Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Scopelliti Eugenio Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 466/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Logiudice e Luigi Parte_1
Serino (p.e.c. e;
Email_1 Email_2
- Appellante -
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (p.e.c.
; Email_3
- Appellato -
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti e atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c. al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, la sig.ra esponeva: Parte_1
- di prestare servizio presso il di Reggio Calabria, Controparte_2 nell'area professionale del personale A.T.A., per l'assolvimento delle funzioni attribuite al profilo professionale di assistente amministrativo, in quanto individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale al 50%, stipulato con l' Controparte_3
, con decorrenza giuridica 01/09/2018 a seguito del concorso pubblico indetto con la legge
[...]
finanziaria del 2017;
Calabria e presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno (RC), in forza di molteplici incarichi di “co.co.co”;
- che sin dall'instaurazione del rapporto lavorativo i contratti “co.co.co.” avevano assunto i connotati di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
- che la ricorrente si era attenuta ai piani di lavoro predisposti con cadenza periodica irregolare dal
DSGA e dal dirigente scolastico per il personale tecnico, amministrativo e ausiliario (c.d. personale
ATA) e che tali piani non erano distinti e separati fra collaboratori e “normale” personale dipendente;
- che la stessa aveva eseguito le direttive impartite dal DGSA o dal dirigente scolastico nel corso delle giornate lavorative;
- che il suo nominativo era stato inserito sia all'interno dei Piani della Offerta Formativa con la qualifica di assistente amministrativo, che all'interno di “Decreti Costituzione Commissioni” inerenti allo svolgimento delle attività scolastiche, attuati dal Dirigente Scolastico su indicazione del collegio docenti;
- che presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale “Raffaele Piria”, aveva svolto funzioni di supporto amministrativo e tecnico delle commissioni POF/sicurezza e primo soccorso/graduatorie d'istituto/organici e valutazione graduatorie;
- che le disposizioni lavorative impartite dall'Amministrazione non si traducevano nella mera fissazione di un risultato in termini di servizio e di produttività, che la stessa era libera di conseguire secondo proprie scelte lavorative discrezionali, ma in un vero e proprio assoggettamento alle direttive stabilite nel piano di lavoro, al pari di quanto avveniva per gli altri lavoratori dipendenti;
- che non solo le erano state assegnate le ordinarie mansioni del personale ATA, ma le era stata richiesta anche la partecipazione ai corsi di formazione per l'aggiornamento;
- che era tenuta a rispettare gli ordini di servizio impartiti dall'Amministrazione e accompagnati da direttive inerenti le attività da espletare nel rispetto dell'orario specificato;
- che le erano stati conferiti innumerevoli e rilevanti incarichi di rilievo e responsabilità, tra cui l'incarico inerente le attività di biblioteca prestate per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005;
- che, al pari del personale dipendente, non le era possibile modulare autonomamente la propria prestazione lavorativa, in quanto era tenuta a comunicare qualsiasi variazione della medesima rispetto ai piani e alle direttive imposte dal Dirigente Scolastico o dal DSGA;
- che per eseguire le attività sopraindicate gli Istituti Scolastici le imponevano il rispetto di giorni fissi (generalmente dal lunedì al sabato); - che era tenuta a rispettare un orario di lavoro prestabilito, identico a quello del personale dipendente;
- che il rispetto dell'orario di lavoro da parte sua veniva controllato, al pari del personale dipendente, per mezzo di un foglio presenze e per mezzo di un dispositivo badge alla stessa assegnato;
- che sin dall'inizio del rapporto lavorativo aveva dovuto giustificare qualsiasi assenza che le potesse comportare una variazione dell'orario lavorativo, utilizzando la medesima documentazione prevista anche per i lavoratori facenti parte dell'organico dell'Istituto Scolastico presso il quale prestava la propria attività lavorativa;
- che era tenuta a richiedere alla Direzione Scolastica l'autorizzazione nel caso in cui necessitasse di uscita anticipata, di giorni di riposo compensativo per ore autorizzate prestate in precedenza, di giornate per esigenze di recupero psico-fisico e di ferie;
- che non poteva assentarsi dal proprio posto di lavoro se non dietro permesso;
- che per usufruire di giorni di permesso era tenuta a darne comunicazione alla Direzione Scolastica indicandone i motivi (ad esempio partecipazione ad assemblea sindacale) e tali richieste erano sempre accompagnate da specifica certificazione giustificativa;
- che in caso di malattia doveva richiedere di potersi assentare compilando un apposito modulo prestampato ed era tenuta a giustificarsi attraverso l'esibizione di un certificato medico;
- che durante i periodi di malattia veniva inviata la visita fiscale domiciliare;
- che per le visite mediche specialistiche era tenuta a darne comunicazione alla dirigenza scolastica seguita da apposita attestazione di visita specialistica presso la struttura medica ospitante, a giustificazione della propria assenza;
- che la fruizione di congedi era controllata dall'Amministrazione attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative delle tipologie di assenze previste;
- che per l'intera durata del rapporto era versata una retribuzione a cadenza mensile da parte del
. CP_1
Sulla base di tali premesse argomentative chiedeva:
a) che venisse accertato e dichiarato che fra la parte ricorrente ed il
[...]
si era costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la Controparte_1
qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1/07/2001) fino alla data del 31/08/2018 (data di cessazione dell'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
b) che venisse accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 fino alla data del 31/08/2018 o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo;
e, per l'effetto, che venisse condannato il
[...]
a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze Controparte_1
retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
c) che venisse accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria e, per l'effetto, che venisse condannato il a corrispondere Controparte_1
alla parte ricorrente tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
d) che venisse condannato il ad inserire la ricorrente nella 3° fascia stipendiale CP_4
corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL
Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
e) che venisse condannato il al versamento, presso i competenti organi, di tutti i contributi CP_4 assicurativi e previdenziali in favore dell'odierna ricorrente;
f) che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e, per l'effetto, che venisse condannato il al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali Controparte_1
e non, subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.
Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
g) che venisse determinato, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme;
h) che venisse adottato ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nella resistenza del , con la sentenza impugnata la domanda era integralmente disattesa. CP_4
Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto impugnazione e la causa, instaurato il contraddittorio con il che ha avversato le difese della controparte, è stata Controparte_1 decisa con le forme di cui all'art.127 ter cpc.
Nello specifico, sostituita l'udienza fissata per il 10.04.2025 con le note scritte depositate dalle parti entro lo stesso termine, perentorio, alla scadenza, il processo è stato assunto in riserva, che è stata sciolta con la decisione assunta nella camera di Consiglio dell'11 aprile 2025, successivamente resa pubblica con dispositivo corredato da motivazione.
Venendo all'esame della decisione di primo grado e dei motivi di impugnazione, va osservato che il
Tribunale, ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale diritto alla costituzione del rapporto e ha ritenuto il perfezionamento di quella quinquennale relativamente alle differenze retributive fino al
9/10/2014.
Poi, ha negato, sulla base della documentazione, l'esistenza di adeguati riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, come pure dell'esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, ed ha concluso che non fosse dimostrata la radicale difformità dal modello contrattuale prescelto, rigettando la domanda di differenze retributive come pure quella degli scatti di anzianità.
Sulla domanda di condanna al versamento dei contributi il Tribunale ha affermato che la richiesta, prima ancora che infondata per assenza della subordinazione, era inammissibile per assenza di chiamata in giudizio dell'Inps, solo soggetto che avrebbe potuto esigere il versamento.
Il Giudice ha poi escluso il diritto al risarcimento per l'abuso del contrato a termine il primo giudice in quanto la ricorrente era stata assunta a far data dall'A.S. 2018/2019: anche volendo ritenere che vi fosse un'abusiva reiterazione dei contratti a termine – ipotesi esclusa dal giudicante -
l'assunzione costituiva misura proporzionata a sanare l'illecito con esclusione di un diritto al risarcimento del danno.
Le spese del giudizio sono state compensate per metà e poste a carico del ricorrente per la residua metà, nei rapporti con il . CP_4
Avverso la sentenza propone appello la sig.ra per i motivi che saranno illustrati ed esaminati Pt_1
in successione, per comodità di esposizione.
In via preliminare si dà atto di condividere e fare proprio ex art. 118 disp att c.p.c., il percorso motivazionale già seguito dalla Corte in analoghe fattispecie. Con il primo motivo l'appellante afferma l'errata applicazione del termine prescrizionale quinquennale nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che residuino solo le differenze contenute nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, avvenuta il 9/10/2019, essendo prescritte quelle anteriori.
Viceversa, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere la decorrenza della prescrizione in costanza di un rapporto che si caratterizzava come precario.
Infatti, ad avviso dell'appellante, la stabilità del rapporto sarebbe intervenuta solo a partire dall'assunzione a tempo indeterminato, nel 2018, in quanto in precedenza il rapporto di lavoro non sarebbe stato formalmente né di tipo subordinato né caratterizzato da una particolare forza di resistenza che assicurasse appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione. Infatti, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di co.co.co., la ricorrente non avrebbe certamente potuto avviare un'azione di conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto disposto dall'art. 36 del Testo Unico del pubblico impiego.
Il motivo è fondato.
Va premesso che sulla tematica della decorrenza del termine prescrizionale nel pubblico impiego contrattualizzato si riscontra ampia giurisprudenza che nel caso del contratto di lavoro formalmente autonomo, ma sostanzialmente subordinato (da ultimo Cass., Sez. L, n. 35676 del 19 novembre
2021), ha affermato che la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
A tale giurisprudenza ha prestato adesione il primo giudice.
E tuttavia, la Suprema Corte ha, di recente (ordinanza n. 6051 del 2023), dubitato dell'attualità di tale impostazione, mettendone in evidenza i limiti per non essere più corrispondente al quadro normativo vigente ed al reale assetto degli interessi anche nel pubblico impiego contrattualizzato.
Infatti, la ratio decidendi che sorregge la decisione appena citata del 2021 come altre di analogo tenere è da rinvenire nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 20 novembre 1969 e nella considerazione che "La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, si è ritenuto che permanessero nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, comma 2, d.lgs. nr. 165/2001 e, alla attualità, articolo 63, comma 2 D.lgs. nr. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 d.lgs. nr.
165/2001)". Con la recentissima ordinanza interlocutoria succitata (n. 6051 del 2023) è stato approfondito l'esame della questione e delle premesse argomentative dell'indirizzo in base al quale il rapporto pubblico sarebbe sempre connotato da maggiore stabilità, prendendo atto della notevole evoluzione del contesto socioeconomico, che ha reso il lavoro sempre più precario e meno garantito, persino nel settore del pubblico impiego.
La Suprema Corte ha quindi osservato che <
e delle Sezioni Unite n. 575 del 2003 si fondano espressamente, per affermare la decorrenza della prescrizione de qua in costanza di rapporto, sull'assunto che, nei contratti a termine, "la non rinnovazione del rapporto si configura quale evento avente carattere di normalità", il che escluderebbe il metus. Oggi, al contrario, tale rinnovazione è la prassi, nell'impiego sia privato sia pubblico, e rappresenta spesso l'unico canale per giungere, dopo anni, ad un rapporto a tempo indeterminato con lo stesso datore. Ne consegue che è impensabile escludere ormai, nei contratti a tempo determinato, l'esistenza di un metus del lavoratore sull'assunto che egli non ha aspettative in ordine alla conclusione di un contratto a tempo indeterminato. Lo stesso pubblico impiego è cambiato. Il lavoro pubblico del quale parla la Corte costituzionale nei precedenti citati è un impiego inteso quale rapporto non contrattuale di servizio sotto l'autorità della P.A. (in un'epoca nella quale le assunzioni temporanee nel pubblico impiego erano, in linea di principio, escluse). La maggior parte del pubblico impiego è, però, da anni contrattualizzato, ma le decisioni della Corte costituzionale non potevano tenere conto di ciò. Allo stesso modo, le Sezioni Unite nella sentenza n.
575 del 2003 si limitano a reiterare le affermazioni della Corte costituzionale, senza affrontare le conseguenze della modifica della regolamentazione del pubblico impiego (ragionevolmente perché all'epoca troppo recente), e identico atteggiamento è palesato da quasi tutte le decisioni successive.
Praticamente nessuna affronta la questione posta dal disposto dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto". In linea di principio, quindi, il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato è regolato in maniera paritaria rispetto al lavoro privato per tutto quel che non è previsto nel suddetto d.lgs. n.
165 del 2001 e le eccezioni a tale principio devono essere poste specificamente per legge e, coerentemente, vanno interpretate in senso formale>>.
Si è così rilevato che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150 del 14 luglio 2015, ha precisato che la riforma del lavoro pubblico, introdotta con il d.lgs. n. 29 del 1993, «ha profondamente innovato la disciplina in precedenza posta dalla legge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93), ricostruendo l'intera materia intorno ai nuovi principi della
"privatizzazione" e della "contrattualizzazione".
Partendo da tali premesse la Suprema Corte è giunta a ritenere che non vi siano principi costituzionali che direttamente impediscano di equiparare il regime della prescrizione tra lavoro privato e pubblico contrattualizzato, rilevando sempre, in entrambi i settori, i principi di uguaglianza (da leggere alla luce anche della giurisprudenza UE) e quelli di imparzialità e buon andamento della P.A. che, per giurisprudenza consolidata, nel lavoro pubblico contrattualizzato, è tenuta al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili ex art. 97 Cost. (fra le tante, Cass., SU, n. 21671 del 23 settembre 2013).
Si è pure tratto conferma di tale radicale mutamento nei rapporti di lavoro osservando che nel rapporto di lavoro privato la recente sentenza n. 26246 del 2022, ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, <>, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si è giunti ad affermare che nel rapporto privato la duplice sopravvenienza normativa rappresentata dall'emanazione prima della legge n. 92 del 2012 (c.d. Legge Fornero) e poi del d.lgs. n. 23 del
2015 (c.d. riforma del Jobs Act) ha portato ormai ad escludere, per i lavoratori privati, il regime della stabilità reale, con l'effetto che il termine di prescrizione delle pretese retributive torna a decorrere per loro dalla fine del rapporto, essendo venuta meno la tutela fornita dalla legge n. 300 del 1970, in termini di "stabilità reale" generalizzata.
La Cassazione ha pertanto ritenuto che non fosse più così immediata e evidente l'affermazione di una diversa decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego, posti gli indubbi punti di contatto fra il rapporto di lavoro privato e quello alle dipendenze della pubblica amministrazione contrattualizzato assoggettato alla disciplina privatistica (si legge nella decisione che è divenuto
< prescrizione degli identici crediti retributivi di diversi lavoratori che svolgano le stesse mansioni e il cui rapporto di lavoro sia egualmente costituito con la stipula di un contratto individuale e non attraverso un atto di nomina>>).
L'indirizzo espresso dalla decisione della Suprema Corte del 2021, che assume la perdurante maggiore stabilità del rapporto di impiego pubblico, non tiene conto, per ragioni temporali, delle modifiche apportate alla normativa citata nel 2017 (sopravvenuta rispetto all'instaurazione del giudizio).
Infatti, il regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 27 del 2017 all'atto della interpolazione dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che alla declaratoria giudiziale di invalidità del licenziamento segua la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
La disposizione < sia pure nella sua originaria formulazione, rendendolo del tutto estraneo al rapporto di lavoro, e introduce una disciplina che pare non più idonea a garantire il completo ripristino della posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare, stante l'imposizione di un massimale in luogo del risarcimento in misura piena del danno>>.
Esplicitamente la Cassazione ha ritenuto che la situazione sia a ancora più complessa nei casi di rapporti a termine con la P.A., abusivamente reiterati nel tempo, che si traducano nell'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato a seguito dì una procedura di stabilizzazione. Richiamando le
Sezioni Unite n. 575 del 2003 espressesi nel contratto privato ha rilevato che, pur dovendosi riconoscere alcune differenze strutturali, la situazione è del tutto analoga, da un punto di vista socioeconomico, a quella del dipendente a tempo determinato di una P.A. (con rapporto di diritto pubblico privatizzato) in ipotesi di successione di una serie di contratti a termine seguiti da una regolarizzazione, tramite concorso o per legge, presso la medesima P.A.
In tali casi, secondo il Supremo Collegio, la reiterazione dei rapporti, oltre che frequente, è spesso illegittima e pone il lavoratore, in base ad una valutazione ex ante, in uno stato di soggezione assoluta, perché egli ben sa che solo accettando tale reiterazione da ultimo potrà eventualmente essere assunto dalla P.A.
Ciò in quanto, in primo luogo, essa comporta ab initio o, almeno, dal tempo della sua illegittimità, la nascita di un metus oggettivo del lavoratore in ordine all'esercizio di siffatti crediti, atteso che la detta reiterazione crea, un assoggettamento del dipendente dalla P.A., che ben potrebbe cessare di confermarlo (legittimamente) senza regolarizzarlo. Inoltre, poiché, in questa maniera, è istituzionalizzata una condizione di strutturale inferiorità del medesimo lavoratore, che esegue la sua prestazione sperando di beneficiare di una procedura di stabilizzazione, rispetto al datore di lavoro, condizione che va ben oltre il metus ed è incompatibile con l'applicazione ai contratti de quibus delle comuni regole civilistiche, anche sulla prescrizione, basate sulla parità fra le parti negoziali.
Tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate dal riferimento agli approdi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea non potendosi ammettere la decorrenza della prescrizione di un credito laddove il datore di lavoro non abbia messo il lavoratore effettivamente in grado di esercitarli.
Si è concluso che << Affermare, quindi, che la Pubblica amministrazione, in circostanze come quelle in esame, può beneficiare della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, rischierebbe di consentire un vero e proprio abuso del diritto, che si traduce in una violazione non solo della nostra Costituzione ( in particolare, degli artt. 3 e 97 Cost.) e dei canoni civilistici di correttezza e buona fede che la Pubblica Amministrazione deve rispettare nel suo ruolo di datore di lavoro, ma anche della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, soprattutto, del diritto UE in materia di contratti di lavoro a termine e delle relative sentenze della CGUE>>.
Ora, sebbene con detta ordinanza interlocutoria la Suprema Corte abbia rimesso la questione ritenendola di “massima di particolare importanza", ai sensi del comma 2 dell'art. 374 c.p.c., al
Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, deve rilevarsi che la stessa decisione per l'ampio ed articolato argomentare si pone quale espressione di una nuova sensibilità del Supremo Collegio che risulta coerente con le modifiche del diritto interno e gli interventi della giurisprudenza comunitaria oltre che con le reali vicende che vedono come protagonisti i lavoratori.
Tale articolato argomentare appare perciò al Collegio convincente e condivisibile.
Ne deriva che, nel caso di specie, in cui si discute di una successione di contratti a termine solo apparentemente autonomi, ma in realtà, come si vedrà, subordinati, debba convenirsi con l'appellante che, in coerenza all'indubbia condizione di precarietà che connota un rapporto di co.co.co, per giunta reiterato per circa 17 anni, la decorrenza della prescrizione vada fissata solo dal momento in cui il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato dalla stessa amministrazione, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, la prescrizione non può ritenersi maturata in riferimento ad alcuna delle pretese retributive rivendicate in questa sede.
Con il secondo motivo si è sostenuto che Tribunale avrebbe erroneamente valutato il rapporto, ritenendo insussistente la prova della subordinazione, senza tuttavia esaminare l'esistenza tutti gli indici sintomatici della subordinazione sostenuti dalle prove costituite e delle prove per testi (non ammesse perché ritenute non rilevanti) e svalutando il concreto atteggiarsi dello stesso e per non avere ritenuto provati dei fatti che non erano neanche stati contestati dall'amministrazione. Si trattava di soggetti precedentemente utilizzati come lavoratori socialmente utili ai quali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 80/2000, venivano affidati incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche.
I rapporti in esame (come da Nota del prot. n. 77 del 6.2.2003) avrebbero dovuto essere CP_4
definiti applicando puntualmente le disposizioni stabilite nell'intesa posta in essere il 30 settembre
2002 senza che potesse essere consentita l'apposizione di clausole riguardanti il numero di ore settimanali di lavoro, né le formalità riguardanti la rilevazione della presenza oraria degli ex L.S.U., né doveva essere richiesto il recupero per mancata attività lavorativa per i giorni festivi e di riposo psico-fisico.
Ciò nonostante, i co.co.co. provenienti dal bacino L.S.U., erano stati solo formalmente inquadrati come collaboratori per svolgere sostanzialmente mansioni di “assistente amministrativo” in corrispondenza di posti che nell'organico dell'Amministrazione scolastica erano rimasti vacanti e disponibili con vincoli di orario e presenza.
La giustizia amministrativa, con numerose sentenze, avrebbe sempre dichiarato illegittimi gli accantonamenti dei posti vacanti e disponibili in organico agli ex L.S.U. rilevando che “il quadro normativo non consente di ritenere legittima l'applicazione operata dall'Amministrazione delle norme che sostengono la terziarizzazione in quanto intesa dal legislatore come “esternalizzazione” di servizi della P.A., ossia come riduzione dell'organico ed affidamento di servizi (prima coperti con personale dipendente) a soggetti esterni che operano nel campo dei servizi, attraverso rapporti di co.co.co. o L.S.U.
Nessuna norma di legge avrebbe previsto la riduzione degli organici a scapito del personale già in servizio per fare luogo al personale da stabilizzare (C.S.N. e co.co.co.), anche perché la “ratio” di fondo perseguita dal legislatore sarebbe quella risultante dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n.
468/1997: ossia fare fronte con progetti di L.S.U. a “esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione”, ossia esigenze non fronteggiabili col personale già in servizio, sia dipendente che a contratto. L'amministrazione si sarebbe avvalsa dei lavoratori ex L.S.U. inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per sopperire alle ordinarie carenze di organico, realizzando piuttosto una
“immedesimazione organica” dei collaboratori coordinati e continuativi nei ruoli del personale
ATA.
In tali casi la Cassazione avrebbe ritenuto applicabile la tutela di cui all'articolo 2126 cod. civ., con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale, tutela che troverebbe applicazione in tutti i casi in cui la Pubblica Amministrazione si avvale di prestazioni lavorative mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge ed inserendo il lavoratore nella struttura organizzativa dell'amministrazione.
In ragione della disciplina vigente la Pubblica Amministrazione avrebbe potuto ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, ma tale ipotesi esulerebbe dal caso concreto.
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sarebbero stati presenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione.
Il Tribunale negava la prova della subordinazione sostenendo che la ricorrente non avesse mai ricevuto contestazioni disciplinari, e che non risultava mai frapposto un diniego ad una richiesta di ferie o di permesso.
Così facendo, tuttavia, aveva ignorato tutti gli indici sintomatici della subordinazione offerti in giudizio mai stati contestati dall'amministrazione (il rispetto dell'orario di lavoro indicato dal datore di lavoro, lo svolgimento della prestazione stabilita in locali e con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro, l'obbligo di richiedere permessi in caso si abbia necessità di assentarsi o non si possa rispettare gli orari previsti, la necessità di comunicare assenze e malattie, la possibilità di effettuare le ferie nei periodi indicati dal datore di lavoro ecc.).
Sarebbe stato del resto evidente che la ricorrente non potesse assentarsi autonomamente dal luogo di lavoro giacché era tenuta a presentare le richieste di ferie e permessi all'amministrazione. La stessa, inoltre, sarebbe stata tenuta a sottostare, al pari degli altri dipendenti, all'osservanza dell'orario di ingresso e di uscita. Non si sarebbe potuto spiegare, altrimenti, perché l'amministrazione avesse richiesto per tutto il periodo in contestazione, sia la registrazione all'ingresso che all'uscita sia la giustificazione delle assenze e delle malattie. Inoltre, il fatto che la ricorrente ricevesse disposizioni di servizio e fosse sottoposta ai piani di lavoro del personale Ata avrebbe connotato una commistione tra lavoratori cococo e lavoratori di tipo subordinato tale da far ritenere che non vi fosse differenza tra le due forme di prestazione lavorativa.
La controparte non avrebbe contestato la descrizione dell'attività, ma solo la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e la fondatezza delle domande formulate al Tribunale adito, fornendo soltanto una diversa interpretazione giuridica dei fatti posti alla base della domanda giudiziale.
Proprio per la circostanza che il lavoratore non poteva determinare tempi e modi della propria attività lavorativa si sarebbe trattato di una attività subordinata. La connotazione del rapporto si sarebbe potuta desumere per l'inserimento stabile nell'organizzazione del datore, dovuta al fatto che per un decennio ed oltre la ricorrente aveva ricoperto un ruolo ben definito all'interno dell'organigramma dell'Istituto scolastico alla segreteria amministrativa.
Quanto all'utilizzo di locali, mezzi e strutture forniti dal datore di lavoro, sarebbe stata dimostrata e non contestata l'assegnazione, per lo svolgimento delle mansioni assegnate, presso la segreteria amministrativa, dove la ricorrente svolgeva la prestazione, nonché, nell'assegnazione, per il medesimo periodo, del badge per l'ingresso nell'istituto scolastico.
L'assenza di rischio imprenditoriale sarebbe stato, anch'esso, dimostrato e non contestato, giacché la ricorrente non avrebbe mai usufruito di mezzi propri, non essendo nemmeno parametrato il compenso al raggiungimento di alcun obiettivo.
In merito alla continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione delle energie lavorative, sarebbe stato rilevato come, nell'ultimo decennio ed oltre, il ricorrente avrebbe svolto la propria attività lavorativa in favore del , in modo continuativo, ciò CP_4
emergendo peraltro dalla reiterazione ininterrotta degli incarichi.
La retribuzione predeterminata a cadenza fissa sarebbe stata dimostrata con il cedolino paga, essendo evidente la mancanza di qualsiasi parametrazione della retribuzione al raggiungimento dei risultati. Anche l'esclusività della prestazione sarebbe stata dimostrata e non contestata.
Quanto all'infungibilità soggettiva della prestazione, sarebbe stata rilevata l'assenza, nell'organigramma dell'amministrazione, di altra professionalità che potesse svolgere adeguatamente le mansioni conferite al ricorrente.
Per la subordinazione gerarchica, sarebbe stata dimostrata e non contestata la soggezione del ricorrente al potere gerarchico del datore di lavoro, che avrebbe assegnato alla ricorrente precise mansioni attraverso ordini di servizio, esercitando il suo controllo attraverso la rilevazione delle presenze/assenze.
Infine, sarebbe stato dimostrato (e non contestato) che la ricorrente era tenuta a svolgere le sue prestazioni rispettando i medesimi orari di servizio dei lavoratori dipendenti ed era tenuta a comunicare i giorni di riposo e di malattia, ed alla verifica della stessa poteva essere sottoposto a visita fiscale.
Sarebbe, pertanto, emersa chiaramente la soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro che periodicamente assegnava allo stesso le diverse mansioni da compiere e poteva muovere nei suoi confronti contestazioni di addebito. Inoltre, la ricorrente non avrebbe mai seguito specifici progetti in relazione a tali settori di attività, bensì sarebbe stata inserita nell'ordinamento scolastico con il preciso scopo di svolgere tali mansioni tipiche dell'assistente amministrativo.
Anche l'ARAN sin dal 2003 avrebbe evidenziato che in molteplici casi l'utilizzo dei co.co.co. nelle pubbliche amministrazioni aveva mascherato dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato.
In ogni caso, sarebbe stata dirimente la mancanza nei contratti di co.co.co. di uno specifico progetto, essendo anche carente la “specificità” e l'“eccezionalità” degli incarichi richiesta dalle circolari (circolare n. 4 del Dip. Funzione Pubblica del 15.07.2004 su “co.co.co. nelle amministrazioni: presupposti e limiti alla stipula dei contratti”) per avvalersi di tale strumento, mentre i contenuti coincidevano con la funzione istituzionale della scuola e si sostanziavano nella sua normale attività, soddisfacendo un'esigenza ordinaria e continuativa dell'istituto scolastico per lo svolgimento delle mansioni di assistente amministrativo.
L'appellante ha richiamato le valutazioni fatte dalla CGUE nei casi ed , in cui si è Per_1 Per_2 imposto al Giudice nazionale, nell'applicare la normativa UE diretta contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, di prediligere, al di là della mera qualificazione formale di un rapporto di lavoro, il dato delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa stessa, ogni qual volta la qualifica formale sia solamente fittizia, nascondendo un reale rapporto di lavoro subordinato, che può conferire diritti in base alle direttive UE. Ha richiamato l'accordo quadro ne contratti a termine e gli approdi della giurisprudenza comunitaria.
Ha, pertanto, insistito per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del
31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.), con il diritto alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 fino alla data del 31/08/2018 o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo.
Il motivo è fondato.
Va rilevato che l'appellante, provenendo dal bacino L.S.U., ha prestato servizio, dal 1/07/2001 sino al 31/08/2018 presso due Istituti Scolastici della Provincia di Reggio Calabria, in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (1/07/2001 al 31/12/2002, dal 01/01/2003 al
31/12/2003, dal 01/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/01/2005 al 31/12/2005, dal 01/01/2006 al 31/12/2006, al 01/01/2007 al 31/12/2007, dal 01/01/2008 al 31/12/2008, dal 01/01/2009 al
31/12/2009, dal 01/01/2010 al 31/12/2010, dal 01/01/2011 al 31/08/2011, dal 01/09/2011 al
31/08/2012, dal 01/09/2012 al 31/08/2013, al 01/09/2013 al 31/08/2014, dal 01/09/2014 al
31/08/2015, dal 01/09/2015 al 31/08/2016, dal 01/09/2016 al 31/08/2017, dal 01/09/2017 al
31/12/2017, dal 01/01/2018 al 31/08/2018), svolgendo mansioni di "assistente amministrativo", profilo B1.
Tali contratti erano stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 6, comma, 2, il quale così dispone: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista".
La norma è significativamente rubricata ed è intesa dunque a favorire l'occupazione e fuoriuscita dal bacino L.S.U..
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici
i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. CP_3
1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Nel caso di specie, tuttavia, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellante allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività della malattia essendo non solo prescritta la richiesta di ferie e malattia con gli stessi moduli in uso ai dipendenti, ma essendo stata disposta anche la cd “visita di controllo”, sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto.
Gli ulteriori indici, quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta in mensilità, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono pure sussistenti. Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata utilizzata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
E, del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non sono state contestate dal che ha solo contestato la qualificazione CP_1 giuridica ritenendo vincolante l'aspetto formale.
Viceversa, la giurisprudenza ha da tempo affermato che < con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità>> (ex plurimis ez.
6 - L, Ordinanza n.
14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018).
Se ne ricava che, essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato la domanda è fondata.
L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa esclude la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del reale assetto degli interessi.
Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n.
111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892). Come si è detto, la ricostruzione proposta dalla lavoratrice era confermata da molteplici elementi quali la circostanza che sul registro presenze la stessa dovesse firmare giorno per giorno, come i dipendenti, indicando gli orari di entrata e di uscita (con il connesso calcolo delle ore di presenza e delle eventuali differenze ai fini del recupero), che dovesse inoltrare le richieste al Dirigente
Scolastico per potere usufruire di ferie o di permessi per malattia, che, inoltre, inoltrasse richieste indirizzate al Dirigente per potere recuperare le assenze con il lavoro svolto il sabato (che si affermava corrispondente al “giorno libero”).
Ancora, la produzione del referto medico della visita fiscale disposta dal datore di lavoro in tre occasioni è pure significativa, come gli ordini di servizio in cui la stessa era destinataria di specifiche incombenze e si ricavava fosse perfettamente inserita nell'organizzazione del lavoro proprio per le specifiche competenze affidate, prevedendosi la partecipazione alle turnazioni per garantire la presenza del personale amministrativo.
Infine, la corresponsione di un trattamento economico mensile fisso comprovato da cedolini paga
(in cui si faceva riferimento alla voce e “stipendio” in cui l'importo lordo era soggetto a ritenute
IPFEF).
Nessun dubbio, pertanto, che l'appellante fosse pienamente e stabilmente inserita nell'organizzazione dell'Istituto e svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico. Se ne ricava che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Né può sostenersi, come ha fatto il Tribunale, che, poiché in concreto la ricorrente non era stata oggetto di richiami o sanzioni disciplinari ( < specifico diniego o reazione dell'amministrazione scolastica ad una sua assenza o ad una mancata osservanza di orari, .Nessun atto di lesione della sua autonomia è portato in giudizio>>….<<… non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro , quale attivazione ed esercizio di un potere tipico datoriale di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego>>) non fosse stata dimostrata la natura subordinata del rapporto, essendo le circostanze rappresentate dal primo giudice espressione del momento patologico del rapporto subordinato che è solo eventuale e può non attualizzarsi laddove la condotta del lavoratore sia conforme alle prescrizioni datoriali. Quanto alle conseguenze dell'accertamento richiesto circa la natura subordinata del rapporto, va richiamata l'ampia giurisprudenza di legittimità che legittima in tali casi il diritto alle differenze retribuzione ex art. 2126 c.c. (ex multis: Cass. 4360/2023) con ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale.
E tuttavia, si dà atto della rinuncia della domanda volta al condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Va, dunque, riconosciuto il solo trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte, cui l'appellante avrebbe avuto diritto quale assistente amministrativo a tempo indeterminato, per i singoli periodi lavorati, attesa la domanda di condanna generica formulata al riguardo sin dal ricorso originario, da riconoscersi oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo.
Con l'ulteriore motivo, si deduce che l'accertamento della natura subordinata del rapporto avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accogliere la domanda tesa all'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con successivi rapporti a termine e, quindi, di accertare l'insussistenza di ragioni oggettive giustificative della disparità di trattamento denunziata tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Sarebbe stata riscontrabile la violazione dell'art.4 dell'accordo quadro e del principio di non discriminazione.
Pertanto, avrebbe dovuto essere riformata la sentenza anche nella parte in cui negava il riconoscimento della progressione economica e stipendiale.
Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente di percepire incrementi retributivi e l'inserimento nella 3° fascia stipendiale, connessi entrambi all'anzianità di servizio, il ha sostenuto che CP_1
le domande sarebbero infondate, poiché il servizio prestato non sarebbe valutabile come servizio pre-ruolo, in quanto prestato in qualità di lavoratore autonomo, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le scuole statali della provincia di Reggio Calabria.
Anche tale motivo di appello è fondato.
L'appellante ha diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n. 21849 del 2022 che cita Cass. n.
17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento una volta che si affermi che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e, dunque, configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10/07/2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine'
a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Vale, anche in tal caso, il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da
Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Nell'attuale controversia è stata richiesta a seguito della assunzione a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione che la stessa lavoratrice venisse inserita nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL
Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio.
La domanda va accolta per quanto detto sopra essendo l'unica obiezione del , che i servizi CP_1
prestati non possano equipararsi ad attività preruolo, non conferente considerata la necessità di parificare detto servizio a quello svolto dai dipendenti con contratti ab origine a tempo indeterminato.
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di trattamento di fine rapporto, richiesto nelle conclusioni dell'originario ricorso ai fini della parificazione del trattamento economico riservato ai dipendenti, non essendo ancora maturato il relativo diritto, poiché, a seguito dell'immissione in ruolo con rapporto a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione), avvenuta il 1/09/2018, il rapporto di lavoro con il non può considerarsi cessato (difatti, in coerenza a tale premessa l'appellante CP_4 ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, attraverso la prestazione di attività lavorativa con plurimi contratti di lavoro a termine, pretesa rispetto alla quale la domanda di un tfr per i contrati a termine si pone in contraddizione). Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante ha impugnato il diniego del diritto al risarcimento del danno per violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, della clausola 5 allegata alla direttiva
99/70/CE per abusiva reiterazione dei rapporti a termine.
Ha affermato che, una volta riconosciuto il carattere subordinato della prestazione, nulla osterebbe a che venisse attribuito il risarcimento del danno, infatti la ricorrente non sarebbe stata stabilizzata con un piano straordinario di assunzioni, come per i docenti stabilizzati con la l. 107/15, ma l'Amministrazione avrebbe provveduto ogni anno, dal 1/07/2001 al 31/08/2018, attraverso un meccanismo contrattuale che, teoricamente, avrebbe dovuto favorire il transito dei “collaboratori” dal bacino dei lavoratori socialmente utili alla stabilizzazione e che invece, di fatto, si è tradotto, nell'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a termine reiterati, con conseguente stato di
“precariato continuo”.
Il d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 avrebbe consentito l'avvio delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico e la legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) avrebbe disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
L'art. 1 del bando avrebbe precisato che < citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal primo settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018>>.
Nel caso in esame, dunque, la ricorrente sarebbe stata assunta, dopo oltre 15 anni di precariato, con un rapporto a tempo indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire, paradossalmente, uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario.
Il richiamo compiuto dal Tribunale alla sentenza n. 3472/2020 della Corte di Cassazione non sarebbe stato conferente rispetto al caso di specie, non potendo la previsione con la quale era stato disposto l'avvio di una procedura selettiva costituire una norma equivalente ad una misura energicamente dissuasiva all'abusivo utilizzo di rapporti a termine che legittimasse la totale esclusione del diritto al risarcimento del danno ex art. 36 T.u.p.i. Avuto riguardo alla durata del rapporto e alle considerevoli dimensioni aziendali, l'indennità in questione avrebbe dovuto determinarsi nella misura massima di 12 mensilità, rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” del rapporto oggetto di causa protrattosi per oltre quindici anni.
Anche tale motivo è fondato nei termini appresso specificati.
Va premesso che l'assunzione con contratti a termine in alcuni casi protratti dall'inizio dell'anno solare fino alla sua conclusione, ed in altri dall'inizio dell'anno scolastico (primo settembre) al 31 agosto dell'anno successivo, reiterata di anno in anno, per lungo tempo nel medesimo istituto scolastico, è indicativa della funzionalizzazione dell'assunzione dell'appellante alla copertura di posti vacanti.
Si profila, pertanto, la chiara violazione dei limiti del corretto utilizzo del contratto a termine essendo stato superato anche il limite temporale dei 36 mesi.
Va, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, escluso che l'assunzione avvenuta nel 2018 abbia eliso il danno scaturente da tale abuso.
L'assunzione dell'appellante è avvenuta in forza di concorso avviato in esecuzione del disposto della legge n. 205/2017, art. 1 c. 619.
La previsione è relativa all'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
Nello specifico il comma 619 sopra citato prevede:
<
[...]
indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e Controparte_1
colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno
2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili. 620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 619 è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018>>.
Come si vede, la procedura selettiva in questione non si propone di superare una condizione di precariato ma è esplicitamente funzionale ad < scolastico>>.
Il tenore della previsione, che denuncia univocamente le ragioni che determinano il legislatore a tali assunzioni, risulta determinante per la decisione del punto devoluto con l'appello, alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte.
La giurisprudenza di legittimità esprimendosi in relazione alla capacità dell'immissione in ruolo di costituire una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito costituito dall'illegittima reiterazione di contratti a termine, ha operato dei precisi distinguo accordando tali caratteri sia alle assunzioni in base alla legge della buona scuola del 2015 che alle precedenti immissioni avvenute per scorrimento di graduatorie, ma escludendole in altri casi.
In generale si è richiesto (Sez. L, Ordinanza n. 7720 del 2023) che soccorrano requisiti soggettivi ed oggettivi e che perciò l'immissione avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già 'ex ante' una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.
Si è anche affermato che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C429/18
- non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice 'chance' di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria;
nella specie non sussiste alcun elemento per ritenere che vi sia stato il suddetto rapporto di derivazione causale>>
Si è pure detto (Ordinanza n. 4970 del 2023) che non è sufficiente l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma che occorrendo che sia stata da essa determinata, < che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive>>.
Si è ribadito (v. Cass. n. 15240/2021) che quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da
Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021).>>
Infatti (Cass. 4382/2023) <
Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata
«determinata» e non semplicemente «agevolata», si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga « per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr.
107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n.
16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n.
296/2006)>>. Come si vede, l'assunzione in base al concorso bandito per effetto della legge 205 /2017 art.1, comma 619, non costituisce misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non è stata predisposta come conseguenza dello stesso.
L'assunzione, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione <> e non è preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione.
Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'articolo 20 comma 1 del d.lgs. n.75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni (operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti < strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi>>.
Pertanto, una volta affermato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U.,
5072/2016). Considerata la durata dei contratti (che coprono 17 anni di servizio con 18 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputa equa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il 2 luglio 2004 ( durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di
9,5 mensilità (2,5 + 7) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario.
In specie, in relazione alla retribuzione -globale di fatto- da prendere a riferimento, si richiama
Cass. n. 36659/2022 in base alla quale, pur dovendosi avere riguardo al livello formale di inquadramento cui il lavoratore aveva diritto al momento della maturazione dell'illecito eurounitario (ossia al superamento della soglia dei 36 mesi), in ragione della necessità di pieno apprezzamento dell'illecito nella sua interezza, vanno considerati eventuali livelli di inquadramento superiore maturati nei successivi rapporti a termine coinvolti nella medesima fattispecie di abusiva reiterazione dedotta in causa, come anche, con la medesima finalità, eventuali aumenti della retribuzione propria del livello di inquadramento esistente al momento del perfezionarsi dell'illecito, maturati in epoca successiva, ma in pendenza di rapporti a termine coinvolti nella medesima fattispecie di abusiva reiterazione.
Per tale motivo, va accordata la misura della retribuzione-globale di fatto- che, per effetto della ricostruzione della carriera riconosciuta in questa sede, è maturata alla cessazione dell'ultimo contratto a termine.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, rientrante nello scaglione valore indeterminabile complessità media con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro il Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale GL di Reggio Calabria n. 855/2023, pubblicata in data 28 aprile 2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così decide:
1) In riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorso fra le parti a partire dal primo luglio 2001 ed il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate per i periodi lavorati in relazione al trattamento retributivo ATA B1, alla cui corresponsione condanna il CP_1
appellato, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione;
b) condanna il appellato alla ricostruzione della carriera dell'appellante con calcolo dei CP_1
17 anni di lavoro (considerati i periodi effettivi lavorati) ed inclusione nella terza fascia dall'assunzione a tempo indeterminato;
c) condanna il al risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine che liquida in CP_1
via equitativa in 9,5 mensilità di retribuzione ((ATA B1 nella misura dovuta, ex CCNL, in base ai successivi incrementi maturati al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine) oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
2) Condanna il al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida,, per CP_1
il primo grado in euro 11.327,00, oltre Iva, c.p.a. e spese generali, e, per il secondo grado, in euro12.156,00 , oltre IVA, CPA e spese generali, distraendoli in favore degli Avvocati Marco Lo
Giudice e Luigi Serino.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di Consiglio dell'11 aprile 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Arena Dott.ssa Marialuisa Crucitti