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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°484 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Alessandro Doa e Delia Cernigliaro.
Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Pellegrino, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Marchese Di
Villabianca n. 98.
Appellata
All'udienza di discussione dell'8 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato presso il Tribunale G.L. di Termini Imerese il 5 giugno
2019, aveva convenuto in giudizio l contestando la Controparte_1 Pt_1 legittimità del provvedimento notificatole con nota del 1° novembre 2018 con la quale l' aveva comunicato di procedere al recupero della somma di € 3.261,92, Pt_1 per indebito previdenziale sulla pensione di reversibilità del coniuge deceduto, Cat.
SOART n. 35731576, avendo provveduto a rideterminarne l'importo a decorrere dal 1
1 gennaio 2016 e sino al 30.11.2018, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2016, e così revocando sia la maggiorazione sociale, che la maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001(finanziaria 2002, aumento al milione).
A sostegno della domanda aveva dedotto la propria buona fede nella percezione della prestazione, essendo l'errore imputabile unicamente all' , per Pt_1 avere ella regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi alla Agenzia delle
Entrate da cui emergeva il superamento dei limiti reddituali, sicché l'eventuale indebito, in assenza di dolo o colpa grave ,non era ripetibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 co. 2 L. 88 del 1989, così come oggetto di interpretazione autentica dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991. Aveva eccepito, infine, l'intervenuta decadenza dal diritto di ripetere l'indebito ai sensi dell'art. 13 co.2 l. 412/91.
L' aveva contestato la domanda invocandone il rigetto. Pt_1
Con sentenza n. 518/2023 emessa il 24 aprile 2023 il Tribunale ha accolto la domanda in applicazione della su citata normativa (art.52 L.n.88/89 e art.13 c.1
L.n.n.412/1991) ritenendo trattarsi di indebito previdenziale, irripetibile in quanto dipeso soltanto da un errore dell' , al quale non aveva concorso alcun Pt_1 comportamento doloso della pensionata.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' , con ricorso Pt_1 depositato il 24 maggio 2023.
ha resistito al gravame, con memoria del 28 aprile 2025. Controparte_1
All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*****
L' si duole, con unico articolato motivo, della violazione e/ o errata Pt_1 applicazione dell'art.13 c.2 della L.n.412/1991, censurando di erroneità la decisione per avere il primo giudice omesso di valutare la tempestività dell'azione di recupero ai sensi dell'art.13 c.2 della citata L.n.412/91.
La censura è fondata.
La ricorrente non ha specificamente contestato la diversa base reddituale posta a fondamento del ricalcolo del trattamento pensionistico di reversibilità, incentrando, piuttosto, le ragioni del ricorso esclusivamente sulla carenza di dolo e sulla ritenuta tardività dell'azione di recupero. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che dovesse trovare applicazione l'art. 52 della L. n. 88/1989 che prevede: “Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i
2 commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
La norma stabilisce, altresì, al comma 2 che: Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Tale disposizione normativa è stata successivamente interpretata (o meglio, integrata, secondo quanto ritenuto da Corte Cost. n. 39 del 1993) dall'art. 13, l. 30/12/1991, n. 412 il quale ha disposto: “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente Pt_1 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” La disciplina complessiva che si ricava dalla lettura congiunta delle citate disposizioni va, dunque, ricostruita nel senso che l'indebito previdenziale pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, Pt_1 oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . Pt_1
La sanatoria prevista dalla norma è, quindi, rivendicabile a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del Pt_1 tutto incolpevole) salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, purché detti fatti non siano già conosciuti all'Ente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004, sent. n.13915/2021, ord.n.5984/2022).
Infatti, nel settore dell'indebito previdenziale “diversamente dalla generale regola codicistica (art. 2033 cod.civ.) di incondizionata ripetibilità dell'indebito,
3 trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a ingenerare affidamento" (Corte Cost. n. 166/1966, Cass
n.1446/2008 e Cass. n.11921/2015). L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l' ). (Cass.Sez. L, Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022 Controparte_2 su cit.)
Inoltre, “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei Pt_1 redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). “Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla Pt_1 regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co.
2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano Pt_1
«immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico”. (cfr. Cass. n. 3802/2019).
4 Vale aggiungere, altresì, ad ulteriore precisazione, che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione Pt_1 del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del Pt_1 pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.” (Cass. Sez. L n.
15039 del 31/05/2019 e n.3215/2018).
Ciò che va accertato, quindi, è che l' abbia rispettato il termine Pt_1 decadenziale stabilito dal su citato art.13 c.2 della L.n.412/1991.
Tenuto conto delle considerazioni in proposito su espresse, oltre che della lettura testuale della norma (che utilizza l'espressione "entro l'anno successivo" per indicare il termine entro cui debba avvenire il recupero, non già "entro un anno" dalla verifica) l'art. 13, co. 2, si interpreta, dunque, nel senso che, nell'anno civile in cui si
è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica l' deve avviare, a pena Pt_1 di decadenza, il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato, senza che, in tal caso, venga in alcun modo in considerazione la mancanza del dolo del pensionato (v. in tal senso Cass sez. Lav.
n.13918/2021: la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” e, per come osservato, in fattispecie analoga, da Cassazione Civile, sezione lavoro, 8.02.2019 n.380 in parte motiva “nel caso di specie si discute sui tempi di ripetizione dell'indebito accertato in esito alla dichiarazione dei redditi del 2004, comunicata dal …. nel corso dell'anno 2005. Pertanto, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, maturava allo spirare del
31.12.2006 e l'atto di recupero dell'ottobre 2006 è da considerare tempestivo”). Nel caso in esame l ha dedotto, con la memoria di prime cure, che, con Pt_1 provvedimento del 16 agosto 2016 emesso su domanda dell'interessata, è stata concessa la maggiorazione sociale a decorrere dal mese di settembre 2015 sulla pensione di reversibilità SOART n. 35731576; che, effettuando la ricostituzione, sono stati invertiti i campi in cui indicare i redditi rispettivamente da abitazione principale
(pari ad euro 467) e da terreni e fabbricati (pari ad euro 1710) sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016 e considerato che il reddito da abitazione non rileva ai fini della determinazione del diritto e della misura delle maggiorazioni sociali mentre, di contro, rilevano i redditi da terreni e fabbricati, l'inversione degli importi ha
5 comportato il riconoscimento della maggiorazione sociale dal settembre 2015 al dicembre 2016, così come si legge nel provvedimento concessorio;
per quanto indebitamente corrisposto dal settembre 2015 al dicembre 2016, si ritiene pertanto possa operare la sanatoria di cui al comma 1 art. 13 l.412/1991; che a seguito di riliquidazione effettuata a livello centralizzato in data 01/11/2018, i redditi sono stati correttamente imputati ed è emerso il pagamento indebito per il periodo compreso tra gennaio 2016 e novembre 2018.
Il provvedimento di recupero risulta poi notificato alla pensionata in data
28/11/2018 (v. all n.5).
Ne deriva che, in applicazione dell'art. 13 comma 2 della legge 412/92 il provvedimento dell' diretto al recupero dell'indebito deve essere considerato Pt_1 legittimo e tempestivo, in quanto assunto entro la fine dell'anno solare successivo a quello in cui è avvenuta la verifica, segnatamente, entro l'anno (o entro l'anno successivo rispetto a quello) di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero della conoscenza della diversa consistenza reddituale della , relativa all'anno CP_1 di imposta 2016; ne consegue la ripetibilità dell'indebito relativo a tali annualità, non potendo in tale caso aver alcun rilievo l'assenza di dolo del pensionato (Cass. Sez. L n. 15039 cit), pur dovendosi rilevare che l' ha limitato la pretesa alle sole Pt_1 annualità 2017 e 2018 rinunciando a quanto indebitamente corrisposto nel 2016 (v. pag.6 appello).
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda di proposta con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Nonostante la soccombenza l'appellata non è tenuta al pagamento delle spese di lite, avendo ritualmente presentato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.518/2023 emessa il 24 aprile 2023 dal Tribunale GL di Termini
Imerese, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo Controparte_1 grado.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, l'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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