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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5458/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. CA
TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5458/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 225/2023, depositata il 7.2.2023, emessa dal Giudice di Pace di Bari”
vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Lattarulo Parte_1
APPELLANTE
e
“ Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Russi
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 18.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con atto di citazione notificato in data 11.4.2023, ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 255/2023 depositata in data 7.2.2023, emessa dal Giudice di Pace di Bari, di rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti della
[...]
” (d'ora innanzi per brevità anche solo “ ”), di Controparte_1 CP_1 condanna all'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2, DM n. 191/2008, concernente la documentazione relativa al procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 24.08.2018, sulla SP82 Acquaviva – Gioia del Colle, nel quale era rimasta coinvolta in quanto terza trasportata a bordo del veicolo “Audi Q3, targato Pt_1
FN045KP”, condotto dal proprietario , assicurato per la rc con la menzionata Controparte_2
compagnia assicurativa.
In primo grado, l'attrice, odierna appellante, a fondamento delle pretese azionate, ha dedotto di aver inviato alla compagnia assicurativa, in data 6.6.2019, richiesta di accesso agli atti, di cui all'art. 146 D.lgs. 209/2005, come attuato dal DM n. 191/2008, poiché, nell'ambito della procedura di definizione stragiudiziale del sinistro di cui innanzi, l'assicurazione si era limitata a inviare a titolo di risarcimento del danno un assegno di importo pari ad € 339,88, senza tuttavia chiarire “quali titoli del
risarcimento contemplasse”
Essendo rimasta tale richiesta inevasa, l'attrice ha agito in giudizio chiedendo la condanna della convenuta compagnia “1) ai sensi dell'art. 2 DM 29.10.2008 n. 191, alla trasmissione di ogni
atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione e segnatamente
l'allegazione della denuncia del responsabile, l'allegazione della perizia medica espletata dal
medico fiduciario, l'allegazione delle dichiarazioni testimoniali, l'allegazione del rapporto delle
autorità intervenute, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione e con esclusione
di ogni altra procedura a pena di irrilevanza;
2) alla trasmissione della spiegazione del calcolo per
il quale si è pervenuti a detta offerta ex art. 148 d.lgs. 209/2005, così come modificato nell'ultimo
testo dall'art. 1, co. VII del d.lgs. 198/2007, il quale dispone che la compagnia deve inviare offerta
motivata, ossia la specificazione dei titoli (danno biologico, danno morale, spese mediche), la
percentuale di ragione riconosciuta, in ogni caso, il calcolo tramite il quale l'impresa perviene
all'offerta di e 339,88, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione e con
esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza;
3) trattandosi di un obbligo di fare
infungibile, condannare la società convenuta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della
2 somma di € 200,00 in caso di violazione e inosservanza, anche parziale, nella esecuzione della
sentenza per ogni giorno di ritardo, dalla data di pubblicazione della sentenza;
4) condannare la
società convenuta al pagamento delle spese e competenze , oltre, maggiorazioni di legge, del presente
procedimento e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) ai sensi dell'art.
146 e 317 d.lgs.. 209/2005 trasmettere, d'ufficio, copia della sentenza all'IVASS per le motivazioni
di cui al punto 1, 2 delle conclusioni”.
Istauratosi il contraddittorio, l'impresa di assicurazione ha contestato la fondatezza della domanda attorea, deducendo di aver provveduto con pec del 6.8.2019 (v. ricevuta di avvenuta consegna in atti sub doc. 7) a inviare all'indirizzo del difensore dell'attrice la documentazione richiesta e di avervi, in ogni caso, provveduto tramite la produzione in giudizio della stessa;
quindi,
ha istato per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria, espletata esclusivamente con produzione documentale, dato atto del mancato raggiungimento di accordo bonario sulla scorta della proposta conciliativa formulata ex art. 185- bis c.p.c., il Giudice di Pace di Bari ha (i) rigettato le richieste di parte attrice, ritenendo evasa la richiesta di accesso agli atti e adempiuto il relativo obbligo di legge attraverso l'invio da parte dell'assicurazione della pec datata 6.8.2019, e (ii) condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
quindi, ha impugnato la pronuncia emessa dall'adito GdP, chiedendo di: “
1. Pt_2
Riformare l'impugnata sentenza ed accogliere l'appello;
2. Condannare la convenuta al pagamento
delle spese di primo e secondo grado”, da distrarre in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa depositata in data 17.7.2023, la ” ha resistito al gravame, deducendone CP_1
l'infondatezza e chiedendone, dunque, il rigetto.
La causa è stata decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – Preliminarmente, va evidenziato che non può ritenersi proposta nell'ambito del presente giudizio di appello alcuna querela di falso.
3 Alle pagine 8, 22 e 23 dell'atto di appello, si è limitata a dedurre quanto segue: “ai Pt_1
sensi del combinato disposto degli artt. 22182, 22283, 22384, 22585 e 22686 cpc, si chiede che
l'On.le Tribunale rinvii la causa alla successiva udienza, al fine di consentire la presenza del
Pubblico Ministero, per la formazione del processo verbale della querela sulla inesistenza della pec
del 6.8.2019”.
Tuttavia, non ha proposto impugnazione di falso né nell'atto di appello (ove, come visto, non
è stata formulata alcuna domanda in tal senso) né nelle udienze che sono state celebrate in corso di causa, pur avendone avuto la possibilità.
Anzi, all'udienza del 18.7.2023, associandosi alle richieste di controparte, ha istato per il rinvio della causa ad altra udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, del 1°.10.2024, ha chiesto di trattenere la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Conseguentemente, non dev'essere adottata alcuna statuizione al riguardo.
Peraltro, sia detto per inciso, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, la sottoscrizione dell'atto col quale si propone la querela ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso (ex multis Cass.
5040 del 2005; 7235 del 2006).
Non soddisfa tale presupposto la procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è
stato prodotto il documento, di cui si vuole fare dichiarare la falsità (più di recente, Cass. n.
16674/2013).
Nel caso di specie, l'atto di appello risulta, invero, sottoscritto dal solo difensore.
Nella procura ad litem (denominata “mandato e informativa”), allegata telematicamente all'atto di appello, ha delegato l'avv. Lattarulo -tra le altre cose, anche- a proporre “querela Pt_1
di falso con la seguente procura speciale”, peraltro facendo subito dopo riferimento al mandato conferito dall'impresa di assicurazione all'avvocato difensore.
4 Dal tenore e dal contenuto dell'atto si desume che: - si tratta non di procura speciale ma di generale mandato alle liti;
- a riprova di ciò, v'è altresì che in esso si fa esplicito riferimento,
nell'eventualità di proposizione della querela di falso (che, dunque, deve intendersi non nell'atto di appello), alla “seguente procura speciale”, ossia a un successivo, ulteriore, atto contenente, appunto,
la procura speciale da rilasciarsi a tal fine (che in quell'occasione, quindi, non è stata conferita,
rinviandosi tale eventualità ad un momento successivo); - non si rinviene in atti alcuna procura speciale rilasciata da ai fini della proposizione di querela di falso “sulla inesistenza della pec Pt_1
del 6.8.2019”.
3 – L'appello è solo parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
A sostegno del gravame, l'appellante ha lamentato: - il vizio di motivazione della sentenza di primo grado “sulla esistenza della pec del 6.8.2019”; - l'erronea valutazione del materiale probatorio prodotto in giudizio dalla compagnia assicurativa, con particolare riferimento alla pec datata 6.8.2019; - l'omessa ammissione della CTU volta a verificare l'effettivo invio della medesima pec unitamente agli allegati.
Secondo la tesi dell'appellante, contrariamente a quando erroneamente ritenuto dal primo
Giudice, la compagnia assicurativa, attraverso la produzione del documento n. 7, recante scansione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di pec del 6.08.2019, non ha provato l'invio del messaggio e, soprattutto, non ha provato di avervi allegato la documentazione necessaria a evadere la richiesta di accesso agli atti formulata dalla terza trasportata, Parte_1
I motivi dell'impugnazione, come poc'anzi riassunti, possono essere trattati unitariamente.
3.1 – In primo luogo, va dato atto che la normativa speciale che regolamenta la materia assicurativa, correttamente richiamata dall'appellante, con particolare riferimento all'art. 146 CdA
e agli artt. 2 e 4 del DM n. 191/2008, impone alla compagnia assicurativa di rendere fruibile alla parte interessata tutta la documentazione inclusa nel fascicolo del sinistro, ove sia formulata apposita istanza di accesso.
5 L'art. 146, comma 1, cit., in tema di diritto di accesso agli atti, prevede che: “Fermo restando
quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati
personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai
contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano”.
L'art. 2, pure menzionato, ribadisce e precisa che “
1. contraenti, gli assicurati ed i
danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei
danni che li riguardano.
2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti
di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a) le denunce di sinistro dei
soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità
intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con
esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie
medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose
danneggiate; h) le quietanze di liquidazione.
3. Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali
relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.
L'art. 4 del DM n. 191/2008 disciplina il procedimento di accesso prevedendo che “
1. Il
diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha
effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali
si chiede l'accesso.
2. La richiesta di accesso è indirizzata alla sede legale o alla direzione generale
dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione
6 del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato
concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante
consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
3. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati al comma
2 è trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione è data comunicazione
all'interessato.
4. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta
stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse
personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è
comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire
all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.
5. Il richiedente allega
alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in
rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un
documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi
statuti o ordinamenti.
6. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione,
comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso,
indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la
conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
richiesta corretta”.
Come di recente rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, “il diritto di accesso di cui
agli artt. 146 cod. ass. e 2 D.M. 191/2008 va limitato a tutti gli atti - che la compagnia di
assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire
ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo - e che dunque siano già in possesso
dell'assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa
7 debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire
ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi” (Cass. n. 12605/2025).
Conseguentemente, qualora l'assicuratore per la r.c.a. neghi al proprio assicurato l'accesso agli atti del fascicolo relativo a un sinistro in cui questi era rimasto coinvolto, il giudice può
condannare la compagnia all'esibizione illegittimamente rifiutata.
3.2 – Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che nell'ambito del Pt_3
procedimento per sinistro contraddistinto dal n. P-011N-18-50229, ha proposto istanza di accesso alla documentazione (relativa, appunto, al sinistro), mediante compilazione e invio di modulo prestampato, in data 6.6.2019 (all. n. 12 al fascicolo primo grado di parte attrice).
Stando a quanto allegato nell'atto di citazione, l'impresa non ha provveduto a consentire a l'accesso agli atti nel termine di cui all'art. 5 del DM n. 191/2008. Pt_1
Dall'esame degli allegati nn. 5, 6 e 7 al fascicolo di primo grado di parte convenuta si evince che all'anzidetta richiesta ha fatto seguito l'invio, da parte della compagnia assicurativa, in data
6.8.2019, di una comunicazione a mezzo pec.
Più nello specifico, la liquidatrice, incaricata dalla “ ”, ha richiesto ad Persona_1 CP_1
altra impiegata dell'impresa di assicurazione, , l'invio di una pec all'indirizzo Parte_4
“per evadere questo accesso agli atti” (ossia la richiesta inoltrata Email_1
nell'interesse di , indicando, peraltro, sia il testo della comunicazione da inviare al Pt_1
destinatario sia la documentazione da allegare al fine di evadere l'istanza di accesso agli atti di
(cfr. doc. n. 5). CP_3
Tali circostanze, si ribadisce, emergono documentalmente.
Tuttavia, va osservato che il deposito della stampa del contenuto delle ricevute PEC o la scansione per immagine di queste stampe o, a fortiori, della sola ricevuta di avvenuta consegna sono sufficienti a dimostrare esclusivamente che l'invio del messaggio pec all'indirizzo
“ è avvenuto in data 6.8.2019 alle ore 18:00:28. Email_1
8 Per converso, non forniscono alcuna prova in ordine al contenuto del messaggio di posta elettronica certificata soprattutto con riferimento, per quel che in questa sede rileva, all'effettiva sussistenza e al contenuto di eventuali allegati.
È, infatti, palese che il messaggio originale inviato a mezzo pec e gli eventuali allegati sono contenuti nell'allegato contraddistinto con l'estensione “.eml” e, nella fattispecie, nel file con denominazione “PECEnvelope.eml”, posto in calce alla ricevuta di avvenuta consegna.
In altri termini, allorché si intenda fornire prova della notifica telematica (o a mezzo pec che dir si voglia), deve essere curato il deposito delle due ricevute (di accettazione e di consegna) in formato “.msg” o “.eml”, non essendo sufficiente, come visto, il deposito della scansione per immagine delle stampe delle ricevute PEC.
La compagnia convenuta, odierna appellata, non ha provveduto alla trasmissione all'ufficio giudiziario adito, secondo le precisate modalità, delle due suddette ricevute.
In tal modo, ha omesso di fornire la prova sia del contenuto effettivo del messaggio inviato all'avv. Angelo Lattarulo sia della presenza di allegati alla pec;
di conseguenza, non può ritenersi validamente provato che abbia soddisfatto l'istanza di accesso agli atti, formulata da Pt_2
attraverso l'invio della citata pec del 6.8.2019.
Alla luce delle osservazioni sin qui esposte, non può essere condivisa la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda attorea dal primo giudice, il quale ha ritenuto non sussistente la violazione del diritto di accesso agli atti “in quanto la comunicazione a mezzo pec del 06.08.2019
con gli allegati (perizia medicolegale di parte e valutazione del danno) da parte della compagnia
assicurativa all'avv. Lattarulo, appare sufficiente a escludere l'inadempimento da parte
dell'assicuratore agli obblighi di informazione”.
Appare, quindi, evidente l'errore compiuto dall'adito GdP nella valutazione del compendio probatorio in atti, con riferimento specifico alla pec del 6.8.2019.
Tanto chiarito, è necessario effettuare ulteriori considerazioni.
9 Rappresenta circostanza inconfutabile e, peraltro, ammessa espressamente dall'originaria attrice quella per cui la ”, all'atto della costituzione in giudizio, ha soddisfatto le pretese CP_1
attoree, in quanto ha (i) versato in atti la perizia medico-legale redatta dal fiduciario della compagnia e (ii) motivato l'offerta risarcitoria formulata in sede stragiudiziale (il cui relativo importo è stato trattenuto da a titolo di acconto). Pt_1
Tale contegno processuale ha determinato il venire meno dell'interesse dell'attrice alla prosecuzione del giudizio e all'ottenimento di una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa di assicurazione.
Tant'è che l'attrice, nella comparsa conclusionale in primo grado, prima, e nel corpo dell'atto di appello, poi, ha istato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna della convenuta al pagamento delle spese, per aver, col proprio comportamento, determinato l'instaurazione del giudizio.
Tuttavia, la compagnia convenuta, anche in sede di gravame, ha istato per il rigetto della domanda attorea (e, conseguentemente, dell'appello), sostenendo di aver adempiuto agli obblighi discendenti dalla normativa innanzi illustrata sia mediante l'invio della pec del 6.8.2019 sia in corso di causa.
Orbene, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 1257/2023, ha ribadito che “La cessazione
della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica
quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti,
per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla
posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le
ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del
giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano
privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n. 16891/2021; n.
19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia
del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento
10 della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al
giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia
deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021)”.
Nel caso di specie, come visto, la posizione di contrasto tra le parti non risulta essere venuta meno, stante la persistenza del contrasto in ordine all'avvenuta evasione, da parte della compagnia assicurativa, della richiesta di accesso agli atti prima della istaurazione del presente giudizio;
donde la difformità delle conclusioni rassegnate dalle parti.
Ebbene, “allorché la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la
cessazione della materia del contendere sia allegata da una sola parte senza adesione dell'altra
parte a tale prospettazione, l'apprezzamento della circostanza sopravvenuta - previa dimostrazione
della stessa - non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere,
bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore,
in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad
una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di
accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai
profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua
pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese
giudiziali); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della
infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione,
nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese,
secondo le normali regole (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 11931 del 22/05/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n.
2063 del 30/01/ 2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021)” (Cass. n. 23484/2025).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei principi di diritto anche di recente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e richiamando le circostanze fattuali già enunciate, deve ritenersi che: a) permanendo il contrasto tra le parti del presente giudizio, non può essere dichiarata cessata
11 la materia del contendere;
b) ” non ha provato di aver ottemperato all'obbligo scaturente dal CP_1
combinato disposto degli artt. 146 CdA e 2 DM n. 191/2008 con l'invio della pec datata 6.8.2019 o,
comunque, in epoca anteriore all'instaurazione del presente giudizio;
c) di conseguenza, la domanda proposta da era, in parte, fondata, ossia con riferimento alla richiesta di esibizione della Pt_1
perizia medica redatta dal professionista fiduciario della compagnia e della spiegazione dei criteri in base ai quali era stata formulata l'offerta in sede stragiudiziale;
d) riguardo a tali richieste, in ragione della documentazione versata in atti e delle difese articolate dalla compagnia convenuta, è
sopravvenuto il difetto di interesse ad agire in capo all'attrice; e) al contrario, per le ragioni che saranno di seguito precisate, la domanda attorea non poteva e non può trovare accoglimento relativamente alla richiesta di accesso agli atti e di trasmissione (i) della “denuncia del responsabile”
[del sinistro, ndr], (ii) delle “dichiarazioni testimoniali”, (iii) del “rapporto delle autorità
intervenute”.
A tal fine, è utile richiamare l'attenzione sul documento n. 15, prodotto in giudizio dalla stessa compagnia assicuratrice, costituito dal messaggio di pec del 21.2.2020, a mezzo del quale l'assicurazione ha dato esecuzione alla sentenza n. 326/2020 emessa dal GdP di Taranto (cfr. doc.
n. 14 allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta) a conclusione del giudizio instaurato da e avente ad oggetto la richiesta di accesso agli atti inoltrata da alla ”, Persona_2 Per_2 CP_1
anch'essa con pec del 6.8.2019.
Il sinistro -n. P-011N-1850229-Zurich- in relazione al quale era stata proposta l'istanza di accesso agli atti oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al GdP di Taranto era il medesimo in cui era rimasta coinvolta Pt_1
Infatti, sia sia , entrambe assistite dall'avv. Carmine Lattarulo, erano Pt_1 Persona_2
in quell'occasione terze trasportate a bordo dello stesso veicolo.
Acito, in sostanza, aveva instaurato -come visto, dinanzi al GdP di Taranto- analogo procedimento giudiziario, conclusosi in data 31.1.2020 (dunque, in epoca anteriore all'instaurazione del presente giudizio) con la condanna dell'impresa di assicurazione alla trasmissione “all'indirizzo
12 di posta elettronica indicato nell'atto di citazione” della “denuncia di sinistro del responsabile” e delle “dichiarazioni testimoniali”.
Con la pec del 21.2.2020, la ” aveva trasmesso all'avv. Carmine Lattarulo la perizia CP_1
tecnica avente ad oggetto il veicolo vettore, la relazione medico-legale sulla persona di e il Per_2
verbale di incidente stradale redatto dalle autorità intervenute.
Nella medesima missiva, ” aveva, altresì, rappresentato di non avere la disponibilità CP_1
né della denuncia dell'assicurato ( , proprietario e conducente del vettore) né di Testimone_1
alcuna dichiarazione testimoniale, puntualizzando, inoltre, che dalla relazione di indicente stradale
(come visto, trasmessa) “sarà possibile evincere la denuncia-ricostruzione dei fatti resa dal CP_2
nonché l'assenza di qualsivoglia testimone”.
non risulta aver contestato il contenuto di tale pec né aver addotto (dunque, men che Pt_1
meno, provato) circostanze dalle quali desumere la non rispondenza al vero di quanto affermato dalla compagnia assicuratrice (atte, cioè, a comprovare l'esistenza e la materiale disponibilità in capo alla
” della denuncia del e di dichiarazioni testimoniali). CP_1 CP_2
Conseguentemente, l'attrice, all'epoca della notifica dell'atto di citazione dinanzi al Giudice
di Pace di Bari (22.7.2021), ossia allorché è stato instaurato in primo grado il presente giudizio, era sicuramente a conoscenza: 1) del fatto che “ ” non fosse in possesso della denuncia CP_1
dell'assicurato e delle dichiarazioni testimoniali, che, dunque, non si trovavano nel fascicolo del sinistro e che, anzi, riguardo alle seconde, non esistevano neanche a monte;
2) del verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute a seguito dell'occorso, già trasmesso all'avv. Carmine Lattarulo
(si ribadisce, difensore sia di sia di nell'interesse delle quali ha presentato le richieste Per_2 Pt_1
di accesso agli atti) con la pec in esame del 21.2.2020, in ottemperanza alla sentenza n. 326/2020
emessa dal Giudice di Pace di Taranto (verbale che, peraltro, è stato poi prodotto in giudizio dall'odierna appellata).
A tal proposito, giova rammentare quanto già evidenziato, ossia che il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod. ass. e 2 D.M. 191/2008 va limitato a tutti gli atti che siano già in possesso
13 dell'assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi (cfr. Cass. n. 12605/2025).
Sicché, con riferimento alla documentazione da ultimo elencata, la domanda attorea era senza dubbio destituita di fondamento.
4 – Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca delle parti, atteso che: - la domanda attorea si è rivelata fondata solo in una parte minoritaria, limitatamente a due dei cinque documenti in relazione ai quali era stato esercitato il diritto di accesso e di cui era stata richiesta la trasmissione;
- le doglianze attoree, cioè, erano in prevalenza prive di fondamento;
-
l'appello è stato, di conseguenza, accolto solo in parte;
- con riguardo alle domande attoree delle quali è stata statuita la fondatezza è sopravvenuto il difetto di interesse ad agire dell'originaria attrice,
odierna appellante, alla quale, pertanto, la presente decisione non apporta alcuna concreta utilità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
”, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari, n. 255/2023, depositata Pt_1
il 7.2.2023;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di con riguardo alla domanda di trasmissione “della perizia CP_3
medica espletata dal medico fiduciario” e “della spiegazione del calcolo” a fondamento dell'offerta formulata in sede stragiudiziale dall'impresa di assicurazione;
3) dichiara, nel resto, infondata la domanda attorea e, pertanto, rigetta l'appello e conferma, seppure con differente motivazione, la sentenza impugnata;
14 4) compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari il 18 novembre 2025
Il Giudice
CA TA
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. CA
TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5458/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 225/2023, depositata il 7.2.2023, emessa dal Giudice di Pace di Bari”
vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Lattarulo Parte_1
APPELLANTE
e
“ Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Russi
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 18.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con atto di citazione notificato in data 11.4.2023, ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 255/2023 depositata in data 7.2.2023, emessa dal Giudice di Pace di Bari, di rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti della
[...]
” (d'ora innanzi per brevità anche solo “ ”), di Controparte_1 CP_1 condanna all'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2, DM n. 191/2008, concernente la documentazione relativa al procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 24.08.2018, sulla SP82 Acquaviva – Gioia del Colle, nel quale era rimasta coinvolta in quanto terza trasportata a bordo del veicolo “Audi Q3, targato Pt_1
FN045KP”, condotto dal proprietario , assicurato per la rc con la menzionata Controparte_2
compagnia assicurativa.
In primo grado, l'attrice, odierna appellante, a fondamento delle pretese azionate, ha dedotto di aver inviato alla compagnia assicurativa, in data 6.6.2019, richiesta di accesso agli atti, di cui all'art. 146 D.lgs. 209/2005, come attuato dal DM n. 191/2008, poiché, nell'ambito della procedura di definizione stragiudiziale del sinistro di cui innanzi, l'assicurazione si era limitata a inviare a titolo di risarcimento del danno un assegno di importo pari ad € 339,88, senza tuttavia chiarire “quali titoli del
risarcimento contemplasse”
Essendo rimasta tale richiesta inevasa, l'attrice ha agito in giudizio chiedendo la condanna della convenuta compagnia “1) ai sensi dell'art. 2 DM 29.10.2008 n. 191, alla trasmissione di ogni
atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione e segnatamente
l'allegazione della denuncia del responsabile, l'allegazione della perizia medica espletata dal
medico fiduciario, l'allegazione delle dichiarazioni testimoniali, l'allegazione del rapporto delle
autorità intervenute, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione e con esclusione
di ogni altra procedura a pena di irrilevanza;
2) alla trasmissione della spiegazione del calcolo per
il quale si è pervenuti a detta offerta ex art. 148 d.lgs. 209/2005, così come modificato nell'ultimo
testo dall'art. 1, co. VII del d.lgs. 198/2007, il quale dispone che la compagnia deve inviare offerta
motivata, ossia la specificazione dei titoli (danno biologico, danno morale, spese mediche), la
percentuale di ragione riconosciuta, in ogni caso, il calcolo tramite il quale l'impresa perviene
all'offerta di e 339,88, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di citazione e con
esclusione di ogni altra procedura a pena di irrilevanza;
3) trattandosi di un obbligo di fare
infungibile, condannare la società convenuta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della
2 somma di € 200,00 in caso di violazione e inosservanza, anche parziale, nella esecuzione della
sentenza per ogni giorno di ritardo, dalla data di pubblicazione della sentenza;
4) condannare la
società convenuta al pagamento delle spese e competenze , oltre, maggiorazioni di legge, del presente
procedimento e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) ai sensi dell'art.
146 e 317 d.lgs.. 209/2005 trasmettere, d'ufficio, copia della sentenza all'IVASS per le motivazioni
di cui al punto 1, 2 delle conclusioni”.
Istauratosi il contraddittorio, l'impresa di assicurazione ha contestato la fondatezza della domanda attorea, deducendo di aver provveduto con pec del 6.8.2019 (v. ricevuta di avvenuta consegna in atti sub doc. 7) a inviare all'indirizzo del difensore dell'attrice la documentazione richiesta e di avervi, in ogni caso, provveduto tramite la produzione in giudizio della stessa;
quindi,
ha istato per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria, espletata esclusivamente con produzione documentale, dato atto del mancato raggiungimento di accordo bonario sulla scorta della proposta conciliativa formulata ex art. 185- bis c.p.c., il Giudice di Pace di Bari ha (i) rigettato le richieste di parte attrice, ritenendo evasa la richiesta di accesso agli atti e adempiuto il relativo obbligo di legge attraverso l'invio da parte dell'assicurazione della pec datata 6.8.2019, e (ii) condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
quindi, ha impugnato la pronuncia emessa dall'adito GdP, chiedendo di: “
1. Pt_2
Riformare l'impugnata sentenza ed accogliere l'appello;
2. Condannare la convenuta al pagamento
delle spese di primo e secondo grado”, da distrarre in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa depositata in data 17.7.2023, la ” ha resistito al gravame, deducendone CP_1
l'infondatezza e chiedendone, dunque, il rigetto.
La causa è stata decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – Preliminarmente, va evidenziato che non può ritenersi proposta nell'ambito del presente giudizio di appello alcuna querela di falso.
3 Alle pagine 8, 22 e 23 dell'atto di appello, si è limitata a dedurre quanto segue: “ai Pt_1
sensi del combinato disposto degli artt. 22182, 22283, 22384, 22585 e 22686 cpc, si chiede che
l'On.le Tribunale rinvii la causa alla successiva udienza, al fine di consentire la presenza del
Pubblico Ministero, per la formazione del processo verbale della querela sulla inesistenza della pec
del 6.8.2019”.
Tuttavia, non ha proposto impugnazione di falso né nell'atto di appello (ove, come visto, non
è stata formulata alcuna domanda in tal senso) né nelle udienze che sono state celebrate in corso di causa, pur avendone avuto la possibilità.
Anzi, all'udienza del 18.7.2023, associandosi alle richieste di controparte, ha istato per il rinvio della causa ad altra udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, del 1°.10.2024, ha chiesto di trattenere la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Conseguentemente, non dev'essere adottata alcuna statuizione al riguardo.
Peraltro, sia detto per inciso, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, la sottoscrizione dell'atto col quale si propone la querela ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso (ex multis Cass.
5040 del 2005; 7235 del 2006).
Non soddisfa tale presupposto la procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è
stato prodotto il documento, di cui si vuole fare dichiarare la falsità (più di recente, Cass. n.
16674/2013).
Nel caso di specie, l'atto di appello risulta, invero, sottoscritto dal solo difensore.
Nella procura ad litem (denominata “mandato e informativa”), allegata telematicamente all'atto di appello, ha delegato l'avv. Lattarulo -tra le altre cose, anche- a proporre “querela Pt_1
di falso con la seguente procura speciale”, peraltro facendo subito dopo riferimento al mandato conferito dall'impresa di assicurazione all'avvocato difensore.
4 Dal tenore e dal contenuto dell'atto si desume che: - si tratta non di procura speciale ma di generale mandato alle liti;
- a riprova di ciò, v'è altresì che in esso si fa esplicito riferimento,
nell'eventualità di proposizione della querela di falso (che, dunque, deve intendersi non nell'atto di appello), alla “seguente procura speciale”, ossia a un successivo, ulteriore, atto contenente, appunto,
la procura speciale da rilasciarsi a tal fine (che in quell'occasione, quindi, non è stata conferita,
rinviandosi tale eventualità ad un momento successivo); - non si rinviene in atti alcuna procura speciale rilasciata da ai fini della proposizione di querela di falso “sulla inesistenza della pec Pt_1
del 6.8.2019”.
3 – L'appello è solo parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
A sostegno del gravame, l'appellante ha lamentato: - il vizio di motivazione della sentenza di primo grado “sulla esistenza della pec del 6.8.2019”; - l'erronea valutazione del materiale probatorio prodotto in giudizio dalla compagnia assicurativa, con particolare riferimento alla pec datata 6.8.2019; - l'omessa ammissione della CTU volta a verificare l'effettivo invio della medesima pec unitamente agli allegati.
Secondo la tesi dell'appellante, contrariamente a quando erroneamente ritenuto dal primo
Giudice, la compagnia assicurativa, attraverso la produzione del documento n. 7, recante scansione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di pec del 6.08.2019, non ha provato l'invio del messaggio e, soprattutto, non ha provato di avervi allegato la documentazione necessaria a evadere la richiesta di accesso agli atti formulata dalla terza trasportata, Parte_1
I motivi dell'impugnazione, come poc'anzi riassunti, possono essere trattati unitariamente.
3.1 – In primo luogo, va dato atto che la normativa speciale che regolamenta la materia assicurativa, correttamente richiamata dall'appellante, con particolare riferimento all'art. 146 CdA
e agli artt. 2 e 4 del DM n. 191/2008, impone alla compagnia assicurativa di rendere fruibile alla parte interessata tutta la documentazione inclusa nel fascicolo del sinistro, ove sia formulata apposita istanza di accesso.
5 L'art. 146, comma 1, cit., in tema di diritto di accesso agli atti, prevede che: “Fermo restando
quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati
personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai
contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano”.
L'art. 2, pure menzionato, ribadisce e precisa che “
1. contraenti, gli assicurati ed i
danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei
danni che li riguardano.
2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti
di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a) le denunce di sinistro dei
soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità
intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con
esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie
medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose
danneggiate; h) le quietanze di liquidazione.
3. Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali
relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.
L'art. 4 del DM n. 191/2008 disciplina il procedimento di accesso prevedendo che “
1. Il
diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha
effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali
si chiede l'accesso.
2. La richiesta di accesso è indirizzata alla sede legale o alla direzione generale
dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione
6 del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato
concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante
consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
3. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati al comma
2 è trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione è data comunicazione
all'interessato.
4. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta
stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse
personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è
comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire
all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.
5. Il richiedente allega
alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in
rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un
documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi
statuti o ordinamenti.
6. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione,
comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso,
indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la
conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
richiesta corretta”.
Come di recente rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, “il diritto di accesso di cui
agli artt. 146 cod. ass. e 2 D.M. 191/2008 va limitato a tutti gli atti - che la compagnia di
assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire
ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo - e che dunque siano già in possesso
dell'assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa
7 debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire
ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi” (Cass. n. 12605/2025).
Conseguentemente, qualora l'assicuratore per la r.c.a. neghi al proprio assicurato l'accesso agli atti del fascicolo relativo a un sinistro in cui questi era rimasto coinvolto, il giudice può
condannare la compagnia all'esibizione illegittimamente rifiutata.
3.2 – Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che nell'ambito del Pt_3
procedimento per sinistro contraddistinto dal n. P-011N-18-50229, ha proposto istanza di accesso alla documentazione (relativa, appunto, al sinistro), mediante compilazione e invio di modulo prestampato, in data 6.6.2019 (all. n. 12 al fascicolo primo grado di parte attrice).
Stando a quanto allegato nell'atto di citazione, l'impresa non ha provveduto a consentire a l'accesso agli atti nel termine di cui all'art. 5 del DM n. 191/2008. Pt_1
Dall'esame degli allegati nn. 5, 6 e 7 al fascicolo di primo grado di parte convenuta si evince che all'anzidetta richiesta ha fatto seguito l'invio, da parte della compagnia assicurativa, in data
6.8.2019, di una comunicazione a mezzo pec.
Più nello specifico, la liquidatrice, incaricata dalla “ ”, ha richiesto ad Persona_1 CP_1
altra impiegata dell'impresa di assicurazione, , l'invio di una pec all'indirizzo Parte_4
“per evadere questo accesso agli atti” (ossia la richiesta inoltrata Email_1
nell'interesse di , indicando, peraltro, sia il testo della comunicazione da inviare al Pt_1
destinatario sia la documentazione da allegare al fine di evadere l'istanza di accesso agli atti di
(cfr. doc. n. 5). CP_3
Tali circostanze, si ribadisce, emergono documentalmente.
Tuttavia, va osservato che il deposito della stampa del contenuto delle ricevute PEC o la scansione per immagine di queste stampe o, a fortiori, della sola ricevuta di avvenuta consegna sono sufficienti a dimostrare esclusivamente che l'invio del messaggio pec all'indirizzo
“ è avvenuto in data 6.8.2019 alle ore 18:00:28. Email_1
8 Per converso, non forniscono alcuna prova in ordine al contenuto del messaggio di posta elettronica certificata soprattutto con riferimento, per quel che in questa sede rileva, all'effettiva sussistenza e al contenuto di eventuali allegati.
È, infatti, palese che il messaggio originale inviato a mezzo pec e gli eventuali allegati sono contenuti nell'allegato contraddistinto con l'estensione “.eml” e, nella fattispecie, nel file con denominazione “PECEnvelope.eml”, posto in calce alla ricevuta di avvenuta consegna.
In altri termini, allorché si intenda fornire prova della notifica telematica (o a mezzo pec che dir si voglia), deve essere curato il deposito delle due ricevute (di accettazione e di consegna) in formato “.msg” o “.eml”, non essendo sufficiente, come visto, il deposito della scansione per immagine delle stampe delle ricevute PEC.
La compagnia convenuta, odierna appellata, non ha provveduto alla trasmissione all'ufficio giudiziario adito, secondo le precisate modalità, delle due suddette ricevute.
In tal modo, ha omesso di fornire la prova sia del contenuto effettivo del messaggio inviato all'avv. Angelo Lattarulo sia della presenza di allegati alla pec;
di conseguenza, non può ritenersi validamente provato che abbia soddisfatto l'istanza di accesso agli atti, formulata da Pt_2
attraverso l'invio della citata pec del 6.8.2019.
Alla luce delle osservazioni sin qui esposte, non può essere condivisa la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda attorea dal primo giudice, il quale ha ritenuto non sussistente la violazione del diritto di accesso agli atti “in quanto la comunicazione a mezzo pec del 06.08.2019
con gli allegati (perizia medicolegale di parte e valutazione del danno) da parte della compagnia
assicurativa all'avv. Lattarulo, appare sufficiente a escludere l'inadempimento da parte
dell'assicuratore agli obblighi di informazione”.
Appare, quindi, evidente l'errore compiuto dall'adito GdP nella valutazione del compendio probatorio in atti, con riferimento specifico alla pec del 6.8.2019.
Tanto chiarito, è necessario effettuare ulteriori considerazioni.
9 Rappresenta circostanza inconfutabile e, peraltro, ammessa espressamente dall'originaria attrice quella per cui la ”, all'atto della costituzione in giudizio, ha soddisfatto le pretese CP_1
attoree, in quanto ha (i) versato in atti la perizia medico-legale redatta dal fiduciario della compagnia e (ii) motivato l'offerta risarcitoria formulata in sede stragiudiziale (il cui relativo importo è stato trattenuto da a titolo di acconto). Pt_1
Tale contegno processuale ha determinato il venire meno dell'interesse dell'attrice alla prosecuzione del giudizio e all'ottenimento di una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa di assicurazione.
Tant'è che l'attrice, nella comparsa conclusionale in primo grado, prima, e nel corpo dell'atto di appello, poi, ha istato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna della convenuta al pagamento delle spese, per aver, col proprio comportamento, determinato l'instaurazione del giudizio.
Tuttavia, la compagnia convenuta, anche in sede di gravame, ha istato per il rigetto della domanda attorea (e, conseguentemente, dell'appello), sostenendo di aver adempiuto agli obblighi discendenti dalla normativa innanzi illustrata sia mediante l'invio della pec del 6.8.2019 sia in corso di causa.
Orbene, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 1257/2023, ha ribadito che “La cessazione
della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica
quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti,
per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla
posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le
ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del
giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano
privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n. 16891/2021; n.
19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia
del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento
10 della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al
giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia
deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021)”.
Nel caso di specie, come visto, la posizione di contrasto tra le parti non risulta essere venuta meno, stante la persistenza del contrasto in ordine all'avvenuta evasione, da parte della compagnia assicurativa, della richiesta di accesso agli atti prima della istaurazione del presente giudizio;
donde la difformità delle conclusioni rassegnate dalle parti.
Ebbene, “allorché la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la
cessazione della materia del contendere sia allegata da una sola parte senza adesione dell'altra
parte a tale prospettazione, l'apprezzamento della circostanza sopravvenuta - previa dimostrazione
della stessa - non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere,
bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore,
in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad
una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di
accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai
profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua
pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese
giudiziali); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della
infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione,
nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese,
secondo le normali regole (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 11931 del 22/05/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n.
2063 del 30/01/ 2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021)” (Cass. n. 23484/2025).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei principi di diritto anche di recente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e richiamando le circostanze fattuali già enunciate, deve ritenersi che: a) permanendo il contrasto tra le parti del presente giudizio, non può essere dichiarata cessata
11 la materia del contendere;
b) ” non ha provato di aver ottemperato all'obbligo scaturente dal CP_1
combinato disposto degli artt. 146 CdA e 2 DM n. 191/2008 con l'invio della pec datata 6.8.2019 o,
comunque, in epoca anteriore all'instaurazione del presente giudizio;
c) di conseguenza, la domanda proposta da era, in parte, fondata, ossia con riferimento alla richiesta di esibizione della Pt_1
perizia medica redatta dal professionista fiduciario della compagnia e della spiegazione dei criteri in base ai quali era stata formulata l'offerta in sede stragiudiziale;
d) riguardo a tali richieste, in ragione della documentazione versata in atti e delle difese articolate dalla compagnia convenuta, è
sopravvenuto il difetto di interesse ad agire in capo all'attrice; e) al contrario, per le ragioni che saranno di seguito precisate, la domanda attorea non poteva e non può trovare accoglimento relativamente alla richiesta di accesso agli atti e di trasmissione (i) della “denuncia del responsabile”
[del sinistro, ndr], (ii) delle “dichiarazioni testimoniali”, (iii) del “rapporto delle autorità
intervenute”.
A tal fine, è utile richiamare l'attenzione sul documento n. 15, prodotto in giudizio dalla stessa compagnia assicuratrice, costituito dal messaggio di pec del 21.2.2020, a mezzo del quale l'assicurazione ha dato esecuzione alla sentenza n. 326/2020 emessa dal GdP di Taranto (cfr. doc.
n. 14 allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta) a conclusione del giudizio instaurato da e avente ad oggetto la richiesta di accesso agli atti inoltrata da alla ”, Persona_2 Per_2 CP_1
anch'essa con pec del 6.8.2019.
Il sinistro -n. P-011N-1850229-Zurich- in relazione al quale era stata proposta l'istanza di accesso agli atti oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al GdP di Taranto era il medesimo in cui era rimasta coinvolta Pt_1
Infatti, sia sia , entrambe assistite dall'avv. Carmine Lattarulo, erano Pt_1 Persona_2
in quell'occasione terze trasportate a bordo dello stesso veicolo.
Acito, in sostanza, aveva instaurato -come visto, dinanzi al GdP di Taranto- analogo procedimento giudiziario, conclusosi in data 31.1.2020 (dunque, in epoca anteriore all'instaurazione del presente giudizio) con la condanna dell'impresa di assicurazione alla trasmissione “all'indirizzo
12 di posta elettronica indicato nell'atto di citazione” della “denuncia di sinistro del responsabile” e delle “dichiarazioni testimoniali”.
Con la pec del 21.2.2020, la ” aveva trasmesso all'avv. Carmine Lattarulo la perizia CP_1
tecnica avente ad oggetto il veicolo vettore, la relazione medico-legale sulla persona di e il Per_2
verbale di incidente stradale redatto dalle autorità intervenute.
Nella medesima missiva, ” aveva, altresì, rappresentato di non avere la disponibilità CP_1
né della denuncia dell'assicurato ( , proprietario e conducente del vettore) né di Testimone_1
alcuna dichiarazione testimoniale, puntualizzando, inoltre, che dalla relazione di indicente stradale
(come visto, trasmessa) “sarà possibile evincere la denuncia-ricostruzione dei fatti resa dal CP_2
nonché l'assenza di qualsivoglia testimone”.
non risulta aver contestato il contenuto di tale pec né aver addotto (dunque, men che Pt_1
meno, provato) circostanze dalle quali desumere la non rispondenza al vero di quanto affermato dalla compagnia assicuratrice (atte, cioè, a comprovare l'esistenza e la materiale disponibilità in capo alla
” della denuncia del e di dichiarazioni testimoniali). CP_1 CP_2
Conseguentemente, l'attrice, all'epoca della notifica dell'atto di citazione dinanzi al Giudice
di Pace di Bari (22.7.2021), ossia allorché è stato instaurato in primo grado il presente giudizio, era sicuramente a conoscenza: 1) del fatto che “ ” non fosse in possesso della denuncia CP_1
dell'assicurato e delle dichiarazioni testimoniali, che, dunque, non si trovavano nel fascicolo del sinistro e che, anzi, riguardo alle seconde, non esistevano neanche a monte;
2) del verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute a seguito dell'occorso, già trasmesso all'avv. Carmine Lattarulo
(si ribadisce, difensore sia di sia di nell'interesse delle quali ha presentato le richieste Per_2 Pt_1
di accesso agli atti) con la pec in esame del 21.2.2020, in ottemperanza alla sentenza n. 326/2020
emessa dal Giudice di Pace di Taranto (verbale che, peraltro, è stato poi prodotto in giudizio dall'odierna appellata).
A tal proposito, giova rammentare quanto già evidenziato, ossia che il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod. ass. e 2 D.M. 191/2008 va limitato a tutti gli atti che siano già in possesso
13 dell'assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi (cfr. Cass. n. 12605/2025).
Sicché, con riferimento alla documentazione da ultimo elencata, la domanda attorea era senza dubbio destituita di fondamento.
4 – Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca delle parti, atteso che: - la domanda attorea si è rivelata fondata solo in una parte minoritaria, limitatamente a due dei cinque documenti in relazione ai quali era stato esercitato il diritto di accesso e di cui era stata richiesta la trasmissione;
- le doglianze attoree, cioè, erano in prevalenza prive di fondamento;
-
l'appello è stato, di conseguenza, accolto solo in parte;
- con riguardo alle domande attoree delle quali è stata statuita la fondatezza è sopravvenuto il difetto di interesse ad agire dell'originaria attrice,
odierna appellante, alla quale, pertanto, la presente decisione non apporta alcuna concreta utilità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
”, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari, n. 255/2023, depositata Pt_1
il 7.2.2023;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di con riguardo alla domanda di trasmissione “della perizia CP_3
medica espletata dal medico fiduciario” e “della spiegazione del calcolo” a fondamento dell'offerta formulata in sede stragiudiziale dall'impresa di assicurazione;
3) dichiara, nel resto, infondata la domanda attorea e, pertanto, rigetta l'appello e conferma, seppure con differente motivazione, la sentenza impugnata;
14 4) compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari il 18 novembre 2025
Il Giudice
CA TA
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