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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 956/2022 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. FALATO Parte_1 C.F._1
ANNIBALE giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
CP_1 Controparte_2
[...] Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 [...]
; ; Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: UC
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha chiesto accertarsi in proprio favore l'intervenuto Parte_1 usucapione dell'appezzamento di terreno, sito in Fiumicino, via delle Conchiglie n. 40, in particolare censito al foglio 735 del NTC del Comune di Fiumicino part. n. 1967/A di mq 440; part. n. 1969 di mq 102; part. n. 777 di mq 133 e la part. n. 206/B di mq 25 di proprietà dei convenuti indicati in epigrafe con tutte le conseguenze di legge.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Deduceva l'attrice che con sentenza n. 158/2010, passata in giudicato, il Tribunale di
Civitavecchia dichiarava l'intervenuto acquisto a titolo originario dell'attrice della proprietà del terreno della superficie di 1200 mq individuato al foglio 735, part. 777 sub 2, di proprietà della
. Nondimeno alcune particelle dell'appezzamento usucapito, Parte_2 oggetto del presente giudizio, non erano di proprietà della , Parte_2 bensì dei convenuti citati in giudizio.
L'attrice confermava di essere nel possesso pacifico uti dominus dell'intero compendio dal 1960, per cui chiedeva
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali, prova per testi e CTU tecnica, indi all'udienza del 9 ottobre 2025, il procedimento veniva assegnato in via definitiva al sottoscritto giudice e deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I, c.c.] nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile [sul punto, cfr. Cass. 3487/2019]– assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” [cfr. Cass. 20539/2017].
Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né tantomeno rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto
(pertanto non saltuario e occasionale).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale è fondata e deve essere accolta.
Invero l'attrice ha dimostrato di avere il possesso del compendio oggetto di causa dal 1960 in maniera pacifica e non clandestina, né tantomeno mediante atti arbitrari, avendo la medesima provveduto a recintare il compendio ed edificarvi un immobile nel 1985. L'intero compendio è stato già oggetto di accertamento dell'intervenuto usucapione in favore dell'attrice con sentenza n. 158/2010 di questo Tribunale, nondimeno per un errore materiale dell'attrice
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nell'individuazione dei convenuti, errore confermato anche dal CTU incaricato in detto giudizio, il Giudice non si era avveduto che il litisconsorzio non era completo, atteso che alcune particelle del compendio erano di proprietà degli odierni convenuti pretermessi nel contenzioso instaurato nel 2005.
La CTU espletata nel corso del procedimento ha confermato la prospettazione attorea: le part. n.
1967/A di mq 440; part. n. 1969 di mq 102; part. n. 777 di mq 133 e la part. n. 206/B di mq 25, tutte censite al foglio 735 del NCT di Fiumicino sono di proprietà dei convenuti indicati in epigrafe, l'intero compendio risulta recintato almeno dall'anno 1985 e sul medesimo, in particolare, sulla particella 777 è stato edificato un fabbricato adibito ad abitazione dell'attrice.
Il testimone escusso, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha confermato i fatti costitutivi (art. 2697, c. I, c.c.) allegati dall'attrice.
La domanda giudiziale avanzata da avente ad oggetto l'accertamento Parte_1 dell'avvenuto acquisto, a titolo originario per usucapione del diritto di piena proprietà della detta porzione immobiliare deve essere quindi senza dubbio accolta.
In considerazione della contumacia dei convenuti e, quindi, della sostanziale assenza di opposizione alla domanda di accertamento, valutato, altresì, il parziale accoglimento della domanda attorea, le spese possono essere dichiarate non ripetibili. Per i medesimi motivi appena esposti, le spese della c.t.u., già liquidate in atti devono essere definitivamente posto a carico di parte attrice.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza, a cura e spese della parte interessata.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. 956/2022 R.G.A.C. ogni diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale, accerta e dichiara che ha acquistato Parte_1
a titolo originario per usucapione la proprietà del terreno sito in Fiumicino, catastalmente individuato al NCT del Comune di Fiumicino al foglio 735 part. n. 1967/A di mq 440; part. n.
1969 di mq 102; part. n. 777 di mq 133 e la part. n. 206/B di mq 25;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
3) pone le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio definitivamente a carico di parte attrice;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci.
Civitavecchia, 9 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 956/2022 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. FALATO Parte_1 C.F._1
ANNIBALE giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
CP_1 Controparte_2
[...] Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 [...]
; ; Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: UC
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha chiesto accertarsi in proprio favore l'intervenuto Parte_1 usucapione dell'appezzamento di terreno, sito in Fiumicino, via delle Conchiglie n. 40, in particolare censito al foglio 735 del NTC del Comune di Fiumicino part. n. 1967/A di mq 440; part. n. 1969 di mq 102; part. n. 777 di mq 133 e la part. n. 206/B di mq 25 di proprietà dei convenuti indicati in epigrafe con tutte le conseguenze di legge.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Deduceva l'attrice che con sentenza n. 158/2010, passata in giudicato, il Tribunale di
Civitavecchia dichiarava l'intervenuto acquisto a titolo originario dell'attrice della proprietà del terreno della superficie di 1200 mq individuato al foglio 735, part. 777 sub 2, di proprietà della
. Nondimeno alcune particelle dell'appezzamento usucapito, Parte_2 oggetto del presente giudizio, non erano di proprietà della , Parte_2 bensì dei convenuti citati in giudizio.
L'attrice confermava di essere nel possesso pacifico uti dominus dell'intero compendio dal 1960, per cui chiedeva
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali, prova per testi e CTU tecnica, indi all'udienza del 9 ottobre 2025, il procedimento veniva assegnato in via definitiva al sottoscritto giudice e deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I, c.c.] nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile [sul punto, cfr. Cass. 3487/2019]– assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” [cfr. Cass. 20539/2017].
Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né tantomeno rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto
(pertanto non saltuario e occasionale).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale è fondata e deve essere accolta.
Invero l'attrice ha dimostrato di avere il possesso del compendio oggetto di causa dal 1960 in maniera pacifica e non clandestina, né tantomeno mediante atti arbitrari, avendo la medesima provveduto a recintare il compendio ed edificarvi un immobile nel 1985. L'intero compendio è stato già oggetto di accertamento dell'intervenuto usucapione in favore dell'attrice con sentenza n. 158/2010 di questo Tribunale, nondimeno per un errore materiale dell'attrice
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nell'individuazione dei convenuti, errore confermato anche dal CTU incaricato in detto giudizio, il Giudice non si era avveduto che il litisconsorzio non era completo, atteso che alcune particelle del compendio erano di proprietà degli odierni convenuti pretermessi nel contenzioso instaurato nel 2005.
La CTU espletata nel corso del procedimento ha confermato la prospettazione attorea: le part. n.
1967/A di mq 440; part. n. 1969 di mq 102; part. n. 777 di mq 133 e la part. n. 206/B di mq 25, tutte censite al foglio 735 del NCT di Fiumicino sono di proprietà dei convenuti indicati in epigrafe, l'intero compendio risulta recintato almeno dall'anno 1985 e sul medesimo, in particolare, sulla particella 777 è stato edificato un fabbricato adibito ad abitazione dell'attrice.
Il testimone escusso, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha confermato i fatti costitutivi (art. 2697, c. I, c.c.) allegati dall'attrice.
La domanda giudiziale avanzata da avente ad oggetto l'accertamento Parte_1 dell'avvenuto acquisto, a titolo originario per usucapione del diritto di piena proprietà della detta porzione immobiliare deve essere quindi senza dubbio accolta.
In considerazione della contumacia dei convenuti e, quindi, della sostanziale assenza di opposizione alla domanda di accertamento, valutato, altresì, il parziale accoglimento della domanda attorea, le spese possono essere dichiarate non ripetibili. Per i medesimi motivi appena esposti, le spese della c.t.u., già liquidate in atti devono essere definitivamente posto a carico di parte attrice.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza, a cura e spese della parte interessata.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. 956/2022 R.G.A.C. ogni diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale, accerta e dichiara che ha acquistato Parte_1
a titolo originario per usucapione la proprietà del terreno sito in Fiumicino, catastalmente individuato al NCT del Comune di Fiumicino al foglio 735 part. n. 1967/A di mq 440; part. n.
1969 di mq 102; part. n. 777 di mq 133 e la part. n. 206/B di mq 25;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
3) pone le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio definitivamente a carico di parte attrice;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci.
Civitavecchia, 9 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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