Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1149
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Sentenza 6 giugno 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Foggia, nella persona del Giudice Filomena Simone, riguarda una controversia tra un mutuatario e due istituti di credito in merito a un ritardo nella surrogazione di un mutuo. La parte ricorrente ha richiesto un risarcimento per il danno subito a causa del ritardo nella surroga, sostenendo che il finanziatore originario non ha rispettato i termini previsti dalla normativa. Le difese delle controparti hanno contestato la responsabilità, evidenziando che il ritardo era imputabile a fattori esterni e non alla loro condotta.

Il Giudice ha innanzitutto esaminato l'eccezione di legittimazione passiva, ritenendo che la responsabilità per il ritardo fosse da attribuire esclusivamente al finanziatore originario, a meno che non si provasse un comportamento colposo da parte del mutuante subentrante. Nel merito, il Tribunale ha stabilito che, sebbene il ritardo fosse effettivamente avvenuto, non era stato provato il danno subito dal ricorrente, il quale non aveva dimostrato che il ritardo avesse comportato conseguenze negative. Pertanto, la domanda di risarcimento è stata rigettata, con condanna alle spese legali a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1149
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 1149
    Data del deposito : 6 giugno 2025

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