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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 27/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4553/2024 A.C.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, in epigrafe rubricata, introdotta con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024
PROMOSSA DA
A.I.M. S.A.S. DI EL AR E C., [03626450963], in persona del socio accomandatario EL AR, con sede legale a Legnano, Corso Sempione n.
157, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. LUIGI CAIRONI che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI BALLO “PASSIONE DANZA” A.S.D., [92040750157], in persona della Presidente PAOLINA DI LEO, con sede legale a Parabiago, Via Foscolo n. 1 con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ALESSANDRA SALA che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615, co. 1, c.p.c.).
Pagina n. 1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 26 febbraio 2025 i difensori delle parti hanno chiesto il passaggio in decisione della causa, riportandosi al contenuto delle conclusioni articolate con gli atti introduttivi che, di seguito, vengono trascritte:
Parte opponente:
1) In via preliminare: accertare e dichiarare la sussistenza, per tutte le ragioni esposte in atti, dei gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, disporre l'immediata sospensiva del titolo nei confronti dell'attuale ricorrente;
2) Nel merito, una volta intervenuta la sospensiva, accertare e dichiarare che IM ha già adempiuto alle obbligazioni assunte con la Scrittura Privata e, per l'effetto, dichiarare il titolo inefficace nei suoi confronti e/o comunque dichiarare infondate sia in fatto che in diritto le richieste di PASSIONE DANZA.
3) Riserva fin d'ora di richiesta di risarcimento di tutti i danni sofferti.
4) In ogni caso, con vittoria di spese legali e di giudizio.
Parte opposta:
In via preliminare Rigettare l'istanza di sospensione stante la mancanza di gravi motivi che giustificano la sospensione, in particolare per la mancanza di manifesta fondatezza dell'opposizione (fumus boni juris) per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito: Respingere l'opposizione avanzata A.i.m. S.a.s. di GE VA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: - condannare A.i.m. S.a.s. di
GE VA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compenso professionale del presente giudizio.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione alla prova per testi sulle seguenti circostanze, con riserva di migliore e successiva capitolazione (…).
*********************************************
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024, la A.I.M. S.A.S. DI EL
AR E C ha proposto, con il rito semplificato, opposizione, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole in data 18 novembre 2024 dalla ASSOCIAZIONE SCUOLA DI BALLO “PASSIONE DANZA” A.S.D. Con l'atto di precetto opposto veniva intimato alla ricorrente di adempiere all'obbligazione di eseguire il rifacimento integrale della copertura dell'immobile concesso in locazione alla resistente. Unitamente all'atto di precetto veniva notificato il titolo esecutivo costituito dal verbale di mediazione del 29 maggio 2019 redatto dal mediatore nominato dall'Organismo di conciliazione forense presso l'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio. A fondamento dell'opposizione ha dedotto, sostanzialmente, l'adempimento di tutte le obbligazioni contenute nell'accordo per scrittura privata, parte integrante del verbale di conciliazione, concludendo, in via cautelare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato, e, nel merito, per la declaratoria di insussistenza del diritto di parte resistente di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Fissata udienza di comparizione al 26 febbraio 2025, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la tempestiva costituzione della resistente ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
BALLO PASSIONE DANZA A.S.D., che ha concluso per il rigetto dell'opposizione, deducendo, oltre ad una serie di parziali inadempimenti relativi alla “verifica, con cadenza semestrale, della tenuta della copertura dell'edificio”, il totale inadempimento all'obbligo di
“eseguire il rifacimento integrale della copertura [dell'immobile locato]” contenuti nell'art. 3 della scrittura privata che definiva le rispettive obbligazioni delle parti all'esito dell'accordo raggiunto in sede di mediazione. A fondamento delle repliche contenute nella comparsa di costituzione, la associazione sportiva conduttrice ha chiesto l'ammissione di una seria di capitoli di prova orale. All'udienza del 26 febbraio 2025, stante l'impossibilità di conciliare la lite, le parti hanno discusso oralmente la causa.
Rilevata la natura documentale della controversia venivano rigettate le istanze istruttorie e, rigettata altresì la domanda cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Associazione sportiva dilettantistica resistente conduce in locazione dal 2009 il Compendio immobiliare di proprietà della società ricorrente sito a Parabiago, Via Foscolo n. 1.
Il Compendio immobiliare locato è adibito a scuola di ballo.
In esito ad un ampio contenzioso sorto tra le parti nel 2017 (iniziato con ricorso per accertamento tecnico preventivo, cui seguiva il relativo giudizio di merito), le parti pervenivano ad un accordo in sede di mediazione delegata avanti l'Organismo di Conciliazione Forense istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.
L'accordo conciliativo (doc. 3 fasc. ricorrente) veniva sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e, formandone parte integrante, veniva allegato al verbale del 29 maggio 2019 che definiva il procedimento di mediazione civile, acquistando, pertanto, valore di titolo esecutivo
(art. 12 D. Lgs. 28/2010).
In particolare, all'art. 3 dell'accordo conciliativo era, testualmente, previsto quanto segue:
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza
Quindi, invocando l'obbligazione di fare relativa all'esecuzione del rifacimento integrale della copertura nei cinque anni successivi all'accordo del 2019 veniva notificato il titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto opposto.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va, conseguentemente, rigettata.
E' circostanza pacifica e documentata che la società ricorrente non ha provveduto nei cinque anni successivi alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo al rifacimento integrale del tetto dell'immobile concesso in locazione alla resistente, né sono state dedotte diverse circostanze estintive, impeditive o modificative idonee a paralizzare le obbligazioni di facere consacrate nel titolo esecutivo azionato.
Come noto, secondo l'art. 12 D.Lgs. 28/2010 (nella versione successiva all'entrata in vigore del D.L. 69/2013), il verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo quando tutte le parti, come nel caso di specie, sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati. Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata anche per l'esecuzione per consegna e rilascio e per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare (oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale).
Il verbale di conciliazione e, così, l'accordo conciliativo che ne forma parte integrante, è atto idoneo ad assumere le vesti di titolo esecutivo sostanziale quando in esso è consacrato un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.), senza necessità di apposizione della formula esecutiva (argm. ex artt. 411 e 475 c.p.c.).
Esclusi, pertanto, i casi delle impugnative negoziali, nel caso di specie non ricorrenti, previste in caso di nullità od annullabilità delle transazioni (artt. 1969 - 1967 c.c.), anche con riferimento ai verbali di conciliazioni che prevedono obbligazioni fare a carico di una parte vale il principio per cui con il rimedio dell'opposizione preventiva all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti solo fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Cass. n. 22090 del 2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente, pur avendo formalmente dedotto l'adempimento successivo alle obbligazioni di cui all'art. 3 dell'accordo conciliativo, ha, in realtà, offerto una ricostruzione dei fatti che depone nel senso contrario, tanto che le produzioni documentali offerte dalle parti confermano, a suo carico, la permanenza dell'obbligo di rifacimento integrale della copertura dell'immobile concesso in locazione alla resistente.
Richiesto dal Giudice all'udienza di comparizione delle parti, il difensore della opponente ha confermato, con valore confessorio, che il rifacimento totale della copertura non è stato eseguito e alla data di notifica dell'atto di precetto opposto l'obbligazione di facere di cui all'art. 3 dell'accordo conciliativo era divenuto esigibile, essendo decorso il termine di 5 anni decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Parte ricorrente ha, infatti, tardivamente avviato, solo nel 2022 (a seguito, peraltro, di un secondo tentativo di mediazione avviato dalla controparte, doc. 4 fasc. resistente), interventi
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Sentenza
di manutenzione finalizzati alla “sostituzione delle tegole non più idonee, impermeabilizzazione e sigillatura dei comignoli e il fissaggio di tutti i coppi e le tegole” (doc. 4 fasc. ricorrente), omettendo tuttavia di procedere, come invece concordato, al rifacimento integrale della copertura.
I lavori eseguiti hanno, infatti, solo temporaneamente evitato le infiltrazioni e gli stillicidi di acqua meteorica che, a causa dell'ammaloramento della copertura, avevano già da tempo causato i danni evidenziati nella Relazione peritale redatta su domanda di accertamento tecnico preventivo avanti questo Tribunale nella causa portante r.g. 535472017 a.c.
Tale intervento si è, ad ogni modo, rivelato non risolutivo, come si evince dalla documentazione prodotta dalla resistente: oltre alle segnalazioni con richiesta di sopralluogo del 28 febbraio 2023 (doc. 3 fasc. resistente), cioè a pochi mesi dall'intervento di manutenzione del 2022, l'ammaloramento della copertura ha prodotto abbondanti infiltrazioni in occasione delle precipitazioni atmosferiche avvenute nel mese di luglio 2023 (doc. da 2 a
2.f fasc. resistente); tali precipitazioni sono, peraltro, proseguite almeno fino a febbraio 2025 (doc. da 1.a a 1.d fasc. resistente), con conseguenti disagi anche sull'attività di scuola di danza esercitata negli immobili oggetto della locazione, che hanno comportato spese per il pristino di alcune parti del controsoffitto della zona reception (doc. 5 fasc. resistente).
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, poi, non vi è evidenza di alcun atteggiamento ostruzionistico da parte della resistente che, al contrario, ha sempre manifestato la volontà di consentire sopralluoghi, compatibili con l'attività svolta (doc. 7 e 7a fasc. resistente), né possono essere sollevate rimostranze quanto ai tentativi minimali di rimessa in pristino delle parti ammalorate, sussistendo un interesse anche del locatore ad una diligente attività di manutenzione ordinaria che eviti, come nel caso di specie, l'aggravamento del danno.
Queste essendo le circostanze dimostrate in giudizio, al rigetto dell'opposizione consegue la declaratoria del diritto della resistente di agire esecutivamente nei confronti della ricorrente per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare contenuti nell'art. 3 dell'accordo conciliativo in forza del quale veniva notificato l'atto di precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri ministeriali previsti dal d.m. 55/2014 aggiornato al d.m.
147/2022 per i giudizi di cognizione avanti il Tribunale aventi valore indeterminabile di complessità bassa, nei valori prossimi al minimo, attesa la ridotta attività in concreto espletata anche in ragione del rito semplificato prescelto, con riferimento alla fase di studio, introduttiva e decisoria, senza liquidazione di compensi per la fase istruttoria attesa la natura interamente documentale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così dispone: 1) RIGETTA L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto, DICHIARA il diritto della resistente ASSOCIAZIONE SCUOLA DI BALLO “PASSIONE DANZA” A.S.D., in persona del legale rappresentante p.t., di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della ricorrente
A.I.M. S.A.S. DI EL AR E C., in persona del legale rappresentante p.t., per l'esecuzione degli obblighi di fare contenuti nell'art. 3 dell'accordo conciliativo di cui al verbale di mediazione del 29 maggio 2019 notificato unitamente all'atto di precetto opposto in data 18 novembre 2024.
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Sentenza
2) CONDANNA la resistente ASSOCIAZIONE SCUOLA DI BALLO “PASSIONE DANZA” A.S.D., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente A.I.M. S.A.S. DI EL AR E C., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte vittoriosa).
Sentenza ope legis esecutiva nei capi di condanna.
Così è deciso, a Busto Arsizio, in data 27/02/2025.
Il Giudice
Dott. Milton D'Ambra
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REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, in epigrafe rubricata, introdotta con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024
PROMOSSA DA
A.I.M. S.A.S. DI EL AR E C., [03626450963], in persona del socio accomandatario EL AR, con sede legale a Legnano, Corso Sempione n.
157, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. LUIGI CAIRONI che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI BALLO “PASSIONE DANZA” A.S.D., [92040750157], in persona della Presidente PAOLINA DI LEO, con sede legale a Parabiago, Via Foscolo n. 1 con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ALESSANDRA SALA che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615, co. 1, c.p.c.).
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Sentenza
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 26 febbraio 2025 i difensori delle parti hanno chiesto il passaggio in decisione della causa, riportandosi al contenuto delle conclusioni articolate con gli atti introduttivi che, di seguito, vengono trascritte:
Parte opponente:
1) In via preliminare: accertare e dichiarare la sussistenza, per tutte le ragioni esposte in atti, dei gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, disporre l'immediata sospensiva del titolo nei confronti dell'attuale ricorrente;
2) Nel merito, una volta intervenuta la sospensiva, accertare e dichiarare che IM ha già adempiuto alle obbligazioni assunte con la Scrittura Privata e, per l'effetto, dichiarare il titolo inefficace nei suoi confronti e/o comunque dichiarare infondate sia in fatto che in diritto le richieste di PASSIONE DANZA.
3) Riserva fin d'ora di richiesta di risarcimento di tutti i danni sofferti.
4) In ogni caso, con vittoria di spese legali e di giudizio.
Parte opposta:
In via preliminare Rigettare l'istanza di sospensione stante la mancanza di gravi motivi che giustificano la sospensione, in particolare per la mancanza di manifesta fondatezza dell'opposizione (fumus boni juris) per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito: Respingere l'opposizione avanzata A.i.m. S.a.s. di GE VA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: - condannare A.i.m. S.a.s. di
GE VA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compenso professionale del presente giudizio.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione alla prova per testi sulle seguenti circostanze, con riserva di migliore e successiva capitolazione (…).
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Sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024, la A.I.M. S.A.S. DI EL
AR E C ha proposto, con il rito semplificato, opposizione, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole in data 18 novembre 2024 dalla ASSOCIAZIONE SCUOLA DI BALLO “PASSIONE DANZA” A.S.D. Con l'atto di precetto opposto veniva intimato alla ricorrente di adempiere all'obbligazione di eseguire il rifacimento integrale della copertura dell'immobile concesso in locazione alla resistente. Unitamente all'atto di precetto veniva notificato il titolo esecutivo costituito dal verbale di mediazione del 29 maggio 2019 redatto dal mediatore nominato dall'Organismo di conciliazione forense presso l'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio. A fondamento dell'opposizione ha dedotto, sostanzialmente, l'adempimento di tutte le obbligazioni contenute nell'accordo per scrittura privata, parte integrante del verbale di conciliazione, concludendo, in via cautelare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato, e, nel merito, per la declaratoria di insussistenza del diritto di parte resistente di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Fissata udienza di comparizione al 26 febbraio 2025, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la tempestiva costituzione della resistente ASSOCIAZIONE SCUOLA DI
BALLO PASSIONE DANZA A.S.D., che ha concluso per il rigetto dell'opposizione, deducendo, oltre ad una serie di parziali inadempimenti relativi alla “verifica, con cadenza semestrale, della tenuta della copertura dell'edificio”, il totale inadempimento all'obbligo di
“eseguire il rifacimento integrale della copertura [dell'immobile locato]” contenuti nell'art. 3 della scrittura privata che definiva le rispettive obbligazioni delle parti all'esito dell'accordo raggiunto in sede di mediazione. A fondamento delle repliche contenute nella comparsa di costituzione, la associazione sportiva conduttrice ha chiesto l'ammissione di una seria di capitoli di prova orale. All'udienza del 26 febbraio 2025, stante l'impossibilità di conciliare la lite, le parti hanno discusso oralmente la causa.
Rilevata la natura documentale della controversia venivano rigettate le istanze istruttorie e, rigettata altresì la domanda cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Associazione sportiva dilettantistica resistente conduce in locazione dal 2009 il Compendio immobiliare di proprietà della società ricorrente sito a Parabiago, Via Foscolo n. 1.
Il Compendio immobiliare locato è adibito a scuola di ballo.
In esito ad un ampio contenzioso sorto tra le parti nel 2017 (iniziato con ricorso per accertamento tecnico preventivo, cui seguiva il relativo giudizio di merito), le parti pervenivano ad un accordo in sede di mediazione delegata avanti l'Organismo di Conciliazione Forense istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.
L'accordo conciliativo (doc. 3 fasc. ricorrente) veniva sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e, formandone parte integrante, veniva allegato al verbale del 29 maggio 2019 che definiva il procedimento di mediazione civile, acquistando, pertanto, valore di titolo esecutivo
(art. 12 D. Lgs. 28/2010).
In particolare, all'art. 3 dell'accordo conciliativo era, testualmente, previsto quanto segue:
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Sentenza
Quindi, invocando l'obbligazione di fare relativa all'esecuzione del rifacimento integrale della copertura nei cinque anni successivi all'accordo del 2019 veniva notificato il titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto opposto.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va, conseguentemente, rigettata.
E' circostanza pacifica e documentata che la società ricorrente non ha provveduto nei cinque anni successivi alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo al rifacimento integrale del tetto dell'immobile concesso in locazione alla resistente, né sono state dedotte diverse circostanze estintive, impeditive o modificative idonee a paralizzare le obbligazioni di facere consacrate nel titolo esecutivo azionato.
Come noto, secondo l'art. 12 D.Lgs. 28/2010 (nella versione successiva all'entrata in vigore del D.L. 69/2013), il verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo quando tutte le parti, come nel caso di specie, sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati. Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata anche per l'esecuzione per consegna e rilascio e per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare (oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale).
Il verbale di conciliazione e, così, l'accordo conciliativo che ne forma parte integrante, è atto idoneo ad assumere le vesti di titolo esecutivo sostanziale quando in esso è consacrato un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.), senza necessità di apposizione della formula esecutiva (argm. ex artt. 411 e 475 c.p.c.).
Esclusi, pertanto, i casi delle impugnative negoziali, nel caso di specie non ricorrenti, previste in caso di nullità od annullabilità delle transazioni (artt. 1969 - 1967 c.c.), anche con riferimento ai verbali di conciliazioni che prevedono obbligazioni fare a carico di una parte vale il principio per cui con il rimedio dell'opposizione preventiva all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti solo fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Cass. n. 22090 del 2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente, pur avendo formalmente dedotto l'adempimento successivo alle obbligazioni di cui all'art. 3 dell'accordo conciliativo, ha, in realtà, offerto una ricostruzione dei fatti che depone nel senso contrario, tanto che le produzioni documentali offerte dalle parti confermano, a suo carico, la permanenza dell'obbligo di rifacimento integrale della copertura dell'immobile concesso in locazione alla resistente.
Richiesto dal Giudice all'udienza di comparizione delle parti, il difensore della opponente ha confermato, con valore confessorio, che il rifacimento totale della copertura non è stato eseguito e alla data di notifica dell'atto di precetto opposto l'obbligazione di facere di cui all'art. 3 dell'accordo conciliativo era divenuto esigibile, essendo decorso il termine di 5 anni decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Parte ricorrente ha, infatti, tardivamente avviato, solo nel 2022 (a seguito, peraltro, di un secondo tentativo di mediazione avviato dalla controparte, doc. 4 fasc. resistente), interventi
Pagina n. 4 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza
di manutenzione finalizzati alla “sostituzione delle tegole non più idonee, impermeabilizzazione e sigillatura dei comignoli e il fissaggio di tutti i coppi e le tegole” (doc. 4 fasc. ricorrente), omettendo tuttavia di procedere, come invece concordato, al rifacimento integrale della copertura.
I lavori eseguiti hanno, infatti, solo temporaneamente evitato le infiltrazioni e gli stillicidi di acqua meteorica che, a causa dell'ammaloramento della copertura, avevano già da tempo causato i danni evidenziati nella Relazione peritale redatta su domanda di accertamento tecnico preventivo avanti questo Tribunale nella causa portante r.g. 535472017 a.c.
Tale intervento si è, ad ogni modo, rivelato non risolutivo, come si evince dalla documentazione prodotta dalla resistente: oltre alle segnalazioni con richiesta di sopralluogo del 28 febbraio 2023 (doc. 3 fasc. resistente), cioè a pochi mesi dall'intervento di manutenzione del 2022, l'ammaloramento della copertura ha prodotto abbondanti infiltrazioni in occasione delle precipitazioni atmosferiche avvenute nel mese di luglio 2023 (doc. da 2 a
2.f fasc. resistente); tali precipitazioni sono, peraltro, proseguite almeno fino a febbraio 2025 (doc. da 1.a a 1.d fasc. resistente), con conseguenti disagi anche sull'attività di scuola di danza esercitata negli immobili oggetto della locazione, che hanno comportato spese per il pristino di alcune parti del controsoffitto della zona reception (doc. 5 fasc. resistente).
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, poi, non vi è evidenza di alcun atteggiamento ostruzionistico da parte della resistente che, al contrario, ha sempre manifestato la volontà di consentire sopralluoghi, compatibili con l'attività svolta (doc. 7 e 7a fasc. resistente), né possono essere sollevate rimostranze quanto ai tentativi minimali di rimessa in pristino delle parti ammalorate, sussistendo un interesse anche del locatore ad una diligente attività di manutenzione ordinaria che eviti, come nel caso di specie, l'aggravamento del danno.
Queste essendo le circostanze dimostrate in giudizio, al rigetto dell'opposizione consegue la declaratoria del diritto della resistente di agire esecutivamente nei confronti della ricorrente per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare contenuti nell'art. 3 dell'accordo conciliativo in forza del quale veniva notificato l'atto di precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri ministeriali previsti dal d.m. 55/2014 aggiornato al d.m.
147/2022 per i giudizi di cognizione avanti il Tribunale aventi valore indeterminabile di complessità bassa, nei valori prossimi al minimo, attesa la ridotta attività in concreto espletata anche in ragione del rito semplificato prescelto, con riferimento alla fase di studio, introduttiva e decisoria, senza liquidazione di compensi per la fase istruttoria attesa la natura interamente documentale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così dispone: 1) RIGETTA L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto, DICHIARA il diritto della resistente ASSOCIAZIONE SCUOLA DI BALLO “PASSIONE DANZA” A.S.D., in persona del legale rappresentante p.t., di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della ricorrente
A.I.M. S.A.S. DI EL AR E C., in persona del legale rappresentante p.t., per l'esecuzione degli obblighi di fare contenuti nell'art. 3 dell'accordo conciliativo di cui al verbale di mediazione del 29 maggio 2019 notificato unitamente all'atto di precetto opposto in data 18 novembre 2024.
Pagina n. 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza
2) CONDANNA la resistente ASSOCIAZIONE SCUOLA DI BALLO “PASSIONE DANZA” A.S.D., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente A.I.M. S.A.S. DI EL AR E C., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte vittoriosa).
Sentenza ope legis esecutiva nei capi di condanna.
Così è deciso, a Busto Arsizio, in data 27/02/2025.
Il Giudice
Dott. Milton D'Ambra
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