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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/09/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1141/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1141/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Basile, procuratore C.F._2 domiciliatario;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato l'11.03.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Lecce il 20.04.2009 e che dalla loro unione non erano nati figli;
- che era stata pronunciata la separazione consensuale con decreto del Tribunale di Lecce del 5.09.2018; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza. Tanto premesso concludevano per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con decreto del 26.03.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 6.05.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte. Le parti provvedevano al corretto deposito delle note di trattazione scritta in data 9.09.2025, a causa di un errore precedente di sistema informatico. Nelle predette note insistevano nella richiesta. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato in [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
contratto a Lecce il 20.04.2009;
[...] 2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. 3) Nulla per le spese. Lecce, 11.09.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1141/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Basile, procuratore C.F._2 domiciliatario;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato l'11.03.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Lecce il 20.04.2009 e che dalla loro unione non erano nati figli;
- che era stata pronunciata la separazione consensuale con decreto del Tribunale di Lecce del 5.09.2018; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza. Tanto premesso concludevano per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con decreto del 26.03.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 6.05.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte. Le parti provvedevano al corretto deposito delle note di trattazione scritta in data 9.09.2025, a causa di un errore precedente di sistema informatico. Nelle predette note insistevano nella richiesta. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato in [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
contratto a Lecce il 20.04.2009;
[...] 2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. 3) Nulla per le spese. Lecce, 11.09.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE