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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. avv. Filomena Simone pronuncia ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 3630 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e proposto
DA
, (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, presso e nello studio dell'avv. Pio Gaudiano
( ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- RICORRENTE -
CONTRO
p.i.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata a Napoli, presso e nello studio dell'avv. Andrea Torino CodiceFiscale_3
- RESISTENTE –
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f.
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti P.IVA_2
( ), elettivamente domiciliato a via Brindisi C.F._4 CP_2
45, presso e negli uffici dell'Avvocatura dell'Ente;
- RESISTENTE - - LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc) le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha Parte_1
dedotto: a) di avere chiesto, con istanza del 14.04.2021, all' di CP_3
surrogarsi, quale creditore mutuante, ex art. 1202 c.c. e art. 120 quater
TUB, a con cui aveva in essere un mutuo Controparte_1
fondiario (art. 18 Regolamento Erogazione Mutui Ipotecari); b) con CP_3
determinazione n. 11/2022 del 11.02.2022 ha concesso la surroga per CP_3
€. 145.359,88, stipulata con atto per notar del 24.02.2022; c) di aver Per_1
chiesto, con reclamo del 24.02.2023, alla , ai sensi dell'art. 120 CP_1
quater, co. 7 TUB, a titolo di risarcimento del danno subito per il ritardo con il quale è stata evasa la propria richiesta di surroga, il pagamento di €.
10.175,19 pari all'1% della somma di €. 145.359,88 moltiplicata per i giorni di ritardo;
d) la ha disatteso il reclamo, asserendo di avere CP_1
ricevuto la richiesta di conteggio estintivo solo il 31.01.2022; e) di avere attivato il procedimento di mediazione, esteso anche a , che si è CP_3
concluso con verbale del 06.05.2024 con esito negativo. Ha chiesto, pertanto, la condanna dei resistenti in solido a pagare €. 10.175,19 per la predetta ragione o la diversa somma determinata in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pag. 2/12 Costituitasi ritualmente in giudizio, Controparte_1
ha dedotto: a) di non essere responsabile del ritardo con cui è stata evasa la pratica del ricorrente, avendo ricevuto da la richiesta di conteggio CP_3
estintivo il 31.01.2022 e di averlo inviato il 01.02.2022, unitamente alle informazioni necessarie alla portabilità del mutuo, in vista della stipula prevista per il 22.02.2022; b) di avere ricevuto, in data 09.02.2022, comunicazione che procrastinava la stipula al 24 febbraio successivo CP_3
e richiedeva conteggio aggiornato a tale data;
c) di avere inviato nuovo conteggio il 10.02.2022 e comunicato a la ricezione del bonifico e CP_3
l'estinzione del mutuo per surroga in data 25.02.2022. Ha chiesto, pertanto, in via principale, il rigetto della domanda proposta nei propri confronti e, in via subordinata e riconvenzionale, ove ritenuta sussistente una propria responsabilità solidale con , previo accertamento della responsabilità CP_3
esclusiva di questo, la sua condanna in manleva a proprio favore per il rimborso di quanto eventualmente tenuta a pagare al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna del ricorrente ex art. 96, co. III c.p.c. poiché già edotto della mancanza di responsabilità della
BANCA.
Costituitosi ritualmente in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha dedotto: a) che nel 2021 era in vigore regolamento diverso da quello citato da parte ricorrente, il cui art. 17 richiede la sussistenza di requisiti oggettivi e soggettivi per la surroga;
b) che, a fronte di un provvedimento finale concessorio del mutuo a formazione composita e progressiva, i singoli uffici hanno evaso le mansioni istruttorie di rispettiva competenza in un periodo breve, considerato anche l'emergenza pandemica;
c) che alcun pag. 3/12 danno ha patito il ricorrente atteso che = la surroga si perfeziona solo con la stipulazione finale e, pertanto, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale attuativo, fino alla estinzione del mandato di pagamento relativo alla concessione della prestazione, il provvedimento di concessione può essere revocato in qualsiasi momento e fase del procedimento, ove esistente un motivo di diniego o di limitazione del prestito o del mutuo ipotecario;
= il ricorrente gode di un tasso conveniente e attualmente fuori mercato;
d) che il ricorrente non ha provato il danno subito;
e) di non avere applicato al ricorrente il termine decadenziale previsto dal regolamento per l'erogazione dei mutui ipotecari;
f) che non vi è stato violazione del termine di cui all'art. 120 TUB. Ha chiesto, pertanto, in via preliminare dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante lettura del dispositivo e deposito telematico di sentenza contestuale.
II – Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale impone, preliminarmente, la disamina della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente ex art. 120 CP_3
quater, co. 7 del TUB.
L' ha dedotto che la titolarità passiva del rapporto farebbe capo solo CP_2
al finanziatore originario, unico soggetto tenuto al risarcimento del danno, fatta salva la facoltà di questi di rivalersi nei confronti del mutuante subentrante ove provi che il ritardo è dovuto a sua responsabilità.
pag. 4/12 Il Tribunale, tuttavia, ritiene che l'eventuale inapplicabilità della norma all'intermediario subentrante costituisca una questione di merito, qui di seguito affrontato, e non pone un problema di legittimazione.
Nel merito, il ricorrente si duole del ritardo con il quale è stata portata a termine l'operazione di surroga del proprio mutuo.
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (cd. decreto Bersani-bis), convertito con modifiche in L. 2 aprile 2007, n. 40, ha introdotto nel nostro ordinamento la cd. portabilità del mutuo, ossia la facoltà per il mutuatario di rimborsare anticipatamente l'ammontare residuo di un finanziamento, facendo subentrare nel contratto, come terzo surrogato, un nuovo creditore- finanziatore: in tali ipotesi il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito in oggetto.
Successivamente, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in L. 28 gennaio 2009 n. 2, ha introdotto innovazioni, poi rifluite nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), il cui art. 120 quater disciplina la surrogazione prevista dall'art. 1202 c.c. nei contratti di finanziamento e la portabilità e stabilisce che il contratto può essere trasferito alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, senza penali o oneri aggiuntivi. Nè costituiscono motivi ostativi a tale facoltà la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore.
Il D.L. del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni in L. 12 luglio
2011 n. 106, individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla portabilità e surrogazione ai contratti conclusi con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, co. I, lett. t) D. Lgs. 27 gennaio
2010, n. 11.
pag. 5/12 E' nullo ogni patto, anche successivo alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione.
La portabilità, dunque, realizza una vicenda traslativa dell'intero contratto
(art. 120 quater, co. 3 T.U.B.), anziché della relativa obbligazione, lasciando persistere le originarie condizioni pattizie, evidentemente modificate in senso più favorevole per il debitore (cfr. Cass. Civ.
23.02.2021 n. 4841). Si assiste ad una modificazione soggettiva del contratto dal lato attivo del rapporto obbligatorio esistente che viene modificato secondo le condizioni concordate tra il cliente e l'intermediario subentrante.
Il comma sette dell'art. 120 quater del TUB (dopo la modifica in vigore dal
25.03.2012) prevede testualmente: “La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio credito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili”.
Ora, alla luce del tenore letterale di tale norma e tenuto conto del fatto che il testo originario della medesima (antecedente alla citata riforma del 2012) non conteneva l'inciso “per cause dovute al finanziatore originario”, va pag. 6/12 rilevato che la ratio di detto inciso appare essere quella di privilegiare quale unico criterio di imputazione della responsabilità quello fondato sulla colpa del finanziatore originario.
In altri termini, pare che il legislatore del 2012 abbia voluto ancorare la responsabilità del finanziatore originario ad una sua colpa esclusiva: egli sarà chiamato a risarcire il cliente solo ove il ritardo sia a questi imputabile, per averlo determinato personalmente. D'altra parte, è il cliente a scegliere il mutuante surrogato e, pertanto, eventuali ritardi riconducibili esclusivamente a quest'ultimo non possono gravare su un soggetto del tutto estraneo a tale scelta.
Le cause per le quali il finanziatore originario deve essere chiamato a rispondere attengono a mancanza di diligenza e a questi incombe la prova delle eventuali esimenti, tra le quali il fatto esclusivamente imputabile all'intermediario scelto dal cliente per la surroga.
La norma in parola, quindi, disciplina solo la responsabilità del finanziatore originario e sanziona le ipotesi di mancato rispetto da parte di questi della tempistica imposta dalla stessa disposizione di legge, ove ciò impedisca al cliente di usufruire di condizioni più favorevoli offerte sul mercato da altri operatori finanziari. Ed appare palese la volontà del legislatore di favorire una pronta liquidazione del danno risarcibile in virtù del principio che impone a tutti i soggetti finanziatori operanti sul mercato di comportarsi secondo le regole di buona fede e correttezza nei confronti della propria clientela.
Quanto al dies a quo del termine di trenta giorni, la norma appare chiara quando precisa che va individuato nella data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo pag. 7/12 del proprio debito residuo e vanno considerati nel computo di tale termine solo i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni che cadono di sabato e dei giorni festivi.
Mentre, per “valore del finanziamento” deve intendersi l'ammontare del debito residuo alla scadenza del termine di 30 giorni lavorativi.
Applicando le su riportate coordinate ermeneutiche al caso di specie, va rilevato che vi è in atti prova documentale della mancanza di responsabilità della nella evasione della surroga chiesta dal ricorrente: questa, CP_1
infatti,
- ha ricevuto da la richiesta interbancaria finalizzata ad acquisire il CP_3
conteggio della parte residua del debito del ricorrente in data 31.01.2022;
- ha fornito il conteggio richiesto, unitamente alle altre informazioni necessarie in data 01.02.2022;
- ha ricevuto comunicazione dall' di posticipo della data di CP_3
stipulazione con conseguente richiesta di nuovo conteggio estintivo in data
09.02.2022;
- ha fornito il richiesto conteggio aggiornato in data 10.02.2022;
- infine, dopo la stipulazione del mutuo per surroga di precedente mutuo ipotecario edilizio avvenuta il 24.02.2022, ha comunicato a la CP_3
ricezione del bonifico e l'estinzione del mutuo originario per surroga in data 25.02.2022.
Rebus sic stantibus, non pare si possa attribuire responsabilità alcuna alla Banca la quale ha evaso le mansioni di propria competenza a distanza di un solo giorno dalle richieste di . CP_3
Con riferimento a quest'ultimo, invece, vi è prova documentale in atti ed è pacifico tra le parti che: a) la richiesta del ricorrente a di CP_3
pag. 8/12 portabilità del mutuo stipulato con è datata Controparte_1
14.04.2021 e protocollata al n. .4100.14/04/2021.0177252; b) la CP_3
determinazione con la quale ha concesso il mutuo per la somma di €. CP_3
145.359,88 è la n. 11 del 11.02.2022; c) il mutuo è stato effettivamente stipulato il 24.02.2022 con atto per notar . Per_1
Pare evidente, pertanto, che il ritardo lamentato dal ricorrente è imputabile esclusivamente a . CP_3
E a nulla rilevano, sotto tale aspetto, la maggior parte delle deduzioni contenute negli atti difensivi di , ritenute dal Tribunale inconferenti e CP_3
irrilevanti.
Discorso diverso va fatto per la censura dell' secondo la quale il CP_2
ricorrente non ha provato il danno subito: va, infatti, riconosciuto che difetta la prova che dalla condotta posta in essere dai resistenti sia effettivamente derivato un danno al ricorrente, non potendosi ritenere quest'ultimo insito nella mera verificazione dell'evento, ossia nel ritardo in sé e per sé considerato.
In particolare, anche se il ritardo nella portabilità del mutuo del ricorrente sia da addebitarsi esclusivamente a , la condotta di quest'ultimo non CP_3
può essere sanzionata ai sensi dell'art. 120 quater co. 7 TUB poiché manca la prova del pregiudizio subito dal ricorrente.
Pare evidente, infatti, che, ai sensi della disposizione di legge in parola, se la surroga tempestiva non avviene per mancata comunicazione dei conteggi da parte del finanziatore originario, si applica la sanzione di cui al comma
7, ma se la surroga non si verifica tempestivamente per altre cause il finanziatore originario risponderà del danno solo se ne sia accertata la pag. 9/12 produzione in virtù dei principi generali e della discendenza causale dal fatto proprio.
In definitiva, il Tribunale ritiene che l'art. 120 quater, nella formulazione attuale, fissa il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surroga dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo e che la penale prevista a titolo di risarcimento del danno da ritardo sia legata esclusivamente alla mancata comunicazione tempestiva della predetta informazione: tale appare essere l'interpretazione legata al tenore letterale dell'articolo nonché allo spirito della legge.
Con la logica conseguenza che la banca originaria è tenuta ad esibire tempestivamente i conteggi necessari alla surrogazione, pena il risarcimento del danno automatico di cui alla disposizione di legge in esame;
mentre ogni altro comportamento, sia pure ritardante l'iter di perfezionamento della surroga, non genera una responsabilità “ex se” ma, al contrario, deve essere valutato secondo gli ordinari principi risarcitori, ossia occorre che la parte richiedente i danni da ritardo provi quali essi siano stati (in tal senso, cfr. Trib. Ascoli Piceno ordinanza in R.G.
469/2022)
Nel caso di specie, invero, la condotta della non può in alcun modo CP_1
essere sanzionata, mentre al fine di sanzionare la condotta dell' , CP_2
unico responsabile del ritardo, il danno avrebbe dovuto essere adeguatamente allegato e provato dal ricorrente atteso che si verte in ipotesi diversa da quella prevista dal comma 7 dell'art. 120 quater, ma ciò non è accaduto.
La domanda di parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
pag. 10/12 III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 13.08.2022 n. 147, considerando lo scaglione di valore fino a €. 26.000,00, con riconoscimento dei valori minimi, alla luce del tipo di rito e della facilità delle questioni affrontate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1.RIGETTA la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore;
2. CONDANNA DI a rifondere le competenze Parte_1
di lite a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, che liquida nella somma di €. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge;
pag. 11/12
3. CONDANNA DI a rifondere le competenze Parte_1
di lite a , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella somma di
€. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Foggia, lì 06.06.2025
Il Giudice
Filomena Simone
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. avv. Filomena Simone pronuncia ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 3630 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e proposto
DA
, (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, presso e nello studio dell'avv. Pio Gaudiano
( ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- RICORRENTE -
CONTRO
p.i.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata a Napoli, presso e nello studio dell'avv. Andrea Torino CodiceFiscale_3
- RESISTENTE –
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f.
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti P.IVA_2
( ), elettivamente domiciliato a via Brindisi C.F._4 CP_2
45, presso e negli uffici dell'Avvocatura dell'Ente;
- RESISTENTE - - LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc) le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha Parte_1
dedotto: a) di avere chiesto, con istanza del 14.04.2021, all' di CP_3
surrogarsi, quale creditore mutuante, ex art. 1202 c.c. e art. 120 quater
TUB, a con cui aveva in essere un mutuo Controparte_1
fondiario (art. 18 Regolamento Erogazione Mutui Ipotecari); b) con CP_3
determinazione n. 11/2022 del 11.02.2022 ha concesso la surroga per CP_3
€. 145.359,88, stipulata con atto per notar del 24.02.2022; c) di aver Per_1
chiesto, con reclamo del 24.02.2023, alla , ai sensi dell'art. 120 CP_1
quater, co. 7 TUB, a titolo di risarcimento del danno subito per il ritardo con il quale è stata evasa la propria richiesta di surroga, il pagamento di €.
10.175,19 pari all'1% della somma di €. 145.359,88 moltiplicata per i giorni di ritardo;
d) la ha disatteso il reclamo, asserendo di avere CP_1
ricevuto la richiesta di conteggio estintivo solo il 31.01.2022; e) di avere attivato il procedimento di mediazione, esteso anche a , che si è CP_3
concluso con verbale del 06.05.2024 con esito negativo. Ha chiesto, pertanto, la condanna dei resistenti in solido a pagare €. 10.175,19 per la predetta ragione o la diversa somma determinata in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pag. 2/12 Costituitasi ritualmente in giudizio, Controparte_1
ha dedotto: a) di non essere responsabile del ritardo con cui è stata evasa la pratica del ricorrente, avendo ricevuto da la richiesta di conteggio CP_3
estintivo il 31.01.2022 e di averlo inviato il 01.02.2022, unitamente alle informazioni necessarie alla portabilità del mutuo, in vista della stipula prevista per il 22.02.2022; b) di avere ricevuto, in data 09.02.2022, comunicazione che procrastinava la stipula al 24 febbraio successivo CP_3
e richiedeva conteggio aggiornato a tale data;
c) di avere inviato nuovo conteggio il 10.02.2022 e comunicato a la ricezione del bonifico e CP_3
l'estinzione del mutuo per surroga in data 25.02.2022. Ha chiesto, pertanto, in via principale, il rigetto della domanda proposta nei propri confronti e, in via subordinata e riconvenzionale, ove ritenuta sussistente una propria responsabilità solidale con , previo accertamento della responsabilità CP_3
esclusiva di questo, la sua condanna in manleva a proprio favore per il rimborso di quanto eventualmente tenuta a pagare al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna del ricorrente ex art. 96, co. III c.p.c. poiché già edotto della mancanza di responsabilità della
BANCA.
Costituitosi ritualmente in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha dedotto: a) che nel 2021 era in vigore regolamento diverso da quello citato da parte ricorrente, il cui art. 17 richiede la sussistenza di requisiti oggettivi e soggettivi per la surroga;
b) che, a fronte di un provvedimento finale concessorio del mutuo a formazione composita e progressiva, i singoli uffici hanno evaso le mansioni istruttorie di rispettiva competenza in un periodo breve, considerato anche l'emergenza pandemica;
c) che alcun pag. 3/12 danno ha patito il ricorrente atteso che = la surroga si perfeziona solo con la stipulazione finale e, pertanto, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale attuativo, fino alla estinzione del mandato di pagamento relativo alla concessione della prestazione, il provvedimento di concessione può essere revocato in qualsiasi momento e fase del procedimento, ove esistente un motivo di diniego o di limitazione del prestito o del mutuo ipotecario;
= il ricorrente gode di un tasso conveniente e attualmente fuori mercato;
d) che il ricorrente non ha provato il danno subito;
e) di non avere applicato al ricorrente il termine decadenziale previsto dal regolamento per l'erogazione dei mutui ipotecari;
f) che non vi è stato violazione del termine di cui all'art. 120 TUB. Ha chiesto, pertanto, in via preliminare dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante lettura del dispositivo e deposito telematico di sentenza contestuale.
II – Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale impone, preliminarmente, la disamina della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente ex art. 120 CP_3
quater, co. 7 del TUB.
L' ha dedotto che la titolarità passiva del rapporto farebbe capo solo CP_2
al finanziatore originario, unico soggetto tenuto al risarcimento del danno, fatta salva la facoltà di questi di rivalersi nei confronti del mutuante subentrante ove provi che il ritardo è dovuto a sua responsabilità.
pag. 4/12 Il Tribunale, tuttavia, ritiene che l'eventuale inapplicabilità della norma all'intermediario subentrante costituisca una questione di merito, qui di seguito affrontato, e non pone un problema di legittimazione.
Nel merito, il ricorrente si duole del ritardo con il quale è stata portata a termine l'operazione di surroga del proprio mutuo.
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (cd. decreto Bersani-bis), convertito con modifiche in L. 2 aprile 2007, n. 40, ha introdotto nel nostro ordinamento la cd. portabilità del mutuo, ossia la facoltà per il mutuatario di rimborsare anticipatamente l'ammontare residuo di un finanziamento, facendo subentrare nel contratto, come terzo surrogato, un nuovo creditore- finanziatore: in tali ipotesi il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito in oggetto.
Successivamente, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in L. 28 gennaio 2009 n. 2, ha introdotto innovazioni, poi rifluite nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), il cui art. 120 quater disciplina la surrogazione prevista dall'art. 1202 c.c. nei contratti di finanziamento e la portabilità e stabilisce che il contratto può essere trasferito alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, senza penali o oneri aggiuntivi. Nè costituiscono motivi ostativi a tale facoltà la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore.
Il D.L. del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni in L. 12 luglio
2011 n. 106, individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla portabilità e surrogazione ai contratti conclusi con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, co. I, lett. t) D. Lgs. 27 gennaio
2010, n. 11.
pag. 5/12 E' nullo ogni patto, anche successivo alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione.
La portabilità, dunque, realizza una vicenda traslativa dell'intero contratto
(art. 120 quater, co. 3 T.U.B.), anziché della relativa obbligazione, lasciando persistere le originarie condizioni pattizie, evidentemente modificate in senso più favorevole per il debitore (cfr. Cass. Civ.
23.02.2021 n. 4841). Si assiste ad una modificazione soggettiva del contratto dal lato attivo del rapporto obbligatorio esistente che viene modificato secondo le condizioni concordate tra il cliente e l'intermediario subentrante.
Il comma sette dell'art. 120 quater del TUB (dopo la modifica in vigore dal
25.03.2012) prevede testualmente: “La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio credito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili”.
Ora, alla luce del tenore letterale di tale norma e tenuto conto del fatto che il testo originario della medesima (antecedente alla citata riforma del 2012) non conteneva l'inciso “per cause dovute al finanziatore originario”, va pag. 6/12 rilevato che la ratio di detto inciso appare essere quella di privilegiare quale unico criterio di imputazione della responsabilità quello fondato sulla colpa del finanziatore originario.
In altri termini, pare che il legislatore del 2012 abbia voluto ancorare la responsabilità del finanziatore originario ad una sua colpa esclusiva: egli sarà chiamato a risarcire il cliente solo ove il ritardo sia a questi imputabile, per averlo determinato personalmente. D'altra parte, è il cliente a scegliere il mutuante surrogato e, pertanto, eventuali ritardi riconducibili esclusivamente a quest'ultimo non possono gravare su un soggetto del tutto estraneo a tale scelta.
Le cause per le quali il finanziatore originario deve essere chiamato a rispondere attengono a mancanza di diligenza e a questi incombe la prova delle eventuali esimenti, tra le quali il fatto esclusivamente imputabile all'intermediario scelto dal cliente per la surroga.
La norma in parola, quindi, disciplina solo la responsabilità del finanziatore originario e sanziona le ipotesi di mancato rispetto da parte di questi della tempistica imposta dalla stessa disposizione di legge, ove ciò impedisca al cliente di usufruire di condizioni più favorevoli offerte sul mercato da altri operatori finanziari. Ed appare palese la volontà del legislatore di favorire una pronta liquidazione del danno risarcibile in virtù del principio che impone a tutti i soggetti finanziatori operanti sul mercato di comportarsi secondo le regole di buona fede e correttezza nei confronti della propria clientela.
Quanto al dies a quo del termine di trenta giorni, la norma appare chiara quando precisa che va individuato nella data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo pag. 7/12 del proprio debito residuo e vanno considerati nel computo di tale termine solo i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni che cadono di sabato e dei giorni festivi.
Mentre, per “valore del finanziamento” deve intendersi l'ammontare del debito residuo alla scadenza del termine di 30 giorni lavorativi.
Applicando le su riportate coordinate ermeneutiche al caso di specie, va rilevato che vi è in atti prova documentale della mancanza di responsabilità della nella evasione della surroga chiesta dal ricorrente: questa, CP_1
infatti,
- ha ricevuto da la richiesta interbancaria finalizzata ad acquisire il CP_3
conteggio della parte residua del debito del ricorrente in data 31.01.2022;
- ha fornito il conteggio richiesto, unitamente alle altre informazioni necessarie in data 01.02.2022;
- ha ricevuto comunicazione dall' di posticipo della data di CP_3
stipulazione con conseguente richiesta di nuovo conteggio estintivo in data
09.02.2022;
- ha fornito il richiesto conteggio aggiornato in data 10.02.2022;
- infine, dopo la stipulazione del mutuo per surroga di precedente mutuo ipotecario edilizio avvenuta il 24.02.2022, ha comunicato a la CP_3
ricezione del bonifico e l'estinzione del mutuo originario per surroga in data 25.02.2022.
Rebus sic stantibus, non pare si possa attribuire responsabilità alcuna alla Banca la quale ha evaso le mansioni di propria competenza a distanza di un solo giorno dalle richieste di . CP_3
Con riferimento a quest'ultimo, invece, vi è prova documentale in atti ed è pacifico tra le parti che: a) la richiesta del ricorrente a di CP_3
pag. 8/12 portabilità del mutuo stipulato con è datata Controparte_1
14.04.2021 e protocollata al n. .4100.14/04/2021.0177252; b) la CP_3
determinazione con la quale ha concesso il mutuo per la somma di €. CP_3
145.359,88 è la n. 11 del 11.02.2022; c) il mutuo è stato effettivamente stipulato il 24.02.2022 con atto per notar . Per_1
Pare evidente, pertanto, che il ritardo lamentato dal ricorrente è imputabile esclusivamente a . CP_3
E a nulla rilevano, sotto tale aspetto, la maggior parte delle deduzioni contenute negli atti difensivi di , ritenute dal Tribunale inconferenti e CP_3
irrilevanti.
Discorso diverso va fatto per la censura dell' secondo la quale il CP_2
ricorrente non ha provato il danno subito: va, infatti, riconosciuto che difetta la prova che dalla condotta posta in essere dai resistenti sia effettivamente derivato un danno al ricorrente, non potendosi ritenere quest'ultimo insito nella mera verificazione dell'evento, ossia nel ritardo in sé e per sé considerato.
In particolare, anche se il ritardo nella portabilità del mutuo del ricorrente sia da addebitarsi esclusivamente a , la condotta di quest'ultimo non CP_3
può essere sanzionata ai sensi dell'art. 120 quater co. 7 TUB poiché manca la prova del pregiudizio subito dal ricorrente.
Pare evidente, infatti, che, ai sensi della disposizione di legge in parola, se la surroga tempestiva non avviene per mancata comunicazione dei conteggi da parte del finanziatore originario, si applica la sanzione di cui al comma
7, ma se la surroga non si verifica tempestivamente per altre cause il finanziatore originario risponderà del danno solo se ne sia accertata la pag. 9/12 produzione in virtù dei principi generali e della discendenza causale dal fatto proprio.
In definitiva, il Tribunale ritiene che l'art. 120 quater, nella formulazione attuale, fissa il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surroga dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo e che la penale prevista a titolo di risarcimento del danno da ritardo sia legata esclusivamente alla mancata comunicazione tempestiva della predetta informazione: tale appare essere l'interpretazione legata al tenore letterale dell'articolo nonché allo spirito della legge.
Con la logica conseguenza che la banca originaria è tenuta ad esibire tempestivamente i conteggi necessari alla surrogazione, pena il risarcimento del danno automatico di cui alla disposizione di legge in esame;
mentre ogni altro comportamento, sia pure ritardante l'iter di perfezionamento della surroga, non genera una responsabilità “ex se” ma, al contrario, deve essere valutato secondo gli ordinari principi risarcitori, ossia occorre che la parte richiedente i danni da ritardo provi quali essi siano stati (in tal senso, cfr. Trib. Ascoli Piceno ordinanza in R.G.
469/2022)
Nel caso di specie, invero, la condotta della non può in alcun modo CP_1
essere sanzionata, mentre al fine di sanzionare la condotta dell' , CP_2
unico responsabile del ritardo, il danno avrebbe dovuto essere adeguatamente allegato e provato dal ricorrente atteso che si verte in ipotesi diversa da quella prevista dal comma 7 dell'art. 120 quater, ma ciò non è accaduto.
La domanda di parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
pag. 10/12 III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 13.08.2022 n. 147, considerando lo scaglione di valore fino a €. 26.000,00, con riconoscimento dei valori minimi, alla luce del tipo di rito e della facilità delle questioni affrontate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1.RIGETTA la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore;
2. CONDANNA DI a rifondere le competenze Parte_1
di lite a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, che liquida nella somma di €. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge;
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3. CONDANNA DI a rifondere le competenze Parte_1
di lite a , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella somma di
€. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Foggia, lì 06.06.2025
Il Giudice
Filomena Simone
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