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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Bologna
LAVORO
N. R.G. 856-1/2024
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Giudice
Dott. Roberto Pascarelli Giudice
nella causa di II grado iscritta al n. 856-1/2024 RGA
avverso la sentenza n. 339/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.11.2024 (notificata il 26.11.2024);
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Libero D'Incecco del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona del predetto legale, in Reggio Emilia, Via del Consorzio n. 6, come da procura in atti;
- appellante;
contro di Parma–Reggio Emilia, sede di Reggio Controparte_1
Emilia (C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici in Bologna, alla via
Alfredo Testoni n. 6, sono legalmente domiciliati
- appellato;
trattata all'udienza collegiale del giorno 27-03-2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale odierna, emette la seguente:
1 ORDINANZA
La vicenda processuale attiene all'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 156/2020 (Prot. 5796), emessa in data 28.02.2022 dall'
[...]
di Reggio Emilia, dell'importo complessivo di € 42.833,00 per sanzioni Controparte_1 amministrative (oltre ad € 29,65 e 5,45 per spese di notifica), afferenti a diversi illeciti (omessa registrazione sul LUL;
lavoro nero;
omessa o tardiva o inesatta consegna della dichiarazione di assunzione;
omessa comunicazione al ). Parte_2
Nel contesto dell'appello presentato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, di cui in epigrafe – di integrale rigetto dei motivi di opposizione proposti avverso la detta ordinanza-ingiunzione da parte dell'odierno appellante – per quanto di interesse in tale sede, veniva formulata istanza volta ad inibire gli effetti esecutivi della sentenza impugnata con riguardo alla sanzione amministrativa di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione, deducendo – quanto al fumus - la manifesta fondatezza dei motivi di appello e – quanto al periculum in mora – la sussistenza di un “gravissimo danno” in caso di incasso delle ingenti somme ingiunte (oltre euro 50.000) prima dell'auspicata riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato nella presente fase inibitoria eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'istanza e, comunque, la sua infondatezza.
Tanto premesso, per quanto di interesse nel presente sub-procedimento, rileva la Corte che l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza impugnata è inammissibile laddove proposta al fine di paralizzare gli effetti della ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado.
L'inammissibilità dell'istanza deriva dalla considerazione che il titolo munito di efficacia esecutiva
è costituito dalla ordinanza-ingiunzione opposta, i cui effetti immediatamente esecutivi sono sospendibili solo dal giudice di primo grado alla luce della previsione di cui all'art. 5 D.lgs. n. 150/2011; ne segue l'inapplicabilità della norma richiamata con riguardo alla sentenza di rigetto dell'opposizione emessa a definizione del giudizio di I grado che, avendo natura di pronuncia di mero accertamento negativo, deve ritenersi inidonea a fondare un processo esecutivo in pregiudizio della parte istante.
In secondo luogo, si ritiene che l'istanza in esame sia infondata con riguardo alla condanna alle spese processuali, unico capo immediatamente esecutivo a cui può, al più, intendersi riferita la richiesta di sospensiva.
Con riferimento a tale aspetto, si premette che la previsione di riferimento - di cui all'art. 283, 1° co., c.p.c., a cui rinvia espressamente l'art. 351 c.p.c. - prevede la sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, laddove l'impugnazione appaia manifestamente fondata ovvero nel caso in cui dall'esecuzione della sentenza possa derivare “un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”.
2 Nel caso di specie si ritiene che l'inibitoria proposta dalla parte appellante debba essere respinta per carenza di entrambi i richiamati presupposti, tra loro alternativi.
Segnatamente, sotto il profilo del fumus, nei limiti della cognizione sommaria propria di questa sede e, salvi gli opportuni approfondimenti riservati alla trattazione di merito della controversia, ritiene la Corte che l'impugnazione non appaia manifestamente fondata.
Con riguardo al profilo alternativo del periculum, si rileva come l'appellante si sia limitato a dedurre che lo stesso deriverebbe dall'entità delle somme di cui alla sentenza, rapportata alle evidenze della D.R. prodotta in atti, da cui emerge un reddito imponibile di euro 12.600,00.
Ebbene, si ritiene che la documentazione allegata dalla parte istante con riferimento alla propria condizione reddituale – oltre a tratteggiare una situazione prospettata dalla stessa parte – non assume valenza probatoria in tale sede alla luce di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., quanto alla valenza probatoria della D.R. limitatamente ai giudizi di natura fiscale, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006 “D'altronde, relativamente alla doglianza concernente la mancata valorizzazione della dichiarazione dei redditi, va osservato che la stessa è immeritevole di accoglimento, dato che, secondo un principio che va qui ribadito, "la dichiarazione dei redditi ha una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale, mirando a normalizzare e a porre su un terreno di reciproca fiducia i rapporti tra uffici e contribuente. Essa, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario" (Cass. n, 11953 del 1995) e, conseguentemente, non può avere efficacia vincolante per il giudice chiamato…” al di fuori dei giudizi tributari;
conforme: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18196 del 16/09/2015); si osserva che potrebbe al più valere come elemento di natura presuntiva da valutarsi nel contesto di altri elementi o argomenti di prova, invero non allegati nel caso di specie.
In altri termini, deve ritenersi insufficiente la prova che il pagamento dell'importo liquidato nella pronuncia gravata a titolo di spese processuali possa essere, per la stessa, fonte di un pregiudizio grave ed irreparabile;
di talché, anche alla luce delle superiori valutazioni e ritenuto che diversamente opinando si perverrebbe alla sterilizzazione del principio di provvisoria esecutorietà delle parti condannatorie della sentenza di I grado, deve pervenirsi alla reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza.
P.Q.M.
Respinge l'istanza di sospensione proposta da parte appellante.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno
27/03/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
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LAVORO
N. R.G. 856-1/2024
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Giudice
Dott. Roberto Pascarelli Giudice
nella causa di II grado iscritta al n. 856-1/2024 RGA
avverso la sentenza n. 339/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.11.2024 (notificata il 26.11.2024);
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Libero D'Incecco del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona del predetto legale, in Reggio Emilia, Via del Consorzio n. 6, come da procura in atti;
- appellante;
contro di Parma–Reggio Emilia, sede di Reggio Controparte_1
Emilia (C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici in Bologna, alla via
Alfredo Testoni n. 6, sono legalmente domiciliati
- appellato;
trattata all'udienza collegiale del giorno 27-03-2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale odierna, emette la seguente:
1 ORDINANZA
La vicenda processuale attiene all'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 156/2020 (Prot. 5796), emessa in data 28.02.2022 dall'
[...]
di Reggio Emilia, dell'importo complessivo di € 42.833,00 per sanzioni Controparte_1 amministrative (oltre ad € 29,65 e 5,45 per spese di notifica), afferenti a diversi illeciti (omessa registrazione sul LUL;
lavoro nero;
omessa o tardiva o inesatta consegna della dichiarazione di assunzione;
omessa comunicazione al ). Parte_2
Nel contesto dell'appello presentato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, di cui in epigrafe – di integrale rigetto dei motivi di opposizione proposti avverso la detta ordinanza-ingiunzione da parte dell'odierno appellante – per quanto di interesse in tale sede, veniva formulata istanza volta ad inibire gli effetti esecutivi della sentenza impugnata con riguardo alla sanzione amministrativa di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione, deducendo – quanto al fumus - la manifesta fondatezza dei motivi di appello e – quanto al periculum in mora – la sussistenza di un “gravissimo danno” in caso di incasso delle ingenti somme ingiunte (oltre euro 50.000) prima dell'auspicata riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato nella presente fase inibitoria eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'istanza e, comunque, la sua infondatezza.
Tanto premesso, per quanto di interesse nel presente sub-procedimento, rileva la Corte che l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza impugnata è inammissibile laddove proposta al fine di paralizzare gli effetti della ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado.
L'inammissibilità dell'istanza deriva dalla considerazione che il titolo munito di efficacia esecutiva
è costituito dalla ordinanza-ingiunzione opposta, i cui effetti immediatamente esecutivi sono sospendibili solo dal giudice di primo grado alla luce della previsione di cui all'art. 5 D.lgs. n. 150/2011; ne segue l'inapplicabilità della norma richiamata con riguardo alla sentenza di rigetto dell'opposizione emessa a definizione del giudizio di I grado che, avendo natura di pronuncia di mero accertamento negativo, deve ritenersi inidonea a fondare un processo esecutivo in pregiudizio della parte istante.
In secondo luogo, si ritiene che l'istanza in esame sia infondata con riguardo alla condanna alle spese processuali, unico capo immediatamente esecutivo a cui può, al più, intendersi riferita la richiesta di sospensiva.
Con riferimento a tale aspetto, si premette che la previsione di riferimento - di cui all'art. 283, 1° co., c.p.c., a cui rinvia espressamente l'art. 351 c.p.c. - prevede la sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, laddove l'impugnazione appaia manifestamente fondata ovvero nel caso in cui dall'esecuzione della sentenza possa derivare “un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”.
2 Nel caso di specie si ritiene che l'inibitoria proposta dalla parte appellante debba essere respinta per carenza di entrambi i richiamati presupposti, tra loro alternativi.
Segnatamente, sotto il profilo del fumus, nei limiti della cognizione sommaria propria di questa sede e, salvi gli opportuni approfondimenti riservati alla trattazione di merito della controversia, ritiene la Corte che l'impugnazione non appaia manifestamente fondata.
Con riguardo al profilo alternativo del periculum, si rileva come l'appellante si sia limitato a dedurre che lo stesso deriverebbe dall'entità delle somme di cui alla sentenza, rapportata alle evidenze della D.R. prodotta in atti, da cui emerge un reddito imponibile di euro 12.600,00.
Ebbene, si ritiene che la documentazione allegata dalla parte istante con riferimento alla propria condizione reddituale – oltre a tratteggiare una situazione prospettata dalla stessa parte – non assume valenza probatoria in tale sede alla luce di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., quanto alla valenza probatoria della D.R. limitatamente ai giudizi di natura fiscale, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006 “D'altronde, relativamente alla doglianza concernente la mancata valorizzazione della dichiarazione dei redditi, va osservato che la stessa è immeritevole di accoglimento, dato che, secondo un principio che va qui ribadito, "la dichiarazione dei redditi ha una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale, mirando a normalizzare e a porre su un terreno di reciproca fiducia i rapporti tra uffici e contribuente. Essa, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario" (Cass. n, 11953 del 1995) e, conseguentemente, non può avere efficacia vincolante per il giudice chiamato…” al di fuori dei giudizi tributari;
conforme: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18196 del 16/09/2015); si osserva che potrebbe al più valere come elemento di natura presuntiva da valutarsi nel contesto di altri elementi o argomenti di prova, invero non allegati nel caso di specie.
In altri termini, deve ritenersi insufficiente la prova che il pagamento dell'importo liquidato nella pronuncia gravata a titolo di spese processuali possa essere, per la stessa, fonte di un pregiudizio grave ed irreparabile;
di talché, anche alla luce delle superiori valutazioni e ritenuto che diversamente opinando si perverrebbe alla sterilizzazione del principio di provvisoria esecutorietà delle parti condannatorie della sentenza di I grado, deve pervenirsi alla reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza.
P.Q.M.
Respinge l'istanza di sospensione proposta da parte appellante.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno
27/03/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
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