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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/10/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, in funzione di giudice di appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 4823 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2022
Promossa da con Avv. SCIALOJA ENRICO Parte_1
contro n. 01/08/1982 a TO (BN) e Controparte_1 [...]
con Avv. DE IORIO PAOLO Parte_2
Avente ad
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) - Appello avverso la sentenza del Giudice di pace di
Benevento pronunziata nella causa RG. 1501/2017, n. 819/2022.
Motivi della decisione
Con atto ritualmente notificato la Parte_1
impugnava la sentenza in epigrafe e lamentandone l'erroneità ed ingiustizia ne chiedeva la riforma.
Si costituiva tempestivamente e ritualmente la parte appellata e contestava l'avverso dedotto. Chiedeva il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite. Con l'atto di citazione in primo grado gli attori lamentavano il ritardo di due ore del volo AA895 del 2 settembre 2016 operato dall' Parte_1
sulla tratta Cancún – e la conseguente perdita della
[...] Per_1
coincidenza con il volo – Per_1 Per_2
Gli attori riferivano che, recuperati i propri bagagli, venivano trasportati gratuitamente sul volo del giorno successivo, ma lamentavano la mancata assistenza mediante albergo e di aver subito altri danni, dei quali chiedevano il risarcimento.
Il Giudice di pace, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza gravata accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in euro 1.386,00 di cui euro 1.200,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 186,00 per danni patrimoniali.
Il gravame è parzialmente fondato.
E' pacifico che trattandosi di volo internazionale, eseguito da vettore non comunitario e con destinazione in un aeroporto europeo, si applica la convenzione di Montreal del 1999, la quale prevede il risarcimento dei danni per il ritardo o la cancellazione di voli. Il danno patrimoniale deve essere provato e gli attori hanno provato spese per euro 186,00 ( in cifra arrotondata ) per cui correttamente il primo giudice ha liquidato la predetta somma a tale titolo. A differenza del sistema forfettario del
Regolamento n. 261/2004, la tutela offerta dalla Convenzione di
Montreal ha natura prettamente risarcitoria. Ciò implica che il diritto al risarcimento non sorge automaticamente per il solo fatto del ritardo
(danno-evento), ma è subordinato alla prova di un danno concreto
(danno-conseguenza) che sia eziologicamente collegato all'inadempimento del vettore. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è consolidata su questo punto.
Diverso discorso va fatto per il danno non patrimoniale. Questo tipo di danno è risarcibile solo a condizioni molto rigorose, delineate dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26972/2008) e costantemente ribadite dalla giurisprudenza successiva. Il risarcimento è ammesso solo se:
a) L'interesse leso ha rilevanza costituzionale (es. diritto alla salute, alla libertà di circolazione intesa in senso qualificato).
b) La lesione dell'interesse è grave, superando una soglia minima di tollerabilità.
c) Il danno non è futile, ovvero non consiste in meri disagi, fastidi, stress o ansia generici, che sono considerati parte del normale alea della vita sociale.
L'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo , pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale ( Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 31/05/2024, n. 15352 (rv. 671167-02). Ancora la Cassazione ha stabilito che In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del
28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la
Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio ( Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/07/2024, n. 20941 (rv. 671847-01). Già Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 21/02/2019, n. 4996 (rv. 653015-01) aveva precisato che la convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.
Ciò premesso va aggiunto che Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. , secondo cui “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
All'epoca dell'emanazione del codice civile (1942) l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 del codice penale del 1930.
La tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185
c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato
(interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), è stata superata dalla più recente giurisprudenza. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo , il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso v. già Corte Cost., sent. n. 88/79). Nella legislazione successiva al codice si rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 della legge 13.4.1998 n. 117: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie;
art. 29, comma 9, della legge 31.12.1996 n. 675: impiego di modalità illecite di raccolta di dati personali;
art. 44, comma 7, del d.lgs 25.7.1998 n. 286: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi;
art. 2 della legge
24.3.2001 n. 89: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). Appare inoltre significativa l'evoluzione della giurisprudenza della S.C., sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona (art. 2 Cost.). In proposito va anzitutto richiamata la rilevante innovazione costituita dall'ammissione a risarcimento (a partire dalla sentenza n. 3675/81) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico, formula con la quale si designa l'ipotesi della lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità psichica e fisica della persona. Ora, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. il danno non patrimoniale, originariamente e prima della sentenza della C. Cost. n. 233 del 2003, configurabile come solo danno morale, da reato, con l'evoluzione è stato ritenuto risarcibile, alla stregua della interpretazione delle sentenze C., S.U., 26975/2008 ; C., S.U.,
26974/2008 ; C., S.U., 26973/2008 ; C., S.U., 26972/2008, le quali hanno costruito il danno non patrimoniale in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure (biologico, esistenziale, morale), degradate, adesso, ad un livello meramente descrittivo. È di tutta evidenza che una ferma volontà di "contenere" il sistema di risarcimento del danno alla persona: per questa ragione il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona.
Il danno da disagio, da stress ( non qualificabile come patologia e quindi non lesivo del diritto alla salute), da dispiacere o turbamento, è riconducibile alla figura del cd. danno esistenziale la cui esistenza è stata esclusa dalle richiamate sentenze delle sez. unite.
Per gli esposti motivi l'appello va accolto parzialmente e confermata la sentenza per quanto ha condannato al risarcimento del danno patrimoniale ( euro 186,00 ), con interessi dalla domanda al soddisfo, mentre va riformata per quanto ha riconosciuto il danno non patrimoniale. La parziale riforma comporta la necessaria nuova regolamentazione delle spese sulla base dello scaglione di pertinenza, per come accolta la domanda e quindi vengono liquidate in € 775,91, incluse spese generali ed oltre accessori di legge e spese di cu.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate per metà, ponendosi la residua metà a carico dell'appellante comunque soccombente e vengono liquidate complessivamente in euro 994,00 oltre Iva, Cassa e spese generali.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Giudice di pace di Benevento n. Parte_2
819/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello ed in riforma parziale della sentenza gravata, condanna al Parte_1
pagamento in favore degli attori della somma di € 186,00, con interessi dalla domanda al soddisfo;
rigetta per il resto la domanda;
condanna la convenuta al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 775,91, incluse spese generali ed oltre accessori di legge e spese di cu;
compensa per metà le spese del presente grado ponendo la residua metà a carico dell'appellante e liquidata, la metà, in euro 497,00 oltre
IVA, Cassa e spese generali, con distrazione, per entrambi i gradi, in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Benevento il 17/10/2025
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, in funzione di giudice di appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 4823 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2022
Promossa da con Avv. SCIALOJA ENRICO Parte_1
contro n. 01/08/1982 a TO (BN) e Controparte_1 [...]
con Avv. DE IORIO PAOLO Parte_2
Avente ad
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) - Appello avverso la sentenza del Giudice di pace di
Benevento pronunziata nella causa RG. 1501/2017, n. 819/2022.
Motivi della decisione
Con atto ritualmente notificato la Parte_1
impugnava la sentenza in epigrafe e lamentandone l'erroneità ed ingiustizia ne chiedeva la riforma.
Si costituiva tempestivamente e ritualmente la parte appellata e contestava l'avverso dedotto. Chiedeva il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite. Con l'atto di citazione in primo grado gli attori lamentavano il ritardo di due ore del volo AA895 del 2 settembre 2016 operato dall' Parte_1
sulla tratta Cancún – e la conseguente perdita della
[...] Per_1
coincidenza con il volo – Per_1 Per_2
Gli attori riferivano che, recuperati i propri bagagli, venivano trasportati gratuitamente sul volo del giorno successivo, ma lamentavano la mancata assistenza mediante albergo e di aver subito altri danni, dei quali chiedevano il risarcimento.
Il Giudice di pace, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza gravata accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in euro 1.386,00 di cui euro 1.200,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 186,00 per danni patrimoniali.
Il gravame è parzialmente fondato.
E' pacifico che trattandosi di volo internazionale, eseguito da vettore non comunitario e con destinazione in un aeroporto europeo, si applica la convenzione di Montreal del 1999, la quale prevede il risarcimento dei danni per il ritardo o la cancellazione di voli. Il danno patrimoniale deve essere provato e gli attori hanno provato spese per euro 186,00 ( in cifra arrotondata ) per cui correttamente il primo giudice ha liquidato la predetta somma a tale titolo. A differenza del sistema forfettario del
Regolamento n. 261/2004, la tutela offerta dalla Convenzione di
Montreal ha natura prettamente risarcitoria. Ciò implica che il diritto al risarcimento non sorge automaticamente per il solo fatto del ritardo
(danno-evento), ma è subordinato alla prova di un danno concreto
(danno-conseguenza) che sia eziologicamente collegato all'inadempimento del vettore. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è consolidata su questo punto.
Diverso discorso va fatto per il danno non patrimoniale. Questo tipo di danno è risarcibile solo a condizioni molto rigorose, delineate dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26972/2008) e costantemente ribadite dalla giurisprudenza successiva. Il risarcimento è ammesso solo se:
a) L'interesse leso ha rilevanza costituzionale (es. diritto alla salute, alla libertà di circolazione intesa in senso qualificato).
b) La lesione dell'interesse è grave, superando una soglia minima di tollerabilità.
c) Il danno non è futile, ovvero non consiste in meri disagi, fastidi, stress o ansia generici, che sono considerati parte del normale alea della vita sociale.
L'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo , pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale ( Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 31/05/2024, n. 15352 (rv. 671167-02). Ancora la Cassazione ha stabilito che In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del
28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la
Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio ( Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/07/2024, n. 20941 (rv. 671847-01). Già Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 21/02/2019, n. 4996 (rv. 653015-01) aveva precisato che la convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.
Ciò premesso va aggiunto che Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. , secondo cui “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
All'epoca dell'emanazione del codice civile (1942) l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 del codice penale del 1930.
La tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185
c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato
(interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), è stata superata dalla più recente giurisprudenza. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo , il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso v. già Corte Cost., sent. n. 88/79). Nella legislazione successiva al codice si rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 della legge 13.4.1998 n. 117: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie;
art. 29, comma 9, della legge 31.12.1996 n. 675: impiego di modalità illecite di raccolta di dati personali;
art. 44, comma 7, del d.lgs 25.7.1998 n. 286: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi;
art. 2 della legge
24.3.2001 n. 89: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). Appare inoltre significativa l'evoluzione della giurisprudenza della S.C., sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona (art. 2 Cost.). In proposito va anzitutto richiamata la rilevante innovazione costituita dall'ammissione a risarcimento (a partire dalla sentenza n. 3675/81) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico, formula con la quale si designa l'ipotesi della lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità psichica e fisica della persona. Ora, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. il danno non patrimoniale, originariamente e prima della sentenza della C. Cost. n. 233 del 2003, configurabile come solo danno morale, da reato, con l'evoluzione è stato ritenuto risarcibile, alla stregua della interpretazione delle sentenze C., S.U., 26975/2008 ; C., S.U.,
26974/2008 ; C., S.U., 26973/2008 ; C., S.U., 26972/2008, le quali hanno costruito il danno non patrimoniale in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure (biologico, esistenziale, morale), degradate, adesso, ad un livello meramente descrittivo. È di tutta evidenza che una ferma volontà di "contenere" il sistema di risarcimento del danno alla persona: per questa ragione il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona.
Il danno da disagio, da stress ( non qualificabile come patologia e quindi non lesivo del diritto alla salute), da dispiacere o turbamento, è riconducibile alla figura del cd. danno esistenziale la cui esistenza è stata esclusa dalle richiamate sentenze delle sez. unite.
Per gli esposti motivi l'appello va accolto parzialmente e confermata la sentenza per quanto ha condannato al risarcimento del danno patrimoniale ( euro 186,00 ), con interessi dalla domanda al soddisfo, mentre va riformata per quanto ha riconosciuto il danno non patrimoniale. La parziale riforma comporta la necessaria nuova regolamentazione delle spese sulla base dello scaglione di pertinenza, per come accolta la domanda e quindi vengono liquidate in € 775,91, incluse spese generali ed oltre accessori di legge e spese di cu.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate per metà, ponendosi la residua metà a carico dell'appellante comunque soccombente e vengono liquidate complessivamente in euro 994,00 oltre Iva, Cassa e spese generali.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Giudice di pace di Benevento n. Parte_2
819/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello ed in riforma parziale della sentenza gravata, condanna al Parte_1
pagamento in favore degli attori della somma di € 186,00, con interessi dalla domanda al soddisfo;
rigetta per il resto la domanda;
condanna la convenuta al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 775,91, incluse spese generali ed oltre accessori di legge e spese di cu;
compensa per metà le spese del presente grado ponendo la residua metà a carico dell'appellante e liquidata, la metà, in euro 497,00 oltre
IVA, Cassa e spese generali, con distrazione, per entrambi i gradi, in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Benevento il 17/10/2025
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)