Art. 1. 1. Il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393 , recante interventi urgenti di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici e di lavoro sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 162, e 27 maggio 1996, n. 292 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici e di lavoro sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 162, e 27 maggio 1996, n. 292 .