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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 2465\2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2645/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ; (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ); (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
); (C.F. ; C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ); ( ); Pt_7 C.F._7 Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F.: ); (C.F.: Parte_9 C.F._9 Parte_10
); C.F. ; C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. ; , (C.F.: Parte_12 C.F._12 Parte_13
; ( ); C.F._13 Parte_14 CodiceFiscale_14 [...]
( ); Parte_15 CodiceFiscale_15 Parte_16
( ; (C.F. ); CodiceFiscale_16 Parte_17 C.F._17 [...]
(C.F. ) e , (C.F. ); Pt_18 C.F._18 Parte_19 C.F._19
(C.F. ); (C.F. Parte_20 C.F._20 Parte_21
); ( ); C.F._21 Parte_22 CodiceFiscale_22 Parte_23
(C.F. ; , ( ); C.F._23 Parte_24 CodiceFiscale_24 [...]
, (C.F. ); (C.F. Parte_25 C.F._25 Parte_26
; ( C.F. ); C.F._26 Parte_27 C.F._27 Pt_28
(C.F. ); (C.F. ;
[...] C.F._28 Parte_29 C.F._29
(C.F. ); C.F. Parte_30 C.F._30 Parte_31
; (C.F. ); C.F._31 Parte_32 C.F._32 Pt_33
pagina 1 di 20 (C.F. ; (C.F. Pt_7 C.F._33 Parte_34
); (C.F. ); C.F._34 Parte_35 C.F._35 Pt_36
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._36 Parte_37
); (C.F. ); C.F._37 Parte_38 C.F._38
(C.F. ); (C.F. Parte_39 C.F._39 Parte_40
); (C.F. ; C.F._40 Parte_41 C.F._41 [...]
(C.F. ); (C.F. ); Pt_42 C.F._42 Parte_43 C.F._43
(C.F. ); , (C.F. Parte_44 C.F._44 Parte_45
); (C.F. e C.F._45 Parte_46 C.F._46 [...]
(C.F. ), in qualità di eredi della de cuius Parte_47 C.F._47 Persona_1
(C.F. e deceduta il 16/01/2016;
[...] C.F._48 Parte_47
(C.F. ); ( e
[...] C.F._47 Parte_46 CodiceFiscale_49
(C.F. ; Parte_48 C.F._50 Parte_49
(C.F. ); (C.F. ); C.F._51 Parte_50 C.F._52 Pt_51
(C.F. ; (C.F.
[...] C.F._53 Parte_52
); ( ); C.F._54 Parte_53 CodiceFiscale_55 [...]
(cod. fisc. ), (cod. fisc. Parte_54 C.F._56 Parte_55
, (cod. fisc. ) e C.F._57 Parte_56 C.F._58 Pt_57
(cod. Fisc.: ) in qualità di eredi del de cuius
[...] C.F._59 Persona_2 deceduto il 25/4/17; (C.F. ); Parte_54 C.F._56
(C.F. ; (C.F. Parte_55 C.F._57 Parte_56
); (C.F. , C.F._58 Parte_58 C.F._60 Parte_59
(C.F. ); (C.F. ); C.F._61 Parte_60 C.F._62
(C.F. ); (C.F. ; Parte_61 C.F._63 Parte_62 C.F._64
, (C.F. ); (C.F. Parte_63 C.F._65 Parte_64
; ,(C.F. ) ; C.F._66 Parte_65 C.F._67 Pt_66
(C.F. ; (C.F. );
[...] C.F._68 Parte_67 C.F._69
(C.F. ); (C.F. Parte_68 C.F._70 Parte_69
), tutti nella qualità di eredi di , deceduta in data 06.12.21; C.F._71 Persona_3
, (C.F. ); (C.F. ); Parte_70 C.F._72 Parte_71 C.F._73
(C.F. ; (C.F. Parte_72 C.F._74 Parte_73
); (C.F. ); C.F._75 Parte_74 C.F._76 Pt_75
(C.F. ; (C.F.
[...] C.F._77 Parte_76
; (C.F. ); C.F._78 Parte_77 C.F._79 [...]
(C.F. ); (C.F. ) ; Pt_78 C.F._80 Parte_79 C.F._81 [...]
(C.F. ); (C.F. ); Pt_80 C.F._82 Parte_81 C.F._83 con l'avv. Giovanni Sinapolice, come da procure accluse all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Via del Corso n. 433\D, Roma;
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
pagina 2 di 20 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 degli avv.ti Fabrizio Carbonetti e Francesco Carbonetti, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Via di San Valentino n. 21,
Roma; ; Email_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: intermediazione finanziaria (S.I.M) – contratti di borsa – responsabilità extracontrattuale.
*
CONCLUSIONI
Per gli APPELLANTI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni tutte esposte in atti:
- Accertare il danno patito pro quota dagli appellanti e dichiarare responsabile di esso la convenuta
in persona del legale rapp.te p.t. a titolo di responsabilità contrattuale e/o Controparte_1 extracontrattuale;
conseguentemente condannarla a risarcire nei confronti degli odierni appellanti
, , , Parte_82 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , e , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, , e Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, , , Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27
, , , ,
[...] Controparte_2 Parte_30 Parte_31
, , , , Parte_32 CP_3 Parte_34 Parte_35
, Parte_36 Parte_37 Parte_38
, , Parte_39 Parte_40 Parte_41 [...]
, , , , Pt_42 Parte_43 Parte_44 Parte_45 Pt_46
e , in qualità di eredi della de cuius
[...] Parte_47 Persona_1
, , e
[...] Parte_47 Parte_46 Parte_48
, , , , ,
[...] Parte_49 Parte_50 Parte_51 Parte_52
, , , , Parte_53 Parte_56 Parte_58 Parte_59
, , , , Parte_60 Parte_61 Parte_62 Parte_63
e , , i germani Parte_64 Parte_65 Parte_66 Pt_67
, , quali eredi di ,
[...] Parte_68 Parte_69 Persona_3
, , , Parte_70 Parte_71 Parte_72 Parte_73 [...]
, , , , Pt_74 Parte_75 Parte_76 Parte_77 [...]
, , , e , il suddetto danno nella Pt_78 Parte_79 Parte_80 Parte_81 misura specificata nell'atto di appello, ovvero nell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, riconoscendo agli stessi anche il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, che appare congruo determinare nella misura di 50% dell'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, o
pagina 3 di 20 in altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione, come per legge;
- Conseguentemente condannarla, altresì, a risarcire, in via complessiva e solidale in favore dei Sigg.
e in proprio e quali eredi con e Parte_54 Parte_55 Parte_56 del Sig. , il suddetto danno nella misura specificata Parte_57 Persona_2 nell'atto di appello, ovvero nell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, riconoscendo agli stessi anche il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, che appare congruo determinare nella misura di 50% dell'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, o in altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione, come per legge;
- Condannare a restituire agli appellanti tutte le somme che nelle more del presente Controparte_1 giudizio di appello essi avessero corrisposto a titolo di spese di giudizio alla medesima, in CP_4 esecuzione della Sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del ricevimento del pagamento a quello di effettivo saldo, nonchè le successive occorrende.
- In via gradata, accertare e dichiarare la nullità, anche derivata, del contratto di conto corrente stipulato da con e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione in CP_5 Controparte_1 favore degli odierni appellanti, nelle rispettive qualità e nella misura da ciascuno chiesta in atto, di tutte le somme ivi depositate e non recuperate a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., così come in atto di appello indicate, ovvero nell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, riconoscendo agli stessi anche il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, che appare congruo determinare nella misura di 50% dell'importo dovuto a ciascuno di essi a titolo di danno patrimoniale, o in altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione, come per legge.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello (ordine di esibizione e prova testimoniale).
*
Per l'APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per le causali in narrativa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il difetto di legittimazione ad agire dei sigg. e Parte_67 Controparte_6 Parte_69
- in via principale nel merito, rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato;
- in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, accogliere le eccezioni assorbite in primo grado e riproposte dalla deducente ovvero l'interposto appello incidentale condizionato e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avanzate dagli
Appellanti perché infondate in fatto ed in diritto, prescritte e comunque non provate;
- in via istruttoria, rigettare tutte le richieste di prova avanzate da controparte;
- in ogni caso, condannare gli Appellanti alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre a CPA ed IVA. pagina 4 di 20 *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 4441\2023 del Tribunale Milano che ha rigettato tutte le domande svolte dagli stessi nel giudizio di primo grado, condannandoli alle spese di lite, quantificate in euro 33.000,00 oltre accessori e spese generali.
Hanno chiesto la riforma della sentenza, fatta salva la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da , che non costituisce motivo di impugnazione. CP_1
Gli odierni appellanti avevano agito innanzi al Tribunale di Milano, convenendo in giudizio
, al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno, CP_1 ritenendola responsabile nella causazione delle perdite economiche subite dagli stessi a causa dell'attività di investimento abusivamente posta in essere da una società terza, la , attività CP_7 consistente nell'impiego delle somme dei clienti in operazioni di investimento in prodotti derivati.
, ritualmente costituita, ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello, CP_1 ritenendolo non rispettoso del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione ad agire di e Parte_67 Controparte_6
Parte_69
Ha quindi insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato e per la conferma della sentenza impugnata.
In via subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello ha riproposto le eccezioni assorbite e disattese nel primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e ha svolto appello incidentale condizionato in relazione al rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di prescrizione delle domande di risarcimento avanzate dagli appellanti.
In data 27.3.2024 la Corte d'Appello di Milano ha fissato udienza per la rimessione della causa al Collegio, previa concessione dei termini di legge di cui all'art. 352 c.p.c.
All' udienza del 12.3.2025 la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
*
Il primo grado di giudizio
Gli attori, odierni appellanti, avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano CP_1
ritenendola responsabile per aver operato in violazione di legge fungendo da “banca depositaria”
[...] della spa . CP_5
Secondo la prospettazione degli appellanti, tale società finanziaria, che operava sui mercati autorizzata alla intermediazione in cambi, ai sensi dell'art. 106 TUB, avrebbe invece svolto attività abusiva di gestione di patrimoni e la banca, che ne era a conoscenza, avrebbe aperto a suo favore un conto terzi nel quale erano confluite tutte le somme versate dagli investitori, consentendo in tal modo alla stessa di operare una confusione patrimoniale dei fondi. Conseguentemente sarebbe riuscita, anche a CP_7
pagina 5 di 20 causa della condotta tenuta dalla banca, ad appropriarsi indebitamente di ingenti risorse, sottraendole ai piccoli risparmiatori.
Più precisamente, gli investitori- risparmiatori avevano addotto che
- tra il 2007 e il 2011 erano stati contattati da alcuni promotori finanziari che gli avevano proposto di affidare a i propri risparmi affinché li gestisse nel loro interesse;
CP_7
- l'operazione era stata presentata come eseguita in partnership con indicata quale istituto di CP_1 credito depositario;
- avevano sottoscritto con distinti contratti di gestione patrimoniale versando la CP_7 complessiva somma di euro 5.087.573,00 a mezzo bonifico, su un conto corrente intestato a CP_7 presso e denominato “conto beni non di proprietà”;
[...] CP_1
- aveva operato abusivamente, oltre i limiti dell'autorizzazione ex art. 106 TUB, in quanto, CP_7 anziché limitarsi a svolgere attività di intermediazione in valute su ordine impartito dal singolo cliente, aveva disposto liberamente delle somme confluite sul conto corrente acceso presso ponendo CP_1 in essere una gestione patrimoniale collettiva, attuata mediante investimenti su derivati legati alla fluttuazione dei cambi delle valute (attività riservata esclusivamente alle SIM e alle SGR);
- per effetto della gestione abusivamente posta in essere da i risparmiatori avevano perduto CP_7 integralmente il capitale investito e a seguito del fallimento della stessa dichiarato nel CP_7
2011, non erano riusciti a recuperare le somme investite;
- la era corresponsabile delle perdite per aver agevolato, mediante il suo contegno asseritamente CP_4 omissivo, la condotta illecita posta in essere da in particolare, per aver consentito l'apertura di CP_5 un conto corrente per la gestione di beni di terzi ad un soggetto non autorizzato a disporre autonomamente dei beni della clientela, oltre che per aver omesso di monitorare l'utilizzo delle rimesse ivi confluite, favorendo la confusione del patrimonio degli investitori;
- in particolare, gli attori hanno sostenuto che la banca, in ragione della natura dell'attività posta in essere da avrebbe dovuto consentire l'apertura di autonomi conti correnti, intestati a CP_7 ciascun cliente, con delega in favore dell'intermediario ad operare su specifico ordine del correntista.
Per tali ragioni gli attori hanno domandato la condanna di a pagare a ciascun di loro: CP_1
1) a titolo di danno patrimoniale un importo pari alle somme investite;
2) a titolo di danno non patrimoniale, un importo da liquidarsi in via equitativa.
In subordine hanno insistito per la dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente e per la ripetizione degli importi ivi versati ai sensi dell'art. 2033 c.c.
aveva dedotto ed eccepito: CP_1
- la prescrizione delle domande di risarcimento e di ripetizione avanzate dagli attori;
- l'estraneità della stessa rispetto all'attività di CP_7
- l'insussistenza, in ragione della normativa ratione temporis applicabile, di obblighi di controllo nella fase di apertura del conto corrente ed in quella di movimentazione delle somme ivi depositate;
- che l'apertura del conto corrente e la sua movimentazione non potevano destare sospetti in quanto era autorizzata anche alla “gestione di patrimoni limitatamente agli investimenti in valute”; CP_7
- il difetto di prova del danno lamentato;
- l'assenza del nesso di causalità tra il contegno ascritto alla banca e il pregiudizio addotto dagli attori;
- l'infondatezza della domanda di nullità del contratto di conto corrente svolta in subordine;
pagina 6 di 20 - in via subordinata, il concorso del fatto colposo degli appellanti.
*
La sentenza del Tribunale di Milano
Il Tribunale ha innanzitutto disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata da ritenendo CP_1
l'estensione dell'efficacia interruttiva della domanda di insinuazione al passivo di anche CP_7 nei confronti della banca, quale coobbligata in solido.
Ha quindi considerato “del tutto sfornita di prova”:
1) la circostanza che avrebbe operato in co-branding ovvero in partnership con CP_1 CP_7
2) la circostanza “che gli attori si sarebbero determinati ad effettuare i propri investimenti facendo affidamento sull'esistenza della prospettata partnership”.
Sul punto ha evidenziato che tale prova non si può ottenere dalla mera lettura dei contratti di gestione in cambi, nei quali l'unico riferimento a si ravvisa nella “scelta da parte del singolo investitore CP_1 delle modalità di versamento delle somme da investire”. Ha inoltre escluso la responsabilità della banca con riferimento all' apertura e alla movimentazione del conto terzi:
a) in quanto ha ritenuto che l'apertura del conto corrente, e la relativa movimentazione, fossero ammissibili poiché era soggetto abilitato non solo all'intermediazione in cambi “pura”, ma CP_7 anche alla “gestione di patrimoni limitatamente agli investimenti in valute (l'art. 106 TUB autorizza la mera intermediazione in cambi senza assunzione di rischio in proprio\ mentre la società, secondo gli attori, svolgeva attività di gestione di patrimoni, attività riservata alle SGR e alle SIM);
b) in quanto in base alla normativa ratione temporis applicabile non sussistevano obblighi di controllo in capo alla banca.
Più precisamente, il Tribunale
-ha escluso la violazione della normativa in materia in quanto la L. 197/91 nei rapporti tra intermediari finanziari prevedeva “obblighi di verifica semplificati o addirittura esentava la banca dall'effettuare i controlli normalmente richiesti nei confronti degli altri clienti”;
-ha escluso la violazione della normativa sulle “modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela”, in quanto non integrati i presupposti per l'applicazione di tale disciplina, vale a dire la consapevolezza da parte della banca di agire quale depositaria di in relazione alla prestazione di un servizio di investimento non CP_7 autorizzato (Si legge nella sentenza: “con riferimento alla qualificazione della convenuta quale banca
“depositaria” in relazione all'apertura del conto corrente” […] non risulta provato che CP_1 fosse a conoscenza della tipologia di contratti conclusa da con i propri clienti, elemento che, CP_5 unitamente alla denominazione del conto concorrente, nelle tesi di parte attrice evidenzia la consapevolezza della Banca convenuta in ordine all'attività svolta da ); CP_5
-ha escluso la violazione della disciplina che regola il contratto di conto corrente in quanto è stato ritenuto che essendo rimasta estranea al rapporto che la finanziaria aveva con gli attori, CP_1 non avrebbe potuto assumere “nei confronti di questi ultimi alcun impegno di sorveglianza in ordine al corretto impiego dei fondi da parte del soggetto che risulta abilitato a movimentare il conto”;
- ha ritenuto insussistente una responsabilità della banca a titolo di “contatto sociale” dovendo escludersi che i versamenti delle somme eseguiti dagli investitori sul conto corrente abbiano generato
“un contatto sociale giuridicamente qualificato, produttivo di obblighi di protezione”. pagina 7 di 20 Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda svolta dagli attori in via subordinata e avente ad oggetto la ripetizione delle somme versate ai sensi dell'art. 2033 c.c., evidenziando che l'azione di ripetizione dell'indebito, giacché avente natura personale, non può essere legittimamente rivolta nei confronti di in quanto quest'ultima non è l'accipiens degli importi investiti, ricevuti esclusivamente da CP_1
CP_7
*
Motivi di Appello
Gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale sulla base di quattro motivi.
-Con il primo motivo affermano che la sentenza è erronea nella parte in cui non ha ritenuto sussistere un rapporto di co-branding o di partnership tra e Sotto tale profilo gli appellanti CP_7 CP_1 hanno precisato che in ogni caso tale circostanza è meramente accessoria rispetto agli altri elementi posti a fondamento dell'appello e oggetto degli ulteriori motivi.
- Con il secondo motivo di appello sostengono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che potesse svolgere l'attività di “gestione di patrimoni limitatamente agli investimenti in CP_5 valuta”. Viene quindi censurato il passaggio logico argomentativo della sentenza che ha considerato legittima l'attività di gestione di patrimoni da parte di ai sensi dell'art. 106 TUB e che ha CP_7 ritenuto che tale attività non costituirebbe un'anomalia tale da far sorgere in capo ad un CP_1 obbligo di segnalazione.
Secondo gli appellanti, considerata l'illiceità dell'attività di gestione dei patrimoni svolta da CP_7
dovrebbe essere ritenuta responsabile per avere agevolato la posizione di
[...] CP_1 CP_7 avendo favorito, di fatto, la volatilizzazione dei capitali investiti dai consumatori.
-Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata in capo a la conoscenza della circostanza che stesse agendo in violazione del CP_1 CP_7 disposto di cui all'art. 107 TUB.
Secondo gli appellanti la banca era a conoscenza di tale circostanza, o comunque non avrebbe potuto non sapere, tenuto della diligenza che compete al suo ruolo, dell'attività abusiva svolta dalla società e non avrebbe potuto fungere da banca depositaria, in assenza di apposita autorizzazione della Banca
d'Italia.
-Con il quarto motivo gli appellanti chiedono la riforma della parte della sentenza che ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., insistendo affinché venga dichiarata la nullità del contratto di conto corrente. Trattasi della domanda svolta in via subordinata.
-Gli appellanti hanno infine insistito per l'espletamento dei mezzi istruttori non ammessi dal primo giudice (prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), solo ove ritenuti necessari, in relazione alle posizioni dei seguenti investitori: (e per questi dei suoi eredi Persona_2 [...]
, e , Parte_54 Parte_55 Parte_56 Parte_57 Parte_75 [...]
. Persona_1
* ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. in CP_1 ragione dell'addotta insussistenza di una concreta censura all'iter argomentativo del Tribunale, per essersi parte appellante limitata a richiamare le difese e gli atti del primo grado di giudizio.
pagina 8 di 20 Ha poi eccepito il difetto di legittimazione ad agire di e Parte_67 Controparte_6
in ragione della carenza di prova della loro qualità di eredi. Parte_69
Ha insistito per il rigetto dell'appello, ritenendo l'infondatezza dei motivi addotti.
Ha reiterato le eccezioni e argomentazioni espresse nel giudizio di primo grado e svolto appello incidentate condizionato in punto di prescrizione delle domande di risarcimento avanzate dagli appellanti.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene l'appello fondato sulla base delle seguenti motivazioni.
Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1
L'atto di appello è rispettoso dei requisiti richiesti dalla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. Contiene l'indicazione specifica dei capi della sentenza impugnati e delle censure poste in essere nei confronti della ricostruzione fattuale -logico, -giuridico - argomentativa svolta dal primo giudice, nonché altresì delle violazioni addotte. Il dato è desumibile dalla mera lettura dell'atto di citazione in appello.
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, per addotta carenza di prova della qualità di eredi in capo a e sollevata dall'appellata, deve Parte_67 Controparte_6 Parte_69 essere disattesa.
Trattasi dei germani, eredi della madre deceduta dopo lo svolgimento del primo grado di Persona_3 giudizio, costituitisi nel presente giudizio di appello.
La qualifica di unici eredi della defunta è stata regolarmente dichiarata dal difensore nell'atto di citazione ed è stata poi suffragata e comprovata dalla documentazione prodotta a seguito della contestazione sollevata dall'appellata che, in sede di comparsa di costituzione, ne ha eccepito la carenza di legittimazione ( sono stati prodotti in atti: la dichiarazione di successione con la domanda di voltura catastale, presentata all'Agenzia delle Entrate dai suddetti germani in data 25.10.2024 – doc. 13
- ; il certificato di morte di – doc. 10; i certificati anagrafici e lo stato di famiglia dei Persona_3 germani – doc. 11-).
Riguardo al merito, occorre esaminare in via prioritaria il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto inerenti ai presupposti logici- costitutivi- giuridici su cui si basano l'azione e le domande svolte dai risparmiatori e la sentenza impugnata. Tali motivi devono, inoltre, essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e interdipendenti.
Diversamente:
- il primo motivo di appello, relativo all'addotta sussistenza di un rapporto di co-branding o di partnership tra e si riferisce ad una circostanza meramente accessoria rispetto CP_7 CP_1 alla vicenda e alle condotte contestate;
- il quarto motivo di appello, relativo all'operatività dell'istituto dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e alla nullità del contratto di conto corrente, è subordinato all'eventualità del mancato accoglimento del secondo e terzo motivo.
Chiarito quanto sopra, la Corte reputa che le doglianze espresse dagli appellanti con il secondo e il terzo motivo di appello sono fondate per le seguenti ragioni. pagina 9 di 20 è responsabile per non aver impedito l'apertura di un conto corrente denominato “conto beni CP_1 non di proprietà” da parte di un soggetto non autorizzato a detenere capitali di pertinenza della clientela, in violazione del regolamento della BI n. 1097/2007, così agevolando l'attività illecita di
Infatti, in base al suddetto regolamento i capitali avrebbero dovuto essere versati su singoli CP_5 conti correnti intestati a ciascun cliente, con delega ad operare in favore di CP_5
Al riguardo, occorre per prima cosa evidenziare che è circostanza pacifica e documentale che CP_5 fosse una società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB – nella versione vigente ratione temporis– come tale autorizzata all'esercizio, in via esclusiva, “di attività di intermediazione dei cambi senza assunzione di rischi in proprio”, nonché alla “gestione di patrimoni ai sensi degli artt. 7 del D.M. 29/2009 e 1, co. 1 lett. f) n. 11 del d.lgs 385/1993, limitatamente agli investimenti in valute”.
Trattandosi di società iscritta al solo elenco generale ex art. 106 TUB – e non già a quello speciale disciplinato dall'art. 107 TUB – non era legittimata a detenere beni di proprietà degli CP_5 investitori.
Il provvedimento della Banca d'Italia dell'1.7.1998 - rubricato “Regolamento in materia di modalita' di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela”- consente, infatti, alle sole SIM, imprese di investimento extracomunitarie e agenti di cambio, la possibilità di detenere disponibilità liquide di pertinenza della clientela presso una banca in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.
Al contrario, gli intermediari iscritti all'elenco generale ex art. 106 TUB, devono, ai sensi dell'art. 7 del suddetto regolamento, adottare “un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente:
a) apra, a proprio nome, un conto lire e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario;
b) fornisca le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;
c) rilasci all'intermediario una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio”.
ha disatteso le suddette prescrizioni normative, non essendosi fatta rilasciare dagli investitori CP_5 una delega ad operare su conti ai medesimi intestati, bensì avendo aperto direttamente, a proprio nome, un unico conto presso nel quale ha fatto confluire, indistintamente, le disponibilità liquide di CP_1 tutti gli investitori.
Tale condotta, apertamente in contrasto con la normativa di settore, è stata materialmente resa possibile dal contegno di la quale ha fornito a – ancorché quest'ultima risultasse iscritta al CP_1 CP_5 solo elenco generale ex art. 106 TUB – l'appoggio logistico necessario per aprire, a proprio nome, un conto dichiaratamente destinato alla detenzione di beni di pertinenza della clientela.
Il conto, infatti, era denominato, con una terminologia significativa: “conto beni non di proprietà”. avrebbe potuto assentire all'apertura di un siffatto conto solo ove avesse rivestito la CP_1 CP_5 qualifica di SIM legittimamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 107 TUB, ad operare pagina 10 di 20 una gestione finanziaria del patrimonio mobiliare dell'investitore (e in tal caso, sarebbe stata CP_5 assoggettata a più intensi obblighi di informazione e di protezione a tutela dei risparmiatori).
nel tentativo di paralizzare l'addebito di responsabilità, ha ulteriormente dedotto che, CP_1 comunque, non sapeva – né avrebbe potuto sapere – che stesse svolgendo abusivamente attività CP_5 di investimento in luogo dell'autorizzata attività di intermediazione in cambi. Tale addotta circostanza non assume rilievo, in quanto ciò che viene contestato all'appellata è di avere consentito a ancorché priva dell'autorizzazione ex art. 107 TUB, di aprire un conto finalizzato CP_5 alla detenzione delle disponibilità liquide dei clienti, così eludendo le regole che governano l'apertura dei conti correnti: regole che non poteva (né doveva) ignorare nella sua qualità di CP_1 intermediario bancario, oltre che in ragione della sua veste di soggetto facoltizzato all'esercizio del credito, e ciò a prescindere dalle concorrenti attività illecite perpetrate da CP_5
A completamento di quanto esposto, occorre soffermarsi sulla sussistenza del nesso causale tra la violazione addebitata ad (vale a dire aver consentito a l'apertura di un unico conto su CP_1 CP_5 cui confluivano indistintamente tutti i capitali degli odierni appellanti) e il danno (individuato nella perdita di siffatti capitali), trattandosi di elemento costitutivo della responsabilità ascritta all'appellata e costituendo altresì oggetto di argomentazione riproposta da ( che ne sostiene l'insussistenza) CP_1 nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto ritenuta dal primo giudice assorbita nel rigetto della domanda.
Secondo la condotta della banca non avrebbe concorso, sul piano causale, alla produzione del CP_1 danno lamentato dagli appellanti. La perdita dei capitali investiti, secondo tale prospettazione, sarebbe stata determinata non dall'appropriazione indebita delle somme da parte della bensì dall'esito CP_5 negativo delle operazioni di investimento.
In altri termini, l'appellata ritiene che il danno si sarebbe ugualmente verificato, anche ove CP_1 non avesse consentito l'apertura del conto “beni non di proprietà” intestato a in quanto gli CP_5 investimenti avrebbero avuto il medesimo esito – negativo – quand'anche i capitali fossero confluiti su conti correnti separati intestati a ciascun investitore.
Ulteriormente, sostiene CP_1
-che vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, sarebbe spettato agli investitori dimostrare che il danno era stato prodotto per effetto di una condotta distrattiva;
- che la perdita dei capitali non sarebbe frutto di una condotta appropriativa di bensì CP_5 conseguenza dell'esito negativo delle operazioni di investimento, dipendente da fattori estrinseci legati alle fluttuazioni di mercato.
Sul punto occorre precisare che dalla documentazione in atti non è possibile accertare compiutamente se le perdite patrimoniali subite dai risparmiatori siano state determinate da un esito sfavorevole del mercato, ovvero se i risparmi siano andati perduti per effetto di un'illegittima condotta appropriativa da parte degli amministratori di CP_5
Tuttavia, ciò che deve essere preso in considerazione, ai fini della verifica della sussistenza del nesso causale, è il fatto oggettivo che le perdite subite dagli appellanti, quale che ne sia stata la ragione, si pagina 11 di 20 sono in concreto determinate con il contributo causale della condotta di che integra un CP_1 antecedente rilevante ai sensi dell'art. 40 c.p. dell'evento hic et nunc considerato.
Nel caso di specie il danno lamentato dagli investitori coincide con la perdita delle disponibilità liquide depositate presso il conto “beni non di proprietà”, acceso da presso CP_5 CP_1
Se quindi la banca, nel rispetto della normativa di settore, non avesse consentito l'apertura di un siffatto conto, il danno non si sarebbe verificato.
In termini analoghi si è di recente pronunciata questa Corte d'Appello in relazione ad un'identica vicenda - C.A. Milano, sentenza n. 3547\2024 – della quale si riporta, condividendolo, il seguente passaggio argomentativo: “Quand'anche le risultanze istruttorie avessero consentito di individuare con certezza la causa delle perdite patrimoniali nell'esito negativo degli investimenti dovuto a fattori di mercato – circostanza, questa, non acclarata nel caso di specie – ciò non avrebbe in ogni caso escluso un addebito di responsabilità in capo ad L'apertura di un conto omnibus intestato CP_1 direttamente a infatti, ha indubbiamente consentito a quest'ultima di movimentare - CP_5 indisturbata - i capitali depositati dagli odierni appellati, rendendo possibile il compimento delle operazioni di investimento, successivamente rivelatesi, nella stessa prospettiva di scellerate. CP_1
Al contrario, alla stregua del già richiamato regolamento della Banca d'Italia, a fronte di conti intestati ai singoli investitori, avrebbe potuto operare solo sulla base di specifici ordini CP_5 impartiti dagli investitori medesimi: modalità - questa - che, seppur in astratto non idonea ad evitare le perdite, avrebbe quanto meno reso edotti gli investitori sulla tipologia degli strumenti finanziari negoziati, sui rischi ad essi connessi, consentendo loro di verificarne l'andamento nel mercato ed eventualmente operare scelte di disinvestimento. Non senza considerare che, in presenza di un divieto legale, resta irrilevante ogni indagine sul nesso causale fra condotta e danno, da ritenersi in re ispa per la semplice violazione del divieto. La banca ha inoltre posto gli investitori in una situazione CP_4 di pericolo che il legislatore intendeva prevenire per scongiurare il rischio di un pregiudizio insito in quella condotta”.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve dunque affermarsi la responsabilità extracontrattuale e solidale di ai sensi dell'art. 1294 c.c., nella produzione del danno patrimoniale subito dagli CP_1 odierni appellanti.
Si richiama sul punto il principio consolidato secondo cui “quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire" (ex plurimis, Cass. 11116/2021; Cass. n.
8372/2014).
Deve inoltre essere disattesa la tesi, riproposta dall'appellata anche in questa sede, della sussistenza di un concorso di colpa degli appellanti nella causazione del danno.
Secondo i risparmiatori hanno concluso liberamente singoli contratti con CP_1 CP_7 effettuando i relativi investimenti in quanto allettati da potenziali rendimenti fino all'8%. pagina 12 di 20 Conseguentemente, in base alla prospettazione di parte appellata, il concorso di colpa sarebbe rinvenibile nel fatto che gli investimenti effettuati presuppongono elevati rischi di perdita delle somme impiegate. Per tali ragioni la responsabilità non potrebbe essere ascritta in via esclusiva alla banca.
Tale ricostruzione è priva di pregio.
Il danno nella sfera giuridica dei risparmiatori è stato causato dalle condotte poste in essere da CP_7
e da come sopra specificatamente esplicato. Non assumono rilievo la natura dei contratti
[...] CP_1 perfezionati, né ogni valutazione, tra l'altro nel caso di specie addotta in modo estremamente generico, in merito agli eventuali esiti negativi degli investimenti.
Per tali ragioni il secondo e il terzo motivo di appello sono fondati;
conseguentemente, il primo e il quarto motivo, svolti rispettivamente in via accessoria e in via subordinata, devono considerarsi assorbiti nell'accoglimento dei suddetti motivi.
Accertata la responsabilità di occorre quindi verificare la sussistenza e l'entità del danno CP_1 risarcibile, aspetto sul quale il primo giudice non si è pronunciato, ritenendolo assorbito nel rigetto della domanda svolta dai risparmiatori.
*
Il danno risarcibile
Il danno risarcibile è esclusivamente quello patrimoniale, consistente nei conferimenti inizialmente effettuati dagli appellanti, come già esplicato.
Non sussiste, né è stato provato, alcun danno di natura non patrimoniale.
Gli appellanti hanno domandato il risarcimento del danno non patrimoniale sulla base di un'allegazione carente, priva della specifica indicazione degli elementi costitutivi dell'istituto.
Non è stato indicato quale sarebbe in concreto il pregiudizio delle condizioni di vita o quello strettamente morale subito dagli investitori.
Le sole allegazioni in fatto sul punto, espresse dagli appellanti, sono le seguenti: “Nel caso di specie, la condotta di e ha influito in modo radicale non solo sul patrimonio degli appellanti, CP_1 CP_5 ma anche sulla loro qualità di vita, causando disagio morale, perdita di serenità e fratture nelle relazioni personali e familiari…La perdita dei risparmi e il coinvolgimento in un lungo iter giudiziario hanno intaccato il diritto degli appellanti a una vita dignitosa, serena e libera da preoccupazioni per il futuro, costringendoli a rinunciare ad occasioni di vita e progetti personali”. Si tratta di allegazioni sommarie, generiche e non circostanziate.
Pertanto, la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata per carenza di allegazione e prova.
*
Sul quantum del danno patrimoniale
Riguardo alla quantificazione economica dei danni patrimoniali subiti dai singoli investitori, aspetto sul quale il primo giudice non si è pronunciato in ragione della valenza assorbente del rigetto della domanda di responsabilità di occorre osservare quanto segue. CP_1
Il danno deve essere determinato sulla base delle perdite subite, vale a dire in relazione alle rimesse effettuate sul conto aperto presso Esso è costituito dall'intero capitale investito e perso (vale CP_1
pagina 13 di 20 a dire la somme che ogni appellante ha affidato a e che è stata depositata sul conto “Conto beni CP_5 non di proprietà” presso , cui devono essere aggiunti interessi e rivalutazione, trattandosi di CP_1 un debito di valore.
I versamenti dei singoli investitori appellanti sono stati specificatamente indicati sin dal primo grado di giudizio, come anche l'entità e la provenienza che, oltre a risultare comprovate in via documentale
(contratti e bonifici sono stati prodotti nel primo grado di giudizio – si veda la scheda di cui al doc. 12 del giudizio di appello, riepilogativa dell'intera documentazione versata in atti, per ogni singola posizione), non sono stati specificatamente contestati da CP_1
Risultano quindi i seguenti investimenti effettuati da parte degli appellanti:
€ 30.000; Parte_82
€ 95.000; Parte_83
€ 43.099; Parte_5
€ 55.000; Parte_6
€ 75.000; Parte_7
- € 103.120; Parte_8
€ 25.000; Parte_9
€ 40.000; Parte_10
€ 90.000; Parte_11
€ 15.000; Parte_12
€ 25.000; Parte_13
30.000; Parte_14
- € 25.000; Parte_6
€ 50.000; Parte_16
- € 35.000; Parte_17
e € 286.067; Parte_18 Parte_19
-COLACE € 200.000; Pt_18
€ 45.885; Parte_20
-COTRONEO € 21.970; Pt_21
- €30.000; Parte_22
- e € 30.000; Parte_23 Parte_24
- € 63.000; Parte_25
- € 25.000; Parte_84
e € 70.000; Parte_28 Parte_29
€ 40.000; Parte_30
€ 25.000; Parte_85
€ 180.000; Parte_32
- € 60.000; Parte_27
€ 40.000; Parte_34
- € 327.318; Parte_35
- € 25.000; Parte_36
€ 22.340,00; Parte_86
- € 25.000; Parte_38
€ 40.000; Parte_39
- € 23.982; Parte_4
- € 50.000; Parte_40
€ 25.000; Parte_41
€ 28.764; Parte_42
, , (di € 57.357; Parte_87 Pt_46 Parte_47 Persona_1
- € 40.000; Parte_15
€ 44.500; Parte_43
pagina 14 di 20 € 50.000; Parte_44
€ 46.000; Parte_47
e € 80.000; Parte_46 Parte_48
€ 40.000; Parte_49
€ 400.000; Parte_50
- € 30.000; Parte_3
€ 25.000; Parte_51
€ 25.000; Parte_52
€ 46.796; Parte_53
€ 60.000; Parte_56
- -MURATORI Parte_54 Parte_55 Parte_88 (in qualità di eredi di ) € 530.000; Persona_2
- € 40.000; Parte_59
- € 70.000; Parte_60
€ 50.000; Parte_61
€ 39.288; Parte_62
€ 25.000; Parte_63
e € 40.000; Parte_64 Parte_65
- € 100.000; Parte_58
€ 15.000; Parte_66
- , , (in qualità di eredi di Parte_67 Parte_68 Parte_69 Per_3
€ 30.000;
[...]
e € 15.000; Parte_70 CP_3
€ 25.000; Parte_71
€ 40.000; Parte_72
€ 106.000; Parte_73
€ 25.000; Parte_74
€ 20.000; Parte_75
€ 85.000; Parte_76
€ 95.000; Parte_77
€ 50.000; Parte_78
€ 55.000; Parte_79
e € 50.000. Parte_80 Parte_81 Tali somme devono essere restituite a ciascuno dei singoli appellanti a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n 1712/1995 dagli esborsi operati alla presente sentenza e interessi legali nella misura di cui all'art 1284 1 co c.c. dalla presente sentenza al saldo.
Riguardo al quantum e all'annessa documentazione attestante tali investimenti, non ha svolto CP_1 specifiche contestazioni, se non in relazione alle seguenti posizioni: e per questi dei suoi eredi , , e Persona_2 Parte_54 Parte_55 Parte_56
Parte_57
Parte_75
e per costei dei suoi eredi, i germani , e Persona_1 Parte_45 Parte_46
. Parte_47
Con riguardo alle suddette posizioni la contestazione di è sommaria e non circostanziata, non CP_1 avendo quest'ultima neanche indicato quale sarebbe stata, per ciascuno dei suddetti risparmiatori, la somma investita ritenuta corretta, pur essendo i relativi accrediti, effettuati sul conto nella CP_5 disponibilità di CP_1
pagina 15 di 20 Gli appalellanti hanno dettagliatamente indicato i versamenti effettuati, nonché l'entità e la provenienza dei versamenti, hanno depositato i contratti, la copia dei bonifici relativi ai versamenti del capitale investito, e il progetto di stato passivo dei creditori ammessi al Fallimento GForex.
Tali argomenti, e in particolare la genericità della contestazione sollevata, a fronte di una allegazione specifica, suffragata dalla documentazione, consentono di ritenere pienamente provata la pretesa dei suddetti appellanti, e superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria sul punto.
*
Deve infine essere rigettata la domanda svolta sommariamente dagli appellanti avente ad oggetto la restituzione da parte di delle somme che nelle more del giudizio “avessero corrisposto alla CP_1 medesima in esecuzione della Sentenza di primo grado”, non essendo stata indicata (e CP_4 tantomeno provata) né l'entità degli importi, né la circostanza che tali somme siano state effettivamente corrisposte
* L'appello incidentale condizionato
ha svolto appello incidentale condizionato in relazione al capo della sentenza del Tribunale CP_1 che ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. inerente alla domanda di risarcimento del danno (introdotta con atto di citazione notificato il 27.5.2019 e riguardante fatti svoltisi tra il 2007 e il 2011).
La Corte ritiene l'appello incidentale infondato.
In conformità a quanto statuito dal primo giudice, si deve ritenere che, tenuto conto della natura solidale della responsabilità di e ai sensi dell'art. 1310 c.c. l'interruzione del CP_1 CP_7 decorso del termine prescrizionale, posta in essere nei confronti di uno dei condebitori, ha effetto anche nei confronti degli altri.
Tale effetto sussiste anche quando la natura della responsabilità dei condebitori è differente (nel caso di specie è responsabile in via contrattuale, mentre in via extracontrattuale), essendo CP_5 CP_1 originata da un unico fatto dannoso.
Non è inoltre necessario che il condebitore ( nel caso in oggetto) abbia conoscenza dell'atto CP_1 interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cass. civ., S.U. n. 13143\2022).
Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, la domanda di insinuazione al passivo degli appellanti determina l'interruzione della prescrizione nei confronti dei coobbligati sino alla chiusura della procedura concorsuale.
Nel caso in esame, gli appellanti avevano svolto domanda di insinuazione al passivo (il fallimento di
è stato dichiarato nel 2011) e la procedura fallimentare, almeno fino alla conclusione del CP_7 giudizio di primo grado, non era stata chiusa.
Ulteriormente, deve essere considerato che il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale va determinato con riferimento al momento in cui tutti gli elementi costitutivi dell'illecito si sono manifestati all'esterno e sono divenuti oggettivamente percepibili e riconoscibili dal danneggiato. In tal senso si è espressa da ultimo anche la Corte di Cassazione, sent. n. 29328\2024, “In tema di diritto al
pagina 16 di 20 risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell'ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale…”.
Pertanto, si deve ritenere, in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 2947 e 2935 c.c., che il termine prescrizionale inizi a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere.
In tal senso, occorre verificare quando i danneggiati sono stati adeguatamente informati non solo dell'esistenza del danno, ma anche della natura e della riferibilità dello stesso, e conseguentemente messi nelle condizioni di attivarsi per far valere i propri diritti.
Nel caso di specie la percezione di tutte le componenti che hanno reso il fatto illecito ingiusto, causando il danno, non si è verificata con la estinzione del rapporto di conto corrente con la banca, bensì solo a seguito della verifica e delle relazione tecnica del dott. (doc.1 citazione, primo Pt_89 grado di giudizio), del 2016.
Per tutte le ragioni esposte l'appello incidentale deve quindi essere rigettato.
*
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio, dal momento che la Corte ha accolto CP_1 l'appello principale, modificando il primo pronunciamento, e rigettato quello incidentale. Conseguentemente, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a cario di CP_1
e liquidate a favore degli odierni appellanti.
[...]
Le spese sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 55/2014, avuto riguardo in particolare al valore della controversia, alle questioni di diritto affrontate, all'attività svolta. Si dà inoltre atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di , dell'ulteriore importo pari al contributo CP_1 unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nella causa sub RG n. 2465\2023, promossa in grado d'appello da + ALTRI. nei confronti di Parte_82 CP_1
a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4441\2023, in accoglimento
[...] dell'appello, così dispone:
1) accerta la responsabilità di ei confronti degli appellanti;
Controparte_1
2) condanna per l'effetto al pagamento a favore degli appellanti delle Controparte_1 seguenti somme a titolo di risarcimento del danno:
€ 30.000; Parte_82
€ 95.000; Parte_83
€ 43.099; Parte_5
€ 55.000; Parte_6
€ 75.000; Parte_7
- € 103.120; Parte_8
€ 25.000; Parte_9
€ 40.000; Parte_10
pagina 17 di 20 € 90.000; Parte_11
€ 15.000; Parte_12
€ 25.000; Parte_13
30.000; Parte_14
- € 25.000; Parte_6
€ 50.000; Parte_16
- € 35.000; Parte_17
e € 286.067; Parte_18 Parte_19
-COLACE € 200.000; Pt_18
€ 45.885; Parte_20
€ 21.970; Parte_21
- €30.000; Parte_22
- e € 30.000; Parte_23 Parte_24
- € 63.000; Parte_25
- € 25.000; Parte_84
e € 70.000; Parte_28 Parte_29
€ 40.000; Parte_30
€ 25.000; Parte_85
€ 180.000; Parte_32
- € 60.000; Parte_27
€ 40.000; Parte_34
- € 327.318; Parte_35
- € 25.000; Parte_36
€ 22.340,00; Parte_86
- € 25.000; Parte_38
€ 40.000; Parte_39
- € 23.982; Parte_4
- € 50.000; Parte_40
€ 25.000; Parte_41
€ 28.764; Parte_42
, , Parte_45 Parte_46 di € 57.357; Persona_1
- € 40.000; Parte_15
€ 44.500; Parte_43
€ 50.000; Parte_44
€ 46.000; Parte_47
e Parte_46 Parte_48
€ 40.000; Parte_49
€ 400.000; Parte_50
- € 30.000; Parte_3
€ 25.000; Parte_51
€ 25.000; Parte_52
€ 46.796; Parte_53
(in qualità di eredi Parte_47
€ 80.000;
pagina 18 di 20 € 60.000; Parte_56
, , , Parte_54 Parte_55 Parte_56
(in qualità di eredi di ) € 530.000; Parte_57 Persona_2
- € 40.000; Parte_59
- € 70.000; Parte_60
€ 50.000; Parte_61
€ 39.288; Parte_62
€ 25.000; Parte_63
e € 40.000; Parte_64 Parte_65
- € 100.000; Parte_58
€ 15.000; Parte_66
, , ( in qualità eredi di Parte_67 Parte_68 Parte_69
) € 30.000; Persona_3
e € 15.000; Parte_70 CP_3
€ 25.000; Parte_71
€ 40.000; Parte_72
€ 106.000; Parte_73
€ 25.000; Parte_74
€ 20.000; Parte_75
€ 85.000; Parte_76
€ 95.000; Parte_77
€ 50.000; Parte_78
€ 55.000; Parte_79
-ZIRINO e € 50.000, Pt_7 Parte_81 oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio espresso dalla Cass. S.U. n. 1712/1995 dagli esborsi operati alla presente sentenza e interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla presente sentenza al saldo;
3) rigetta l'appello incidentale svolto da Controparte_1
4) rigetta le ulteriori domande svolte dagli appellanti;
5) condanna al pagamento a favore degli appellanti delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 33.000,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, da corrispondere a favore del procuratore antistatario;
6) condanna al pagamento a favore degli appellanti delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 40.668,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, da corrispondere a favore del procuratore antistatario;
7) dà atto dà atto che sussistono a carico di i presupposti di cui all'art. 13 co. Controparte_1
1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 12.3.2025
Il Consigliere est. Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 19 di 20 pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2645/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ; (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ); (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
); (C.F. ; C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ); ( ); Pt_7 C.F._7 Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F.: ); (C.F.: Parte_9 C.F._9 Parte_10
); C.F. ; C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. ; , (C.F.: Parte_12 C.F._12 Parte_13
; ( ); C.F._13 Parte_14 CodiceFiscale_14 [...]
( ); Parte_15 CodiceFiscale_15 Parte_16
( ; (C.F. ); CodiceFiscale_16 Parte_17 C.F._17 [...]
(C.F. ) e , (C.F. ); Pt_18 C.F._18 Parte_19 C.F._19
(C.F. ); (C.F. Parte_20 C.F._20 Parte_21
); ( ); C.F._21 Parte_22 CodiceFiscale_22 Parte_23
(C.F. ; , ( ); C.F._23 Parte_24 CodiceFiscale_24 [...]
, (C.F. ); (C.F. Parte_25 C.F._25 Parte_26
; ( C.F. ); C.F._26 Parte_27 C.F._27 Pt_28
(C.F. ); (C.F. ;
[...] C.F._28 Parte_29 C.F._29
(C.F. ); C.F. Parte_30 C.F._30 Parte_31
; (C.F. ); C.F._31 Parte_32 C.F._32 Pt_33
pagina 1 di 20 (C.F. ; (C.F. Pt_7 C.F._33 Parte_34
); (C.F. ); C.F._34 Parte_35 C.F._35 Pt_36
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._36 Parte_37
); (C.F. ); C.F._37 Parte_38 C.F._38
(C.F. ); (C.F. Parte_39 C.F._39 Parte_40
); (C.F. ; C.F._40 Parte_41 C.F._41 [...]
(C.F. ); (C.F. ); Pt_42 C.F._42 Parte_43 C.F._43
(C.F. ); , (C.F. Parte_44 C.F._44 Parte_45
); (C.F. e C.F._45 Parte_46 C.F._46 [...]
(C.F. ), in qualità di eredi della de cuius Parte_47 C.F._47 Persona_1
(C.F. e deceduta il 16/01/2016;
[...] C.F._48 Parte_47
(C.F. ); ( e
[...] C.F._47 Parte_46 CodiceFiscale_49
(C.F. ; Parte_48 C.F._50 Parte_49
(C.F. ); (C.F. ); C.F._51 Parte_50 C.F._52 Pt_51
(C.F. ; (C.F.
[...] C.F._53 Parte_52
); ( ); C.F._54 Parte_53 CodiceFiscale_55 [...]
(cod. fisc. ), (cod. fisc. Parte_54 C.F._56 Parte_55
, (cod. fisc. ) e C.F._57 Parte_56 C.F._58 Pt_57
(cod. Fisc.: ) in qualità di eredi del de cuius
[...] C.F._59 Persona_2 deceduto il 25/4/17; (C.F. ); Parte_54 C.F._56
(C.F. ; (C.F. Parte_55 C.F._57 Parte_56
); (C.F. , C.F._58 Parte_58 C.F._60 Parte_59
(C.F. ); (C.F. ); C.F._61 Parte_60 C.F._62
(C.F. ); (C.F. ; Parte_61 C.F._63 Parte_62 C.F._64
, (C.F. ); (C.F. Parte_63 C.F._65 Parte_64
; ,(C.F. ) ; C.F._66 Parte_65 C.F._67 Pt_66
(C.F. ; (C.F. );
[...] C.F._68 Parte_67 C.F._69
(C.F. ); (C.F. Parte_68 C.F._70 Parte_69
), tutti nella qualità di eredi di , deceduta in data 06.12.21; C.F._71 Persona_3
, (C.F. ); (C.F. ); Parte_70 C.F._72 Parte_71 C.F._73
(C.F. ; (C.F. Parte_72 C.F._74 Parte_73
); (C.F. ); C.F._75 Parte_74 C.F._76 Pt_75
(C.F. ; (C.F.
[...] C.F._77 Parte_76
; (C.F. ); C.F._78 Parte_77 C.F._79 [...]
(C.F. ); (C.F. ) ; Pt_78 C.F._80 Parte_79 C.F._81 [...]
(C.F. ); (C.F. ); Pt_80 C.F._82 Parte_81 C.F._83 con l'avv. Giovanni Sinapolice, come da procure accluse all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Via del Corso n. 433\D, Roma;
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
pagina 2 di 20 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 degli avv.ti Fabrizio Carbonetti e Francesco Carbonetti, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Via di San Valentino n. 21,
Roma; ; Email_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: intermediazione finanziaria (S.I.M) – contratti di borsa – responsabilità extracontrattuale.
*
CONCLUSIONI
Per gli APPELLANTI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni tutte esposte in atti:
- Accertare il danno patito pro quota dagli appellanti e dichiarare responsabile di esso la convenuta
in persona del legale rapp.te p.t. a titolo di responsabilità contrattuale e/o Controparte_1 extracontrattuale;
conseguentemente condannarla a risarcire nei confronti degli odierni appellanti
, , , Parte_82 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , e , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, , e Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, , , Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27
, , , ,
[...] Controparte_2 Parte_30 Parte_31
, , , , Parte_32 CP_3 Parte_34 Parte_35
, Parte_36 Parte_37 Parte_38
, , Parte_39 Parte_40 Parte_41 [...]
, , , , Pt_42 Parte_43 Parte_44 Parte_45 Pt_46
e , in qualità di eredi della de cuius
[...] Parte_47 Persona_1
, , e
[...] Parte_47 Parte_46 Parte_48
, , , , ,
[...] Parte_49 Parte_50 Parte_51 Parte_52
, , , , Parte_53 Parte_56 Parte_58 Parte_59
, , , , Parte_60 Parte_61 Parte_62 Parte_63
e , , i germani Parte_64 Parte_65 Parte_66 Pt_67
, , quali eredi di ,
[...] Parte_68 Parte_69 Persona_3
, , , Parte_70 Parte_71 Parte_72 Parte_73 [...]
, , , , Pt_74 Parte_75 Parte_76 Parte_77 [...]
, , , e , il suddetto danno nella Pt_78 Parte_79 Parte_80 Parte_81 misura specificata nell'atto di appello, ovvero nell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, riconoscendo agli stessi anche il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, che appare congruo determinare nella misura di 50% dell'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, o
pagina 3 di 20 in altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione, come per legge;
- Conseguentemente condannarla, altresì, a risarcire, in via complessiva e solidale in favore dei Sigg.
e in proprio e quali eredi con e Parte_54 Parte_55 Parte_56 del Sig. , il suddetto danno nella misura specificata Parte_57 Persona_2 nell'atto di appello, ovvero nell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, riconoscendo agli stessi anche il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, che appare congruo determinare nella misura di 50% dell'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, o in altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione, come per legge;
- Condannare a restituire agli appellanti tutte le somme che nelle more del presente Controparte_1 giudizio di appello essi avessero corrisposto a titolo di spese di giudizio alla medesima, in CP_4 esecuzione della Sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del ricevimento del pagamento a quello di effettivo saldo, nonchè le successive occorrende.
- In via gradata, accertare e dichiarare la nullità, anche derivata, del contratto di conto corrente stipulato da con e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione in CP_5 Controparte_1 favore degli odierni appellanti, nelle rispettive qualità e nella misura da ciascuno chiesta in atto, di tutte le somme ivi depositate e non recuperate a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., così come in atto di appello indicate, ovvero nell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, riconoscendo agli stessi anche il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, che appare congruo determinare nella misura di 50% dell'importo dovuto a ciascuno di essi a titolo di danno patrimoniale, o in altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione, come per legge.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello (ordine di esibizione e prova testimoniale).
*
Per l'APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per le causali in narrativa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il difetto di legittimazione ad agire dei sigg. e Parte_67 Controparte_6 Parte_69
- in via principale nel merito, rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato;
- in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, accogliere le eccezioni assorbite in primo grado e riproposte dalla deducente ovvero l'interposto appello incidentale condizionato e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avanzate dagli
Appellanti perché infondate in fatto ed in diritto, prescritte e comunque non provate;
- in via istruttoria, rigettare tutte le richieste di prova avanzate da controparte;
- in ogni caso, condannare gli Appellanti alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre a CPA ed IVA. pagina 4 di 20 *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 4441\2023 del Tribunale Milano che ha rigettato tutte le domande svolte dagli stessi nel giudizio di primo grado, condannandoli alle spese di lite, quantificate in euro 33.000,00 oltre accessori e spese generali.
Hanno chiesto la riforma della sentenza, fatta salva la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da , che non costituisce motivo di impugnazione. CP_1
Gli odierni appellanti avevano agito innanzi al Tribunale di Milano, convenendo in giudizio
, al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno, CP_1 ritenendola responsabile nella causazione delle perdite economiche subite dagli stessi a causa dell'attività di investimento abusivamente posta in essere da una società terza, la , attività CP_7 consistente nell'impiego delle somme dei clienti in operazioni di investimento in prodotti derivati.
, ritualmente costituita, ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello, CP_1 ritenendolo non rispettoso del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione ad agire di e Parte_67 Controparte_6
Parte_69
Ha quindi insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato e per la conferma della sentenza impugnata.
In via subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello ha riproposto le eccezioni assorbite e disattese nel primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e ha svolto appello incidentale condizionato in relazione al rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di prescrizione delle domande di risarcimento avanzate dagli appellanti.
In data 27.3.2024 la Corte d'Appello di Milano ha fissato udienza per la rimessione della causa al Collegio, previa concessione dei termini di legge di cui all'art. 352 c.p.c.
All' udienza del 12.3.2025 la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
*
Il primo grado di giudizio
Gli attori, odierni appellanti, avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano CP_1
ritenendola responsabile per aver operato in violazione di legge fungendo da “banca depositaria”
[...] della spa . CP_5
Secondo la prospettazione degli appellanti, tale società finanziaria, che operava sui mercati autorizzata alla intermediazione in cambi, ai sensi dell'art. 106 TUB, avrebbe invece svolto attività abusiva di gestione di patrimoni e la banca, che ne era a conoscenza, avrebbe aperto a suo favore un conto terzi nel quale erano confluite tutte le somme versate dagli investitori, consentendo in tal modo alla stessa di operare una confusione patrimoniale dei fondi. Conseguentemente sarebbe riuscita, anche a CP_7
pagina 5 di 20 causa della condotta tenuta dalla banca, ad appropriarsi indebitamente di ingenti risorse, sottraendole ai piccoli risparmiatori.
Più precisamente, gli investitori- risparmiatori avevano addotto che
- tra il 2007 e il 2011 erano stati contattati da alcuni promotori finanziari che gli avevano proposto di affidare a i propri risparmi affinché li gestisse nel loro interesse;
CP_7
- l'operazione era stata presentata come eseguita in partnership con indicata quale istituto di CP_1 credito depositario;
- avevano sottoscritto con distinti contratti di gestione patrimoniale versando la CP_7 complessiva somma di euro 5.087.573,00 a mezzo bonifico, su un conto corrente intestato a CP_7 presso e denominato “conto beni non di proprietà”;
[...] CP_1
- aveva operato abusivamente, oltre i limiti dell'autorizzazione ex art. 106 TUB, in quanto, CP_7 anziché limitarsi a svolgere attività di intermediazione in valute su ordine impartito dal singolo cliente, aveva disposto liberamente delle somme confluite sul conto corrente acceso presso ponendo CP_1 in essere una gestione patrimoniale collettiva, attuata mediante investimenti su derivati legati alla fluttuazione dei cambi delle valute (attività riservata esclusivamente alle SIM e alle SGR);
- per effetto della gestione abusivamente posta in essere da i risparmiatori avevano perduto CP_7 integralmente il capitale investito e a seguito del fallimento della stessa dichiarato nel CP_7
2011, non erano riusciti a recuperare le somme investite;
- la era corresponsabile delle perdite per aver agevolato, mediante il suo contegno asseritamente CP_4 omissivo, la condotta illecita posta in essere da in particolare, per aver consentito l'apertura di CP_5 un conto corrente per la gestione di beni di terzi ad un soggetto non autorizzato a disporre autonomamente dei beni della clientela, oltre che per aver omesso di monitorare l'utilizzo delle rimesse ivi confluite, favorendo la confusione del patrimonio degli investitori;
- in particolare, gli attori hanno sostenuto che la banca, in ragione della natura dell'attività posta in essere da avrebbe dovuto consentire l'apertura di autonomi conti correnti, intestati a CP_7 ciascun cliente, con delega in favore dell'intermediario ad operare su specifico ordine del correntista.
Per tali ragioni gli attori hanno domandato la condanna di a pagare a ciascun di loro: CP_1
1) a titolo di danno patrimoniale un importo pari alle somme investite;
2) a titolo di danno non patrimoniale, un importo da liquidarsi in via equitativa.
In subordine hanno insistito per la dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente e per la ripetizione degli importi ivi versati ai sensi dell'art. 2033 c.c.
aveva dedotto ed eccepito: CP_1
- la prescrizione delle domande di risarcimento e di ripetizione avanzate dagli attori;
- l'estraneità della stessa rispetto all'attività di CP_7
- l'insussistenza, in ragione della normativa ratione temporis applicabile, di obblighi di controllo nella fase di apertura del conto corrente ed in quella di movimentazione delle somme ivi depositate;
- che l'apertura del conto corrente e la sua movimentazione non potevano destare sospetti in quanto era autorizzata anche alla “gestione di patrimoni limitatamente agli investimenti in valute”; CP_7
- il difetto di prova del danno lamentato;
- l'assenza del nesso di causalità tra il contegno ascritto alla banca e il pregiudizio addotto dagli attori;
- l'infondatezza della domanda di nullità del contratto di conto corrente svolta in subordine;
pagina 6 di 20 - in via subordinata, il concorso del fatto colposo degli appellanti.
*
La sentenza del Tribunale di Milano
Il Tribunale ha innanzitutto disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata da ritenendo CP_1
l'estensione dell'efficacia interruttiva della domanda di insinuazione al passivo di anche CP_7 nei confronti della banca, quale coobbligata in solido.
Ha quindi considerato “del tutto sfornita di prova”:
1) la circostanza che avrebbe operato in co-branding ovvero in partnership con CP_1 CP_7
2) la circostanza “che gli attori si sarebbero determinati ad effettuare i propri investimenti facendo affidamento sull'esistenza della prospettata partnership”.
Sul punto ha evidenziato che tale prova non si può ottenere dalla mera lettura dei contratti di gestione in cambi, nei quali l'unico riferimento a si ravvisa nella “scelta da parte del singolo investitore CP_1 delle modalità di versamento delle somme da investire”. Ha inoltre escluso la responsabilità della banca con riferimento all' apertura e alla movimentazione del conto terzi:
a) in quanto ha ritenuto che l'apertura del conto corrente, e la relativa movimentazione, fossero ammissibili poiché era soggetto abilitato non solo all'intermediazione in cambi “pura”, ma CP_7 anche alla “gestione di patrimoni limitatamente agli investimenti in valute (l'art. 106 TUB autorizza la mera intermediazione in cambi senza assunzione di rischio in proprio\ mentre la società, secondo gli attori, svolgeva attività di gestione di patrimoni, attività riservata alle SGR e alle SIM);
b) in quanto in base alla normativa ratione temporis applicabile non sussistevano obblighi di controllo in capo alla banca.
Più precisamente, il Tribunale
-ha escluso la violazione della normativa in materia in quanto la L. 197/91 nei rapporti tra intermediari finanziari prevedeva “obblighi di verifica semplificati o addirittura esentava la banca dall'effettuare i controlli normalmente richiesti nei confronti degli altri clienti”;
-ha escluso la violazione della normativa sulle “modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela”, in quanto non integrati i presupposti per l'applicazione di tale disciplina, vale a dire la consapevolezza da parte della banca di agire quale depositaria di in relazione alla prestazione di un servizio di investimento non CP_7 autorizzato (Si legge nella sentenza: “con riferimento alla qualificazione della convenuta quale banca
“depositaria” in relazione all'apertura del conto corrente” […] non risulta provato che CP_1 fosse a conoscenza della tipologia di contratti conclusa da con i propri clienti, elemento che, CP_5 unitamente alla denominazione del conto concorrente, nelle tesi di parte attrice evidenzia la consapevolezza della Banca convenuta in ordine all'attività svolta da ); CP_5
-ha escluso la violazione della disciplina che regola il contratto di conto corrente in quanto è stato ritenuto che essendo rimasta estranea al rapporto che la finanziaria aveva con gli attori, CP_1 non avrebbe potuto assumere “nei confronti di questi ultimi alcun impegno di sorveglianza in ordine al corretto impiego dei fondi da parte del soggetto che risulta abilitato a movimentare il conto”;
- ha ritenuto insussistente una responsabilità della banca a titolo di “contatto sociale” dovendo escludersi che i versamenti delle somme eseguiti dagli investitori sul conto corrente abbiano generato
“un contatto sociale giuridicamente qualificato, produttivo di obblighi di protezione”. pagina 7 di 20 Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda svolta dagli attori in via subordinata e avente ad oggetto la ripetizione delle somme versate ai sensi dell'art. 2033 c.c., evidenziando che l'azione di ripetizione dell'indebito, giacché avente natura personale, non può essere legittimamente rivolta nei confronti di in quanto quest'ultima non è l'accipiens degli importi investiti, ricevuti esclusivamente da CP_1
CP_7
*
Motivi di Appello
Gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale sulla base di quattro motivi.
-Con il primo motivo affermano che la sentenza è erronea nella parte in cui non ha ritenuto sussistere un rapporto di co-branding o di partnership tra e Sotto tale profilo gli appellanti CP_7 CP_1 hanno precisato che in ogni caso tale circostanza è meramente accessoria rispetto agli altri elementi posti a fondamento dell'appello e oggetto degli ulteriori motivi.
- Con il secondo motivo di appello sostengono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che potesse svolgere l'attività di “gestione di patrimoni limitatamente agli investimenti in CP_5 valuta”. Viene quindi censurato il passaggio logico argomentativo della sentenza che ha considerato legittima l'attività di gestione di patrimoni da parte di ai sensi dell'art. 106 TUB e che ha CP_7 ritenuto che tale attività non costituirebbe un'anomalia tale da far sorgere in capo ad un CP_1 obbligo di segnalazione.
Secondo gli appellanti, considerata l'illiceità dell'attività di gestione dei patrimoni svolta da CP_7
dovrebbe essere ritenuta responsabile per avere agevolato la posizione di
[...] CP_1 CP_7 avendo favorito, di fatto, la volatilizzazione dei capitali investiti dai consumatori.
-Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata in capo a la conoscenza della circostanza che stesse agendo in violazione del CP_1 CP_7 disposto di cui all'art. 107 TUB.
Secondo gli appellanti la banca era a conoscenza di tale circostanza, o comunque non avrebbe potuto non sapere, tenuto della diligenza che compete al suo ruolo, dell'attività abusiva svolta dalla società e non avrebbe potuto fungere da banca depositaria, in assenza di apposita autorizzazione della Banca
d'Italia.
-Con il quarto motivo gli appellanti chiedono la riforma della parte della sentenza che ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., insistendo affinché venga dichiarata la nullità del contratto di conto corrente. Trattasi della domanda svolta in via subordinata.
-Gli appellanti hanno infine insistito per l'espletamento dei mezzi istruttori non ammessi dal primo giudice (prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), solo ove ritenuti necessari, in relazione alle posizioni dei seguenti investitori: (e per questi dei suoi eredi Persona_2 [...]
, e , Parte_54 Parte_55 Parte_56 Parte_57 Parte_75 [...]
. Persona_1
* ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. in CP_1 ragione dell'addotta insussistenza di una concreta censura all'iter argomentativo del Tribunale, per essersi parte appellante limitata a richiamare le difese e gli atti del primo grado di giudizio.
pagina 8 di 20 Ha poi eccepito il difetto di legittimazione ad agire di e Parte_67 Controparte_6
in ragione della carenza di prova della loro qualità di eredi. Parte_69
Ha insistito per il rigetto dell'appello, ritenendo l'infondatezza dei motivi addotti.
Ha reiterato le eccezioni e argomentazioni espresse nel giudizio di primo grado e svolto appello incidentate condizionato in punto di prescrizione delle domande di risarcimento avanzate dagli appellanti.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene l'appello fondato sulla base delle seguenti motivazioni.
Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1
L'atto di appello è rispettoso dei requisiti richiesti dalla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. Contiene l'indicazione specifica dei capi della sentenza impugnati e delle censure poste in essere nei confronti della ricostruzione fattuale -logico, -giuridico - argomentativa svolta dal primo giudice, nonché altresì delle violazioni addotte. Il dato è desumibile dalla mera lettura dell'atto di citazione in appello.
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, per addotta carenza di prova della qualità di eredi in capo a e sollevata dall'appellata, deve Parte_67 Controparte_6 Parte_69 essere disattesa.
Trattasi dei germani, eredi della madre deceduta dopo lo svolgimento del primo grado di Persona_3 giudizio, costituitisi nel presente giudizio di appello.
La qualifica di unici eredi della defunta è stata regolarmente dichiarata dal difensore nell'atto di citazione ed è stata poi suffragata e comprovata dalla documentazione prodotta a seguito della contestazione sollevata dall'appellata che, in sede di comparsa di costituzione, ne ha eccepito la carenza di legittimazione ( sono stati prodotti in atti: la dichiarazione di successione con la domanda di voltura catastale, presentata all'Agenzia delle Entrate dai suddetti germani in data 25.10.2024 – doc. 13
- ; il certificato di morte di – doc. 10; i certificati anagrafici e lo stato di famiglia dei Persona_3 germani – doc. 11-).
Riguardo al merito, occorre esaminare in via prioritaria il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto inerenti ai presupposti logici- costitutivi- giuridici su cui si basano l'azione e le domande svolte dai risparmiatori e la sentenza impugnata. Tali motivi devono, inoltre, essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e interdipendenti.
Diversamente:
- il primo motivo di appello, relativo all'addotta sussistenza di un rapporto di co-branding o di partnership tra e si riferisce ad una circostanza meramente accessoria rispetto CP_7 CP_1 alla vicenda e alle condotte contestate;
- il quarto motivo di appello, relativo all'operatività dell'istituto dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e alla nullità del contratto di conto corrente, è subordinato all'eventualità del mancato accoglimento del secondo e terzo motivo.
Chiarito quanto sopra, la Corte reputa che le doglianze espresse dagli appellanti con il secondo e il terzo motivo di appello sono fondate per le seguenti ragioni. pagina 9 di 20 è responsabile per non aver impedito l'apertura di un conto corrente denominato “conto beni CP_1 non di proprietà” da parte di un soggetto non autorizzato a detenere capitali di pertinenza della clientela, in violazione del regolamento della BI n. 1097/2007, così agevolando l'attività illecita di
Infatti, in base al suddetto regolamento i capitali avrebbero dovuto essere versati su singoli CP_5 conti correnti intestati a ciascun cliente, con delega ad operare in favore di CP_5
Al riguardo, occorre per prima cosa evidenziare che è circostanza pacifica e documentale che CP_5 fosse una società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB – nella versione vigente ratione temporis– come tale autorizzata all'esercizio, in via esclusiva, “di attività di intermediazione dei cambi senza assunzione di rischi in proprio”, nonché alla “gestione di patrimoni ai sensi degli artt. 7 del D.M. 29/2009 e 1, co. 1 lett. f) n. 11 del d.lgs 385/1993, limitatamente agli investimenti in valute”.
Trattandosi di società iscritta al solo elenco generale ex art. 106 TUB – e non già a quello speciale disciplinato dall'art. 107 TUB – non era legittimata a detenere beni di proprietà degli CP_5 investitori.
Il provvedimento della Banca d'Italia dell'1.7.1998 - rubricato “Regolamento in materia di modalita' di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela”- consente, infatti, alle sole SIM, imprese di investimento extracomunitarie e agenti di cambio, la possibilità di detenere disponibilità liquide di pertinenza della clientela presso una banca in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.
Al contrario, gli intermediari iscritti all'elenco generale ex art. 106 TUB, devono, ai sensi dell'art. 7 del suddetto regolamento, adottare “un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente:
a) apra, a proprio nome, un conto lire e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario;
b) fornisca le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;
c) rilasci all'intermediario una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio”.
ha disatteso le suddette prescrizioni normative, non essendosi fatta rilasciare dagli investitori CP_5 una delega ad operare su conti ai medesimi intestati, bensì avendo aperto direttamente, a proprio nome, un unico conto presso nel quale ha fatto confluire, indistintamente, le disponibilità liquide di CP_1 tutti gli investitori.
Tale condotta, apertamente in contrasto con la normativa di settore, è stata materialmente resa possibile dal contegno di la quale ha fornito a – ancorché quest'ultima risultasse iscritta al CP_1 CP_5 solo elenco generale ex art. 106 TUB – l'appoggio logistico necessario per aprire, a proprio nome, un conto dichiaratamente destinato alla detenzione di beni di pertinenza della clientela.
Il conto, infatti, era denominato, con una terminologia significativa: “conto beni non di proprietà”. avrebbe potuto assentire all'apertura di un siffatto conto solo ove avesse rivestito la CP_1 CP_5 qualifica di SIM legittimamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 107 TUB, ad operare pagina 10 di 20 una gestione finanziaria del patrimonio mobiliare dell'investitore (e in tal caso, sarebbe stata CP_5 assoggettata a più intensi obblighi di informazione e di protezione a tutela dei risparmiatori).
nel tentativo di paralizzare l'addebito di responsabilità, ha ulteriormente dedotto che, CP_1 comunque, non sapeva – né avrebbe potuto sapere – che stesse svolgendo abusivamente attività CP_5 di investimento in luogo dell'autorizzata attività di intermediazione in cambi. Tale addotta circostanza non assume rilievo, in quanto ciò che viene contestato all'appellata è di avere consentito a ancorché priva dell'autorizzazione ex art. 107 TUB, di aprire un conto finalizzato CP_5 alla detenzione delle disponibilità liquide dei clienti, così eludendo le regole che governano l'apertura dei conti correnti: regole che non poteva (né doveva) ignorare nella sua qualità di CP_1 intermediario bancario, oltre che in ragione della sua veste di soggetto facoltizzato all'esercizio del credito, e ciò a prescindere dalle concorrenti attività illecite perpetrate da CP_5
A completamento di quanto esposto, occorre soffermarsi sulla sussistenza del nesso causale tra la violazione addebitata ad (vale a dire aver consentito a l'apertura di un unico conto su CP_1 CP_5 cui confluivano indistintamente tutti i capitali degli odierni appellanti) e il danno (individuato nella perdita di siffatti capitali), trattandosi di elemento costitutivo della responsabilità ascritta all'appellata e costituendo altresì oggetto di argomentazione riproposta da ( che ne sostiene l'insussistenza) CP_1 nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto ritenuta dal primo giudice assorbita nel rigetto della domanda.
Secondo la condotta della banca non avrebbe concorso, sul piano causale, alla produzione del CP_1 danno lamentato dagli appellanti. La perdita dei capitali investiti, secondo tale prospettazione, sarebbe stata determinata non dall'appropriazione indebita delle somme da parte della bensì dall'esito CP_5 negativo delle operazioni di investimento.
In altri termini, l'appellata ritiene che il danno si sarebbe ugualmente verificato, anche ove CP_1 non avesse consentito l'apertura del conto “beni non di proprietà” intestato a in quanto gli CP_5 investimenti avrebbero avuto il medesimo esito – negativo – quand'anche i capitali fossero confluiti su conti correnti separati intestati a ciascun investitore.
Ulteriormente, sostiene CP_1
-che vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, sarebbe spettato agli investitori dimostrare che il danno era stato prodotto per effetto di una condotta distrattiva;
- che la perdita dei capitali non sarebbe frutto di una condotta appropriativa di bensì CP_5 conseguenza dell'esito negativo delle operazioni di investimento, dipendente da fattori estrinseci legati alle fluttuazioni di mercato.
Sul punto occorre precisare che dalla documentazione in atti non è possibile accertare compiutamente se le perdite patrimoniali subite dai risparmiatori siano state determinate da un esito sfavorevole del mercato, ovvero se i risparmi siano andati perduti per effetto di un'illegittima condotta appropriativa da parte degli amministratori di CP_5
Tuttavia, ciò che deve essere preso in considerazione, ai fini della verifica della sussistenza del nesso causale, è il fatto oggettivo che le perdite subite dagli appellanti, quale che ne sia stata la ragione, si pagina 11 di 20 sono in concreto determinate con il contributo causale della condotta di che integra un CP_1 antecedente rilevante ai sensi dell'art. 40 c.p. dell'evento hic et nunc considerato.
Nel caso di specie il danno lamentato dagli investitori coincide con la perdita delle disponibilità liquide depositate presso il conto “beni non di proprietà”, acceso da presso CP_5 CP_1
Se quindi la banca, nel rispetto della normativa di settore, non avesse consentito l'apertura di un siffatto conto, il danno non si sarebbe verificato.
In termini analoghi si è di recente pronunciata questa Corte d'Appello in relazione ad un'identica vicenda - C.A. Milano, sentenza n. 3547\2024 – della quale si riporta, condividendolo, il seguente passaggio argomentativo: “Quand'anche le risultanze istruttorie avessero consentito di individuare con certezza la causa delle perdite patrimoniali nell'esito negativo degli investimenti dovuto a fattori di mercato – circostanza, questa, non acclarata nel caso di specie – ciò non avrebbe in ogni caso escluso un addebito di responsabilità in capo ad L'apertura di un conto omnibus intestato CP_1 direttamente a infatti, ha indubbiamente consentito a quest'ultima di movimentare - CP_5 indisturbata - i capitali depositati dagli odierni appellati, rendendo possibile il compimento delle operazioni di investimento, successivamente rivelatesi, nella stessa prospettiva di scellerate. CP_1
Al contrario, alla stregua del già richiamato regolamento della Banca d'Italia, a fronte di conti intestati ai singoli investitori, avrebbe potuto operare solo sulla base di specifici ordini CP_5 impartiti dagli investitori medesimi: modalità - questa - che, seppur in astratto non idonea ad evitare le perdite, avrebbe quanto meno reso edotti gli investitori sulla tipologia degli strumenti finanziari negoziati, sui rischi ad essi connessi, consentendo loro di verificarne l'andamento nel mercato ed eventualmente operare scelte di disinvestimento. Non senza considerare che, in presenza di un divieto legale, resta irrilevante ogni indagine sul nesso causale fra condotta e danno, da ritenersi in re ispa per la semplice violazione del divieto. La banca ha inoltre posto gli investitori in una situazione CP_4 di pericolo che il legislatore intendeva prevenire per scongiurare il rischio di un pregiudizio insito in quella condotta”.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve dunque affermarsi la responsabilità extracontrattuale e solidale di ai sensi dell'art. 1294 c.c., nella produzione del danno patrimoniale subito dagli CP_1 odierni appellanti.
Si richiama sul punto il principio consolidato secondo cui “quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire" (ex plurimis, Cass. 11116/2021; Cass. n.
8372/2014).
Deve inoltre essere disattesa la tesi, riproposta dall'appellata anche in questa sede, della sussistenza di un concorso di colpa degli appellanti nella causazione del danno.
Secondo i risparmiatori hanno concluso liberamente singoli contratti con CP_1 CP_7 effettuando i relativi investimenti in quanto allettati da potenziali rendimenti fino all'8%. pagina 12 di 20 Conseguentemente, in base alla prospettazione di parte appellata, il concorso di colpa sarebbe rinvenibile nel fatto che gli investimenti effettuati presuppongono elevati rischi di perdita delle somme impiegate. Per tali ragioni la responsabilità non potrebbe essere ascritta in via esclusiva alla banca.
Tale ricostruzione è priva di pregio.
Il danno nella sfera giuridica dei risparmiatori è stato causato dalle condotte poste in essere da CP_7
e da come sopra specificatamente esplicato. Non assumono rilievo la natura dei contratti
[...] CP_1 perfezionati, né ogni valutazione, tra l'altro nel caso di specie addotta in modo estremamente generico, in merito agli eventuali esiti negativi degli investimenti.
Per tali ragioni il secondo e il terzo motivo di appello sono fondati;
conseguentemente, il primo e il quarto motivo, svolti rispettivamente in via accessoria e in via subordinata, devono considerarsi assorbiti nell'accoglimento dei suddetti motivi.
Accertata la responsabilità di occorre quindi verificare la sussistenza e l'entità del danno CP_1 risarcibile, aspetto sul quale il primo giudice non si è pronunciato, ritenendolo assorbito nel rigetto della domanda svolta dai risparmiatori.
*
Il danno risarcibile
Il danno risarcibile è esclusivamente quello patrimoniale, consistente nei conferimenti inizialmente effettuati dagli appellanti, come già esplicato.
Non sussiste, né è stato provato, alcun danno di natura non patrimoniale.
Gli appellanti hanno domandato il risarcimento del danno non patrimoniale sulla base di un'allegazione carente, priva della specifica indicazione degli elementi costitutivi dell'istituto.
Non è stato indicato quale sarebbe in concreto il pregiudizio delle condizioni di vita o quello strettamente morale subito dagli investitori.
Le sole allegazioni in fatto sul punto, espresse dagli appellanti, sono le seguenti: “Nel caso di specie, la condotta di e ha influito in modo radicale non solo sul patrimonio degli appellanti, CP_1 CP_5 ma anche sulla loro qualità di vita, causando disagio morale, perdita di serenità e fratture nelle relazioni personali e familiari…La perdita dei risparmi e il coinvolgimento in un lungo iter giudiziario hanno intaccato il diritto degli appellanti a una vita dignitosa, serena e libera da preoccupazioni per il futuro, costringendoli a rinunciare ad occasioni di vita e progetti personali”. Si tratta di allegazioni sommarie, generiche e non circostanziate.
Pertanto, la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata per carenza di allegazione e prova.
*
Sul quantum del danno patrimoniale
Riguardo alla quantificazione economica dei danni patrimoniali subiti dai singoli investitori, aspetto sul quale il primo giudice non si è pronunciato in ragione della valenza assorbente del rigetto della domanda di responsabilità di occorre osservare quanto segue. CP_1
Il danno deve essere determinato sulla base delle perdite subite, vale a dire in relazione alle rimesse effettuate sul conto aperto presso Esso è costituito dall'intero capitale investito e perso (vale CP_1
pagina 13 di 20 a dire la somme che ogni appellante ha affidato a e che è stata depositata sul conto “Conto beni CP_5 non di proprietà” presso , cui devono essere aggiunti interessi e rivalutazione, trattandosi di CP_1 un debito di valore.
I versamenti dei singoli investitori appellanti sono stati specificatamente indicati sin dal primo grado di giudizio, come anche l'entità e la provenienza che, oltre a risultare comprovate in via documentale
(contratti e bonifici sono stati prodotti nel primo grado di giudizio – si veda la scheda di cui al doc. 12 del giudizio di appello, riepilogativa dell'intera documentazione versata in atti, per ogni singola posizione), non sono stati specificatamente contestati da CP_1
Risultano quindi i seguenti investimenti effettuati da parte degli appellanti:
€ 30.000; Parte_82
€ 95.000; Parte_83
€ 43.099; Parte_5
€ 55.000; Parte_6
€ 75.000; Parte_7
- € 103.120; Parte_8
€ 25.000; Parte_9
€ 40.000; Parte_10
€ 90.000; Parte_11
€ 15.000; Parte_12
€ 25.000; Parte_13
30.000; Parte_14
- € 25.000; Parte_6
€ 50.000; Parte_16
- € 35.000; Parte_17
e € 286.067; Parte_18 Parte_19
-COLACE € 200.000; Pt_18
€ 45.885; Parte_20
-COTRONEO € 21.970; Pt_21
- €30.000; Parte_22
- e € 30.000; Parte_23 Parte_24
- € 63.000; Parte_25
- € 25.000; Parte_84
e € 70.000; Parte_28 Parte_29
€ 40.000; Parte_30
€ 25.000; Parte_85
€ 180.000; Parte_32
- € 60.000; Parte_27
€ 40.000; Parte_34
- € 327.318; Parte_35
- € 25.000; Parte_36
€ 22.340,00; Parte_86
- € 25.000; Parte_38
€ 40.000; Parte_39
- € 23.982; Parte_4
- € 50.000; Parte_40
€ 25.000; Parte_41
€ 28.764; Parte_42
, , (di € 57.357; Parte_87 Pt_46 Parte_47 Persona_1
- € 40.000; Parte_15
€ 44.500; Parte_43
pagina 14 di 20 € 50.000; Parte_44
€ 46.000; Parte_47
e € 80.000; Parte_46 Parte_48
€ 40.000; Parte_49
€ 400.000; Parte_50
- € 30.000; Parte_3
€ 25.000; Parte_51
€ 25.000; Parte_52
€ 46.796; Parte_53
€ 60.000; Parte_56
- -MURATORI Parte_54 Parte_55 Parte_88 (in qualità di eredi di ) € 530.000; Persona_2
- € 40.000; Parte_59
- € 70.000; Parte_60
€ 50.000; Parte_61
€ 39.288; Parte_62
€ 25.000; Parte_63
e € 40.000; Parte_64 Parte_65
- € 100.000; Parte_58
€ 15.000; Parte_66
- , , (in qualità di eredi di Parte_67 Parte_68 Parte_69 Per_3
€ 30.000;
[...]
e € 15.000; Parte_70 CP_3
€ 25.000; Parte_71
€ 40.000; Parte_72
€ 106.000; Parte_73
€ 25.000; Parte_74
€ 20.000; Parte_75
€ 85.000; Parte_76
€ 95.000; Parte_77
€ 50.000; Parte_78
€ 55.000; Parte_79
e € 50.000. Parte_80 Parte_81 Tali somme devono essere restituite a ciascuno dei singoli appellanti a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n 1712/1995 dagli esborsi operati alla presente sentenza e interessi legali nella misura di cui all'art 1284 1 co c.c. dalla presente sentenza al saldo.
Riguardo al quantum e all'annessa documentazione attestante tali investimenti, non ha svolto CP_1 specifiche contestazioni, se non in relazione alle seguenti posizioni: e per questi dei suoi eredi , , e Persona_2 Parte_54 Parte_55 Parte_56
Parte_57
Parte_75
e per costei dei suoi eredi, i germani , e Persona_1 Parte_45 Parte_46
. Parte_47
Con riguardo alle suddette posizioni la contestazione di è sommaria e non circostanziata, non CP_1 avendo quest'ultima neanche indicato quale sarebbe stata, per ciascuno dei suddetti risparmiatori, la somma investita ritenuta corretta, pur essendo i relativi accrediti, effettuati sul conto nella CP_5 disponibilità di CP_1
pagina 15 di 20 Gli appalellanti hanno dettagliatamente indicato i versamenti effettuati, nonché l'entità e la provenienza dei versamenti, hanno depositato i contratti, la copia dei bonifici relativi ai versamenti del capitale investito, e il progetto di stato passivo dei creditori ammessi al Fallimento GForex.
Tali argomenti, e in particolare la genericità della contestazione sollevata, a fronte di una allegazione specifica, suffragata dalla documentazione, consentono di ritenere pienamente provata la pretesa dei suddetti appellanti, e superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria sul punto.
*
Deve infine essere rigettata la domanda svolta sommariamente dagli appellanti avente ad oggetto la restituzione da parte di delle somme che nelle more del giudizio “avessero corrisposto alla CP_1 medesima in esecuzione della Sentenza di primo grado”, non essendo stata indicata (e CP_4 tantomeno provata) né l'entità degli importi, né la circostanza che tali somme siano state effettivamente corrisposte
* L'appello incidentale condizionato
ha svolto appello incidentale condizionato in relazione al capo della sentenza del Tribunale CP_1 che ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. inerente alla domanda di risarcimento del danno (introdotta con atto di citazione notificato il 27.5.2019 e riguardante fatti svoltisi tra il 2007 e il 2011).
La Corte ritiene l'appello incidentale infondato.
In conformità a quanto statuito dal primo giudice, si deve ritenere che, tenuto conto della natura solidale della responsabilità di e ai sensi dell'art. 1310 c.c. l'interruzione del CP_1 CP_7 decorso del termine prescrizionale, posta in essere nei confronti di uno dei condebitori, ha effetto anche nei confronti degli altri.
Tale effetto sussiste anche quando la natura della responsabilità dei condebitori è differente (nel caso di specie è responsabile in via contrattuale, mentre in via extracontrattuale), essendo CP_5 CP_1 originata da un unico fatto dannoso.
Non è inoltre necessario che il condebitore ( nel caso in oggetto) abbia conoscenza dell'atto CP_1 interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cass. civ., S.U. n. 13143\2022).
Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, la domanda di insinuazione al passivo degli appellanti determina l'interruzione della prescrizione nei confronti dei coobbligati sino alla chiusura della procedura concorsuale.
Nel caso in esame, gli appellanti avevano svolto domanda di insinuazione al passivo (il fallimento di
è stato dichiarato nel 2011) e la procedura fallimentare, almeno fino alla conclusione del CP_7 giudizio di primo grado, non era stata chiusa.
Ulteriormente, deve essere considerato che il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale va determinato con riferimento al momento in cui tutti gli elementi costitutivi dell'illecito si sono manifestati all'esterno e sono divenuti oggettivamente percepibili e riconoscibili dal danneggiato. In tal senso si è espressa da ultimo anche la Corte di Cassazione, sent. n. 29328\2024, “In tema di diritto al
pagina 16 di 20 risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell'ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale…”.
Pertanto, si deve ritenere, in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 2947 e 2935 c.c., che il termine prescrizionale inizi a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere.
In tal senso, occorre verificare quando i danneggiati sono stati adeguatamente informati non solo dell'esistenza del danno, ma anche della natura e della riferibilità dello stesso, e conseguentemente messi nelle condizioni di attivarsi per far valere i propri diritti.
Nel caso di specie la percezione di tutte le componenti che hanno reso il fatto illecito ingiusto, causando il danno, non si è verificata con la estinzione del rapporto di conto corrente con la banca, bensì solo a seguito della verifica e delle relazione tecnica del dott. (doc.1 citazione, primo Pt_89 grado di giudizio), del 2016.
Per tutte le ragioni esposte l'appello incidentale deve quindi essere rigettato.
*
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio, dal momento che la Corte ha accolto CP_1 l'appello principale, modificando il primo pronunciamento, e rigettato quello incidentale. Conseguentemente, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a cario di CP_1
e liquidate a favore degli odierni appellanti.
[...]
Le spese sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 55/2014, avuto riguardo in particolare al valore della controversia, alle questioni di diritto affrontate, all'attività svolta. Si dà inoltre atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di , dell'ulteriore importo pari al contributo CP_1 unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nella causa sub RG n. 2465\2023, promossa in grado d'appello da + ALTRI. nei confronti di Parte_82 CP_1
a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4441\2023, in accoglimento
[...] dell'appello, così dispone:
1) accerta la responsabilità di ei confronti degli appellanti;
Controparte_1
2) condanna per l'effetto al pagamento a favore degli appellanti delle Controparte_1 seguenti somme a titolo di risarcimento del danno:
€ 30.000; Parte_82
€ 95.000; Parte_83
€ 43.099; Parte_5
€ 55.000; Parte_6
€ 75.000; Parte_7
- € 103.120; Parte_8
€ 25.000; Parte_9
€ 40.000; Parte_10
pagina 17 di 20 € 90.000; Parte_11
€ 15.000; Parte_12
€ 25.000; Parte_13
30.000; Parte_14
- € 25.000; Parte_6
€ 50.000; Parte_16
- € 35.000; Parte_17
e € 286.067; Parte_18 Parte_19
-COLACE € 200.000; Pt_18
€ 45.885; Parte_20
€ 21.970; Parte_21
- €30.000; Parte_22
- e € 30.000; Parte_23 Parte_24
- € 63.000; Parte_25
- € 25.000; Parte_84
e € 70.000; Parte_28 Parte_29
€ 40.000; Parte_30
€ 25.000; Parte_85
€ 180.000; Parte_32
- € 60.000; Parte_27
€ 40.000; Parte_34
- € 327.318; Parte_35
- € 25.000; Parte_36
€ 22.340,00; Parte_86
- € 25.000; Parte_38
€ 40.000; Parte_39
- € 23.982; Parte_4
- € 50.000; Parte_40
€ 25.000; Parte_41
€ 28.764; Parte_42
, , Parte_45 Parte_46 di € 57.357; Persona_1
- € 40.000; Parte_15
€ 44.500; Parte_43
€ 50.000; Parte_44
€ 46.000; Parte_47
e Parte_46 Parte_48
€ 40.000; Parte_49
€ 400.000; Parte_50
- € 30.000; Parte_3
€ 25.000; Parte_51
€ 25.000; Parte_52
€ 46.796; Parte_53
(in qualità di eredi Parte_47
€ 80.000;
pagina 18 di 20 € 60.000; Parte_56
, , , Parte_54 Parte_55 Parte_56
(in qualità di eredi di ) € 530.000; Parte_57 Persona_2
- € 40.000; Parte_59
- € 70.000; Parte_60
€ 50.000; Parte_61
€ 39.288; Parte_62
€ 25.000; Parte_63
e € 40.000; Parte_64 Parte_65
- € 100.000; Parte_58
€ 15.000; Parte_66
, , ( in qualità eredi di Parte_67 Parte_68 Parte_69
) € 30.000; Persona_3
e € 15.000; Parte_70 CP_3
€ 25.000; Parte_71
€ 40.000; Parte_72
€ 106.000; Parte_73
€ 25.000; Parte_74
€ 20.000; Parte_75
€ 85.000; Parte_76
€ 95.000; Parte_77
€ 50.000; Parte_78
€ 55.000; Parte_79
-ZIRINO e € 50.000, Pt_7 Parte_81 oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio espresso dalla Cass. S.U. n. 1712/1995 dagli esborsi operati alla presente sentenza e interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla presente sentenza al saldo;
3) rigetta l'appello incidentale svolto da Controparte_1
4) rigetta le ulteriori domande svolte dagli appellanti;
5) condanna al pagamento a favore degli appellanti delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 33.000,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, da corrispondere a favore del procuratore antistatario;
6) condanna al pagamento a favore degli appellanti delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 40.668,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, da corrispondere a favore del procuratore antistatario;
7) dà atto dà atto che sussistono a carico di i presupposti di cui all'art. 13 co. Controparte_1
1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 12.3.2025
Il Consigliere est. Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Marianna Galioto
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