Articolo 2 della Legge 27 marzo 1952, n. 208
Articolo 1Articolo 3
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26 aprile 1952
Art. 2.
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed e' cosi' composto:
a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione statale;
b) di un consigliere di Stato;
c) del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;
d) di un funzionario del Ministero del tesoro;
e) di un sostituto avvocato generale dello Stato;
f) di quattro rappresentanti del personale delle ricevitorie e quattro rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designati dal Ministro su terne proposte dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Entrata in vigore il 26 aprile 1952