Sentenza 10 gennaio 2019
Massime • 1
L'azione di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo è assoggettata non già al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., ma al termine decennale della "actio iudicati" ex art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che abbia riconosciuto l'illegittimità dell'atto, a condizione però che il danno sia direttamente riferibile a tale illegittimità, il che si verifica quando la lesione della posizione giuridica accertata dal giudice amministrativo costituisce l'oggetto della domanda risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse tale condizione in un caso in cui il danno, lamentato dal pubblico impiegato e consistente nella perdita della pensione, dipendeva da sentenze a lui sfavorevoli della Corte dei conti e risultava dunque collegato solo in via indiretta ad un precedente provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio, poi annullato dal giudice amministrativo perché illegittimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2019, n. 00430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2019 |
Testo completo
E T N E S 0043 0. 19 E - I R.G. n. 14029 del 2016 L L O B E T N E 10 GEN 2019 S É - E AULA N O I Z A R T S I G E R E T Oggetto N REPUBBLICA ITALIANA E S E Risarcimento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO danni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 14029/2016 SEZIONE LAVORO Cron. 430 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. VINCENZO DI CERBO Presidente Ud. 09/10/2018 Consigliere Dott. AMELIA TORRICE PU Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Rel. Consigliere Dott. IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14029-2016 proposto da: NE MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE ROLLI 24, presso lo studio dell'avvocato ARTURO SFORZA, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro 2018 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA 3450 80185250588, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 R.G. n. 14029 del 2016 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
controricorrenti - avversO la sentenza n. 82/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2016 R.G.N. 356/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ARTURO SFORZA. 2 R.G. n. 14029 del 2016 FATTI DI CAUSA 1. RI DO ricorre per cassazione, prospettando due motivi di impugnazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha rigettato l'impugnazione dalla stessa proposta nei confronti del MIUR, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che, a sua volta, aveva ritenuto prescritta e comunque rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice volta ad ottenere il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., relativamente alla perdita della possibilità di ottenere la pensione nell'anno 1989. 2. La domanda si fondava sulla illegittimità della conferma della sospensione cautelare dal servizio disposta con provvedimento del 14 giugno 1989, con decorrenza dal 18 settembre 1985. 3. La lavoratrice docente di scuola media era stata sospesa dal servizio ex art. 91 del dPR 3 del 1957. Condannata in primo grado il 12 giugno 1987, era stata assolta dalla Corte d'Appello il 22 marzo 1989. Veniva allora emesso un secondo provvedimento in data 14 giugno 1989 con cui il Ministero confermava la sospensione ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 3 del 1957, con la medesima decorrenza del 18 settembre 1985. 4. Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR, che respingeva la domanda, e veniva poi annullato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5909 del 2006, secondo la quale nel giugno 1989 il Ministero poteva disporre la sospensione cautelare facoltativa solo per il futuro, avendo invece l'obbligo di revocare quella disposta per il periodo precedente dal 18 settembre 1985. In data 17 febbraio 1990 la lavoratrice era stata destituita con cessazione in pari data del rapporto di lavoro 5. Nel dicembre 2006 il Ministero prendeva atto della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la suddetta sospensione e decretava il diritto della ricorrente a tutti gli assegni non percepiti nel periodo dal 18 settembre 1985 al 13 giugno 1989. 3 R.G. n. 14029 del 2016 In data 22 giugno 2007, la ricorrente presentava le dimissioni con richiesta di retrodatazione al 1° settembre 1989, ovvero alla data in cui la stessa risultava a posteriori, in possesso di un'anzianità contributiva pari a 14 anni otto mesi e due giorni, che all'epoca era sufficiente per avere diritto alla pensione. Il Ministero con decreto del 26 settembre 2008 accoglieva, ora per allora, le dimissioni dal 1° settembre 1989 con diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettante. Con decreto in pari data conferiva la pensione alla lavoratrice. A seguito del diniego di visto da parte della Ragioneria dello Stato, si determinava il trasferimento della questione in ambito giudiziario. Il relativo giudizio si concludeva dinanzi alla Corte dei Conti sia in primo che in secondo grado con il rigetto della domanda per difetto di anzianità contributiva necessaria secondo le leggi in vigore al momento delle dimissioni nel 2007, e per l'impossibilità di applicare il regime più favorevole in vigore nel settembre 1989 per difetto di domanda amministrativa di pensione all'epoca e impossibilità di attribuire efficacia retroattiva a quella del giugno 2007. 6. Nel presente giudizio, resiste il Ministero con controricorso.
7. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2947 cc, ex art. 360. 2. La ricorrente censura l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale, deducendo che si verte in ipotesi di actio iudicati, disciplinata dall'art. 2953 cc, e che trova applicazione la prescrizione decennale. Espone la ricorrente che il dies a quo del termine di prescrizione è costituito dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 5909 del 14 luglio 2006, e che trova applicazione il termine 4 R.G. n. 14029 del 2016 decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 cc. Richiama a sostegno del motivo la sentenza Cass., Sezioni Unite civili, n. 25572 del 2014. 3. Il motivo non è fondato.
3.1. Occorre premettere che l'actio iudicati si sostanzia nel diritto a procedere esecutivamente sulla base di un titolo giudiziale, nella specie sentenza passata in giudicato.
3.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in relazione all'art. 2953 cc (cfr., Cass., n. 2003 del 2017) la sentenza passata in giudicato, che si aziona con l'actio iudicati, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere "di condanna", come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato, l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicabilità della norma, delle sentenze di mero accertamento.
3.3. Viene in rilievo la sentenza delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente.
3.4. La suddetta sentenza afferma che l'azione promossa per il risarcimento dei danni, una volta annullati gli atti illegittimi, è soggetta non più al termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., ma al termine decennale di prescrizione dell' actio iudicati, termine decorrente da quando la sentenza, che quella illegittimità ha riconosciuto e dichiarato, è diventata incontestabile. Tali principi hanno come condizione giuridica di applicabilità, in coerenza con l'art. 2953 cc, la diretta riferibilità della richiesta risarcitoria alla accertata illegittimità dell'atto amministrativo con sentenza di condanna passata in giudicato (nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite nella sentenza richiamata dalla ricorrente: annullamento graduatoria di concorso e relativa domanda risarcitoria). 5 R.G. n. 14029 del 2016 La lesione della propria posizione giuridica accertata con sentenza passata in giudicato deve, quindi, costituire il danno oggetto della domanda risarcitoria. Tanto non è ravvisabile nella fattispecie in esame, ove da quanto riportato nella sentenza di appello, richiamato sopra nello svolgimento del fatto, e non contestato dalla ricorrente, la vicenda posta alla base della richiesta risarcitoria è ben più complessa del mero annullamento giurisdizionale di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5909 del 2006, venendo in rilievo gli atti relativi alla pensione su cui intervenivano sentenze della Corte dei Conti sfavorevoli alla lavoratrice. Pertanto, va applicata la prescrizione quinquennale. Quanto all'interruzione della prescrizione va rilevato che la richiesta di tentativo di conciliazione del luglio 2009, in cui la lavoratrice si riservava di adire il giudice anche a fini risarcitori, in relazione al giudizio che poi veniva rimesso alla giurisdizione pensionistica, in ragione della genericità della stessa e delle diverse domande azionate, non può operare rispetto al diritto azionato con la domanda introduttiva del giudizio. Né, sul punto, si è formato giudicato rispetto alla statuizione del giudice di primo grado, in quanto la Corte d'Appello ha riconsiderato la questione (così coprendo la decisione di primo grado) e ne ha fatto menzione ad abundantiam in chiave ipotetica, al di fuori della ratio decidendi. Pertanto, la domanda azionata dal ricorrente è stata qualificata dalla Corte d'Appello quale azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cc, con l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale, decorso, con decisione che si sottrae al vizio deninciato.
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 2043 cc, con riferimento al diritto al risarcimento dei danni patrimoniali per mancato accesso al trattamento pensionistico e degli altri danni patrimoniali ed alla salute ex art. 360, n. 3, cpc. 6 R.G. n. 14029 del 2016 Assume la ricorrente che il rigetto della domanda contrasta con la giurisprudenza in materia di risarcimento ex art. 2043 cc, che richiama, laddove il giudice di appello ha attribuito la responsabilità del danno non alla pubblica amministrazione, ma alla stessa ricorrente affermando che la stessa avrebbe potuto fare domanda cautelativa di pensione richiamando la motivazione della Corte di Conti, laddove alcun obbligo specifico in merito può ravvisarsi a carico dei dipendenti pubblici 16. Al rigetto del primo motivo di ricorso, in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto nel termine quinquennale, consegue l'assorbimento del secondo motivo di ricorso. 17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 18. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5000,00, per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Tricomi Vincenzo Di Cerbo New From Z. Cucko IL CANCEL ERE Dott. Caristo Ersa Dionigi Depositato in Cancelleria oggi,.10 GEN 2019. ILL CANGELLIERE Dott. Catist a Dionigi