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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/11/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3451/2023 riunita a N.R.G. 3948/2023; N.R.G. 3949/2023; N.R.G. 4152/2023; N.R.G.
4829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3451/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAVERA Parte_1 P.IVA_1 RI AS elettivamente domiciliato in Corso A. Podestà civ. n. 11 int. 8 presso il difensore avv. BONAVERA RI AS che la rappresenta in forza di mandato unito al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria De Luca (C.F. – PEC: C.F._1
, in forza di procura generale ad lites autenticata dal Segretario Email_1 Generale Dott. Avv. Pasquale Criscuolo in data 12/07/2022 (doc.1)
RESISTENTE
in persona della Rappresentante per l'Italia, Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] e domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n 86, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto (All. A), dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
o al fax 025516899 Email_2
RZ CH
Riunita alla causa di I grado iscritta al n. r.g. 3948/2023 promossa da:
Avvocati Filippo Sguerso (C.F. ), Chiara Sguerso (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
in qualità di proprietari degli immobili siti in all'interno del di Via Roma
[...] CP_1 CP_4 3, contraddistinti dagli interni 3 (avv. Filippo Sguerso) e 4 (avv. Chiara Sguerso ) nonché quali titolari pagina 1 di 21 dello Studio Legale Associato Avvocati Sguerso (P.I. ), tutti difesi e rappresentati P.IVA_3 dall'Avv. Manuela Roggero (C.F.: – PEC C.F._5
, giusta procura allegata al ricorso, con domicilio eletto presso il Email_3 suo studio in via Roma 3/3 (eventuali comunicazioni andranno inviate al numero di fax: CP_1 010588659 oppure al seguente indirizzo PEC Email_3
RICORRENTI
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria De Luca (C.F. – PEC: C.F._1
, in forza di procura generale ad lites autenticata dal Segretario Email_1
Generale Dott. Avv. Pasquale Criscuolo in data 12/07/2022 (doc.1)
RESISTENTE
in persona della Rappresentante per l'Italia, Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] e domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n 86, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto (All. A), dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
o al fax 025516899 Email_2
RZ CH
Riunita alla causa di I grado iscritta al n. r.g. 3949/2023 promossa da:
con sede legale in Via Roma 2 C.F. e P.IVA Parte_2 CP_1
, in persona del Signor nato a [...] [...], C.F.: P.IVA_4 Parte_3 CP_1 [...]
e residente a [...], in qualità di Presidente del Consiglio di C.F._6 Amministrazione, in quanto proprietaria dell'immobile sito in Galleria Mazzini 22 – 26 Rosso facente parte del Condominio di Genova, Via Roma 3, difesa e rappresentata dall'Avv. Filippo Sguerso (C.F.: [...]– PEC: , giusta procura in allegato al Email_4 presente atto, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Roma 3/3. Si chiede che CP_1 eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente numero fax 010588659 oppure al seguente indirizzo PEC: Email_4
RICORRENTE
Contro
pagina 2 di 21 (C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria De Luca (C.F. – PEC: C.F._1
, in forza di procura generale ad lites autenticata dal Segretario Email_1 Generale Dott. Avv. Pasquale Criscuolo in data 12/07/2022 (doc.1)
RESISTENTE
in persona della Rappresentante per l'Italia, Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] e domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n 86, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto (All. A), dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
o al fax 025516899 Email_2
RZ CH
Riunita alla causa di I grado iscritta al n. r.g. 4152/2023 promossa da:
corrente in Piazzetta Umberto Giordano 4, Milano (C.F. ) in persona del Parte_4 P.IVA_5 legale rappresentante p.t. Sig. in qualità di proprietaria dell'immobile sito nel Condominio Parte_5 di Via Roma 3 contraddistinto dall'interno 1 nonché dell'immobile sito in Galleria Renato De Barbieri, 5N e collocato al piano terra dello stesso stabile di Via Roma 3 , difesa e rappresentata dall'Avv. Filippo Sguerso (C.F.: [...]– PEC: , Email_4 giusta procura in allegato al presente atto, con domicilio eletto presso il suo studio in Via CP_1 Roma 3/3. Si chiede che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente numero fax 010588659 oppure al seguente indirizzo PEC: Email_4
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria De Luca (C.F. – PEC: C.F._1
, in forza di procura generale ad lites autenticata dal Segretario Email_1 Generale Dott. Avv. Pasquale Criscuolo in data 12/07/2022 (doc.1)
RESISTENTE
in persona della Rappresentante per l'Italia, Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] e domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n 86, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto (All. A), dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
o al fax 025516899 Email_2 pagina 3 di 21 RZ CH
Riunita alla causa di I grado iscritta al n. r.g. 4829/2023 promossa da:
Condominio di Via Roma 3 Genova (Codice fiscale: ) in persona dell'amministratore P.IVA_6 p.t. Rag. con studio in Via C. R. Ceccardi 4, difeso e rappresentato dall'Avv. Luca Controparte_5 Maria Paganucci (C.F.: – PEC: , CodiceFiscale_7 Email_5 giusta procura in allegato al presente atto, con domicilio eletto presso il suo studio in Via CP_1 Roma 3/3. Si chiede che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente numero fax 010588659 oppure al seguente indirizzo PEC: Email_5
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria De Luca (C.F. – PEC: C.F._1
, in forza di procura generale ad lites autenticata dal Segretario Email_1 Generale Dott. Avv. Pasquale Criscuolo in data 12/07/2022 (doc.1)
RESISTENTE
in persona della Rappresentante per l'Italia, Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] e domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n 86, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto (All. A), dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
o al fax 025516899 Email_2
RZ CH
CONCLUSIONI
: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva del in merito ai fatti per Controparte_1 cui è causa, descritti in premesse, ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 cod. civ.; condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire alla Società Controparte_1 esponente, in persona del suo legale rappresentante, nella sua qualità di utilizzatrice in leasing dell'immobile sito nel Condominio di Via Roma 3 distinto con il n. interno 5, i danni complessivamente quantificati nella somma di € 20.928,80, così conteggiati: € 14.928,80 (€ 12.236,72 + IVA) per lavori di ripristino, € 6.000,00 per mancato uso dei locali danneggiati;
condannare altresì il , in persona come sopra, alla rifusione in favore della Società Controparte_1 esponente delle spese di difesa tecnica nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (come da parcella del proprio C.t.p., ing. , nonché delle spese legali nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, da liquidarsi con l'emananda sentenza”. pagina 4 di 21 Avvocati Filippo Sguerso, Chiara Sguerso, in qualità di proprietari degli immobili siti in CP_1 all'interno del Condominio di Via Roma 3, contraddistinti dagli interni 3 (avv. Filippo Sguerso) e 4 (avv. Chiara Sguerso ) nonché quali titolari dello Studio Legale Associato Avvocati Sguerso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso,
• previa eventuale ammissione delle prove orali dedotte dagli esponenti nel ricorso ex 281 decies c.p.c. del 14/4/23 accertare i fatti di causa e la responsabilità del e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire agli esponenti, Controparte_1 quali proprietari degli immobili siti nel Condominio di Via Roma 3 contraddistinti dagli interni 3 e 4 e quali titolari dello Studio Legale Associato degli Avvocati Sguerso, i danni patiti complessivamente quantificati nella somma di € 50.709,80 o nella diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta, oltre interessi e rivalutazione.
• vinte le spese di causa e con condanna del alla rifusione anche delle spese Controparte_1 dell'ATP 11133/2021, nonché con spese della CTU dell'Ing. , liquidate in questo giudizio il Per_2 4/02/2025 in € 4.030,46 per onorari oltre accessori, a carico del ”. Controparte_1
La Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, accertati i fatti di causa, condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e dei costi anticipati per l'ATP così come documentati e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t., a versare all'esponente a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno subito la somma di € 6.000,00 per i lavori oltre IVA ed € 300,00 per il mancato uso dei locali durante le lavorazioni, così come quantificati dalla CTU, o nella diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta. Altresì condannando il a rimborsare il costo dell'Ing. consulente per € Controparte_1 Per_1 761,28 da raddoppiarsi considerando l'attività dallo stesso prestata in questo giudizio nonché liquidando le spese legali anche per l'ATP per almeno € 2.225,00 oltre spese genarli, IVA e cpa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da quantificarsi ex DM 55/2014 in € 5.077,00 oltre spese generali, spese vive, cpa ed IVA così conteggiati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 Con costo dell'integrazione della CTU da porsi interamente a carico del ”. Controparte_1
Pt_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, accertati i fatti di causa, condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e dei costi anticipati per l'ATP così come documentati e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t., a versare all'esponente a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno subito la somma di € 11.760,00 + IVA, così come quantificati dalla CTU, o nella diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta. Altresì condannando il a rimborsare il costo dell'Ing. consulente per € Controparte_1 Per_1 2.156,96 da raddoppiarsi considerando l'attività dallo stesso prestata in questo giudizio nonché liquidando le spese legali anche per l'ATP per almeno € 2.225,00 oltre spese genarli, IVA e cpa.
pagina 5 di 21 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da quantificarsi ex DM 55/2014 in € 5.077,00 oltre spese generali, spese vive, cpa ed IVA così conteggiati:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 Con costo dell'integrazione della CTU da porsi interamente a carico del ” Controparte_1
Condominio Via Roma 3:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, accertati i fatti di causa, condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e dei costi anticipati per l'ATP così come documentati e per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t., a versare all'esponente a Controparte_1 CP_4 titolo di risarcimento del danno subito dalla facciata condominiale la somma di € 88.785,00 per i lavori oltre IVA ed € 8.880,00 oltre IVA per la direzione lavori, così come quantificati dalla CTU, o nella diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta.
Altresì condannando il a rimborsare al Condominio il costo della CTU in sede di Controparte_1 ATP pari ad € 5.557,76 (All.9 Liquidazione costi CTU in sede di ATP integralmente anticipati dal Condominio, All.10 Fattura Ing. Boldrin e Pagamento) nonché il costo dell'Arch. consulente Tes_1 del Condominio per € 6.270,00 (All.7 Proforma Arch. per assistenza ATP, All.13 Fattura Tes_1 Arch. e All.14 Proforma Arch. per assistenza nell'integrazione della CTU) nonché Tes_1 Tes_1 liquidando le spese legali anche per l'ATP per almeno € 4.649.42 già saldate (All.8 Fatture Avv. Paganucci per assistenza ATP (acconto spese vive 8A + fattura saldo prestazione 8B).
Con vittoria si spese, diritti ed onorari del presente giudizio da quantificarsi ex DM 55/2014 in € 14.103,00 oltre spese generali, spese vive, cpa ed iva se dovuta così conteggiati:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00 Con costo dell'integrazione della CTU da porsi interamente a carico del ”. Controparte_1
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse dal negli atti e CP_1 scritti del presente giudizio:
- in via principale e nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dal Condominio di Via Roma 3, in persona dell'Amministratore p.t., Rag. da da Controparte_5 Parte_1 [...]
da e dagli Avvocati Filippo e Chiara Sguerso e dallo Studio Parte_2 Parte_4 legale associato Avvocati Sguerso e/o da chiunque proposta, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate nell'an e/o nel quantum;
- in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalle parti ricorrenti ed in cui responsabilità di sorta dovessero denegatamente essere poste a carico del , ridurre le somme da risarcire a quanto risulterà provato Controparte_1 all'esito dell'istruttoria, detratto comunque il pregiudizio causalmente riconducibile a fattori estranei pagina 6 di 21 alla responsabilità dell'Ente e/o del concorso del fatto dello stesso Condominio di Via Roma 3 e/o delle stesse parti ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, commi I e/o II, c.c., da determinarsi in corso di causa, anche tramite licenziamento di idonea CTU e/o rinnovo e/o integrazione della relazione peritale finale resa all'esito del procedimento RG 11133/2021, con ogni consequenziale pronuncia in punto quantum;
- sempre in via subordinata, limitare l'addebito all'Ente agli esborsi direttamente consequenziali e riportabili all'evento dannoso per cui è causa, con esclusione di qualsiasi altra voce e somma;
- sempre in via di subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della ricorrente ed in cui responsabilità di sorta dovessero denegatamente essere poste a carico del , dichiarare tenuta e condannare Lloyd's – Rappresentanza Generale Controparte_1 per l'Italia, e , a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_2 CP_1 per ogni e qualsiasi pretesa che a qualsivoglia titolo venisse denegatamente posta a carico
[...] dell'Ente all'esito del presente giudizio, incluso capitale, interessi, spese legali e peritali dell'ATP e spese di giudizio, con eventuale condanna diretta della suddetta Compagnia ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c..; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,45% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA)”.
*** In via istruttoria
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dedotto ed argomentato, la scrivente difesa, in via istruttoria, insta affinché codesto Ill.mo Tribunale, voglia, in via principale, licenziare idonea CTU, con affidamento dell'incarico a diverso professionista, anche al fine di una indagine tecnica finalizzata ad una migliore identificazione delle reali cause delle pretese infiltrazioni di cui si discute, tenendo conto delle svolte argomentazioni difensive, degli oneri e delle responsabilità delle parti tutte del presente giudizio (in particolare, del Condominio di Via Roma 3) e di tutti quei fattori esterni aventi eventuale efficacia causale con i lamentati fenomeni infiltrativi”
: Controparte_2
“L'Avv. La Russa nell'interesse di nel rispetto del provvedimento di Controparte_2 fissazione d'udienza mediante trattazione scritta della S.V. del 27.03.2025 richiama il contenuto di tutti gli atti e verbali di causa e insiste nella richiesta di integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:In via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inoperatività della polizza n. F2100015093-LB stipulata dal;
In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna Controparte_1 del e di accertamento dell'operatività della polizza n. F2100015093- LB, contenere Controparte_1 la condanna in manleva di nei limiti del massimale di polizza ed al Controparte_2 netto delle franchigie contrattuali di Euro 6.500,00# fissa per sinistro e aggregata di Euro 90.000,00# annui;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge e rimborso forfettario 15% in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: con riserva di meglio articolare capitoli di prova, dedurre e produrre documentazione e richiedere CTU tecnica). Si insiste in particolare nella richiesta di dichiarazione di non operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. F2100015093- LB stipulata dal considerato che Controparte_1 il CTU ha concluso la propria relazione tecnica attribuendo “…la causa dei danni cagionati alla facciata del palazzo di Via Roma 3 lato Galleria Mazzini ed all'interno delle proprietà dei ricorrenti al pessimo stato di manutenzione del canale di gronda della copertura della Galleria ed pagina 7 di 21 all'insufficiente sezione dei pluviali, interni alla muratura che hanno rallentato il deflusso delle acque contribuendo allo sversamento” e che il era da tempo a conoscenza dello Controparte_1 stato dei luoghi tanto da aver messo in atto lavori di manutenzione e sostituzione dei canali di gronda incriminati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Accertamento della responsabilità
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità del in merito Controparte_1 alle cause delle infiltrazioni e dei bagnamenti che hanno interessato, nel corso dell'anno solare 2021:
▪ l'edificio condominiale, e in particolare la facciata del Condominio Via Roma 3, posta sul lato di Galleria Mazzini;
▪ l'unita immobiliare, sita all'interno del predetto Condominio Via Roma n. 3 int. 5, “situata al terzo piano e composto da cinque vani, tre disimpegni e un bagno per un totale di 192 mq. circa”, concesso alla in forza di contratto di locazione Parte_6 finanziaria di beni;
▪ le due distinte unità immobiliari, poste all'interno del di Via Roma 3, CP_4 CP_1 contraddistinte, rispettivamente, “dagli interni 3 e 4 e catastalmente identificate come segue: l'una Foglio GEA/96 – Particella 74 – sub 52 – Zona 1 – Cat.A/10 – 11,5 vani rendita Euro: 9.502,81, l'altra Foglio GEA/96 – Particella 74 – sub 35 – Zona 1 – Cat.A/1 – 9,5 vani rendita Euro: 3.238,18”, di cui sono proprietari rispettivamente gli avv.ti Filippo Sguerso e Chiara Sguerso;
▪ le due unità immobiliari, poste all'interno del Condominio di Via Roma 3, organizzate CP_1 come un unico negozio, catastalmente identificata come segue: “l'una Foglio GEA 96 – Particella 74 – sub 10 – Zona 1 – Cat. C1 – 21 mq rendita Euro: 2447,85, l'altra Foglio GEA 96 – Particella 74 – sub 11 – Zona 1 – Cat. C1 – 14 mq rendita Euro: 1897,98”, di proprietà di
Parte_2
▪ le unità immobiliari, poste all'interno del Condominio di Via Roma 3, catastalmente CP_1 identificate come segue: “Foglio GEA/96 – Particella 74 – sub 4 – Zona 1 – Cat. C1 – classe 17 Consistenza 28mq – Rendita 3795,96 Euro e Foglio GEA/96 – Particella 74 – sub 6 – Zona 1 – Cat. C1 – classe 17 Consistenza 31mq – Rendita 4202,67 Euro”, organizzate in un unico negozio, di proprietà di Pt_4
Sulle cause delle infiltrazioni è stato licenziato un atp (rgn. 11133/2021) e l'accertamento tecnico è stato poi rinnovato nel contraddittorio di tutte le parti che sono oggi parte dei presenti procedimenti riuniti.
L'accertamento peritale in atp e la ctu licenziata in questo giudizio hanno investito tanto l'origine dei fenomeni denunciati dai ricorrenti, quanto la sussistenza del fortuito, dedotto quale causa di esonero da responsabilità da parte del da valutarsi rispetto agli eventi piovosi che si abbatterono sul CP_1 capoluogo ligure, nel periodo in cui vennero denunciate le criticità sul manufatto di proprietà pubblica comunale (canale di gronda e pluviali di scarico posti sotto la copertura della Galleria Mazzini). pagina 8 di 21 Rispetto all'origine dei fenomeni infiltrativi si osserva quanto segue.
Il ctu ing. ha eseguito il primo sopralluogo sui luoghi di causa (16.03.2022) in epoca in Persona_3 cui il Comune aveva già appaltato ed erano in corso le opere di “completamento sostituzione” delle gronde interne di Galleria Mazzini (lavori approvati con D.D. 2021-189.0.0-89 del 22.04.2021) e, in quel contesto, constatò che tutti gli appartamenti di proprietà o nella disponibilità dei ricorrenti presentavano “evidenti tracce di infiltrazione, sebbene di differente gravità ed estensione”.
Il ctu ing. ha altresì fatto eseguire, dalla ditta specializzata Tecnodi, in data 15.09.2022, Persona_3 video ispezione.
Le fotografie allegate all'atp (fot 2,3,4,5,6,7,8) mostrano lo stato di conservazione e le caratteristiche dimensionali del canale di gronda originario e di quello sostituito, nonché le caratteristiche del pluviale.
Il ctu, rispetto alle cause delle accertate infiltrazioni (si vedano le foto prodotte da 8 a 33) ha concluso, in atp, nel senso che:
▪ “la facciata condominiale, al di sotto della copertura della Galleria Mazzini, è stata direttamente investita dalla copiosa tracimazione delle grondaie della Galleria di proprietà comunale che, impregnando le murature, ha causato, all'interno, i danni agli appartamenti privati ed, all'esterno, l'esfoliazione delle pitture, in alcuni casi il loro distacco, ed il danneggiamento di porzioni di intonaco”;
▪ “la causa dei danni cagionati alla facciata del palazzo di Via Roma 3 lato Galleria Mazzini e all'interno delle proprietà dei ricorrenti, è da attribuire al pessimo stato di conservazione del canale di gronda della copertura della Galleria e all'insufficiente sezione dei pluviali, che hanno rallentato il deflusso delle acque contribuendo allo sversamento”;
Dette cause (sia pure con alcune doverose precisazioni rispetto alla dimensione del canale di gronda di cui si darà conto) sono state confermate anche in sede di rinnovazione delle operazioni peritali, ove è stato assegnato il seguente quesito:
“ritenuto opportuno che il ctu già incaricato nel procedimento di atp ing. voglia, nel Persona_3 presente procedimento, e nel contraddittorio anche delle parti che sono rimaste estranee all'atp, acquisita presso le pubbliche amministrazioni ogni documentazione ritenuta utile e necessaria all'assolvimento dell'incarico, eseguita ogni indagine e sopralluogo ritenuti opportuni, procedere ad una rinnovazione/conferma della ctu già disposta, avente ad oggetto le cause dei fenomeni infiltrativi i cui si discute e la quantificazione dei danni da ripristino concretamente patiti da ciascuno dei danneggiati, avendo cura di specificare: in cosa il nuovo canale di gronda si differenzi rispetto a quello precedente sia da un punto di vista qualitativo che dimensionale;
quel fossero le concrete condizioni di manutenzione del canale di gronda della copertura della Galleria al momento dei fatti, quale fosse la sezione dei pluviali e quale avrebbe dovuto essere in base alla normativa di settore applicabile, al fine di prevenire fenomeni di sversamento;
se le concrete condizioni di manutenzione del canale di gronda e la ridotta sezione dei pluviali, ove riscontata, abbia rallentato il deflusso delle acque contribuendo allo sversamento;
se i fenomeni metereologici avvenuti il 13 e 14 novembre 2021 abbiano assunto i caratteri di assoluta eccezionalità ed imprevedibilità, tale da integrare una tipica ipotesi di caso fortuito, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale sul punto (“affinché un evento meteorologico, anche di notevole pagina 9 di 21 intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856). Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018, cit.). (…). In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, «va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento», mentre l'eccezionalità è da «identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". «In tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c. d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia» (Cass. n. 2482 del 2018, cit.: Cass. n. 30521/2019).” (Cass. SS.UU. n.5422/2021)”.
Il ctu , in particolare, ha concluso nel senso che:
▪ il nuovo canale di gronda, sostituito dal non presenta sostanziali differenze rispetto a CP_1 quello esistente al momento in cui si verificarono gli eventi che causarono le infiltrazioni;
▪ lo stato di manutenzione dei canali di gronda (visionabili nella porzioni non ancora sostituite, all'epoca, dal sulla base del corredo fotografico prodotto, si presentava in uno stato di CP_1 manutenzione oltremodo carente;
▪ l'aspetto critico non riguarda, invero, in sé “la dimensione del canale di gronda” (che il ctu definisce come sufficientemente ampia da consentire il deflusso di notevoli quantità di acqua, ragion per cui ogni difesa spesa dal rispetto alla non necessità della relazione di CP_1 calcolo idrologica relativa al dimensionamento della nuova grondaia appare del tutto superflua) ma, come detto, “lo stato delle gronde” (definite in “precarie condizioni”, per la loro accentuata deformazione) specie se rapportato alla dimensione delle tubazioni di raccordo (“non altrettanto generosamente dimensionate”)
▪ in altri termini, scrive, il ctu, le tubazioni di collegamento ai pluviali, a causa dell'”abbassamento della linea di gronda”, provocata dal suo precario stato, non sono riuscite a garantire adeguato smaltimento, provocando lo sversamento e, quindi i danni alle proprietà immobiliari.
Si tratta di circostanze inconfutabili, che il ha tentato, invano, si smentire, invocando, quale CP_1 fattore causale esclusivo (o concorrente) di per sé idoneo alla produzione del danno:
▪ la caduta di oggetti buttati dalle finestre degli appartamenti del condominio affacciati sopra la volta di Galleria Mazzini;
▪ la natura eccezionale ed imprevedibile dei fenomeni metereologici occorsi in data 13 e 14 novembre 2021 che il ctu ha negato.
Quanto al primo aspetto, il ha documentato la circostanza con foto prive di data certa: in CP_1
pagina 10 di 21 particolare esaminato il corredo fotografico prodotto (cfr. pag 16 della ctu in cui è riportato il fotogramma “più significativo”) si fa davvero fatica a pensare che gli oggetti ivi raffigurati possano aver avuto un ruolo anche solo concausale rispetto all'evento. Si riporta la considerazione del ctu che il giudice non può che fare propria: “Come si può chiaramente osservare la copertura in vetro della Galleria è interamente protetta da un grigliato metallico a maglia molto fitta. Gli oggetti raffigurati, testimoniano sicuramente della scarsa educazione delle persone che li hanno lasciati cadere dalle finestre soprastanti ma, essendo stati fermati dal grigliato, non possono in alcuna maniera aver causato nessuna occlusione, in quanto non finiscono nelle grondaie, come affermato dal Geom.
, ma si fermano sopra al grigliato. Le acque meteoriche scorrono al di sotto del grigliato, sulla Pt_7 copertura in vetro della galleria, e raggiungono i canali di gronda senza subire alcuna interferenza da parte degli oggetti raffigurati nella fotografia”.
Il del resto, non ha in altro modo provato, in relazione agli accadimenti di cui è causa, CP_1 specifiche condotte colposamente ascrivibili a terzi condomini che possano aver causato o aggravato il danno (presenza di materiali estranei proveniente dalle finestre dai piani sistemati a quota superiore alla copertura della Galleria).
L'ente pubblico, sul punto, asserisce che di tanto vi sarebbe prova;
▪ nel documento del 1961 (doc. 14), indirizzato al Capo Reparto del Comune di ove in CP_1 seguito ad infiltrazioni riscontrate proprio nel Condominio di Via Roma 3, veniva appurato che
“non è possibile addossare la responsabilità di tali danni al Nel pluviale sono stati CP_1 trovati stracci, terriccio, carta, materiale tutto proveniente dalle finestre dei due piani sistemati a quota superiore alla copertura della Galleria. Si è potuto accertare che anche gli altri pluviali sono per la maggior parte otturati a causa sempre del materiale gettato dalle finestre”. Appare fin troppo evidente che la circostanza che nel 1961 si siano verificati fatti colposamente ascrivibili a terzi atti a provocare l'intasamento dei pluviali non significa che altrettanto sia accaduto in occasione dei fatti di cui è causa;
▪ nel doc. 17 che comproverebbe come si verifichino periodicamente ed ancora di recente, nonostante gli importanti lavori eseguiti su Galleria Mazzini, incuria da parte dei terzi condomini gravati da specifici obblighi di salvaguardia del bene pubblico sostituito: invero il documento comprova che in data 30.06.2023 sia pervenuta al una segnalazione di CP_1 infiltrazioni riguardanti il civico 7 di Via Roma e che la causa è stata imputata dall'ente pubblico alla presenza di fogliame e terriccio (evento che, di per sé, prova solo la necessità, da parte dei soggetti gravati dagli obblighi di relativa manutenzione, di attivarsi tempestivamente e periodicamente per evitare fenomeni di occlusione legati alla presenza di materiale che fisiologicamente e normalmente è possibile rinvenire nei canali di gronda). Il documento non prova certo l'otturazione provocato dal gettito di materiale dalle finestre del Condominio via Roma 3, come sostenuto in giudizio, all'epoca dei fatti di cui è causa.
Quanto al secondo aspetto (natura eccezionale del fenomeno – prova del fortuito) è stata contestata dal la metodologia usata dal consulente, che l'avrebbe portato ad escludere la natura CP_1 eccezionale dei fenomeni, in quanto il perito avrebbe confrontato (impropriamente) i dati pluvionometrici del giorno 13.11.2021 con quelli (assai superiori per intensità) dei due eventi alluvionali del 4.11.2011 e del 09.10.2014.
Il problema, ad avviso del giudicante, sta a monte, in quanto il onerato della prova del CP_1 fortuito, non è sato in grado di portare dati (statistici) che comprovassero contemporaneamente, rispetto all'evento:
pagina 11 di 21 • l'imprevedibilità
• l'eccezionalità.
La Cassazione ha ormai chiarito che per integrare il fortuito gli eventi metereologici non devono essere solo “eccezionali”: occorrono dati scientifici per provarne la rarità e l'imprevedibilità assoluta.
La responsabilità del custode, infatti, è di natura oggettiva e può essere esclusa solo dimostrando l'intervento di un fattore esterno davvero inevitabile (Cass., Sez. Unite, 30 giugno 2022, n. 20943).
Con orientamenti recenti (Cass., Sez. 3, 20 luglio 2023, n. 21675 e Cass., Sez. III civ., 6 giugno 2025, n. 15187), la Corte ha chiarito che il custode non può limitarsi a produrre generiche attestazioni di eccezionalità. È necessario fondare la prova su dati pluviometrici e statistici, riferiti al territorio specifico.
Non ogni pioggia intensa è un caso fortuito: “occorre dimostrare, con dati scientifici, la sua eccezionalità e imprevedibilità assoluta”.
La recente ordinanza n. 15187/2025 della Cassazione ribadisce questa impostazione.
Sul punto il ctu, in sede di controdeduzioni, ha affermato che il ct del Comune geom. “ a Pt_7 commento dei dati pluvionometrici registrati dalla Regione Liguria riporta brani tratti dai Social Media”.
In particolare, il doc. 5 prodotto dal è un articolo di . I restanti articoli che CP_1 Parte_8 testimoniano l'intensità dei fenomeni piovosi sono stati allegati dal ctp alle osservazioni alla Pt_7 bozza (cfr. pagg. 76,77).
Più nello specifico la contestazione alla ctu del ctp è la seguente: “Il C.T.U., volutamente, ha rapportato i valori rilevati con le ultime 2 alluvioni occorse a il 04.11.2011 ed il 09.10.2014 CP_1 (rispettivamente di 10 e 7 anni prima dell'evento del 2021) omettendo però di evidenziare come le precipitazioni del 13 novembre 2021 siano state il 3° maggior evento meteorologico per quantità di precipitazione intercorsa nell'arco dell'anno 2021 (dopo quelli del 03.10 da 108,2 mm e del 26.09 da 81,6 mm), il 4° maggior evento per precipitazioni meteoriche del quinquennio 2020/2024 (sono stati rilevati 134,6 mm di pioggia il 27.08.2023), il 7° maggior evento del periodo 2017/2024 (110,2 mm il 27.10.2018, 95,4 mm il 19.11.2019, 105 mm il 23.11.2019) a dimostrazione dell'eccezionalità degli eventi intercorsi in data 13.11.2021 (tutti i dati sopra riportati sono stati estratti dal sito di ARPAL Liguria e sono riferiti alla Stazione del Centro Funzionale di Viale Brigate Partigiane 2, ubicata a circa 1.200 mt in linea d'aria rispetto a Galleria Mazzini)”.
A parere del giudicante i dati riportati provano, semmai, la frequenza statistica di fenomeni quali quelli di cui si discute e non il contrario.
Peraltro il ctu, ha opportunamente osservato come durante gli eventi estremi del 2011 e del 2014 non si verificarono danni alla facciata dell'edificio di Via Roma 3, contrariamente a quanto avvenne, per precipitazioni notevolmente inferiori, nel 2021. A riprova del fatto che l'eccezionalità delle piogge non era stata in grado, di per sé, di produrre danni.
Dunque, se in occasioni di precipitazione di entità decisamente inferiori i danni si sono verificati la causa non può che rinvenirsi nell'inefficienza sopravvenuta del manufatto, che non è stato in grado di assolvere alla sua funzione (Cassazione, nell'ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856).
Il fortuito non è dunque provato.
Per esclusivo dovere di completezza si osserva, poi, che solo in sede contraddittorio tecnico (e dunque tardivamente) sono stati introdotti dal ulteriori temi di indagine (presenza di scarichi privati CP_1 pagina 12 di 21 convogliati all'interno dei pluviali di Galleria Mazzini senza autorizzazione) che sono inconferenti al tema decidendum e che non sono stati correttamente presi in esame dal ctu rispetto al tema dell'eziologia del danno : “uno dei pluviali di Galleria Mazzini, in particolare quello che transita lungo la facciata sud del condominio di Via Roma 3, è utilizzato dal condominio stesso come collettore di scarico delle acque di condensa dell'impianto di climatizzazione dei locali posti al 2° piano;
il collettore verticale della grondaia di copertura del civico 3 di Via Roma ed il discendente delle grondaie di Galleria Mazzini, anch'esso verticale, si innestano nella muratura del condominio medesimo lato Galleria Mazzini all'altezza del terrazzo del 1° piano. Tale terrazzo, che funge da copertura del collegamento tra Galleria Mazzini e Via Roma, va a dare continuità alla Galleria implementandone la funzione di camminamento coperto;
il terrazzo di cui sopra va a scaricare le acque meteoriche (e non solo quelle, considerata la presenza, sulla pavimentazione, di terriccio e frammenti di ciottoli), all'interno dei discendenti verticali provenienti dalla copertura del civico 3 e di Galleria Mazzini, andandone a costituire un condominio “ipso iure et facto”; I pluviali dei tratti di grondaia di Galleria Mazzini in prossimità del civico 3 di Via Roma, vanno a confluire nei medesimi pozzetti a piè di colonna dei pluviali delle coperture del civico 3 determinandone la gestione comune degli stessi ed andando a determinare, ancor più, un condominio “ipso iure et facto”.
Quanto infine, all'eccezione di giudicato esterno formatosi in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Genova del 22.03.1927 (doc. 11) - che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale in data 10-22 gennaio 1922 (doc. 12) – questione introdotta in giudizio dal con
CP_1 memoria del 3 gennaio 2024, non si ritiene che da essa possa farsi discendere un limite alla responsabilità gravante sull'ente pubblico e da rinvenirsi nell'obbligo di custodia di un bene rivelatosi ormai inservibile (tanto da renderne necessari la sostituzione) e quindi gravemente deficitario e inefficiente. Quella sentenza ha stabilito un criterio per il riparto delle spese concernenti gli interventi manutentivi relativi alla Galleria Mazzini tra il e i Condomini di via Roma, e può essere
CP_1 utilizzata, ove il lo ritenga, per ripetere le spese di manutenzione sopportate nei confronti dei
CP_1 coobligati alla spesa. Ma non può essere addotta, in ambito extracontrattuale, per escludere la responsabilità del (neppure pro quota), in assenza di prova alcuna che il danno sia ascrivibile
CP_1 alla condotta di alcuno dei comproprietari del terrazzo sotto il quale si trova la gronda sostituita e da cui si sono innescati gli sversamenti d'acqua.
A fronte degli accertamenti compiuti, dunque, l'affermazione contenuta nella relazione tecnica di parte convenuta doc. 4, secondo cui la sostituzione della gronda sarebbe stato intervento Controparte_1 meramente “occasionato” da altro (necessario per la sicurezza pubblica) e non realmente “dovuto” appare, oltre che poco verosimile, per evidenti ragioni di doveroso contenimento della spesa pubblica, smentito dai fatti: “A questo proposito, in qualità di Tecnico facente parte dell'Amministrazione e interessato e coinvolto a suo tempo nelle varie opere di riqualificazione della Galleria, affermo che la motivazione principale che ha indotto l'Amministrazione stessa a sostituire gronde e pluviali all'interno della Galleria, non era dovuto all'inefficienza e alla cattiva manutenzione delle stesse e degli stessi bensì alla prevenzione nel sostituire i pesanti elementi decorativi che costituivano e costituiscono il mascheramento dei canaloni di gronda. Il motivo per cui detto intervento quindi fu programmato aveva come scopo esclusivo la sicurezza pubblica, considerata inoltre la vetustà del manufatto risalente a fine '800. Mettendo mano alla sostituzione dei cornicioni di mascheramento dei canaloni di gronda si è pensato anche di completare l'opera sostituendo i canali di gronda e relativi pluviali”.
Dunque va affermata da responsabilità piena del in ordine ai danni infiltrativi di cui è CP_1 causa.
pagina 13 di 21
2. I danni
Rispetto alla quantificazione dei danni il ctu ing. ha effettuato una stima che è stata solo Per_2 genericamente contestata dal e solo con riferimento al criterio di stima utilizzato. CP_1
Il ctu ha tuttavia spiegato che il ricorso alla stima “in economia” (e non in base al Prezziario della Camera di Commercio e al Prezziario Regionale) trova giustificazione in ragione del fatto che si tratta, nel caso in esame, di cantieri a “ridottissime” dimensioni (e non dunque di media entità ai quali i prezziari si riferiscono) e che le specifiche difficoltà operative dovute alla preparazione die locali, allo spostamento e protezione arredi, all'interferenza con la normale attività dei ricorrenti non trova riscontro nei prezziari.
Del resto il non è stato in grado di evidenziare quale significazione “alterazione”, rispetto ad CP_1 altri criteri di stima ritenuti congrui, sia concretamente ravvisabile.
Il giudice può dunque fare propria la valutazione del consulente e procedere nei seguenti termini.
In favore di (la cui legittimazione non è mai stata contestata e che discende dagli Parte_1 specifici obblighi di manutenzione ordinaria sul bene contrattualmente assunti ed al diritto di goderne avuto riguardo alla sua attività commerciale;
Cassazione sentenza 17881/2011; Cassazione sentenza n. 12220/2003):
▪ € 12.236,72 oltre IVA, quanto ai costi per l'esecuzione degli interventi di ripristino
▪ € 6.000,00 (euro 500,00 al mese, assunto come valore locativo del bene, x 2 locali x 6 mesi) quanto al mancato uso dei locali interessati dalle infiltrazioni per il periodo da dicembre 2021 ad aprile 2022, oltre ad un mese per lavori, pulizie e ripristino arredi.
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla stima del ctu al saldo.
Sono poi dovuti a titolo di danno emergente :
▪ gli importi versati al ctp ing. (docc. 7 e 8); Per_1
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp (da liquidarsi in base a Tariffa: Procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi) per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla data di esborso al saldo.
In favore di avv.ti Filippo e Chiara Sguerso, nella loro veste di proprietari:
▪ € 27.372,40 (€ 24.884,00 + IVA) per i lavori di ripristino sugli immobili di Via Roma 3 interni 3 e 4;
▪ € 8.050,00 (euro 500,00 al mese, assunto come valore locativo del bene, x 7 locali x 2,3 mesi) per mancato uso dei locali danneggiati durante i lavori di ripristino. pagina 14 di 21 A tali importi, stimati dal ctu, pare giusto aggiungere l'ulteriore importo richiesto avv.ti Filippo e Chiara Sguerso, quali titolari dello studio legale Associato Avvocati Sguerso:
▪ € 8.250,00 per il mancato utilizzo parziale (al 25%) delle 6 stanze degli appartamenti per cui è causa dalla lettera di messa in mora al Comune di (21/04/21) alla data del sopralluogo CP_1 del perito incaricato dal Tribunale di Genova per l'ATP (16/03/22).
A tal riguardo si osserva che la circostanza che nei locali di cui è causa i predetti difensori svolgessero attività professionale non è mai stato messo in discussione. Dunque può ritenersi presuntivamente provato le stanze danneggiate fossero utilizzate da dipendenti/collaboratori dello Studio Legale Associato Sguerso per lo svolgimento delle loro mansioni giornaliere.
La Suprema Corte afferma che “In caso di infiltrazioni d'acqua derivanti da una parte comune di un edificio condominiale, il danno subito dal proprietario è in re ipsa in quanto discende dall'indisponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile”, Cassazione civile ordinanza n. 21835/20.
In particolare, “il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purchè inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione”.
Tale prova è agli atti.
Quanto alla stima, i ricorrenti hanno allegato che le 6 stanze in questione, come emerge anche dalla perizia di parte del Comune di misurano complessivamente 109 mq (stanza 1: 4x4; stanza 2: CP_1
3,5x6; stanza 3: 3,5x6; stanza 4: 4x4; stanza 5: 3,5x5; stanza 6: 3,5x5).
La quantificazione in € 8.250,00 è stata determinata con lo stesso criterio utilizzato dall'Arch. Per_2 nella perizia in sede di ATP (il quale ha statuito un indennizzo di € 500,00/mese per ogni stanza inutilizzabile al 100% durante i lavori di messa in pristino) ed è il risultato che deriva dall'applicazione della percentuale del 25% su tali indennizzi giacché l'inutilizzabilità dei locali, prima del loro ripristino, alla luce dei trasudamenti e delle macchie a pareti e soffitti è stata solo parziale.
L'importo è dunque stimato equamente ed è dovuto.
Il tutto con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dall'epoca della stima del ctu al saldo.
Sono poi dovuti a titolo di danno emergente:
▪ € 2.791,36 IVA inclusa per l'attività professionale del consulente di parte Ing. nell'ATP, Per_1 come da pro forma e annesso bonifico di cui al doc. 6
pagina 15 di 21 ▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp (da liquidarsi in base a Tariffa: Procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi) per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla data di esborso al saldo.
In favore di Parte_2
▪ € 6.000,00 oltre IVA per gli interventi di ripristino sull'immobile civ. 23R
▪ € 300,00 (euro 500,00 al mese, assunto come valore locativo del bene, x 1 locali x 0,6 mesi) per mancato uso dei locali danneggiati durante i lavori di ripristino;
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla stima del ctu al saldo.
Sono poi dovuti a titolo di danno emergente:
▪ gli importi versati al ctp ing. per euro 761,28 (docc. 5 e 7) che si ritiene siano andati a Per_1 compensare anche l'attività tecnica svolta in questo giudizio, in assenza di pro forma specifico.
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp (da liquidarsi in base a Tariffa: Procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi) nei limiti di quanto espressamente richiesto (cfr note conclusive) per un totale di euro 2.225,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla data di esborso al saldo.
In favore di Pt_4
▪ € 11.760,00 oltre IVA per gli interventi di ripristino sugli immobili civ. 28R, 30R, 32R, 34R
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla stima del ctu al saldo
Il danno da mancato uso non è stato richiesto.
Sono poi dovuti a titolo di danno emergente:
▪ gli importi versati al ctp ing. per euro 2.156,96; Per_1 pagina 16 di 21 ▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp (da liquidarsi in base a Tariffa: Procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi) nei limiti di quanto espressamente richiesto (cfr note conclusive) per un totale di euro 2.225,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla data di esborso al saldo.
In favore di Condominio via Roma 3:
▪ € 88.785,00 per ripristini sulla facciata condominiale (che il ctu ha ben spiegato, in ragione del suo valore architettonico, non può essere oggetto di “rattoppi”) oltre IVA;
▪ € 8.880,00 per spese tecniche oltre IVA
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla stima del ctu al saldo
Sono poi dovuti a titolo di danno emergente:
▪ gli importi versati all'arch. in sede di atp (all. 7) e in sede di integrazione ctu (all. 13, Tes_1
14);
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp (da liquidarsi in base a Tariffa: Procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi) per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ il costo della CTU in sede di ATP pari ad euro 5.557,76 (all.9) integralmente saldata dal
. CP_4
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla data di esborso al saldo.
Resta infine da esaminare la domanda di manleva svolta dal nei confronti della compagnia CP_1 assicurativa.
La compagnia ha eccepito l'inoperatività, i limiti e i massimali della polizza stipulata con
[...] ed azionata dal nel presente giudizio (Certificato di Controparte_2 Controparte_1 polizza n. F2100015093-LB, doc. 1).
La compagnia ritiene operi una causa di esclusione della responsabilità perché, in buona sostanza, il danno non potrebbe considerarsi “involontario” (l'art. 1 così definisce l'oggetto dell'assicurazione:
“…La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti di cose verificatisi in relazione B) alla qualità di proprietario di fabbricati e dei relativi impianti fissi…”.
Secondo la Compagnia il era ben consapevole del cattivo stato di manutenzione del bene (che CP_1 pagina 17 di 21 poi ha provocato il danno), mai lo ebbe a comunicare alla compagnia, e dunque della sua colpevole inerzia non potrebbe riversare gli effetti sull'assicuratore.
La tesi, per come prospettata, svuota di significato il contenuto della polizza per la seguente duplice ragione:
1. Nell'assicurazione della responsabilità civile, ciò che rileva per attivare la polizza è il momento in cui si verifica il fatto dannoso (infiltrazione) che fa sorgere l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il terzo. Non importa se la condizione che ha portato a quel danno (la causa) esisteva da prima.
L'assicurazione copre i fatti “accaduti durante il tempo dell'assicurazione”, come stabilito dall'art. 1917 c.c. L'evento futuro e incerto, oggetto del rischio assicurato, è il pregiudizio al patrimonio del terzo, non la sua causa remota.
2. I danni involontariamente cagionati a terzi, a termini di polizza, ed oggetto di copertura, non sono quelli che consistano in un accadimento in alcun modo riferibile ad un comportamento colposo dell'assicurato.
La polizza copre i “danni involontariamente cagionati a terzi”. Questa clausola, che riflette il principio generale dell'art. 1917 c.c., serve a escludere solo i danni causati con dolo (cioè con la volontà deliberata di provocare il sinistro), ma include pienamente i danni derivanti da colpa (negligenza, imprudenza o imperizia).
Tali principi sono stati pacificamente affermati da Cassazione civile n. 3051/2024 e vanno applicati al caso in esame.
Ferma dunque la franchigia fissa contrattuale di Euro 6.500,00# per sinistro e aggregata di Euro 90.000,00# annui, previste nelle condizioni di polizza, la polizza deve ritenersi pienamente operativa e la domanda di manleva va, dunque, accolta.
Le spese di lite del presente giudizio, sostenute dalle parti ricorrenti, vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, Controparte_1 scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per ciascuna fase), nei limiti, per le parti richiedenti, di quanto espressamente domandato
Le spese di ctu liquidate in questo giudizio restano a definitivo carico del sempre per CP_1 soccombenza.
Di dette spese il convenuto ha diritto ed essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa. CP_1
Le spese di lite sostenute dal inerenti la chiamata in giudizio del terzo, vanno poste a carico di CP_1 che, eccependo il difetto di copertura (e rimanendo peraltro inerte rispetto a qualsivoglia Parte_9 composizione del contenzioso), è rimasta soccombente;
esse vanno liquidate secondo identico parametro, ma al minimo per ciascuna fase, in quanto vanno rapportate solo alle esigenze di stretta difesa tecnica connesse alla domanda di copertura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 18 di 21 accerta e dichiara la responsabilità del in persona del Sindaco, in ordine ai fatti Controparte_1 di cui è causa;
per l'effetto dichiara tenuto e condanna il in persona del Sindaco, a Controparte_1 corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti importi:
in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore: Parte_1
▪ € 12.236,72 oltre iva, quanto ai costi per l'esecuzione degli interventi di ripristino
▪ € 6.000,00 quanto al mancato uso dei locali interessati dalle infiltrazioni per il periodo da dicembre 2021 ad aprile 2022, oltre ad un mese per lavori, pulizie e ripristino arredi;
▪ gli importi versati al ctp ing. (docc. 7 e 8); Per_1
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
con rivalutazione in interessi di cui in parte motiva;
in favore di avv.ti Filippo e Chiara Sguerso, anche quali titolari dello studio legale Associato Avvocati Sguerso
▪ € 27.372,40 (€ 24.884,00 + IVA) per i lavori di ripristino sugli immobili di Via Roma 3 interni 3 e 4;
▪ € 8.050,00 per mancato uso dei locali danneggiati durante i lavori di ripristino;
▪ € 8.250,00 per il mancato utilizzo parziale (al 25%) delle 6 stanze degli appartamenti per cui è causa dalla lettera di messa in mora al Comune di (21/04/21) alla data del sopralluogo CP_1 del perito incaricato dal Tribunale di Genova per l'ATP (16/03/22).
▪ € 2.791,36 IVA inclusa per l'attività professionale del consulente di parte Ing. nell'ATP, Per_1 come da pro forma e annesso bonifico di cui al doc. 6
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
con rivalutazione in interessi di cui in parte motiva;
in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore: Parte_2
▪ € 6.000,00 oltre IVA per gli interventi di ripristino sull'immobile civ. 23R
▪ € 300,00 per mancato uso dei locali danneggiati durante i lavori di ripristino;
▪ gli importi versati al ctp ing. per euro 761,28 (docc. 5 e 7); Per_1
pagina 19 di 21 ▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp per un totale di euro 2.225,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
con rivalutazione in interessi di cui in parte motiva;
in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore: Pt_4
▪ € 11.760,00 oltre IVA per gli interventi di ripristino sugli immobili civ. 28R, 30R, 32R, 34R;
▪ gli importi versati al ctp ing. per euro 2.156,96; Per_1
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp per un totale di euro 2.225,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
con rivalutazione in interessi di cui in parte motiva;
in favore di Condominio via Roma 3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore:
▪ € 88.785,00 per ripristini sulla facciata condominiale oltre IVA;
▪ € 8.880,00 per spese tecniche oltre IVA
▪ gli importi versati all'arch. in sede di atp (all. 7) e in sede di integrazione ctu (all. 13, Tes_1
14);
▪ il costo della CTU in sede di ATP pari ad euro 5.557,76 (all.9) integralmente saldata dal
. CP_4
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
con rivalutazione in interessi di cui in parte motiva;
in accoglimento della domanda di manleva svolta dal in persona del Sindaco, Controparte_1 nei confronti di in persona della Rappresentante per l'Italia: Controparte_2
accerta e dichiara l'operatività della polizza n. F2100015093-LB;
per l'effetto dichiara tenuta e condanna in persona della Controparte_2 Rappresentante per l'Italia, a tenere indenne il in persona del Sindaco, da questo Controparte_1 questi è tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio per capitale, rivalutazione ed interessi in favore dei ricorrenti;
pagina 20 di 21 condanna altresì la parte convenuta in personal del Sindaco, a rimborsare alle parti Controparte_1 ricorrenti le spese di lite, che si liquidano;
Pa in favore di in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per Parte_1 spese generali;
in favore di avv.ti Filippo e Chiara Sguerso, anche quali titolari dello studio legale Associato Avvocati Sguerso in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
in favore di in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. Parte_2 e 15 % per spese generali;
in favore di in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese Pt_4 generali;
in favore del Condominio Via Roma n. 3 in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone le spese di ctu liquidate in questo giudizio a definitivo carico del Controparte_1 condanna altresì in persona della Rappresentante per l'Italia, a tenere Controparte_2 indenne il in persona del Sindaco, da questo questi è tenuto a corrispondere a titolo Controparte_1 di spese legali in favore dei ricorrenti;
condanna altresì in persona della Rappresentante per l'Italia a Controparte_2 rimborsare al le spese di lite, che si liquidano, per la quota parte inerente la Controparte_1 chiamata, in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 19/11/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 21 di 21
4829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3451/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAVERA Parte_1 P.IVA_1 RI AS elettivamente domiciliato in Corso A. Podestà civ. n. 11 int. 8 presso il difensore avv. BONAVERA RI AS che la rappresenta in forza di mandato unito al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria De Luca (C.F. – PEC: C.F._1
, in forza di procura generale ad lites autenticata dal Segretario Email_1 Generale Dott. Avv. Pasquale Criscuolo in data 12/07/2022 (doc.1)
RESISTENTE
in persona della Rappresentante per l'Italia, Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] e domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n 86, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto (All. A), dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
o al fax 025516899 Email_2
RZ CH
Riunita alla causa di I grado iscritta al n. r.g. 3948/2023 promossa da:
Avvocati Filippo Sguerso (C.F. ), Chiara Sguerso (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
in qualità di proprietari degli immobili siti in all'interno del di Via Roma
[...] CP_1 CP_4 3, contraddistinti dagli interni 3 (avv. Filippo Sguerso) e 4 (avv. Chiara Sguerso ) nonché quali titolari pagina 1 di 21 dello Studio Legale Associato Avvocati Sguerso (P.I. ), tutti difesi e rappresentati P.IVA_3 dall'Avv. Manuela Roggero (C.F.: – PEC C.F._5
, giusta procura allegata al ricorso, con domicilio eletto presso il Email_3 suo studio in via Roma 3/3 (eventuali comunicazioni andranno inviate al numero di fax: CP_1 010588659 oppure al seguente indirizzo PEC Email_3
RICORRENTI
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria De Luca (C.F. – PEC: C.F._1
, in forza di procura generale ad lites autenticata dal Segretario Email_1
Generale Dott. Avv. Pasquale Criscuolo in data 12/07/2022 (doc.1)
RESISTENTE
in persona della Rappresentante per l'Italia, Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] e domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n 86, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto (All. A), dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
o al fax 025516899 Email_2
RZ CH
Riunita alla causa di I grado iscritta al n. r.g. 3949/2023 promossa da:
con sede legale in Via Roma 2 C.F. e P.IVA Parte_2 CP_1
, in persona del Signor nato a [...] [...], C.F.: P.IVA_4 Parte_3 CP_1 [...]
e residente a [...], in qualità di Presidente del Consiglio di C.F._6 Amministrazione, in quanto proprietaria dell'immobile sito in Galleria Mazzini 22 – 26 Rosso facente parte del Condominio di Genova, Via Roma 3, difesa e rappresentata dall'Avv. Filippo Sguerso (C.F.: [...]– PEC: , giusta procura in allegato al Email_4 presente atto, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Roma 3/3. Si chiede che CP_1 eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente numero fax 010588659 oppure al seguente indirizzo PEC: Email_4
RICORRENTE
Contro
pagina 2 di 21 (C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria De Luca (C.F. – PEC: C.F._1
, in forza di procura generale ad lites autenticata dal Segretario Email_1 Generale Dott. Avv. Pasquale Criscuolo in data 12/07/2022 (doc.1)
RESISTENTE
in persona della Rappresentante per l'Italia, Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] e domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n 86, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto (All. A), dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
o al fax 025516899 Email_2
RZ CH
Riunita alla causa di I grado iscritta al n. r.g. 4152/2023 promossa da:
corrente in Piazzetta Umberto Giordano 4, Milano (C.F. ) in persona del Parte_4 P.IVA_5 legale rappresentante p.t. Sig. in qualità di proprietaria dell'immobile sito nel Condominio Parte_5 di Via Roma 3 contraddistinto dall'interno 1 nonché dell'immobile sito in Galleria Renato De Barbieri, 5N e collocato al piano terra dello stesso stabile di Via Roma 3 , difesa e rappresentata dall'Avv. Filippo Sguerso (C.F.: [...]– PEC: , Email_4 giusta procura in allegato al presente atto, con domicilio eletto presso il suo studio in Via CP_1 Roma 3/3. Si chiede che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente numero fax 010588659 oppure al seguente indirizzo PEC: Email_4
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria De Luca (C.F. – PEC: C.F._1
, in forza di procura generale ad lites autenticata dal Segretario Email_1 Generale Dott. Avv. Pasquale Criscuolo in data 12/07/2022 (doc.1)
RESISTENTE
in persona della Rappresentante per l'Italia, Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] e domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n 86, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto (All. A), dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
o al fax 025516899 Email_2 pagina 3 di 21 RZ CH
Riunita alla causa di I grado iscritta al n. r.g. 4829/2023 promossa da:
Condominio di Via Roma 3 Genova (Codice fiscale: ) in persona dell'amministratore P.IVA_6 p.t. Rag. con studio in Via C. R. Ceccardi 4, difeso e rappresentato dall'Avv. Luca Controparte_5 Maria Paganucci (C.F.: – PEC: , CodiceFiscale_7 Email_5 giusta procura in allegato al presente atto, con domicilio eletto presso il suo studio in Via CP_1 Roma 3/3. Si chiede che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente numero fax 010588659 oppure al seguente indirizzo PEC: Email_5
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria De Luca (C.F. – PEC: C.F._1
, in forza di procura generale ad lites autenticata dal Segretario Email_1 Generale Dott. Avv. Pasquale Criscuolo in data 12/07/2022 (doc.1)
RESISTENTE
in persona della Rappresentante per l'Italia, Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] e domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n 86, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto (All. A), dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
o al fax 025516899 Email_2
RZ CH
CONCLUSIONI
: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva del in merito ai fatti per Controparte_1 cui è causa, descritti in premesse, ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 cod. civ.; condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire alla Società Controparte_1 esponente, in persona del suo legale rappresentante, nella sua qualità di utilizzatrice in leasing dell'immobile sito nel Condominio di Via Roma 3 distinto con il n. interno 5, i danni complessivamente quantificati nella somma di € 20.928,80, così conteggiati: € 14.928,80 (€ 12.236,72 + IVA) per lavori di ripristino, € 6.000,00 per mancato uso dei locali danneggiati;
condannare altresì il , in persona come sopra, alla rifusione in favore della Società Controparte_1 esponente delle spese di difesa tecnica nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (come da parcella del proprio C.t.p., ing. , nonché delle spese legali nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, da liquidarsi con l'emananda sentenza”. pagina 4 di 21 Avvocati Filippo Sguerso, Chiara Sguerso, in qualità di proprietari degli immobili siti in CP_1 all'interno del Condominio di Via Roma 3, contraddistinti dagli interni 3 (avv. Filippo Sguerso) e 4 (avv. Chiara Sguerso ) nonché quali titolari dello Studio Legale Associato Avvocati Sguerso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso,
• previa eventuale ammissione delle prove orali dedotte dagli esponenti nel ricorso ex 281 decies c.p.c. del 14/4/23 accertare i fatti di causa e la responsabilità del e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire agli esponenti, Controparte_1 quali proprietari degli immobili siti nel Condominio di Via Roma 3 contraddistinti dagli interni 3 e 4 e quali titolari dello Studio Legale Associato degli Avvocati Sguerso, i danni patiti complessivamente quantificati nella somma di € 50.709,80 o nella diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta, oltre interessi e rivalutazione.
• vinte le spese di causa e con condanna del alla rifusione anche delle spese Controparte_1 dell'ATP 11133/2021, nonché con spese della CTU dell'Ing. , liquidate in questo giudizio il Per_2 4/02/2025 in € 4.030,46 per onorari oltre accessori, a carico del ”. Controparte_1
La Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, accertati i fatti di causa, condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e dei costi anticipati per l'ATP così come documentati e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t., a versare all'esponente a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno subito la somma di € 6.000,00 per i lavori oltre IVA ed € 300,00 per il mancato uso dei locali durante le lavorazioni, così come quantificati dalla CTU, o nella diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta. Altresì condannando il a rimborsare il costo dell'Ing. consulente per € Controparte_1 Per_1 761,28 da raddoppiarsi considerando l'attività dallo stesso prestata in questo giudizio nonché liquidando le spese legali anche per l'ATP per almeno € 2.225,00 oltre spese genarli, IVA e cpa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da quantificarsi ex DM 55/2014 in € 5.077,00 oltre spese generali, spese vive, cpa ed IVA così conteggiati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 Con costo dell'integrazione della CTU da porsi interamente a carico del ”. Controparte_1
Pt_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, accertati i fatti di causa, condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e dei costi anticipati per l'ATP così come documentati e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t., a versare all'esponente a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno subito la somma di € 11.760,00 + IVA, così come quantificati dalla CTU, o nella diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta. Altresì condannando il a rimborsare il costo dell'Ing. consulente per € Controparte_1 Per_1 2.156,96 da raddoppiarsi considerando l'attività dallo stesso prestata in questo giudizio nonché liquidando le spese legali anche per l'ATP per almeno € 2.225,00 oltre spese genarli, IVA e cpa.
pagina 5 di 21 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da quantificarsi ex DM 55/2014 in € 5.077,00 oltre spese generali, spese vive, cpa ed IVA così conteggiati:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 Con costo dell'integrazione della CTU da porsi interamente a carico del ” Controparte_1
Condominio Via Roma 3:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, accertati i fatti di causa, condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e dei costi anticipati per l'ATP così come documentati e per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t., a versare all'esponente a Controparte_1 CP_4 titolo di risarcimento del danno subito dalla facciata condominiale la somma di € 88.785,00 per i lavori oltre IVA ed € 8.880,00 oltre IVA per la direzione lavori, così come quantificati dalla CTU, o nella diversa somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta.
Altresì condannando il a rimborsare al Condominio il costo della CTU in sede di Controparte_1 ATP pari ad € 5.557,76 (All.9 Liquidazione costi CTU in sede di ATP integralmente anticipati dal Condominio, All.10 Fattura Ing. Boldrin e Pagamento) nonché il costo dell'Arch. consulente Tes_1 del Condominio per € 6.270,00 (All.7 Proforma Arch. per assistenza ATP, All.13 Fattura Tes_1 Arch. e All.14 Proforma Arch. per assistenza nell'integrazione della CTU) nonché Tes_1 Tes_1 liquidando le spese legali anche per l'ATP per almeno € 4.649.42 già saldate (All.8 Fatture Avv. Paganucci per assistenza ATP (acconto spese vive 8A + fattura saldo prestazione 8B).
Con vittoria si spese, diritti ed onorari del presente giudizio da quantificarsi ex DM 55/2014 in € 14.103,00 oltre spese generali, spese vive, cpa ed iva se dovuta così conteggiati:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00 Con costo dell'integrazione della CTU da porsi interamente a carico del ”. Controparte_1
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse dal negli atti e CP_1 scritti del presente giudizio:
- in via principale e nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dal Condominio di Via Roma 3, in persona dell'Amministratore p.t., Rag. da da Controparte_5 Parte_1 [...]
da e dagli Avvocati Filippo e Chiara Sguerso e dallo Studio Parte_2 Parte_4 legale associato Avvocati Sguerso e/o da chiunque proposta, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate nell'an e/o nel quantum;
- in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalle parti ricorrenti ed in cui responsabilità di sorta dovessero denegatamente essere poste a carico del , ridurre le somme da risarcire a quanto risulterà provato Controparte_1 all'esito dell'istruttoria, detratto comunque il pregiudizio causalmente riconducibile a fattori estranei pagina 6 di 21 alla responsabilità dell'Ente e/o del concorso del fatto dello stesso Condominio di Via Roma 3 e/o delle stesse parti ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, commi I e/o II, c.c., da determinarsi in corso di causa, anche tramite licenziamento di idonea CTU e/o rinnovo e/o integrazione della relazione peritale finale resa all'esito del procedimento RG 11133/2021, con ogni consequenziale pronuncia in punto quantum;
- sempre in via subordinata, limitare l'addebito all'Ente agli esborsi direttamente consequenziali e riportabili all'evento dannoso per cui è causa, con esclusione di qualsiasi altra voce e somma;
- sempre in via di subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della ricorrente ed in cui responsabilità di sorta dovessero denegatamente essere poste a carico del , dichiarare tenuta e condannare Lloyd's – Rappresentanza Generale Controparte_1 per l'Italia, e , a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_2 CP_1 per ogni e qualsiasi pretesa che a qualsivoglia titolo venisse denegatamente posta a carico
[...] dell'Ente all'esito del presente giudizio, incluso capitale, interessi, spese legali e peritali dell'ATP e spese di giudizio, con eventuale condanna diretta della suddetta Compagnia ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c..; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,45% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA)”.
*** In via istruttoria
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dedotto ed argomentato, la scrivente difesa, in via istruttoria, insta affinché codesto Ill.mo Tribunale, voglia, in via principale, licenziare idonea CTU, con affidamento dell'incarico a diverso professionista, anche al fine di una indagine tecnica finalizzata ad una migliore identificazione delle reali cause delle pretese infiltrazioni di cui si discute, tenendo conto delle svolte argomentazioni difensive, degli oneri e delle responsabilità delle parti tutte del presente giudizio (in particolare, del Condominio di Via Roma 3) e di tutti quei fattori esterni aventi eventuale efficacia causale con i lamentati fenomeni infiltrativi”
: Controparte_2
“L'Avv. La Russa nell'interesse di nel rispetto del provvedimento di Controparte_2 fissazione d'udienza mediante trattazione scritta della S.V. del 27.03.2025 richiama il contenuto di tutti gli atti e verbali di causa e insiste nella richiesta di integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:In via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inoperatività della polizza n. F2100015093-LB stipulata dal;
In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna Controparte_1 del e di accertamento dell'operatività della polizza n. F2100015093- LB, contenere Controparte_1 la condanna in manleva di nei limiti del massimale di polizza ed al Controparte_2 netto delle franchigie contrattuali di Euro 6.500,00# fissa per sinistro e aggregata di Euro 90.000,00# annui;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge e rimborso forfettario 15% in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: con riserva di meglio articolare capitoli di prova, dedurre e produrre documentazione e richiedere CTU tecnica). Si insiste in particolare nella richiesta di dichiarazione di non operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. F2100015093- LB stipulata dal considerato che Controparte_1 il CTU ha concluso la propria relazione tecnica attribuendo “…la causa dei danni cagionati alla facciata del palazzo di Via Roma 3 lato Galleria Mazzini ed all'interno delle proprietà dei ricorrenti al pessimo stato di manutenzione del canale di gronda della copertura della Galleria ed pagina 7 di 21 all'insufficiente sezione dei pluviali, interni alla muratura che hanno rallentato il deflusso delle acque contribuendo allo sversamento” e che il era da tempo a conoscenza dello Controparte_1 stato dei luoghi tanto da aver messo in atto lavori di manutenzione e sostituzione dei canali di gronda incriminati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Accertamento della responsabilità
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità del in merito Controparte_1 alle cause delle infiltrazioni e dei bagnamenti che hanno interessato, nel corso dell'anno solare 2021:
▪ l'edificio condominiale, e in particolare la facciata del Condominio Via Roma 3, posta sul lato di Galleria Mazzini;
▪ l'unita immobiliare, sita all'interno del predetto Condominio Via Roma n. 3 int. 5, “situata al terzo piano e composto da cinque vani, tre disimpegni e un bagno per un totale di 192 mq. circa”, concesso alla in forza di contratto di locazione Parte_6 finanziaria di beni;
▪ le due distinte unità immobiliari, poste all'interno del di Via Roma 3, CP_4 CP_1 contraddistinte, rispettivamente, “dagli interni 3 e 4 e catastalmente identificate come segue: l'una Foglio GEA/96 – Particella 74 – sub 52 – Zona 1 – Cat.A/10 – 11,5 vani rendita Euro: 9.502,81, l'altra Foglio GEA/96 – Particella 74 – sub 35 – Zona 1 – Cat.A/1 – 9,5 vani rendita Euro: 3.238,18”, di cui sono proprietari rispettivamente gli avv.ti Filippo Sguerso e Chiara Sguerso;
▪ le due unità immobiliari, poste all'interno del Condominio di Via Roma 3, organizzate CP_1 come un unico negozio, catastalmente identificata come segue: “l'una Foglio GEA 96 – Particella 74 – sub 10 – Zona 1 – Cat. C1 – 21 mq rendita Euro: 2447,85, l'altra Foglio GEA 96 – Particella 74 – sub 11 – Zona 1 – Cat. C1 – 14 mq rendita Euro: 1897,98”, di proprietà di
Parte_2
▪ le unità immobiliari, poste all'interno del Condominio di Via Roma 3, catastalmente CP_1 identificate come segue: “Foglio GEA/96 – Particella 74 – sub 4 – Zona 1 – Cat. C1 – classe 17 Consistenza 28mq – Rendita 3795,96 Euro e Foglio GEA/96 – Particella 74 – sub 6 – Zona 1 – Cat. C1 – classe 17 Consistenza 31mq – Rendita 4202,67 Euro”, organizzate in un unico negozio, di proprietà di Pt_4
Sulle cause delle infiltrazioni è stato licenziato un atp (rgn. 11133/2021) e l'accertamento tecnico è stato poi rinnovato nel contraddittorio di tutte le parti che sono oggi parte dei presenti procedimenti riuniti.
L'accertamento peritale in atp e la ctu licenziata in questo giudizio hanno investito tanto l'origine dei fenomeni denunciati dai ricorrenti, quanto la sussistenza del fortuito, dedotto quale causa di esonero da responsabilità da parte del da valutarsi rispetto agli eventi piovosi che si abbatterono sul CP_1 capoluogo ligure, nel periodo in cui vennero denunciate le criticità sul manufatto di proprietà pubblica comunale (canale di gronda e pluviali di scarico posti sotto la copertura della Galleria Mazzini). pagina 8 di 21 Rispetto all'origine dei fenomeni infiltrativi si osserva quanto segue.
Il ctu ing. ha eseguito il primo sopralluogo sui luoghi di causa (16.03.2022) in epoca in Persona_3 cui il Comune aveva già appaltato ed erano in corso le opere di “completamento sostituzione” delle gronde interne di Galleria Mazzini (lavori approvati con D.D. 2021-189.0.0-89 del 22.04.2021) e, in quel contesto, constatò che tutti gli appartamenti di proprietà o nella disponibilità dei ricorrenti presentavano “evidenti tracce di infiltrazione, sebbene di differente gravità ed estensione”.
Il ctu ing. ha altresì fatto eseguire, dalla ditta specializzata Tecnodi, in data 15.09.2022, Persona_3 video ispezione.
Le fotografie allegate all'atp (fot 2,3,4,5,6,7,8) mostrano lo stato di conservazione e le caratteristiche dimensionali del canale di gronda originario e di quello sostituito, nonché le caratteristiche del pluviale.
Il ctu, rispetto alle cause delle accertate infiltrazioni (si vedano le foto prodotte da 8 a 33) ha concluso, in atp, nel senso che:
▪ “la facciata condominiale, al di sotto della copertura della Galleria Mazzini, è stata direttamente investita dalla copiosa tracimazione delle grondaie della Galleria di proprietà comunale che, impregnando le murature, ha causato, all'interno, i danni agli appartamenti privati ed, all'esterno, l'esfoliazione delle pitture, in alcuni casi il loro distacco, ed il danneggiamento di porzioni di intonaco”;
▪ “la causa dei danni cagionati alla facciata del palazzo di Via Roma 3 lato Galleria Mazzini e all'interno delle proprietà dei ricorrenti, è da attribuire al pessimo stato di conservazione del canale di gronda della copertura della Galleria e all'insufficiente sezione dei pluviali, che hanno rallentato il deflusso delle acque contribuendo allo sversamento”;
Dette cause (sia pure con alcune doverose precisazioni rispetto alla dimensione del canale di gronda di cui si darà conto) sono state confermate anche in sede di rinnovazione delle operazioni peritali, ove è stato assegnato il seguente quesito:
“ritenuto opportuno che il ctu già incaricato nel procedimento di atp ing. voglia, nel Persona_3 presente procedimento, e nel contraddittorio anche delle parti che sono rimaste estranee all'atp, acquisita presso le pubbliche amministrazioni ogni documentazione ritenuta utile e necessaria all'assolvimento dell'incarico, eseguita ogni indagine e sopralluogo ritenuti opportuni, procedere ad una rinnovazione/conferma della ctu già disposta, avente ad oggetto le cause dei fenomeni infiltrativi i cui si discute e la quantificazione dei danni da ripristino concretamente patiti da ciascuno dei danneggiati, avendo cura di specificare: in cosa il nuovo canale di gronda si differenzi rispetto a quello precedente sia da un punto di vista qualitativo che dimensionale;
quel fossero le concrete condizioni di manutenzione del canale di gronda della copertura della Galleria al momento dei fatti, quale fosse la sezione dei pluviali e quale avrebbe dovuto essere in base alla normativa di settore applicabile, al fine di prevenire fenomeni di sversamento;
se le concrete condizioni di manutenzione del canale di gronda e la ridotta sezione dei pluviali, ove riscontata, abbia rallentato il deflusso delle acque contribuendo allo sversamento;
se i fenomeni metereologici avvenuti il 13 e 14 novembre 2021 abbiano assunto i caratteri di assoluta eccezionalità ed imprevedibilità, tale da integrare una tipica ipotesi di caso fortuito, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale sul punto (“affinché un evento meteorologico, anche di notevole pagina 9 di 21 intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856). Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018, cit.). (…). In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, «va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento», mentre l'eccezionalità è da «identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". «In tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c. d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia» (Cass. n. 2482 del 2018, cit.: Cass. n. 30521/2019).” (Cass. SS.UU. n.5422/2021)”.
Il ctu , in particolare, ha concluso nel senso che:
▪ il nuovo canale di gronda, sostituito dal non presenta sostanziali differenze rispetto a CP_1 quello esistente al momento in cui si verificarono gli eventi che causarono le infiltrazioni;
▪ lo stato di manutenzione dei canali di gronda (visionabili nella porzioni non ancora sostituite, all'epoca, dal sulla base del corredo fotografico prodotto, si presentava in uno stato di CP_1 manutenzione oltremodo carente;
▪ l'aspetto critico non riguarda, invero, in sé “la dimensione del canale di gronda” (che il ctu definisce come sufficientemente ampia da consentire il deflusso di notevoli quantità di acqua, ragion per cui ogni difesa spesa dal rispetto alla non necessità della relazione di CP_1 calcolo idrologica relativa al dimensionamento della nuova grondaia appare del tutto superflua) ma, come detto, “lo stato delle gronde” (definite in “precarie condizioni”, per la loro accentuata deformazione) specie se rapportato alla dimensione delle tubazioni di raccordo (“non altrettanto generosamente dimensionate”)
▪ in altri termini, scrive, il ctu, le tubazioni di collegamento ai pluviali, a causa dell'”abbassamento della linea di gronda”, provocata dal suo precario stato, non sono riuscite a garantire adeguato smaltimento, provocando lo sversamento e, quindi i danni alle proprietà immobiliari.
Si tratta di circostanze inconfutabili, che il ha tentato, invano, si smentire, invocando, quale CP_1 fattore causale esclusivo (o concorrente) di per sé idoneo alla produzione del danno:
▪ la caduta di oggetti buttati dalle finestre degli appartamenti del condominio affacciati sopra la volta di Galleria Mazzini;
▪ la natura eccezionale ed imprevedibile dei fenomeni metereologici occorsi in data 13 e 14 novembre 2021 che il ctu ha negato.
Quanto al primo aspetto, il ha documentato la circostanza con foto prive di data certa: in CP_1
pagina 10 di 21 particolare esaminato il corredo fotografico prodotto (cfr. pag 16 della ctu in cui è riportato il fotogramma “più significativo”) si fa davvero fatica a pensare che gli oggetti ivi raffigurati possano aver avuto un ruolo anche solo concausale rispetto all'evento. Si riporta la considerazione del ctu che il giudice non può che fare propria: “Come si può chiaramente osservare la copertura in vetro della Galleria è interamente protetta da un grigliato metallico a maglia molto fitta. Gli oggetti raffigurati, testimoniano sicuramente della scarsa educazione delle persone che li hanno lasciati cadere dalle finestre soprastanti ma, essendo stati fermati dal grigliato, non possono in alcuna maniera aver causato nessuna occlusione, in quanto non finiscono nelle grondaie, come affermato dal Geom.
, ma si fermano sopra al grigliato. Le acque meteoriche scorrono al di sotto del grigliato, sulla Pt_7 copertura in vetro della galleria, e raggiungono i canali di gronda senza subire alcuna interferenza da parte degli oggetti raffigurati nella fotografia”.
Il del resto, non ha in altro modo provato, in relazione agli accadimenti di cui è causa, CP_1 specifiche condotte colposamente ascrivibili a terzi condomini che possano aver causato o aggravato il danno (presenza di materiali estranei proveniente dalle finestre dai piani sistemati a quota superiore alla copertura della Galleria).
L'ente pubblico, sul punto, asserisce che di tanto vi sarebbe prova;
▪ nel documento del 1961 (doc. 14), indirizzato al Capo Reparto del Comune di ove in CP_1 seguito ad infiltrazioni riscontrate proprio nel Condominio di Via Roma 3, veniva appurato che
“non è possibile addossare la responsabilità di tali danni al Nel pluviale sono stati CP_1 trovati stracci, terriccio, carta, materiale tutto proveniente dalle finestre dei due piani sistemati a quota superiore alla copertura della Galleria. Si è potuto accertare che anche gli altri pluviali sono per la maggior parte otturati a causa sempre del materiale gettato dalle finestre”. Appare fin troppo evidente che la circostanza che nel 1961 si siano verificati fatti colposamente ascrivibili a terzi atti a provocare l'intasamento dei pluviali non significa che altrettanto sia accaduto in occasione dei fatti di cui è causa;
▪ nel doc. 17 che comproverebbe come si verifichino periodicamente ed ancora di recente, nonostante gli importanti lavori eseguiti su Galleria Mazzini, incuria da parte dei terzi condomini gravati da specifici obblighi di salvaguardia del bene pubblico sostituito: invero il documento comprova che in data 30.06.2023 sia pervenuta al una segnalazione di CP_1 infiltrazioni riguardanti il civico 7 di Via Roma e che la causa è stata imputata dall'ente pubblico alla presenza di fogliame e terriccio (evento che, di per sé, prova solo la necessità, da parte dei soggetti gravati dagli obblighi di relativa manutenzione, di attivarsi tempestivamente e periodicamente per evitare fenomeni di occlusione legati alla presenza di materiale che fisiologicamente e normalmente è possibile rinvenire nei canali di gronda). Il documento non prova certo l'otturazione provocato dal gettito di materiale dalle finestre del Condominio via Roma 3, come sostenuto in giudizio, all'epoca dei fatti di cui è causa.
Quanto al secondo aspetto (natura eccezionale del fenomeno – prova del fortuito) è stata contestata dal la metodologia usata dal consulente, che l'avrebbe portato ad escludere la natura CP_1 eccezionale dei fenomeni, in quanto il perito avrebbe confrontato (impropriamente) i dati pluvionometrici del giorno 13.11.2021 con quelli (assai superiori per intensità) dei due eventi alluvionali del 4.11.2011 e del 09.10.2014.
Il problema, ad avviso del giudicante, sta a monte, in quanto il onerato della prova del CP_1 fortuito, non è sato in grado di portare dati (statistici) che comprovassero contemporaneamente, rispetto all'evento:
pagina 11 di 21 • l'imprevedibilità
• l'eccezionalità.
La Cassazione ha ormai chiarito che per integrare il fortuito gli eventi metereologici non devono essere solo “eccezionali”: occorrono dati scientifici per provarne la rarità e l'imprevedibilità assoluta.
La responsabilità del custode, infatti, è di natura oggettiva e può essere esclusa solo dimostrando l'intervento di un fattore esterno davvero inevitabile (Cass., Sez. Unite, 30 giugno 2022, n. 20943).
Con orientamenti recenti (Cass., Sez. 3, 20 luglio 2023, n. 21675 e Cass., Sez. III civ., 6 giugno 2025, n. 15187), la Corte ha chiarito che il custode non può limitarsi a produrre generiche attestazioni di eccezionalità. È necessario fondare la prova su dati pluviometrici e statistici, riferiti al territorio specifico.
Non ogni pioggia intensa è un caso fortuito: “occorre dimostrare, con dati scientifici, la sua eccezionalità e imprevedibilità assoluta”.
La recente ordinanza n. 15187/2025 della Cassazione ribadisce questa impostazione.
Sul punto il ctu, in sede di controdeduzioni, ha affermato che il ct del Comune geom. “ a Pt_7 commento dei dati pluvionometrici registrati dalla Regione Liguria riporta brani tratti dai Social Media”.
In particolare, il doc. 5 prodotto dal è un articolo di . I restanti articoli che CP_1 Parte_8 testimoniano l'intensità dei fenomeni piovosi sono stati allegati dal ctp alle osservazioni alla Pt_7 bozza (cfr. pagg. 76,77).
Più nello specifico la contestazione alla ctu del ctp è la seguente: “Il C.T.U., volutamente, ha rapportato i valori rilevati con le ultime 2 alluvioni occorse a il 04.11.2011 ed il 09.10.2014 CP_1 (rispettivamente di 10 e 7 anni prima dell'evento del 2021) omettendo però di evidenziare come le precipitazioni del 13 novembre 2021 siano state il 3° maggior evento meteorologico per quantità di precipitazione intercorsa nell'arco dell'anno 2021 (dopo quelli del 03.10 da 108,2 mm e del 26.09 da 81,6 mm), il 4° maggior evento per precipitazioni meteoriche del quinquennio 2020/2024 (sono stati rilevati 134,6 mm di pioggia il 27.08.2023), il 7° maggior evento del periodo 2017/2024 (110,2 mm il 27.10.2018, 95,4 mm il 19.11.2019, 105 mm il 23.11.2019) a dimostrazione dell'eccezionalità degli eventi intercorsi in data 13.11.2021 (tutti i dati sopra riportati sono stati estratti dal sito di ARPAL Liguria e sono riferiti alla Stazione del Centro Funzionale di Viale Brigate Partigiane 2, ubicata a circa 1.200 mt in linea d'aria rispetto a Galleria Mazzini)”.
A parere del giudicante i dati riportati provano, semmai, la frequenza statistica di fenomeni quali quelli di cui si discute e non il contrario.
Peraltro il ctu, ha opportunamente osservato come durante gli eventi estremi del 2011 e del 2014 non si verificarono danni alla facciata dell'edificio di Via Roma 3, contrariamente a quanto avvenne, per precipitazioni notevolmente inferiori, nel 2021. A riprova del fatto che l'eccezionalità delle piogge non era stata in grado, di per sé, di produrre danni.
Dunque, se in occasioni di precipitazione di entità decisamente inferiori i danni si sono verificati la causa non può che rinvenirsi nell'inefficienza sopravvenuta del manufatto, che non è stato in grado di assolvere alla sua funzione (Cassazione, nell'ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856).
Il fortuito non è dunque provato.
Per esclusivo dovere di completezza si osserva, poi, che solo in sede contraddittorio tecnico (e dunque tardivamente) sono stati introdotti dal ulteriori temi di indagine (presenza di scarichi privati CP_1 pagina 12 di 21 convogliati all'interno dei pluviali di Galleria Mazzini senza autorizzazione) che sono inconferenti al tema decidendum e che non sono stati correttamente presi in esame dal ctu rispetto al tema dell'eziologia del danno : “uno dei pluviali di Galleria Mazzini, in particolare quello che transita lungo la facciata sud del condominio di Via Roma 3, è utilizzato dal condominio stesso come collettore di scarico delle acque di condensa dell'impianto di climatizzazione dei locali posti al 2° piano;
il collettore verticale della grondaia di copertura del civico 3 di Via Roma ed il discendente delle grondaie di Galleria Mazzini, anch'esso verticale, si innestano nella muratura del condominio medesimo lato Galleria Mazzini all'altezza del terrazzo del 1° piano. Tale terrazzo, che funge da copertura del collegamento tra Galleria Mazzini e Via Roma, va a dare continuità alla Galleria implementandone la funzione di camminamento coperto;
il terrazzo di cui sopra va a scaricare le acque meteoriche (e non solo quelle, considerata la presenza, sulla pavimentazione, di terriccio e frammenti di ciottoli), all'interno dei discendenti verticali provenienti dalla copertura del civico 3 e di Galleria Mazzini, andandone a costituire un condominio “ipso iure et facto”; I pluviali dei tratti di grondaia di Galleria Mazzini in prossimità del civico 3 di Via Roma, vanno a confluire nei medesimi pozzetti a piè di colonna dei pluviali delle coperture del civico 3 determinandone la gestione comune degli stessi ed andando a determinare, ancor più, un condominio “ipso iure et facto”.
Quanto infine, all'eccezione di giudicato esterno formatosi in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Genova del 22.03.1927 (doc. 11) - che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale in data 10-22 gennaio 1922 (doc. 12) – questione introdotta in giudizio dal con
CP_1 memoria del 3 gennaio 2024, non si ritiene che da essa possa farsi discendere un limite alla responsabilità gravante sull'ente pubblico e da rinvenirsi nell'obbligo di custodia di un bene rivelatosi ormai inservibile (tanto da renderne necessari la sostituzione) e quindi gravemente deficitario e inefficiente. Quella sentenza ha stabilito un criterio per il riparto delle spese concernenti gli interventi manutentivi relativi alla Galleria Mazzini tra il e i Condomini di via Roma, e può essere
CP_1 utilizzata, ove il lo ritenga, per ripetere le spese di manutenzione sopportate nei confronti dei
CP_1 coobligati alla spesa. Ma non può essere addotta, in ambito extracontrattuale, per escludere la responsabilità del (neppure pro quota), in assenza di prova alcuna che il danno sia ascrivibile
CP_1 alla condotta di alcuno dei comproprietari del terrazzo sotto il quale si trova la gronda sostituita e da cui si sono innescati gli sversamenti d'acqua.
A fronte degli accertamenti compiuti, dunque, l'affermazione contenuta nella relazione tecnica di parte convenuta doc. 4, secondo cui la sostituzione della gronda sarebbe stato intervento Controparte_1 meramente “occasionato” da altro (necessario per la sicurezza pubblica) e non realmente “dovuto” appare, oltre che poco verosimile, per evidenti ragioni di doveroso contenimento della spesa pubblica, smentito dai fatti: “A questo proposito, in qualità di Tecnico facente parte dell'Amministrazione e interessato e coinvolto a suo tempo nelle varie opere di riqualificazione della Galleria, affermo che la motivazione principale che ha indotto l'Amministrazione stessa a sostituire gronde e pluviali all'interno della Galleria, non era dovuto all'inefficienza e alla cattiva manutenzione delle stesse e degli stessi bensì alla prevenzione nel sostituire i pesanti elementi decorativi che costituivano e costituiscono il mascheramento dei canaloni di gronda. Il motivo per cui detto intervento quindi fu programmato aveva come scopo esclusivo la sicurezza pubblica, considerata inoltre la vetustà del manufatto risalente a fine '800. Mettendo mano alla sostituzione dei cornicioni di mascheramento dei canaloni di gronda si è pensato anche di completare l'opera sostituendo i canali di gronda e relativi pluviali”.
Dunque va affermata da responsabilità piena del in ordine ai danni infiltrativi di cui è CP_1 causa.
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2. I danni
Rispetto alla quantificazione dei danni il ctu ing. ha effettuato una stima che è stata solo Per_2 genericamente contestata dal e solo con riferimento al criterio di stima utilizzato. CP_1
Il ctu ha tuttavia spiegato che il ricorso alla stima “in economia” (e non in base al Prezziario della Camera di Commercio e al Prezziario Regionale) trova giustificazione in ragione del fatto che si tratta, nel caso in esame, di cantieri a “ridottissime” dimensioni (e non dunque di media entità ai quali i prezziari si riferiscono) e che le specifiche difficoltà operative dovute alla preparazione die locali, allo spostamento e protezione arredi, all'interferenza con la normale attività dei ricorrenti non trova riscontro nei prezziari.
Del resto il non è stato in grado di evidenziare quale significazione “alterazione”, rispetto ad CP_1 altri criteri di stima ritenuti congrui, sia concretamente ravvisabile.
Il giudice può dunque fare propria la valutazione del consulente e procedere nei seguenti termini.
In favore di (la cui legittimazione non è mai stata contestata e che discende dagli Parte_1 specifici obblighi di manutenzione ordinaria sul bene contrattualmente assunti ed al diritto di goderne avuto riguardo alla sua attività commerciale;
Cassazione sentenza 17881/2011; Cassazione sentenza n. 12220/2003):
▪ € 12.236,72 oltre IVA, quanto ai costi per l'esecuzione degli interventi di ripristino
▪ € 6.000,00 (euro 500,00 al mese, assunto come valore locativo del bene, x 2 locali x 6 mesi) quanto al mancato uso dei locali interessati dalle infiltrazioni per il periodo da dicembre 2021 ad aprile 2022, oltre ad un mese per lavori, pulizie e ripristino arredi.
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla stima del ctu al saldo.
Sono poi dovuti a titolo di danno emergente :
▪ gli importi versati al ctp ing. (docc. 7 e 8); Per_1
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp (da liquidarsi in base a Tariffa: Procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi) per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla data di esborso al saldo.
In favore di avv.ti Filippo e Chiara Sguerso, nella loro veste di proprietari:
▪ € 27.372,40 (€ 24.884,00 + IVA) per i lavori di ripristino sugli immobili di Via Roma 3 interni 3 e 4;
▪ € 8.050,00 (euro 500,00 al mese, assunto come valore locativo del bene, x 7 locali x 2,3 mesi) per mancato uso dei locali danneggiati durante i lavori di ripristino. pagina 14 di 21 A tali importi, stimati dal ctu, pare giusto aggiungere l'ulteriore importo richiesto avv.ti Filippo e Chiara Sguerso, quali titolari dello studio legale Associato Avvocati Sguerso:
▪ € 8.250,00 per il mancato utilizzo parziale (al 25%) delle 6 stanze degli appartamenti per cui è causa dalla lettera di messa in mora al Comune di (21/04/21) alla data del sopralluogo CP_1 del perito incaricato dal Tribunale di Genova per l'ATP (16/03/22).
A tal riguardo si osserva che la circostanza che nei locali di cui è causa i predetti difensori svolgessero attività professionale non è mai stato messo in discussione. Dunque può ritenersi presuntivamente provato le stanze danneggiate fossero utilizzate da dipendenti/collaboratori dello Studio Legale Associato Sguerso per lo svolgimento delle loro mansioni giornaliere.
La Suprema Corte afferma che “In caso di infiltrazioni d'acqua derivanti da una parte comune di un edificio condominiale, il danno subito dal proprietario è in re ipsa in quanto discende dall'indisponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile”, Cassazione civile ordinanza n. 21835/20.
In particolare, “il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purchè inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione”.
Tale prova è agli atti.
Quanto alla stima, i ricorrenti hanno allegato che le 6 stanze in questione, come emerge anche dalla perizia di parte del Comune di misurano complessivamente 109 mq (stanza 1: 4x4; stanza 2: CP_1
3,5x6; stanza 3: 3,5x6; stanza 4: 4x4; stanza 5: 3,5x5; stanza 6: 3,5x5).
La quantificazione in € 8.250,00 è stata determinata con lo stesso criterio utilizzato dall'Arch. Per_2 nella perizia in sede di ATP (il quale ha statuito un indennizzo di € 500,00/mese per ogni stanza inutilizzabile al 100% durante i lavori di messa in pristino) ed è il risultato che deriva dall'applicazione della percentuale del 25% su tali indennizzi giacché l'inutilizzabilità dei locali, prima del loro ripristino, alla luce dei trasudamenti e delle macchie a pareti e soffitti è stata solo parziale.
L'importo è dunque stimato equamente ed è dovuto.
Il tutto con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dall'epoca della stima del ctu al saldo.
Sono poi dovuti a titolo di danno emergente:
▪ € 2.791,36 IVA inclusa per l'attività professionale del consulente di parte Ing. nell'ATP, Per_1 come da pro forma e annesso bonifico di cui al doc. 6
pagina 15 di 21 ▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp (da liquidarsi in base a Tariffa: Procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi) per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla data di esborso al saldo.
In favore di Parte_2
▪ € 6.000,00 oltre IVA per gli interventi di ripristino sull'immobile civ. 23R
▪ € 300,00 (euro 500,00 al mese, assunto come valore locativo del bene, x 1 locali x 0,6 mesi) per mancato uso dei locali danneggiati durante i lavori di ripristino;
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla stima del ctu al saldo.
Sono poi dovuti a titolo di danno emergente:
▪ gli importi versati al ctp ing. per euro 761,28 (docc. 5 e 7) che si ritiene siano andati a Per_1 compensare anche l'attività tecnica svolta in questo giudizio, in assenza di pro forma specifico.
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp (da liquidarsi in base a Tariffa: Procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi) nei limiti di quanto espressamente richiesto (cfr note conclusive) per un totale di euro 2.225,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla data di esborso al saldo.
In favore di Pt_4
▪ € 11.760,00 oltre IVA per gli interventi di ripristino sugli immobili civ. 28R, 30R, 32R, 34R
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla stima del ctu al saldo
Il danno da mancato uso non è stato richiesto.
Sono poi dovuti a titolo di danno emergente:
▪ gli importi versati al ctp ing. per euro 2.156,96; Per_1 pagina 16 di 21 ▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp (da liquidarsi in base a Tariffa: Procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi) nei limiti di quanto espressamente richiesto (cfr note conclusive) per un totale di euro 2.225,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla data di esborso al saldo.
In favore di Condominio via Roma 3:
▪ € 88.785,00 per ripristini sulla facciata condominiale (che il ctu ha ben spiegato, in ragione del suo valore architettonico, non può essere oggetto di “rattoppi”) oltre IVA;
▪ € 8.880,00 per spese tecniche oltre IVA
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla stima del ctu al saldo
Sono poi dovuti a titolo di danno emergente:
▪ gli importi versati all'arch. in sede di atp (all. 7) e in sede di integrazione ctu (all. 13, Tes_1
14);
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp (da liquidarsi in base a Tariffa: Procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi) per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ il costo della CTU in sede di ATP pari ad euro 5.557,76 (all.9) integralmente saldata dal
. CP_4
Con rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale dalla data di esborso al saldo.
Resta infine da esaminare la domanda di manleva svolta dal nei confronti della compagnia CP_1 assicurativa.
La compagnia ha eccepito l'inoperatività, i limiti e i massimali della polizza stipulata con
[...] ed azionata dal nel presente giudizio (Certificato di Controparte_2 Controparte_1 polizza n. F2100015093-LB, doc. 1).
La compagnia ritiene operi una causa di esclusione della responsabilità perché, in buona sostanza, il danno non potrebbe considerarsi “involontario” (l'art. 1 così definisce l'oggetto dell'assicurazione:
“…La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti di cose verificatisi in relazione B) alla qualità di proprietario di fabbricati e dei relativi impianti fissi…”.
Secondo la Compagnia il era ben consapevole del cattivo stato di manutenzione del bene (che CP_1 pagina 17 di 21 poi ha provocato il danno), mai lo ebbe a comunicare alla compagnia, e dunque della sua colpevole inerzia non potrebbe riversare gli effetti sull'assicuratore.
La tesi, per come prospettata, svuota di significato il contenuto della polizza per la seguente duplice ragione:
1. Nell'assicurazione della responsabilità civile, ciò che rileva per attivare la polizza è il momento in cui si verifica il fatto dannoso (infiltrazione) che fa sorgere l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il terzo. Non importa se la condizione che ha portato a quel danno (la causa) esisteva da prima.
L'assicurazione copre i fatti “accaduti durante il tempo dell'assicurazione”, come stabilito dall'art. 1917 c.c. L'evento futuro e incerto, oggetto del rischio assicurato, è il pregiudizio al patrimonio del terzo, non la sua causa remota.
2. I danni involontariamente cagionati a terzi, a termini di polizza, ed oggetto di copertura, non sono quelli che consistano in un accadimento in alcun modo riferibile ad un comportamento colposo dell'assicurato.
La polizza copre i “danni involontariamente cagionati a terzi”. Questa clausola, che riflette il principio generale dell'art. 1917 c.c., serve a escludere solo i danni causati con dolo (cioè con la volontà deliberata di provocare il sinistro), ma include pienamente i danni derivanti da colpa (negligenza, imprudenza o imperizia).
Tali principi sono stati pacificamente affermati da Cassazione civile n. 3051/2024 e vanno applicati al caso in esame.
Ferma dunque la franchigia fissa contrattuale di Euro 6.500,00# per sinistro e aggregata di Euro 90.000,00# annui, previste nelle condizioni di polizza, la polizza deve ritenersi pienamente operativa e la domanda di manleva va, dunque, accolta.
Le spese di lite del presente giudizio, sostenute dalle parti ricorrenti, vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, Controparte_1 scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per ciascuna fase), nei limiti, per le parti richiedenti, di quanto espressamente domandato
Le spese di ctu liquidate in questo giudizio restano a definitivo carico del sempre per CP_1 soccombenza.
Di dette spese il convenuto ha diritto ed essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa. CP_1
Le spese di lite sostenute dal inerenti la chiamata in giudizio del terzo, vanno poste a carico di CP_1 che, eccependo il difetto di copertura (e rimanendo peraltro inerte rispetto a qualsivoglia Parte_9 composizione del contenzioso), è rimasta soccombente;
esse vanno liquidate secondo identico parametro, ma al minimo per ciascuna fase, in quanto vanno rapportate solo alle esigenze di stretta difesa tecnica connesse alla domanda di copertura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 18 di 21 accerta e dichiara la responsabilità del in persona del Sindaco, in ordine ai fatti Controparte_1 di cui è causa;
per l'effetto dichiara tenuto e condanna il in persona del Sindaco, a Controparte_1 corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti importi:
in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore: Parte_1
▪ € 12.236,72 oltre iva, quanto ai costi per l'esecuzione degli interventi di ripristino
▪ € 6.000,00 quanto al mancato uso dei locali interessati dalle infiltrazioni per il periodo da dicembre 2021 ad aprile 2022, oltre ad un mese per lavori, pulizie e ripristino arredi;
▪ gli importi versati al ctp ing. (docc. 7 e 8); Per_1
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
con rivalutazione in interessi di cui in parte motiva;
in favore di avv.ti Filippo e Chiara Sguerso, anche quali titolari dello studio legale Associato Avvocati Sguerso
▪ € 27.372,40 (€ 24.884,00 + IVA) per i lavori di ripristino sugli immobili di Via Roma 3 interni 3 e 4;
▪ € 8.050,00 per mancato uso dei locali danneggiati durante i lavori di ripristino;
▪ € 8.250,00 per il mancato utilizzo parziale (al 25%) delle 6 stanze degli appartamenti per cui è causa dalla lettera di messa in mora al Comune di (21/04/21) alla data del sopralluogo CP_1 del perito incaricato dal Tribunale di Genova per l'ATP (16/03/22).
▪ € 2.791,36 IVA inclusa per l'attività professionale del consulente di parte Ing. nell'ATP, Per_1 come da pro forma e annesso bonifico di cui al doc. 6
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
con rivalutazione in interessi di cui in parte motiva;
in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore: Parte_2
▪ € 6.000,00 oltre IVA per gli interventi di ripristino sull'immobile civ. 23R
▪ € 300,00 per mancato uso dei locali danneggiati durante i lavori di ripristino;
▪ gli importi versati al ctp ing. per euro 761,28 (docc. 5 e 7); Per_1
pagina 19 di 21 ▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp per un totale di euro 2.225,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
con rivalutazione in interessi di cui in parte motiva;
in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore: Pt_4
▪ € 11.760,00 oltre IVA per gli interventi di ripristino sugli immobili civ. 28R, 30R, 32R, 34R;
▪ gli importi versati al ctp ing. per euro 2.156,96; Per_1
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp per un totale di euro 2.225,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
con rivalutazione in interessi di cui in parte motiva;
in favore di Condominio via Roma 3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore:
▪ € 88.785,00 per ripristini sulla facciata condominiale oltre IVA;
▪ € 8.880,00 per spese tecniche oltre IVA
▪ gli importi versati all'arch. in sede di atp (all. 7) e in sede di integrazione ctu (all. 13, Tes_1
14);
▪ il costo della CTU in sede di ATP pari ad euro 5.557,76 (all.9) integralmente saldata dal
. CP_4
▪ le spese di assistenza tecnica difensiva in atp per un totale di euro 3.827,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
con rivalutazione in interessi di cui in parte motiva;
in accoglimento della domanda di manleva svolta dal in persona del Sindaco, Controparte_1 nei confronti di in persona della Rappresentante per l'Italia: Controparte_2
accerta e dichiara l'operatività della polizza n. F2100015093-LB;
per l'effetto dichiara tenuta e condanna in persona della Controparte_2 Rappresentante per l'Italia, a tenere indenne il in persona del Sindaco, da questo Controparte_1 questi è tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio per capitale, rivalutazione ed interessi in favore dei ricorrenti;
pagina 20 di 21 condanna altresì la parte convenuta in personal del Sindaco, a rimborsare alle parti Controparte_1 ricorrenti le spese di lite, che si liquidano;
Pa in favore di in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per Parte_1 spese generali;
in favore di avv.ti Filippo e Chiara Sguerso, anche quali titolari dello studio legale Associato Avvocati Sguerso in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
in favore di in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. Parte_2 e 15 % per spese generali;
in favore di in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese Pt_4 generali;
in favore del Condominio Via Roma n. 3 in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone le spese di ctu liquidate in questo giudizio a definitivo carico del Controparte_1 condanna altresì in persona della Rappresentante per l'Italia, a tenere Controparte_2 indenne il in persona del Sindaco, da questo questi è tenuto a corrispondere a titolo Controparte_1 di spese legali in favore dei ricorrenti;
condanna altresì in persona della Rappresentante per l'Italia a Controparte_2 rimborsare al le spese di lite, che si liquidano, per la quota parte inerente la Controparte_1 chiamata, in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 19/11/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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