto in Corso Mazzini n. 338, C.F.: , in persona del suo
[...] P.IVA_1 amministratore pro-tempore ed il sig. , quale procuratore generale del Parte_2 condomino sig. al pagamento di spese, diritti ed onorari dei precedenti gradi e Parte_1
Pag. 3 a 8 delle precedenti fasi”.
7. All'esito dell'udienza del 16.11.2023, avendo il difensore di parte appellante allegato e documentato la mancata ratifica dell'operato dell'amministratore p.t. per la proposizione dell'appello da parte dell'assemblea dei condomini, è stata dichiarata l'estromissione del giudizio del su concorde richiesta delle parti. Parte_3
8. Il processo, eseguita la fase di trattazione della causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., giunge alla odierna decisione.
*****
L'appello è inammissibile e, come tale, va rigettato per le seguenti ragioni.
Con nota del 14.6.2023, parte appellante ha depositato l'estratto del verbale assembleare del riportante la mancata ratifica dell'operato dell'amministratore in ordine alla Parte_3 proposizione dell'odierno appello.
All'udienza successiva del 16.11.2023 rispetto al citato deposito, su richiesta del e Parte_3 previo consenso della controparte, è stata dichiarata l'estromissione dello stesso dal giudizio.
Conseguentemente, la parte appellante del presente gravame deve identificarsi nel solo Pt_1
il quale ha agito in qualità di condòmino del Comprensorio, per mezzo del procuratore
[...] generale . Parte_2
Così riassunta la questione è d'uopo procedere ad una breve disamina del panorama giurisprudenziale in materia di legittimazione ad agire del singolo condòmino.
Preliminarmente, però, si rammenta che la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio è materia riguardante l'integrità e la regolarità del contraddittorio e mira ad evitare una sentenza
'inutiliter data', per cui è suscettibile di verifica anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e in via preliminare rispetto al merito.
Si osserva, poi, che per tale rilievo, che comporterebbe l'inammissibilità dell'appello in caso di difetto di legittimazione ad agire, non è necessario dover stimolare preventivamente il contraddittorio tra le parti, dovendosi richiamare il principio secondo cui qualora il giudice rilevi l'inammissibilità del ricorso per ragioni di carattere processuale, tale declaratoria non presuppone la necessità prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (Cass. S.U. n. 25208/2015; Cass. n. 9591/2011; Cass. n. 19372/2015;
Pag. 4 a 8 Cass. n. 24312/2017; in materia condominiale: Cass. civ. sent. n. 22952/2022).
Appurati tali aspetti, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condòmini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio, nei cui confronti il condòmino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal , inteso come soggetto unitario, e dagli altri CP_2 partecipanti (Cass. S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023).
Viceversa, quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l'esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condòmino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il soccombente (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. CP_2
29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2,
19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).
Con specifico riguardo alla possibilità del singolo condòmino di coltivare l'azione di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di legittimità ha recentemente precisato che i singoli condòmini non sono legittimati ad opporre il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio (Cass. n.
15567 del 2018; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7053 del 15/03/2024 ).
A fondamento dell'esclusione sta la considerazione, fatta propria in più occasioni dalla giurisprudenza, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei confronti dell'ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta (Cass. n. 94424 del 2018; Cass. n. 22284 del
2010; Cass. Sez. un. n. 23022 del 2005; Cass. n. 16069 del 2004).
Su questo terreno va registrato che con un recente arresto la Corte di legittimità ha riconosciuto al condòmino al quale sia intimato il pagamento di una somma di denaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto (Cass. n. 5811 del 2022). È stato, tuttavia, successivamente precisato che tale riconoscimento non può equivalere ad ammettere la legittimazione autonoma del singolo condòmino a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del per un debito dello stesso, essendo essa CP_2
Pag. 5 a 8 dichiarativa del solo fatto costitutivo dell'obbligazione dell'intera somma, senza fare stato sulla ripartizione tra i singoli condòmini degli oneri da essa derivanti, con l'effetto che il singolo condòmino non può far valere un autonomo interesse ad accertare l'insussistenza del proprio debito parziale, avendo rispetto alla pronuncia di condanna unicamente un interesse adesivo a quello collettivo riferibile alla gestione del e indistintamente rappresentato CP_2 dall'amministratore (Cass. n. 20282 del 2023).
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di impugnazione delle singole delibere assembleari, si richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10934 del 18.4.2019 la quale, nel ribadire la sussistenza dell'autonomo potere individuale di ciascun condòmino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota" delle parti comuni, ha altresì chiarito che tale principio non trova applicazione nei riguardi di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni assembleari (Cass. Sent. n. 29748/2017; C. 25502/2008), in quanto, essendo in discussione esigenze di carattere collettivo, la legittimazione attiva e passiva spetta in via esclusiva all'amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità di impugnare da parte del singolo condòmino. In tali casi, non è ammissibile il gravame avanzato da un singolo condòmino avverso la sentenza che abbia visto soccombente il
, trattandosi di controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio CP_2 comune, bensì la gestione di esso, e, dunque, intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non v'è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condòmini.
Come ulteriormente ed esplicitamente chiarito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 "si tratta di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale (e non di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni) intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il;
la legittimazione passiva esclusiva CP_2 dell'amministratore del nei giudizi relativi alla impugnazione delle deliberazioni CP_2 dell'assemblea promossi dal dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per CP_2 oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2,
14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).”.
Pag. 6 a 8 Passando all'applicazione dei suesposti principi al caso di specie, si osserva che la controversia verte, in via principale, sulla debenza o meno dei compensi rivendicati dall'ex amministratrice del condominio, in via riconvenzionale, sulla nullità delle delibere assembleari del 6.6.2015 e del
14.10.2017 in ordine alla nomina e alla conferma dell'amministratrice medesima e sull'indebita percezione da parte dell'opposta di somme di denaro del condominio.
Conseguentemente, trattandosi di controversie facenti capo al , inteso come CP_2 collettività dei condòmini, in ordine alle quali la giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente escluso la legittimazione ad agire del singolo condòmino e non avendo neppure Parte_1 allegato di essere in alcun modo, direttamente o indirettamente, leso nei suoi diritti quale comproprietario pro quota, non vi è legittimazione ad agire concorrente o alternativa a quella del soccombente che, non ratificando l'intervento dell'amministratore in ordine alla CP_2 costituzione nel presente giudizio di gravame, ha di fatto prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado.
La sua costituzione nel giudizio di primo grado va qualificata in termini di mero intervento adesivo dipendente e, per tale situazione di dipendenza processuale, l'odierno singolo condòmino non può proporre impugnazione autonoma se la parte adiuvata vi abbia rinunciato o non l'abbia proposta. I suoi poteri, infatti, sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo l'interventore “ad adiuvandum” sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte (Cass. n.6309/1994 e succ. conf.).
La ravvisata carenza di legittimazione attiva dell'appellante, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, assorbe le ulteriori censure addotte dalla parte, esimendo il giudicante dal dovere di valutarle nel merito.
Le spese seguono la soccombenza, essendo tale la declaratoria di inammissibilità del gravame, e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri medi e dell'attività effettivamente compiuta e, quindi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
Visto l'esito del gravame e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame o di sua inammissibilità, parte appellante è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria
Pag. 7 a 8 per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da e per esso, quale procuratore Parte_1 generale, ; Parte_2
- condanna e per esso, quale procuratore, , al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese del presente grado di giudizio in favore di , che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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