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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Prima Sezione
N. R.G. 422/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PULIATTI GIOVANNI CARLO
contro
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
PIZZI GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22/04/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Reggio Calabria
(atto n. 192 p. 2 s. A u. 1 dell'anno 1989).
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio da ambo le parti del giudizio nelle rispettive note sostitutive d'udienza tempestivamente depositate.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Reggio Calabria al n. 192 p. 2 s. A u. 1 dell'anno 1989;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
Pag. 2 di 3 che, a cura della cancelleria, la presente sentenza, allorché sarà passata in giudicato, venga trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
RIMETTE
la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Reggio Calabria, 08/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giuseppe Campagna
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Prima Sezione
N. R.G. 422/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PULIATTI GIOVANNI CARLO
contro
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
PIZZI GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22/04/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Reggio Calabria
(atto n. 192 p. 2 s. A u. 1 dell'anno 1989).
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio da ambo le parti del giudizio nelle rispettive note sostitutive d'udienza tempestivamente depositate.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Reggio Calabria al n. 192 p. 2 s. A u. 1 dell'anno 1989;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
Pag. 2 di 3 che, a cura della cancelleria, la presente sentenza, allorché sarà passata in giudicato, venga trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
RIMETTE
la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Reggio Calabria, 08/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giuseppe Campagna
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