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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2555 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio AZZOLINI
e
RIGONI Roberto, C.F. nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Serena BAU'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) ABITAZIONE CONIUGALE
La casa di abitazione coniugale, sita in Gallio (VI) alla via Sacello n. 62, in proprietà a
, viene lasciata nella disponibilità esclusiva dello stesso con i beni CP
mobili, mobilio e suppellettili nella stessa presenti. La sig.ra , che ha già Pt_1
lasciato l'abitazione succitata e ha già portato con sé i propri effetti personali, si
impegna a trasferire la propria residenza in altra abitazione entro e non oltre il
30.11.2024.
2) ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA Parte_2
Il sig. ha già provveduto a versare la cauzione per la locazione CP
dell'immobile attualmente condotto dalla sig.ra in IA (VI) alla via Parte_1
Ciserna n. 12 e si impegna a pagare direttamente ai proprietari per 24 mesi (da maggio
2024 a aprile 2026) il canone di locazione della suddetta unità immobiliare da imputarsi
quanto a Euro 300,00 mensili quale contributo spontaneo del sig. per CP
le spese abitative della sig.ra e quanto a Euro 100,00 quale assegno di Pt_1
mantenimento. Dal mese di maggio 2026 il sig. sarà obbligato CP
unicamente al versamento dell'assegno di mantenimento pari ad Euro 100,00 da
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Dall'intercorrenda richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio il suddetto
assegno si trasformerà automaticamente in assegno divorzile, a tutti gli effetti di legge.
I coniugi dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere.
CHIEDONO ALTRESI'
che, maturati i termini di legge, il Tribunale adito
1) Voglia provvedere alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto dai coniugi in data 26.06.1993 nel Comune di Gallio, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio anno 1993 Numero 7 parte II serie A Ufficio 1,
ordinandosi le necessarie trascrizioni.
2) Il tutto alle medesime condizioni”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle
conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Gallio (VI) in data 26/06/1993, di non aver generato figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno concordato di porre a carico di l'obbligo di pagare, direttamente ai proprietari dell'immobile CP
attualmente condotto in locazione da e per 24 mesi (da maggio Parte_1
2024 ad aprile 2026) il relativo canone, da imputarsi quanto ad euro 300,00 mensili quale contributo spontaneo di per le spese abitative di CP Parte_1
e, quanto ad euro 100,00, quale assegno di mantenimento.
[...] Dal mese di maggio 2026 sarà, invece, obbligato unicamente al CP
versamento dell'assegno di mantenimento pari ad euro 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Ritiene il Collegio di statuire conformemente a tale richiesta, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine alla cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, uniti in matrimonio in Gallio (VI) in data 26/06/1993 con atto trascritto al n. 7,
[...]
parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallio (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2555 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio AZZOLINI
e
RIGONI Roberto, C.F. nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Serena BAU'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) ABITAZIONE CONIUGALE
La casa di abitazione coniugale, sita in Gallio (VI) alla via Sacello n. 62, in proprietà a
, viene lasciata nella disponibilità esclusiva dello stesso con i beni CP
mobili, mobilio e suppellettili nella stessa presenti. La sig.ra , che ha già Pt_1
lasciato l'abitazione succitata e ha già portato con sé i propri effetti personali, si
impegna a trasferire la propria residenza in altra abitazione entro e non oltre il
30.11.2024.
2) ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA Parte_2
Il sig. ha già provveduto a versare la cauzione per la locazione CP
dell'immobile attualmente condotto dalla sig.ra in IA (VI) alla via Parte_1
Ciserna n. 12 e si impegna a pagare direttamente ai proprietari per 24 mesi (da maggio
2024 a aprile 2026) il canone di locazione della suddetta unità immobiliare da imputarsi
quanto a Euro 300,00 mensili quale contributo spontaneo del sig. per CP
le spese abitative della sig.ra e quanto a Euro 100,00 quale assegno di Pt_1
mantenimento. Dal mese di maggio 2026 il sig. sarà obbligato CP
unicamente al versamento dell'assegno di mantenimento pari ad Euro 100,00 da
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Dall'intercorrenda richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio il suddetto
assegno si trasformerà automaticamente in assegno divorzile, a tutti gli effetti di legge.
I coniugi dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere.
CHIEDONO ALTRESI'
che, maturati i termini di legge, il Tribunale adito
1) Voglia provvedere alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto dai coniugi in data 26.06.1993 nel Comune di Gallio, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio anno 1993 Numero 7 parte II serie A Ufficio 1,
ordinandosi le necessarie trascrizioni.
2) Il tutto alle medesime condizioni”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle
conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Gallio (VI) in data 26/06/1993, di non aver generato figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno concordato di porre a carico di l'obbligo di pagare, direttamente ai proprietari dell'immobile CP
attualmente condotto in locazione da e per 24 mesi (da maggio Parte_1
2024 ad aprile 2026) il relativo canone, da imputarsi quanto ad euro 300,00 mensili quale contributo spontaneo di per le spese abitative di CP Parte_1
e, quanto ad euro 100,00, quale assegno di mantenimento.
[...] Dal mese di maggio 2026 sarà, invece, obbligato unicamente al CP
versamento dell'assegno di mantenimento pari ad euro 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Ritiene il Collegio di statuire conformemente a tale richiesta, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine alla cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, uniti in matrimonio in Gallio (VI) in data 26/06/1993 con atto trascritto al n. 7,
[...]
parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallio (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo