Decreto decisorio 25 luglio 2022
Ordinanza collegiale 7 marzo 2023
Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 29/09/2023, n. 14466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14466 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2023
N. 14466/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05550/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5550 del 2013, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Biagini, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza Eschilo, n. 37, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Magnanelli, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e con l'intervento di
ad adiuvandum
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Biagini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Eschilo, n. 37, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- dell’11 febbraio 2013 (prot. -OMISSIS- dell’11 febbraio 2013), notificata il 21 e 22 marzo 2013, con la quale è stata disposta “a tutti gli effetti e per i motivi di cui in premessa, la reiezione dell'istanza di condono protocollo n. -OMISSIS- del 30.01.2004 presentata dal sig. -OMISSIS- per l’avvenuta realizzazione di abusi edilizi siti in -OMISSIS-, consistenti nella realizzazione di una unità immobiliare destinata a civile abitazione per mq. 80,00 di s.u.r. l’immobile è distinto al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e, in qualità di interventrice ad adiuvandum, di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 settembre 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti di aver presentato, in data 30 gennaio 2004, istanza di condono intesa ad ottenere concessione in sanatoria ex lege 326/2003 e L.R. n. 12/2004, acquisita al prot. U.C.E. nr. -OMISSIS-, per opere abusive site in -OMISSIS-, consistenti nella realizzazione di una unità immobiliare destinata a civile abitazione per mq. 80,00 di s.u.r. (immobile distinto al N.C.E.U. al Foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-).
2. Avverso la gravata determinazione, con la quale l’Amministrazione capitolina ha respinto la suindicata istanza, vengono dedotti, con il presente mezzo di tutela, i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 12 del 2004 e dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985
Contestano i ricorrenti le risultanze delle aerofotogrammetrie (sulle quali è fondato il provvedimento avversato), dalle quali l’Amministrazione ha evinto che la realizzazione dell’abuso sarebbe successiva al 2003; al riguardo, sostenendo che la perizia asseverata e la relazione tecnica prodotte unitamente alla domanda di condono, unitamente alla documentazione aggiuntiva richiesta dal procedente ufficio (nonché la aerofotografia della in data 4 novembre 2003) dimostrerebbero la pregressa sussistenza dell’immobile, nella indicata consistenza.
2.2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza e contraddittorietà della motivazione
L’atto gravato sarebbe conseguenza di un travisamento dei fatti, atteso che non è stato valutato tutto il trascorso dei ricorrenti rispetto all’immobile in oggetto, concernente l'accertamento del bene, le variazioni autorizzate, nonché l'utilizzo del fabbricato come stabile abitazione da parte delle figlie (con fissazione di residenza, volturazione di tutti i contratti relativi alle forniture di servizi ecc.).
Evidenziano poi i ricorrenti di aver denunciato l'immobile per il pagamento sia dell’ICI, che dell’imposta dei rifiuti.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 1° novembre 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha, con memoria del 21 luglio 2023, analiticamente controdedotto, insistendo per la reiezione del gravame.
5. In data 27 gennaio 2023, si è inoltre costituita in giudizio la sig.ra -OMISSIS- (figlia dei ricorrenti) nella qualità di interventrice ad adiuvandum, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza di smaltimento del 29 settembre 2023.
7. In punto di fatto, giova rilevare che:
- in data 30 gennaio 2004, gli odierni ricorrenti presentavano istanza di condono intesa ad ottenere concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 326 del 2003 e della legge regionale n. 12 del 2004, per le opere abusive site in -OMISSIS-consistenti nella realizzazione di un’unità immobiliare destinata a civile abitazione per mq. 80,00 di s.u.r., distinta al catasto al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-;
- in tale domanda, il sig. -OMISSIS- dichiarava, quale data di ultimazione lavori, il 30 gennaio 2003.;
- in data 25 febbraio 2010, con nota prot. n. 35234, notificata in data 27 aprile 2010, l’UCE comunicava al sig. -OMISSIS- il preavviso di rigetto dell’istanza di condono, a seguito dell’accertata mancata ultimazione dei lavori alla data del 31 marzo 2003;
- alla data del 26 giugno 2010, gli odierni ricorrenti producevano controdeduzioni al preavviso di rigetto presentando un’aerografia finalizzata a dimostrare il completamento delle opere a quella data;
- il Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica, in sede di verifica del periodo di completamento delle opere, evinceva, con l’utilizzo del “Sistema Atlante Immagini Satellitari”, che nel periodo aprile-maggio 2003 le opere abusive oggetto di condono non erano in essere;
- in data 8 agosto 2012, con nota prot. n. 60672, la procedente Amministrazione comunicava nuovamente ai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di comproprietari, il preavviso di rigetto relativamente all’istanza di condono;
- interveniva, da ultimo, l’adozione della gravata determinazione dirigenziale, recante rigetto della suindicata istanza.
8. Ciò posto, si rammenta come l’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 (riguardante « le misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali »), al comma 25 rinvii espressamente, oltre che alle norme del predetto art. 32, al capo IV e V della legge n. 47 del 1985 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, l’art. 32, comma 25, citato prevede che il condono si applica alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.
In considerazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985, applicabile anche al nuovo condono, per opere ultimate devono intendersi «gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente».
L'art. 31, comma 2, della legge n. 47 del 1985 prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell'ultimazione (alla data del 1° ottobre 1983), rilevante ai fini del rilascio del condono:
- il criterio c.d. “strutturale”, che vale nei casi di nuova costruzione;
- ed il criterio c.d. “funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale.
Quanto al criterio strutturale del completamento del rustico, per edifici “ultimati”, si intendono quelli completi almeno al “rustico”, espressione con la quale si intende un'opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5754).
La nozione di completamento funzionale implica, invece, uno stato di avanzamento nella realizzazione tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione; in altri termini l'organismo edilizio, non soltanto deve aver assunto una sua forma stabile nella consistenza planivolumetrica (come per gli edifici, per i quali è richiesta la c.d. ultimazione “al rustico”, ossia intelaiatura, copertura e muri di tompagno), ma anche una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d'uso.
9. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è granitica nell’affermare che, quanto all’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, esso grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2023, n. 1672, 17 marzo 2022, n. 1956, 9 luglio 2018, n. 4168, 20 dicembre 2013, n. 6159 e 1° febbraio 2013, n. 631; Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4182 e 15 luglio 2013 n. 3834).
Se, quindi, l’onere della prova relativamente all’ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per accedere al condono incombe su chi richiede di beneficiare di un condono edilizio (in quanto, mentre l’Amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che lo richiede può, di regola, procurarsi la documentazione da cui si possa desumere che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data prevista), va soggiunto come tale prova debba essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e, comunque, su elementi oggettivi.
In difetto, l’Amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell'abuso (Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2021, n. 6490; 20 aprile 2020, n. 2524; 9 luglio 2018, n. 4168 e 17 maggio 2018, n. 2995; Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5101; Sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1403).
10. Nella fattispecie, l’Amministrazione ha, con univoci rilievi fotografici, dimostrato l’inesistenza delle opere abusive oggetto di istanza di condono nel periodo aprile-maggio 2003; e, in contrario avviso, non rilevano le argomentazioni dalla parte ricorrente esposte (e, con esse, la documentazione versata in atti), atteso che:
- se l’autorizzazione agli allacci per la fornitura di acqua potabile, di energia elettrica, l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche sono intervenute, come dalla stessa parte affermato, successivamente alla presentazione della domanda di condono (30 gennaio 2004),
- anche la aerofotografia della S.A.R.A. Nistri dalla stessa parte allegata a sostegno di quanto affermato, è del 4 novembre 2003 (epoca, quindi, ampliamente successiva allo spirare del termine del 31 marzo 2003.
11. Alle considerazioni in precedenza svolte, consegue l’infondatezza delle censure articolate con il presente ricorso, che deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese di lite, complessivamente liquidate nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO