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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 23495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23495/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via XX Settembre 17, Torino presso lo studio dell'avv. ZANETTI
LUCA e dell'avv. LAUDI CHIARA FRANCESCA MARIA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CASABLANCA Parte_1 Parte_2
- MAROCCO il 08/10/1999.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/08/2002, il 04/11/2004 e il Per_1 Persona_2 Per_3
29/08/2010.
Con ricorso depositato il 07/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi hanno, da tempo, abitazioni separate distinte dall'allora casa coniugale sita in Torino, Via Chivasso n. 13 attualmente condotta in locazione dal sig. che rimane allo stesso Pt_1 assegnata: la sig.ra ha già da tempo prelevato tutti i propri beni personali e reperito residenza Pt_2 altrove unitamente alla figlia minorenne . Per_3
PRENDE ATTO che i figli nato a [...] in data [...] e nata Persona_4 Persona_5 a Torino il 04/11/2004 (entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti) risiedono attualmente con il padre.
DISPONE che la figlia nata a [...] il [...] – minorenne venga affidata Persona_6 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative della minore;
le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire unrapporto equilibrato e continuativo della minore ed in modo da consentire che riceva cura, educazione ed istruzione da Per_3 entrambi i genitori. Affinché la minore conservi, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascun genitore si farà carico dei rapporti con la propria famiglia nei tempi a lui assegnati con la minore mantenendo sempre però in prioritaria considerazione le esigenze, gli impegni e le propensioni della minore stessa.
DISPONE che, in considerazione dell'età della minore, i genitori concordino le modalità di permanenza della figlia, tenendo conto in primo luogo della propensione e degli impegni scolastici ed extrascolastici. In difetto di diverso accordo tra i genitori, la figlia trascorrerà presso il padre i seguenti periodi (e di conseguenza i rimanenti presso la sig.ra madre):
-weekend : a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20.00 circa alla domenica alle ore 21.00 circa;
pagina 2 di 4 -vacanze invernali: un anno dal 23/12 sino al 30/12 con un genitore e dal 31/12 (ore 10.00) sino al 6/1 con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza (Natale 2024 con la madre), salvo diverso accordo;
-vacanze pasquali: metà delle vacanze scolastiche comprensive, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e/o della Pasquetta, secondo il principio dell'alternanza, (Pasqua 2025 con il padre), salvo diverso accordo;
-vacanze estive: due settimane consecutive con ciascun genitore durante il mese di agosto da concordarsi previamente tra le parti entro il 30 giugno di ciascun anno, in base alle esigenze ed agli impegni professionali di ciascuno (in assenza di accordo, la minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
le ultime due settimane di agosto con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari), con sospensione, in tali periodi, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nel fine settimana e durante la settimana. Ciascun coniuge s'impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, le date di inizio e fine della vacanza ed il luogo di destinazione;
-altre festività: alternativamente tutte le festività di calendario infra-annuali (martedì grasso, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre ecc. ed i giorni dei compleanni dei minori, a titolo esemplificativo e non esaustivo);
-festa e compleanno del papà: con il padre (e conseguentemente festa e compleanno della mamma con la madre).
DISPONE che il sig. , in considerazione dell'età della minore e della situazione economica delle Pt_1 parti e dei criteri di cui all'art.337 ter c.c., contribuisca, come attualmente contribuisce, al mantenimento della propria figlia corrispondendo alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, a Per_3 Pt_2 mezzo bonifico bancario, la somma di euro 300,00 (euro trecento/00), rivalutabile annualmente secondo secondo gli indici Istat. Il sig. si farà carico al 50% delle spese scolastiche, nonché di quelle Pt_1 mediche. Al pari anche per le spese straordinarie sportive e ludico-ricreative, previamente concordate e documentate o necessitate, intendendosi quelle che normalmente non sono incluse nell'assegno periodico (così come indicate nel Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli avvocati di Torino sulle spese per i figli, in materia di separazione, divorzio e procedimento ex artt. 316 c.c., stilato in data 15.03.2016) il sig. contribuirà nella misura del 50% mensilmente (e comunque entro un mese dalla Pt_1 fine dell'anno) i genitori si scambieranno la documentazione delle spese da suddividere ed effettuate le relative verifiche, procederanno al versamento del solo conguaglio delle eventuali differenze dovute da uno all'altro per le spese anticipate, previa compensazione del resto. Il predetto protocollo si applicherà anche relativamente alle modalità di comunicazione e documentazione delle spese ed in genere in tutti gli altri aspetti da esso regolati con la precisazione che ciascun genitore viene considerato collocatario per la parte del tempo che trascorre con i figli in base alla turnazione concordata tra le parti.
PRENDE ATTO che le parti avranno diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali nella misura in cui verranno effettivamente sostenute le spese detraibili per i figli.
PRENDE ATTO che i coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio, sia proprio sia per la minore.
PRENDE ATTO che le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di avere definito prima d'ora i rapporti patrimoniali non avendo altro a pretendere reciprocamente.
PRENDE ATTO che le parti si obbligano a comunicarsi per scritto - entro il termine perentorio di trenta giorni - eventuali cambiamenti di residenza o domicilio. Il cambiamento di residenza della minore al di fuori del comune di attuale residenza dovrà essere preventivamente concordato.
PONE le spese legali della presente procedura a carico del sig. . Pt_1 pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23495/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via XX Settembre 17, Torino presso lo studio dell'avv. ZANETTI
LUCA e dell'avv. LAUDI CHIARA FRANCESCA MARIA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CASABLANCA Parte_1 Parte_2
- MAROCCO il 08/10/1999.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/08/2002, il 04/11/2004 e il Per_1 Persona_2 Per_3
29/08/2010.
Con ricorso depositato il 07/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi hanno, da tempo, abitazioni separate distinte dall'allora casa coniugale sita in Torino, Via Chivasso n. 13 attualmente condotta in locazione dal sig. che rimane allo stesso Pt_1 assegnata: la sig.ra ha già da tempo prelevato tutti i propri beni personali e reperito residenza Pt_2 altrove unitamente alla figlia minorenne . Per_3
PRENDE ATTO che i figli nato a [...] in data [...] e nata Persona_4 Persona_5 a Torino il 04/11/2004 (entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti) risiedono attualmente con il padre.
DISPONE che la figlia nata a [...] il [...] – minorenne venga affidata Persona_6 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative della minore;
le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire unrapporto equilibrato e continuativo della minore ed in modo da consentire che riceva cura, educazione ed istruzione da Per_3 entrambi i genitori. Affinché la minore conservi, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascun genitore si farà carico dei rapporti con la propria famiglia nei tempi a lui assegnati con la minore mantenendo sempre però in prioritaria considerazione le esigenze, gli impegni e le propensioni della minore stessa.
DISPONE che, in considerazione dell'età della minore, i genitori concordino le modalità di permanenza della figlia, tenendo conto in primo luogo della propensione e degli impegni scolastici ed extrascolastici. In difetto di diverso accordo tra i genitori, la figlia trascorrerà presso il padre i seguenti periodi (e di conseguenza i rimanenti presso la sig.ra madre):
-weekend : a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20.00 circa alla domenica alle ore 21.00 circa;
pagina 2 di 4 -vacanze invernali: un anno dal 23/12 sino al 30/12 con un genitore e dal 31/12 (ore 10.00) sino al 6/1 con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza (Natale 2024 con la madre), salvo diverso accordo;
-vacanze pasquali: metà delle vacanze scolastiche comprensive, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e/o della Pasquetta, secondo il principio dell'alternanza, (Pasqua 2025 con il padre), salvo diverso accordo;
-vacanze estive: due settimane consecutive con ciascun genitore durante il mese di agosto da concordarsi previamente tra le parti entro il 30 giugno di ciascun anno, in base alle esigenze ed agli impegni professionali di ciascuno (in assenza di accordo, la minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
le ultime due settimane di agosto con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari), con sospensione, in tali periodi, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nel fine settimana e durante la settimana. Ciascun coniuge s'impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, le date di inizio e fine della vacanza ed il luogo di destinazione;
-altre festività: alternativamente tutte le festività di calendario infra-annuali (martedì grasso, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre ecc. ed i giorni dei compleanni dei minori, a titolo esemplificativo e non esaustivo);
-festa e compleanno del papà: con il padre (e conseguentemente festa e compleanno della mamma con la madre).
DISPONE che il sig. , in considerazione dell'età della minore e della situazione economica delle Pt_1 parti e dei criteri di cui all'art.337 ter c.c., contribuisca, come attualmente contribuisce, al mantenimento della propria figlia corrispondendo alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, a Per_3 Pt_2 mezzo bonifico bancario, la somma di euro 300,00 (euro trecento/00), rivalutabile annualmente secondo secondo gli indici Istat. Il sig. si farà carico al 50% delle spese scolastiche, nonché di quelle Pt_1 mediche. Al pari anche per le spese straordinarie sportive e ludico-ricreative, previamente concordate e documentate o necessitate, intendendosi quelle che normalmente non sono incluse nell'assegno periodico (così come indicate nel Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli avvocati di Torino sulle spese per i figli, in materia di separazione, divorzio e procedimento ex artt. 316 c.c., stilato in data 15.03.2016) il sig. contribuirà nella misura del 50% mensilmente (e comunque entro un mese dalla Pt_1 fine dell'anno) i genitori si scambieranno la documentazione delle spese da suddividere ed effettuate le relative verifiche, procederanno al versamento del solo conguaglio delle eventuali differenze dovute da uno all'altro per le spese anticipate, previa compensazione del resto. Il predetto protocollo si applicherà anche relativamente alle modalità di comunicazione e documentazione delle spese ed in genere in tutti gli altri aspetti da esso regolati con la precisazione che ciascun genitore viene considerato collocatario per la parte del tempo che trascorre con i figli in base alla turnazione concordata tra le parti.
PRENDE ATTO che le parti avranno diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali nella misura in cui verranno effettivamente sostenute le spese detraibili per i figli.
PRENDE ATTO che i coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio, sia proprio sia per la minore.
PRENDE ATTO che le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di avere definito prima d'ora i rapporti patrimoniali non avendo altro a pretendere reciprocamente.
PRENDE ATTO che le parti si obbligano a comunicarsi per scritto - entro il termine perentorio di trenta giorni - eventuali cambiamenti di residenza o domicilio. Il cambiamento di residenza della minore al di fuori del comune di attuale residenza dovrà essere preventivamente concordato.
PONE le spese legali della presente procedura a carico del sig. . Pt_1 pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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