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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/05/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.03.2024 al n. 1612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via Gabriele Jannelli n. 186 presso lo studio dell'Avv. Vigliotti Gianmaria, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.03.2024 la sig.ra instava per la modifica della sentenza di Parte_1
divorzio congiunto n. 2503/2019 emessa dal Tribunale di Nola in data 27.11.20219 relativamente alla parte concernente il regime di affido della figlia minore ed al relativo diritto di Per_1
visita paterno.
A sostegno di tale domanda parte ricorrente deduceva la totale assenza nella vita della minore della figura paterna. Tale assenza, a detta della ricorrente, non solo durava oramai da anni ma, soprattutto, aveva avuto ripercussioni sulla minore, sulla sua vita scolastica e quotidiana. A ciò doveva aggiungersi che il sig. , nelle more, aveva anche smesso di provvedere al CP_1
versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento per le figlie.
Sulla scorta di quanto dedotto, la sig.ra chiedeva l'affido esclusivo della minore. Pt_1
Parte resistente, nonostante la regolare notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione il procuratore costituito di parte ricorrente insisteva per l'affido esclusivo alla madre e si riportava ai propri atti. Indi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso si è rivelato fondato e va pertanto accolto.
Circa il regime di affido della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n.
14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n. 26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, va innanzitutto evidenziato dalla relazione dei Servizi Sociali di Casalnuovo di Napoli del 18.10.2024 emerge che la minore è adeguatamente accudita dalla madre e vive in contesto sereno e tutelante. Inoltre, avuto riguardo, al rapporto con il padre, la minore riferisce di non vederlo né tantomeno sentirlo da anni al punto da non essere in grado di riferire da quanto tempo non avesse rapporti con lo stesso. La minore ha, altresì rifiutato, la proposta di parlare con un esperto dell'abbandono paterno atteso che la presenza affettiva del compagno della madre, sig. ha colmato ogni lacuna e che il problema dell'abbandono “è CP_2 affare del padre biologico che l'ha scelto”.
Orbene, il totale inadempimento agli obblighi genitoriali da parte del sia in termini di Parte_2
cura affettiva che economica (inadempimento confermato dalla minore, dalle denunce in atti sporte dalla ricorrente negli anni 2020-2022-2023, dal comportamento processuale del resistente che non si è costituito in giudizio per fare valere diverse ragioni) inducono il tribunale a ritenere che il resistente sia inadeguato al ruolo genitoriale. Per contro, come sopra riportato, la minore è adeguatamente accudita dalla madre.
In conclusione, è a ritenersi che un affido condiviso possa ritenersi pregiudizievole per la prole.
Per tale motivo, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2503/2019 emessa dal Tribunale di
Nola in data 27.11.2019, la minore va affidata in via esclusiva alla madre Persona_2
la quale potrà adottare ogni determinazione di ordinaria e di maggiore interesse per la Parte_1
minore.
In merito al diritto di visita si prevede che il padre, solo dopo avere svolto con esito positivo percorso di sostegno alla genitorialità e riavvicinamento alla minore da svolgersi presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS del comune di residenza del resistente, potrà vedere la minore, ove favorevole, inizialmente in spazio neutro e alla presenza di personale esperto dei SS di Pomigliano D'Arco che dovrà veicolare la ripresa dei rapporti padre – figlia e, poi, due pomeriggi infrasettimanali dall'ora di uscita della scuola alle ore 14.00 fino alle ore 16.00 ; a settimane alterne il week end dalle ore 16.00 del sabato mattina alle ore 18.00 della domenica pomeriggio, previo accordo con la madre e previa volontà della minore;
dieci giorni continuativi nel periodo estivo da concordarsi secondo le disponibilità dei due genitori entro il mese di aprile;
festività natalizie e pasquali alternate.
Nulla per le spese di lite stante la natura della controversia e della contumacia della resistente.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2503/2019 emessa dal Tribunale di Nola in data 27.11.2019, affida la minore nata a Persona_2
Napoli il 31.07.2012 in via esclusiva alla sig.ra come precisato in parte motiva e Parte_1
disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
2) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.03.2024 al n. 1612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via Gabriele Jannelli n. 186 presso lo studio dell'Avv. Vigliotti Gianmaria, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.03.2024 la sig.ra instava per la modifica della sentenza di Parte_1
divorzio congiunto n. 2503/2019 emessa dal Tribunale di Nola in data 27.11.20219 relativamente alla parte concernente il regime di affido della figlia minore ed al relativo diritto di Per_1
visita paterno.
A sostegno di tale domanda parte ricorrente deduceva la totale assenza nella vita della minore della figura paterna. Tale assenza, a detta della ricorrente, non solo durava oramai da anni ma, soprattutto, aveva avuto ripercussioni sulla minore, sulla sua vita scolastica e quotidiana. A ciò doveva aggiungersi che il sig. , nelle more, aveva anche smesso di provvedere al CP_1
versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento per le figlie.
Sulla scorta di quanto dedotto, la sig.ra chiedeva l'affido esclusivo della minore. Pt_1
Parte resistente, nonostante la regolare notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione il procuratore costituito di parte ricorrente insisteva per l'affido esclusivo alla madre e si riportava ai propri atti. Indi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso si è rivelato fondato e va pertanto accolto.
Circa il regime di affido della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n.
14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n. 26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, va innanzitutto evidenziato dalla relazione dei Servizi Sociali di Casalnuovo di Napoli del 18.10.2024 emerge che la minore è adeguatamente accudita dalla madre e vive in contesto sereno e tutelante. Inoltre, avuto riguardo, al rapporto con il padre, la minore riferisce di non vederlo né tantomeno sentirlo da anni al punto da non essere in grado di riferire da quanto tempo non avesse rapporti con lo stesso. La minore ha, altresì rifiutato, la proposta di parlare con un esperto dell'abbandono paterno atteso che la presenza affettiva del compagno della madre, sig. ha colmato ogni lacuna e che il problema dell'abbandono “è CP_2 affare del padre biologico che l'ha scelto”.
Orbene, il totale inadempimento agli obblighi genitoriali da parte del sia in termini di Parte_2
cura affettiva che economica (inadempimento confermato dalla minore, dalle denunce in atti sporte dalla ricorrente negli anni 2020-2022-2023, dal comportamento processuale del resistente che non si è costituito in giudizio per fare valere diverse ragioni) inducono il tribunale a ritenere che il resistente sia inadeguato al ruolo genitoriale. Per contro, come sopra riportato, la minore è adeguatamente accudita dalla madre.
In conclusione, è a ritenersi che un affido condiviso possa ritenersi pregiudizievole per la prole.
Per tale motivo, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2503/2019 emessa dal Tribunale di
Nola in data 27.11.2019, la minore va affidata in via esclusiva alla madre Persona_2
la quale potrà adottare ogni determinazione di ordinaria e di maggiore interesse per la Parte_1
minore.
In merito al diritto di visita si prevede che il padre, solo dopo avere svolto con esito positivo percorso di sostegno alla genitorialità e riavvicinamento alla minore da svolgersi presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS del comune di residenza del resistente, potrà vedere la minore, ove favorevole, inizialmente in spazio neutro e alla presenza di personale esperto dei SS di Pomigliano D'Arco che dovrà veicolare la ripresa dei rapporti padre – figlia e, poi, due pomeriggi infrasettimanali dall'ora di uscita della scuola alle ore 14.00 fino alle ore 16.00 ; a settimane alterne il week end dalle ore 16.00 del sabato mattina alle ore 18.00 della domenica pomeriggio, previo accordo con la madre e previa volontà della minore;
dieci giorni continuativi nel periodo estivo da concordarsi secondo le disponibilità dei due genitori entro il mese di aprile;
festività natalizie e pasquali alternate.
Nulla per le spese di lite stante la natura della controversia e della contumacia della resistente.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2503/2019 emessa dal Tribunale di Nola in data 27.11.2019, affida la minore nata a Persona_2
Napoli il 31.07.2012 in via esclusiva alla sig.ra come precisato in parte motiva e Parte_1
disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
2) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)