Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6222/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 6222/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Vico Equense (NA) alla Piazza Umberto I n. 21, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Ciro Dilengite, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via Controparte_1
Nicotera n. 74
CONVENUTA - CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Monte di Dio n. 4 presso lo studio dell'avvocato
Walter Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato nelle date del 12-11-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, evocava in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...]
al fine di sentirle condannare, in solido, ai sensi dell'art. 148 d.lgs. n. CP_1
209/2005, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 17-8-2020, verso le ore 15.00, in Vico Equense (NA) alla via R.
Bosco., da determinare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, da contenere ai fini del contributo unificato in euro 52.000,00.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il conducente della macchina operatrice RVM targata ALJ785, di proprietà di ed Controparte_1 assicurata per la r.c.a. con nell'effettuare manovra di retromarcia Controparte_2 all'interno del piazzale del deposito di materiale edile aperto al pubblico, lo investiva, scaraventandolo al suolo e provocandogli lesioni personali, che ne rendevano necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento, dove gli venivano diagnosticate “frattura di diafisi chiusa ... frattura tibia e perone” con prognosi di 30 giorni, venendo poi trasferito all'“Ospedale del Mare” di Napoli per intervento chirurgico di urgenza, risultando guarito con postumi da valutare in data 28-6-2021.
Instaurato il contraddittorio, eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per inosservanza, da parte del danneggiato, degli obblighi previsti a suo carico nella fase stragiudiziale e per non essersi sottoposto a visita medico-legale presso lo studio medico fiduciario della compagnia nonostante l'invito; nel merito, contestava l'evento, i danni e la eccessiva quantificazione degli stessi.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, di improponibilità ed improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della domanda.
La convenuta sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_3 costituiva rimanendo contumace.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale,
pag. 2 come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
3. Fondata, invece, è l'eccezione proposta da di improponibilità Controparte_2 della domanda per violazione del dovere di collaborazione previsto dal codice delle assicurazioni private, per non essersi sottoposto alla visita medica nella fase stragiudiziale.
3.1. In tema di risarcimento danni da circolazione stradale l'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) prevede che “1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148. ...”; lo stesso, pertanto, subordina la proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148”.
L'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 prevede, invece, che: “1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili,
pag. 3 per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. ... 2.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2,
o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. … 3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1,
o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”.
Dunque, l'art. 145 prevede la improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini stabiliti, mentre l'art. 148 stabilisce l'onere per l'assicuratore di eseguire gli accertamenti del caso e di formulare una congrua offerta entro tempi predeterminati ed esplicita altresì i doveri di collaborazione del danneggiato.
La Corte costituzionale, pronunciatasi sul dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117 della Costituzione, con la sentenza n. 111/2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale;
ha chiarito, altresì, che l'onere della richiesta risarcitoria ex art. 145 d.lgs. n. 209/2005 di conformarsi ai contenuti di cui all'articolo 148 non lede la tutela del danneggiato;
la “ratio” del meccanismo, difatti, è “quella di rafforzare, e non già quella pag. 4 di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore.
Al fine di esaminare la fondatezza dell'eccezione, occorre valutare se la sospensione di cui al citato comma 3 dell'art.148 riguardi unicamente il termine di novanta giorni a carico dell'impresa di assicurazione per poter formulare un'offerta risarcitoria, oppure anche il termine per proporre l'azione di risarcimento di cui al comma 1 dell'art. 145.
Sul punto vi sono due diversi indirizzi giurisprudenziali.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, la sospensione dei termini di cui all'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione del danno e non alla proponibilità dell'azione di cui all'art. 145, ovvero riguarda unicamente il termine a carico dell'impresa di assicurazione per fornire l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento: la mancata collaborazione del danneggiato, consistente in un immotivato rifiuto di sottoporsi alla visita medico-legale (o anche all'ispezione del veicolo) richiesta dall'assicurazione, non provoca cioè
l'improponibilità dell'azione, ma solo un apprezzamento del giudicante in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso.
Difatti, siccome il comma 3 dell'art. 148 precisa che, qualora il danneggiato rifiuti gli accertamenti necessari alla valutazione del danno alle cose o del danno alla persona da parte dell'impresa, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi, ne consegue che, interamente decorso lo spatium deliberandi di cui all'art. 145, la domanda attorea va ritenuta proponibile;
in sostanza, l'unica condizione posta per agire in giudizio è il decorso del termine di sessanta giorni ovvero novanta in caso di danno alla persona dalla richiesta risarcitoria (cfr. Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1563/2016;Tribunale di Torino, sentenza n. 1717/2013; Tribunale Termini Imerese, n. 1263 del 9-9-2024).
Secondo diverso orientamento, sia di legittimità che di merito, invece, non può essere accolta la tesi secondo cui la proponibilità della domanda sia legata esclusivamente al decorso del termine di cui all'art. 145.
Del resto, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 3-5-2012 n. 111 e ribadito dai giudici di legittimità, l'art. 145 codice delle assicurazioni “ha un chiaro intento deflattivo”, essendone evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario,
pag. 5 notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui raggiungimento, tuttavia, “non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni” per la proposizione della domanda risarcitoria, “ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (Cass. Sez. 3, sent. 25-1-2018, n.
1829; Cass. Civile ordinanza 20-1-2022 n. 1756); affinché la procedura di risarcimento descritta possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'“offerta congrua”.
Pertanto, la proponibilità della domanda risarcitoria dinanzi all'Autorità Giudiziaria è legata ad un presupposto formale ovvero la trasmissione di una richiesta di risarcimento contenente gli elementi indicati nell'art. 148, sufficienti a permettere all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta ma anche ad un requisito sostanziale ossia la collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella fase stragiudiziale, imponendo correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) - (arg. Cass., ordinanza n. 19354 del 30-9-2016).; il Giudice di legittimità ha evidenziato che “il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza, n. 1829 del 25-1-2018).
La Suprema Corte ha, quindi, sancito il principio di diritto secondo il quale “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del D. Lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175
c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice delle assicurazioni private” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza, n.
1829 del 25-1-2018, in tal senso anche Cass. civ., ordinanza n. 1756/2022 e Cass. civ.,
Sez. 6-3, ordinanza n. 15445 del 3-6-2021). Ha in tal senso ritenuto che alle parti coinvolte in un sinistro si impone un contegno ispirato a correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale, che si esprime nella disponibilità e collaborazione del danneggiato agli pag. 6 adempimenti posti a carico dell'assicuratore dal Codice delle assicurazioni per addivenire a una conciliazione precontenziosa.
Pertanto, laddove il danneggiato sia venuto meno al suo dovere di collaborazione, rifiutando di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione del danno, tale inadempimento determina la sospensione della procedura rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, che impedisce l'avvio dell'azione giudiziaria, per non avere l'istante osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148
(cfr. Corte di Appello di Ancona sentenza n. 2930/2023; Corte di Appello di L'Aquila sentenza n. 1420/2022; Tribunale di Torre Annunziata sentenze nn. 1772/2024,
1750/2024, 2930/2023, 50/2023, 1482/2022,1760/2021; Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 640/2025; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1191/2024;
Tribunale di Lamezia Terme sentenza n. 542/2024; Tribunale di Napoli, sentenza n.
8880/2023; Tribunale di Roma, sentenza n. 8531/2023; Tribunale di Milano sentenza n.
2926/2022; Tribunale Napoli sentenza n. 5366/2021).
Questo Tribunale aderisce al secondo indirizzo interpretativo, assolutamente coerente con l'intento deflattivo perseguito dall'art. 145 d.lgs. n. 209/2005, nonché con il generale canone della buona fede, intesa quale dovere di lealtà, correttezza e salvaguardia della posizione della controparte, espressione del principio solidaristico che governa i rapporti economici di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno di cooperare, per l'appunto, ai fini del soddisfacimento dell'interesse della propria controparte, nei limiti del sacrificio non apprezzabile.
3.2. Nella specie, l'attore - - ha inviato, mediante il proprio difensore, lettera Parte_1 di costituzione in mora con p.e.c. del 13-7-2021 a Controparte_2
La convenuta ha documentato l'invito formulato al danneggiato a sottoporsi Parte_1
a visita medico legale presso il medico fiduciario nominato, dott. per il Persona_1 giorno 2-9-2021, inviato mediante p.e.c. del 24-8-2021 indirizzata al difensore dell'attore, nel termine previsto dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005.
Ha anche depositato “comunicazione di incarico medico”, datata 19-7-2021, del dott.
Per_1
Dalla descritta documentazione risulta che nonostante si fosse Controparte_2 tempestivamente attivata per l'individuazione del suo medico fiduciario, il quale ha subito provveduto a comunicare al difensore dell'attrice l'appuntamento per la visita medica pag. 7 funzionale all'accertamento da parte della compagnia delle lesioni fisiche riportate dalla medesima in seguito al sinistro e, dunque, della spettanza del richiesto risarcimento,
l'attore non ha dimostrato di essersi sottoposto alla visita, né ha allegato di aver avuto un giustificato motivo per non farlo, né di aver provveduto a contattare il medico per modificare il giorno dell'appuntamento o, eventualmente, il luogo in cui esso si sarebbe dovuto svolgere.
L'attore, del resto, non ha mai specificamente contestato l'effettiva ricezione, né il contenuto dell'invito effettuato con la p.e.c. del 24-8-2021, sicché le circostanze allegate dall'assicurazione possono ritenersi pacifiche in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Orbene, le riferite risultanze documentali, non contestate dalla difesa dell'attore, dimostrano che l'attore, nella fase precedente il giudizio, ha avuto una condotta ostativa e contraria ai principi di correttezza e buona fede, non avendo consentito alla impresa assicuratrice di accertare i danni onde verificare la compatibilità degli stessi e di valutarli per poter formulare un'offerta risarcitoria.
La mancata risposta al predetto invito da parte dell'attore può qualificarsi in termini di rifiuto agli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona di cui al comma 3 dell'art. 148 d.lgs. 209/2005; le implicazioni di tale immotivato rifiuto incidono, da un lato, sul termine a carico dell'impresa assicurativa per formulare l'offerta risarcitoria che resta pertanto sospeso, come detta l'art 148 comma 3, dall'altro, sulla proponibilità della stessa domanda giudiziale.
In sostanza, per quanto emerso dalla documentazione in atti, può affermarsi che con l'invio dell'atto di costituzione in mora con contestuale invito alla negoziazione assistita in data 13-7-2021 e con l'atto di citazione notificato in data 12-11-2021 l'attore ha certamente rispettato il “requisito formale” richiesto dalla normativa in materia, ma ha sostanzialmente eluso il “requisito sostanziale” (sottoposizione a visita medico-legale presso lo studio medico fiduciario della compagnia) richiesto dall'art. 148 d.lgs. n.
209/2005.
In altri termini, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civile n.
1756/2022; Cass. civ., 32152/2024; anche, Cass. civ., 4081/2025, n.), il Tribunale ritiene che la condotta di consistita nel rifiuto a sottoporsi a visita medico-legale Parte_1 presso il fiduciario della compagnia, integri violazione dei principi di correttezza e buona pag. 8 fede, e renda, pertanto, improponibile la domanda per violazione dell'art. 148 d.lgs. n.
209/2005.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00).
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
Al riguardo, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti alla somma da determinare in corso di causa e tale richiesta, in caso di accoglimento di un'eccezione preliminare di controparte e della conseguente non determinazione del valore, comporta l'applicazione dello scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile (cfr., Cass. civ., sentenza n. 25553 del 30-11-2011).
Né rileva la clausola di contenimento (in euro 52.000,00) effettuata in citazione ai fini della determinazione del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della “domanda”, nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” (Cass. civ., ordinanza n. 12770 dell'11-5-2023”; “L'indicazione del valore della pag. 9 causa, riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicchè non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia ai fini della individuazione del giudice competente” (Cass. civ., ordinanza n. 18732 del 22-9-2015).
Nei rapporti tra l'attore e nulla va disposto quanto alle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, attesa la contumacia della seconda.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. e di
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, Controparte_2 eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di Controparte_1
B) dichiara la domanda improponibile;
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.,, che liquida i Controparte_2 [...]
in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese Controparte_2 forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D) nulla sulle spese in ordine al rapporto tra e in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t.;
E) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attore Parte_1
Torre Annunziata, 11 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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