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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.298/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell8 ottobre 2025, nella causa in materia di controversie individuali di lavoro avente ad oggetto “retribuzione”
tra rappr. e dif. da avv. Giuseppe Pozzessere Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
Annachiara Vimborsati Appellato
Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7 agosto 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 23 giugno 2021 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda così sinteticamente formulata dal ricorrente, messo notificatore alle dipendenze del dal 1984: Controparte_1
- che dall'assunzione aveva sempre disimpegnato, unitamente ad alttro collega, le predette mansioni;
- che la normativa di legge prevede che le amministrazioni comunali, per mezzo dei propri messi comunali, possono procedere alla notifica di atti giudiziari per proprio conto, ovvero per conto di altre amministrazioni finanziarie, qualora non possano o non riescano a procedervi per mezzo dei propri messi speciali, richiedendo l'adempimento al comune che si avvale dei propri dipendenti ai quali sono affidate le funzioni di messi notificatori;
- in particolare, l'art. 10, co.
2. L. n. 265/99 prevede che “al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreti dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze”;
- che giusta delibera di G.M. n. 99 dell'11.5.2010 - con la quale era stata approvata la costituzione del fondo salario accessorio – unitamente al CCDI sottoscritto il 3.12.2015 prospettava di - avere diritto, su tali basi, all'erogazione del 95% sino al 2.12.2015 e del 90%, successivamente a tale data, dell'importo di euro 5,88 per ogni notifica in tali modalità effettuata, “il tutto nella misura del 50%, in quanto l'Ufficio dei messi notificatori è stato costituito da sempre di due messi”;
chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare l'ente comunale convenuto “al pagamento delle somme maturate per le predette causali, pari allo stato, fino all'anno 2018 ad euro 49.434,43 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Costituitosi il convenuto, con pluralità di argomentazioni richiedente il rigetto del ricorso, CP_1 quest'ultimo veniva dal Giudice a quo rigettato.
---§§ooo§§---
In questa sede di gravame l'appellante deduce l'erronea valutazione dei fatti e dei presupposti dell'azione, sostiene la validità e l'esistenza del CCDI, deduce vizio dell'iter logico-giuridico sulla documentazione prodotta da esso ricorrente in primo grado e sulle contestazioni di inammissibilità della documentazione prodotta dal Civico Ente.
Si è costituito il . Controparte_2
---§§ooo§§--- All'udienza del 29 settembre 2025 nessuna delle Parti compariva;
la causa veniva pertanto rinviata all'udienza dell'8 ottobre 2025 ex art. 348 c.p.c. Altrettanto avveniva all'udienza dell'8 ottobre 2025. Ebbene, risultando dagli atti di causa che, già rinviato il processo, trova applicazione l'art. 348 c.p.c., a mente del quale (comma 2°) l'appello è dichiarato improcedibile, in tal senso va disposto. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali di cui agli artt. 152 Disp. Att. c.p.c.
e 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Dichiara l'appello improcedibile.
Nulla per le spese.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell8 ottobre 2025, nella causa in materia di controversie individuali di lavoro avente ad oggetto “retribuzione”
tra rappr. e dif. da avv. Giuseppe Pozzessere Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
Annachiara Vimborsati Appellato
Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7 agosto 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 23 giugno 2021 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda così sinteticamente formulata dal ricorrente, messo notificatore alle dipendenze del dal 1984: Controparte_1
- che dall'assunzione aveva sempre disimpegnato, unitamente ad alttro collega, le predette mansioni;
- che la normativa di legge prevede che le amministrazioni comunali, per mezzo dei propri messi comunali, possono procedere alla notifica di atti giudiziari per proprio conto, ovvero per conto di altre amministrazioni finanziarie, qualora non possano o non riescano a procedervi per mezzo dei propri messi speciali, richiedendo l'adempimento al comune che si avvale dei propri dipendenti ai quali sono affidate le funzioni di messi notificatori;
- in particolare, l'art. 10, co.
2. L. n. 265/99 prevede che “al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreti dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze”;
- che giusta delibera di G.M. n. 99 dell'11.5.2010 - con la quale era stata approvata la costituzione del fondo salario accessorio – unitamente al CCDI sottoscritto il 3.12.2015 prospettava di - avere diritto, su tali basi, all'erogazione del 95% sino al 2.12.2015 e del 90%, successivamente a tale data, dell'importo di euro 5,88 per ogni notifica in tali modalità effettuata, “il tutto nella misura del 50%, in quanto l'Ufficio dei messi notificatori è stato costituito da sempre di due messi”;
chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare l'ente comunale convenuto “al pagamento delle somme maturate per le predette causali, pari allo stato, fino all'anno 2018 ad euro 49.434,43 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Costituitosi il convenuto, con pluralità di argomentazioni richiedente il rigetto del ricorso, CP_1 quest'ultimo veniva dal Giudice a quo rigettato.
---§§ooo§§---
In questa sede di gravame l'appellante deduce l'erronea valutazione dei fatti e dei presupposti dell'azione, sostiene la validità e l'esistenza del CCDI, deduce vizio dell'iter logico-giuridico sulla documentazione prodotta da esso ricorrente in primo grado e sulle contestazioni di inammissibilità della documentazione prodotta dal Civico Ente.
Si è costituito il . Controparte_2
---§§ooo§§--- All'udienza del 29 settembre 2025 nessuna delle Parti compariva;
la causa veniva pertanto rinviata all'udienza dell'8 ottobre 2025 ex art. 348 c.p.c. Altrettanto avveniva all'udienza dell'8 ottobre 2025. Ebbene, risultando dagli atti di causa che, già rinviato il processo, trova applicazione l'art. 348 c.p.c., a mente del quale (comma 2°) l'appello è dichiarato improcedibile, in tal senso va disposto. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali di cui agli artt. 152 Disp. Att. c.p.c.
e 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Dichiara l'appello improcedibile.
Nulla per le spese.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella