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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/08/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 522/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente Parte_1 in Roma, alla via G. Boldini, n. 63, cod. fisc. , rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Bartolo De
Vita, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri
Salernitani, n. 15; appellante
E
1. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. Parte_2 fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2
quale mandataria EL “ , con sede legale in Parte_3 Parte_4
Conegliano, alla via V. Alfieri, n. 1, cod. fisc. e p. iva , cessionaria del P.IVA_3 credito vantato dalla Controparte_1
, ora , rappresentata
[...] Controparte_2
e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Antonella Merola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G.
Porzio, n. 4, Centro Direzionale – Isola E1; appellata
1 2. “ (GIA' Controparte_3
_4
), con sede legale in Vallo EL NI, alla via Passaro, snc, cod. fisc.
[...]
e p. iva in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_4 P.IVA_5 appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 898/2023 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE A DECRETO ING.;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1. accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, preliminarmente accertata la legittimazione del fideiussore a prima richiesta sig.ra - in riforma EL sentenza n° 898/2023 resa e pubblicata Parte_1 dal Tribunale di Vallo EL NI … in data 31.10.2023 nel procedimento rubricato al n° 725/2015 R.G., non notificata e, concesso il richiesto rinnovo EL CTU, 2. dichiarare inammissibile, nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 38/2015 - R.G. n. 09/2015 reso dal Tribunale di Vallo EL NI in data 13.03.2015, depositato in data 16.03.2015 per l'accertata nullità, inesistenza e/o assoluta inefficacia del contratto di fideiussione del
30.03.2009 riferita alla sig.ra , sottoscritto con la Parte_1 CP_5 ora nella sua qualità di procuratore di
[...] Parte_2 Parte_4 nonché del contratto di mutuo ipotecario n. 6997 del 30.03.2009 perché affetto da nullità per illegittima applicazione di interessi anatocistici che ne hanno anche determinato il superamento EL soglia di usurarietà degli interessi, e, per l'effetto, accertare non dovuta alcuna somma da parte EL appellante o solo quella minore che dovesse risultare accertata dal rinnovo EL CTU invocato.
3. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello, per i motivi diffusamente esposti in narrativa;
2) in subordine e nel merito, rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'avverso atto di appello, con conseguente conferma delle statuizioni EL sentenza di primo grado in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale e/o, in ogni caso, condannare l'appellante, se del caso in solido con i suoi coobbligati, al pagamento, in diretto favore di
[...] EL somma di euro 182.605,63 oltre interessi contrattuali/moratori dalla Parte_4 domanda al saldo effettivo e spese, ovvero a quella differente somma che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi tutti relativi al presente giudizio, oltre accessori di legge”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 898/2023, il Tribunale di Vallo EL NI, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti EL Parte_1
, ex art. 645 c.p.c., con Controparte_1 atto di citazione notificato il 18 maggio 2015, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 38/2015, emesso su ricorso spiegato dalla
[...]
per ottenere da Controparte_1 Parte_1
, quale garante di e , il pagamento EL
[...] Persona_1 Persona_2 somma di euro 182.605,63 a titolo di sorta capitale del contratto di mutuo fondiario del 30 marzo 2009, oltre interessi al tasso convenzionale fino al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava la alla refusione delle spese processuali Parte_1 in favore EL , intervenuta in giudizio quale mandataria EL Parte_2 [...]
, cessionaria del credito azionato in via monitoria dalla Parte_4 [...]
, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.. _4
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1 notificato il 30 aprile 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'opponente, sebbene garante autonoma, era legittimata ad eccepire la violazione del divieto dell'anatocismo e, dunque, EL norma imperativa di cui all'art. 1283 cod. civ.; l'eccezione EL violazione del divieto dell'anatocismo per effetto del piano di ammortamento “alla francese”, oltre ad essere ammissibile, era fondata, non avendo l'opposto istituto bancario mai contestato l'applicazione di tale metodo di computo degli interessi corrispettivi;
2) il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità parziale EL fideiussione omnibus prestata dall'opponente il 30 marzo 2009 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990; la fondatezza dell'eccezione comportava l'invalidità EL clausola contenuta nell'art. 6 dell'atto di fideiussione, con la quale l'opponente aveva assentito alla deroga dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., sicché
l'istituto bancario, non avendo azionato giudizialmente il proprio credito nel termine previsto da tale disposizione normativa, era decaduto dal diritto di escutere la garanzia concessa per le obbligazioni assunte dai mutuatari;
3) il Tribunale di Vallo EL NI, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie, atteso che l'accertata applicazione del metodo dell'ammortamento “alla francese” avrebbe dovuto indurlo a disporre una rinnovazione EL consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificarne l'incidenza sull'eventuale usurarietà degli interessi.
3 Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 settembre 2024, la
, quale mandataria EL , eccepiva, in via Parte_2 Parte_4 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342, comma 1, c.p.c.
e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la Controparte_2
, già
[...] Controparte_1
, restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività
[...] istruttoria, all'udienza dell'8 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/26 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla in Parte_2 ordine all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati EL sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto EL permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad Parte_1 indicare i punti impugnati EL sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione EL controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla in Parte_1 merito alla carenza EL titolarità del credito controverso in capo alla Parte_4
, intervenuta in giudizio, ex art. 111, c. 3, c.p.c., per il tramite EL .
[...] Parte_2
4 Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale EL propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella particolare ipotesi in cui il debitore ceduto contesti, prima ancora che l'inclusione del credito nella cessione in blocco, l'esistenza stessa del contratto di cessione, ai fini EL prova EL conclusione di tale negozio traslativo, non è sufficiente quella EL pubblicazione del suo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, peraltro, la pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa EL parte cedente (cfr. Cass. ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Nella fattispecie de qua agitur, la non nega che tra la Parte_1 [...]
e la intercorse, in Controparte_1 Parte_4 data 7 dicembre 2018, il contratto di cessione di crediti individuabili in blocco di cui veniva pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 144 del 13 dicembre
2018, ma contesta che il credito azionato in via monitoria vi sia compreso, per non essere stato prodotto in giudizio il predetto testo negoziale.
In realtà, l'avviso del contratto di cessione di crediti in blocco del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 144 del 13 dicembre 2018, e il contegno difensivo assunto dalla , Controparte_1 vale a dire dall'istituto che aveva introdotto il procedimento monitorio sulla base del contratto di mutuo fondiario del 30 marzo 2009 e che, come tale, era interessato a salvaguardare il proprio diritto e a garantirne la realizzazione, costituiscono, soprattutto
5 ove unitariamente esaminati, elementi di giudizio pienamente idonei a dimostrare che la
è divenuta titolare attiva dell'obbligazione di pagamento per la Parte_4 quale era stato emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 38/2015.
In particolare, l'avviso del contratto di cessione del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 144 del 13 dicembre 2018, nell'indicare i crediti che la 2018-2 s.r.l.” aveva acquistato, pro soluto, dalla Pt_4 [...]
in quelli “derivanti, tra le altre cose, da Controparte_1 finanziamenti ipotecari e/o chirografari … individuati nel documento di identificazione
… allegato al … contratto … e … vantati verso debitori classificati a sofferenza …” e, segnatamente, in quelli scaturenti da (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” e nell'evidenziare, inoltre, che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, EL Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto EL
Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www
[...]
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i Controparte_6 debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
, consente di accertare che tra le posizioni debitorie Email_1 in questione era compresa quella gravante sulla Parte_1
Ed invero, il credito per il quale era stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché 1) avente natura ipotecaria, 2) derivante dal contratto di mutuo fondiario del 30 marzo 2009, 3) appostato a sofferenza il 12 ottobre 2012, come emerge dalla certificazione resa dalla il 10 dicembre Controparte_1
2014, ex art. 50 d.lgs. 385/1993, nonché dalla diffida ad adempiere spedita il 21 novembre
2012 e ricevuta dalla il 27 novembre 2012, sicché risponde ai parametri indicati Parte_1 nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla in forza del contratto di cessione del 7 dicembre 2018. Parte_4
Inoltre, a seguito EL costituzione nel primo grado del giudizio EL Parte_4
, la non svolgeva
[...] Controparte_1 più alcuna attività difensiva, in tal modo avvalorando l'intervenuta cessione del credito azionato in via monitoria in favore EL predetta società, che le subentrava nella tutela processuale del diritto in contesa al fine di contrastare la fondatezza dell'opposizione spiegata dalla Parte_1
6 Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la cessazione dell'attività difensiva da parte EL
dopo la costituzione in giudizio Controparte_1 EL e la sua prosecuzione ad opera EL società intervenutavi Parte_4 ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. integrino, ipso facto, sotto il profilo logico- deduttivo, significativi indici sintomatici del trasferimento, in favore di quest'ultima, del credito rinveniente dal contratto di mutuo fondiario del 30 marzo 2009.
Pertanto, la valutazione sinergica dell'avviso del contratto di cessione del 7 dicembre
2018, documento contenente i tratti distintivi dei crediti negoziati, e EL condotta processuale EL , concretizzatasi Controparte_1 in una manifestazione di sostanziale disinteresse all'esito del giudizio in seguito all'intervento EL , avvenuto dinnanzi al Tribunale di Vallo Parte_4 EL NI in data 2 ottobre 2019, rimuove qualsiasi margine di incertezza sull'avvenuto acquisto, da parte di tale società, del diritto controverso.
Ciò posto, ad onta di quanto sostenuto dalla con il primo motivo di gravame, il Parte_1
Tribunale di Vallo EL NI, nel qualificarla come garante autonoma, non ha in alcun modo negato la sua legittimazione ad opporre al creditore la nullità di clausole del contratto intercorso con il debitore che si ponessero in contrasto con norme imperative o fossero affette da illiceità EL causa, al punto da esaminare e disattendere nel merito l'eccezione EL violazione del divieto dell'anatocismo che sarebbe stato insito nel piano di ammortamento “alla francese” del mutuo fondiario del 30 marzo 2009.
Né la può ritenere fondata tale eccezione, non comportando il sistema di Parte_1 ammortamento progressivo o “alla francese”, caratterizzato da rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile) con quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, alcuna forma di anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta.
Ne deriva che tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, un'indebita capitalizzazione degli interessi, dal momento che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, nel piano di ammortamento “alla francese”, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte EL quota è destinata a ridurre il capitale.
7 L'anatocismo, invero, sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, nel determinare la rata periodica richiesta al mutuatario, applichi il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel lasso temporale considerato per l'addebito EL rata in scadenza.
Diversamente, nel caso in cui alla scadenza EL rata il tasso pattuito venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., né, tanto meno, ove la modalità di ammortamento “alla francese”
e il correlativo regime di capitalizzazione non siano stati espressamente indicati nel corpo del regolamento negoziale, degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. e dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, sotto il profilo dell'imputazione di interessi corrispettivi in misura diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti e, dunque, dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto nonché dell'inosservanza EL disciplina normativa in tema di trasparenza delle condizioni giuridico-economiche delle operazioni creditizie e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130; Cass. ord. 19 marzo
2025, n. 7382; Cass. ord. 10 luglio 2025, n. 18835).
In definitiva, l'adozione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., non generando a carico del mutuatario costi maggiori di quelli convenuti, e, in ogni caso, la mancata enunciazione di tale meccanismo di graduale ripianamento del debito e del regime finanziario di calcolo degli interessi non inficia la determinatezza dell'oggetto del contratto, ove siano stati inequivocabilmente indicati l'importo erogato, la durata del finanziamento, il numero delle rate, la periodicità del loro rimborso, il tasso annuo nominale e gli altri oneri economici dell'operazione creditizia.
Parimenti, non derivando dal piano di ammortamento “alla francese” la produzione di interessi superiori a quelli pattuiti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo EL sua applicazione non genera costi occulti e ulteriori rispetto a quelli espressamente convenuti, sicché non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993.
La circostanza che l'ammortamento alla “francese” risulti più oneroso di altre modalità di restituzione del mutuo, come quella “all'italiana”, non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né dall'applicazione di maggiori voci di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto,
8 ma costituisce la fisiologica conseguenza EL scelta concordata dalle parti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile), caratterizzate da quote di capitale in progressivo aumento, e non decrescenti, in cui le quote di capitale, essendo di eguale ammontare, ne comportano un più veloce abbattimento, con l'effetto di contenere la produzione degli interessi e, quindi, la spesa complessiva del finanziamento.
Alteris verbis, la maggiore gravosità economica del finanziamento scaturisce non dalla formazione di interessi su interessi, vale a dire dal calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi, né su interessi scaduti, propriamente anatocistici, ma dal dato oggettivo che nel piano di ammortamento “alla francese” il rimborso del capitale è ritardato per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, meccanismo che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario ed in favore del mutuante in ragione del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente EL somma di denaro erogata.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta che il Parte_1 giudice di prime cure, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità parziale EL fideiussione del 30 marzo 2009 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, il cui accoglimento comportava la decadenza dell'istituto bancario dal diritto di azionarla in ragione dell'infruttuoso decorso del termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ..
Ed invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
Ne deriva che, non avendo la allegato la conformità delle clausole EL Parte_1 fideiussione prestata in favore EL _4
a quelle contenute nel modello elaborato dall' il 4 luglio 2003 e sanzionate
[...] CP_7 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione del principio EL libera concorrenza, id est il fatto costitutivo EL sua contestazione, né, tanto meno, prodotto tali documenti nei termini perentori stabiliti dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2,
c.p.c. per il deposito delle memorie assertive ed istruttorie e, dunque, nei limiti delle
9 barriere processuali funzionalmente preordinate alla definizione del thema decidendum et probandum, l'eccezione in questione, sollevata soltanto con la comparsa conclusionale, era inammissibile, con la conseguenza che il giudice di primo grado era esonerato dal pronunciarsi nel merito, senza, per ciò stesso, violare il principio stabilito dall'art. 112
c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 maggio 2006, n. 12412; Cass. 31 dicembre 2013, n.
28812; Cass. ord. 16 luglio 2021, n. 20363).
In ogni caso, anche a volerla ritenere ammissibile e, come tale, valutabile nel merito, la predetta eccezione è destituita di ogni fondamento, atteso che la non avendo Parte_1 prodotto in giudizio nel termine perentorio previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
(né, comunque, successivamente) né lo schema A.B.I. del 4 luglio 2003, né il provvedimento n. 55/2005, non ha comprovato la corrispondenza tra le clausole riportate nella fideiussione del 30 marzo 2009 e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive del principio EL libera concorrenza.
Del resto, lo schema A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 EL Banca d'Italia non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, e il secondo un provvedimento amministrativo, sicché, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113 c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16289;
Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 EL Banca d'Italia possono costituire fatti notori, atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo EL collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
10 Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall' nel 2003 e il CP_7 provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'Italia accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione EL loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, la al fine di suffragare l'assunto EL nullità EL fideiussione Parte_1 azionata nei suoi confronti dalla _4
per contrasto con la normativa antitrust, avrebbe dovuto dimostrare non solo che
[...] le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall e censurate dalla Banca d'Italia, ma anche che gli istituti di credito CP_7 applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco EL concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata da
, essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca Parte_1
d'Italia per qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui è stata incentrata la doglianza EL nullità EL fideiussione rilasciata il 30 marzo 2009 a garanzia delle obbligazioni assunte da e da nei Persona_1 Persona_2 confronti EL , sicché _4 doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., per non averlo l'Autorità di
Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, la non ha in alcun modo prospettato, né, a fortiori, comprovato che le Parte_1 clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la _4
, con la conseguenza che risultano carenti i presupposti per
[...] ritenere affetta da invalidità la garanzia prestata per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dai debitori.
11 Non essendo la fideiussione in esame inficiata da alcuna nullità, la clausola riportata nell'art. 6, con la quale la riconosceva che “i diritti derivanti alla banca dalla Parte_1 fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, era perfettamente valida, sicché la Controparte_1
era legittimata a promuovere il procedimento monitorio nei suoi confronti a
[...] prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.
Al riguardo, comunque, occorre osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga convenzionale alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale disposizione normativa può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod. civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia EL garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470; Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5179).
12 Ne deriva che la clausola riportata nell'art. 7 dell'atto sottoscritto da Parte_1
il 30 marzo 2009, prevedendo che “il fideiussore è tenuto a pagare
[...] immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentiva incontestabilmente alla di preservare il diritto di _4 avvalersi EL garanzia prestatale dalla controparte e, dunque, di evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte da e Persona_1 R_
, di una mera diffida ad adempiere.
[...]
La , nel volturare a sofferenza _4 gli affidamenti concessi a e a nonché il mutuo Persona_1 Persona_2 fondiario del 30 marzo 2009 a decorrere 12 ottobre 2012 e nel diffidare sia i debitori che la garante ad estinguere le obbligazioni di pagamento con missive spedite il 21 novembre
2012 richiedeva il pagamento di quanto dovutole ben prima dei sei mesi dalla loro scadenza, con la conseguenza che, quand'anche, in ipotesi, la clausola di cui all'art. 6 EL fideiussione fosse inficiata da nullità, per aver derogato al termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., non potrebbe comunque ritenersi che l'istituto bancario era decaduto dal diritto di escutere la garanzia.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale la assume che il Parte_1
Tribunale di Vallo EL NI, avendo accertato l'applicazione dell'ammortamento
“alla francese”, avrebbe dovuto, mediante la rinnovazione EL consulenza tecnica d'ufficio, verificarne la rilevanza ai fini dell'eventuale usurarietà degli interessi stabiliti nel contratto di mutuo.
In realtà, il consulente tecnico d'ufficio, muovendo dalla premessa che il piano di ammortamento del mutuo fondiario del 30 marzo 2009 era stato sviluppato con la metodologia “alla francese”, dopo averne effettuato la ricostruzione sulla base delle condizioni economiche pattuite, ha perentoriamente escluso che il tasso effettivo globale e il tasso degli interessi moratori fossero stati convenuti in violazione del limite imposto dall'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, sicché il predetto meccanismo di determinazione delle rate del finanziamento non ne ha comportato alcuna usurarietà.
Pertanto, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato la legittimità dei tassi di interesse concordati dalle parti proprio all'esito EL rielaborazione del piano di ammortamento del mutuo in oggetto secondo il sistema alla “francese”, il giudice di primo grado non era tenuto a disporre alcuna rinnovazione o integrazione EL relazione peritale, per non
13 residuare margini di dubbio in ordine all'inesistenza dell'eccepita violazione EL normativa antiusura.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio EL soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Parte_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale Parte_2 mandataria EL , in complessivi euro 7.000,00 per compenso, Parte_4 di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro
3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Vallo EL Parte_1
NI con atto di citazione notificato il 30 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore EL , Parte_1 Parte_2 quale mandataria EL “ , delle spese del secondo grado del Parte_4 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro
3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto EL sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1 Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
14
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 522/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente Parte_1 in Roma, alla via G. Boldini, n. 63, cod. fisc. , rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Bartolo De
Vita, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri
Salernitani, n. 15; appellante
E
1. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. Parte_2 fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2
quale mandataria EL “ , con sede legale in Parte_3 Parte_4
Conegliano, alla via V. Alfieri, n. 1, cod. fisc. e p. iva , cessionaria del P.IVA_3 credito vantato dalla Controparte_1
, ora , rappresentata
[...] Controparte_2
e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Antonella Merola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G.
Porzio, n. 4, Centro Direzionale – Isola E1; appellata
1 2. “ (GIA' Controparte_3
_4
), con sede legale in Vallo EL NI, alla via Passaro, snc, cod. fisc.
[...]
e p. iva in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_4 P.IVA_5 appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 898/2023 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE A DECRETO ING.;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1. accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, preliminarmente accertata la legittimazione del fideiussore a prima richiesta sig.ra - in riforma EL sentenza n° 898/2023 resa e pubblicata Parte_1 dal Tribunale di Vallo EL NI … in data 31.10.2023 nel procedimento rubricato al n° 725/2015 R.G., non notificata e, concesso il richiesto rinnovo EL CTU, 2. dichiarare inammissibile, nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 38/2015 - R.G. n. 09/2015 reso dal Tribunale di Vallo EL NI in data 13.03.2015, depositato in data 16.03.2015 per l'accertata nullità, inesistenza e/o assoluta inefficacia del contratto di fideiussione del
30.03.2009 riferita alla sig.ra , sottoscritto con la Parte_1 CP_5 ora nella sua qualità di procuratore di
[...] Parte_2 Parte_4 nonché del contratto di mutuo ipotecario n. 6997 del 30.03.2009 perché affetto da nullità per illegittima applicazione di interessi anatocistici che ne hanno anche determinato il superamento EL soglia di usurarietà degli interessi, e, per l'effetto, accertare non dovuta alcuna somma da parte EL appellante o solo quella minore che dovesse risultare accertata dal rinnovo EL CTU invocato.
3. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello, per i motivi diffusamente esposti in narrativa;
2) in subordine e nel merito, rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'avverso atto di appello, con conseguente conferma delle statuizioni EL sentenza di primo grado in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale e/o, in ogni caso, condannare l'appellante, se del caso in solido con i suoi coobbligati, al pagamento, in diretto favore di
[...] EL somma di euro 182.605,63 oltre interessi contrattuali/moratori dalla Parte_4 domanda al saldo effettivo e spese, ovvero a quella differente somma che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi tutti relativi al presente giudizio, oltre accessori di legge”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 898/2023, il Tribunale di Vallo EL NI, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti EL Parte_1
, ex art. 645 c.p.c., con Controparte_1 atto di citazione notificato il 18 maggio 2015, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 38/2015, emesso su ricorso spiegato dalla
[...]
per ottenere da Controparte_1 Parte_1
, quale garante di e , il pagamento EL
[...] Persona_1 Persona_2 somma di euro 182.605,63 a titolo di sorta capitale del contratto di mutuo fondiario del 30 marzo 2009, oltre interessi al tasso convenzionale fino al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava la alla refusione delle spese processuali Parte_1 in favore EL , intervenuta in giudizio quale mandataria EL Parte_2 [...]
, cessionaria del credito azionato in via monitoria dalla Parte_4 [...]
, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.. _4
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1 notificato il 30 aprile 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'opponente, sebbene garante autonoma, era legittimata ad eccepire la violazione del divieto dell'anatocismo e, dunque, EL norma imperativa di cui all'art. 1283 cod. civ.; l'eccezione EL violazione del divieto dell'anatocismo per effetto del piano di ammortamento “alla francese”, oltre ad essere ammissibile, era fondata, non avendo l'opposto istituto bancario mai contestato l'applicazione di tale metodo di computo degli interessi corrispettivi;
2) il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità parziale EL fideiussione omnibus prestata dall'opponente il 30 marzo 2009 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990; la fondatezza dell'eccezione comportava l'invalidità EL clausola contenuta nell'art. 6 dell'atto di fideiussione, con la quale l'opponente aveva assentito alla deroga dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., sicché
l'istituto bancario, non avendo azionato giudizialmente il proprio credito nel termine previsto da tale disposizione normativa, era decaduto dal diritto di escutere la garanzia concessa per le obbligazioni assunte dai mutuatari;
3) il Tribunale di Vallo EL NI, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie, atteso che l'accertata applicazione del metodo dell'ammortamento “alla francese” avrebbe dovuto indurlo a disporre una rinnovazione EL consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificarne l'incidenza sull'eventuale usurarietà degli interessi.
3 Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 settembre 2024, la
, quale mandataria EL , eccepiva, in via Parte_2 Parte_4 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342, comma 1, c.p.c.
e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la Controparte_2
, già
[...] Controparte_1
, restava contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività
[...] istruttoria, all'udienza dell'8 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/26 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla in Parte_2 ordine all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati EL sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto EL permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad Parte_1 indicare i punti impugnati EL sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione EL controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla in Parte_1 merito alla carenza EL titolarità del credito controverso in capo alla Parte_4
, intervenuta in giudizio, ex art. 111, c. 3, c.p.c., per il tramite EL .
[...] Parte_2
4 Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale EL propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella particolare ipotesi in cui il debitore ceduto contesti, prima ancora che l'inclusione del credito nella cessione in blocco, l'esistenza stessa del contratto di cessione, ai fini EL prova EL conclusione di tale negozio traslativo, non è sufficiente quella EL pubblicazione del suo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, peraltro, la pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa EL parte cedente (cfr. Cass. ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Nella fattispecie de qua agitur, la non nega che tra la Parte_1 [...]
e la intercorse, in Controparte_1 Parte_4 data 7 dicembre 2018, il contratto di cessione di crediti individuabili in blocco di cui veniva pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 144 del 13 dicembre
2018, ma contesta che il credito azionato in via monitoria vi sia compreso, per non essere stato prodotto in giudizio il predetto testo negoziale.
In realtà, l'avviso del contratto di cessione di crediti in blocco del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 144 del 13 dicembre 2018, e il contegno difensivo assunto dalla , Controparte_1 vale a dire dall'istituto che aveva introdotto il procedimento monitorio sulla base del contratto di mutuo fondiario del 30 marzo 2009 e che, come tale, era interessato a salvaguardare il proprio diritto e a garantirne la realizzazione, costituiscono, soprattutto
5 ove unitariamente esaminati, elementi di giudizio pienamente idonei a dimostrare che la
è divenuta titolare attiva dell'obbligazione di pagamento per la Parte_4 quale era stato emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 38/2015.
In particolare, l'avviso del contratto di cessione del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 144 del 13 dicembre 2018, nell'indicare i crediti che la 2018-2 s.r.l.” aveva acquistato, pro soluto, dalla Pt_4 [...]
in quelli “derivanti, tra le altre cose, da Controparte_1 finanziamenti ipotecari e/o chirografari … individuati nel documento di identificazione
… allegato al … contratto … e … vantati verso debitori classificati a sofferenza …” e, segnatamente, in quelli scaturenti da (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” e nell'evidenziare, inoltre, che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, EL Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto EL
Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www
[...]
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i Controparte_6 debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
, consente di accertare che tra le posizioni debitorie Email_1 in questione era compresa quella gravante sulla Parte_1
Ed invero, il credito per il quale era stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché 1) avente natura ipotecaria, 2) derivante dal contratto di mutuo fondiario del 30 marzo 2009, 3) appostato a sofferenza il 12 ottobre 2012, come emerge dalla certificazione resa dalla il 10 dicembre Controparte_1
2014, ex art. 50 d.lgs. 385/1993, nonché dalla diffida ad adempiere spedita il 21 novembre
2012 e ricevuta dalla il 27 novembre 2012, sicché risponde ai parametri indicati Parte_1 nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla in forza del contratto di cessione del 7 dicembre 2018. Parte_4
Inoltre, a seguito EL costituzione nel primo grado del giudizio EL Parte_4
, la non svolgeva
[...] Controparte_1 più alcuna attività difensiva, in tal modo avvalorando l'intervenuta cessione del credito azionato in via monitoria in favore EL predetta società, che le subentrava nella tutela processuale del diritto in contesa al fine di contrastare la fondatezza dell'opposizione spiegata dalla Parte_1
6 Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la cessazione dell'attività difensiva da parte EL
dopo la costituzione in giudizio Controparte_1 EL e la sua prosecuzione ad opera EL società intervenutavi Parte_4 ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. integrino, ipso facto, sotto il profilo logico- deduttivo, significativi indici sintomatici del trasferimento, in favore di quest'ultima, del credito rinveniente dal contratto di mutuo fondiario del 30 marzo 2009.
Pertanto, la valutazione sinergica dell'avviso del contratto di cessione del 7 dicembre
2018, documento contenente i tratti distintivi dei crediti negoziati, e EL condotta processuale EL , concretizzatasi Controparte_1 in una manifestazione di sostanziale disinteresse all'esito del giudizio in seguito all'intervento EL , avvenuto dinnanzi al Tribunale di Vallo Parte_4 EL NI in data 2 ottobre 2019, rimuove qualsiasi margine di incertezza sull'avvenuto acquisto, da parte di tale società, del diritto controverso.
Ciò posto, ad onta di quanto sostenuto dalla con il primo motivo di gravame, il Parte_1
Tribunale di Vallo EL NI, nel qualificarla come garante autonoma, non ha in alcun modo negato la sua legittimazione ad opporre al creditore la nullità di clausole del contratto intercorso con il debitore che si ponessero in contrasto con norme imperative o fossero affette da illiceità EL causa, al punto da esaminare e disattendere nel merito l'eccezione EL violazione del divieto dell'anatocismo che sarebbe stato insito nel piano di ammortamento “alla francese” del mutuo fondiario del 30 marzo 2009.
Né la può ritenere fondata tale eccezione, non comportando il sistema di Parte_1 ammortamento progressivo o “alla francese”, caratterizzato da rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile) con quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, alcuna forma di anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta.
Ne deriva che tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, un'indebita capitalizzazione degli interessi, dal momento che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, nel piano di ammortamento “alla francese”, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte EL quota è destinata a ridurre il capitale.
7 L'anatocismo, invero, sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, nel determinare la rata periodica richiesta al mutuatario, applichi il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel lasso temporale considerato per l'addebito EL rata in scadenza.
Diversamente, nel caso in cui alla scadenza EL rata il tasso pattuito venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., né, tanto meno, ove la modalità di ammortamento “alla francese”
e il correlativo regime di capitalizzazione non siano stati espressamente indicati nel corpo del regolamento negoziale, degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. e dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, sotto il profilo dell'imputazione di interessi corrispettivi in misura diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti e, dunque, dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto nonché dell'inosservanza EL disciplina normativa in tema di trasparenza delle condizioni giuridico-economiche delle operazioni creditizie e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130; Cass. ord. 19 marzo
2025, n. 7382; Cass. ord. 10 luglio 2025, n. 18835).
In definitiva, l'adozione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., non generando a carico del mutuatario costi maggiori di quelli convenuti, e, in ogni caso, la mancata enunciazione di tale meccanismo di graduale ripianamento del debito e del regime finanziario di calcolo degli interessi non inficia la determinatezza dell'oggetto del contratto, ove siano stati inequivocabilmente indicati l'importo erogato, la durata del finanziamento, il numero delle rate, la periodicità del loro rimborso, il tasso annuo nominale e gli altri oneri economici dell'operazione creditizia.
Parimenti, non derivando dal piano di ammortamento “alla francese” la produzione di interessi superiori a quelli pattuiti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo EL sua applicazione non genera costi occulti e ulteriori rispetto a quelli espressamente convenuti, sicché non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993.
La circostanza che l'ammortamento alla “francese” risulti più oneroso di altre modalità di restituzione del mutuo, come quella “all'italiana”, non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né dall'applicazione di maggiori voci di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto,
8 ma costituisce la fisiologica conseguenza EL scelta concordata dalle parti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile), caratterizzate da quote di capitale in progressivo aumento, e non decrescenti, in cui le quote di capitale, essendo di eguale ammontare, ne comportano un più veloce abbattimento, con l'effetto di contenere la produzione degli interessi e, quindi, la spesa complessiva del finanziamento.
Alteris verbis, la maggiore gravosità economica del finanziamento scaturisce non dalla formazione di interessi su interessi, vale a dire dal calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi, né su interessi scaduti, propriamente anatocistici, ma dal dato oggettivo che nel piano di ammortamento “alla francese” il rimborso del capitale è ritardato per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, meccanismo che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario ed in favore del mutuante in ragione del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente EL somma di denaro erogata.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta che il Parte_1 giudice di prime cure, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità parziale EL fideiussione del 30 marzo 2009 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, il cui accoglimento comportava la decadenza dell'istituto bancario dal diritto di azionarla in ragione dell'infruttuoso decorso del termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ..
Ed invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
Ne deriva che, non avendo la allegato la conformità delle clausole EL Parte_1 fideiussione prestata in favore EL _4
a quelle contenute nel modello elaborato dall' il 4 luglio 2003 e sanzionate
[...] CP_7 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione del principio EL libera concorrenza, id est il fatto costitutivo EL sua contestazione, né, tanto meno, prodotto tali documenti nei termini perentori stabiliti dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2,
c.p.c. per il deposito delle memorie assertive ed istruttorie e, dunque, nei limiti delle
9 barriere processuali funzionalmente preordinate alla definizione del thema decidendum et probandum, l'eccezione in questione, sollevata soltanto con la comparsa conclusionale, era inammissibile, con la conseguenza che il giudice di primo grado era esonerato dal pronunciarsi nel merito, senza, per ciò stesso, violare il principio stabilito dall'art. 112
c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 maggio 2006, n. 12412; Cass. 31 dicembre 2013, n.
28812; Cass. ord. 16 luglio 2021, n. 20363).
In ogni caso, anche a volerla ritenere ammissibile e, come tale, valutabile nel merito, la predetta eccezione è destituita di ogni fondamento, atteso che la non avendo Parte_1 prodotto in giudizio nel termine perentorio previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
(né, comunque, successivamente) né lo schema A.B.I. del 4 luglio 2003, né il provvedimento n. 55/2005, non ha comprovato la corrispondenza tra le clausole riportate nella fideiussione del 30 marzo 2009 e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive del principio EL libera concorrenza.
Del resto, lo schema A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 EL Banca d'Italia non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, e il secondo un provvedimento amministrativo, sicché, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113 c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16289;
Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 EL Banca d'Italia possono costituire fatti notori, atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo EL collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
10 Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall' nel 2003 e il CP_7 provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'Italia accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione EL loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, la al fine di suffragare l'assunto EL nullità EL fideiussione Parte_1 azionata nei suoi confronti dalla _4
per contrasto con la normativa antitrust, avrebbe dovuto dimostrare non solo che
[...] le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall e censurate dalla Banca d'Italia, ma anche che gli istituti di credito CP_7 applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco EL concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata da
, essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca Parte_1
d'Italia per qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui è stata incentrata la doglianza EL nullità EL fideiussione rilasciata il 30 marzo 2009 a garanzia delle obbligazioni assunte da e da nei Persona_1 Persona_2 confronti EL , sicché _4 doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., per non averlo l'Autorità di
Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, la non ha in alcun modo prospettato, né, a fortiori, comprovato che le Parte_1 clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la _4
, con la conseguenza che risultano carenti i presupposti per
[...] ritenere affetta da invalidità la garanzia prestata per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dai debitori.
11 Non essendo la fideiussione in esame inficiata da alcuna nullità, la clausola riportata nell'art. 6, con la quale la riconosceva che “i diritti derivanti alla banca dalla Parte_1 fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, era perfettamente valida, sicché la Controparte_1
era legittimata a promuovere il procedimento monitorio nei suoi confronti a
[...] prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.
Al riguardo, comunque, occorre osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga convenzionale alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale disposizione normativa può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod. civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia EL garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470; Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5179).
12 Ne deriva che la clausola riportata nell'art. 7 dell'atto sottoscritto da Parte_1
il 30 marzo 2009, prevedendo che “il fideiussore è tenuto a pagare
[...] immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentiva incontestabilmente alla di preservare il diritto di _4 avvalersi EL garanzia prestatale dalla controparte e, dunque, di evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte da e Persona_1 R_
, di una mera diffida ad adempiere.
[...]
La , nel volturare a sofferenza _4 gli affidamenti concessi a e a nonché il mutuo Persona_1 Persona_2 fondiario del 30 marzo 2009 a decorrere 12 ottobre 2012 e nel diffidare sia i debitori che la garante ad estinguere le obbligazioni di pagamento con missive spedite il 21 novembre
2012 richiedeva il pagamento di quanto dovutole ben prima dei sei mesi dalla loro scadenza, con la conseguenza che, quand'anche, in ipotesi, la clausola di cui all'art. 6 EL fideiussione fosse inficiata da nullità, per aver derogato al termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., non potrebbe comunque ritenersi che l'istituto bancario era decaduto dal diritto di escutere la garanzia.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale la assume che il Parte_1
Tribunale di Vallo EL NI, avendo accertato l'applicazione dell'ammortamento
“alla francese”, avrebbe dovuto, mediante la rinnovazione EL consulenza tecnica d'ufficio, verificarne la rilevanza ai fini dell'eventuale usurarietà degli interessi stabiliti nel contratto di mutuo.
In realtà, il consulente tecnico d'ufficio, muovendo dalla premessa che il piano di ammortamento del mutuo fondiario del 30 marzo 2009 era stato sviluppato con la metodologia “alla francese”, dopo averne effettuato la ricostruzione sulla base delle condizioni economiche pattuite, ha perentoriamente escluso che il tasso effettivo globale e il tasso degli interessi moratori fossero stati convenuti in violazione del limite imposto dall'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, sicché il predetto meccanismo di determinazione delle rate del finanziamento non ne ha comportato alcuna usurarietà.
Pertanto, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato la legittimità dei tassi di interesse concordati dalle parti proprio all'esito EL rielaborazione del piano di ammortamento del mutuo in oggetto secondo il sistema alla “francese”, il giudice di primo grado non era tenuto a disporre alcuna rinnovazione o integrazione EL relazione peritale, per non
13 residuare margini di dubbio in ordine all'inesistenza dell'eccepita violazione EL normativa antiusura.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio EL soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Parte_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale Parte_2 mandataria EL , in complessivi euro 7.000,00 per compenso, Parte_4 di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro
3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 893/2023 del Tribunale di Vallo EL Parte_1
NI con atto di citazione notificato il 30 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore EL , Parte_1 Parte_2 quale mandataria EL “ , delle spese del secondo grado del Parte_4 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro
3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto EL sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1 Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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