Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/08/2025, n. 722
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Sentenza 18 agosto 2025

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La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nel giudizio di appello proposto da una persona fisica avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo. L'appellante, garante di un mutuo fondiario, contestava la validità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il recupero di un debito di oltre 182.000 euro, deducendo la nullità del contratto di fideiussione e del contratto di mutuo sottoscritto dai debitori principali. I motivi di gravame si articolavano in tre punti: in primo luogo, l'appellante sosteneva di essere legittimata ad eccepire la violazione del divieto di anatocismo, derivante dall'applicazione del piano di ammortamento "alla francese", e che tale eccezione fosse fondata; in secondo luogo, lamentava l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sull'eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus per contrasto con lLa Corte d'Appello di Salerno, pronunciandosi sull'appello proposto da una persona fisica avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo, ha esaminato la vicenda originata dalla richiesta di pagamento di una somma di denaro, garantita da fideiussione, derivante da un contratto di mutuo fondiario. L'appellante, in qualità di fideiussore, aveva contestato la validità del decreto ingiuntivo e, in primo grado, aveva sollevato eccezioni relative alla nullità del contratto di fideiussione per illegittima applicazione di interessi anatocistici e per contrasto con la normativa antitrust, nonché la decadenza del creditore per mancata escussione del debitore entro i termini di legge. L'appellata, cessionaria del credito, aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La Corte ha preliminarmente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo che i motivi di gravame fossero sufficientemente chiari e argomentati, e ha altresì rigettato l'eccezione preliminare relativa alla carenza di titolarità del credito in capo all'appellata cessionaria, ritenendo provata la cessione del credito attraverso l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e il comportamento processuale della banca cedente.

Nel merito, la Corte ha rigettato il primo motivo di appello relativo alla violazione del divieto di anatocismo, affermando che il piano di ammortamento "alla francese" non comporta alcuna forma di anatocismo o illegittima capitalizzazione degli interessi, poiché gli interessi vengono calcolati sul debito residuo e non su interessi già maturati. Ha altresì respinto il secondo motivo di gravame, relativo alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ritenendo l'eccezione inammissibile per tardività della sua proposizione in primo grado e, in ogni caso, infondata nel merito per mancata prova della corrispondenza tra le clausole della fideiussione e quelle censurate dall'Autorità Garante, nonché per l'assenza di prova sull'applicazione uniforme di tali clausole da parte degli istituti di credito. Di conseguenza, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è stata ritenuta valida, escludendo la decadenza del creditore. Infine, il terzo motivo di appello, concernente la necessità di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale usurarietà degli interessi, è stato rigettato, poiché la CTU già svolta aveva escluso l'usura sulla base del piano di ammortamento "alla francese". La Corte ha quindi rigettato l'appello, condannando l'appellante alle spese processuali e al pagamento del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/08/2025, n. 722
    Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
    Numero : 722
    Data del deposito : 18 agosto 2025

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