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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2024, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2195/2023 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI SA CA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ELEUTERI MASSIMO e dell'avv.
DIEGO GUIDUCCI (C..F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
RESISTENTI
con l'intervento del P.M.. -Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza, con rinuncia, da parte dei procuratori, all'assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali e alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis n. 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio con la signora
[...]
e di aver richiesto il 22.12.2022 lo scioglimento del matrimonio CP_1 avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Livorno, con comparizione delle parti fissata per il giorno 2.2.2023 e con conferma, in quella sede, delle condizioni economiche della separazione, ritenuta la non corrispondenza della
1 situazione di fatto a quella di diritto per la perduranza, a carico del Sig.
dell'onere di contribuzione al mantenimento della ex moglie e del Pt_1 figlio DI, non più dovuto considerata la raggiunta e consolidata indipendenza reddituale di entrambi i soggetti, con ricorso depositato in data
1.8.2023 il signor chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio. Il ricorrente concludeva per sentir statuire “la modifica della clausola nr
4 di cui al Decreto di omologa di separazione rimasta inalterata anche dopo il divorzio celebrato innanzi all'ufficiale dello stato civile di Livorno prevedendo l'eliminazione del contributo economico in favore della Sig. ra e del Sig. GU DI per CP_1 raggiunta indipendenza economico reddituale dei predetti”.
Disposta più volte la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo ad entrambi i resistenti, all'udienza del 27.6.2024 comparivano sia la signora che il signor DI GU, chiedendo rinvio per potersi Controparte_1 costituire con l'assistenza di un avvocato.
Costituitasi in causa la sola signora la stessa nulla opponeva CP_1 alla modifica delle condizioni del divorzio con riferimento alla propria posizione la resistente dava infatti atto in comparsa di “[…] acconsent[ire] alla eliminazione del contributo economico in suo favore dell'importo di euro 200,00 mensili in quanto la stessa lavora come Oss presso una struttura di assistenza agli anziani presso i Salesiani di Livorno avendo raggiunto una dignitosa indipendenza economica”.
Non si costituiva il signor DI IU, di cui va in questa sede dichiarata la contumacia, risultando dalla presenza della parte all'udienza del
27.6.2024 la rituale instaurazione del contraddittorio.
All'udienza del 17.9.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione (con rinuncia, da parte degli avvocati, ai termini per le difese conclusionali) e quindi rimessa sul ruolo del Giudice Relatore rilevando il
Tribunale, per un verso, la necessità della produzione della documentazione attestante l'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile in data 2.2.2023 per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 tenuto conto che “La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo” e dunque non consente il perfezionamento della procedura di scioglimento del matrimonio e, per altro verso, la mancata ulteriore vigenza, successivamente allo scioglimento del matrimonio senza alcuna condizione inter partes, delle condizioni di cui al pregresso decreto di omologa della separazione.
Instaurato dunque il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio (e operata la produzione richiesta dal Collegio), all'udienza del 28.11.2024 i
2 procuratori chiedevano decidersi la causa con rinuncia alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la causa possa considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria.
I signori e hanno sciolto il vincolo matrimoniale Pt_1 CP_1 avvalendosi della disposizione di cui all'art. 12 d.l. n. 132/2014, come convertito in legge, con modifiche, n. 162/2014.
Risulta in atti prodotto il verbale di successiva comparizione dei coniugi in data 2.2.2203 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile con conferma dell'accordo del 22.12.2022. Lo scioglimento del matrimonio si è dunque ritualmente perfezionato.
Ciò posto in via preliminare, risulta dagli atti che i coniugi hanno dichiarato innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di non esservi figli non economicamente autosufficienti (condizione di legge peraltro per poter accedere alla procedura di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 cit.) e alcuna condizione hanno tra loro convenuto in sede di divorzio, nemmeno confermando inter partes la regolamentazione che era stata illo tempore omologata (decret n. cronol. n. 965/2011 del 31.1.2011 r.g.
3119/2010) (vedi i documenti n. 2 allegato al ricorso e il verbale 2.2.2023 depositato in data 14.11.2024).
Ne deriva, secondo il Collegio, che le condizioni di cui all'omologa – e di cui in questa sede il ricorrente ha chiesto la modifica sul dedotto presupposto della loro persistente vigenza – risultano già superate dai coniugi e poste nel nulla in sede di scioglimento del matrimonio in quanto a far data dal
02.02.2023 tutte le condizioni economiche di cui al decreto di omologa della separazione sono state già caducate con l'accordo divorzile.
Alla luce di quanto riscontrato, nulla vi è dunque da provvedere nella presente sede contenziosa.
3. Tenuto conto dell'esito della controversia e della posizione processuale assunta dalle parti anche all'esito del rilievo d'ufficio, appare equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia in causa di DI GU;
3 2) dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di modifica delle condizioni omologate in sede di separazione essendo le stesse già caducate con l'accordo divorzile in atti;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 28.11.2024
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2195/2023 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI SA CA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ELEUTERI MASSIMO e dell'avv.
DIEGO GUIDUCCI (C..F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
RESISTENTI
con l'intervento del P.M.. -Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza, con rinuncia, da parte dei procuratori, all'assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali e alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis n. 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio con la signora
[...]
e di aver richiesto il 22.12.2022 lo scioglimento del matrimonio CP_1 avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Livorno, con comparizione delle parti fissata per il giorno 2.2.2023 e con conferma, in quella sede, delle condizioni economiche della separazione, ritenuta la non corrispondenza della
1 situazione di fatto a quella di diritto per la perduranza, a carico del Sig.
dell'onere di contribuzione al mantenimento della ex moglie e del Pt_1 figlio DI, non più dovuto considerata la raggiunta e consolidata indipendenza reddituale di entrambi i soggetti, con ricorso depositato in data
1.8.2023 il signor chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio. Il ricorrente concludeva per sentir statuire “la modifica della clausola nr
4 di cui al Decreto di omologa di separazione rimasta inalterata anche dopo il divorzio celebrato innanzi all'ufficiale dello stato civile di Livorno prevedendo l'eliminazione del contributo economico in favore della Sig. ra e del Sig. GU DI per CP_1 raggiunta indipendenza economico reddituale dei predetti”.
Disposta più volte la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo ad entrambi i resistenti, all'udienza del 27.6.2024 comparivano sia la signora che il signor DI GU, chiedendo rinvio per potersi Controparte_1 costituire con l'assistenza di un avvocato.
Costituitasi in causa la sola signora la stessa nulla opponeva CP_1 alla modifica delle condizioni del divorzio con riferimento alla propria posizione la resistente dava infatti atto in comparsa di “[…] acconsent[ire] alla eliminazione del contributo economico in suo favore dell'importo di euro 200,00 mensili in quanto la stessa lavora come Oss presso una struttura di assistenza agli anziani presso i Salesiani di Livorno avendo raggiunto una dignitosa indipendenza economica”.
Non si costituiva il signor DI IU, di cui va in questa sede dichiarata la contumacia, risultando dalla presenza della parte all'udienza del
27.6.2024 la rituale instaurazione del contraddittorio.
All'udienza del 17.9.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione (con rinuncia, da parte degli avvocati, ai termini per le difese conclusionali) e quindi rimessa sul ruolo del Giudice Relatore rilevando il
Tribunale, per un verso, la necessità della produzione della documentazione attestante l'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile in data 2.2.2023 per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 tenuto conto che “La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo” e dunque non consente il perfezionamento della procedura di scioglimento del matrimonio e, per altro verso, la mancata ulteriore vigenza, successivamente allo scioglimento del matrimonio senza alcuna condizione inter partes, delle condizioni di cui al pregresso decreto di omologa della separazione.
Instaurato dunque il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio (e operata la produzione richiesta dal Collegio), all'udienza del 28.11.2024 i
2 procuratori chiedevano decidersi la causa con rinuncia alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la causa possa considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria.
I signori e hanno sciolto il vincolo matrimoniale Pt_1 CP_1 avvalendosi della disposizione di cui all'art. 12 d.l. n. 132/2014, come convertito in legge, con modifiche, n. 162/2014.
Risulta in atti prodotto il verbale di successiva comparizione dei coniugi in data 2.2.2203 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile con conferma dell'accordo del 22.12.2022. Lo scioglimento del matrimonio si è dunque ritualmente perfezionato.
Ciò posto in via preliminare, risulta dagli atti che i coniugi hanno dichiarato innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di non esservi figli non economicamente autosufficienti (condizione di legge peraltro per poter accedere alla procedura di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 cit.) e alcuna condizione hanno tra loro convenuto in sede di divorzio, nemmeno confermando inter partes la regolamentazione che era stata illo tempore omologata (decret n. cronol. n. 965/2011 del 31.1.2011 r.g.
3119/2010) (vedi i documenti n. 2 allegato al ricorso e il verbale 2.2.2023 depositato in data 14.11.2024).
Ne deriva, secondo il Collegio, che le condizioni di cui all'omologa – e di cui in questa sede il ricorrente ha chiesto la modifica sul dedotto presupposto della loro persistente vigenza – risultano già superate dai coniugi e poste nel nulla in sede di scioglimento del matrimonio in quanto a far data dal
02.02.2023 tutte le condizioni economiche di cui al decreto di omologa della separazione sono state già caducate con l'accordo divorzile.
Alla luce di quanto riscontrato, nulla vi è dunque da provvedere nella presente sede contenziosa.
3. Tenuto conto dell'esito della controversia e della posizione processuale assunta dalle parti anche all'esito del rilievo d'ufficio, appare equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia in causa di DI GU;
3 2) dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di modifica delle condizioni omologate in sede di separazione essendo le stesse già caducate con l'accordo divorzile in atti;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 28.11.2024
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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